Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/04/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1043 del 2023 – Pag. 1 di 18
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE
CAUSA R.G. N.° 1043/2023 Esiti dell'udienza del giorno sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il Giudice
• dato atto che l'udienza di cui sopra è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta provvedimento in atti;
• letti gli atti di causa e viste le note scritte depositate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione, questo giudice, all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza rispetto alla quale, alla luce delle modalità ex art. 127 ter c.p.c. utilizzate, il deposito della stessa a mezzo p.c.t. da parte dello scrivente tiene luogo della lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione di cui all'art. 429 c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia, all'esito dell'udienza ex artt. 429 c.p.c. del giorno , sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e, quindi, della scadenza del termine per il deposito di note scritte, ha mediante contestuale deposito di dispositivo e motivazioni, pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1043 del 2023 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa dall' Controparte_1
con provvedimenti n. 79/2023/00 e n. 79/2023/01 del 20.03.2023, prot. n. 8087 del
[...] 24.03.2023”, e vertente TRA
, C.F. parte nata a [...] [...], Parte_1 C.F._1 CP_1
P.I. , in persona del liquidatore e legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante , C.F. , nato a [...] [...], con sede Parte_3 C.F._2 CP_1 in Villapiana (CS) alla C.da Santa Maria Del Monte snc, entrambi rappresentati e difesi come in atti dall'avv. FILIPPO FERRARA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTI -
E
, C.F. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dai funzionari delegati CP_2 dott.sse ROSSELLA SCALERCIO e SILVANA MASSARO, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
- RESISTENTE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni.
Con ricorso depositato in data 27.04.2023, e la in persona Parte_1 Parte_2 del legale rappresentante pro tempore, hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa con provvedimenti n. 79/2023/00 e n. 79/2023/01 del 20.03.2023 (prot. 8087 del
24.03.2023), notificate loro in data 31.03.2023 e 4.04.2023. Con l'ordinanza ingiunzione opposta l' ha Controparte_1 ingiunto ai ricorrenti il pagamento della somma di € 48.586,80, entro trenta giorni dalla notifica, quale sanzione quale sanzione amministrativa pecuniaria conseguente alla violazione della normativa indicata nell'atto impugnato. L'ingiunzione è stata emessa in conseguenza del rapporto n. 15/2023 del 24.01.2023 successivo al verbale unico di accertamento e notificazione dell'01.04.2019 (notificato al trasgressore in data 9.04.2019 e all'obbligato in solido in data 8.04.2019), assumendosi violate le disposizioni di cui: “1) all'art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22.02.2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla L. 23.04.2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 d. lgs. 14.09.2015 n. 151 – Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare – fino a 30 giornate con diffida a mantenere in servizio – poiché le lavoratrici sig.re (nata a [...], Parte_4 R.G. n. 1043 del 2023 – Pag. 3 di 18
il 16.02.1988) e (nata a [...], il [...]), trovate intente al lavoro Parte_5 all'atto dell'accesso ispettivo in data 30.10.2018 con mansioni di cassiere, sono state impiegate alle dipendenze della società già a decorrere, rispettivamente dal 27.10.2018 e Parte_2 dal 26.10.2018, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (le comunicazioni di assunzione sono state effettuate in data 30.10.2018 alle ore 18:40, successivamente all'accesso ispettivo, con decorrenza rispettivamente, dal 27.10.2018 e dal 26.10.2018. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 3, commi 3 e 3 ter D.L. 22.02.2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla l. 23.04.2002, n. 73 come sostituito dall'art. 22, comma 1 d. lgs. 14.09.2015 n. 151 (sanzione da € 1.500,00 a 9.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro). 2) all'art. 29, comma 1, e art. 18, comma 5 bis, d. lgs. 10.09.2003 n. 276, così come modificato dall'art. 1, comma 1 d. lgs. 15.01.2016 n. 08 – Interposizione illecita da pseudo-appalto – APPALTANTE – REGIME ORDINARIO – per avere illecitamente utilizzato nel periodo gennaio-giugno 2018, i seguenti lavoratori forniti dalla società in presenza di un contratto di appalto Controparte_3 illecito: sig.ri (nato a [...], il [...] (131 giornate) con Parte_6 mansioni di addetto smistamento merci;
(nato a [...], il [...]) (145 CP_4 giornate) con mansioni di commesso di banco;
(nato a [...]_7
(CS), il 24.05.1979 (142 giornate) con mansioni di commesso di banco;
(nato a [...]
Cosenza (CS), il 10.04.1960) (146 giornate) con mansioni di addetto smistamento merci;
CP_6
(nata a [...], il [...]) (141 giornate) con mansioni di cassiera;
[...] [...]
