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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/06/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
istruttore dott.ssa Maria Iandiorio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3711 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023, avente ad
oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale TRA
(C.F. ) nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Reppucci
ATTORE
E
(C.F.: , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Erminio Torella
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha esposto di essere Parte_2
amministratore unico della società Otto con sede legale in Avellino alla via CP_2
Circunvallazione nr. 108, editrice dell'emittente televisiva Otto Channel in onda sul canale 696 del digitale terrestre dal 25.10.2013; che la Otto si è avvalsa della collaborazione di CP_2 [...]
per l'organizzazione e conduzione di una trasmissione sportiva intitolata “derby tra storie e Per_1
passione“, fino al 20.05.2016; che a seguito di risoluzione del contratto con il accadeva che CP_1
in data 26.08.2016 l'attore veniva contattato da suo collaboratore in società, il quale Testimone_1
lo informava che il convenuto aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook un Persona_1
post altamente offensivo e denigratorio nei suoi confronti: “Un in bocca al lupo a che mi Persona_2 rileverà nella conduzione di una trasmissione televisiva da me precedentemente condotta. E' figlio
di un mio carissimo amico in Rai e gran bravo ragazzo. Stia attento alle serpi che ne ostacoleranno
il percorso, segnatamente ad uno pseudo-manager che ha fatto carriera dietro le sbarre …”;che a seguito di tale pubblicazione veniva proposta querela nei confronti del con conseguente CP_1
instaurazione del procedimento penale indicato a carico dello stesso “per il delitto p.e p. dall'art. 595
comma 3 c.p. perché, comunicando con più persone con il mezzo telematico, offendeva la reputazione
di , amministratore della società Otto Production srl. In particolare, quale utente Parte_1
registrato sul social network denominato “facebook” con il profilo di “ , postava Persona_1
sulla bacheca del predetto profilo “facebook” un commento in cui screditava la predetta persona
offesa, definendolo “serpe” e “pseudo-manager”, così esprimendosi: “stia attento alle serpi che ne
ostacoleranno il percorso, segnatamente ad uno pseudo-manager che ha fatto carriera dietro le
sbarre….” (postato il 26.08.16 alle ore 23.19), rendendosi facilmente individuabile nel querelante la
persona cui venivano rivolte le espressioni diffamatorie, sia con riferimento alla professione svolta,
che con riferimento ai trascorsi giudiziari. Con l'aggravante di aver commesso i fatti avvalendosi di
un mezzo di pubblicità (il social network “facebook”). In Avellino il 26.08.2016”; che all'esito del giudizio il giudice penale emetteva la sentenza n. 2233/2018 e “riteneva acclarato il carattere
diffamatorio del post, ricordando, in punto di diritto, come la pubblicazione di una frase offensiva su
un social network di larga diffusione come facebook precisamente integri il reato di diffamazione
aggravata con altro mezzo di pubblicità…”specificando, inoltre, che “ancora in punto di fatto e
tornando al caso che ci occupa, da un lato, appare agevole l'identificazione dell'autore del fatto
proprio con l'odierno imputato… dall'altro francamente univoca risulta anche l'individuazione di
una delle persone offese proprio con il querelante che, sempre in occasione della sua deposizione ha
spiegato che in quanto amministratore della società proprietaria egli sarebbe da sempre
dell'emittente televisiva…l'unico manager, peraltro anche sottoposto in passato a misura cautelare
nell'ambito di procedimento penale… Senza che, appunto per via di tali caratteristiche e sempre
univocamente nella persona del possa neppure dubitarsi della riconoscibilità del Pt_1 destinatario delle espressioni offensive, anche da parte dei visitatori della pagina facebook, quanto
meno da parte di quelli tra essi, non occasionali, ma addetti alla citata emittente televisiva e che,
almeno a quanto ancora riferito dal teste, per motivi professionali, la frequenterebbero
abitualmente”. Affermata la penale responsabilità dell'imputato, il veniva condannato “al CP_1
risarcimento del danno derivante dal reato alla costituita parte civile da liquidarsi in separata sede,
nonché al pagamento delle spese dalla stessa parte civile sostenute in occasione del presente
giudizio…”
Tanto premesso, dovendosi collegare il danno:
all'oggettiva portata offensiva della notizia che è stata diffusa;
alle ricadute negative sulla reputazione nell'ambito privato, professionale e sociale nonché al grado di disagio e sofferenza che inevitabilmente ne è conseguito per la carica ricoperta all'interno della società;
al ruolo ed alla funzione ricoperta dal diffamato;
alla risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
alla diffusione della notizia sul territorio nazionale;
al mezzo con il quale è stata diffusa la notizia;
alla verifica se ci sono state condotte reiterate e, tenendo conto dei criteri dettati da Cass. 1874/2014, chiedeva
“condannare il convenuto a risarcire in favore del dr. i danni Parte_1
dal medesimo subiti in dipendenza e per effetto dei fatti per cui è processo, nella misura di 25.000,00
o di quella maggiore e/o minore che sarà ritenuta in Sua giustizia, oltre interessi e rivalutazione
dalla data del fatto all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con
distrazione.”
