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Sentenza 12 febbraio 2024
Sentenza 12 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 12/02/2024, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA Sezione Ordinaria
Il Giudice monocratico, dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2261 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2016 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
COCCIU ROBERTO
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PISENTI CP_1 P.IVA_2
FRANCESCO
-parte convenuta-
OGGETTO: Opposizione al precetto
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.11.2023, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al precetto, notificato in data 7.10.2016, con il quale li CP_1 aveva intimato di pagare l'importo di € 123.583,61 in virtù del decreto ingiuntivo n.
790/2015 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 9.10.2015.
A fondamento dell'opposizione, la indicata società opponente deduceva i seguenti motivi:
- nullità del precetto per omessa indicazione della data di dichiarazione
1 dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 790/15, del nome del Giudice che aveva dichiarato esecutivo il DI e della data di notifica del DI.
Alla luce di ciò, chiedeva dichiararsi la nullità o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Si costituiva l'opposto, il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita e, quindi, sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Non appare seriamente discutibile che, essendo contestata la regolarità formale del precetto azionato da di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 CP_1
c.p.c. sia dato parlare in questa sede.
Nel caso di specie, le doglianze sollevate dalla opponente nei confronti del detto precetto sono specificamente:
- omessa indicazione della data di dichiarazione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 790/15;
- omessa indicazione del nome del Giudice che aveva dichiarato esecutivo il DI;
- omessa indicazione della data di notifica del DI.
Orbene, ai sensi dell'art. 480 c.p.c. “Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso
l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di
2 domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”.
Già sulla scorta della sola lettura della norma ora richiamata emerge chiaramente che l'omessa indicazione nel precetto della data di dichiarazione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo e del nome del Giudice che quel DI aveva dichiarato esecutivo non costituiscono motivi di nullità del precetto. Di qui l'infondatezza testuale della prima e della seconda doglianza sopra indicate.
Quanto, infine, all'ulteriore, ultima, doglianza, ovvero all'asserita carenza dell'indicazione della data di notifica del DI, essa appare documentalmente smentita.
Invero, nel precetto notificato da a CP_1 Parte_1
(v. all. 1 alla comparsa di costituzione e di risposta) si legge a chiare lettere:
[...]
“ – che è creditrice della CP_1 Controparte_2
“della somma di Euro 123.583,61, in virtù di decreto ingiuntivo n. 790/2015 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 9 ottobre 2015, nel procedimento monitorio avente N.R.G. 2018/2015, nonché delle spese della procedura monitoria ivi liquidate in complessivi € 2.031,50;
- che il predetto atto (cioè il DI n. 790/2015, n.d.r.) veniva notificato al debitore in data 20 novembre 2015;
- che detto decreto ingiuntivo veniva munito di formula esecutiva, ai sensi dell'art. 647
c.p.c., in data 13 settembre 2015”.
Dunque, appare pacificamente soddisfatta la condizione, posta dall'art. 480 c.p.c. a pena di nullità, della indicazione nel precetto, tra l'altro, della data di notifica del decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo.
Ogni ulteriore considerazione sul punto appare ultronea.
Il precetto notificato dalla creditrice alla debitrici può e deve ritenersi regolare, valido, completo ed efficace.
Segue, inevitabile, il rigetto della opposizione spiegata da
[...]
Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione al precetto proposta da Parte_1
[...]
- CONDANNA lla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_1 delle spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00, oltre IVA e CPA CP_1
e spese generali come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 12/02/2024.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
4
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA Sezione Ordinaria
Il Giudice monocratico, dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 2261 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2016 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
COCCIU ROBERTO
-parte attrice-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. PISENTI CP_1 P.IVA_2
FRANCESCO
-parte convenuta-
OGGETTO: Opposizione al precetto
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.11.2023, i procuratori delle parti concludevano come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione al precetto, notificato in data 7.10.2016, con il quale li CP_1 aveva intimato di pagare l'importo di € 123.583,61 in virtù del decreto ingiuntivo n.
790/2015 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania il 9.10.2015.
A fondamento dell'opposizione, la indicata società opponente deduceva i seguenti motivi:
- nullità del precetto per omessa indicazione della data di dichiarazione
1 dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 790/15, del nome del Giudice che aveva dichiarato esecutivo il DI e della data di notifica del DI.
Alla luce di ciò, chiedeva dichiararsi la nullità o l'inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Si costituiva l'opposto, il quale chiedeva il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa veniva istruita e, quindi, sulle conclusioni precisate dalle parti, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata.
Non appare seriamente discutibile che, essendo contestata la regolarità formale del precetto azionato da di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 CP_1
c.p.c. sia dato parlare in questa sede.
Nel caso di specie, le doglianze sollevate dalla opponente nei confronti del detto precetto sono specificamente:
- omessa indicazione della data di dichiarazione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 790/15;
- omessa indicazione del nome del Giudice che aveva dichiarato esecutivo il DI;
- omessa indicazione della data di notifica del DI.
Orbene, ai sensi dell'art. 480 c.p.c. “Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso
l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.
Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di
2 domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso.
Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti”.
Già sulla scorta della sola lettura della norma ora richiamata emerge chiaramente che l'omessa indicazione nel precetto della data di dichiarazione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo e del nome del Giudice che quel DI aveva dichiarato esecutivo non costituiscono motivi di nullità del precetto. Di qui l'infondatezza testuale della prima e della seconda doglianza sopra indicate.
Quanto, infine, all'ulteriore, ultima, doglianza, ovvero all'asserita carenza dell'indicazione della data di notifica del DI, essa appare documentalmente smentita.
Invero, nel precetto notificato da a CP_1 Parte_1
(v. all. 1 alla comparsa di costituzione e di risposta) si legge a chiare lettere:
[...]
“ – che è creditrice della CP_1 Controparte_2
“della somma di Euro 123.583,61, in virtù di decreto ingiuntivo n. 790/2015 emesso dal Tribunale di Tempio Pausania in data 9 ottobre 2015, nel procedimento monitorio avente N.R.G. 2018/2015, nonché delle spese della procedura monitoria ivi liquidate in complessivi € 2.031,50;
- che il predetto atto (cioè il DI n. 790/2015, n.d.r.) veniva notificato al debitore in data 20 novembre 2015;
- che detto decreto ingiuntivo veniva munito di formula esecutiva, ai sensi dell'art. 647
c.p.c., in data 13 settembre 2015”.
Dunque, appare pacificamente soddisfatta la condizione, posta dall'art. 480 c.p.c. a pena di nullità, della indicazione nel precetto, tra l'altro, della data di notifica del decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo.
Ogni ulteriore considerazione sul punto appare ultronea.
Il precetto notificato dalla creditrice alla debitrici può e deve ritenersi regolare, valido, completo ed efficace.
Segue, inevitabile, il rigetto della opposizione spiegata da
[...]
Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
3
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione al precetto proposta da Parte_1
[...]
- CONDANNA lla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_1 delle spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00, oltre IVA e CPA CP_1
e spese generali come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania, il 12/02/2024.
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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