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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/10/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 895/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SS AL e dall'Avv. Luciano Costantini appellante contro
(CF: ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
OB TI appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti nelle depositate difese, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 610/2023 emessa dal Tribunale di
SA, sezione Civile, Giudice Dott.ssa Passalalpi nell'ambito del giudizio N.R.G.
295/2022 , depositata in cancelleria in data 08 settembre 2023 notificata il giorno 11 settembre 2023, accertare e dichiarare che non sussiste alcuna responsabilità professionale in capo all'avvocatessa in merito a tutte le domande Parte_1
formulate dal signor nel giudizio di primo grado e conseguentemente CP_1
disattendere tutte le difese, eccezioni e le istanze sollevate dal Signor CP_1
appellato dinanzi il Tribunale di SA nel primo grado del presente giudizio per tutti
i motivi meglio esposti nelle difese depositate con conseguente obbligo restitutorio delle somme pagate medio tempore AL . Con vittoria di spese e compensi CP_1
oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
per parte appellata:
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, disattesa ogni diversa istanza, respingere perché infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dall'avv. Parte_1 avverso la sentenza n. 610/2023 emessa dal Tribunale di SA nell'ambito del giudizio RG 295/2022 depositata in data 08.09.2023 e confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata Con la vittoria di spese e compenso di patrocinio del presente grado del giudizio oltre spese generali 15%, iva e cpa Previa in subordine ammissione delle prove orali dedotte e delle istanze istruttorie formulate in memoria ex art. 183
c.VI n.2 cpc del giudizio di primo grado, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni di detto giudizio e che si ritrascrivono 1) “Vero che il sig. , Parte_2
quale rappresentante della società era presente nello studio del notaio Controparte_2
in data 28.12.11, allorquando venne stipulato l'atto n. rep 3841 n. Persona_1
racc. 5511, che si rammostra (prod.n.9), di risoluzione di affitto di azienda e di stipulazione di nuovo contratto di affitto di azienda tra l'associazione L.A. EA e la sig.ra ed il suindicato , nella predetta qualità, ha Persona_2 Parte_2 prestato il suo consenso al recesso dal contratto del sig. ” 2) “Vero che la CP_1
sig.ra ha corrisposto, tramite assegni tratti dal c/c ad essa intestato Persona_2
presso Carisa di Spotorno, alla società dal gennaio 2012 al giugno Controparte_2
2012 il canone di locazione dei beni strumentali pari a € 2.500,00 più Iva mensili, previsto dal contratto di affitto di beni strumentali stipulato il 09.03.2006” 3) “Vero che la sig.ra ha chiuso l'esercizio commerciale il 06.04.2014 e Persona_2
pag. 2/14 riconsegnato al Comune di Spotorno i locali oggetto del contratto di affitto di azienda, unitamente ai beni strumentali ivi esistenti, nel maggio 2014, come risulta dai documenti che si producono e si rammostrano (prod. n. 53 e 54 parte attrice)” 4) “Vero il contenuto dei messaggi WhatsApp 15.07.2018, 16.07.2018, 19.08.2018, 31.08.2018,
27.10.2018, 07.11.2018, 06.12.2018, 07.12.2018, 10.12.2018, 13.12.2018, 01.03.2019,
02.03.2019, 28.04.2019, 29.04.2019, 04.05.2019, 06.05.2019, 07.05.2019, 08.05.2019,
09.05.2019, 10.05.2019, 14.05.2019, 22.05.2019, 24.05.2019, 03.10.2019, 04.10.2019,
07.10.2019, 07.09.2020 tra l'utenza telefonica di n. 3496296628 e quella CP_1 dell'avv. n. 3451578126, la cui trascrizione cartacea si rammostra Parte_1
Per_ (prod. n. 44 parte attrice)” 5) “ l'e-mail 21.08.2018 inviata da ad Parte_1
e che si rammostra (prod. n. 45 parte attrice)” 6) “Vero Parte_3 CP_1 che l'avv. ha percepito a titolo di acconto in relazione alle controversie Parte_1 promosse nei confronti della la somma di € 634,40 in data 22.08.18, la Controparte_2 somma di € 888,16 in data 24.09.19, la somma di € 1.000,00 in data 09.04.19 come risulta dai documenti prodotti da parte attrice ai nn. 25, 26 e 27 che si rammostrano”
Testimoni: Sui cap. 1, 2e 3 - Rag. domiciliato in SA Via Testimone_1
Verzellino 11/2 - residente in [...] - Testimone_2 Persona_2
residente SA Via Untoria 24/4a - Rag. domiciliata in Spotorno Via Persona_4
Mazzini 6/1 Sui cap. 4, 5 e 6 domiciliato presso Compagnia Testimone_3
Carabinieri Arenzano sita in Via Chiossone 2 Arenzano - residente in [...]
SA Via San Nazario 45 Si insta, ove d'uopo, acchè il Giudice ordini all'avv.
ED Caratti, con studio in SA Via Paleocapa 18, l'esibizione in giudizio, ex art.
210 cpc, dell'originale del ricorso ex art. 702 cpc notificato ex art. 140 cpc in data 24-
25.07.17 con la relazione di notifica e dalla cartolina di ricevimento, nonché l'originale dell'atto di precetto notificato in data 11.12.17 a con la relata di notifica CP_1
e la cartolina di ritorno. Si insta altresì acchè il giudice ordini alla Parte_4
di esibire in giudizio, ex art. 210 cpc, le fatture emesse dalla
[...] CP_2
nei confronti di relative ai canoni emessi da gennaio 2012 a
[...] Persona_2 giugno 2012.”