Si costituiva il quale riferiva che nel 2009 e Persona_1 Controparte_3 Parte_1
rispettivamente presidente e direttore generale del Benevento Calcio, venivano sottoposti a
[...]
misura cautelare in carcere nell'ambito del medesimo procedimento penale, perché coinvolti nell'inchiesta giudiziaria “Via col vento” in quanto ad entrambi veniva contestata una colossale truffa sui fondi europei ed eseguiti sequestri per oltre 180 milioni di euro. La notizia veniva riportata con grande enfasi su varie testate giornalistiche, di rilevanza non solo locale ma nazionale, quali 'Il
Quaderno.it', ' ' ' 'Il oggi', i quali apostrofavano Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
i due come 'I signori del vento', vicenda non ancora conclusa.
Riteneva, pertanto, che il post così come pubblicato “dall'odierno convenuto, generico
ed indeterminato, non poteva nuocere alla reputazione dell'attore, essendosi limitato il CP_1
semplicemente ad alludere a fatti già ampiamente conosciuti ed ai quali la cronaca locale e nazionale
aveva già dato ampio risalto”; che la Suprema Corte a Sezioni Unite, in data 25 febbraio 2010, n.
4549, aveva ricordato che “per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la
condanna penale, in quanto non tutti i reati producono un danno”; che se è vero che nel presente procedimento non si può mettere in discussione la sentenza penale, sarà comunque necessario accertare la sussistenza e la consistenza di un eventuale danno;
che risulta in ogni caso
“sproporzionato, inverosimile e mirato al poco lodevole fine di lucrare somme dal sig. CP_1
asserire che il post dallo stesso pubblicato su Facebook, in cui vi era una menzione generica e solo
allusiva di fatti, peraltro realmente accaduti e già risaputi, possa aver davvero recato un così grave
danno all'attore, così come dallo stesso lamentato in citazione. Se lesione all'immagine ad alla
reputazione del vi è stata la stessa è ascrivibile alle vicende giudiziarie in cui lo stesso è Pt_1
stato coinvolto e dal conseguente clamore mediatico che tali vicende hanno avuto e non è di certo
attribuibile alcun tipo di danno alla condotta del ; che egli si era limitato ad esercitare un CP_1
diritto di cronaca.
Per tutti questi motivi, chiedeva il rigetto della domanda con condanna alle spese di lite ed attribuzione.
Inquadramento della vicenda
L'attore agisce nel presente giudizio ai sensi dell'articolo 185 c.p., secondo cui “ogni
reato obbliga al risarcimento del danno che ne deriva” e ai sensi dell'art. 2059 del codice civile secondo cui "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge";
nel caso di specie si tratterebbe di un fatto illecito da reato, ossia una diffamazione la cui offesa sarebbe stata recata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” (nel caso di specie, Facebook) fattispecie prevista e punita dall'articolo 595 comma tre del codice penale, che prevede, quanto alla pena, una aggravante, data la peculiare potenzialità offensiva del mezzo di pubblicità (che è destinato alla divulgazione) rispetto al mezzo privato di comunicazione.
L'art. 595, comma 3, c.p. prevede un'aggravante quando l'offesa è commessa “col mezzo
della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.
È considerata più grave perché la diffusione dell'offesa è potenzialmente molto ampia e duratura e le pene previste sono più severe: reclusione fino a 3 anni o multa fino a 2.065 euro.
