Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2293 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.,
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 714/2024
Promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
JASMINA LO BIANCO giusta procura in atti
-ricorrente-
Contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1
dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_2
difeso dall'avvocato SEBASTIANO MAUGERI giusta procura generale in Notar di Persona_2
Palermo
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIETTA PLATANIA, nel cui studio in Catania ha eletto domicilio, corso Italia, 302
-resistenti-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22/1/2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320229020798126000 notificata il 28/9/2023 e avverso le due sottostanti cartelle di pagamento e, precisamente, la cartella n. 29320110051733165000, avente ad oggetto contributi IVS
e somme aggiuntive relativi all'anno 2006, dell'importo di euro 4.000,69, e la cartella n.
29320150055080786000, avente ad oggetto premi e sanzioni civili relativi agli anni 2016 e CP_2
2017, dell'importo complessivo di euro 674,32.
Proponeva opposizione anche avverso la cartella di pagamento n. 29320170022893351000 notificata nella medesima data del 28/9/2023 e avente ad oggetto premi e sanzioni civili inerenti all'anno CP_2
2016, dell'importo complessivo di euro 499,19.
Eccepiva in via preliminare l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione, essendo decorso il termine di cinque anni fra la presunta data di notifica delle cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento impugnata (23/11/2011 e 15/10/2016) e la data di notifica dell'intimazione stessa
(28/9/2023). Eccepiva pertanto l'illegittimità dell'atto impugnato e la non dovutezza del credito dallo stesso portato. Estendeva l'eccezione di prescrizione anche ai crediti portati dalla cartella di pagamento autonomamente opposta, risalendo gli stessi all'anno 2016.
Rilevava altresì la mancata notifica delle cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento impugnata e, conseguentemente, il loro mancato perfezionamento. Chiedeva pertanto l'annullamento dei suddetti atti per giuridica inesistenza della loro notifica, deducendo l'inapplicabilità nella specie della sanatoria per il raggiungimento dello scopo, prevista solo per l'ipotesi di nullità, e che la notificazione fosse elemento costitutivo essenziale del provvedimento impositivo. Eccepiva ancora la decadenza dall'iscrizione a ruolo e dunque la violazione dell'art. 25 del D.Lgs.
46/1999, osservando che nella specie la consegna del ruolo fosse avvenuta oltre i termini di decadenza previsti dalla normativa indicata, determinando in tal modo l'illegittimità della pretesa impositiva fatta valere. Osservava inoltre che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fosse onere degli enti impositori provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato, stante la veste di attore sostanziale ricoperta dagli stessi,
e che dunque spettasse ad essi provare la sussistenza dei presupposti dell'obbligo contributivo.
Sulla scorta di quanto osservato, chiedeva innanzitutto la sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, attesa la sussistenza di gravi motivi ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. 46/1999
emergenti dalla fondatezza dei motivi di ricorso (fumus boni iuris) e dal pregiudizio economico che sarebbe potuto derivare da un'eventuale esecuzione (periculum in mora). Sempre in via preliminare,
chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta decadenza e/o la prescrizione e, nel merito, che fosse dichiarata la nullità degli atti impugnati e non dovuti i crediti in essi riportati;
in via subordinata,
chiedeva la declaratoria di parziale nullità degli atti medesimi, la cancellazione delle somme portate dagli stessi e la condanna alle spese.
Con decreto del 3/2/2024, ritenuta la sussistenza di gravi motivi ex art. 24, comma 6, del D.Lgs.
46/1999, veniva sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio gli enti impositori. In particolare, con memoria del 12/3/2024 si costituiva l' , eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, CP_1
definendosi estraneo agli atti posti in essere dall'Agente della riscossione successivamente alla formazione dei ruoli e osservando che la cartella non fosse atto emesso dall'ente previdenziale.