pag. 3/14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 610/2023 il Tribunale di SA, accogliendo la domanda svolta da
, riteneva accertata la responsabilità professionale dell'Avv. CP_1 Parte_1
per negligente espletamento del mandato difensivo conferitole da a CP_1
decorrere dall'aprile 2018, e condannava l'odierna appellante al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attore dell'importo complessivo di euro 117.723,38, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì dei singoli versamenti al saldo, oltre alle spese processuali. Con la sentenza appellata, la responsabilità professionale dell'Avv. veniva ritenuta in relazione alle difese svolte in controversie tra l'odierno Parte_1
appellante e la società ed in particolare in relazione all'omissione di Controparte_2
attività che la sentenza di primo grado ha ritenuto avrebbero portato ad un esito più favorevole del contenzioso per l'odierno appellato.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla valutazione della riconoscibilità della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ex art. 702 bis cpc tra e RG 2412/2017, in quanto Parte_5 CP_1 eseguita ai sensi dell'art.140 cpc in Spotorno, luogo diverso dall'allora residenza dell'odierno appellato, ritenuta dal Tribunale evincibile dalla consultazione del fascicolo telematico, “nel quale certamente vi era evidenza quantomeno della notifica al dell'atto introduttivo del giudizio in TO … ossia presso CP_1 una residenza non più attuale”. Ha dedotto l'appellante che nel fascicolo telematico (doc.9 primo grado di giudizio) non vi è prova di quanto ritenuto dal
Tribunale “e che sono state necessarie ulteriori indagini”. Ha contestato l'appellante quanto ritenuto in ordine alla nullità della notifica eseguita in luogo diverso da quello delle risultanze anagrafiche in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione. Ha richiamato le pronunce Cass.Sez.2
n.30952/2017, Cass.Sez.3 12.3.2020, n.7109, Cass. 24.3.2023 n.8463. Ha contestato la ritenuta decisiva rilevanza in contrario dei tentativi di notificazione dell'ordinanza che definiva il giudizio RG 2412/2017 e della prima notificazione pag. 4/14 dell'atto di precetto, all'indirizzo di Spotorno, eseguiti solo in epoca successiva con irreperibilità del destinatario, osservando che si trattava di notificazioni in tempi successivi e non utili a fornire elementi in ordine alla idoneità del luogo di notificazione ex art. 140 cpc dell'atto introduttivo del giudizio. Ha dedotto che il
Tribunale di SA ha omesso di valutare quanto attestato dall'Ufficiale
Giudiziario, al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio
RG 2412/2017 in ordine alla temporanea assenza del destinatario, immettendo l'avviso nella cassetta delle lettere in Spotorno, che era ancora riconducibile ad
, quale dimora dello stesso, secondo gli accertamenti eseguiti allora CP_1 sul posto dall'Ufficiale Giudiziario, e senza che tale circostanza fosse stata contestata dall'odierno appellato, che si era limitato a dedurre il proprio trasferimento di residenza. Ha dedotto inoltre che il Giudice, nella causa RG
2412/2017, non aveva rilevato alcun vizio di notificazione, dando corso al processo sino alla sua conclusione. Ha aggiunto che quando l'odierno appellato si era rivolto all'Avv. il giudizio RG 2412/2017 era già concluso Pt_1
definitivamente. Ha dedotto inoltre che la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, in ordine al termine lungo per l'impugnabilità delle ordinanze di condanna ex art. 702 bis cpc, era successiva all'aprile 2018, epoca nella quale si era rivolto all'Avv. con conseguente incertezza, a quel tempo, in CP_1 Pt_1 ordine all'estensione applicativa dell'art.327 cpc;
ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine a quanto ritenuto circa la responsabilità dell'Avv. nell'introduzione di opposizione a precetto in Pt_1 reitera in luogo dell'appello ex art.327 cpc verso l'ordinanza di condanna ex art. 702 bis cpc pronunciata nel giudizio RG 2412/2017. Ha contestato quanto ritenuto in sentenza in ordine alla responsabilità dell'Avv. nell'affermare Pt_1
la mancata notifica del titolo esecutivo e del precetto, nel dedurre solo in prima udienza la mancata notifica del titolo, nell'omissione dell'allegazione delle certificazioni anagrafiche, nella contestazione nel merito del contenuto del titolo esecutivo. Ha dedotto l'insussistenza di un giudizio prognostico negativo in ordine alle attività svolte dal difensore, ove la richiesta rivolta da all'Avv. CP_1
era quella di evitare il pignoramento e il processo esecutivo. Ha dedotto Pt_1
pag. 5/14 che la notifica del pignoramento può seguire dopo dieci giorni dalla notifica dell'atto di precetto, a fronte di tempi più lunghi per l'eventuale sospensione del titolo esecutivo in sede di impugnazione in appello. Ha dedotto che l'opposizione a precetto era l'azione più celere ed efficace che potesse essere posta in essere in quel momento. Ha osservato come l'affermazione di responsabilità dell'Avv. era fondata esclusivamente sul richiamo del Pt_1
contenuto della motivazione della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione a precetto, in quanto ritenuta fondata esclusivamente su questioni attinenti il merito dell'ordinanza costituente il titolo esecutivo. Ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nel tralasciare ogni valutazione in ordine all'esame dei vizi della notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo.
iii. erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto rilevante, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'Avv. la mancata proposizione di Pt_1 appello avverso l'ordinanza 702 bis cpc nella causa RG 2412/2017, errando il
Tribunale nella valutazione prognostica in ordine alle probabilità di accoglimento di una tale impugnazione. Ha dedotto che il credito, di cui al titolo esecutivo formatosi nella causa RG 2412/2017, per canoni di locazione di beni per attività di ristorazione, fosse in realtà non sussistente stante la risoluzione di contratto di affitto di azienda intercorso tra i diversi soggetti L.A. EA e
(contratto che seguiva precedente contratto, di identico Persona_2
contenuto, tra L.A. EA e , relativo esclusivamente CP_1 all'avviamento, essendo i beni strumentali di proprietà del diverso soggetto
[...]
circostanza che aveva determinato la necessita del contratto di Controparte_3 locazione di beni tra e l'odierno appellato. Ha dedotto Controparte_3
l'odierna appellante che il recesso dal contratto di locazione di beni per attività di ristorazione sarebbe stato possibile, ai sensi dell'art.4 del relativo contratto, solo con il consenso del locatore, mai espresso, essendo altrimenti valido il contratto sino alla scadenza, con diritto del locatore di percepimento di tutti i canoni pattuiti;
pag. 6/14 iv. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta esistenza di un danno in capo all'odierno appellato. La sentenza impugnata ha quantificato il danno nella somma di € 103.363,90 oltre quanto corrisposto al difensore, ed oltre alle spese di lite del giudizio presupposto. Ha dedotto che non vi è prova di alcun esborso da parte dell'odierno appellato. Ha aggiunto che l'odierno appellato ha dichiarato di avere il diritto di essere manlevato da con Persona_2
conseguente assoluta incertezza in ordine all'entità del presunto danno subito dall'appellato. A fronte della richiesta, nel luglio 2013, di pagamento, da parte di dei canoni scaduti per € 32.500,00, non era stato opposto Controparte_3
alcun argomento in contrario dal debitore, ove gli importi successivamente maturati sono esclusivamente imputabili alla negligenza, e violazione dei canoni di buona fede e correttezza, da parte del debitore.
3- L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di CP_1 appello e la conferma della sentenza impugnata. Ha dedotto l'infondatezza di tutti i motivi d'appello svolti dall'appellante.
4- Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 22 maggio 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
7- In ordine alla responsabilità dedotta in causa appare opportuno ricordare che, “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali
e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al
pag. 7/14 caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente”
(Cass.Sez.3, 20 marzo 2025, n.7462). Inoltre, “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass.Sez.3, 24 ottobre 2017, n.25112).
