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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 21/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 52/2019
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio LA sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 52/2019 vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Rosaria Falcone (C.F.: ) -pec: . t C.F._2 Email_1 Email_2
Appellante
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Melito PS Controparte_1
(RC) alla via XXV Aprile n. 12 – P. IVA: P.IVA_1
- Appellata contumace
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale– domanda riconvenzionale di rimborso sanzioni amministrative e interessi per fatto dell'intermediario.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28/04/2008, notificato in data 07/05/2008, la in Parte_2 persona del suo legale rappresentante p.t., citava in giudizio presso il Tribunale di Parte_1
Reggio LA (sezione distaccata di Melito Porto Salvo), chiedendone la condanna, in proprio favore, al pagamento della somma di € 22.920,00, oltre ad interessi legali dal dovuto fino al soddisfo
1 a titolo di prestazione di servizi, allegando la fattura pro forma del 15/10/2007 per servizi di contabilità fiscale e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di risposta del 22/07/2008si costituiva in giudizio chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle eccezioni preliminari di difetto di rappresentanza e carenza di legittimazione attiva della e di prescrizione ex art. 2956 cc del diritto al compenso per gli anni dal CP_1
1989 al 2005, mancando atti interruttivi e chiedendo nel merito il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto per essere già stati saldati i corrispettivi per i servizi ricevuti sia mediante versamenti di somme in contanti, sia per effetto di compensazione tra prestazioni reciproche, anche in considerazione dei rapporti familiari intercorrenti tra le parti, essendo il convenuto, il presidente e il vice presidente della cooperativa, fratelli. Deduceva, nel merito, anche l'inesatta quantificazione della pretesa creditoria perché consistente in importi frazionati ed esosi.
Con la stessa comparsa , spiegava domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento, in proprio favore, della somma di € 417,67 o nella diversa misura delle sanzioni e interessi dovuti dal all'Agenzia delle Entrate, stante la comunicazione del 17/03/2008 con cui il PT medesimo Ufficio contestava, per il periodo di imposta 2005, un mancato versamento IVA ammontante ad € 362,00, del quale sarebbe responsabile la cooperativa attrice per aver trasmesso una dichiarazione irregolare.In ultimo contestava la produzione in giudizio, da parte della cooperativa, di documentazione contabile riferibile a sé e al proprio coniuge, poiché lesiva del diritto alla privacy, chiedendo il risarcimento per danni morali e materiali causati dall'indebito uso dei dati, quantificandoli nella misura di € 5.000,00, o in quella diversa ritenuta di giustizia. Chiedeva, altresì, il favore delle spese di lite.
L'istruttoria si svolgeva con l'interrogatorio formale del convenuto e la prova testimoniale.
Il Tribunale, decidendo sulle ulteriori richieste istruttorie di , ordinava alla Parte_1 cooperativa attrice la produzione in giudizio dei bilanci dal 1989 al 2006. Seguiva adempimento parziale dell'attrice, che non produceva il bilancio del 1989. La causa, dopo rimessione alla sede centrale per avvenuta soppressione della sezione distaccata di Melito Porto Salvo, proseguiva il suo corso con il rigetto per tardività della richiesta di CTU avanzata da parte attrice.
Con la sentenza appellata n. 467/2018, pubblicata il 21/03/2018, il Tribunale:
- Preliminarmente, riteneva infondata l'eccezione preliminare di difetto di rappresentanza e carenza di legittimazione attiva della in quanto la stessa, con memoria ex art 183, Parte_2 comma 6, n. 2, c.p.c. aveva depositato in atti copia del proprio Statuto, nonché verbali di assemblee straordinarie per modifiche dello stesso e per trasferimento della sede sociale, da cui si poteva evincere l'esistenza della società e la rappresentanza della stessa in capo al suo presidente. 2 - rigettava l'eccezione di prescrizione ex art. 2956, n.2, c.c. sul presupposto che < il convenuto non ha contestato lo svolgimento di prestazioni professionali, segnatamente servizi di contabilità fiscale in suo favore, da parte della società cooperativa attrice dal 1989 al 2006, anzi ne ha dedotto il regolare pagamento nel corso degli anni>>e in applicazione dell'indirizzo nomofilattico che esclude gli incarichi professionali conferiti a società dalla portata del contratto d'opera intellettuale, caratterizzato da personalità della prestazione (Cass. Civ., sez. Un 25 giugno 2015 n. 13144).
- nel merito, riteneva provato sia il rapporto negoziale tra le parti (in sede di interrogatorio formale il convenuto dichiarava: <è vero, la teneva per me consulenza per Parte_2 attività professionale, registrava le mie fatture, inviava la dichiarazione Iva, redditi e quant'altro necessario ai fini fiscali>>) sia la regolare esecuzione dello stesso.
- Invece non riteneva provato il fatto estintivo dell'obbligazione, né documentalmente (<dai documenti versati in atti non risulta alcun pagamento, segnatamente il pagamento nell'importo richiesto dall'attrice e che il convenuto asserisce di aver corrisposto>>) né a mezzo testi, ricavandosi solo essere avvenuta la <dazione di imprecisate somme di denaro…a volte 500,00 euro, a volte
600,00 euro, da parte del geom. nelle mani di >> senza indicazione Parte_1 Parte_3 dei tempi in cui sarebbero avvenute dette consegne.
- Accoglieva la domanda di parte attrice, condannando il convenuto al pagamento della somma di € 22.920,00 in favore della oltre interessi legali decorrenti dalla ricezione della Parte_2 messa in mora (8 marzo 2008) al soddisfo.
- Rigettava le domande riconvenzionali proposte da;
quindi la domanda Parte_1 risarcitoria per lesione della privacy (sul presupposto che la legislazione in materia permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio- cfr Cassazione n. 7783 del 2014);
- Ancora, rigettava la domanda riconvenzionale di pagamento in favore del della PT somma di € 417,67 o quanto meno delle sanzioni ed interessi irrogati dall'Agenzia delle Entrate sulla somma di € 362,00 con nota del 17/03/2008, per non aver provato che il mancato versamento nei termini dovuti fosse ascrivibile a fatto colposo o doloso della società cooperativa.
