TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 12030 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12030 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI GENNARO GIUSEPPE presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/05/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli il 4.9.99 CP_1
(atto n. 256 , P. II, S.A SEZ. Q , anno 1999) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 12.1.17, era intervenuta separazione in forza di
NEL PROCEDIMENTO 16305/2016 RG . Parte_2
Aggiungeva che dall'unione tra le parti nascevano (18.9.00) e (5.5.03) Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli alla Via Consalvo n. 120 alla
1 sig.ra CP_1
- riconoscere in favore della sig.ra ed a suo carico il diritto a percepire l'assegno divorzile CP_1
di euro 100,00 mensili;
- determinare a suo carico gli obblighi contributivi al mantenimento di per 200,00 € Per_2
mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- vittoria di spese in caso di opposizione.
Solo parte ricorrente compariva in data 7.1.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc ed in quella sede dichiarava lavoro presso footloker con mansione di addetto alle vendite;
vivo con la mia compagna che lavora part time presso un negozio;
vivo in Abitazione Persona_3
di proprietà sito a Napoli al Vico Tofa n. 53 con mutuo intestato a me e rata di circa 300,00 € ; ho un figlio nato in data [...] dalla relazione con la mia attuale compagna convivente
[...]
; ho la proprietà della casa dove vivo in Napoli al Vico Tofa n. 53 con mutuo e la proprietà Per_4
Per_ della casa dove vive con in via Consalvo 120 ; CP_1
percepisce pensione di invalidità per deficit motorio. CP_1
Ho sempre rispettato gli obblighi concordati in omologa (500€ per le figlie e di 200 € a favore di mia moglie, oltre al 75% delle spese straordinarie).
nata [...] vive a Marsiglia dove lavora. fa vari lavori ad esempio quello di baby Per_1
sitter
Per_
vive con la madre e studia all'università della moda on line .
Chiedo , come già indicato in ricorso,:
Per_
- determinarsi il contributo al mantenimento di in 200,00€ mensili Oltre il 50% (non più il 75%) delle spese straordinarie,
- determinarsi l'assegno divorzile in favore di mia moglie di 100,00€ mensili;
CP_1
- confermare l'assegnazione a della casa familiare di mia proprietà in Napoli via Consalvo CP_1
120
Il Giudice relatore, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione,
• non adottava provvedimenti urgenti confermando la disciplina della separazione.
• rilevava la mancanza di istanze istruttorie,
• riteneva pertanto la causa matura per la decisione;
• invitava la parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni ordinando la discussione orale;
All'esito tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
2 Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio in assenza di domande e di prole minore non può che prendersi atto della dichiarata disponibilità del ricorrente alla conferma dell'assegnazione della casa familiare alla convenuta, alla previsione a suo carico di obblighi contributivi al mantenimento della secondogenita studentessa (sulla base evidentemente della ritenuta non indipendenza economica di
), e di pagamento dell'assegno divorzile in favore della (sulla base, con ogni evidenza, Per_2 CP_1
della ritenuta sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore di tale previsione) .
Preso atto della richiesta avanzata dallo stesso obbligato, in ricorso e ribadita in udienza, il Tribunale provvede in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 4.9.99 da e (atto n. 256 , P. II, S.A SEZ. Q , anno Parte_1 CP_1
1999)
• Dispone che l'attore euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento Parte_3
della figlia , maggiorenne non economicamnete indipendente, Persona_5
disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese alla convenuta
, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese CP_1
straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.