7.1 – Nell'esame dei motivi d'appello ritiene questa Corte che gli stessi possano essere esaminati congiuntamente in quanto afferenti tutti la responsabilità professionale dell'avv. ritenuta dal Tribunale, con riguardo a: Parte_1
1. mancata proposizione dell'appello avverso l'ordinanza pronunciata dal
Tribunale di SA nella causa ex art. 702 bis cpc RG 2412/2017 con la quale rimasto contumace nel giudizio, era stato condannato al CP_1 pagamento della somma di € 85.000,00, oltre interessi di legge, oltre spese di lite, a favore di a titolo di canoni di locazione di beni non Controparte_4
corrisposti dal luglio 2012 al 30 aprile 2015 in forza del contratto di locazione 9 marzo 2006 intercorso tra tali parti;
2. erronea proposizione di opposizione al precetto, relativo alla predetta pronuncia di condanna, conclusasi con sentenza n.950/2018 del Tribunale di SA che dichiarava inammissibile l'opposizione;
3. erronea presentazione di ricorso ex art.702 bis nel giudizio RG 1449/2019 innanzi il Tribunale di SA concluso con dichiarazione di inammissibilità delle domande.
pag. 8/14 7.2 – Nell'esaminare la ragione più liquida relativa all'odierna impugnazione, per quanto concerne la mancata proposizione di appello avverso l'ordinanza pronunciata dal
Tribunale di SA nella causa ex art. 702 bis cpc RG 2412/2017, ritiene questa Corte fondato il terzo motivo d'appello. In applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di
Cassazione sopra ricordati non vi è possibilità di formulare una prognosi ex ante favorevole ad nell'eventualità che fosse stato interposto appello avverso CP_1
l'ordinanza del Tribunale di SA. Incontestato è il mancato pagamento dei canoni di locazione considerati con l'ordinanza. Non ritiene questa Corte condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale di SA in ordine alla cessazione degli effetti di tale contratto in concomitanza con la risoluzione consensuale di separato contratto di affitto di azienda tra e il diverso soggetto L.A. EA, concernente, per quanto desumibile CP_1
dal contenuto del contratto, il solo avviamento e le autorizzazioni, e non anche i beni strumentali. Anche nell'ipotesi in cui dovesse essere ritenuto cessato tra e CP_1
Soc.Coop. a il contratto di affitto di beni, come ritenuto dal Tribunale di CP_3
SA con la sentenza qui appellata, la cessazione della locazione avrebbe comportato l'obbligo, a carico di di rendere disponibili i beni al locatore, restando CP_1
altrimenti lo stesso obbligato al pagamento delle somme corrispondenti al canone di locazione, sebbene a titolo di indennizzo per la mancata restituzione. La clausola 11 del contratto di locazione di beni, richiamata dal Tribunale, non esonera dal CP_1 pagamento dell'indennità corrispondente al canone di locazione, sino alla piena e completa disponibilità in capo a Soc. Coop. a r.l. Club 2000 dei beni locati, avendo la stessa effetti meramente obbligatori e non avendo d'altronde l'appellato offerto prova del verificarsi di alcuno degli eventi indicati nella clausola 11 del contratto di locazione di beni. Non irrilevanti sono le circostanze che, da un lato, il contratto d'affitto d'azienda era stato stipulato da con L.A. EA, soggetto diverso da CP_1 CP_4
, e, dall'altro lato, all'atto della risoluzione del contratto di affitto
[...] Controparte_3
di azienda tra L.A. EA e interveniva con il medesimo atto un nuovo CP_1 rapporto di affitto d'azienda – doc. 9 prodotto nel primo grado di giudizio con la citazione – ove conduttrice era , sorella dell'appellato Persona_2 CP_1
Con tale atto , contrariamente a quanto dedotto dall'appellato, non è mai Persona_2
subentrata nel contratto di locazione dei beni (oggetto del diverso contratto tra CP_1
pag. 9/14 e Soc. Coop. a r.l. Club 2000), non essendo stata offerta prova di alcun contratto CP_1
di locazione dei beni ipoteticamente intervenuto tra Soc. Coop. a r.l. Club 2000 e
. Sul punto sono fondate le deduzioni dell'appellante. Anche ove fossero Persona_2
intervenuti eventuali pagamenti in favore di Soc. Coop. a r.l. da parte di CP_2
gli stessi avrebbero potuto, al più, essere ritenuti diretti a tenere indenne Persona_2
il fratello dalle richieste di pagamento da parte della locatrice. Per tutte tali circostanze la prognosi sull'esito del merito del giudizio di appello avverso l'ordinanza del
Tribunale di SA è valutabile ex ante come sfavorevole ad non CP_1 potendo sotto tale profilo imputarsi alcuna responsabilità all'odierna appellante per la mancata proposizione dell'appello, la cui proposizione avrebbe solo incrementato i costi a carico di . La sentenza di primo grado deve essere quindi riformata sul CP_1
punto, non ritenendosi sussistenti i presupposti, per le ragioni sopra esposte, per la relativa condanna risarcitoria (punto 1.8 primo capoverso della sentenza appellata).
Deve essere rigettata la domanda svolta nel primo grado di giudizio da per Parte_6 sentir dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. in relazione al Parte_1
lamentato mancato appello avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di SA nella causa ex art. 702 bis cpc RG 2412/2017 e per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento del danno.
Restano assorbiti al riguardo gli altri motivi d'appello in parte qua.
7.3 – In ordine al risarcimento riconosciuto con la sentenza appellata ad CP_1
per le spese processuali sostenute per la propria difesa, deve escludersi, per quanto sopra esposto, ogni responsabilità dell'appellante per le spese di lite del giudizio ex art.702 bis RG 2412/2017 del Tribunale di SA, ove lo stesso era rimasto contumace,
e per le spese dei successivi atti di esecuzione posti in essere dal creditore sulla base del titolo formatosi all'esito di tale giudizio. Sul punto l'appello deve trovare accoglimento, con riforma della sentenza in parte qua.
7.4 – In ordine alla responsabilità dell'Avv. in relazione ai giudizi R.G. Parte_1
1371/2018 e R.G. 1449/2019, le ragioni della dichiarata inammissibilità dell'opposizione a precetto – ritenuta in tale giudizio fondata solo su ragioni di merito –
pag. 10/14 non sono contestate dall'appellante, così da potersi ritenere evidente il relativo profilo di responsabilità di un'azione già ex ante prevedibilmente destinata a non trovare accoglimento. Al riguardo non può così ritenersi maturato il relativo diritto al compenso in capo all'Avv. con obbligo di restituzione di quanto eventualmente ricevuto. Pt_1
Nel secondo giudizio, RG 1449/2019, sono evidenti le ragioni del rigetto del ricorso ex art. 702 bis cpc, in quanto afferente ragioni concernenti il merito del diverso giudizio ex art.702 bis RG 2412/2017, e pertanto astrattamente deducibili con un eventuale appello dell'ordinanza conclusiva di quest'ultimo, ma non con un separato giudizio. Anche in questo caso è valutabile ex ante la responsabilità dell'Avv. nella proposizione di Pt_1 azione che non avrebbe potuto portare all'accoglimento delle domande svolte. E anche in questo caso non può ritenersi maturato il relativo diritto al compenso, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente ricevuto. In relazione a tali procedimenti deve trovare conferma la sentenza di primo grado sul punto, per la responsabilità del difensore nell'intraprendere giudizi che, con prognosi ex ante, non avrebbero potuto avere alcun esito favorevole per , per essere fondati su erronei presupposti. CP_1
7.5 – Ai fini della prova dei dedotti pagamenti dei compensi professionali relativi a predetti giudizi sono stati prodotti nel primo grado i docc. 25, 26, 27, 28 unitamente all'atto di citazione. L'appellante ha contestato che sia stata offerta prova di alcun Pt_1
pagamento da parte di in favore della stessa. Al riguardo, esaminando tali CP_1
documenti, deve osservarsi che:
1. il documento 25 è costituito da documentazione bancaria relativa all'esecuzione di un bonifico disposto da tale in favore dell'Avv. Parte_3 Parte_1 per € 634,40 con causale “contributo unificato;
ritiene questa CP_1
Corte che il documento non costituisca prova di un pagamento da parte di
[...]
all'appellante, non essendo un pagamento eseguito dallo stesso;
CP_1
2. il documento 26 è costituito da documentazione bancaria relativa all'esecuzione di un bonifico disposto da tale in favore dell'Avv. per € Parte_3 Pt_1
888,16 con causale “spese ; anche in questo caso non ritiene CP_1
questa Corte che il documento costituisca prova di un pagamento da parte di all'appellante, non essendo un pagamento eseguito dallo stesso;
CP_1
pag. 11/14 3. il doc.27 è costituito da documentazione bancaria afferente estratto di conto corrente di cui non è indicato l'intestatario del conto, ove in data 29.4.2019 è riportata disposizione di bonifico a favore dell'Avv. con causale Parte_1
“compenso per Ricorso e annotata a penna la parola CP_1
“Cassazione”. In assenza della prova dell'intestazione del conto corrente bancario non è dato conoscere da chi sia stato disposto il pagamento. Inoltre, con la sentenza di primo grado è stata esclusa la prova di pagamenti avvenuti a favore dell'Avv. per eventuale ricorso in Cassazione in relazione Parte_1
alla domanda svolta al punto 2 della citazione nel primo grado di giudizio. Sul punto non vi è appello incidentale. Afferendo la prova documentale, per allegazione dello stesso ad attività professionale afferente la CP_1
“Cassazione” la stessa non rileva quale prova in ordine alle voci di danno riconosciute con la sentenza appellata;
4. il doc.28 è anch'esso costituito da documentazione bancaria afferente estratto di conto corrente di cui non è indicato l'intestatario del conto, ove in data 6 novembre 2019 risulta una disposizione di bonifico per € 1.100,00 a favore dell'Avv. con causale “spese legali . Anche in Parte_1 CP_1
ordine a questo documento in assenza della prova dell'intestazione del conto corrente bancario non è dato conoscere da chi sia stato disposto il pagamento.
Sulla base di quanto sopra esposto ritiene questa Corte che tali documenti non offrano la prova di pagamenti direttamente eseguiti da in favore dell'Avv. CP_1 Parte_1
come eccepito dalla stessa, non essendo possibile pertanto riconoscere un diritto
[...] di ripetizione degli importi sopra indicati. Sul punto l'appello deve trovare accoglimento con riforma della sentenza appellata in parte qua.
7.6 – Per quanto concerne l'imposta di registro dovuta per la sentenza n.950/2018, pronunciata nel giudizio di opposizione a precetto e indicata da in € CP_1
217,50, così come l'importo del C.U. nel relativo giudizio R.G. 1371/2018 indicato da in € 786,00, e l'importo del C.U. nel ricorso RG 1449/2019, esposto da CP_1
in € 406,50, si tratta di importi per i quali è stata offerta dall'appellato la CP_1
prova della quantificazione ma non la prova di un avvenuto pagamento. Con riguardo pag. 12/14 agli stessi deve pertanto pronunciarsi condanna alla restituzione condizionata ai pagamenti futuri, sui cui importi saranno dovuti rivalutazione e interessi legali dalla data in cui interverranno tali pagamenti (v. Cass.Sez.3, 19 giugno 2008, n.16621 ove è stato affermato il principio secondo cui “nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione”). Deve quindi dichiararsi tenuta e essere condannata al pagamento in favore di di quanto quest'ultimo dovrà Parte_1 CP_1
corrispondere a titolo di imposta di registro dovuta per la sentenza n.950/2018 del
Tribunale di SA, pronunciata nel giudizio di opposizione a precetto, a titolo di C.U. non versato nel giudizio R.G. 1371/2018 del Tribunale di SA, e a titolo di C.U. non versato nel giudizio RG 1449/2019 del Tribunale di SA, condizionatamente all'esecuzione dei relativi pagamenti da parte di oltre rivalutazione e CP_1
interessi legali dalla data di ciascuno di tali futuri pagamenti.
8- Ritiene questa Corte che, stante la soccombenza reciproca delle parti, e l'eccezionale complessità dei rapporti intercorsi tra le parti costituite sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda svolta nel primo grado di giudizio da per sentir CP_1 dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. in relazione al Parte_1
lamentato mancato appello avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di
SA nella causa ex art. 702 bis cpc RG 2412/2017;
pag. 13/14 2) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
di quanto quest'ultimo dovrà corrispondere a titolo di imposta di registro
[...]
dovuta per la sentenza n.950/2018 del Tribunale di SA, pronunciata nel giudizio di opposizione a precetto, a titolo di C.U. non versato nel giudizio R.G.
1371/2018 del Tribunale di SA, e a titolo di C.U. non versato nel giudizio
RG 1449/2019 del Tribunale di SA, condizionatamente all'esecuzione dei relativi pagamenti da parte di , oltre rivalutazione e interessi legali CP_1
dalla data di ciascuno di tali futuri pagamenti;
3) rigetta nel resto le domande risarcitorie svolte da con la citazione CP_1
introduttiva del primo grado di giudizio per quanto già non respinte con la sentenza di primo grado;
4) conferma le restanti pronunce di merito della sentenza appellata;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 895/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati: ha pronunciato la seguente
Dott. Rosella Silvestri Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SS AL e dall'Avv. Luciano Costantini appellante contro
(CF: ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
OB TI appellato
CONCLUSIONI: per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: - in via principale e nel merito: accogliere, per i motivi tutti dedotti nelle depositate difese, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 610/2023 emessa dal Tribunale di
SA, sezione Civile, Giudice Dott.ssa Passalalpi nell'ambito del giudizio N.R.G.
