TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/03/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 25/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6972/2023, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 2762/2021
TRA
nata il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1
m. in Pietramelara alla via G. Matteotti n. 13, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv.ti I. Verrengia, I. De Benedictis, L. CP_1 li e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01/11/2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2762/2021 R.G.) per il CP_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo di “1) DICHIARARE la ricorrente- in riforma totale della consulenza medico-legale resa in sede di ATPO- titolare dell'indennità di accompagnamento dal dì della domanda ovvero da epoca successiva che verrà accertata in corso di causa 2)- CONDANNARE l' in CP_1 persona del Suo legale rappresentante p. t., se del caso e correndone i presupposti ed i requisiti di lla corresponsione, in favore dell'istante dell'indennità di accompagnamento dal dì della domanda ovvero da epoca successiva, nella misura di legge, con gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo effettivo”. Vittoria di spese, con attribuzione.
1 Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Effettuato nuovo accesso peritale da parte del ctu già nominato in sede di atp, previo deposito della consulenza medico - legale integrativa, la causa giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 11/09/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 04/10/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 01/11/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il ctu già nominato in sede di atp, sulla base delle contestazioni di parte ricorrente e della documentazione sopravvenuta versata in atti, previa sottoposizione dell'istante a nuova visita medico - legale, osservava: “Stando alla Relazione istologica, si conclude che la ricorrente è 2 affetta da “Adenocarcinoma del sigma moderatamente differenziato insorto su adenoma tubulo-villoso. Reperto di polipo cancerizzato a basso rischio”. Appare evidente che, per fortuna, stando alle conclusioni istologiche, siamo di fronte ad una condizione che, attualmente, non desta particolari preoccupazioni e, pertanto non meritevole di accoglimento del beneficio richiesto”. Aggiungeva il consulente che, in sede di accesso peritale, “la ricorrente è apparsa, come tra l'altro era stata anche nell'altra visita, lucida ed orientata nei parametri temporo spaziali. Pertanto per la quantificazione delle IADL e MMSE, oserei dire che sicuramente possono essere valutate con un punteggio quasi pieno o quantomeno non meritevole di accettazione del beneficio richiesto, in quanto sono pochi o nulli i deficit attribuibili alla ricorrente. In merito alla valutazione delle ADL, la ricorrente non ha mostrato alcuna difficoltà nell'effettuazione autonoma dei passaggi posturali. Allo stesso modo, la deambulazione è avvenuta in modo stabile, autonomo e senza necessità di alcun ausilio. Pertanto, sempre in completo disaccordo con la valutazione espressa dal collega , oserei valutare le ADL in 6/6 e cioè vale a dire che tutte le attività della Per_1 vita quotidiana ap guibili senza alcuna necessità di aiuto o supervisione”, concludendo per l'assenza dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate dal CTU, anche all'esito del rinnovo delle operazioni peritali, e della valutazione specifica del loro apporto invalidante emersa nel corso dei nuovi approfondimenti medici – legali, alla luce della documentazione successiva versata in atti. Si osserva, con riferimento alla consulenza geriatrica dell'ottobre 2023, in cui si dava atto, tra l'altro, di un soggetto “vigile, poco collaborante, non orientata nel T/S”, che non può escludersi che quella riscontrata dallo specialista fosse una condizione transeunte, alla luce dell'esame obiettivo svolto dal consulente nel corso dei due accessi peritali. Tra l'altro, dalla relazione peritale, si evince che la ricorrente appariva “Lucida ed orientata nei parametri T/S. Non si evidenziano movimenti atetosici (movimenti involontari di mani, piedi eseguiti lentamente ed insistentemente), coreici (movimenti disordinati e violenti), mioclonie o tics. Non segni di patologie focali in atto. Deflesso il tono dell'umore. La cognata riferisce di episodi di agitazione che sarebbero migliorati dopo un ricovero in ambiente Psichiatrico. Non si osservano, all'atto della visita, atteggiamenti violenti o impulsivi. Buona la cura del proprio corpo e l'igiene personali” (cfr. pp. 4-5) e che appariva equilibrata “nell'emotività con un tono dell'umore tendente al depresso” (cfr. p. 8). Le esposte considerazioni evidenziano altresì l'insussistenza delle condizioni per procedere ad un eventuale ulteriore approfondimento istruttorio. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla sulle spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: 3 a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 25/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 25/03/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6972/2023, cui è riunito il fascicolo di ATP recante R.G. n. 2762/2021
TRA
nata il [...] a [...], rappr. e dif. dall'Avv. Parte_1
m. in Pietramelara alla via G. Matteotti n. 13, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE
E
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv.ti I. Verrengia, I. De Benedictis, L. CP_1 li e D. Catalano, giusta procura generale alle liti in atti, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 01/11/2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2762/2021 R.G.) per il CP_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Contestava, pertanto, le conclusioni presentate dal CTU, che nella relazione peritale definitiva aveva confermato il provvedimento di diniego dell'ente previdenziale, deducendo che gli stati patologici denunciati davano diritto alla provvidenza richiesta. Concludeva chiedendo di “1) DICHIARARE la ricorrente- in riforma totale della consulenza medico-legale resa in sede di ATPO- titolare dell'indennità di accompagnamento dal dì della domanda ovvero da epoca successiva che verrà accertata in corso di causa 2)- CONDANNARE l' in CP_1 persona del Suo legale rappresentante p. t., se del caso e correndone i presupposti ed i requisiti di lla corresponsione, in favore dell'istante dell'indennità di accompagnamento dal dì della domanda ovvero da epoca successiva, nella misura di legge, con gli interessi legali dalla maturazione al soddisfo effettivo”. Vittoria di spese, con attribuzione.