(nato a [...], il [...]) (146 giornate) con mansioni di Pt_8 macellaio (per un totale di n. 851 giornate lavorative). La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 18, comma 5 bis, d. lgs. 10.09.2003, n. 276 e dall'art. 1, commi 1 e 6 del d. lgs. 15.01.2016 n. 8 (€ 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro, con un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 50.000,00)”. In particolare, i ricorrenti hanno fondato la loro opposizione sui motivi appresso indicati:
- In via preliminare e/o pregiudiziale, l'ordinanza-ingiunzione è inammissibile, perché non vi è stata contestazione delle sanzioni nel termine previsto dalla legge.
- In via preliminare l'ordinanza-ingiunzione è illegittima come illegittima è la pretesa di pagamento della sanzione per intervenuta prescrizione del termine legale.
- Nel merito, i ricorrenti non hanno commesso le violazioni contestate.
- Quanto alla prima contestazione, sia la Sig.ra che la Sig.ra al momento Pt_4 Pt_5 dell'accertamento, si trovavano in sede per essere istruite e per provare le attività da svolgersi, tant'è che venivano poi assunte in data 30.10.2018. D'altra parte, il loro rapporto di lavoro cessava in data 30.04.2019, come si evince dalle buste paga.
- Quanto alla seconda contestazione, l'accertamento è infondato dal momento che la aveva stipulato in data 05.07.2017 un contratto Parte_2 di appalto per servizi con la in virtù del Controparte_7 quale venivano impiegati i lavoratori nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto dei CCNL applicati, dietro il corrispettivo trimestrale della somma di euro 26.928,00 oltre IVA. Nessuno ha mai contestato la validità del contratto d'appalto, ragion per cui non si comprende quali sono i motivi e le ragioni della pretesa interposizione illecita da pseudo appalto.
Tanto dedotto e eccepito, i ricorrenti hanno concluso chiedendo al Tribunale adito, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento: a) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 79/2023/00 -79/2023/01 emessa dal Capo dell' in data 20.03.2023 e notificata in data Controparte_1
30.03.2023 con la quale veniva ingiunto agli odierni opponenti di pagare la somma complessiva di euro 48.550,00 per sanzione pecuniaria ed euro 36,80 per spese di notifica;
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b) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle sanzioni per il decorso del termine legale;
c) nel merito, accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento nn. 79/2023/00 - 79/2023/01 emessa dal Capo dell' Controparte_1 in data 20.03.2023 e notificata in data 30.03.2023 con la quale veniva
[...] ingiunto agli odierni opponenti di pagare la somma complessiva di euro 48.550,00 per sanzione pecuniaria ed euro 36,80 per spese di notifica;
d) sempre con vittoria di spese e di competenze del giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Si è costituito l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con memoria depositata in Cancelleria in data
10.11.2023. La sua difesa ha dedotto che:
- In via preliminare, si eccepisce la decadenza della parte ricorrente dall'opposizione alla predetta ordinanza-ingiunzione e conseguente inammissibilità del presente giudizio, in quanto la notifica dell'ordinanza-ingiunzione impugnata è stata eseguita a mezzo posta, con le modalità di cui alla l. 890/1982, con raccomandata A/R ricevuta in data
31.03.2023 dall'obbligato in solido e in data 04.04.2023 dal trasgressore principale, tuttavia, il ricorso in opposizione, salvo ulteriori verifiche, appare depositato in data
05.05.2023 e, pertanto, oltre il termine decadenziale di 30 giorni dal perfezionamento delle rispettive notifiche, con scadenza 02.05.2023 per l'obbligato in solido e 04.05.2023 per il trasgressore principale. Pertanto, il presente ricorso appare presentato oltre il termine ex artt. 6 d.lgs. 150/2011 e se ne eccepisce la inammissibilità.
- Nel merito, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata adottata a seguito di un accertamento ispettivo, sollecitato dai lavoratori Parte_7 Parte_6 CP_6
, e nei confronti della
[...] CP_4 Parte_8 CP_5 [...]
Controparte_3
- In data 30.10.2018 hanno avuto inizio gli accertamenti ispettivi presso il supermercato recante insegna “CRAI”, sito in EB e gestito dalla società la quale Parte_2 Contro società aveva stipulato un contratto di appalto di servizi con la nell'ambito del quale erano stati occupati i lavoratori denuncianti.
- nel corso degli accertamenti gli ispettori hanno trovato presenti sul luogo di lavoro presso il supermercato “CRAI” i lavoratori elencati nella sezione I del medesimo verbale, intenti a svolgere varie mansioni (cassiere, salumiere, macellaio e repartista), di cui sono state acquisite le dichiarazioni, come da verbale di primo accesso n. 131/158 del 30.10.2018.