295/2022 , depositata in cancelleria in data 08 settembre 2023 notificata il giorno 11 settembre 2023, accertare e dichiarare che non sussiste alcuna responsabilità professionale in capo all'avvocatessa in merito a tutte le domande Parte_1
formulate dal signor nel giudizio di primo grado e conseguentemente CP_1
disattendere tutte le difese, eccezioni e le istanze sollevate dal Signor CP_1
appellato dinanzi il Tribunale di SA nel primo grado del presente giudizio per tutti
i motivi meglio esposti nelle difese depositate con conseguente obbligo restitutorio delle somme pagate medio tempore AL . Con vittoria di spese e compensi CP_1
oltre il rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
per parte appellata:
“Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, disattesa ogni diversa istanza, respingere perché infondato in fatto ed in diritto l'appello proposto dall'avv. Parte_1 avverso la sentenza n. 610/2023 emessa dal Tribunale di SA nell'ambito del giudizio RG 295/2022 depositata in data 08.09.2023 e confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata Con la vittoria di spese e compenso di patrocinio del presente grado del giudizio oltre spese generali 15%, iva e cpa Previa in subordine ammissione delle prove orali dedotte e delle istanze istruttorie formulate in memoria ex art. 183
c.VI n.2 cpc del giudizio di primo grado, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni di detto giudizio e che si ritrascrivono 1) “Vero che il sig. , Parte_2
quale rappresentante della società era presente nello studio del notaio Controparte_2
in data 28.12.11, allorquando venne stipulato l'atto n. rep 3841 n. Persona_1
racc. 5511, che si rammostra (prod.n.9), di risoluzione di affitto di azienda e di stipulazione di nuovo contratto di affitto di azienda tra l'associazione L.A. EA e la sig.ra ed il suindicato , nella predetta qualità, ha Persona_2 Parte_2 prestato il suo consenso al recesso dal contratto del sig. ” 2) “Vero che la CP_1
sig.ra ha corrisposto, tramite assegni tratti dal c/c ad essa intestato Persona_2
presso Carisa di Spotorno, alla società dal gennaio 2012 al giugno Controparte_2
2012 il canone di locazione dei beni strumentali pari a € 2.500,00 più Iva mensili, previsto dal contratto di affitto di beni strumentali stipulato il 09.03.2006” 3) “Vero che la sig.ra ha chiuso l'esercizio commerciale il 06.04.2014 e Persona_2
pag. 2/14 riconsegnato al Comune di Spotorno i locali oggetto del contratto di affitto di azienda, unitamente ai beni strumentali ivi esistenti, nel maggio 2014, come risulta dai documenti che si producono e si rammostrano (prod. n. 53 e 54 parte attrice)” 4) “Vero il contenuto dei messaggi WhatsApp 15.07.2018, 16.07.2018, 19.08.2018, 31.08.2018,
27.10.2018, 07.11.2018, 06.12.2018, 07.12.2018, 10.12.2018, 13.12.2018, 01.03.2019,
02.03.2019, 28.04.2019, 29.04.2019, 04.05.2019, 06.05.2019, 07.05.2019, 08.05.2019,
09.05.2019, 10.05.2019, 14.05.2019, 22.05.2019, 24.05.2019, 03.10.2019, 04.10.2019,
07.10.2019, 07.09.2020 tra l'utenza telefonica di n. 3496296628 e quella CP_1 dell'avv. n. 3451578126, la cui trascrizione cartacea si rammostra Parte_1
Per_ (prod. n. 44 parte attrice)” 5) “ l'e-mail 21.08.2018 inviata da ad Parte_1
e che si rammostra (prod. n. 45 parte attrice)” 6) “Vero Parte_3 CP_1 che l'avv. ha percepito a titolo di acconto in relazione alle controversie Parte_1 promosse nei confronti della la somma di € 634,40 in data 22.08.18, la Controparte_2 somma di € 888,16 in data 24.09.19, la somma di € 1.000,00 in data 09.04.19 come risulta dai documenti prodotti da parte attrice ai nn. 25, 26 e 27 che si rammostrano”
Testimoni: Sui cap. 1, 2e 3 - Rag. domiciliato in SA Via Testimone_1
Verzellino 11/2 - residente in [...] - Testimone_2 Persona_2
residente SA Via Untoria 24/4a - Rag. domiciliata in Spotorno Via Persona_4
Mazzini 6/1 Sui cap. 4, 5 e 6 domiciliato presso Compagnia Testimone_3
Carabinieri Arenzano sita in Via Chiossone 2 Arenzano - residente in [...]
SA Via San Nazario 45 Si insta, ove d'uopo, acchè il Giudice ordini all'avv.
ED Caratti, con studio in SA Via Paleocapa 18, l'esibizione in giudizio, ex art.
210 cpc, dell'originale del ricorso ex art. 702 cpc notificato ex art. 140 cpc in data 24-
25.07.17 con la relazione di notifica e dalla cartolina di ricevimento, nonché l'originale dell'atto di precetto notificato in data 11.12.17 a con la relata di notifica CP_1
e la cartolina di ritorno. Si insta altresì acchè il giudice ordini alla Parte_4
di esibire in giudizio, ex art. 210 cpc, le fatture emesse dalla
[...] CP_2
nei confronti di relative ai canoni emessi da gennaio 2012 a
[...] Persona_2 giugno 2012.”
pag. 3/14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n. 610/2023 il Tribunale di SA, accogliendo la domanda svolta da
, riteneva accertata la responsabilità professionale dell'Avv. CP_1 Parte_1
per negligente espletamento del mandato difensivo conferitole da a CP_1
decorrere dall'aprile 2018, e condannava l'odierna appellante al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore dell'attore dell'importo complessivo di euro 117.723,38, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dì dei singoli versamenti al saldo, oltre alle spese processuali. Con la sentenza appellata, la responsabilità professionale dell'Avv. veniva ritenuta in relazione alle difese svolte in controversie tra l'odierno Parte_1
appellante e la società ed in particolare in relazione all'omissione di Controparte_2
attività che la sentenza di primo grado ha ritenuto avrebbero portato ad un esito più favorevole del contenzioso per l'odierno appellato.
