TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/06/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 203/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 203 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Pisani, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Di Giovangiulio, giusta procura in Controparte_1
atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione effetti civili matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 21.01.2025, e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio tra di loro contratto in Roma il 7.07.2007, deducendo che dalla loro unione era nato il figlio (4.08.2008) e che l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di Per_1
separazione personale concordate tra i coniugi con decreto del 4.05.2015. Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n.
898/1970.
All'udienza del 28.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Roma il 7.07.2007, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 01252, Parte 2, Serie A01,
Anno 2007 alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
07.07.2007; iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma (Anno 2007 Nr. 01252 P.
II. S. A01);
2) Ordinare al Comune di Roma, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Il figlio rimane collocato prevalentemente presso l'abitazione materna ed è affidato Per_1
in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali, pertanto, continueranno ad esercitare una responsabilità genitoriale condivisa per tutte le decisioni di primaria importanza inerenti la vita dello stesso, mentre la esplicheranno anche in maniera disgiunta in relazione alle decisioni di natura meramente ordinaria;
4) Le parti si comunicheranno sempre il rispettivo luogo di residenza ed il recapito telefonico, anche e soprattutto in caso di allontanamento con il figlio minore dall'abituale luogo di residenza degli stessi;
5) Il padre avrà la più ampia libertà di visita al minore in accordo con la madre e in relazione alle esigenze di questo;
6) Per quanto riguarda le vacanze estive: i genitori terranno il minore per 15 giorni anche non consecutivi. I genitori si comunicheranno i giorni in cui terranno entro il 30 maggio Per_1
di ogni anno;
vacanze natalizie e pasquali: i genitori si accorderanno di volta in volta tenendo in considerazione le esigenze e i desideri del minore oggi infra quattordicenne;
7) Il Sig. , in ragione della prevalente collocazione del minore presso la madre, CP_1
corrisponderà a questa, a titolo di mantenimento del figlio, entro il giorno 18 di ogni mese,
l'importo di € 650,00, rivalutabile secondo l'ISTAT come per legge, sino all'indipendenza economica di questo;
in particolare le parti convengono sin d'ora che il padre, ferma ed impregiudicata la legittimazione del figlio a richiedere il mantenimento ai genitori, cesserà di versare alla madre il mantenimento per il figlio divenuto maggiorenne nel momento in cui quest'ultimo sottoscriverà contratto di lavoro non inferiore ad un anno, la cui retribuzione non dovrà essere al di sotto della pensione sociale stabilita in quel periodo;
il sig. , CP_1
intestatario del cane VI, che rimarrà con la sig.ra verserà altresì, nello stesso Parte_1 termine di pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio, ulteriori € 50 (non rivalutabili
Istat) come contribuzione alle spese del mantenimento del cane VI e fino alla sua esistenza in vita. Sarà la sig.ra a ricevere interamente l'assegno unico per il figlio, come pure Parte_1
qualsiasi futuro sostegno ai figli introdotto dallo Stato. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% come da
Protocollo del Tribunale di Velletri, che i coniugi dichiarano di ben conoscere, salvo per le spese scolastiche che saranno come di seguito regolate: continuerà a frequentare la Per_1
scuola privata;
la retta così come i costi relativi alle attività scolastiche collegate saranno ad esclusivo carico del sig. (corsi di approfondimento, corsi di riparazione, frequenza di CP_1 corsi di lingua, corsi sportivi collegati all'Istituto, libri, gite scolastiche, corredo scolastico inizio anno, divise);
8) A titolo di assegno divorzile, il sig. , si obbliga a trasferire alla sig.ra Controparte_1
previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di Parte_1
liquidazione, una tantum, dei diritti di la propria quota del 50% Parte_1 dell'immobile sito in Marino, alla Via Domenico Secchi n. 22, già casa coniugale;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante in favore di ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e Parte_1
qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970;
9) Approvata la congruità da parte del Tribunale dell'attribuzione della quota della casa coniugale a titolo di liquidazione una tantum in favore della sig.ra il sig. Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. con il presente atto si CP_1 C.F._1
impegna a trasferire alla Sig.ra nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) la propria quota di proprietà pari al 50% della casa coniugale come di C.F._2 seguito individuata: “appartamento ad uso abitativo al piano terra, distinto con il numero interno 1/A, composto da 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di MARINO, con i seguenti dati: Foglio 30, particella 230, subalterno 501, Via
Domenico Secchi n. 22, piano T, interno 1A, zona censuaria Unica, categoria A/3, classe 2, vani
2,5, Rendita Catastale Euro 232,41.”. L'immobile è stato acquistato dai ricorrenti, in regime di separazione dei beni, con rogito Notaio Dott. , in Roma con atto rep. N. 265297 Persona_2
racc. n. 29604 del 29.05.2009 (doc. 3 atto di provenienza immobile).
