Trib. Pisa, sentenza 11/04/2025, n. 212
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Sentenza 11 aprile 2025

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Il provvedimento emesso dal Giudice del Lavoro Salvatore Ferraro del Tribunale Ordinario di Pisa riguarda una controversia in materia di mobilità del personale docente, con particolare riferimento al diritto di precedenza ai sensi della legge 104/1992. La parte ricorrente, docente a tempo indeterminato, ha richiesto il riconoscimento del proprio diritto di precedenza nella mobilità interprovinciale per assistere la figlia disabile, invocando la disapplicazione di disposizioni contrattuali ritenute illegittime. In particolare, la ricorrente ha chiesto di essere trasferita nella sede di Sciacca, evidenziando l'illegittimità di norme che limitano la mobilità in favore di nuove assunzioni.

Il Giudice ha accolto le richieste della ricorrente, riconoscendo il diritto di precedenza in base all'art. 33 della legge 104/1992, sottolineando che tale norma è imperativa e non prevede limitazioni. Ha argomentato che la mobilità deve garantire la vicinanza al domicilio della persona disabile, e che le disposizioni contrattuali che limitano tale diritto sono in contrasto con la normativa superiore. Pertanto, ha ordinato il trasferimento della ricorrente secondo le preferenze espresse, condannando la parte resistente al pagamento delle spese legali. La decisione si fonda su un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, evidenziando l'importanza della tutela dei diritti delle persone con disabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pisa, sentenza 11/04/2025, n. 212
    Giurisdizione : Trib. Pisa
    Numero : 212
    Data del deposito : 11 aprile 2025

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