- Le spese di lite venivano compensate in ragione della metà ex art. 92 c.p.c.ratione temporis, tenuto conto dell'applicazione, ai fini della decisione sulla sollevata prescrizione del diritto, del recente arresto nomofilattico. Le restanti spese seguivano la soccombenza.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato in data18/01/2019, Parte_1 impugnava la decisione, per i seguenti motivi:
1. Era errato il capo 2 dell'anzidetta sentenza, relativo all'eccezione preliminare di difetto di rappresentanza e di carenza di legittimazione attiva della sollevata dal convenuto Parte_2
3 in primo grado,per violazione del principio del tempus regitactume. conseguentemente, dell'art. 182
c.p.c. ante riforma 2009 che non prevedeva effetti retroattivi della sanatoria dell'originario difetto processuale, chiedendo la declaratoria di nullità insanabile della domanda e del conseguente giudizio;
2. Era errato il capo 3 della sentenza, relativo all'eccezione preliminare di prescrizione del diritto al compenso dell'opera prestata dal 1989 al 2006 dalla con il primo atto recettizio Parte_2 interruttivo del 15/10/2007, per aver il giudice di primo grado disapplicato la norma di cui all'art. 2959 c.c. non avendo l'opponente la prescrizione mai ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, nonché per aver omesso di argomentare e di prendere in considerazione l'eccepita assenza di atti interruttivi della prescrizione, sia breve presuntiva, ex art. 2956 c.c., sia ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c.. L'appellante censurava, altresì, la pronuncia di primo grado per non aver considerato l'assenza, nei bilanci della società attrice, delle presunte voci a debito relative alla posizione di per gli anni dal 1989 al 2006 e di non aver considerato che la fattura pro Parte_1 forma del 15/10/2007 è difforme rispetto a quanto prescritto dalla legge fino alla modifica di cui alla
Legge 228/2012;
3. Era errato il capo 4 e i correlati capi 4.1 e 4.2 dell'impugnata sentenza, relativi al merito della vertenza ed in particolare alla prova del rapporto negoziale,per non aver il Tribunale tenuto in considerazione la <reale natura del rapporto di tipo parentale>> intercorrente tra le parti, nonché per non aver ritenuto invertito l'onere della prova, in capo alla cooperativa attrice, ritenendo raggiunta la prova, a mezzo testi e mediante interrogatorio formale, dell'avvenuto pagamento del credito e della compensazione dello stesso mediante prestazioni reciproche, non tenendo nel debito conto la documentazione versata in atti dal convenuto e tesa a dimostrare che lo stesso aveva svolto attività professionali di tipo tecnico in favore dei propri fratelli e, in ultimo, per non aver rideterminato il quantum del corrispettivo richiesto dall'attrice, in considerazione dell'indicazione degli importi espressi soltanto in Euro per gli anni dal 1989 al 2001, in cui la valuta vigente era ancora la Lira e dell'indicazione cumulativa in blocchi di quattro o cinque anni, anziché anno per anno, degli importi richiesti. La censura in discorso si estende al riparto dell'onere della prova sul quantum che, secondo l'appellante, doveva ricadere sulla società attrice dal momento che, in sede di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., contro deducendo alle contestazioni sollevate da controparte, chiedeva che il giudice disponesse CTU contabile al fine di determinare il giusto corrispettivo dovuto dal per PT
l'opera prestata dalla cooperativa.
4. Era errato il capo 5 della sentenza oggetto di gravame, in cui il giudice rigetta la domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di risarcimento danni per violazione della privacy, per aver controparte prodotto in giudizio documentazione reddituale riferibile all'appellante e al di lui coniuge,
4 senza ottenerne il consenso ex legge 675/96, per di più ritenuta eccedente e non pertinente rispetto al diritto alla difesa dell'attore;
5. Era errato il capo 5 della sentenza per non aver accolto la domanda riconvenzionale di PT
relativa alla pretesa condanna di pagamento in capo alla della somma di
[...] Parte_2
€ 417,67 o quanto meno delle sanzioni ed interessi irrogati dall'Agenzia delle Entrate sulla somma di
€ 362,00 con nota del 17.03.2008, relativa al periodo di imposta 2005, per non aver la società appellata usato l'ordinaria diligenza, in qualità di autore mediato, nelle operazioni di redazione ed invio del
Modello Unico 2006 di;
Parte_1
6. Era errato il capo 6 della sentenza, per aver il giudicante operato compensazione parziale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. ratione temporis, avendo tenuto conto, ai fini della decisione sulla sollevata prescrizione del diritto, della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione intervenuta in corso di causa (2015), in considerazione della lunga durata del processo di primo grado
(2008-2018) e dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, n. 77 del 19/04/2018 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o totalmente, anche qualora sussistano altra analoghe, gravi ed eccezionali ragioni;
7. Era errato il capo 7 della sentenza, per non aver il giudice di prime cure disposto CTU contabile e fiscale sui bilanci della per gli anni dal 1989 al 2006 finalizzata ad Parte_2 accertare se le somme per compensi professionali pretese dalla stessa nei confronti di Parte_1 fossero riportate nelle passività dei singoli bilanci annuali per il periodo considerato nonché per non aver trasmesso gli atti alle Autorità preposte per gli accertamenti del caso.
Concludeva chiedendo che in riforma della decisione – premessa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza – fossero accolte le eccezioni preliminari , quindi dichiarata la nullità della domanda, ovvero la prescrizione dei compensi nei dieci anni dal 1986 al 2006 – o in subordine e gradatamente nei periodi successivi, stante l'annualità dei compensi, di cui era stato chiesto il pagamento solo con missiva del 25.10.2007; indi, previo espletamento di CTU, accertare il giusto corrispettivo per l'opera prestata dalla in proprio favore, dichiarando infondate le CP_1 pretese creditorie e condannare la società per la divulgazione dei dati personali senza consenso;
con compensazione delle spese di entrambi i gradi;
e con condanna alle spese di entrambi i gradi della cooperativa
La cooperativa convenuta non si costituiva in giudizio e con ordinanza del 09/04/2020 ne veniva dichiarata la contumacia.
5 In data 31/10/2019 l'appellante formulava in udienza richiesta di rinvio per poter svolgere trattative di bonario componimento. Successivamente depositava una scrittura di accordo transattivo non sottoscritta dalle parti e, pertanto, sprovvista di rilievo giuridico. Alla successiva udienza del
27/02/2020, rinunciava all'inibitoria e chiedeva ulteriore rinvio per comporre la lite. PT
Seguivano rinvii d'ufficio, finchè era fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dalla trattazione scritta. Respinta la richiesta di differimento per trattative, costantemente ripetuta nel tempo senza alcun seguito, con ordinanza del 30.7.2024 la causa veniva assegnata a sentenza, con termini per conclusionali di cui profittava l'appellante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che , versandosi in sede di giudizio di appello, appaiono francamente errati i riferimenti alle ragioni di doglianza proprie del giudizio di legittimità che si svolge innanzi alla Corte di Cassazione, non dovendo questa Corte di merito valutare la contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione, ma verificare le statuizioni di merito alla luce dei fatti e prove di causa , e dei motivi di appello, al fine di valutare la fondatezza delle domande.
In tale prospettiva, esaminando le doglianze proposte, si può ritenere infondata l'eccezione di difetto di rappresentanza e di carenza di legittimazione attiva della sollevata dal CP_1 PT
(convenuto in primo grado); e risultando anche non pertinente il richiamo all'art 1832 cpc ,
[...] che attiene alla procura alle liti.
Diverso è il caso portato dall'odierno appellante, che lamentava la mancata allegazione da parte della società attrice dello Statuto e dell'atto costitutivo della cooperativa, da cui trarre informazioni circa l'esistenza della stessa e la legittimazione a stare in giudizio del soggetto preposto a rappresentarla. La questione è stata superata con il deposito agli atti del primo grado della documentazione necessaria a colmare il preteso difetto di rappresentanza, segnatamente copia dello
Statuto della società cooperativa, allegata al verbale di assemblea straordinaria (rep. n. 25694, racc.
n. 5348) e il verbale di assemblea straordinaria (re. N. 61560, racc. n. 14.349, avvenuta nei termini previsti per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Anche il secondo motivo di gravame, relativo al capo 3 della sentenza di primo grado e riguardante l'eccezione esplicitamente ed esclusivamente formulata con la prima difesa di primo grado del
con il richiamo alla prescrizione presuntiva ex art. 2956 n.2 c.c, è infondato e non PT meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità non è univoca in punto di applicabilità di tale prescrizione ai crediti di società per prestazioni di carattere professionale (Cass del 25 giugno 2015, n. 13144, citata in
6 motivazione dal giudice di prime cure, ha escluso che la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. possa trovare applicazione ai crediti di società operanti nel settore dell' assistenza o consulenza in materia contabile o tributaria , in conformità alla più risalente giurisprudenza di legittimità - Cass.
n. 5002/2002). Tuttavia in senso difforme si segnala la più recente Cass ordinanza n. 39028 del 9 dicembre 2021, che ha pronunciato in una fattispecie in cui l'attività di tenuta della contabilità e di redazione delle dichiarazioni fiscali era stata affidata ad una s.r.l.