1 Costituitosi il contraddittorio, l'istituto convenuto si opponeva alla domanda deducendone l'inammissibilità per il mancato rispetto dei termini ex art. 445 bis co. 5 e 6 c.p.c. e la carenza di specifica contestazione delle risultanze della ctu disposta in fase di ATP, nonché l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione, concludendo per il rigetto del ricorso. Spese vinte. Effettuato nuovo accesso peritale da parte del ctu già nominato in sede di atp, previo deposito della consulenza medico - legale integrativa, la causa giungeva all'odierna udienza, e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 11/09/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 04/10/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 01/11/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo parte opponente contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, evidenziando che il consulente non abbia tenuto in debita considerazione le patologie sofferte dall'istante, nonché la documentazione offerta. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte. Il ctu già nominato in sede di atp, sulla base delle contestazioni di parte ricorrente e della documentazione sopravvenuta versata in atti, previa sottoposizione dell'istante a nuova visita medico - legale, osservava: “Stando alla Relazione istologica, si conclude che la ricorrente è 2 affetta da “Adenocarcinoma del sigma moderatamente differenziato insorto su adenoma tubulo-villoso. Reperto di polipo cancerizzato a basso rischio”. Appare evidente che, per fortuna, stando alle conclusioni istologiche, siamo di fronte ad una condizione che, attualmente, non desta particolari preoccupazioni e, pertanto non meritevole di accoglimento del beneficio richiesto”. Aggiungeva il consulente che, in sede di accesso peritale, “la ricorrente è apparsa, come tra l'altro era stata anche nell'altra visita, lucida ed orientata nei parametri temporo spaziali. Pertanto per la quantificazione delle IADL e MMSE, oserei dire che sicuramente possono essere valutate con un punteggio quasi pieno o quantomeno non meritevole di accettazione del beneficio richiesto, in quanto sono pochi o nulli i deficit attribuibili alla ricorrente. In merito alla valutazione delle ADL, la ricorrente non ha mostrato alcuna difficoltà nell'effettuazione autonoma dei passaggi posturali. Allo stesso modo, la deambulazione è avvenuta in modo stabile, autonomo e senza necessità di alcun ausilio. Pertanto, sempre in completo disaccordo con la valutazione espressa dal collega , oserei valutare le ADL in 6/6 e cioè vale a dire che tutte le attività della Per_1 vita quotidiana ap guibili senza alcuna necessità di aiuto o supervisione”, concludendo per l'assenza dei presupposti necessari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di parte ricorrente, logica nelle argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni complessive cui perviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate dal CTU, anche all'esito del rinnovo delle operazioni peritali, e della valutazione specifica del loro apporto invalidante emersa nel corso dei nuovi approfondimenti medici – legali, alla luce della documentazione successiva versata in atti. Si osserva, con riferimento alla consulenza geriatrica dell'ottobre 2023, in cui si dava atto, tra l'altro, di un soggetto “vigile, poco collaborante, non orientata nel T/S”, che non può escludersi che quella riscontrata dallo specialista fosse una condizione transeunte, alla luce dell'esame obiettivo svolto dal consulente nel corso dei due accessi peritali. Tra l'altro, dalla relazione peritale, si evince che la ricorrente appariva “Lucida ed orientata nei parametri T/S. Non si evidenziano movimenti atetosici (movimenti involontari di mani, piedi eseguiti lentamente ed insistentemente), coreici (movimenti disordinati e violenti), mioclonie o tics. Non segni di patologie focali in atto. Deflesso il tono dell'umore. La cognata riferisce di episodi di agitazione che sarebbero migliorati dopo un ricovero in ambiente Psichiatrico. Non si osservano, all'atto della visita, atteggiamenti violenti o impulsivi. Buona la cura del proprio corpo e l'igiene personali” (cfr. pp. 4-5) e che appariva equilibrata “nell'emotività con un tono dell'umore tendente al depresso” (cfr. p. 8). Le esposte considerazioni evidenziano altresì l'insussistenza delle condizioni per procedere ad un eventuale ulteriore approfondimento istruttorio. Il ricorso, pertanto, va rigettato. Nulla sulle spese di lite, stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato CP_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede: 3 a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con CP_1 separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 25/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
4