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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Alessia Zucconi Giudice dott. Francesca Neri Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15792/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. RAISI VIVIANA, elettivamente C.F._2 domiciliati in VIA ROMA N.11 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. RAISI
VIVIANA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e precisazioni di cui al verbale di udienza del
25.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 9-12-2024; visto che i coniugi sentiti all'udienza del 25.3.2025 hanno confermato il ricorso con le precisazioni e integrazioni formulate a verbale;
rilevato che dall'unione sono nati i figli:
, nato il [...], maggiorenne e studente, non economicamente autosufficiente;
Persona_1
nata il [...], minorenne, studentessa, non economicamente autosufficiente;
Persona_2 ritenuto che la domanda vada accolta in quanto è venuta a cessare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi all'interesse della prole minorenne e non contrarie a norme imperative;
pagina 1 di 3 visto il parere favorevole del P.M.; dato atto che sulle spese legali l'accordo fra le parti è nel senso che se ne faccia integralmente carico la moglie;
che tuttavia tale accordo potrà essere recepito solo con la sentenza di divorzio, dato che la presente pronuncia di separazione non definisce il giudizio, ma la causa va rimessa sul ruolo del Relatore con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1 - dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] l'[...], unitisi in matrimonio San Lazzaro di Savena (BO) il Parte_2
7.9.2002, attp iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Lazzaro di Savena
(BO), Atto N. 47 parte 2 serie A - anno 2002 – Ufficio 1; ordina al Comune di San Lazzaro di Savena
(BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. La figlia minore (n. 13.4.2010) sarà affidata ad entrambi i genitori, mantenendo la Persona_2 collocazione prevalente con la madre presso la casa di questa alla medesima assegnata.
2. Si dà atto che i coniugi si sono trasferiti in San Lazzaro di Savena, via Orlandi 14, casa di proprietà della i figli pure stanno in Via Orlandi 14; il sig. si trasferirà entro il 30 giugno 2025 Pt_1 Per_2 in altra abitazione, di cui si impegna a fornire l'indirizzo appena possibile alla Pt_1
3. Il padre potrà vedere e stare con la figlia ogniqualvolta lo desideri, previa comunicazione alla madre, tenuto conto delle esigenze e degli impegni della minore, e comunque, salvo diversi accordi, potrà tenerla con sé:
- a fine settimana alterni dal sabato alla domenica sera;
- la settimana in cui la figlia non trascorre il fine settimana con il padre questi potrà tenerla con sé dal giovedì al sabato;
- durante le vacanze estive dall' 1 al 15 agosto;
- durante le festività natalizie dal 25 dicembre pomeriggio al giorno 2 di gennaio;
- tre giorni ad anni alterni durante le vacanze pasquali. 4. Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento di entrambi i figli la somma mensile di euro 400,00, somma che verrà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5. Il signor contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie dovute per entrambi Parte_2
i figli, come individuate nel Protocollo sulle spese straordinarie adottate dal Tribunale di Bologna il 9 agosto 2017.
6. L'assegno unico per i figli a carico sarà suddiviso al 50% tra i genitori e la detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori al 50% ciascuno.
7. Quanto all'autovettura Range Rover Tg. GL456ED, la non è proprietaria ma utilizzatrice Pt_1 della stessa, in forza di contratto di leasing dalla stessa stipulato e tale vettura viene lasciata in uso a
, che subentrerà nel contratto accollandosi i restanti canoni. Per_2
8. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi e strettamente collegati al presente accordo di separazione personale concluso dai medesimi la signora Parte_1 si impegna a restituire al marito, signor che accetta, la somma di euro
[...] Parte_2
50.000,00, dal medesimo anticipato alla moglie per l'acquisto della casa di S. Lazzaro di Savena in Via pagina 2 di 3 don 1, somma che lo stesso utilizzerà per il riscatto finale del leasing dell'autovettura di Persona_3 cui al punto 7. 9. I signori e a seguito delle attribuzioni economico-patrimoniali Parte_1 Parte_2 sopra descritte dichiarano di aver così regolato ogni loro rapporto patrimoniale e che nulla hanno più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