Ma appare dirimente il principio generale che esclude l'operatività della prescrizione presuntiva per incompatibilità con le difese che neghino la sussistenza del credito o ne presuppongano il mancato pagamento, venendo meno il presupposto della presunzione su cui si fonda l'effetto estintivo (Cass.
17595/2019; Cass. 2977/2016; Cass. 26986/2013; Cass. 23751/2018). La norma di cui all'art. 2956
n. 2 c.c. dispone infatti che la prescrizione triennale del diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese si fonda sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore.
Invero, l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore può risultare anche per implicito dalla contestazione dell'entità della somma richiesta (Cass. 31105/2001; Cass. 9467/2001;
Cass. 4015/2002; 12771/2012; Cass. 11911/2014). Nella specie , la contestazione di relativa PT al quantum dell'obbligazione emerge in primo grado, laddove il convenuto definiva <oltre modo esosi>> gli importi pretesi dalla Cooperativa attrice , rilevando che <circa € 1.000,00 per anno secondo un non precisato tariffario che neppure i Dott.ri Commercialisti si sognerebbero di applicare per le annualità risalenti a circa venti anni fa>> .
E pur formulando i capitoli di prova testimoniale, volti a dimostrare l'estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento, adduceva il pagamento di non meglio precisate <somme Parte_1 di denaro in contanti per le prestazioni professionali contabili e fiscali che annualmente venivano espletate da detta Cooperativa>>. Ancora sul punto, nell'atto di citazione in adduceva che le prestazioni professionali tra le parti in causa fossero reciproche e spesso gratuite anche in ragione del rapporto di parentela (fratelli) e svolgevano la loro attività professionale nello stesso appartamento sito in Melito Porto Salvo, e, da ultimo, invocava la riforma della sentenza appellata sull'esattezza dell'importo richiesto e liquidato in sentenza, previo espletamento di CTU.
Tutte difese tali da contraddire il fondamento dell'eccezione, e smentirne l'operatività : Cass Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 15303 del 05/06/2019 “L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto
7 dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone
l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti” (conforme Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17591 del
20/06/2023)
E' inammissibile perché tardivamente proposta l'eccezione di prescrizione decennale, avanzata per la prima volta con la comparsa conclusionale di primo grado, e poi riproposta in grado di appello, trattandosi di eccezione in senso proprio, che deve essere avanzata con la prima tempestiva difesa di primo grado;
a maggior ragione non potrebbe proporsi in appello.
Non potrebbe neppure ritenersi che l' eccezione presuntiva possa essere interpretata come eccezione di altro tipo, dovendosi il giudicante attenere alla tipizzazione indicata dall'eccipiente, per non incorrere nel rischio di extrapetizione (Cass Sez. L, Sentenza n. 10904 del 07/12/1996)
Ciò supera il rilevo – ulteriore- dell'incompatibilità logica tra la prescrizione presuntiva e quella ordinaria, fondandosi la prima su una presunzione di pagamento e la seconda sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione, che non ne consente la contemporanea proposizione nello stesso giudizio (Cass. civ. n. 7510/1991).
Merita rigetto, altresì, il quarto motivo di gravame, relativo al capo 5 della sentenza impugnata, nella parte in cui non accoglie la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per violazione della privacy. Infatti, nell'odierno quadro normativo in materia, alla luce del Codice in materia di protezione del dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, letto in combinato disposto con il GDPR
Regolamento europeo 2016/679, il diritto alla privacy non gode di tutela assoluta ma deve essere garantito al netto di un bilanciamento tra diritti di portata diversa, al fine di non pregiudicare altri diritti fondamentali, quali quello di difesa processuale, nel caso portato al vaglio di questa Corte.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 9314 del 04/04/2023 “In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del
d.lgs. n. 193 del 2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria
e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy”. (e già Cass Sezioni Unite, Sentenza n. 3034 del 08/02/2011)
Ciò esclude che la produzione documentale o le istanze istruttorie, o le acquisizioni probatorie possano essere ostacolate da eccezioni di violazione della privacy di taluna delle parti.
8 Non può trovare accoglimento il quinto motivo di appello, sempre inerente il capo 5 della sentenza n. 467/2018 del Tribunale di Reggio LA, nella parte in cui rigetta la domanda riconvenzionale di condanna della al pagamento della somma di € 417,67 o quanto Parte_2 meno delle sanzioni ed interessi irrogati dall'Agenzia delle Entrate sulla somma di € 362,00.
Le ragioni della “irregolarità” contestate per l'anno 2005 a dall'Agenzia delle entrate, non sono state precisate, e non si evincono dalla nota dell'Agenzia delle Entrate – comunicazione n.
20611070614 - Non è quindi possibile ricavare se l'irregolarità sia stata causata dalla società che curava la contabilità del , o se questa abbia avuto origine dalla stessa condotta dell'assistito PT
(cui è rimesso informare il commercialista delle attività svolte, dei compensi percepito, delle fatture emesse, ecc). Poiché nulla si evince in ordine alle cause dell'irregolarità, non appare possibile attribuirne la responsabilità alla società, ai fini del recupero della sanzione e degli interessi a quella relativi .
Inconferente il settimo motivo di appello, inerente il capo 7 dell'impugnata sentenza, ritenendosi esulante dal presente giudizio, così come da quello celebrato in primo grado, il controllo di regolarità fiscale e contabile che l'appellante invoca a carico dei bilanci della società cooperativa appellata
Merita invece più accurata disamina terzo motivo di gravame, relativo al capo 4 e ai capi 4.1
e 4.2 della sentenza di primo grado, che appare parzialmente fondato.
Con tale motivo l'appellante contesta per varie ragioni di essere tenuto a pagare le somme richieste con la fattura, e ciò per molteplici argomentazioni, già espresse in primo grado, che spaziano dalla esistenza di una compensazione, alla prescrizione, all'eccessività della somma; e in quale passo delle argomentazioni afferma che si sarebbe dovuto determinare il giusto corrispettivo.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che – una volta ammessa l'esistenza del rapporto professionale e quindi del contratto da parte del - fosse suo onere dimostrare il pagamento, quale fatto PT estintivo;
e che solo tale prova avrebbe comportato l'inversione dell'onere della prova invocata dall'appellante.(Cass. ordinanza del 26 settembre 2022 n. 28012 )
Ciò è vero, ma lo è se si può affermare che il corrispettiva pattuito (o comunque dovuto) fosse quello portato in fattura. Fattura, che è ben noto, può valere come elemento di prova del credito ai fini del monitorio, ma non lo è più neppure nel processo di opposizione, se vi è contestazione del debitore .