Il sig. si accollerà, per l'importo residuo, il mutuo n. CP_1 CP_2
55/000/7373944/000 09 02 , stipulato in data 29.5.2009, giusto Atto Notaio Parte_2
Rep. 265298; Racc. n. 29605, insistente sulla casa oggetto di trasferimento ed Persona_3
intestato ad entrambe le parti, fino a estinzione, provvedendo alla completa liberazione dell'obbligazione in capo alla sig.ra (doc. 4 – atto di mutuo) Parte_1
10) Le Parti dichiarano, oltre alle vincolanti condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo al loro rapporto di coniugio;
le parti dichiarano altresì che le attribuzioni patrimoniale sopra previste si sono rese necessarie per il componimento della crisi e invocando pertanto l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 nonché successive modifiche ed integrazioni;
11) I coniugi dichiarano di aver definito ogni pendenza economica con il trasferimento della quota dell'immobile da parte del sig. e di rinunziare ad ogni pretesa, ragione e/o CP_1
diritto sui beni immobili e/o mobili, denaro, obbligazioni, fondi etc., individualmente posseduti o che risultino individualmente intestati;
12) I coniugi si danno sin d'ora, per quanto necessario, reciproco consenso al rinnovo o al rilascio del passaporto per gli stessi e si impegnano a porre in essere tutti i necessari adempimenti per il rilascio di autonomo passaporto e/o di altro documento di riconoscimento valido per l'espatrio intestato al figlio;
13) Spese legali compensate.”.
Ciò posto, non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel corso del procedimento di separazione personale e la proposizione della domanda di divorzio.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Spese di lite irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 203/2025, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 7.07.2007 da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al 01252, Parte 2, Serie
A01, Anno 2007;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 203 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Eugenio Pisani, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Barbara Di Giovangiulio, giusta procura in Controparte_1
atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione effetti civili matrimonio su domanda congiunta
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 28.05.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 21.01.2025, e Parte_1
hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio tra di loro contratto in Roma il 7.07.2007, deducendo che dalla loro unione era nato il figlio (4.08.2008) e che l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di Per_1
separazione personale concordate tra i coniugi con decreto del 4.05.2015. Le parti hanno altresì dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo – pertanto – il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n.
898/1970.
All'udienza del 28.05.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno ribadito la volontà di ottenere la pronuncia domandata.
Il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in Roma il 7.07.2007, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 01252, Parte 2, Serie A01,
Anno 2007 alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
07.07.2007; iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Roma (Anno 2007 Nr. 01252 P.
II. S. A01);
2) Ordinare al Comune di Roma, di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3) Il figlio rimane collocato prevalentemente presso l'abitazione materna ed è affidato Per_1
in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali, pertanto, continueranno ad esercitare una responsabilità genitoriale condivisa per tutte le decisioni di primaria importanza inerenti la vita dello stesso, mentre la esplicheranno anche in maniera disgiunta in relazione alle decisioni di natura meramente ordinaria;
4) Le parti si comunicheranno sempre il rispettivo luogo di residenza ed il recapito telefonico, anche e soprattutto in caso di allontanamento con il figlio minore dall'abituale luogo di residenza degli stessi;
5) Il padre avrà la più ampia libertà di visita al minore in accordo con la madre e in relazione alle esigenze di questo;
6) Per quanto riguarda le vacanze estive: i genitori terranno il minore per 15 giorni anche non consecutivi. I genitori si comunicheranno i giorni in cui terranno entro il 30 maggio Per_1
di ogni anno;
vacanze natalizie e pasquali: i genitori si accorderanno di volta in volta tenendo in considerazione le esigenze e i desideri del minore oggi infra quattordicenne;
7) Il Sig. , in ragione della prevalente collocazione del minore presso la madre, CP_1
corrisponderà a questa, a titolo di mantenimento del figlio, entro il giorno 18 di ogni mese,
l'importo di € 650,00, rivalutabile secondo l'ISTAT come per legge, sino all'indipendenza economica di questo;
in particolare le parti convengono sin d'ora che il padre, ferma ed impregiudicata la legittimazione del figlio a richiedere il mantenimento ai genitori, cesserà di versare alla madre il mantenimento per il figlio divenuto maggiorenne nel momento in cui quest'ultimo sottoscriverà contratto di lavoro non inferiore ad un anno, la cui retribuzione non dovrà essere al di sotto della pensione sociale stabilita in quel periodo;
il sig. , CP_1
