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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/03/2024, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 18 marzo 2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1498/2022 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], Parte_1
C.F. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
CARMELA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. GIANNICO GIUSEPPINA giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale CP_
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione avviso di addebito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/04/2022 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520220000015863000 formato il 24/01/2022 relativo al pagamento indebito di somme indebite, a carico delle gestioni: gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, per un importo totale pari a €. 919,71 relativamente al periodo 01/2013 al 12/2013, per revoca dis. Agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco di variazione;
revoca assegni al nucleo familiare a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione di giornate di lavoro in agricoltura notificata con elenco variazione 2 elenco var-15/09/2016”.
Nello specifico, contestava la nullità per indeterminatezza ed erroneità delle somme, illegittimità dell'indebito e dovutezza delle prestazioni dedotte, chiedendo quindi il riconoscimento del proprio lavoro in agricoltura alle dipendenze della ditta per l'anno 2013 e 102 giornate lavorative, il riconoscimento del CP_2 diritto all'indennità di disoccupazione agricola per detto anno e l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari, eccependo la decadenza CP_1 dall'azione giudiziaria ex art. 22 DL 7/70 e la regolarità del pagamento nonché dell'azione di recupero delle somme, concludendo per il rigetto con vittoria di spese.
La causa veniva istruita documentalmente.
La stessa veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50 del 2022.
Dopo la pronuncia di rigetto dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, all'udienza odierna – in esito alla discussione orale – le causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
In via preliminare va rilevato che non si pongono problemi di tempestività dell'opposizione; difatti l'avviso di addebito risulta notificato alla ricorrente il
28.03.2022 (vedasi produzione documentale dell' ), e l'opposizione è stata CP_1
depositata il 29.04.2022, nel rispetto del termine di legge di 40 gg.
2 La ricorrente chiede con l'opposizione di essere reiscritta presso gli elenchi anagrafici per l'anno e le giornate cancellati;
da ciò discende l'obbligo di dover affrontare, sempre in via preliminarmente, la questione relativa alla decadenza dell'azione giudiziaria.
Secondo l'art.22 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza".
Le SS.UU. (n. 6245 del 1990) hanno ritenuto che i termini ivi stabiliti fossero termini di decadenza e la successiva giurisprudenza della Corte di
Cassazione ha precisato che trattasi di decadenza sostanziale (in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo), così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi della L. n. 533 del 1973, art. 8 (fra tante, Cass. 1° ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n.
16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno
2009, n. 13092). Detto termine non è condizione di proponibilità dell'azione giudiziaria, bensì termine di decadenza entro il quale l'interessato deve far valere il diritto di opporsi alla mancata iscrizione o alla cancellazione, il quale incide sulla situazione soggettiva, limitandone l'esercizio entro un arco temporale necessariamente circoscritto dalle difficoltà di accertamento dei fatti (vedi Cass. n.
5942 del 2001)
Tale decadenza, che comunque era stata eccepita tempestivamente dalla resistente nella memoria di costituzione, è comunque rilevabile d'ufficio dal giudice trattandosi di decadenza avente natura sostanziale (Cass n. 9595 del 2001,
n. 7148 del 2008, n. 1753 del 2020). La stessa, infatti, riguarda una materia
(l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli) che è sottratta alla disponibilità delle parti e può anche essere proposta, ex art. 2969 c.c. dal convenuto anche oltre i limiti posti dall'art. 416 c.p.c. (vedi Cass. n. 13092 del
2009 e n. 18528 del 2011).
3 Il D.L. n. 7 del 1970 (in parte sostituito dal D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, artt. 9 ter e segg., convertito nella L. 28 novembre 1996, n. 608, e dal D.L. 11 agosto 1993, n. 375, che, anch'esso parzialmente sostituisce le regole previste nel
D.L. n. 7 del 1970, nell'intento, esplicitato nel titolo, "di razionalizzare i sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi") prevede che l'iscrizione negli elenchi nominativi, come pure la non iscrizione ovvero la cancellazione siano oggetto di provvedimenti espressi (il primo collettivo, gli altri individuali), comunicati agli interessati mediante notifica, eseguita, per l'iscrizione, con l'affissione dell'elenco nell'albo pretorio del comune di residenza ovvero personalmente al lavoratore in caso di mancata iscrizione, totale o parziale,
o di cancellazione.
Contro i suddetti provvedimenti è data facoltà di esperire ricorso amministrativo: secondo il consolidato orientamento dei giudici di legittimità, nel caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ex art. 11 del D. Lgs.
375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, fissato dalla norma in precedenza indicata, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso di loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (ex multis, Cass. n. 2375 del 2007 e n. 813 del 2007).
Stabilisce, infatti, il citato D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11:
"
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla Organizzazione_1
che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale
[...]
termine il ricorso si intende respinto ".
4 "2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello Scau possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto servizio (nota: oggi, del convertito
D.L. n. 510 del 1996, ex art. 9 sexies, comma 3, la commissione centrale costituita quale organo dell che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente CP_1
tale termine il ricorso si intende respinto".