2- Con l'atto di appello sono stati svolti i seguenti motivi di impugnazione:
i. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla valutazione della riconoscibilità della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ex art. 702 bis cpc tra e RG 2412/2017, in quanto Parte_5 CP_1 eseguita ai sensi dell'art.140 cpc in Spotorno, luogo diverso dall'allora residenza dell'odierno appellato, ritenuta dal Tribunale evincibile dalla consultazione del fascicolo telematico, “nel quale certamente vi era evidenza quantomeno della notifica al dell'atto introduttivo del giudizio in TO … ossia presso CP_1 una residenza non più attuale”. Ha dedotto l'appellante che nel fascicolo telematico (doc.9 primo grado di giudizio) non vi è prova di quanto ritenuto dal
Tribunale “e che sono state necessarie ulteriori indagini”. Ha contestato l'appellante quanto ritenuto in ordine alla nullità della notifica eseguita in luogo diverso da quello delle risultanze anagrafiche in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione. Ha richiamato le pronunce Cass.Sez.2
n.30952/2017, Cass.Sez.3 12.3.2020, n.7109, Cass. 24.3.2023 n.8463. Ha contestato la ritenuta decisiva rilevanza in contrario dei tentativi di notificazione dell'ordinanza che definiva il giudizio RG 2412/2017 e della prima notificazione pag. 4/14 dell'atto di precetto, all'indirizzo di Spotorno, eseguiti solo in epoca successiva con irreperibilità del destinatario, osservando che si trattava di notificazioni in tempi successivi e non utili a fornire elementi in ordine alla idoneità del luogo di notificazione ex art. 140 cpc dell'atto introduttivo del giudizio. Ha dedotto che il
Tribunale di SA ha omesso di valutare quanto attestato dall'Ufficiale
Giudiziario, al momento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio
RG 2412/2017 in ordine alla temporanea assenza del destinatario, immettendo l'avviso nella cassetta delle lettere in Spotorno, che era ancora riconducibile ad
, quale dimora dello stesso, secondo gli accertamenti eseguiti allora CP_1 sul posto dall'Ufficiale Giudiziario, e senza che tale circostanza fosse stata contestata dall'odierno appellato, che si era limitato a dedurre il proprio trasferimento di residenza. Ha dedotto inoltre che il Giudice, nella causa RG
2412/2017, non aveva rilevato alcun vizio di notificazione, dando corso al processo sino alla sua conclusione. Ha aggiunto che quando l'odierno appellato si era rivolto all'Avv. il giudizio RG 2412/2017 era già concluso Pt_1
definitivamente. Ha dedotto inoltre che la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, in ordine al termine lungo per l'impugnabilità delle ordinanze di condanna ex art. 702 bis cpc, era successiva all'aprile 2018, epoca nella quale si era rivolto all'Avv. con conseguente incertezza, a quel tempo, in CP_1 Pt_1 ordine all'estensione applicativa dell'art.327 cpc;
ii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine a quanto ritenuto circa la responsabilità dell'Avv. nell'introduzione di opposizione a precetto in Pt_1 reitera in luogo dell'appello ex art.327 cpc verso l'ordinanza di condanna ex art. 702 bis cpc pronunciata nel giudizio RG 2412/2017. Ha contestato quanto ritenuto in sentenza in ordine alla responsabilità dell'Avv. nell'affermare Pt_1
la mancata notifica del titolo esecutivo e del precetto, nel dedurre solo in prima udienza la mancata notifica del titolo, nell'omissione dell'allegazione delle certificazioni anagrafiche, nella contestazione nel merito del contenuto del titolo esecutivo. Ha dedotto l'insussistenza di un giudizio prognostico negativo in ordine alle attività svolte dal difensore, ove la richiesta rivolta da all'Avv. CP_1
era quella di evitare il pignoramento e il processo esecutivo. Ha dedotto Pt_1
pag. 5/14 che la notifica del pignoramento può seguire dopo dieci giorni dalla notifica dell'atto di precetto, a fronte di tempi più lunghi per l'eventuale sospensione del titolo esecutivo in sede di impugnazione in appello. Ha dedotto che l'opposizione a precetto era l'azione più celere ed efficace che potesse essere posta in essere in quel momento. Ha osservato come l'affermazione di responsabilità dell'Avv. era fondata esclusivamente sul richiamo del Pt_1
contenuto della motivazione della dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione a precetto, in quanto ritenuta fondata esclusivamente su questioni attinenti il merito dell'ordinanza costituente il titolo esecutivo. Ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nel tralasciare ogni valutazione in ordine all'esame dei vizi della notifica dell'atto di precetto e del titolo esecutivo.
iii. erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto rilevante, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'Avv. la mancata proposizione di Pt_1 appello avverso l'ordinanza 702 bis cpc nella causa RG 2412/2017, errando il
Tribunale nella valutazione prognostica in ordine alle probabilità di accoglimento di una tale impugnazione. Ha dedotto che il credito, di cui al titolo esecutivo formatosi nella causa RG 2412/2017, per canoni di locazione di beni per attività di ristorazione, fosse in realtà non sussistente stante la risoluzione di contratto di affitto di azienda intercorso tra i diversi soggetti L.A. EA e
(contratto che seguiva precedente contratto, di identico Persona_2
contenuto, tra L.A. EA e , relativo esclusivamente CP_1 all'avviamento, essendo i beni strumentali di proprietà del diverso soggetto
[...]
circostanza che aveva determinato la necessita del contratto di Controparte_3 locazione di beni tra e l'odierno appellato. Ha dedotto Controparte_3
l'odierna appellante che il recesso dal contratto di locazione di beni per attività di ristorazione sarebbe stato possibile, ai sensi dell'art.4 del relativo contratto, solo con il consenso del locatore, mai espresso, essendo altrimenti valido il contratto sino alla scadenza, con diritto del locatore di percepimento di tutti i canoni pattuiti;
pag. 6/14 iv. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta esistenza di un danno in capo all'odierno appellato. La sentenza impugnata ha quantificato il danno nella somma di € 103.363,90 oltre quanto corrisposto al difensore, ed oltre alle spese di lite del giudizio presupposto. Ha dedotto che non vi è prova di alcun esborso da parte dell'odierno appellato. Ha aggiunto che l'odierno appellato ha dichiarato di avere il diritto di essere manlevato da con Persona_2
conseguente assoluta incertezza in ordine all'entità del presunto danno subito dall'appellato. A fronte della richiesta, nel luglio 2013, di pagamento, da parte di dei canoni scaduti per € 32.500,00, non era stato opposto Controparte_3
alcun argomento in contrario dal debitore, ove gli importi successivamente maturati sono esclusivamente imputabili alla negligenza, e violazione dei canoni di buona fede e correttezza, da parte del debitore.
3- L'appellato si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di CP_1 appello e la conferma della sentenza impugnata. Ha dedotto l'infondatezza di tutti i motivi d'appello svolti dall'appellante.
4- Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art. 352 co.1 cpc nei termini assegnati, veniva riservata al collegio la decisione, ai sensi dell'art. 352 co.2 cpc, con ordinanza 22 maggio 2025 all'esito di udienza svolta nelle forme dell'art. 127 ter cpc con note scritte in sostituzione d'udienza.
7- In ordine alla responsabilità dedotta in causa appare opportuno ricordare che, “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali
e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al
pag. 7/14 caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente”
(Cass.Sez.3, 20 marzo 2025, n.7462). Inoltre, “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa” (Cass.Sez.3, 24 ottobre 2017, n.25112).
