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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 702/2021
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 21.01.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Segreto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_1 [...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente pro tempore, contumace,
[...]
, in persona del Controparte_3
Dirigente pro tempore, contumaci
resistente OGGETTO: Mobilità del docente in possesso del titolo di preferenza ai sensi dell'art. 33 legge 104/1992
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “CHIEDE Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Parte_1
Tribunale di Pisa adito VOGLIA: IN VIA CAUTELARE D'URGENZA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa,
ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ritenuto che nel caso di specie, la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento d'urgenza, con DECRETO INAUDITA
ALTERA PARTE ex art. 669 sexies, 2° comma c.p.c., emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente;
con il medesimo decreto, l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito vorrà fissare udienza di comparizione delle parti, ed in quella sede, all'esito della instaurazione del contraddittorio, con ordinanza, confermare il decreto emesso. Laddove l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, vorrà emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di Giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza. Voglia emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti con il quale non è stata assegnata la precedenza alla ricorrente ordinando alle amministrazioni resistenti di riconoscere il diritto di precedenza in favore del ricorrente ai sensi della legge 104/1992 per assistenza alla figlia disabile per gli anni scolastici 2021/2022 e seguenti;
b) provvedimento con la quale è stato disposto l'omesso trasferimento della ricorrente presso la prima sede indicata ovvero in via ulteriormente gradata ad una delle sedi di cui alla domanda;
NEL MERITO e IN VIA CAUTELARE D'URGENZA, per i motivi di cui in narrativa:
ACCERTARE E DICHIARARE che la ricorrente vanta un diritto di precedenza assoluto nell'assegnazione a prescindere dalla effettiva vacanza di una cattedra (e dunque anche
Pag. 2 di 13 in soprannumero), condizionato solo dall'esistenza di un istituto scolastico per la sede di Sciacca e la provincia di Agrigento, e, quindi, per i motivi di cui in narrativa,
ORDINARE alle amministrazioni convenute, il trasferimento della ricorrente presso la prima sede indicata (Sciacca) anche IN SOPRANNUMERO, riconoscendo alla stessa la precedenza di cui alla legge n. 104/1992, al fine di garantire il diritto all'assistenza della figlia e del coniuge;
in via ulteriore ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi di cui in narrativa, la disapplicazione e/o nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma primo,
c.p.c., dell'art. 8 c.5 del C.C.N.I. mobilità docenti 2019/2010, poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt.3, 21 e 33), nella parte in cui dispone l'accantonamento del cinquanta per cento delle disponibilità dei posti, determinate al termine dei trasferimenti provinciali, alle immissioni in ruolo, anziché ai docenti che vantino una precedenza ex lege n. 104/1992, in conseguenza, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la prima sede indicata
(Sciacca) anche in soprannumero e comunque in una di quelle sedi indicate nella domanda e che le consentono comunque di prestare assistenza continua alla di lei figlia
e ciò con decorrenza immediata e previa disapplicazione dell'art.8 comma 5 del
C.C.N.I. mobilità docenti 2019/2010, per l'effetto, ORDINARE alle amministrazioni convenute, il trasferimento della ricorrente presso la prima sede indicata (Sciacca) anche in soprannumero e comunque in una di quelle sedi indicate nella domanda, riconoscendo alla stessa la precedenza di cui alla legge n.104/1992; In subordine,
ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi di cui in narrativa, la nullità e/o disapplicazione dell'art. 8 del CCNI del 08/03/2019 e dell'O.M. n.106 del 29/03/2021, per violazione dell'art. 470 co. 1 del D.LGS 297/94, nella parte in cui nella parte in cui dispone l'accantonamento del cinquanta er cento delle disponibilità dei posti, determinate al termine dei trasferimenti provinciali, alle immissioni in ruolo, in conseguenza, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la prima sede indicata (Sciacca) anche in soprannumero e comunque in una di quelle sedi indicate nella domanda e ciò con decorrenza immediata e previa disapplicazione dell'art.8 comma 5 del C.C.N.I. mobilità docenti
2019/2010, per l'effetto, ORDINARE alle amministrazioni convenute, il trasferimento della ricorrente presso la prima sede indicata (Sciacca) anche in soprannumero e
Pag. 3 di 13 comunque in una di quelle sedi indicate nella domanda;
IN VIA DI ULTERIORE
SUBORDINE, previa disapplicazione, ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01, dell'art 13 del CCNI per il triennio 2019/2022 sottoscritto il 06/03/2019, poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui prevede il trasferimento interprovinciale LIMITATAMENTE AI TRASFERIMENTI
E PER , che comprende il Comune ove risulti Controparte_1 CP_3
domiciliato il soggetto disabile, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la precedenza e il trasferimento presso una di quelle sedi indicate nella domanda in quanto l'amministrazione, nell'esaminare la domanda di mobilità della ricorrente, aveva l'obbligo, comunque, in assenza di posti nella provincia ove risiede il disabile, di rispettare i criteri di vicinanza rispetto alle sedi scolastiche indicate e, quindi, PRINCIPIO DI VICINORIETA', così come disposto dall'articolo 33 comma 5 della legge 104/1992, il quale dispone espressamente che il lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità “ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più VICINA al domicilio della persona da assistere, per l'effetto, ORDINARE alle amministrazioni convenute, il trasferimento della ricorrente (anche in soprannumero) in una di quelle sedi indicate nella domanda di mobilità, riconoscendo alla stessa la precedenza di cui alla legge n.104/1992, ciò con effetto immediato. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza del 21.01.2022, la ricorrente precisava:
“Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, comprese quelle relative al subprocedimento definito con la citata ordinanza cron.2760/2021 del 14/07/2021, le cui spese venivano differite all'esito del giudizio definitivo”.