Chiedeva pertanto la condanna alle spese e, in ogni caso, il rigetto dell'opposizione siccome inammissibile ed infondata e la conferma dei ruoli opposti;
nell'ipotesi accoglimento dell'eccezione di prescrizione successiva, chiedeva che fosse dichiarato che il concessionario non avesse diritto di procedere esecutivamente in forza delle cartelle opposte e che si tenesse conto della sospensione dei termini di prescrizione previsti dalla normativa emergenziale. Con memoria del 14/2/2024 si costituiva in giudizio l' eccependo l'inammissibilità CP_2
dell'opposizione, con riferimento sia al merito della pretesa creditoria sia a vizi formali, in quanto tardivamente proposta tenuto conto della regolare notifica delle cartelle e della mancata tempestiva impugnazione delle stesse. Rilevava che la cartella sottostante all'intimazione di pagamento impugnata fosse stata automaticamente annullata dal 30/4/2023 per effetto della legge n. 197/2022,
commi 222-226. Con riguardo ad essa chiedeva quindi che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Con successiva memoria del 4/12/2024 si costituiva per l' , quale nuovo procuratore, l'avv. CP_2
Sebastiano Maugeri, insistendo in tutte le richieste e difese precedentemente spiegate.
Da ultimo, si costituiva in giudizio l' , eccependo l'inammissibilità Controparte_3
del ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320170022893351000, in quanto proposto oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della stessa. Eccepiva anche l'inammissibilità dell'opposizione all'intimazione di pagamento, alla luce della regolare notifica delle sottostanti cartelle nelle date rispettivamente del 23/11/2011 e del 15/10/2016, emergenti dalle relate di notifica che produceva,
con la conseguenza che la pretesa creditoria dovesse ritenersi ormai consolidata. Evidenziava al riguardo la perentorietà del termine di impugnazione delle cartelle e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, avendo il concessionario provveduto alla notifica delle stesse sulla base dei ruoli trasmessi dagli enti impositori e posto in essere le azioni esecutive previste dalla legge, e tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione disposta dai vari decreti emergenziali intervenuti.
Osservava pertanto che nella specie non fosse maturata l'eccepita prescrizione, considerata la notifica di atti interruttivi (quali l'intimazione di pagamento n. 29320229004645844000 e l'intimazione di pagamento opposta) e l'intervenuta sospensione dei termini prevista ex lege. Evidenziava inoltre la legittimità del procedimento esattoriale avviato, da considerarsi adeguatamente motivato, atteso che le cartelle fossero state emesse in conformità alle norme ministeriali, insistendo dunque nella validità
della pretesa fatta valere. Deduceva ancora il proprio difetto di legittimazione passiva e la carenza di responsabilità sulle questioni attinenti alla formazione dei ruoli da parte degli enti impositori, unici titolari del credito;
chiedeva conseguentemente la declaratoria di illegittimità della domanda formulata nei propri confronti, con ogni provvedimento consequenziale anche in ordine alle spese.
Evidenziava infine l'insussistenza dei presupposti di legge per la sospensione dell'esecuzione e chiedeva, in via preliminare, che fossero dichiarati l'inammissibilità dell'opposizione avverso la cartella e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e, nell'ipotesi di accoglimento della stessa, che fosse ritenuta e dichiarata l'assenza di responsabilità
dell' , con ogni conseguenza anche in ordine alle spese. Controparte_4
Il ricorrente depositava note di trattazione con le quali prendeva atto dell'intervenuto annullamento
ex lege di una delle cartelle opposte e, in relazione ad essa, chiedeva la cessazione della materia del contendere. Con riguardo alle altre cartelle, insisteva nella prescrizione, in assenza di atti interruttivi e considerata la notifica dell'intimazione di pagamento solo in data 28/9/2023. Eccepiva poi l'irregolarità della notifica della cartella n. 29320110051733165000, asserendo che fosse mancante della raccomandata informativa al destinatario;
insisteva comunque nella prescrizione e nella legittimazione passiva dell' , avendo la cartella ad oggetto crediti del suddetto ente previdenziale. CP_1
Il ricorrente depositava anche note conclusive con le quali insisteva in tutte le richieste e difese precedentemente spiegate.
Con ordinanza del 14/11/2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata al sottoscritto giudice onorario la trattazione e decisione della stessa. Con provvedimento comunicato alle parti, questo giudice ha fissato l'udienza del 29 maggio 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
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Allo scopo di delineare – in ragione delle doglienze formulate dall'opponente – la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere in generale che, ove si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum; eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/95, riduzione per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es. rimessione in termini per eventi sismici, etc;
eventi che impediscono l'iscrizione a ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione a ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es. prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29
del D.Lgs. n. 46/99.
Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazione del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Il ricorrente, nel caso in esame, ha proposto un'opposizione al ruolo, eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti, e un'opposizione agli atti esecutivi, eccependo pure l'omessa notifica delle cartelle e l'intervenuta decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 D.Lgs. 46/1999.