10. Le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza;
11. La causa è rimessa sul ruolo del Relatore per la definizione della domanda di divorzio come da separata ordinanza.
12. Spese all'esito del giudizio.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Alessia Zucconi Giudice dott. Francesca Neri Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15792/2024 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio su ricorso congiunto promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. RAISI VIVIANA, elettivamente C.F._2 domiciliati in VIA ROMA N.11 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA presso il difensore avv. RAISI
VIVIANA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e precisazioni di cui al verbale di udienza del
25.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Vista la domanda congiunta di separazione consensuale e cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato il 9-12-2024; visto che i coniugi sentiti all'udienza del 25.3.2025 hanno confermato il ricorso con le precisazioni e integrazioni formulate a verbale;
rilevato che dall'unione sono nati i figli:
, nato il [...], maggiorenne e studente, non economicamente autosufficiente;
Persona_1
nata il [...], minorenne, studentessa, non economicamente autosufficiente;
Persona_2 ritenuto che la domanda vada accolta in quanto è venuta a cessare la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuto che
le condizioni concordate siano conformi all'interesse della prole minorenne e non contrarie a norme imperative;
pagina 1 di 3 visto il parere favorevole del P.M.; dato atto che sulle spese legali l'accordo fra le parti è nel senso che se ne faccia integralmente carico la moglie;
che tuttavia tale accordo potrà essere recepito solo con la sentenza di divorzio, dato che la presente pronuncia di separazione non definisce il giudizio, ma la causa va rimessa sul ruolo del Relatore con separata ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così provvede:
1 - dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] l'[...], unitisi in matrimonio San Lazzaro di Savena (BO) il Parte_2
7.9.2002, attp iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San Lazzaro di Savena
(BO), Atto N. 47 parte 2 serie A - anno 2002 – Ufficio 1; ordina al Comune di San Lazzaro di Savena
(BO) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2 – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni:
1. La figlia minore (n. 13.4.2010) sarà affidata ad entrambi i genitori, mantenendo la Persona_2 collocazione prevalente con la madre presso la casa di questa alla medesima assegnata.
2. Si dà atto che i coniugi si sono trasferiti in San Lazzaro di Savena, via Orlandi 14, casa di proprietà della i figli pure stanno in Via Orlandi 14; il sig. si trasferirà entro il 30 giugno 2025 Pt_1 Per_2 in altra abitazione, di cui si impegna a fornire l'indirizzo appena possibile alla Pt_1
3. Il padre potrà vedere e stare con la figlia ogniqualvolta lo desideri, previa comunicazione alla madre, tenuto conto delle esigenze e degli impegni della minore, e comunque, salvo diversi accordi, potrà tenerla con sé:
- a fine settimana alterni dal sabato alla domenica sera;
- la settimana in cui la figlia non trascorre il fine settimana con il padre questi potrà tenerla con sé dal giovedì al sabato;
- durante le vacanze estive dall' 1 al 15 agosto;
- durante le festività natalizie dal 25 dicembre pomeriggio al giorno 2 di gennaio;
- tre giorni ad anni alterni durante le vacanze pasquali. 4. Il signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento di entrambi i figli la somma mensile di euro 400,00, somma che verrà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di luglio 2025 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita.
5. Il signor contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie dovute per entrambi Parte_2
i figli, come individuate nel Protocollo sulle spese straordinarie adottate dal Tribunale di Bologna il 9 agosto 2017.
6. L'assegno unico per i figli a carico sarà suddiviso al 50% tra i genitori e la detrazione fiscale delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori al 50% ciascuno.
7. Quanto all'autovettura Range Rover Tg. GL456ED, la non è proprietaria ma utilizzatrice Pt_1 della stessa, in forza di contratto di leasing dalla stessa stipulato e tale vettura viene lasciata in uso a
, che subentrerà nel contratto accollandosi i restanti canoni. Per_2
8. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra i coniugi e strettamente collegati al presente accordo di separazione personale concluso dai medesimi la signora Parte_1 si impegna a restituire al marito, signor che accetta, la somma di euro
[...] Parte_2
50.000,00, dal medesimo anticipato alla moglie per l'acquisto della casa di S. Lazzaro di Savena in Via pagina 2 di 3 don 1, somma che lo stesso utilizzerà per il riscatto finale del leasing dell'autovettura di Persona_3 cui al punto 7. 9. I signori e a seguito delle attribuzioni economico-patrimoniali Parte_1 Parte_2 sopra descritte dichiarano di aver così regolato ogni loro rapporto patrimoniale e che nulla hanno più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
10. Le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione della emananda sentenza;
11. La causa è rimessa sul ruolo del Relatore per la definizione della domanda di divorzio come da separata ordinanza.
12. Spese all'esito del giudizio.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 25.3.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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