Anche la diffamazione a mezzo Facebook rientra nella fattispecie aggravata dell'art. 595,
comma 3, c.p., perché i social network sono considerati “mezzi di pubblicità” dalla giurisprudenza, alla cui categoria, pur differenziandosi nettamente dalla stampa, appartengono anche i social network. Questi, infatti, sono certamente idonei a raggiungere un numero “indeterminato e
comunque quantitativamente rilevante” di utenti i quali, a loro volta, possono ricondividere il messaggio in maniera incontrollata, non rilevando, per la configurazione dell'aggravante in esame,
che i post in bacheca o i commenti denigratori a post di altri siano pubblicati su gruppi chiusi.
In tale ottica, Facebook assume un rilievo particolare in quanto è il social più utilizzato in Italia, secondo solo a YouTube, con ben 31 milioni di utenti attivi nel nostro Paese e 2,5 miliardi nel mondo. La piattaforma è, infatti, gratuita e si rivolge ad un pubblico vastissimo e generalizzato che la utilizza per diversi scopi, dal semplice stabilire un contatto con i propri amici a sponsorizzare un determinato evento o fare pubblicità al proprio brand. “Attraverso tale piattaforma virtuale,
invero, gruppi di soggetti valorizzano il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un numero
indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione” e grazie al meccanismo delle condivisioni dei post altrui, le notizie, compresi, naturalmente, eventuali messaggi diffamatori, possono essere propagate in maniera estremamente semplice e veloce, con una potenziale portata lesiva enorme (cfr. Cass. pen. Sez. V, 25/02/2020, n. 10905).
La persona offesa può scegliere il percorso giuridico che preferisce per tutelare la propria reputazione lesa, ed in particolare ha facoltà di:
1) Presentare la relativa querela ai sensi degli artt. 120 ss c.p. e 336 ss c.p.p. entro un massimo di tre mesi dalla conoscenza del fatto diffamante ed attendere che il pubblico ministero instauri il relativo procedimento penale, all'interno del quale la vittima potrà o meno costituirsi parte civile per il riconoscimento dei danni.
Parallelamente al rito penale, se il soggetto decide di non costituirsi parte civile, o anche in via esclusivamente alternativa, può altresì:
2) citare innanzi a un giudice civile il soggetto agente perché vengano riconosciuti e liquidati i relativi danni ai sensi degli artt. 2043 c.c., 2059 c.c. e 185, comma 2 c.p. Essi possono essere patrimoniali, qualora la diffamazione abbia provocato una perdita concreta di introiti o un mancato guadagno dimostrabile, e/o non patrimoniali, da calcolare in riferimento alle tabelle appositamente elaborate dal Tribunale di Milano.
Tuttavia, non è equiparata alla stampa: non si applicano le norme della legge sulla stampa, ma solo quelle del codice penale.
La pena è la stessa prevista per la diffamazione aggravata, ma la responsabilità può estendersi anche al gestore della piattaforma (es. Facebook), se non rimuove contenuti segnalati.
Questo giudice, come correttamente riconosciuto anche dalla parte convenuta, non deve verificare la sussistenza dell'illecito penale poiché si tratta di un fatto già accertato dalla sentenza versata in atti, emessa a seguito di un processo, nel quale , odierno attore, si è Parte_1
costituito parte civile.
La sentenza 2233/2018 -riconosciuta la penale responsabilità di Controparte_1
condannato alla pena di euro 2500,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali- ha condannato l'odierno convenuto anche al risarcimento del danno derivante dal reato alla costituita parte civile da liquidarsi in separata sede.
Sul danno
La sentenza a Sezioni Unite n. 4549/2010 citata dal convenuto, riferisce che “Per
l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale - in quanto non
tutti i reati producono un danno - senza peraltro che possano essere rimessi in discussione, nel
relativo giudizio civile o amministrativo, l'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità
penale e la sua commissione da parte del condannato. Peraltro l'accertamento dell'esistenza del
danno, nei così detti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato" e pertanto non
deve e non può formare oggetto di ulteriore accertamento, in negativo o in positivo, in sede civile se
non con riferimento al soggetto o ai soggetti che lo abbiano subito ed alla misura di esso”.
Questo sta a significare che l'odierno giudicante non potrà rimeditare i presupposti fattuali della condotta -se sia cioè scriminata dal diritto di cronaca-poiché la reità del post pubblicato su
Facebook è oggetto di giudicato nell'odierno giudizio civile.
Va, altresì, rilevato che “il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di
"reato di danno" in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche
all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore
accertamento in sede civile” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 9082 del 07/04/2025).
In sintesi, trattandosi di reato di danno, questo Tribunale è tenuto semplicemente a quantificare lo stesso poiché l'accertamento dell'evento e della conseguenza sono stati già compiuti dal giudice penale la cui sentenza fa stato nell'odierno giudizio.
I criteri da utilizzare devono tener conto della:
Gravità dell'offesa: il contenuto del messaggio deve essere valutato in termini di volontà
denigratoria, volgarità del linguaggio e intensità dell'attacco alla reputazione, dove anche la verità
del fatto narrato non esclude la diffamazione se espresso in modo oltraggioso;
Diffusione del messaggio: il numero di persone raggiunte dal post (es. amici, follower, condivisioni)
incide sull'entità del danno e Facebook è considerato un mezzo di diffusione aggravata, quindi la pena è più severa (reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro)
Notorietà delle parti: se il diffamante o il diffamato sono persone pubbliche o influenti, l'impatto sulla reputazione può essere maggiore, influenzando l'entità del risarcimento.
Condotta successiva del diffamante: eventuali scuse pubbliche, ritiro del post, o comportamenti riparatori possono incidere sulla quantificazione del danno.
Parametri orientativi: l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha individuato cinque categorie di gravità della diffamazione, con risarcimenti che vanno da 1.000 € a oltre 50.000 €, a seconda della lesione subita
Tenuto conto di tali elementi, in considerazione della posizione delle parti, dello strumento utilizzato e del comportamento tenuto dal convenuto -che, pur avendo ammesso il fatto,
non si è mai ravveduto del comportamento avuto-, questo Tribunale ritiene equo liquidare un risarcimento di € 7000,00, oltre interessi legali a far data dal compimento del fatto, ossia dalla pubblicazione del post diffamatorio su Facebook.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda condanna a pagare a Persona_1 [...]
la somma di euro 7000,00 oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione del post Parte_1
diffamatorio su Facebook;
3) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Persona_1 [...]
che si liquidano in euro 250,00 per gli esborsi ed € 5077,00 per compenso professionale Parte_1
oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avv. Teodoro Reppucci
dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Avellino in data 8.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, I Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
istruttore dott.ssa Maria Iandiorio, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3711 del Ruolo generale degli affari civili dell'anno 2023, avente ad
oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale TRA
(C.F. ) nato il [...] in [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Teodoro Reppucci
ATTORE
E
(C.F.: , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Erminio Torella
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha esposto di essere Parte_2
amministratore unico della società Otto con sede legale in Avellino alla via CP_2
Circunvallazione nr. 108, editrice dell'emittente televisiva Otto Channel in onda sul canale 696 del digitale terrestre dal 25.10.2013; che la Otto si è avvalsa della collaborazione di CP_2 [...]
per l'organizzazione e conduzione di una trasmissione sportiva intitolata “derby tra storie e Per_1
passione“, fino al 20.05.2016; che a seguito di risoluzione del contratto con il accadeva che CP_1
in data 26.08.2016 l'attore veniva contattato da suo collaboratore in società, il quale Testimone_1
lo informava che il convenuto aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook un Persona_1
post altamente offensivo e denigratorio nei suoi confronti: “Un in bocca al lupo a che mi Persona_2 rileverà nella conduzione di una trasmissione televisiva da me precedentemente condotta. E' figlio
di un mio carissimo amico in Rai e gran bravo ragazzo. Stia attento alle serpi che ne ostacoleranno
il percorso, segnatamente ad uno pseudo-manager che ha fatto carriera dietro le sbarre …”;che a seguito di tale pubblicazione veniva proposta querela nei confronti del con conseguente CP_1
instaurazione del procedimento penale indicato a carico dello stesso “per il delitto p.e p. dall'art. 595
comma 3 c.p. perché, comunicando con più persone con il mezzo telematico, offendeva la reputazione
di , amministratore della società Otto Production srl. In particolare, quale utente Parte_1
registrato sul social network denominato “facebook” con il profilo di “ , postava Persona_1
sulla bacheca del predetto profilo “facebook” un commento in cui screditava la predetta persona
offesa, definendolo “serpe” e “pseudo-manager”, così esprimendosi: “stia attento alle serpi che ne
ostacoleranno il percorso, segnatamente ad uno pseudo-manager che ha fatto carriera dietro le
sbarre….” (postato il 26.08.16 alle ore 23.19), rendendosi facilmente individuabile nel querelante la
persona cui venivano rivolte le espressioni diffamatorie, sia con riferimento alla professione svolta,
che con riferimento ai trascorsi giudiziari. Con l'aggravante di aver commesso i fatti avvalendosi di
un mezzo di pubblicità (il social network “facebook”). In Avellino il 26.08.2016”; che all'esito del giudizio il giudice penale emetteva la sentenza n. 2233/2018 e “riteneva acclarato il carattere
diffamatorio del post, ricordando, in punto di diritto, come la pubblicazione di una frase offensiva su
un social network di larga diffusione come facebook precisamente integri il reato di diffamazione
aggravata con altro mezzo di pubblicità…”specificando, inoltre, che “ancora in punto di fatto e
tornando al caso che ci occupa, da un lato, appare agevole l'identificazione dell'autore del fatto
proprio con l'odierno imputato… dall'altro francamente univoca risulta anche l'individuazione di
una delle persone offese proprio con il querelante che, sempre in occasione della sua deposizione ha
spiegato che in quanto amministratore della società proprietaria egli sarebbe da sempre
dell'emittente televisiva…l'unico manager, peraltro anche sottoposto in passato a misura cautelare
nell'ambito di procedimento penale… Senza che, appunto per via di tali caratteristiche e sempre
univocamente nella persona del possa neppure dubitarsi della riconoscibilità del Pt_1 destinatario delle espressioni offensive, anche da parte dei visitatori della pagina facebook, quanto
meno da parte di quelli tra essi, non occasionali, ma addetti alla citata emittente televisiva e che,
almeno a quanto ancora riferito dal teste, per motivi professionali, la frequenterebbero
abitualmente”. Affermata la penale responsabilità dell'imputato, il veniva condannato “al CP_1
risarcimento del danno derivante dal reato alla costituita parte civile da liquidarsi in separata sede,
nonché al pagamento delle spese dalla stessa parte civile sostenute in occasione del presente
giudizio…”
Tanto premesso, dovendosi collegare il danno:
all'oggettiva portata offensiva della notizia che è stata diffusa;
alle ricadute negative sulla reputazione nell'ambito privato, professionale e sociale nonché al grado di disagio e sofferenza che inevitabilmente ne è conseguito per la carica ricoperta all'interno della società;
al ruolo ed alla funzione ricoperta dal diffamato;
alla risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;
alla diffusione della notizia sul territorio nazionale;
al mezzo con il quale è stata diffusa la notizia;
alla verifica se ci sono state condotte reiterate e, tenendo conto dei criteri dettati da Cass. 1874/2014, chiedeva
“condannare il convenuto a risarcire in favore del dr. i danni Parte_1
dal medesimo subiti in dipendenza e per effetto dei fatti per cui è processo, nella misura di 25.000,00
o di quella maggiore e/o minore che sarà ritenuta in Sua giustizia, oltre interessi e rivalutazione
dalla data del fatto all'effettivo soddisfo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con
distrazione.”
Si costituiva il quale riferiva che nel 2009 e Persona_1 Controparte_3 Parte_1
rispettivamente presidente e direttore generale del Benevento Calcio, venivano sottoposti a
[...]
misura cautelare in carcere nell'ambito del medesimo procedimento penale, perché coinvolti nell'inchiesta giudiziaria “Via col vento” in quanto ad entrambi veniva contestata una colossale truffa sui fondi europei ed eseguiti sequestri per oltre 180 milioni di euro. La notizia veniva riportata con grande enfasi su varie testate giornalistiche, di rilevanza non solo locale ma nazionale, quali 'Il
Quaderno.it', ' ' ' 'Il oggi', i quali apostrofavano Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
i due come 'I signori del vento', vicenda non ancora conclusa.
Riteneva, pertanto, che il post così come pubblicato “dall'odierno convenuto, generico
ed indeterminato, non poteva nuocere alla reputazione dell'attore, essendosi limitato il CP_1
semplicemente ad alludere a fatti già ampiamente conosciuti ed ai quali la cronaca locale e nazionale
aveva già dato ampio risalto”; che la Suprema Corte a Sezioni Unite, in data 25 febbraio 2010, n.
4549, aveva ricordato che “per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la
condanna penale, in quanto non tutti i reati producono un danno”; che se è vero che nel presente procedimento non si può mettere in discussione la sentenza penale, sarà comunque necessario accertare la sussistenza e la consistenza di un eventuale danno;
che risulta in ogni caso
“sproporzionato, inverosimile e mirato al poco lodevole fine di lucrare somme dal sig. CP_1
asserire che il post dallo stesso pubblicato su Facebook, in cui vi era una menzione generica e solo
allusiva di fatti, peraltro realmente accaduti e già risaputi, possa aver davvero recato un così grave
danno all'attore, così come dallo stesso lamentato in citazione. Se lesione all'immagine ad alla
reputazione del vi è stata la stessa è ascrivibile alle vicende giudiziarie in cui lo stesso è Pt_1
stato coinvolto e dal conseguente clamore mediatico che tali vicende hanno avuto e non è di certo
attribuibile alcun tipo di danno alla condotta del ; che egli si era limitato ad esercitare un CP_1
diritto di cronaca.
Per tutti questi motivi, chiedeva il rigetto della domanda con condanna alle spese di lite ed attribuzione.
Inquadramento della vicenda
L'attore agisce nel presente giudizio ai sensi dell'articolo 185 c.p., secondo cui “ogni
reato obbliga al risarcimento del danno che ne deriva” e ai sensi dell'art. 2059 del codice civile secondo cui "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge";
nel caso di specie si tratterebbe di un fatto illecito da reato, ossia una diffamazione la cui offesa sarebbe stata recata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” (nel caso di specie, Facebook) fattispecie prevista e punita dall'articolo 595 comma tre del codice penale, che prevede, quanto alla pena, una aggravante, data la peculiare potenzialità offensiva del mezzo di pubblicità (che è destinato alla divulgazione) rispetto al mezzo privato di comunicazione.
L'art. 595, comma 3, c.p. prevede un'aggravante quando l'offesa è commessa “col mezzo
della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.
È considerata più grave perché la diffusione dell'offesa è potenzialmente molto ampia e duratura e le pene previste sono più severe: reclusione fino a 3 anni o multa fino a 2.065 euro.
Anche la diffamazione a mezzo Facebook rientra nella fattispecie aggravata dell'art. 595,
comma 3, c.p., perché i social network sono considerati “mezzi di pubblicità” dalla giurisprudenza, alla cui categoria, pur differenziandosi nettamente dalla stampa, appartengono anche i social network. Questi, infatti, sono certamente idonei a raggiungere un numero “indeterminato e
comunque quantitativamente rilevante” di utenti i quali, a loro volta, possono ricondividere il messaggio in maniera incontrollata, non rilevando, per la configurazione dell'aggravante in esame,
che i post in bacheca o i commenti denigratori a post di altri siano pubblicati su gruppi chiusi.
In tale ottica, Facebook assume un rilievo particolare in quanto è il social più utilizzato in Italia, secondo solo a YouTube, con ben 31 milioni di utenti attivi nel nostro Paese e 2,5 miliardi nel mondo. La piattaforma è, infatti, gratuita e si rivolge ad un pubblico vastissimo e generalizzato che la utilizza per diversi scopi, dal semplice stabilire un contatto con i propri amici a sponsorizzare un determinato evento o fare pubblicità al proprio brand. “Attraverso tale piattaforma virtuale,
invero, gruppi di soggetti valorizzano il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un numero
indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione” e grazie al meccanismo delle condivisioni dei post altrui, le notizie, compresi, naturalmente, eventuali messaggi diffamatori, possono essere propagate in maniera estremamente semplice e veloce, con una potenziale portata lesiva enorme (cfr. Cass. pen. Sez. V, 25/02/2020, n. 10905).
La persona offesa può scegliere il percorso giuridico che preferisce per tutelare la propria reputazione lesa, ed in particolare ha facoltà di:
1) Presentare la relativa querela ai sensi degli artt. 120 ss c.p. e 336 ss c.p.p. entro un massimo di tre mesi dalla conoscenza del fatto diffamante ed attendere che il pubblico ministero instauri il relativo procedimento penale, all'interno del quale la vittima potrà o meno costituirsi parte civile per il riconoscimento dei danni.
Parallelamente al rito penale, se il soggetto decide di non costituirsi parte civile, o anche in via esclusivamente alternativa, può altresì:
2) citare innanzi a un giudice civile il soggetto agente perché vengano riconosciuti e liquidati i relativi danni ai sensi degli artt. 2043 c.c., 2059 c.c. e 185, comma 2 c.p. Essi possono essere patrimoniali, qualora la diffamazione abbia provocato una perdita concreta di introiti o un mancato guadagno dimostrabile, e/o non patrimoniali, da calcolare in riferimento alle tabelle appositamente elaborate dal Tribunale di Milano.
Tuttavia, non è equiparata alla stampa: non si applicano le norme della legge sulla stampa, ma solo quelle del codice penale.
La pena è la stessa prevista per la diffamazione aggravata, ma la responsabilità può estendersi anche al gestore della piattaforma (es. Facebook), se non rimuove contenuti segnalati.
Questo giudice, come correttamente riconosciuto anche dalla parte convenuta, non deve verificare la sussistenza dell'illecito penale poiché si tratta di un fatto già accertato dalla sentenza versata in atti, emessa a seguito di un processo, nel quale , odierno attore, si è Parte_1
costituito parte civile.
La sentenza 2233/2018 -riconosciuta la penale responsabilità di Controparte_1
condannato alla pena di euro 2500,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali- ha condannato l'odierno convenuto anche al risarcimento del danno derivante dal reato alla costituita parte civile da liquidarsi in separata sede.
Sul danno
La sentenza a Sezioni Unite n. 4549/2010 citata dal convenuto, riferisce che “Per
l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale - in quanto non
tutti i reati producono un danno - senza peraltro che possano essere rimessi in discussione, nel
relativo giudizio civile o amministrativo, l'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità
penale e la sua commissione da parte del condannato. Peraltro l'accertamento dell'esistenza del
danno, nei così detti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato" e pertanto non
deve e non può formare oggetto di ulteriore accertamento, in negativo o in positivo, in sede civile se
non con riferimento al soggetto o ai soggetti che lo abbiano subito ed alla misura di esso”.
Questo sta a significare che l'odierno giudicante non potrà rimeditare i presupposti fattuali della condotta -se sia cioè scriminata dal diritto di cronaca-poiché la reità del post pubblicato su
Facebook è oggetto di giudicato nell'odierno giudizio civile.
Va, altresì, rilevato che “il giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di
"reato di danno" in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche
all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore
accertamento in sede civile” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Ordinanza n. 9082 del 07/04/2025).
In sintesi, trattandosi di reato di danno, questo Tribunale è tenuto semplicemente a quantificare lo stesso poiché l'accertamento dell'evento e della conseguenza sono stati già compiuti dal giudice penale la cui sentenza fa stato nell'odierno giudizio.
I criteri da utilizzare devono tener conto della:
Gravità dell'offesa: il contenuto del messaggio deve essere valutato in termini di volontà
denigratoria, volgarità del linguaggio e intensità dell'attacco alla reputazione, dove anche la verità
del fatto narrato non esclude la diffamazione se espresso in modo oltraggioso;
Diffusione del messaggio: il numero di persone raggiunte dal post (es. amici, follower, condivisioni)
incide sull'entità del danno e Facebook è considerato un mezzo di diffusione aggravata, quindi la pena è più severa (reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a 516 euro)
Notorietà delle parti: se il diffamante o il diffamato sono persone pubbliche o influenti, l'impatto sulla reputazione può essere maggiore, influenzando l'entità del risarcimento.
Condotta successiva del diffamante: eventuali scuse pubbliche, ritiro del post, o comportamenti riparatori possono incidere sulla quantificazione del danno.
Parametri orientativi: l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha individuato cinque categorie di gravità della diffamazione, con risarcimenti che vanno da 1.000 € a oltre 50.000 €, a seconda della lesione subita
Tenuto conto di tali elementi, in considerazione della posizione delle parti, dello strumento utilizzato e del comportamento tenuto dal convenuto -che, pur avendo ammesso il fatto,
non si è mai ravveduto del comportamento avuto-, questo Tribunale ritiene equo liquidare un risarcimento di € 7000,00, oltre interessi legali a far data dal compimento del fatto, ossia dalla pubblicazione del post diffamatorio su Facebook.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento della domanda condanna a pagare a Persona_1 [...]
la somma di euro 7000,00 oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione del post Parte_1
diffamatorio su Facebook;
3) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Persona_1 [...]
che si liquidano in euro 250,00 per gli esborsi ed € 5077,00 per compenso professionale Parte_1
oltre IVA e CPA nonché spese generali al 15% con attribuzione all'avv. Teodoro Reppucci
dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Avellino in data 8.6.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Iandiorio