7.1 – Nell'esame dei motivi d'appello ritiene questa Corte che gli stessi possano essere esaminati congiuntamente in quanto afferenti tutti la responsabilità professionale dell'avv. ritenuta dal Tribunale, con riguardo a: Parte_1
1. mancata proposizione dell'appello avverso l'ordinanza pronunciata dal
Tribunale di SA nella causa ex art. 702 bis cpc RG 2412/2017 con la quale rimasto contumace nel giudizio, era stato condannato al CP_1 pagamento della somma di € 85.000,00, oltre interessi di legge, oltre spese di lite, a favore di a titolo di canoni di locazione di beni non Controparte_4
corrisposti dal luglio 2012 al 30 aprile 2015 in forza del contratto di locazione 9 marzo 2006 intercorso tra tali parti;
2. erronea proposizione di opposizione al precetto, relativo alla predetta pronuncia di condanna, conclusasi con sentenza n.950/2018 del Tribunale di SA che dichiarava inammissibile l'opposizione;
3. erronea presentazione di ricorso ex art.702 bis nel giudizio RG 1449/2019 innanzi il Tribunale di SA concluso con dichiarazione di inammissibilità delle domande.
pag. 8/14 7.2 – Nell'esaminare la ragione più liquida relativa all'odierna impugnazione, per quanto concerne la mancata proposizione di appello avverso l'ordinanza pronunciata dal
Tribunale di SA nella causa ex art. 702 bis cpc RG 2412/2017, ritiene questa Corte fondato il terzo motivo d'appello. In applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di
Cassazione sopra ricordati non vi è possibilità di formulare una prognosi ex ante favorevole ad nell'eventualità che fosse stato interposto appello avverso CP_1
l'ordinanza del Tribunale di SA. Incontestato è il mancato pagamento dei canoni di locazione considerati con l'ordinanza. Non ritiene questa Corte condivisibile quanto ritenuto dal Tribunale di SA in ordine alla cessazione degli effetti di tale contratto in concomitanza con la risoluzione consensuale di separato contratto di affitto di azienda tra e il diverso soggetto L.A. EA, concernente, per quanto desumibile CP_1
dal contenuto del contratto, il solo avviamento e le autorizzazioni, e non anche i beni strumentali. Anche nell'ipotesi in cui dovesse essere ritenuto cessato tra e CP_1
Soc.Coop. a il contratto di affitto di beni, come ritenuto dal Tribunale di CP_3
SA con la sentenza qui appellata, la cessazione della locazione avrebbe comportato l'obbligo, a carico di di rendere disponibili i beni al locatore, restando CP_1
altrimenti lo stesso obbligato al pagamento delle somme corrispondenti al canone di locazione, sebbene a titolo di indennizzo per la mancata restituzione. La clausola 11 del contratto di locazione di beni, richiamata dal Tribunale, non esonera dal CP_1 pagamento dell'indennità corrispondente al canone di locazione, sino alla piena e completa disponibilità in capo a Soc. Coop. a r.l. Club 2000 dei beni locati, avendo la stessa effetti meramente obbligatori e non avendo d'altronde l'appellato offerto prova del verificarsi di alcuno degli eventi indicati nella clausola 11 del contratto di locazione di beni. Non irrilevanti sono le circostanze che, da un lato, il contratto d'affitto d'azienda era stato stipulato da con L.A. EA, soggetto diverso da CP_1 CP_4
, e, dall'altro lato, all'atto della risoluzione del contratto di affitto
[...] Controparte_3
di azienda tra L.A. EA e interveniva con il medesimo atto un nuovo CP_1 rapporto di affitto d'azienda – doc. 9 prodotto nel primo grado di giudizio con la citazione – ove conduttrice era , sorella dell'appellato Persona_2 CP_1
Con tale atto , contrariamente a quanto dedotto dall'appellato, non è mai Persona_2
subentrata nel contratto di locazione dei beni (oggetto del diverso contratto tra CP_1
pag. 9/14 e Soc. Coop. a r.l. Club 2000), non essendo stata offerta prova di alcun contratto CP_1
di locazione dei beni ipoteticamente intervenuto tra Soc. Coop. a r.l. Club 2000 e
. Sul punto sono fondate le deduzioni dell'appellante. Anche ove fossero Persona_2
intervenuti eventuali pagamenti in favore di Soc. Coop. a r.l. da parte di CP_2
gli stessi avrebbero potuto, al più, essere ritenuti diretti a tenere indenne Persona_2
il fratello dalle richieste di pagamento da parte della locatrice. Per tutte tali circostanze la prognosi sull'esito del merito del giudizio di appello avverso l'ordinanza del
Tribunale di SA è valutabile ex ante come sfavorevole ad non CP_1 potendo sotto tale profilo imputarsi alcuna responsabilità all'odierna appellante per la mancata proposizione dell'appello, la cui proposizione avrebbe solo incrementato i costi a carico di . La sentenza di primo grado deve essere quindi riformata sul CP_1
punto, non ritenendosi sussistenti i presupposti, per le ragioni sopra esposte, per la relativa condanna risarcitoria (punto 1.8 primo capoverso della sentenza appellata).
Deve essere rigettata la domanda svolta nel primo grado di giudizio da per Parte_6 sentir dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. in relazione al Parte_1
lamentato mancato appello avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di SA nella causa ex art. 702 bis cpc RG 2412/2017 e per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento del danno.
Restano assorbiti al riguardo gli altri motivi d'appello in parte qua.
7.3 – In ordine al risarcimento riconosciuto con la sentenza appellata ad CP_1
per le spese processuali sostenute per la propria difesa, deve escludersi, per quanto sopra esposto, ogni responsabilità dell'appellante per le spese di lite del giudizio ex art.702 bis RG 2412/2017 del Tribunale di SA, ove lo stesso era rimasto contumace,
e per le spese dei successivi atti di esecuzione posti in essere dal creditore sulla base del titolo formatosi all'esito di tale giudizio. Sul punto l'appello deve trovare accoglimento, con riforma della sentenza in parte qua.