Con riguardo a detta ultima, la Cassazione ha affermato che “l'eccezione di decadenza dall'iscrizione
a ruolo attiene alla regolarità della cartella esattoriale opposta, costituente un estratto del ruolo, e,
come tale, configura un'opposizione agli atti esecutivi”.
Ed ancora, secondo il principio ormai consolidato in giurisprudenza, l'eccezione di decadenza relativa all'art. 25, comma 1, d.lgs. 46/1999, avente natura processuale, non attiene al merito della pretesa bensì al quomodo della procedura di riscossione, in quanto l'inosservanza del termine ivi previsto per l'iscrizione a ruolo preclude all' di potersi avvalere del titolo esecutivo formatosi nell'ambito di CP_1 tale procedura ma non comporta invece la decadenza dal diritto (Cass. 26395/2013; Cass. 3486/2016).
L'inosservanza del termine previsto dall'art. 25 cit. costituisce pertanto vizio formale sussumibile nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. richiamato dall'art. 29 comma
2 d.lgs. 46/1999, come tale suscettibile di essere esaminato solo se proposto entro venti giorni dalla notifica della cartella.
Qualificata in tal modo l'opposizione proposta, va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità della stessa sollevata dagli enti resistenti.
A tal fine va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass.
27.2.2007 n. 4506; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, v. Cass. n. 8765/1997; Cass. n.
9912/2001; Cass. n. 17460/2007, Cass. n. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 comma 5 d.lgs. 46/1999
stabilisce che “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del
lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va
notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 del medesimo d.lgs.
46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme
ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla
regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata
l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da
notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del
precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005). Nella specie, procedendo all'esame della cartella n. 29320170022893351000 (3) autonomamente impugnata, ai fini della verifica della tempestività ed ammissibilità dell'opposizione, occorre accertare l'effettiva data di notifica della stessa.
Orbene, l' ha prodotto il referto di notifica della suddetta cartella, Controparte_3
dal quale si evince che il messo notificatore, non avendo reperito il contribuente all'indirizzo indicato nell'atto notificando, ha eseguito la notifica secondo le formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c.,
concernente i casi di momentanea irreperibilità del destinatario della notifica e delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c.
Nei casi di irreperibilità “relativa” (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c., dovuta alla temporanea assenza dalla casa di abitazione, dall'ufficio o dall'azienda, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto), si applica, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 in forza del quale, per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del decreto n. 600 del 1973 e, quindi, quelle dell'art. 140 c.p.c.
Pertanto, ai fini del perfezionamento della notificazione de qua occorrono: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b)
l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (Corte Cost. 258/2012).
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 3/2010 ha dichiarato parzialmente illegittimo il sopra citato articolo 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario dell'atto,
con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla relativa spedizione (detto assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 8433 del 31/3/2017; ed anche: Cass. 14316/2011).
Ciò posto, tornando al caso di specie, dalla documentazione versata in atti dall' si evince che la CP_5
notifica della cartella in esame si stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante il compimento di tutti gli adempimenti ivi previsti e che, stante il maturarsi della compiuta giacenza, si sia perfezionata dieci giorni dopo la data di spedizione della raccomandata informativa al destinatario
(28/9/2023) e quindi in data 8/10/2023.
Dalla regolarità della notifica consegue l'inammissibilità dell'opposizione proposta nella specie e riguardante, come visto, sia la prescrizione che eccezioni formali: ed infatti, rispetto alla suddetta data di notifica della cartella (8/10/2023), il ricorso in opposizione è stato depositato solo in data
22/1/2024, quando ormai erano decorsi i termini di cui agli artt. 24, comma 5, del D.Lgs. 46/1999 e
617 c.p.c.
Ne consegue che deve ritenersi definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale.
In proposito va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che detto termine “è accordato dalla
legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero
e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto
termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito
contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così
una rapida riscossione del credito medesimo” (cfr. Cass. 17978/2008; e, negli stessi termini, v. anche
Cass. 14692/2007; Cass. 4506/2007).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla
natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita
dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo
consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un procedimento amministrativo dell'ente
impositore”.
Infine, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “l'accertamento della tempestività
dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46,
art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità
della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità
della sentenza – rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas
judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del
1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; n. 3947 del 2002)”.