9 Nella specie il debitore ha ammesso l'esistenza del contratto professionale, ma ha addotto una serie di eccezioni relative , fra l'altro , all'entità del corrispettivo richiesto e fatturato : ovvero che il suo debito che fosse compensato per le sue prestazioni di geometra alla cooperantiva, , che il credito azionato fosse prescritto, che fosse stato già pagato, e che fosse eccessivo rispetto quanto dovuto e spettante alla società
ha chiesto ed ottenuto di fornire con testimoni la prova del pagamento, ma il Tribunale di Parte_4
Reggio LA ha correttamente ritenuto non essere stata raggiunta. Gli unici due testi escussi,
[...]
e non forniscono alcun elemento certo del pagamento oggetto della Tes_1 Testimone_2
Tes_ domanda della per servizi di natura fiscale. La teste dichiara di non aver mai Parte_2 assistito a richieste né versamenti di denaro mentre il teste afferma di aver assistito alla Tes_1 consegna di imprecisate somme di denaro, lasciando intendere che detti pagamenti fossero ritenuti doverosi dal ma non specificando se corrispondessero a quanto richiesto dalla cooperativa a PT soddisfacimento del debito, né fornendo indicazioni di tempo o precise quantificazioni ( <a volte
500,00 euro, a volte 600>>). Inoltre, proprio i rapporti di parentela addotti dal Parte_1 rendono ancora più incerta la riconducibilità delle riferite consegne di denaro all'estinzione del debito dedotto in lite.
Né poteva darsi rilievo alla ricostruzione dei rapporti di debito/credito tra le parti in causa, così come portata dall'odierno appellante, non avendo egli dimostrato che lo scambio reciproco di prestazioni professionali avesse, nell'intenzione comune delle parti, portata compensatoria, ma limitandosi ad allegare documentazione tecnica comprovante solo la circostanza dello svolgimento di attività tipica della professione di geometra (richieste di autorizzazione per lavori di manutenzione, relazione tecnica ecc.) in favore dei propri fratelli, senza un nesso di reciprocità rispetto alle prestazioni di tipo fiscale beneficiate.
Invece le contestazioni sul quantum , che non avrebbero potuto dare corso ad alcuna indagine peritale in mancanza di allegazione documentale da esaminare, oneravano il creditore della prova che quanto dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni fosse proprio quello portato dalla fattura
, perché in tal misura determinato in forza di tariffe professionali, di accordi, di qualità delle prestazioni rese .
Ciò a maggior ragione per la peculiarità del rapporto fra prossimi congiunti, fatturato tutto in una volta nonostante si fosse protratto per anni .
La mancata costituzione in appello della cooperativa creditrice ha comportato la mancata produzione in appello del fascicolo di parte di quest'ultima, che – essendo cartaceo- non può
10 visionarsi neppure accedendo al processo di primo grado con modalità telematiche. Pertanto non si rinviene in atti neppure la fattura certamente prodotta in primo grado, e la cui esistenza è incontroversa, ma della quale non è possibile visionare il contenuto in dettaglio, i conteggi, il calcolo dell'IVA , ecc.,
Manca quindi – ed è mancato in primo grado- ogni accertamento sulla corretta quantificazione del dovuto, ampiamente contestato dal , che non ha trovato altra prova che non l'autoliquidazione PT del creditore con la fattura . Né la contestazione del debitore, che nell'interrogatorio formale ha ammesso l'esistenza e lo svolgimento dell'incarico , potrebbe consentire il rigetto della domanda, dovendo il giudice provvedere alla determinazione del giusto dovuto con gli elementi a disposizione
(usi, tariffe, o in mancanza in via equitativa).
Sul punto Cass Sez. 2 Sentenza n. 10057 del 24/04/2018 In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e
2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente.
(conforme Cass Sez. 2 Ordinanza n. 27042 del 18/10/2024)
Poiché nella specie non si ha a disposizione neppure la fattura con la specifica delle voci e degli anni di attività; e le parti non hanno prodotto alcun tariffario , che non potrebbe acquisirsi d'ufficio, considerando il lungo periodo di attività di consulenza commerciale , ammesso dal , e PT
l'indubbia utilità che si deve ricavare indiziariamente ( se l'unica contestazione e sanzione dell'Agenzia delle Entrate è stata quella indicata e già esaminata, deve presumersi che per gli altri anni l'odierno appellante abbia beneficiato di una corretta tenuta della contabilità che non ha dato luogo a rilievi) ; considerando ancora il rapporto parentale fra i soggetti , deve ritenersi che sia equo un compenso pari alla metà di quello portato in fattura e oggetto di richiesta (euro 22.920,00 oltre interessi legali) , e quindi , in parziale accoglimento dell'appello, l'importo che il dovrà PT pagare quale corrispettivo richiesto dalla Cooperativa può determinarsi in euro 11.460,00 oltre interessi decorrenti dalla messa in mora dal marzo 2008 (così come stabilito dalla sentenza, non risultando impugnata tale statuizione riguardante gli interessi.)
Stante il tenore della decisione, resta assorbito il motivo di appello, inerente il capo 6 della sentenza impugnata, riguardo il riparto delle spese di lite, poiché l'esito della lite in questa sede ,
11 che ha ridimensionato in misura consistente le pretese della impone una diversa Parte_5 regolazione delle spese di entrambi i gradi.
Appare di giustizia, stante la riduzione a metà della pretesa della , la compensazione CP_1 per metà delle spese di lite. Per il primo grado la misura deve essere determinata dal DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, tenendo conto del valore della causa (rientrante nella fascia euro
5.201- 26.000), per la somma già dimezzata , che va posta a carico del , di euro 2.538,50 PT
(nell'intero euro 5.077,00, di cui fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 1.680,00; fase decisionale, valore medio:€ 1.701,00) , oltre pese forfetarie al 15%, IVA e
CPA tutte da calcolarsi come per legge.
Devono invece compensarsi interamente le spese del presente grado stante la contumacia della
Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello Reggio LA, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 467/2018 del Tribunale di Reggio LA, pubblicata il 21/03/2018, nel procedimento RG n. 100087/2008, così provvede:
- dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_2
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto ridetermina il dovuto del alla PT [...]
in euro 11.460,00, oltre interessi legali decorrenti dall'8/03/2008 al soddisfo;
Parte_2
- Compensa per metà le spese del primo grado di giudizio, ponendo a carico del la PT residua metà, che si liquida in tal misura per euro 2.538,50 (oltre spese forfetarie al 15%, IVA e
CPA tutte da calcolarsi come per legge);
- compensa interamente fra le parti le spese del presente grado.
Reggio LA, così deciso il 11/12/2024
La Presidente estensore
dott.ssa Patrizia Morabito
12
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio LA sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 52/2019 vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Rosaria Falcone (C.F.: ) -pec: . t C.F._2 Email_1 Email_2
Appellante
CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Melito PS Controparte_1
(RC) alla via XXV Aprile n. 12 – P. IVA: P.IVA_1
- Appellata contumace
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale– domanda riconvenzionale di rimborso sanzioni amministrative e interessi per fatto dell'intermediario.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28/04/2008, notificato in data 07/05/2008, la in Parte_2 persona del suo legale rappresentante p.t., citava in giudizio presso il Tribunale di Parte_1
Reggio LA (sezione distaccata di Melito Porto Salvo), chiedendone la condanna, in proprio favore, al pagamento della somma di € 22.920,00, oltre ad interessi legali dal dovuto fino al soddisfo
1 a titolo di prestazione di servizi, allegando la fattura pro forma del 15/10/2007 per servizi di contabilità fiscale e la condanna al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di risposta del 22/07/2008si costituiva in giudizio chiedendo Parte_1
l'accoglimento delle eccezioni preliminari di difetto di rappresentanza e carenza di legittimazione attiva della e di prescrizione ex art. 2956 cc del diritto al compenso per gli anni dal CP_1
1989 al 2005, mancando atti interruttivi e chiedendo nel merito il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto per essere già stati saldati i corrispettivi per i servizi ricevuti sia mediante versamenti di somme in contanti, sia per effetto di compensazione tra prestazioni reciproche, anche in considerazione dei rapporti familiari intercorrenti tra le parti, essendo il convenuto, il presidente e il vice presidente della cooperativa, fratelli. Deduceva, nel merito, anche l'inesatta quantificazione della pretesa creditoria perché consistente in importi frazionati ed esosi.