7.4 – In ordine alla responsabilità dell'Avv. in relazione ai giudizi R.G. Parte_1
1371/2018 e R.G. 1449/2019, le ragioni della dichiarata inammissibilità dell'opposizione a precetto – ritenuta in tale giudizio fondata solo su ragioni di merito –
pag. 10/14 non sono contestate dall'appellante, così da potersi ritenere evidente il relativo profilo di responsabilità di un'azione già ex ante prevedibilmente destinata a non trovare accoglimento. Al riguardo non può così ritenersi maturato il relativo diritto al compenso in capo all'Avv. con obbligo di restituzione di quanto eventualmente ricevuto. Pt_1
Nel secondo giudizio, RG 1449/2019, sono evidenti le ragioni del rigetto del ricorso ex art. 702 bis cpc, in quanto afferente ragioni concernenti il merito del diverso giudizio ex art.702 bis RG 2412/2017, e pertanto astrattamente deducibili con un eventuale appello dell'ordinanza conclusiva di quest'ultimo, ma non con un separato giudizio. Anche in questo caso è valutabile ex ante la responsabilità dell'Avv. nella proposizione di Pt_1 azione che non avrebbe potuto portare all'accoglimento delle domande svolte. E anche in questo caso non può ritenersi maturato il relativo diritto al compenso, con obbligo di restituzione di quanto eventualmente ricevuto. In relazione a tali procedimenti deve trovare conferma la sentenza di primo grado sul punto, per la responsabilità del difensore nell'intraprendere giudizi che, con prognosi ex ante, non avrebbero potuto avere alcun esito favorevole per , per essere fondati su erronei presupposti. CP_1
7.5 – Ai fini della prova dei dedotti pagamenti dei compensi professionali relativi a predetti giudizi sono stati prodotti nel primo grado i docc. 25, 26, 27, 28 unitamente all'atto di citazione. L'appellante ha contestato che sia stata offerta prova di alcun Pt_1
pagamento da parte di in favore della stessa. Al riguardo, esaminando tali CP_1
documenti, deve osservarsi che:
1. il documento 25 è costituito da documentazione bancaria relativa all'esecuzione di un bonifico disposto da tale in favore dell'Avv. Parte_3 Parte_1 per € 634,40 con causale “contributo unificato;
ritiene questa CP_1
Corte che il documento non costituisca prova di un pagamento da parte di
[...]
all'appellante, non essendo un pagamento eseguito dallo stesso;
CP_1
2. il documento 26 è costituito da documentazione bancaria relativa all'esecuzione di un bonifico disposto da tale in favore dell'Avv. per € Parte_3 Pt_1
888,16 con causale “spese ; anche in questo caso non ritiene CP_1
questa Corte che il documento costituisca prova di un pagamento da parte di all'appellante, non essendo un pagamento eseguito dallo stesso;
CP_1
pag. 11/14 3. il doc.27 è costituito da documentazione bancaria afferente estratto di conto corrente di cui non è indicato l'intestatario del conto, ove in data 29.4.2019 è riportata disposizione di bonifico a favore dell'Avv. con causale Parte_1
“compenso per Ricorso e annotata a penna la parola CP_1
“Cassazione”. In assenza della prova dell'intestazione del conto corrente bancario non è dato conoscere da chi sia stato disposto il pagamento. Inoltre, con la sentenza di primo grado è stata esclusa la prova di pagamenti avvenuti a favore dell'Avv. per eventuale ricorso in Cassazione in relazione Parte_1
alla domanda svolta al punto 2 della citazione nel primo grado di giudizio. Sul punto non vi è appello incidentale. Afferendo la prova documentale, per allegazione dello stesso ad attività professionale afferente la CP_1
“Cassazione” la stessa non rileva quale prova in ordine alle voci di danno riconosciute con la sentenza appellata;
4. il doc.28 è anch'esso costituito da documentazione bancaria afferente estratto di conto corrente di cui non è indicato l'intestatario del conto, ove in data 6 novembre 2019 risulta una disposizione di bonifico per € 1.100,00 a favore dell'Avv. con causale “spese legali . Anche in Parte_1 CP_1
ordine a questo documento in assenza della prova dell'intestazione del conto corrente bancario non è dato conoscere da chi sia stato disposto il pagamento.
Sulla base di quanto sopra esposto ritiene questa Corte che tali documenti non offrano la prova di pagamenti direttamente eseguiti da in favore dell'Avv. CP_1 Parte_1
come eccepito dalla stessa, non essendo possibile pertanto riconoscere un diritto
[...] di ripetizione degli importi sopra indicati. Sul punto l'appello deve trovare accoglimento con riforma della sentenza appellata in parte qua.
7.6 – Per quanto concerne l'imposta di registro dovuta per la sentenza n.950/2018, pronunciata nel giudizio di opposizione a precetto e indicata da in € CP_1
217,50, così come l'importo del C.U. nel relativo giudizio R.G. 1371/2018 indicato da in € 786,00, e l'importo del C.U. nel ricorso RG 1449/2019, esposto da CP_1
in € 406,50, si tratta di importi per i quali è stata offerta dall'appellato la CP_1
prova della quantificazione ma non la prova di un avvenuto pagamento. Con riguardo pag. 12/14 agli stessi deve pertanto pronunciarsi condanna alla restituzione condizionata ai pagamenti futuri, sui cui importi saranno dovuti rivalutazione e interessi legali dalla data in cui interverranno tali pagamenti (v. Cass.Sez.3, 19 giugno 2008, n.16621 ove è stato affermato il principio secondo cui “nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell'evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all'esecuzione”). Deve quindi dichiararsi tenuta e essere condannata al pagamento in favore di di quanto quest'ultimo dovrà Parte_1 CP_1
corrispondere a titolo di imposta di registro dovuta per la sentenza n.950/2018 del
Tribunale di SA, pronunciata nel giudizio di opposizione a precetto, a titolo di C.U. non versato nel giudizio R.G. 1371/2018 del Tribunale di SA, e a titolo di C.U. non versato nel giudizio RG 1449/2019 del Tribunale di SA, condizionatamente all'esecuzione dei relativi pagamenti da parte di oltre rivalutazione e CP_1
interessi legali dalla data di ciascuno di tali futuri pagamenti.
8- Ritiene questa Corte che, stante la soccombenza reciproca delle parti, e l'eccezionale complessità dei rapporti intercorsi tra le parti costituite sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la domanda svolta nel primo grado di giudizio da per sentir CP_1 dichiarare la responsabilità professionale dell'avv. in relazione al Parte_1
lamentato mancato appello avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di
SA nella causa ex art. 702 bis cpc RG 2412/2017;
pag. 13/14 2) dichiara tenuta e condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
di quanto quest'ultimo dovrà corrispondere a titolo di imposta di registro
[...]
dovuta per la sentenza n.950/2018 del Tribunale di SA, pronunciata nel giudizio di opposizione a precetto, a titolo di C.U. non versato nel giudizio R.G.
1371/2018 del Tribunale di SA, e a titolo di C.U. non versato nel giudizio
RG 1449/2019 del Tribunale di SA, condizionatamente all'esecuzione dei relativi pagamenti da parte di , oltre rivalutazione e interessi legali CP_1
dalla data di ciascuno di tali futuri pagamenti;
3) rigetta nel resto le domande risarcitorie svolte da con la citazione CP_1
introduttiva del primo grado di giudizio per quanto già non respinte con la sentenza di primo grado;
4) conferma le restanti pronunce di merito della sentenza appellata;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 25 settembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
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