La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito
(che sarebbe inammissibile per carenza di interesse), giacchè ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo.
In definitiva, la tardiva proposizione dell'opposizione determina l'incontestabilità della pretesa creditoria di cui alla cartella n. 29320170022893351000 (3), rendendo inammissibile il ricorso.
Venendo ora all'esame delle cartelle sottostanti all'intimazione di pagamento impugnata, occorre rilevare che l' ha allegato e documentato l'intervenuto annullamento in data 30/4/2023 della CP_2
cartella di pagamento n. 29320150055080786000 (2) (cfr. visualizzazione iter ruolo). Con riferimento al suddetto atto, ha infatti trovato applicazione l'art. 1, commi 222-230, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023).
In particolare, giova richiamare il comma 222 del suddetto articolo, secondo cui “sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, fino a mille euro,
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorchè compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini del presente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali,
l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 settembre 2023, l'elenco delle quote annullate, su supporto magnetico ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze 15
giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Gli enti creditori, sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall'operazione di annullamento. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell'annullamento”.
Or, nella specie, sulla base di quanto documentato dall' , va dichiarata la cessazione della CP_2
materia del contendere con riferimento ai crediti portati dalla cartella di pagamento suindicata.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto
della sopravvenuta carenza di interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano
accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra
le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta
pronuncia di merito…” (Cass. 10553/09; Cass. 22650/08).
Conseguentemente, va dichiarata l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa al suddetto atto annullato. Si aggiunga che l' ha provato la notifica della cartella in esame, eseguita anch'essa ai sensi CP_5
dell'art. 140 c.p.c. e perfezionatasi, per compiuta giacenza, in data 15/10/2016, dieci giorni dopo la data di spedizione della raccomandata informativa (5/10/2016); ne consegue che devono ritenersi infondati gli assunti di omessa notifica della cartella sollevati dal ricorrente.
Venendo ora all'esame della cartella di pagamento n. 29320110051733165000 (1), occorre innanzitutto esaminare l'eccezione di omessa notifica della stessa e, unitamente ad essa, il rilievo sollevato dagli enti di inammissibilità dell'opposizione.
Occorre pertanto verificare se è stata eseguita e se risulti regolare la notifica della cartella in esame,
individuando l'effettiva data di notifica.
Or, con riferimento ad essa (come per le altre cartelle di cui si è detto), l' Controparte_6
ha prodotto il referto di notifica dal quale si evince che la notifica è stata ritualmente e
[...]
validamente eseguita.
In particolare, dalla documentazione versata in atti emerge che la notifica della suddetta cartella è
stata eseguita presso la residenza del ricorrente in Catania, via Del Principe, 177, mediante consegna al portiere dello stabile, nella data del 23/11/2011.
Al riguardo, va rilevato che l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, per le notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio agli artt. 137 e ss. del c.p.c., ma ha previsto specifiche modifiche nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati.
La norma prescrive - fra gli altri adempimenti - che, nell'ipotesi in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, il primo deve sottoscrivere una ricevuta ed il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata.
Com'è noto, il procedimento notificatorio di cui agli artt. 138 e 139 c.p.c. è imperniato sulla consegna diretta della copia dell'atto al destinatario e, in mancanza, a persona che si trovi con lui in rapporti di natura tale da garantirne comunque la consegna. Ove, dunque, il destinatario non venga reperito in uno dei luoghi indicati dalle norme, la copia dell'atto può essere consegnata ad una delle persone identificate in base ai parametri risultanti dall'art. 139, comma 2, c.p.c., scelta tra le persone di famiglia o tra gli addetti alla casa, all'ufficio o all'azienda, dovendosi presumere che le persone legate da vincoli familiari o da rapporti di lavoro,
che si trovino nei luoghi previsti ed accettino la copia, in forza della solidarietà connessa con tali vincoli e del dovere giuridico conseguente all'accettazione, siano idonee a curare la sollecita consegna al destinatario (Cass. n. 13625/2004; n. 19218/2007; n. 16444/2009; n. 2705/2014).