Con la stessa comparsa , spiegava domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice al pagamento, in proprio favore, della somma di € 417,67 o nella diversa misura delle sanzioni e interessi dovuti dal all'Agenzia delle Entrate, stante la comunicazione del 17/03/2008 con cui il PT medesimo Ufficio contestava, per il periodo di imposta 2005, un mancato versamento IVA ammontante ad € 362,00, del quale sarebbe responsabile la cooperativa attrice per aver trasmesso una dichiarazione irregolare.In ultimo contestava la produzione in giudizio, da parte della cooperativa, di documentazione contabile riferibile a sé e al proprio coniuge, poiché lesiva del diritto alla privacy, chiedendo il risarcimento per danni morali e materiali causati dall'indebito uso dei dati, quantificandoli nella misura di € 5.000,00, o in quella diversa ritenuta di giustizia. Chiedeva, altresì, il favore delle spese di lite.
L'istruttoria si svolgeva con l'interrogatorio formale del convenuto e la prova testimoniale.
Il Tribunale, decidendo sulle ulteriori richieste istruttorie di , ordinava alla Parte_1 cooperativa attrice la produzione in giudizio dei bilanci dal 1989 al 2006. Seguiva adempimento parziale dell'attrice, che non produceva il bilancio del 1989. La causa, dopo rimessione alla sede centrale per avvenuta soppressione della sezione distaccata di Melito Porto Salvo, proseguiva il suo corso con il rigetto per tardività della richiesta di CTU avanzata da parte attrice.
Con la sentenza appellata n. 467/2018, pubblicata il 21/03/2018, il Tribunale:
- Preliminarmente, riteneva infondata l'eccezione preliminare di difetto di rappresentanza e carenza di legittimazione attiva della in quanto la stessa, con memoria ex art 183, Parte_2 comma 6, n. 2, c.p.c. aveva depositato in atti copia del proprio Statuto, nonché verbali di assemblee straordinarie per modifiche dello stesso e per trasferimento della sede sociale, da cui si poteva evincere l'esistenza della società e la rappresentanza della stessa in capo al suo presidente. 2 - rigettava l'eccezione di prescrizione ex art. 2956, n.2, c.c. sul presupposto che < il convenuto non ha contestato lo svolgimento di prestazioni professionali, segnatamente servizi di contabilità fiscale in suo favore, da parte della società cooperativa attrice dal 1989 al 2006, anzi ne ha dedotto il regolare pagamento nel corso degli anni>>e in applicazione dell'indirizzo nomofilattico che esclude gli incarichi professionali conferiti a società dalla portata del contratto d'opera intellettuale, caratterizzato da personalità della prestazione (Cass. Civ., sez. Un 25 giugno 2015 n. 13144).
- nel merito, riteneva provato sia il rapporto negoziale tra le parti (in sede di interrogatorio formale il convenuto dichiarava: <è vero, la teneva per me consulenza per Parte_2 attività professionale, registrava le mie fatture, inviava la dichiarazione Iva, redditi e quant'altro necessario ai fini fiscali>>) sia la regolare esecuzione dello stesso.
- Invece non riteneva provato il fatto estintivo dell'obbligazione, né documentalmente (<dai documenti versati in atti non risulta alcun pagamento, segnatamente il pagamento nell'importo richiesto dall'attrice e che il convenuto asserisce di aver corrisposto>>) né a mezzo testi, ricavandosi solo essere avvenuta la <dazione di imprecisate somme di denaro…a volte 500,00 euro, a volte
600,00 euro, da parte del geom. nelle mani di >> senza indicazione Parte_1 Parte_3 dei tempi in cui sarebbero avvenute dette consegne.
- Accoglieva la domanda di parte attrice, condannando il convenuto al pagamento della somma di € 22.920,00 in favore della oltre interessi legali decorrenti dalla ricezione della Parte_2 messa in mora (8 marzo 2008) al soddisfo.
- Rigettava le domande riconvenzionali proposte da;
quindi la domanda Parte_1 risarcitoria per lesione della privacy (sul presupposto che la legislazione in materia permette di prescindere dal consenso dell'interessato quando il trattamento dei dati sia necessario per far valere o difendere un diritto in giudizio- cfr Cassazione n. 7783 del 2014);
- Ancora, rigettava la domanda riconvenzionale di pagamento in favore del della PT somma di € 417,67 o quanto meno delle sanzioni ed interessi irrogati dall'Agenzia delle Entrate sulla somma di € 362,00 con nota del 17/03/2008, per non aver provato che il mancato versamento nei termini dovuti fosse ascrivibile a fatto colposo o doloso della società cooperativa.
- Le spese di lite venivano compensate in ragione della metà ex art. 92 c.p.c.ratione temporis, tenuto conto dell'applicazione, ai fini della decisione sulla sollevata prescrizione del diritto, del recente arresto nomofilattico. Le restanti spese seguivano la soccombenza.
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato in data18/01/2019, Parte_1 impugnava la decisione, per i seguenti motivi:
1. Era errato il capo 2 dell'anzidetta sentenza, relativo all'eccezione preliminare di difetto di rappresentanza e di carenza di legittimazione attiva della sollevata dal convenuto Parte_2
3 in primo grado,per violazione del principio del tempus regitactume. conseguentemente, dell'art. 182
c.p.c. ante riforma 2009 che non prevedeva effetti retroattivi della sanatoria dell'originario difetto processuale, chiedendo la declaratoria di nullità insanabile della domanda e del conseguente giudizio;
2. Era errato il capo 3 della sentenza, relativo all'eccezione preliminare di prescrizione del diritto al compenso dell'opera prestata dal 1989 al 2006 dalla con il primo atto recettizio Parte_2 interruttivo del 15/10/2007, per aver il giudice di primo grado disapplicato la norma di cui all'art. 2959 c.c. non avendo l'opponente la prescrizione mai ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, nonché per aver omesso di argomentare e di prendere in considerazione l'eccepita assenza di atti interruttivi della prescrizione, sia breve presuntiva, ex art. 2956 c.c., sia ordinaria decennale, ex art. 2946 c.c.. L'appellante censurava, altresì, la pronuncia di primo grado per non aver considerato l'assenza, nei bilanci della società attrice, delle presunte voci a debito relative alla posizione di per gli anni dal 1989 al 2006 e di non aver considerato che la fattura pro Parte_1 forma del 15/10/2007 è difforme rispetto a quanto prescritto dalla legge fino alla modifica di cui alla
Legge 228/2012;
3. Era errato il capo 4 e i correlati capi 4.1 e 4.2 dell'impugnata sentenza, relativi al merito della vertenza ed in particolare alla prova del rapporto negoziale,per non aver il Tribunale tenuto in considerazione la <reale natura del rapporto di tipo parentale>> intercorrente tra le parti, nonché per non aver ritenuto invertito l'onere della prova, in capo alla cooperativa attrice, ritenendo raggiunta la prova, a mezzo testi e mediante interrogatorio formale, dell'avvenuto pagamento del credito e della compensazione dello stesso mediante prestazioni reciproche, non tenendo nel debito conto la documentazione versata in atti dal convenuto e tesa a dimostrare che lo stesso aveva svolto attività professionali di tipo tecnico in favore dei propri fratelli e, in ultimo, per non aver rideterminato il quantum del corrispettivo richiesto dall'attrice, in considerazione dell'indicazione degli importi espressi soltanto in Euro per gli anni dal 1989 al 2001, in cui la valuta vigente era ancora la Lira e dell'indicazione cumulativa in blocchi di quattro o cinque anni, anziché anno per anno, degli importi richiesti. La censura in discorso si estende al riparto dell'onere della prova sul quantum che, secondo l'appellante, doveva ricadere sulla società attrice dal momento che, in sede di memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., contro deducendo alle contestazioni sollevate da controparte, chiedeva che il giudice disponesse CTU contabile al fine di determinare il giusto corrispettivo dovuto dal per PT
l'opera prestata dalla cooperativa.