Per la parte resistente: contumace
Pag. 4 di 13
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 23.06.2021, , docente a tempo Parte_1
indeterminato nella scuola primaria, chiedeva a questo Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto alla precedenza nella mobilità professionale per l'anno scolastico 2021/2022, assistendo sia la propria figlia ( ), Persona_1 disabile in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, come riconosciuto dalla competente Commissione Medica dell'Inps.
2. In via cautelare, chiedeva di accertare e dichiarare, anche con decreto inaudita altera parte, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, riconoscendo alla stessa il proprio diritto assoluto di precedenza nella mobilità interprovinciale.
3. Nel merito, la ricorrente esponeva di aver partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale, presentando la domanda di mobilità in data
08.04.2021, per l'anno scolastico 2021/2022, indicando i seguenti Comuni e
Province: 1. 2. 3. 4. Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
;
5. Provincia di Agrigento;
6. Controparte_7 [...]
;
7. Provincia di Palermo;
8. Provincia di 9. Provincia di CP_8 CP_9
Caltanissetta; 10. 11. ; 12. Provincia Controparte_10 CP_3 CP_10
di Siracusa;
13. Provincia di 14. Provincia di Enna;
15. Provincia di CP_11
Messina. Riferiva che l'Ufficio scolastico le comunicava di averle attribuito il punteggio di 105, oltre a punti 10 per i figli e 6 per il Comune di ricongiungimento. La docente lamentava il mancato riconoscimento del suo diritto assoluto di precedenza in sede di mobilità, ai sensi dell'art. 601 del d.lgs. 297/1994 e dell'art. 33 della l. 104/1992, assistendo la figlia minore e il coniuge, portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992. Evidenziava l'illegittimità dell'art. 13 del CCNI, concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per il triennio 2019-2021, in quanto limita l'applicabilità della normativa generale e inderogabile rappresentata d cui agli artt. 33 l. 104/1992 e 601 d.lgs. 297/1994,
Pag. 5 di 13 che non prevede la precedenza nei trasferimenti interprovinciali. Deduceva, dunque, la violazione e falsa applicazione dell'art. 33 l. 104/1992 e dell'art. 601 d.lgs. 297/1994, invocando la violazione del principio gerarchico delle fonti, del diritto di precedenza, nonché del criterio di vicinanza. Deduceva, altresì, l'illegittimità dell'art 8 CCNI del triennio 2019-2022 nella parte in cui prevede l'accantonamento del 50% dei posti disponibili alle immissioni in ruolo e solo il 25% alla mobilità territoriale interprovinciale. Rilevava come la riserva del 50% dei posti disponibili ai neo ammessi in ruolo fosse stato previsto anche dall'O.M. n. 106 del 29.03.2021, in violazione all'art. 470 del d.lgs. 294/992, che prevede espressamente la prevalenza della mobilità sulle nuove assunzioni.
4. Nonostante il perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, il , l' Controparte_1 [...]
e l' Controparte_12 [...]
, convenute, non si sono Controparte_3
costituite. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
5. Il procedimento cautelare, iscritto come sub procedimento al n.r.g. 702.1/2021, veniva definito con ordinanza di accoglimento del 14.07.2021 – n. cronol.
2760/2021, che dichiarava il diritto di precedenza della ricorrente ai sensi degli artt. 33 della l. 104/1992 e 601 della l. 297/1994 nelle operazioni di mobilità
CP_1 per l'anno scolastico 2021/2022, ordinando al di trasferire la ricorrente a una delle sedi e secondo l'ordine di preferenza indicati nella domanda amministrativa, con esclusione del soprannumero e salva la precedenza di altri soggetti dotati della medesima o poziore preferenza e, a parità di preferenza, di punteggio maggiore.
6. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 21.01.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa sulla base della documentazione prodotta e con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e va accolto.
Pag. 6 di 13 8. Occorre analizzare il quadro normativo in materia di mobilità del personale docente e applicabile al caso trattato.
9. Il diritto alla precedenza in fase di mobilità è previsto dall'art. 33 della legge
104/1992, che ai commi 5 e 7 prevede che il lavoratore, affidatario di persone disabili in situazione di gravità, “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Si tratta di riconoscimento di una precedenza in sede di mobilità rispetto ai docenti che non si trovino nella medesima situazione.
10. Va osservato che l'art. 33 l. 104/1992 non contempla alcun limite al proprio contenuto precettivo. Si tratta, infatti, di norma avente natura imperativa, la cui ratio legis si evince dalla stessa collocazione all'interno della l. 104/1992 contenente “i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata”. Tale disciplina ha come finalità quella di approntare strumenti di tutela della persona con disabilità, che esaltino la naturale spinta solidaristica nascente dal vincolo familiare e che si aggiungano alle tutele offerte dai pubblici servizi di assistenza. La norma, infatti, “deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della
Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 - in funzione della tutela della persona disabile” (Cass. Civ., Sez. Civ. 12.12.2016, n. 25379).
11. Tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 601 del d.lgs. 297/1994, che prevede la precedenza dei lavoratori di cui agli artt. 21 e 33 della l.
104/1992 anche in sede di mobilità.
12. La regolamentazione del sistema di mobilità dei docenti è stata affidata alla contrattazione collettiva integrativa. In particolar modo, di interesse per il caso di specie, si richiama il CCNI del triennio 2019-2022 e, in particolare, l'art. 6 che ha individuato tre fasi per le operazioni di mobilità territoriale e professionale: I fase] trasferimenti all'interno del comune;
II fase] trasferimenti
Pag. 7 di 13 all'interno tra comuni della stessa provincia;
III fase] mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale. L'art. 13 CCNI esaminato si occupa del sistema delle precedenze e l'esclusione dalla graduatoria e al punto IV
“Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale” prevede che “nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art.
33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità”. Prosegue rilevando che “Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito”. Il CCNI precisa nella nota n. 5 che per “posto richiedibile” si intende l'esistenza nel comune di un'istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo. L'articolo in esame, inoltre, precisa che “la mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio
Pag. 8 di 13 della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza”.
Infine, specifica, per quanto ivi di interesse, che “nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o
a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela”.
Conclude affermando che per beneficiare della precedenza di cui all'art. 33 della l. 104/1992, “gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola i trasferimenti. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento”.
13. Per quanto di interesse nel caso di specie, il contratto collettivo privilegia per i trasferimenti interprovinciali – terza fase della mobilità, e limitatamente alla mobilità annuale non definitiva – la posizione dei genitori che prestano assistenza ai figli disabili, purché il genitore indichi, quale preferenza, un istituto scolastico ricompreso nel comune di residenza del figlio oppure l'ambito territoriale in cui esso è collocato. Si tratta, dunque, di una previsione coerente con il dato normativo e relativamente alla condizione di docenti che assistono un figlio o un coniuge in condizioni di disabilità molto elevata, come la ricorrente.
14. Nel caso di specie, dalla domanda di mobilità in atti, si evince che la ha Pt_1 fatto valere il proprio diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 l. 104/1992, in quanto madre di figlia minore ( riconosciuta dalla Persona_1
Commissione Medica Inps come persona portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992 (all. 5). Tale circostanza
è stata adeguatamente indicata al momento di presentazione della domanda di mobilità, per tipo di posto comune e comune di lingua, nella quale la ricorrente ha indicato in modo preciso la lista dei Comuni e le Province (all. 3). Inoltre, ha espresso quale prima preferenza il comune di Sciacca (cod. I533) e nelle preferenze successive altri ambiti della provincia di Agrigento – comuni CP_5
Pag. 9 di 13 , Agrigento – nonché della provincia di CP_6 Controparte_7
e comune , provincia di Caltanissetta, e CP_8 CP_8 CP_9 CP_10
comune di , provincia di Siracusa, provincia di provincia di CP_10 CP_11
Enna e provincia di Messina. Tutti luoghi vicini alla residenza della figlia da assistere, fissata nel comune di Sciacca. Nonostante le preferenze espresse e il diritto di precedenza per la figlia, la docente non è stata assegnata in alcuno dei comuni indicati.
15. Dai bollettini di mobilità prodotti relativi alla provincia e ai comuni di
Agrigento, e (all.ti 11, 12 e 13) non si evince alcuna CP_10 CP_8
assegnazione negli ambiti chiesti per primi dalla ricorrente e, atteso il suo diritto di precedenza, non è dato comprendere, non avendo l'amministrazione argomentato sul punto, per quale ragione la docente non sia stata assegnata a tali ambiti. Risultano, infatti, assegnati alcuni docenti nella sua stessa classe di concorso e privi di diritto di precedenza, nell'ambito della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2021/2022. In particolare, nel comune di Sciacca
– I533, indicato come prima preferenza, si vedano le assegnazioni agli istituti indicati con codice AGEE84501G e AGEE83601R.
16. Orbene, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, il risulta CP_1
avere compiuto la valutazione del diritto di preferenza della ricorrente, in assenza di motivazioni che legittimerebbero l'amministrazione ad opporsi al trasferimento richiesto. Infatti, il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina, ai sensi dell'art. 33, non è incontrovertibile stante il limite della possibilità dalla norma stessa individuato, ossia “ove possibile”. La contumacia del convenuto non permette un'alternativa ricostruzione dei fatti rispetto CP_1
a quella offerta all'organo giudicante dalla parte ricorrente né è possibile evincerla dalla documentazione depositata.
17. Va rammentato che, secondo la nota esplicativa dell'art. 13 CCNI è richiesta la presenza di un istituto idoneo per il ruolo della docente interessata.
18. Inoltre, la docente può essere ammessa nella graduatoria per l'individuazione del personale soprannumerario, se la scuola di titolarità è ubicata in un comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito.
Pag. 10 di 13 19. La ricorrente, dunque, ha diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 l. 104/1992.
I docenti caregiver di figli minorenni possono domandare l'assegnazione di un posto richiedibile – da intendersi nell'accezione fornita dalla nota n. 5 in calce all'art. 13 CCNI (l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo) – ma altresì in una scuola anche al di fuori del comune o distretto in cui risiede il disabile a cui prestano assistenza – dunque, inclusi i trasferimenti interprovinciali – e senza che possa rilevare alcuna interferenza.
20. Si precisa che viene disatteso l'orientamento giurisprudenziale minoritario, secondo cui il beneficio di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992 – anche dopo le modifiche introdotte dagli artt. 19 e 20 l. 53/2000, in favore del familiare che assista con continuità un parente disabile – è concedibile unicamente in fase di prima scelta della sede lavorativa, vale a dire all'atto di assunzione e non in sede di trasferimento, in favore dell'orientamento più recente che estende il beneficio anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di disabilità (Cass. Civ. 18.12.2013, n. 28320).
21. Va aggiunta la previsione di cui all'art. 8 CCNI 2019-2022, per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24,
2024/25, che prevede l'accantonamento del 50% delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase. Detta norma prevede che le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50%, si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. Con riferimento a tale dato, va rilevata l'illegittimità della disposizione contrattuale per violazione dell'intentio legis rappresentata dall'art. 470 d.lgs. 297/1994. In particolare, con tale norma, rubricata “Mobilità professionale”, il legislatore ha delegato alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, individuando in maniera univoca la preferenza alle operazioni di mobilità
Pag. 11 di 13 territoriale rispetto alle immissioni in ruolo, che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime. Le parti sociali, infatti, sono tenute a rispettare quanto precisato al comma 1, ossia il “superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.
Si tratta di questione già ampiamente affrontata anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha chiarito che “nelle intenzioni del legislatore, la mobilità sia divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico” (Cons. St., 2016, n. 2318).
22. Per tale ragione, a conferma di quanto già disposto dall'ordinanza cautelare emessa in data 14.07.2021, all'esito del sub procedimento n. 702-1/2021 R.G., avente n. cronol. 2760/2021, va ordinato il convenuto il CP_1
trasferimento della ricorrente in una delle sedi indicate nella domanda amministrativa, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. 104/1992, anche sui posti assegnati alle nuove immissioni in ruolo, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda amministrativa, con esclusione del soprannumero laddove non è possibile l'inserimento e salvo la precedenza di altri soggetti e, a parità di precedenza, di punteggio maggiore.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, anche per il procedimento cautelare in corso di causa, come da dispositivo, secondo gli importi medi previsti dal D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore (indeterminabile – complessità bassa), ridotti della metà ex art. 4, comma 1, dello stesso D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto di alla precedenza, ai sensi dell'art. Parte_1
33, comma 5, della legge n. 104/1992, nelle sedi indicate nella domanda in
Pag. 12 di 13 riferimento al comune di residenza o viciniore del familiare (figlia) disabile da assistere;
➢ condanna il convenuto ad assegnare alla ricorrente nell'ambito CP_1
territoriale indicato, secondo l'ordine di preferenza espressa in domanda di mobilità, come indicato in parte motiva;
➢ condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.689,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Giuseppe Segreto, dichiaratosi procuratore antistatario.
Pisa, 11.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 702/2021
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza del 21.01.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Segreto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_1 [...]
, in persona del Controparte_2
Dirigente pro tempore, contumace,
[...]
, in persona del Controparte_3
Dirigente pro tempore, contumaci
resistente OGGETTO: Mobilità del docente in possesso del titolo di preferenza ai sensi dell'art. 33 legge 104/1992
Conclusioni
Per la parte ricorrente : “CHIEDE Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Parte_1
Tribunale di Pisa adito VOGLIA: IN VIA CAUTELARE D'URGENZA, ai sensi del combinato disposto degli artt. 669 bis e 700 c.p.c., per i motivi di cui in narrativa,
ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e ritenuto che nel caso di specie, la convocazione delle controparti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento d'urgenza, con DECRETO INAUDITA
ALTERA PARTE ex art. 669 sexies, 2° comma c.p.c., emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente;
con il medesimo decreto, l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito vorrà fissare udienza di comparizione delle parti, ed in quella sede, all'esito della instaurazione del contraddittorio, con ordinanza, confermare il decreto emesso. Laddove l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale adito ritenga le esigenze del contraddittorio prevalenti rispetto alle ragioni di urgenza prospettate dall'istante, vorrà emettere gli stessi provvedimenti sopra richiesti, ovvero gli altri che saranno ritenuti di Giustizia, con ordinanza, a seguito della comparizione delle parti, da fissarsi con urgenza. Voglia emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva della stessa che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti con il quale non è stata assegnata la precedenza alla ricorrente ordinando alle amministrazioni resistenti di riconoscere il diritto di precedenza in favore del ricorrente ai sensi della legge 104/1992 per assistenza alla figlia disabile per gli anni scolastici 2021/2022 e seguenti;
b) provvedimento con la quale è stato disposto l'omesso trasferimento della ricorrente presso la prima sede indicata ovvero in via ulteriormente gradata ad una delle sedi di cui alla domanda;
NEL MERITO e IN VIA CAUTELARE D'URGENZA, per i motivi di cui in narrativa:
ACCERTARE E DICHIARARE che la ricorrente vanta un diritto di precedenza assoluto nell'assegnazione a prescindere dalla effettiva vacanza di una cattedra (e dunque anche
Pag. 2 di 13 in soprannumero), condizionato solo dall'esistenza di un istituto scolastico per la sede di Sciacca e la provincia di Agrigento, e, quindi, per i motivi di cui in narrativa,
ORDINARE alle amministrazioni convenute, il trasferimento della ricorrente presso la prima sede indicata (Sciacca) anche IN SOPRANNUMERO, riconoscendo alla stessa la precedenza di cui alla legge n. 104/1992, al fine di garantire il diritto all'assistenza della figlia e del coniuge;
in via ulteriore ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi di cui in narrativa, la disapplicazione e/o nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma primo,
c.p.c., dell'art. 8 c.5 del C.C.N.I. mobilità docenti 2019/2010, poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt.3, 21 e 33), nella parte in cui dispone l'accantonamento del cinquanta per cento delle disponibilità dei posti, determinate al termine dei trasferimenti provinciali, alle immissioni in ruolo, anziché ai docenti che vantino una precedenza ex lege n. 104/1992, in conseguenza, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la prima sede indicata
(Sciacca) anche in soprannumero e comunque in una di quelle sedi indicate nella domanda e che le consentono comunque di prestare assistenza continua alla di lei figlia
e ciò con decorrenza immediata e previa disapplicazione dell'art.8 comma 5 del
C.C.N.I. mobilità docenti 2019/2010, per l'effetto, ORDINARE alle amministrazioni convenute, il trasferimento della ricorrente presso la prima sede indicata (Sciacca) anche in soprannumero e comunque in una di quelle sedi indicate nella domanda, riconoscendo alla stessa la precedenza di cui alla legge n.104/1992; In subordine,
ACCERTARE E DICHIARARE, per i motivi di cui in narrativa, la nullità e/o disapplicazione dell'art. 8 del CCNI del 08/03/2019 e dell'O.M. n.106 del 29/03/2021, per violazione dell'art. 470 co. 1 del D.LGS 297/94, nella parte in cui nella parte in cui dispone l'accantonamento del cinquanta er cento delle disponibilità dei posti, determinate al termine dei trasferimenti provinciali, alle immissioni in ruolo, in conseguenza, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento presso la prima sede indicata (Sciacca) anche in soprannumero e comunque in una di quelle sedi indicate nella domanda e ciò con decorrenza immediata e previa disapplicazione dell'art.8 comma 5 del C.C.N.I. mobilità docenti
2019/2010, per l'effetto, ORDINARE alle amministrazioni convenute, il trasferimento della ricorrente presso la prima sede indicata (Sciacca) anche in soprannumero e
Pag. 3 di 13 comunque in una di quelle sedi indicate nella domanda;
IN VIA DI ULTERIORE
SUBORDINE, previa disapplicazione, ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01, dell'art 13 del CCNI per il triennio 2019/2022 sottoscritto il 06/03/2019, poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui prevede il trasferimento interprovinciale LIMITATAMENTE AI TRASFERIMENTI
E PER , che comprende il Comune ove risulti Controparte_1 CP_3
domiciliato il soggetto disabile, ACCERTARE E DICHIARARE il diritto della ricorrente ad ottenere la precedenza e il trasferimento presso una di quelle sedi indicate nella domanda in quanto l'amministrazione, nell'esaminare la domanda di mobilità della ricorrente, aveva l'obbligo, comunque, in assenza di posti nella provincia ove risiede il disabile, di rispettare i criteri di vicinanza rispetto alle sedi scolastiche indicate e, quindi, PRINCIPIO DI VICINORIETA', così come disposto dall'articolo 33 comma 5 della legge 104/1992, il quale dispone espressamente che il lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità “ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più VICINA al domicilio della persona da assistere, per l'effetto, ORDINARE alle amministrazioni convenute, il trasferimento della ricorrente (anche in soprannumero) in una di quelle sedi indicate nella domanda di mobilità, riconoscendo alla stessa la precedenza di cui alla legge n.104/1992, ciò con effetto immediato. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Nelle note scritte in sostituzione di udienza del 21.01.2022, la ricorrente precisava:
“Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, comprese quelle relative al subprocedimento definito con la citata ordinanza cron.2760/2021 del 14/07/2021, le cui spese venivano differite all'esito del giudizio definitivo”.
Per la parte resistente: contumace
Pag. 4 di 13
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 23.06.2021, , docente a tempo Parte_1
indeterminato nella scuola primaria, chiedeva a questo Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto alla precedenza nella mobilità professionale per l'anno scolastico 2021/2022, assistendo sia la propria figlia ( ), Persona_1 disabile in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/1992, come riconosciuto dalla competente Commissione Medica dell'Inps.
2. In via cautelare, chiedeva di accertare e dichiarare, anche con decreto inaudita altera parte, la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, riconoscendo alla stessa il proprio diritto assoluto di precedenza nella mobilità interprovinciale.
3. Nel merito, la ricorrente esponeva di aver partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale, presentando la domanda di mobilità in data
08.04.2021, per l'anno scolastico 2021/2022, indicando i seguenti Comuni e
Province: 1. 2. 3. 4. Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
;
5. Provincia di Agrigento;
6. Controparte_7 [...]
;
7. Provincia di Palermo;
8. Provincia di 9. Provincia di CP_8 CP_9
Caltanissetta; 10. 11. ; 12. Provincia Controparte_10 CP_3 CP_10
di Siracusa;
13. Provincia di 14. Provincia di Enna;
15. Provincia di CP_11
Messina. Riferiva che l'Ufficio scolastico le comunicava di averle attribuito il punteggio di 105, oltre a punti 10 per i figli e 6 per il Comune di ricongiungimento. La docente lamentava il mancato riconoscimento del suo diritto assoluto di precedenza in sede di mobilità, ai sensi dell'art. 601 del d.lgs. 297/1994 e dell'art. 33 della l. 104/1992, assistendo la figlia minore e il coniuge, portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992. Evidenziava l'illegittimità dell'art. 13 del CCNI, concernente la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per il triennio 2019-2021, in quanto limita l'applicabilità della normativa generale e inderogabile rappresentata d cui agli artt. 33 l. 104/1992 e 601 d.lgs. 297/1994,
Pag. 5 di 13 che non prevede la precedenza nei trasferimenti interprovinciali. Deduceva, dunque, la violazione e falsa applicazione dell'art. 33 l. 104/1992 e dell'art. 601 d.lgs. 297/1994, invocando la violazione del principio gerarchico delle fonti, del diritto di precedenza, nonché del criterio di vicinanza. Deduceva, altresì, l'illegittimità dell'art 8 CCNI del triennio 2019-2022 nella parte in cui prevede l'accantonamento del 50% dei posti disponibili alle immissioni in ruolo e solo il 25% alla mobilità territoriale interprovinciale. Rilevava come la riserva del 50% dei posti disponibili ai neo ammessi in ruolo fosse stato previsto anche dall'O.M. n. 106 del 29.03.2021, in violazione all'art. 470 del d.lgs. 294/992, che prevede espressamente la prevalenza della mobilità sulle nuove assunzioni.
4. Nonostante il perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, il , l' Controparte_1 [...]
e l' Controparte_12 [...]
, convenute, non si sono Controparte_3
costituite. Ne va, pertanto, dichiarata la contumacia.
5. Il procedimento cautelare, iscritto come sub procedimento al n.r.g. 702.1/2021, veniva definito con ordinanza di accoglimento del 14.07.2021 – n. cronol.
2760/2021, che dichiarava il diritto di precedenza della ricorrente ai sensi degli artt. 33 della l. 104/1992 e 601 della l. 297/1994 nelle operazioni di mobilità
CP_1 per l'anno scolastico 2021/2022, ordinando al di trasferire la ricorrente a una delle sedi e secondo l'ordine di preferenza indicati nella domanda amministrativa, con esclusione del soprannumero e salva la precedenza di altri soggetti dotati della medesima o poziore preferenza e, a parità di preferenza, di punteggio maggiore.
6. Senza necessità di istruttoria, a seguito dell'udienza del 21.01.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa sulla base della documentazione prodotta e con il deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è fondato e va accolto.
Pag. 6 di 13 8. Occorre analizzare il quadro normativo in materia di mobilità del personale docente e applicabile al caso trattato.
9. Il diritto alla precedenza in fase di mobilità è previsto dall'art. 33 della legge
104/1992, che ai commi 5 e 7 prevede che il lavoratore, affidatario di persone disabili in situazione di gravità, “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. Si tratta di riconoscimento di una precedenza in sede di mobilità rispetto ai docenti che non si trovino nella medesima situazione.
10. Va osservato che l'art. 33 l. 104/1992 non contempla alcun limite al proprio contenuto precettivo. Si tratta, infatti, di norma avente natura imperativa, la cui ratio legis si evince dalla stessa collocazione all'interno della l. 104/1992 contenente “i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata”. Tale disciplina ha come finalità quella di approntare strumenti di tutela della persona con disabilità, che esaltino la naturale spinta solidaristica nascente dal vincolo familiare e che si aggiungano alle tutele offerte dai pubblici servizi di assistenza. La norma, infatti, “deve essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della
Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge n. 18 del 2009 - in funzione della tutela della persona disabile” (Cass. Civ., Sez. Civ. 12.12.2016, n. 25379).
11. Tale norma va letta in combinato disposto con l'art. 601 del d.lgs. 297/1994, che prevede la precedenza dei lavoratori di cui agli artt. 21 e 33 della l.
104/1992 anche in sede di mobilità.
12. La regolamentazione del sistema di mobilità dei docenti è stata affidata alla contrattazione collettiva integrativa. In particolar modo, di interesse per il caso di specie, si richiama il CCNI del triennio 2019-2022 e, in particolare, l'art. 6 che ha individuato tre fasi per le operazioni di mobilità territoriale e professionale: I fase] trasferimenti all'interno del comune;
II fase] trasferimenti
Pag. 7 di 13 all'interno tra comuni della stessa provincia;
III fase] mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale. L'art. 13 CCNI esaminato si occupa del sistema delle precedenze e l'esclusione dalla graduatoria e al punto IV
“Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale” prevede che “nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art.
33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità”. Prosegue rilevando che “Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla I fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di domicilio dell'assistito”. Il CCNI precisa nella nota n. 5 che per “posto richiedibile” si intende l'esistenza nel comune di un'istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo. L'articolo in esame, inoltre, precisa che “la mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio
Pag. 8 di 13 della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza”.
Infine, specifica, per quanto ivi di interesse, che “nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o
a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela”.
Conclude affermando che per beneficiare della precedenza di cui all'art. 33 della l. 104/1992, “gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola i trasferimenti. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento”.
13. Per quanto di interesse nel caso di specie, il contratto collettivo privilegia per i trasferimenti interprovinciali – terza fase della mobilità, e limitatamente alla mobilità annuale non definitiva – la posizione dei genitori che prestano assistenza ai figli disabili, purché il genitore indichi, quale preferenza, un istituto scolastico ricompreso nel comune di residenza del figlio oppure l'ambito territoriale in cui esso è collocato. Si tratta, dunque, di una previsione coerente con il dato normativo e relativamente alla condizione di docenti che assistono un figlio o un coniuge in condizioni di disabilità molto elevata, come la ricorrente.
14. Nel caso di specie, dalla domanda di mobilità in atti, si evince che la ha Pt_1 fatto valere il proprio diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 l. 104/1992, in quanto madre di figlia minore ( riconosciuta dalla Persona_1
Commissione Medica Inps come persona portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. 104/1992 (all. 5). Tale circostanza
è stata adeguatamente indicata al momento di presentazione della domanda di mobilità, per tipo di posto comune e comune di lingua, nella quale la ricorrente ha indicato in modo preciso la lista dei Comuni e le Province (all. 3). Inoltre, ha espresso quale prima preferenza il comune di Sciacca (cod. I533) e nelle preferenze successive altri ambiti della provincia di Agrigento – comuni CP_5
Pag. 9 di 13 , Agrigento – nonché della provincia di CP_6 Controparte_7
e comune , provincia di Caltanissetta, e CP_8 CP_8 CP_9 CP_10
comune di , provincia di Siracusa, provincia di provincia di CP_10 CP_11
Enna e provincia di Messina. Tutti luoghi vicini alla residenza della figlia da assistere, fissata nel comune di Sciacca. Nonostante le preferenze espresse e il diritto di precedenza per la figlia, la docente non è stata assegnata in alcuno dei comuni indicati.
15. Dai bollettini di mobilità prodotti relativi alla provincia e ai comuni di
Agrigento, e (all.ti 11, 12 e 13) non si evince alcuna CP_10 CP_8
assegnazione negli ambiti chiesti per primi dalla ricorrente e, atteso il suo diritto di precedenza, non è dato comprendere, non avendo l'amministrazione argomentato sul punto, per quale ragione la docente non sia stata assegnata a tali ambiti. Risultano, infatti, assegnati alcuni docenti nella sua stessa classe di concorso e privi di diritto di precedenza, nell'ambito della procedura di mobilità per l'anno scolastico 2021/2022. In particolare, nel comune di Sciacca
– I533, indicato come prima preferenza, si vedano le assegnazioni agli istituti indicati con codice AGEE84501G e AGEE83601R.
16. Orbene, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, il risulta CP_1
avere compiuto la valutazione del diritto di preferenza della ricorrente, in assenza di motivazioni che legittimerebbero l'amministrazione ad opporsi al trasferimento richiesto. Infatti, il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina, ai sensi dell'art. 33, non è incontrovertibile stante il limite della possibilità dalla norma stessa individuato, ossia “ove possibile”. La contumacia del convenuto non permette un'alternativa ricostruzione dei fatti rispetto CP_1
a quella offerta all'organo giudicante dalla parte ricorrente né è possibile evincerla dalla documentazione depositata.
17. Va rammentato che, secondo la nota esplicativa dell'art. 13 CCNI è richiesta la presenza di un istituto idoneo per il ruolo della docente interessata.
18. Inoltre, la docente può essere ammessa nella graduatoria per l'individuazione del personale soprannumerario, se la scuola di titolarità è ubicata in un comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito.
Pag. 10 di 13 19. La ricorrente, dunque, ha diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 l. 104/1992.
I docenti caregiver di figli minorenni possono domandare l'assegnazione di un posto richiedibile – da intendersi nell'accezione fornita dalla nota n. 5 in calce all'art. 13 CCNI (l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di appartenenza dell'interessato a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo) – ma altresì in una scuola anche al di fuori del comune o distretto in cui risiede il disabile a cui prestano assistenza – dunque, inclusi i trasferimenti interprovinciali – e senza che possa rilevare alcuna interferenza.
20. Si precisa che viene disatteso l'orientamento giurisprudenziale minoritario, secondo cui il beneficio di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992 – anche dopo le modifiche introdotte dagli artt. 19 e 20 l. 53/2000, in favore del familiare che assista con continuità un parente disabile – è concedibile unicamente in fase di prima scelta della sede lavorativa, vale a dire all'atto di assunzione e non in sede di trasferimento, in favore dell'orientamento più recente che estende il beneficio anche alle ipotesi di richiesta di trasferimento per sopravvenuta situazione di disabilità (Cass. Civ. 18.12.2013, n. 28320).
21. Va aggiunta la previsione di cui all'art. 8 CCNI 2019-2022, per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2022/23, 2023/24,
2024/25, che prevede l'accantonamento del 50% delle disponibilità determinate al termine dei movimenti effettuati in seconda fase. Detta norma prevede che le operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase, sul restante 50%, si realizzano nel triennio di validità del presente contratto secondo le seguenti aliquote: il 25% delle disponibilità è destinato alla mobilità territoriale e il 25% alla mobilità professionale. Con riferimento a tale dato, va rilevata l'illegittimità della disposizione contrattuale per violazione dell'intentio legis rappresentata dall'art. 470 d.lgs. 297/1994. In particolare, con tale norma, rubricata “Mobilità professionale”, il legislatore ha delegato alla contrattazione collettiva la regolamentazione della materia, individuando in maniera univoca la preferenza alle operazioni di mobilità
Pag. 11 di 13 territoriale rispetto alle immissioni in ruolo, che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime. Le parti sociali, infatti, sono tenute a rispettare quanto precisato al comma 1, ossia il “superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”.
Si tratta di questione già ampiamente affrontata anche dalla giurisprudenza amministrativa, che ha chiarito che “nelle intenzioni del legislatore, la mobilità sia divenuta uno strumento privilegiato per soddisfare il fabbisogno ordinario del personale nel settore pubblico” (Cons. St., 2016, n. 2318).
22. Per tale ragione, a conferma di quanto già disposto dall'ordinanza cautelare emessa in data 14.07.2021, all'esito del sub procedimento n. 702-1/2021 R.G., avente n. cronol. 2760/2021, va ordinato il convenuto il CP_1
trasferimento della ricorrente in una delle sedi indicate nella domanda amministrativa, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. 104/1992, anche sui posti assegnati alle nuove immissioni in ruolo, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda amministrativa, con esclusione del soprannumero laddove non è possibile l'inserimento e salvo la precedenza di altri soggetti e, a parità di precedenza, di punteggio maggiore.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, anche per il procedimento cautelare in corso di causa, come da dispositivo, secondo gli importi medi previsti dal D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del
02.04.2014 e successive modifiche, per le cause di lavoro, senza istruttoria, tenuto conto del valore (indeterminabile – complessità bassa), ridotti della metà ex art. 4, comma 1, dello stesso D.M., in ragione della non elevata complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto del giudizio.
P.Q.M.
➢ accerta e dichiara il diritto di alla precedenza, ai sensi dell'art. Parte_1
33, comma 5, della legge n. 104/1992, nelle sedi indicate nella domanda in
Pag. 12 di 13 riferimento al comune di residenza o viciniore del familiare (figlia) disabile da assistere;
➢ condanna il convenuto ad assegnare alla ricorrente nell'ambito CP_1
territoriale indicato, secondo l'ordine di preferenza espressa in domanda di mobilità, come indicato in parte motiva;
➢ condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 3.689,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Giuseppe Segreto, dichiaratosi procuratore antistatario.
Pisa, 11.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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