Si aggiunga che il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 configura la raccomandata informativa come adempimento essenziale del procedimento di notifica che, in difetto, comporta la nullità della stessa secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
Di recente, la Suprema Corte ha affermato che l'estensione dell'ulteriore adempimento relativo all'avviso con “lettera raccomandata” al destinatario (previsto dall'art. 139, comma 4, c.p.c. e dalla legge n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, in caso di consegna al portiere e al vicino di casa) anche nel caso di consegna dell'atto “a persona di famiglia o addetta alla casa o al servizio”, e dunque a soggetti che presentano ancor più stretti legami con il destinatario finale (che non il portiere dello stabile o il vicino di casa) trova unica giustificazione nella diversa competenza professionale dell'organo della notifica (Cass. Sez. 3, 22/5/2015 n. 10554).
Occorre tuttavia rilevare come, in entrambi i casi, la legge non richiede che la notizia dell'avvenuto recapito dell'atto sia data con “raccomandata con avviso di ricevimento” (adempimento invece richiesto espressamente nel caso di notifica a “persone irreperibili” ex art. 140 c.p.c. e legge n. 890
del 1982, art. 8, comma 2), ritenendosi elemento sufficiente ai fini del perfezionamento della fattispecie notificatoria - volto a realizzare la conoscenza legale - la “spedizione della raccomandata”
c.d. informativa, in assenza della quale la notifica è viziata da nullità (Cass. 30/6/2008 n. 17915; Cass.
30/3/2009 n. 7667; Cass. S.U., ordinanza interlocutoria n. 18992 del 31/7/2017; Cass., ordinanza interlocutoria n. 1366 del 25/1/2010; Cass. Sez Lav. 21/8/2013 n. 19366; Cass. 3/10/2016 n. 19730;
Cass., ordinanza n. 24823 del 5/12/2016). Ciò premesso, venendo alla doglianza di omissione della notifica delle cartelle impugnate, e dunque della cartella in esame, si rileva che la stessa non può trovare accoglimento;
detta censura deve infatti ritenersi superata dalla valenza probatoria che deve attribuirsi all'attestazione contenuta nella relata in oggetto recante la dicitura “Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata”,
avvalorata dall'ufficiale notificatore con la sua sottoscrizione della relata stessa.
Va ricordato, per quanto qui rileva, che quanto attestato nella relata dal messo notificatore fa fede fino a querela di falso (Cass. 31/5/2017 n. 13739; Cass. n. 4193/2010; Cass., ordinanza n.
20863/2017). Ne consegue che “per contestare il contenuto della relata di notifica, ove è attestato che l'ufficiale giudiziario ha compiuto tutte le formalità prescritte, ivi compresa la spedizione della raccomandata in una data certa, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute” (Cass. n. 4193/2010;
Cass. n. 13739/2017; Cass. n. 25011/2015; Cass. n. 21817/2012).
La relata di notifica costituisce, dunque, atto pubblico e le attestazioni contenute in essa, inerenti sia alle attività che l'ufficiale notificante certifica di aver eseguito, sia alle dichiarazioni da lui ricevute
(nei limiti del loro contenuto estrinseco) sono assistite da pubblica fede privilegiata.
Si aggiunga che, nella specie, la prova dell'avvenuta spedizione della “raccomandata informativa”
deve ritenersi fornita anche dalla distinta di spedizione prodotta dall'Agente di riscossione che,
sebbene cumulativa dell'invio di numerose raccomandate, comprende anche il nome del ricorrente con riferimento alla raccomandata spedita.
Nel caso di specie, pertanto, avendo l' fornito la prova dell'avvenuta Controparte_4
spedizione della raccomandata che informava il destinatario dell'avvenuta notifica e tenuto conto che tale circostanza andava eventualmente confutata con querela di falso, nonché del fatto che nella fattispecie non era necessaria la prova della ricezione della raccomandata (senza avviso di ricevimento), poiché l'atto risultava comunque consegnato, la notificazione della cartella in esame deve ritenersi regolarmente posta in essere. Or, tenuto conto della suindicata data di notificazione della cartella e dell'inutile decorso dei termini di legge di cui si è detto (artt. 24, comma 5, D.Lgs. 46/1999 e 617 c.p.c.), risulta tardiva la proposizione dell'opposizione al ruolo (rappresentata dall'eccezione di prescrizione) nonché
l'opposizione agli atti esecutivi (alla quale vanno ricondotte le eccezioni di omessa notifica della cartella e di decadenza ex art. 25 D.Lgs. 46/1999).