4. Era errato il capo 5 della sentenza oggetto di gravame, in cui il giudice rigetta la domanda riconvenzionale relativa alla richiesta di risarcimento danni per violazione della privacy, per aver controparte prodotto in giudizio documentazione reddituale riferibile all'appellante e al di lui coniuge,
4 senza ottenerne il consenso ex legge 675/96, per di più ritenuta eccedente e non pertinente rispetto al diritto alla difesa dell'attore;
5. Era errato il capo 5 della sentenza per non aver accolto la domanda riconvenzionale di PT
relativa alla pretesa condanna di pagamento in capo alla della somma di
[...] Parte_2
€ 417,67 o quanto meno delle sanzioni ed interessi irrogati dall'Agenzia delle Entrate sulla somma di
€ 362,00 con nota del 17.03.2008, relativa al periodo di imposta 2005, per non aver la società appellata usato l'ordinaria diligenza, in qualità di autore mediato, nelle operazioni di redazione ed invio del
Modello Unico 2006 di;
Parte_1
6. Era errato il capo 6 della sentenza, per aver il giudicante operato compensazione parziale delle spese di lite ex art. 92 c.p.c. ratione temporis, avendo tenuto conto, ai fini della decisione sulla sollevata prescrizione del diritto, della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione intervenuta in corso di causa (2015), in considerazione della lunga durata del processo di primo grado
(2008-2018) e dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale, n. 77 del 19/04/2018 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 comma 2 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o totalmente, anche qualora sussistano altra analoghe, gravi ed eccezionali ragioni;
7. Era errato il capo 7 della sentenza, per non aver il giudice di prime cure disposto CTU contabile e fiscale sui bilanci della per gli anni dal 1989 al 2006 finalizzata ad Parte_2 accertare se le somme per compensi professionali pretese dalla stessa nei confronti di Parte_1 fossero riportate nelle passività dei singoli bilanci annuali per il periodo considerato nonché per non aver trasmesso gli atti alle Autorità preposte per gli accertamenti del caso.
Concludeva chiedendo che in riforma della decisione – premessa la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza – fossero accolte le eccezioni preliminari , quindi dichiarata la nullità della domanda, ovvero la prescrizione dei compensi nei dieci anni dal 1986 al 2006 – o in subordine e gradatamente nei periodi successivi, stante l'annualità dei compensi, di cui era stato chiesto il pagamento solo con missiva del 25.10.2007; indi, previo espletamento di CTU, accertare il giusto corrispettivo per l'opera prestata dalla in proprio favore, dichiarando infondate le CP_1 pretese creditorie e condannare la società per la divulgazione dei dati personali senza consenso;
con compensazione delle spese di entrambi i gradi;
e con condanna alle spese di entrambi i gradi della cooperativa
La cooperativa convenuta non si costituiva in giudizio e con ordinanza del 09/04/2020 ne veniva dichiarata la contumacia.
5 In data 31/10/2019 l'appellante formulava in udienza richiesta di rinvio per poter svolgere trattative di bonario componimento. Successivamente depositava una scrittura di accordo transattivo non sottoscritta dalle parti e, pertanto, sprovvista di rilievo giuridico. Alla successiva udienza del
27/02/2020, rinunciava all'inibitoria e chiedeva ulteriore rinvio per comporre la lite. PT
Seguivano rinvii d'ufficio, finchè era fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, sostituita dalla trattazione scritta. Respinta la richiesta di differimento per trattative, costantemente ripetuta nel tempo senza alcun seguito, con ordinanza del 30.7.2024 la causa veniva assegnata a sentenza, con termini per conclusionali di cui profittava l'appellante
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si osserva che , versandosi in sede di giudizio di appello, appaiono francamente errati i riferimenti alle ragioni di doglianza proprie del giudizio di legittimità che si svolge innanzi alla Corte di Cassazione, non dovendo questa Corte di merito valutare la contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione, ma verificare le statuizioni di merito alla luce dei fatti e prove di causa , e dei motivi di appello, al fine di valutare la fondatezza delle domande.
In tale prospettiva, esaminando le doglianze proposte, si può ritenere infondata l'eccezione di difetto di rappresentanza e di carenza di legittimazione attiva della sollevata dal CP_1 PT
(convenuto in primo grado); e risultando anche non pertinente il richiamo all'art 1832 cpc ,
[...] che attiene alla procura alle liti.
Diverso è il caso portato dall'odierno appellante, che lamentava la mancata allegazione da parte della società attrice dello Statuto e dell'atto costitutivo della cooperativa, da cui trarre informazioni circa l'esistenza della stessa e la legittimazione a stare in giudizio del soggetto preposto a rappresentarla. La questione è stata superata con il deposito agli atti del primo grado della documentazione necessaria a colmare il preteso difetto di rappresentanza, segnatamente copia dello
Statuto della società cooperativa, allegata al verbale di assemblea straordinaria (rep. n. 25694, racc.
n. 5348) e il verbale di assemblea straordinaria (re. N. 61560, racc. n. 14.349, avvenuta nei termini previsti per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
Anche il secondo motivo di gravame, relativo al capo 3 della sentenza di primo grado e riguardante l'eccezione esplicitamente ed esclusivamente formulata con la prima difesa di primo grado del
con il richiamo alla prescrizione presuntiva ex art. 2956 n.2 c.c, è infondato e non PT meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza di legittimità non è univoca in punto di applicabilità di tale prescrizione ai crediti di società per prestazioni di carattere professionale (Cass del 25 giugno 2015, n. 13144, citata in
6 motivazione dal giudice di prime cure, ha escluso che la prescrizione presuntiva ex art. 2956 n. 2 c.c. possa trovare applicazione ai crediti di società operanti nel settore dell' assistenza o consulenza in materia contabile o tributaria , in conformità alla più risalente giurisprudenza di legittimità - Cass.
n. 5002/2002). Tuttavia in senso difforme si segnala la più recente Cass ordinanza n. 39028 del 9 dicembre 2021, che ha pronunciato in una fattispecie in cui l'attività di tenuta della contabilità e di redazione delle dichiarazioni fiscali era stata affidata ad una s.r.l.
Ma appare dirimente il principio generale che esclude l'operatività della prescrizione presuntiva per incompatibilità con le difese che neghino la sussistenza del credito o ne presuppongano il mancato pagamento, venendo meno il presupposto della presunzione su cui si fonda l'effetto estintivo (Cass.