• Dispone che l'attore corisponda euro 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile entro il giorno 10 di ciascun mese, alla convenuta , oltre adeguamento annuale CP_1
secondo indici Istat,
• Conferma l'assegnazione della casa familiare in Napoli Via Consalvo n. 120 alla convenuta
, convivente con la figlia maggiorenne non economicamente indipendente CP_1
; Persona_5
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le
3 ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 atto n. 256 , P. II, S.A SEZ. Q
, anno 1999)
• spese irripetibili
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 10.1.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12030 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. DI GENNARO GIUSEPPE presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nata in data [...] a [...] CP_1 C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/05/2024 chiedeva pronunziarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli il 4.9.99 CP_1
(atto n. 256 , P. II, S.A SEZ. Q , anno 1999) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 12.1.17, era intervenuta separazione in forza di
NEL PROCEDIMENTO 16305/2016 RG . Parte_2
Aggiungeva che dall'unione tra le parti nascevano (18.9.00) e (5.5.03) Per_1 Per_2
La parte ricorrente ha chiesto: Parte_1
- confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Napoli alla Via Consalvo n. 120 alla
1 sig.ra CP_1
- riconoscere in favore della sig.ra ed a suo carico il diritto a percepire l'assegno divorzile CP_1
di euro 100,00 mensili;
- determinare a suo carico gli obblighi contributivi al mantenimento di per 200,00 € Per_2
mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- vittoria di spese in caso di opposizione.
Solo parte ricorrente compariva in data 7.1.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc ed in quella sede dichiarava lavoro presso footloker con mansione di addetto alle vendite;
vivo con la mia compagna che lavora part time presso un negozio;
vivo in Abitazione Persona_3
di proprietà sito a Napoli al Vico Tofa n. 53 con mutuo intestato a me e rata di circa 300,00 € ; ho un figlio nato in data [...] dalla relazione con la mia attuale compagna convivente
[...]
; ho la proprietà della casa dove vivo in Napoli al Vico Tofa n. 53 con mutuo e la proprietà Per_4
Per_ della casa dove vive con in via Consalvo 120 ; CP_1
percepisce pensione di invalidità per deficit motorio. CP_1
Ho sempre rispettato gli obblighi concordati in omologa (500€ per le figlie e di 200 € a favore di mia moglie, oltre al 75% delle spese straordinarie).
nata [...] vive a Marsiglia dove lavora. fa vari lavori ad esempio quello di baby Per_1
sitter
Per_
vive con la madre e studia all'università della moda on line .
Chiedo , come già indicato in ricorso,:
Per_
- determinarsi il contributo al mantenimento di in 200,00€ mensili Oltre il 50% (non più il 75%) delle spese straordinarie,
- determinarsi l'assegno divorzile in favore di mia moglie di 100,00€ mensili;
CP_1
- confermare l'assegnazione a della casa familiare di mia proprietà in Napoli via Consalvo CP_1
120
Il Giudice relatore, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione,
• non adottava provvedimenti urgenti confermando la disciplina della separazione.
• rilevava la mancanza di istanze istruttorie,
• riteneva pertanto la causa matura per la decisione;
• invitava la parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni ordinando la discussione orale;
All'esito tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
2 Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio in assenza di domande e di prole minore non può che prendersi atto della dichiarata disponibilità del ricorrente alla conferma dell'assegnazione della casa familiare alla convenuta, alla previsione a suo carico di obblighi contributivi al mantenimento della secondogenita studentessa (sulla base evidentemente della ritenuta non indipendenza economica di
), e di pagamento dell'assegno divorzile in favore della (sulla base, con ogni evidenza, Per_2 CP_1
della ritenuta sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore di tale previsione) .
Preso atto della richiesta avanzata dallo stesso obbligato, in ricorso e ribadita in udienza, il Tribunale provvede in conformità.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 4.9.99 da e (atto n. 256 , P. II, S.A SEZ. Q , anno Parte_1 CP_1
1999)
• Dispone che l'attore euro 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento Parte_3
della figlia , maggiorenne non economicamnete indipendente, Persona_5
disponendo che l'assegno venga versato entro il giorno 10 di ciascun mese alla convenuta
, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre il 50% delle spese CP_1
straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine.
• Dispone che l'attore corisponda euro 100,00 mensili a titolo di assegno divorzile entro il giorno 10 di ciascun mese, alla convenuta , oltre adeguamento annuale CP_1
secondo indici Istat,
• Conferma l'assegnazione della casa familiare in Napoli Via Consalvo n. 120 alla convenuta
, convivente con la figlia maggiorenne non economicamente indipendente CP_1
; Persona_5
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le
3 ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74 atto n. 256 , P. II, S.A SEZ. Q
, anno 1999)
• spese irripetibili
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 10.1.25
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti il Presidente dr. Raffaele Sdino
4