Passando ora all'esame della doglianza con la quale l'opponente ha eccepito l'estinzione della pretesa contributiva per effetto del decorso del termine di prescrizione successivamente alla notifica delle cartelle, la stessa integra un'opposizione all'esecuzione, vertendo su causa di estinzione del credito successiva alla formazione del titolo esecutivo.
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa può essere esaminata nel merito.
Al debitore dei contributi è, infatti, sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Soccorre in tal caso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo.
Ciò detto, si osserva che l' ha prodotto anche l'intimazione di Controparte_3
pagamento n. 29320229004645844000 riguardante, fra gli altri atti, anche la cartella di pagamento in esame, nonché la relata di notifica della stessa, dalla quale emerge che anche detto atto è stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e che, stante la compiuta giacenza, la notifica si è perfezionata in data 5/2/2023, dieci giorni dopo la data di spedizione della raccomandata informativa al destinatario trovato assente presso il luogo di residenza (26/1/2023).
Si rileva, ancora, che l' ha prodotto il referto di notifica dell'intimazione di pagamento CP_5
impugnata, dal quale si evince che anche detta notifica è stata eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e che si è perfezionata per compiuta giacenza in data 8/10/2023, dieci giorni dopo la data di spedizione della raccomandata informativa (28/9/2023), e dunque nella stessa data in cui si è perfezionata la notifica della cartella di pagamento autonomamente impugnata.
Tutto ciò premesso, venendo ora alla verifica della fondatezza dell'eccezione di prescrizione successiva sollevata in ricorso, si rileva che detta eccezione deve essere accolta poiché, dalla data di notifica della cartella in oggetto (23/11/2011) fino alla data di notifica della prima intimazione di pagamento n. 29320229004645844000 (5/2/2023), è decorso il prescritto termine quinquennale, con la conseguenza che la prescrizione deve ritenersi maturata già anteriormente al periodo di sospensione dei termini di prescrizione previsto dall'intervenuta normativa emergenziale (e precisamente in data
23/11/2016).
Ne discende che i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29320110051733165000 devono ritenersi prescritti e, con riferimento ad essi, deve essere escluso il diritto di procedere a riscossione coattiva.
Ne discende, altresì, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata per la parte relativa alla cartella indicata.
In ordine all'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, Legge 335/1995 si rinvia per relationem a quanto evidenziato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui “la
scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento
di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del
credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di
prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art.3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del
1995) a quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti,
si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la
suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia
di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito CP_1
la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art.30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)” (Cass. S.U. 17 novembre 2016, n.
23397).
Relativamente ai suddetti crediti l'opposizione va pertanto accolta.
Per quanto attiene alle spese di lite e in particolare ai rapporti fra il ricorrente e l' , considerato CP_2
che la parziale cessazione della materia del contendere ha riguardato la maggior parte dei crediti in oggetto (euro 674,32, rispetto ad euro 499,19 da ritenere ancora dovuti), si ritiene sussistano validi motivi per compensare dette spese fra le parti.
Con riguardo ai rapporti tra il ricorrente e l' , considerata l'intervenuta prescrizione dei crediti di CP_1
titolarità del suddetto ente e dunque la soccombenza dello stesso, in conformità ai più recenti indirizzi giurisprudenziali (Cass., sentenza n. 7514 dell'8/3/2022), le spese di lite vanno poste a carico dell' , quale ente impositore. CP_1
Vanno infine compensate le spese nei rapporti fra il ricorrente e l' . Controparte_3
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così statuisce:
Dichiara inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento n. 29320170022893351000 (3) e, per l'effetto, dichiara dovuti i crediti dalla stessa portati;
Con riferimento all'intimazione di pagamento impugnata, così dispone: relativamente ai crediti di cui alla cartella di pagamento n. 29320150055080786000 (2), dichiara cessata la materia del contendere;
e relativamente ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29320110051733165000 (1), dichiara inammissibile l'opposizione al ruolo e l'opposizione agli atti esecutivi;
in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara la prescrizione dei suddetti crediti e, per l'effetto,
l'insussistenza del diritto di procedere a riscossione coattiva;
Dichiara, conseguentemente, l'inefficacia dell'intimazione di pagamento impugnata;
Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida nella CP_1
complessiva somma di euro 884,50, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge, e che distrae in favore del procuratore antistatario;
Compensa le spese nei rapporti fra l'opponente e l' e fra l'opponente e l' CP_2 Controparte_6
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Così deciso in Catania il 29 maggio 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio