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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2090 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.4565/2019 vertente tra
TRA Contr
. (P.I.: con sede in San Nicola la Strada (CE) al viale Pt_1 P.IVA_1
Carlo III n. 221, in persona del legale rappresentante pro tempore signor CP_2 elettivamente domiciliato in Caserta alla via O. Buccini 5, presso l'avvocato
[...]
Nicola Purgato (C.F.: ) dal quale è rappresentato e difeso C.F._1 giusta procura depositata agli atti (fax 0823 441012 – PEC:
. Appellante Email_1
CONTRO in persona dell'amministratore unico e legale rapp.te p.t. Controparte_3
dr.ssa , con sede legale in Napoli al P.co Margherita n. Controparte_4
24, P.IVA , rapp.ta e difesa, giusta procura a margine dell'atto di P.IVA_2
citazione in opposizione al decreto ingiuntivo di primo grado, dall'avv. Agnese
Gualtieri (C.F. ), unitamente alla quale elett.te domicilia C.F._2
presso lo studio in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 326, (fax 0817777107;
PEC: . Appellata Email_2
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 2185/2019 emessa dal Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere in data 26.07.2019.
CONCLUSIONI Cont
- per l'appellante . : “
1. In totale riforma della sentenza appellata, e per i Pt_1
1 motivi di cui in narrativa: rigettare l'opposizione proposta dalla appellata avverso il decreto ingiuntivo del tribunale di Santa Maria Capua Vetere numero 953/2009 con conseguente conferma del decreto stesso;
Rilevare e dichiarare il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il primo giudice nell'accogliere la riconvenzionale spiegata dall'appellata con la conseguente condanna dell'appellante al pagamento di euro 5.830,00 oltre interessi a titolo di riduzione del prezzo convenuto, e per l'effetto dichiarare che alcunché è dovuto dall'appellante medesima alla per tale causale;
2. Condannare la in CP_3 CP_3 persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
- per l'appellata “dichiarare inammissibile ovvero rigettare in toto CP_3
l'atto di appello ex adverso notificato e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 2185/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, depositata in data 26.07.2019. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado (procedimento monitorio e di opposizione al d.i.)
Con ricorso depositato il 17.7.2009 la chiedeva al Tribunale di S. M. Parte_2
Capua Vetere emettersi decreto ingiuntivo avente ad oggetto il residuo prezzo per l'appalto eseguito in favore della società gestore dell'Hotel LA Controparte_3
RI in Capri. A sostegno del ricorso deduceva di aver concluso un contratto di appalto con la predetta società per l'esecuzione di una piscina esterna con tecnica a sfioro, un centro benessere con piscina a sfioro e tre idromassaggi per terrazzamenti, il tutto per complessivi € 88.000,00 più iva, a cui si aggiungeva altro ordine di € 2.040,00. Il prezzo veniva successivamente revisionato con scrittura privata del 27.9.2008 in complessivi € 97.000,00 iva inclusa, scrittura con la quale la si impegnava altresì a corrispondere al ricorrente il residuo prezzo di € CP_3
54.320,00 in quattro rate delle quali, tuttavia, veniva corrisposta solo la prima, tale da residuare un credito di € 34.328,00.
In data 01.08.2009 veniva emesso il d.i. 953/2009, depositato il 16.09.2009 col quale s'ingiungeva alla il pagamento di euro 34.328,00 in favore della CP_3 [...]
[..
[...] Pt_3
Con atto notificato il 19.11.2009 la proponeva opposizione al D.I. n. Controparte_3
953/2009, eccependo preliminarmente la incompetenza territoriale del Giudice adito a favore del Tribunale di Napoli o della Sezione distaccata di Capri, ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.; deduceva la violazione dell'art. 1219 c.c. per mancanza di preliminare messa in mora;
nel merito contestava la ricostruzione offerta dal ricorrente circa il contenuto della scrittura privata del 27.9.2008 che non consisteva in un rateizzo delle somme residue ma in una revisione e riduzione dei prezzi determinata dall'inadempimento della stessa protrattosi anche nel periodo di chiusura dell'Hotel e Parte_2 denunciato all'appaltatore inadempiente con missiva del 19.5.2009 cui seguiva la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1460 c.c.
In via riconvenzionale chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali pari alle somme sostenute per la sottoscrizione di un contratto con altra ditta a nome di per la sostituzione del generatore di vapore, la riparazione piscine CP_5
e relativa manutenzione ammontante ad € 23.000,00; nonché di ulteriori €
175.600,00 per aver dovuto sopperire al malfunzionamento dell'impianto, (il cui uso era compreso nel prezzo di soggiorno) garantendo ai clienti servizi generalmente aggiuntivi come massaggi ed altre attività o regalando bottiglie di champagne. Concludeva chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, dichiarare l'incompetenza per territorio del
Tribunale adito in favore del Tribunale di Napoli, o della sezione distaccata di
Capri, con vittoria di spese con attribuzione.
Nel merito, instava per la revoca del decreto ingiuntivo in quanto inammissibile ed infondato con l'accertamento dell'inadempimento della e che Parte_2
null'altro è dovuto dalla ai sensi degli artt. 1668 e 1492 c.c. Controparte_3
In via riconvenzionale chiedeva accertare e dichiarate la responsabilità della nella esecuzione dei lavori e forniture nonché la mancata esecuzione Parte_2
degli obblighi di cui alla scrittura del 27.9.2008. Per l'effetto condannare la
3 medesima al risarcimento dei danni patiti, liquidati in € 198.600,00 oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese da distrarsi a favore de difensore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di risposta depositata in data 23.2.2010 si costituiva la Parte_2
contestando l'eccepita incompetenza territoriale, deducendo di aver introdotto l'azione nel luogo di conclusione del contratto, avvenuta mediante ricevimento dell'accettazione presso la sede della società opposta, ove doveva essere eseguita anche la prestazione da parte dell'opponente avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro (domicilio del creditore). Contestava la dedotta violazione dell'art. 1219 c.c., essendo contenuta, la messa in mora, nello stesso ricorso per decreto ingiuntivo.
Nel merito deduceva che la scrittura privata del 27.9.2008 prevedesse la sola revisione dei prezzi ed una rateizzazione della residua somma dovuta ma non adempiuta dalla CP_3
Affermava di aver sin da subito rappresentato alla committente l'errata coibentazione del bagno turco, di aver fornito il solo generatore di vapore (che entrava in blocco a causa dell'uso anomalo) e di aver inviato i propri tecnici prima della riapertura dell'Hotel nel 2009, come da rapporti di intervento.
In ogni caso eccepiva la tardiva eccezione dei vizi atteso che le uniche contestazioni risalivano al maggio 2009 a fronte del collaudo avvenuto in data
24.7.2008.
Deduceva l'infondatezza della domanda riconvenzionale in quanto fondata su un semplice preventivo di spesa e carente di prova in ordine ai costi aggiuntivi asseritamente sopportati dall'opponente.
Concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale.
Con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, esperita l'istruttoria mediante assunzione di prova testimoniale e CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. A seguito di
4 numerosi rinvii, all'udienza del 20.2.2019, le parti precisavano le conclusioni.
Con la sentenza n. 2185/2019 emessa in data 26.07.2019, il Tribunale di S.M.
Capua Vetere così provvedeva:
1. In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo numero 953/2009 del 1. 8. 2009, depositato il 16. 9. 2009 e condanna la società in persona del Parte_2 legale rappresentante pro tempore a pagare in favore della in persona del CP_3 legale rappresentante pro tempore la somma di euro 5.830,00, a titolo di riduzione prezzo oltre interessi dalla notifica dell'atto di citazione in opposizione al saldo;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla 3. Condanna la società CP_3 Parte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore alla refusione delle spese di lite in favore della in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in CP_3 euro 2.738,00 per onorari, euro 262,00 per esborsi, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
4. Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico della . Parte_2
GIUDIZIO DI APPELLO
Con appello notificato il 14.10.2019, iscritto a ruolo in data 23.10.2019 sub n.r.g.
4565/2019, impugnava la prefata sentenza in ragione di due ordini di Parte_2 motivi.
La si costituiva in data 03.02.2020. CP_3
Con note scritte depositate il 26.05.2022 dalla ed il 27.05.2022 dalla Pt_2
le parti si riportavano ai propri scritti difensivi e la causa veniva CP_3
quindi rinviata all'udienza dell'11.11.2022 per la precisazione delle conclusioni e per l'acquisizione del fascicolo di primo grado, fino a pervenire all'udienza del
07.06.2024, allorquando previa assegnazione alla relazione del G.A.C.A. dott.ssa veniva trattenuta in decisione con i termini ex 190 c.p.c. Per_1
Parte appellante e appellata depositavano nei termini comparse conclusionali e memorie di replica.
Non confermata la dott.ssa nell'incarico di Giudice ausiliario della Corte Per_1
d'Appello di Napoli, la causa veniva riassegnata al Consigliere Istruttore dott.ssa
5 Pupo e rinviata all'udienza del 29.11.2024 per il deposito di note contenenti solo istanze e conclusioni. Entrambe le parti depositavano nei termini note scritte.
Tutto quanto fin qui precisato va dichiarata la tempestività dell'appello proposto con atto notificato il 14.10.2019 a fronte della sentenza n. 2185/2019 emessa in data
26.07.2019 dal Tribunale di S.M. Capua Vetere non notificata, nel rispetto del termine previsto dall'art 327 cpc.
Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo l'appellante censura la sentenza sotto il profilo della violazione dell'art. 114 e
116 cpc – della errata interpretazione della domanda e delle allegazioni documentali – per motivazione errata e contraddittoria” laddove il Giudice di prime cure ha ritenuto che il rapporto di intervento del 24/7/2019 (con in calce la firma della committente mai messa in discussione o disconosciuta) NON integrasse i presupposti di "un valido collaudo" pervenendo all'errata conclusione che non risultasse chiaro quando l'opera fosse stata conclusa e quando consegnata.
Evidenzia come, al contrario, il rapporto del 24/7/2008 costituisca il documento con il quale l'opera è stata consegnata e verificata con attestazione del funzionamento degli impianti regolarmente sottoscritto dalla committente senza alcuna riserva sul funzionamento stesso con accettazione tacita dell'opera e conseguente applicazione della decadenza per i vizi previsti dall'art 1667 cc.
Il motivo è privo di pregio.
Invero, esattamente il Giudicante in primo grado ha escluso che il rapporto d'intervento in parola potesse avere la valenza di collaudo trattandosi di atto unilaterale (non reso nel contraddittorio tra le parti) che non ha interessato la totalità dell'opera ma, tutt'al più, i singoli pezzi o le specifiche operazioni ivi descritti.
Ed invero, il collaudo è una procedura tecnica volta a verificare che l'opera è stata realizzata conformemente ai requisiti e alle specifiche contrattuali. Ha lo scopo di accertare la qualità dei lavori eseguiti, l'aderenza alle normative vigenti e la rispondenza dell'opera alle aspettative del committente. Può essere eseguito da un 6 soggetto terzo, generalmente un tecnico o un ente specializzato, incaricato dal committente. Del collaudo viene redatto apposito verbale e dal medesimo decorre il termine di decadenza di cui all'art 1667 cc.
Al contrario, dal dato letterale del “rapporto d'intervento” in parola si comprende come al medesimo non possa essere attribuita alcuna valenza di accettazione dell'opera ai fini del decorso del termine di decadenza di cui all'art 1667 cc atteso che:
1) riporta la dicitura “rapporto di intervento” col quale vengono indicate le operazioni compiute : sostituzione di 2 faretti led multicolor e centralina di sincronizzazione in vasca COLEMAN, nonché la verifica del funzionamento degli
Skinner (?) e degli automatismi del filtraggio;
2) risulta barrata la casellina Assistenza tecnica e NON quella di collaudo o gestione;
3) è stato sottoscritto dall'operatore intervenuto e dal committente a riprova ed accettazione alle operazioni ivi descritte (così per gli altri rapporti d'intervento del 02/04/09; del 05/05/09; 15/05/09 tutti allegati alla produzione del fascicolo dell'opponente) senza alcuna specificazione in ordine al gradimento dell'opera con o senza riserve.
Ed invero, secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di garanzia per vizi dell'appalto è l'accettazione e non la mera consegna dell'opera a segnare il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova nel senso che, finché
l'opera non è accettata, per il committente sarà sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi mentre, per converso, grava sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte.
Così, del pari, prima della consegna o dell'accettazione dell'opera (espressa o tacita) il committente non ha alcun onere di denuncia (Corte di legittimità ordinanza n. 26566 del 30 settembre 2021, Cass. civ., sez. II, 9 agosto 2013, n. 19146;
Cass. civ., sez. II, 30 luglio 2004, n. 14584).
Orbene, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
7 risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte. Al contrario il debitore convenuto è gravato dall'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, salva la possibilità di sollevare l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.
In tal caso risulteranno invertiti i ruoli delle parti in lite atteso che, mentre il debitore eccipiente potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Anche nel caso in cui è stato dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, per il creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., sez. un.,
30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. civ., sez. II, 2 settembre 2020).
Nel caso in esame, esattamente il Tribunale ha rigettato l'eccezione relativa alla decadenza dalla garanzia per vizi della cosa, considerati i numerosi fax trasmessi dall'TE LA RI (gestita dalla alla datati CP_3 Parte_2
02/07/08; 14/07/08; 19/07/08; 20/05/09 (vedi produzione opponente) con i quali i vizi delle opere eseguite sono stati dal committente prontamente denunciati all'appaltatore.
Col secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata per violazione del principio di ultrapetizione di cui all'art 112 cpc laddove a fronte della domanda riconvenzionale spiegata da per complessivi euro 198.600,00 a titolo di CP_3 risarcimento danni, (di cui euro 175.600,00 per presunti "servizi complimentary" offerti alla clientela per gli asseriti disagi sopportati per il cattivo funzionamento degli impianti ed euro 23.000,00 per i costi ulteriori per l'incarico ad altra ditta di ovviare alle carenze addebitate alla appellante), mentre null'altro è stato chiesto con riguardo ad una concessa
8 riduzione del prezzo non formulata né con l'atto di citazione nè con le memorie ex art 183 co. 6 cpc.
Al contrario il Tribunale, fatti i calcoli di dare ed avere, (pag. 7 della sentenza, terzo capoverso) sulla base delle valutazioni del CTU, ritenute attendibili fino a concorrenza dell'importo di euro 40.158,00, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto per la somma di euro 34.328,00, condannando la società al Pt_2
pagamento di euro 5.830,00, a titolo di riduzione prezzo oltre interessi dalla notifica dell'atto di citazione" con conseguente vizio di extrapetizione o ultrapetizione
(Cass. 15/5/1987 n. 4470) riscontrabile "... quando il giudice sostituisca di ufficio alla domanda di risarcimento dei danni, quella di riduzione del prezzo per vizi della cosa (Cass.
8/1/1968 n. 44)", quali azioni intrinsecamente ed ontologicamente diverse come affermato dalla giurisprudenza (cfr. Cass. 8/3/2001 n. 3425:
Il motivo è infondato.
Invero, con l'atto di opposizione la ha proposto eccezione di CP_3
inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., deducendo di aver cessato i pagamenti in favore della a causa dei lamentati vizi delle opere. Pt_2
Orbene, la domanda di riduzione del prezzo, in presenza di vizi dell'opera, può essere proposta in luogo di quella originaria di risoluzione per inadempimento sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello, giacché, essendo fondata sulla medesima "causa petendi" ma caratterizzata da un "petitum" più limitato, non costituisce domanda nuova atteso che all'appalto non può essere esteso il principio dell'irrevocabilità della scelta, operata con la domanda giudiziale, tra risoluzione del contratto e riduzione del prezzo, dettato per la vendita dall'art. 1492, comma 2
c.c., fermo restando che, nel caso di inadempimento dell'appaltatore, il divieto di cui all'art. 1453, comma 2 c.c., impedisce al committente, che abbia proposto una domanda di risoluzione, di mutare tale domanda in quella di adempimento, ma non anche di chiedere la riduzione del prezzo. (cfr. Cass. civ. n. 2037/19).
Ebbene, nel rispetto del potere del Giudicante di qualificare la domanda, nel caso che ci occupa il Tribunale, dato atto dell'impossibilità di individuare il momento della consegna o dell'accettazione dell'opera da parte del committente, ha escluso
9 l'applicabilità delle norme in tema di garanzia per vizi e difformità di cui all'art
1667 cc, ha fatto riferimento alla disciplina generale per l'inadempimento contrattuale e ritenuto che la non avesse assolto l'onere della prova, Parte_2 sulla medesima incombente, di avere esattamente adempiuto alla controprestazione posta dal contratto a suo carico.
Per converso, tramite la CTU richiesta dal convenuto eccipiente, è stato accertato l'inadempimento dell'appaltatore quantificando il danno in € 40.158,00.
Pertanto, revocato il decreto ingiuntivo opposto emesso per la somma di euro
34.328,00 esattamente il Tribunale ha condannato l'appellante a corrispondere alla committente la differenza tra l'importo dovuto a titolo di ristoro CP_3
danni (specificato nellaCTU) e quanto spettante a titolo di corrispettivo delle opere eseguite (portato nel D.I.), operando una compensazione tra le poste di dare ed avere, pur se ha impropriamente utilizzato la locuzione “riduzione del prezzo”, atteso che non è stato né dedotto né provato l'esercizio della relativa azione come disciplinata dall'art 1492 cc (detta anche azione estimatoria o “quanti minoris”).
In tale prospettiva, non vi è stato alcuna pronuncia ultra petita ma nei limiti della domanda originaria di risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono liquidate in applicazione del DM n.
157/22 con riferimento allo scaglione fino ad € 26.000,00, in complessivi € 3966,00 oltre spese generali iva e cpa in favore di parte appellata e per essa del difensore antistatario avv. Agnese Gualtieri.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2185/2019 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 26.07.2019 pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
10 1) rigetta l'appello;
2) condanna la in persona del l.r.p.t. a rifondere le spese di lite in Parte_2
favore della parte appellata e per essa del difensore antistatario avv. Agnese
Gualtieri che liquida in complessivi € 3966,00 oltre spese generali iva e cpa come per legge.
3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a carico dell'appellante in Parte_2
persona del l.r.p.t.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23/04/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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