17595/2019; Cass. 2977/2016; Cass. 26986/2013; Cass. 23751/2018). La norma di cui all'art. 2956
n. 2 c.c. dispone infatti che la prescrizione triennale del diritto dei professionisti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese si fonda sulla presunzione di adempimento dell'obbligazione e implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore.
Invero, l'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore può risultare anche per implicito dalla contestazione dell'entità della somma richiesta (Cass. 31105/2001; Cass. 9467/2001;
Cass. 4015/2002; 12771/2012; Cass. 11911/2014). Nella specie , la contestazione di relativa PT al quantum dell'obbligazione emerge in primo grado, laddove il convenuto definiva <oltre modo esosi>> gli importi pretesi dalla Cooperativa attrice , rilevando che <circa € 1.000,00 per anno secondo un non precisato tariffario che neppure i Dott.ri Commercialisti si sognerebbero di applicare per le annualità risalenti a circa venti anni fa>> .
E pur formulando i capitoli di prova testimoniale, volti a dimostrare l'estinzione dell'obbligazione per avvenuto pagamento, adduceva il pagamento di non meglio precisate <somme Parte_1 di denaro in contanti per le prestazioni professionali contabili e fiscali che annualmente venivano espletate da detta Cooperativa>>. Ancora sul punto, nell'atto di citazione in adduceva che le prestazioni professionali tra le parti in causa fossero reciproche e spesso gratuite anche in ragione del rapporto di parentela (fratelli) e svolgevano la loro attività professionale nello stesso appartamento sito in Melito Porto Salvo, e, da ultimo, invocava la riforma della sentenza appellata sull'esattezza dell'importo richiesto e liquidato in sentenza, previo espletamento di CTU.
Tutte difese tali da contraddire il fondamento dell'eccezione, e smentirne l'operatività : Cass Sez.
6 - 2, Ordinanza n. 15303 del 05/06/2019 “L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto
7 dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone
l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti” (conforme Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 17591 del
20/06/2023)
E' inammissibile perché tardivamente proposta l'eccezione di prescrizione decennale, avanzata per la prima volta con la comparsa conclusionale di primo grado, e poi riproposta in grado di appello, trattandosi di eccezione in senso proprio, che deve essere avanzata con la prima tempestiva difesa di primo grado;
a maggior ragione non potrebbe proporsi in appello.
Non potrebbe neppure ritenersi che l' eccezione presuntiva possa essere interpretata come eccezione di altro tipo, dovendosi il giudicante attenere alla tipizzazione indicata dall'eccipiente, per non incorrere nel rischio di extrapetizione (Cass Sez. L, Sentenza n. 10904 del 07/12/1996)
Ciò supera il rilevo – ulteriore- dell'incompatibilità logica tra la prescrizione presuntiva e quella ordinaria, fondandosi la prima su una presunzione di pagamento e la seconda sulla semplice inerzia del titolare del diritto nel richiedere la sua attuazione, che non ne consente la contemporanea proposizione nello stesso giudizio (Cass. civ. n. 7510/1991).
Merita rigetto, altresì, il quarto motivo di gravame, relativo al capo 5 della sentenza impugnata, nella parte in cui non accoglie la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per violazione della privacy. Infatti, nell'odierno quadro normativo in materia, alla luce del Codice in materia di protezione del dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, letto in combinato disposto con il GDPR
Regolamento europeo 2016/679, il diritto alla privacy non gode di tutela assoluta ma deve essere garantito al netto di un bilanciamento tra diritti di portata diversa, al fine di non pregiudicare altri diritti fondamentali, quali quello di difesa processuale, nel caso portato al vaglio di questa Corte.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 9314 del 04/04/2023 “In tema di protezione dei dati personali, non costituisce violazione della relativa disciplina il loro utilizzo mediante lo svolgimento di attività processuale giacché detta disciplina non trova applicazione in via generale, ai sensi degli artt. 7, 24 e 46-47 del
d.lgs. n. 193 del 2003 (cd. codice della privacy), quando i dati stessi vengano raccolti e gestiti nell'ambito di un processo;
in esso, infatti, la titolarità del trattamento spetta all'autorità giudiziaria
e in tal sede vanno composte le diverse esigenze, rispettivamente, di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo, per cui, se non coincidenti, è il codice di rito a regolare le modalità di svolgimento in giudizio del diritto di difesa e dunque, con le sue forme, a prevalere in quanto contenente disposizioni speciali e, benché anteriori, non suscettibili di alcuna integrazione su quelle del predetto codice della privacy”. (e già Cass Sezioni Unite, Sentenza n. 3034 del 08/02/2011)
Ciò esclude che la produzione documentale o le istanze istruttorie, o le acquisizioni probatorie possano essere ostacolate da eccezioni di violazione della privacy di taluna delle parti.
8 Non può trovare accoglimento il quinto motivo di appello, sempre inerente il capo 5 della sentenza n. 467/2018 del Tribunale di Reggio LA, nella parte in cui rigetta la domanda riconvenzionale di condanna della al pagamento della somma di € 417,67 o quanto Parte_2 meno delle sanzioni ed interessi irrogati dall'Agenzia delle Entrate sulla somma di € 362,00.
Le ragioni della “irregolarità” contestate per l'anno 2005 a dall'Agenzia delle entrate, non sono state precisate, e non si evincono dalla nota dell'Agenzia delle Entrate – comunicazione n.
20611070614 - Non è quindi possibile ricavare se l'irregolarità sia stata causata dalla società che curava la contabilità del , o se questa abbia avuto origine dalla stessa condotta dell'assistito PT
(cui è rimesso informare il commercialista delle attività svolte, dei compensi percepito, delle fatture emesse, ecc). Poiché nulla si evince in ordine alle cause dell'irregolarità, non appare possibile attribuirne la responsabilità alla società, ai fini del recupero della sanzione e degli interessi a quella relativi .
Inconferente il settimo motivo di appello, inerente il capo 7 dell'impugnata sentenza, ritenendosi esulante dal presente giudizio, così come da quello celebrato in primo grado, il controllo di regolarità fiscale e contabile che l'appellante invoca a carico dei bilanci della società cooperativa appellata
Merita invece più accurata disamina terzo motivo di gravame, relativo al capo 4 e ai capi 4.1
e 4.2 della sentenza di primo grado, che appare parzialmente fondato.
Con tale motivo l'appellante contesta per varie ragioni di essere tenuto a pagare le somme richieste con la fattura, e ciò per molteplici argomentazioni, già espresse in primo grado, che spaziano dalla esistenza di una compensazione, alla prescrizione, all'eccessività della somma; e in quale passo delle argomentazioni afferma che si sarebbe dovuto determinare il giusto corrispettivo.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che – una volta ammessa l'esistenza del rapporto professionale e quindi del contratto da parte del - fosse suo onere dimostrare il pagamento, quale fatto PT estintivo;
e che solo tale prova avrebbe comportato l'inversione dell'onere della prova invocata dall'appellante.(Cass. ordinanza del 26 settembre 2022 n. 28012 )
Ciò è vero, ma lo è se si può affermare che il corrispettiva pattuito (o comunque dovuto) fosse quello portato in fattura. Fattura, che è ben noto, può valere come elemento di prova del credito ai fini del monitorio, ma non lo è più neppure nel processo di opposizione, se vi è contestazione del debitore .