intestatario del cane VI, che rimarrà con la sig.ra verserà altresì, nello stesso Parte_1 termine di pagamento dell'assegno di mantenimento per il figlio, ulteriori € 50 (non rivalutabili
Istat) come contribuzione alle spese del mantenimento del cane VI e fino alla sua esistenza in vita. Sarà la sig.ra a ricevere interamente l'assegno unico per il figlio, come pure Parte_1
qualsiasi futuro sostegno ai figli introdotto dallo Stato. Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% come da
Protocollo del Tribunale di Velletri, che i coniugi dichiarano di ben conoscere, salvo per le spese scolastiche che saranno come di seguito regolate: continuerà a frequentare la Per_1
scuola privata;
la retta così come i costi relativi alle attività scolastiche collegate saranno ad esclusivo carico del sig. (corsi di approfondimento, corsi di riparazione, frequenza di CP_1 corsi di lingua, corsi sportivi collegati all'Istituto, libri, gite scolastiche, corredo scolastico inizio anno, divise);
8) A titolo di assegno divorzile, il sig. , si obbliga a trasferire alla sig.ra Controparte_1
previa dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di Parte_1
liquidazione, una tantum, dei diritti di la propria quota del 50% Parte_1 dell'immobile sito in Marino, alla Via Domenico Secchi n. 22, già casa coniugale;
le parti riconoscono che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante in favore di ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e Parte_1
qualunque pretesa, anche risarcitoria, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970;
9) Approvata la congruità da parte del Tribunale dell'attribuzione della quota della casa coniugale a titolo di liquidazione una tantum in favore della sig.ra il sig. Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], C.F. con il presente atto si CP_1 C.F._1
impegna a trasferire alla Sig.ra nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
) la propria quota di proprietà pari al 50% della casa coniugale come di C.F._2 seguito individuata: “appartamento ad uso abitativo al piano terra, distinto con il numero interno 1/A, composto da 2,5 (due virgola cinque) vani catastali, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di MARINO, con i seguenti dati: Foglio 30, particella 230, subalterno 501, Via
Domenico Secchi n. 22, piano T, interno 1A, zona censuaria Unica, categoria A/3, classe 2, vani
2,5, Rendita Catastale Euro 232,41.”. L'immobile è stato acquistato dai ricorrenti, in regime di separazione dei beni, con rogito Notaio Dott. , in Roma con atto rep. N. 265297 Persona_2
racc. n. 29604 del 29.05.2009 (doc. 3 atto di provenienza immobile).
Il sig. si accollerà, per l'importo residuo, il mutuo n. CP_1 CP_2
55/000/7373944/000 09 02 , stipulato in data 29.5.2009, giusto Atto Notaio Parte_2
Rep. 265298; Racc. n. 29605, insistente sulla casa oggetto di trasferimento ed Persona_3
intestato ad entrambe le parti, fino a estinzione, provvedendo alla completa liberazione dell'obbligazione in capo alla sig.ra (doc. 4 – atto di mutuo) Parte_1
10) Le Parti dichiarano, oltre alle vincolanti condizioni sopra previste, di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo al loro rapporto di coniugio;
le parti dichiarano altresì che le attribuzioni patrimoniale sopra previste si sono rese necessarie per il componimento della crisi e invocando pertanto l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 nonché successive modifiche ed integrazioni;
11) I coniugi dichiarano di aver definito ogni pendenza economica con il trasferimento della quota dell'immobile da parte del sig. e di rinunziare ad ogni pretesa, ragione e/o CP_1
diritto sui beni immobili e/o mobili, denaro, obbligazioni, fondi etc., individualmente posseduti o che risultino individualmente intestati;
12) I coniugi si danno sin d'ora, per quanto necessario, reciproco consenso al rinnovo o al rilascio del passaporto per gli stessi e si impegnano a porre in essere tutti i necessari adempimenti per il rilascio di autonomo passaporto e/o di altro documento di riconoscimento valido per l'espatrio intestato al figlio;
13) Spese legali compensate.”.
Ciò posto, non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso, ossia che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra l'udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel corso del procedimento di separazione personale e la proposizione della domanda di divorzio.
Con riferimento alle condizioni concordate, ritiene il Collegio che le stesse corrispondano all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, possano essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
Per effetto dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 898/1970. La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione in margine all'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Spese di lite irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 203/2025, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 7.07.2007 da
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), e Parte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al 01252, Parte 2, Serie
A01, Anno 2007;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett.
d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera