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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/09/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 437/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto da
(c.f. , nata a [...], l'[...], cittadina italiana, Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e c.f. ), nato a [...], il [...], cittadino italiano, residente Parte_2 C.F._2 in Turate, via Magenta n. 5 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Benvegnù del Foro di Varese
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 25.8.2007 nel Comune di EN (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di EN – anno 2007, n. 8, parte II, serie C) e si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Como n. 389/2024, pubblicata il 5.4.2024.
Dalla loro unione, è nato (nato a [...] il [...]), maggiorenne ma non economicamente PE autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 17.2.2025 hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la SI.ra ha già lasciato la casa coniugale sita in Turate (CO), Via Magenta n. 5 di proprietà del Pt_1
SI. e ha già trovato un alloggio più confacente alle sue necessità personali oltre che a quelle Pt_2 scolastiche e ricreative del figlio;
3. il figlio continuerà a vivere presso l'abitazione della madre in Bregnano (CO), Via Indipendenza PE
n. 15; 4. è iscritto presso il Politecnico di Milano – Corso di Laurea in Ingegneria Fisica;
il padre PE contribuirà al mantenimento dello stesso mediante versamento dell'importo mensile di Euro 250,00 che corrisponderà in favore della SI.ra entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario Pt_1 sul conto corrente intestato alla stessa e rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT, integrati con l'assegno unico che già percepisce la SI.ra ; le spese straordinarie riguardanti la scuola, lo Pt_1 sport, il tempo libero e la salute, sostenute nell'interesse di , saranno concordate PE preventivamente e suddivise in parti uguali tra i coniugi;
5. le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi tipo di assegno, in quanto economicamente autosufficienti;
6. i coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa connessi al matrimonio ed allo scioglimento dello stesso.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 25.8.2007 nel Comune di EN
(atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di EN – anno 2007, n. 8, parte II, serie C);
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 23.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Como, riunito in camera di consiglio, in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente dott. Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopraindicata promossa con ricorso congiunto da
(c.f. , nata a [...], l'[...], cittadina italiana, Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e c.f. ), nato a [...], il [...], cittadino italiano, residente Parte_2 C.F._2 in Turate, via Magenta n. 5 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Benvegnù del Foro di Varese
I coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile in data 25.8.2007 nel Comune di EN (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di EN – anno 2007, n. 8, parte II, serie C) e si sono separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Como n. 389/2024, pubblicata il 5.4.2024.
Dalla loro unione, è nato (nato a [...] il [...]), maggiorenne ma non economicamente PE autosufficiente.
FATTO
I coniugi sopraindicati, con ricorso depositato in data 17.2.2025 hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. i coniugi continueranno a vivere separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la SI.ra ha già lasciato la casa coniugale sita in Turate (CO), Via Magenta n. 5 di proprietà del Pt_1
SI. e ha già trovato un alloggio più confacente alle sue necessità personali oltre che a quelle Pt_2 scolastiche e ricreative del figlio;
3. il figlio continuerà a vivere presso l'abitazione della madre in Bregnano (CO), Via Indipendenza PE
n. 15; 4. è iscritto presso il Politecnico di Milano – Corso di Laurea in Ingegneria Fisica;
il padre PE contribuirà al mantenimento dello stesso mediante versamento dell'importo mensile di Euro 250,00 che corrisponderà in favore della SI.ra entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario Pt_1 sul conto corrente intestato alla stessa e rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT, integrati con l'assegno unico che già percepisce la SI.ra ; le spese straordinarie riguardanti la scuola, lo Pt_1 sport, il tempo libero e la salute, sostenute nell'interesse di , saranno concordate PE preventivamente e suddivise in parti uguali tra i coniugi;
5. le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsiasi tipo di assegno, in quanto economicamente autosufficienti;
6. i coniugi dichiarano che hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione o causa connessi al matrimonio ed allo scioglimento dello stesso.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 25.8.2007 nel Comune di EN
(atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di EN – anno 2007, n. 8, parte II, serie C);
OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di EN, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 23.9.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Martina R. Manenti Dott.ssa Barbara Cao