All' (subentrato allo ex art. 19 L. n. 724/1994 ed art. 9 sexies CP_1 CP_3
del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608) a decorrere dall'anno 1996, è stata affidata la compilazione degli elenchi in questione, sia annuali che trimestrali, con la precisazione che “gli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro, sono pubblicati entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata, mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio del comune di residenza del lavoratore”, che “l'elenco nominativo annuale è pubblicato entro il 31 maggio dell'anno successivo” e che “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede CP_1 alla diretta notifica al lavoratore interessato” (art. 9-quinquies del D.L. 1 ottobre
1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 1996, n. 608 cit.).
Con l'art. 9-sexies comma 3, già citato, veniva soppresso lo e CP_3 veniva istituita presso l' la per l'accertamento e la CP_1 Organizzazione_2
Orga riscossione dei contributi agricoli unificati (Commissione ), competente ai sensi del successivo comma 5 a decidere in unico grado i ricorsi previsti dagli artt.
10 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n. 375 e, in seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'art. 11 del predetto decreto.
Ancora, l'art. 80 della L. 448 del 23 dicembre 1998, le competenze attribuite alle Commissioni Provinciali per la manodopera agricola in ordine al primo grado del contenzioso amministrativo fissato dall'art. 11 sopra citato sono state attribuite ad un organo dell' , le Commissioni provinciali di cui all'art. CP_1
5 14 L 457 dell'8 agosto 1972, c.d. , già competenti a decidere in materia di Per_1
trattamento sostitutivo della retribuzione.
Dato atto del contesto normativo nel quale si colloca il D.L. n.7 del 1970, art. 22, il riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso quindi come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso
(vedi Cass. n. 4261 del 2007).
Va, inoltre, ricordato che la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del D.P.R.
n. 639 del 1970, secondo la quale l' previdenziale ha l'obbligo di CP_4
comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge (vedi Cass. n.8650/08).
Dunque, diverse possono essere le ipotesi di decorrenza della decadenza ex art. 22 sopra citato, a seconda che sia stato proposto o meno il ricorso amministrativo.
Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coinciderà con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art.11, per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che osti al possibile verificarsi della decadenza la previsione (L. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda
6 giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, dal momento che la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio. Nel secondo caso, occorre distinguere, come già detto, l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D. Lgs.
n. 375 del 1993, art. 1.
La sequenza decadenziale, nella sua massima estensione, può così essere riassunta:
1) comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla Organizzazione_4
(poi ) e la decisione sullo stesso;
[...] Per_1
3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs.
375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la decisione sullo CP_1
stesso;
4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto (decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto, precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l.
3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.
In ogni caso, non si deve computare anche il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto in difetto del ricorso amministrativo.
La Suprema Corte ha anche da ultimo precisato che la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza (vedi Cass. n. 2719 del 2018); così come irrilevante, agli stessi fini,
7 resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una riapertura del termine decadenziale (Cfr.: Cass. n. 993 del 2017, n. 861 del 2017).
Nel caso di specie, è presente in atti la prova dell'avvenuta cancellazione della ricorrente effettuata con l'elenco di variazione pubblicato dal 15.9.2016 al
3.10.2016.
Orbene, non vi è stata una specifica contestazione in merito all'effettiva presenza della ricorrente nel secondo elenco trimestrale relativo all'anno 2016.
Pur applicando il massimo termine decadenziale come sopra ricostruito, il ricorso giudiziario è stato depositato in data 29.04.2022, ben oltre il termine previsto dall'art. 22 come sopra interpretato dalla giurisprudenza.
Il ricorso introduttivo non risulta, pertanto, depositato nel rispetto della normativa vigente e, dunque, deve dirsi ormai definitiva la mancata iscrizione/cancellazione della ricorrente dagli elenchi agricoli per il periodo di cui in domanda.
Ciò posto, la domanda volta alla reiscrizione della ricorrente per gli anni suindicati è da dichiararsi inammissibile.
Va, tuttavia, esaminata l'eccezione relativa alla genericità delle contestazioni nonché all'impossibilità di verificare se l'importo richiesto fosse, effettivamente, relativo alla DS agricola relativa all'anno in questione.
Sul punto, l' ha prodotto una documentazione di provenienza CP_1 dall'Istituto stesso nella quale la somma indicata nel documento prodotto non corrisponde alla cifra indicata nell'avviso di addebito né, quindi, si comprende il legame tra detto eventuale versamento e l'entità delle somme poi richieste indietro
(non c'è, ad esempio, copia della domanda né ulteriori indicazioni in merito ai singoli importi liquidati e poi ritenuti indebiti).
Non si comprende, inoltre, se effettivamente la somma più esigua relativa all'avviso di addebito impugnato corrisponda effettivamente alla prestazione erogata, stante che non sono stati prodotti altri elementi per verificare quanto eccepito da parte ricorrente.
Tanto vale per dichiarare, quindi, nullo l'avviso di addebito n.
59520220000015863000 impugnato.
8 La parziale soccombenza di entrambe le parti giustificano, invero, la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da Parte_2 avverso l'avviso di addebito n. 59520220000015863000, nei confronti
[...] dell' , in persona del legale rappresentante pro tempore, uditi i procuratori delle CP_1
parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato n. 59520220000015863000 disponendone l'annullamento e l'eventuale restituzione delle somme già trattenute;
- rigetta tutte le altre domande;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 18/03/2024
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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