9 Nella specie il debitore ha ammesso l'esistenza del contratto professionale, ma ha addotto una serie di eccezioni relative , fra l'altro , all'entità del corrispettivo richiesto e fatturato : ovvero che il suo debito che fosse compensato per le sue prestazioni di geometra alla cooperantiva, , che il credito azionato fosse prescritto, che fosse stato già pagato, e che fosse eccessivo rispetto quanto dovuto e spettante alla società
ha chiesto ed ottenuto di fornire con testimoni la prova del pagamento, ma il Tribunale di Parte_4
Reggio LA ha correttamente ritenuto non essere stata raggiunta. Gli unici due testi escussi,
[...]
e non forniscono alcun elemento certo del pagamento oggetto della Tes_1 Testimone_2
Tes_ domanda della per servizi di natura fiscale. La teste dichiara di non aver mai Parte_2 assistito a richieste né versamenti di denaro mentre il teste afferma di aver assistito alla Tes_1 consegna di imprecisate somme di denaro, lasciando intendere che detti pagamenti fossero ritenuti doverosi dal ma non specificando se corrispondessero a quanto richiesto dalla cooperativa a PT soddisfacimento del debito, né fornendo indicazioni di tempo o precise quantificazioni ( <a volte
500,00 euro, a volte 600>>). Inoltre, proprio i rapporti di parentela addotti dal Parte_1 rendono ancora più incerta la riconducibilità delle riferite consegne di denaro all'estinzione del debito dedotto in lite.
Né poteva darsi rilievo alla ricostruzione dei rapporti di debito/credito tra le parti in causa, così come portata dall'odierno appellante, non avendo egli dimostrato che lo scambio reciproco di prestazioni professionali avesse, nell'intenzione comune delle parti, portata compensatoria, ma limitandosi ad allegare documentazione tecnica comprovante solo la circostanza dello svolgimento di attività tipica della professione di geometra (richieste di autorizzazione per lavori di manutenzione, relazione tecnica ecc.) in favore dei propri fratelli, senza un nesso di reciprocità rispetto alle prestazioni di tipo fiscale beneficiate.
Invece le contestazioni sul quantum , che non avrebbero potuto dare corso ad alcuna indagine peritale in mancanza di allegazione documentale da esaminare, oneravano il creditore della prova che quanto dovuto a titolo di corrispettivo per le prestazioni fosse proprio quello portato dalla fattura
, perché in tal misura determinato in forza di tariffe professionali, di accordi, di qualità delle prestazioni rese .
Ciò a maggior ragione per la peculiarità del rapporto fra prossimi congiunti, fatturato tutto in una volta nonostante si fosse protratto per anni .
La mancata costituzione in appello della cooperativa creditrice ha comportato la mancata produzione in appello del fascicolo di parte di quest'ultima, che – essendo cartaceo- non può
10 visionarsi neppure accedendo al processo di primo grado con modalità telematiche. Pertanto non si rinviene in atti neppure la fattura certamente prodotta in primo grado, e la cui esistenza è incontroversa, ma della quale non è possibile visionare il contenuto in dettaglio, i conteggi, il calcolo dell'IVA , ecc.,
Manca quindi – ed è mancato in primo grado- ogni accertamento sulla corretta quantificazione del dovuto, ampiamente contestato dal , che non ha trovato altra prova che non l'autoliquidazione PT del creditore con la fattura . Né la contestazione del debitore, che nell'interrogatorio formale ha ammesso l'esistenza e lo svolgimento dell'incarico , potrebbe consentire il rigetto della domanda, dovendo il giudice provvedere alla determinazione del giusto dovuto con gli elementi a disposizione
(usi, tariffe, o in mancanza in via equitativa).
Sul punto Cass Sez. 2 Sentenza n. 10057 del 24/04/2018 In tema di compenso per l'attività svolta dal professionista, il giudice, indipendentemente dalla specifica richiesta del medesimo, a fronte di risultanze processuali carenti sul "quantum" ed in difetto di tariffe professionali e di usi, non può rigettare la domanda di pagamento del compenso, assumendo l'omesso assolvimento di un onere probatorio in ordine alla misura dello stesso, bensì deve determinarlo, ai sensi degli artt. 1709 e
2225 c.c., con criterio equitativo ispirato alla proporzionalità del corrispettivo con la natura, quantità e qualità delle prestazioni eseguite e con il risultato utile conseguito dal committente.
(conforme Cass Sez. 2 Ordinanza n. 27042 del 18/10/2024)
Poiché nella specie non si ha a disposizione neppure la fattura con la specifica delle voci e degli anni di attività; e le parti non hanno prodotto alcun tariffario , che non potrebbe acquisirsi d'ufficio, considerando il lungo periodo di attività di consulenza commerciale , ammesso dal , e PT
l'indubbia utilità che si deve ricavare indiziariamente ( se l'unica contestazione e sanzione dell'Agenzia delle Entrate è stata quella indicata e già esaminata, deve presumersi che per gli altri anni l'odierno appellante abbia beneficiato di una corretta tenuta della contabilità che non ha dato luogo a rilievi) ; considerando ancora il rapporto parentale fra i soggetti , deve ritenersi che sia equo un compenso pari alla metà di quello portato in fattura e oggetto di richiesta (euro 22.920,00 oltre interessi legali) , e quindi , in parziale accoglimento dell'appello, l'importo che il dovrà PT pagare quale corrispettivo richiesto dalla Cooperativa può determinarsi in euro 11.460,00 oltre interessi decorrenti dalla messa in mora dal marzo 2008 (così come stabilito dalla sentenza, non risultando impugnata tale statuizione riguardante gli interessi.)
Stante il tenore della decisione, resta assorbito il motivo di appello, inerente il capo 6 della sentenza impugnata, riguardo il riparto delle spese di lite, poiché l'esito della lite in questa sede ,
11 che ha ridimensionato in misura consistente le pretese della impone una diversa Parte_5 regolazione delle spese di entrambi i gradi.
Appare di giustizia, stante la riduzione a metà della pretesa della , la compensazione CP_1 per metà delle spese di lite. Per il primo grado la misura deve essere determinata dal DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022, tenendo conto del valore della causa (rientrante nella fascia euro
5.201- 26.000), per la somma già dimezzata , che va posta a carico del , di euro 2.538,50 PT
(nell'intero euro 5.077,00, di cui fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 1.680,00; fase decisionale, valore medio:€ 1.701,00) , oltre pese forfetarie al 15%, IVA e
CPA tutte da calcolarsi come per legge.
Devono invece compensarsi interamente le spese del presente grado stante la contumacia della
Parte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello Reggio LA, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe proposto avverso la sentenza n. 467/2018 del Tribunale di Reggio LA, pubblicata il 21/03/2018, nel procedimento RG n. 100087/2008, così provvede:
- dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante p.t.; Parte_2
- accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto ridetermina il dovuto del alla PT [...]
in euro 11.460,00, oltre interessi legali decorrenti dall'8/03/2008 al soddisfo;
Parte_2
- Compensa per metà le spese del primo grado di giudizio, ponendo a carico del la PT residua metà, che si liquida in tal misura per euro 2.538,50 (oltre spese forfetarie al 15%, IVA e
CPA tutte da calcolarsi come per legge);
- compensa interamente fra le parti le spese del presente grado.
Reggio LA, così deciso il 11/12/2024
La Presidente estensore
dott.ssa Patrizia Morabito
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