- con il medesimo verbale gli ispettori hanno richiesto alla società l'esibizione della documentazione relativa alla posizione di detti lavoratori. In riscontro, in data 12.12.2018 la società ricorrente ha fatto pervenire, tra l'altro, i contratti di assunzione, le comunicazioni obbligatorie, i prospetti paga ed i pagamenti dei sig.ri , Parte_4
, , , Parte_5 Parte_8 Parte_6 Persona_1 Per_2
, e e Mod. F24, il contratto di appalto di
[...] Persona_3 Parte_9 Contro servizi con la del 01.01.2018, il contratto di fitto di ramo d'azienda tra la Pt_2
e la GSR S.r.l., i registri iva da gennaio 2018 nonché le bollette per la fornitura di
[...] energia elettrica. Contro
- inoltre, la cui l'accertamento era comune essendo formalmente il soggetto appaltatore dei servizi di cui al contratto di appalto del 01.01.2018, oggetto di accertamento, e cui il verbale n. 158/131 del 30.10.2018 è stato pure notificato, ha fatto pervenire, in data del 21.12.2018, la documentazione concernente i contratti dei lavoratori forniti alla il contratto di appalto del 01.01.2018 e le Parte_10 fatture commerciali. R.G. n. 1043 del 2023 – Pag. 5 di 18
- inoltre, a seguito di verbale interlocutorio del 05.03.2019 la ha fatto Parte_2 pervenire ulteriore documentazione relativa alle lavoratrici sig.re e Parte_4
in data 15.03.2019. Parte_5
- dal complesso della documentazione visionata e dalle dichiarazioni assunte in sede di primo accesso, è risultato, innanzitutto, che le lavoratrici, sig.re Parte_4
e , hanno lavorato per la a decorrere, rispettivamente, dal Parte_5 Parte_2
27.10.2018 e 26.10.2018 senza preventiva comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego, essendo state, le comunicazioni obbligatorie, effettuate solo in data 30.10.2018, ore 18:40, quindi, successivamente all'accesso ispettivo., e, tra l'altro, con decorrenza retroattiva dal 27.10.2018 e 26.10.2018.
- Inoltre, il contratto d'appalto di servizi sottoscritto in data 01.01.2018 tra la ricorrente Contro società e la era illecito sia perché non validamente certificato, sia perché è stato accertato che: le attrezzature, i macchinari utilizzati nonché le divise sono state fornite dalla committente;
l'oggetto dell'appalto era inscindibile dall'attività della società utilizzatrice e si inseriva in modo organico e funzionale nel processo produttivo;
i costi di acquisto delle materie prime nonché quelli di fornitura di energia elettrica sono sempre stati sostenuti dalla società appaltatrice e non sussisteva alcun rischio d'impresa Contro in capo alla concretizzandosi, pertanto, una illecita somministrazione di manodopera con riferimento ai lavoratori, sig.ri , Parte_6 CP_4
e (per un totale Parte_7 CP_5 Controparte_6 Parte_8 di n. 851 giornate lavorative) nel periodo gennaio-giugno 2018.
- In data 01.04.2019, gli ispettori, pertanto, hanno concluso gli accertamenti ispettivi mediante emissione di Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n.
CS00000/2019-406-01 che hanno provveduto a notificare tanto al trasgressore principale (in data 09.04.2019) che all'obbligato in solido, (in data 08.04.2019). Parte_2
- In mancanza di regolarizzazione delle violazioni e di pagamento della sanzione, è stata emessa l'ordinanza di ingiunzione impugnata.
- Nel merito, quanto alla mancata contestazione delle sanzioni nel termine previsto, l'art. 14 l. 689/1981 dispone che qualora non sia possibile la contestazione immediata, gli estremi della violazione devono essere notificati ai trasgressori entro il termine di 90 giorni. Nel caso di specie la contestazione degli illeciti è avvenuta entro i termini di legge. In particolare, il verbale di primo accesso è del 30.10.2018 e con lo stesso gli ispettori hanno richiesto alla società ispezionata l'esibizione di ulteriore documentazione che è stata fornita dalla odierna ricorrente, in parte, in data 12.12.2018; inoltre, Contro l'accertamento ispettivo è proseguito anche presso la soggetto formalmente appaltatore dei servizi dedotti in contratto, che ha fatto pervenire ulteriore Con documentazione in data 21.12.2018 e, con verbale interlocutorio del 05.03.2019, l' ha richiesto alla società ulteriore documentazione relativa alle lavoratrici Parte_2
che è stata consegnata in data 15.03.2019. Parte_11 Pt_5
- Pertanto, solo in tale ultima data del 15.03.2019 può ritenersi conclusa la fase di accertamento degli illeciti che, necessariamente doveva avvenire sia presso la società committente che presso l'appaltatrice.
- Da ciò ne consegue che la contestazione, avvenuta con il Verbale Unico di Accertamento
e Notificazione n. CS00000/2019- 406-01 del 01.04.2019 notificato tanto al trasgressore principale (in data 09.04.2019) che all'obbligato in solido (in data 08.04.2019), è tempestiva, essendo avvenuta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 l. 689/1981.
- È poi infondata l'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria. il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, di cui all'articolo 18 l. 24 novembre 1981 n. 689, non si deve concludere necessariamente nel termine di trenta giorni (ora novanta giorni) previsto in via generale dall'articolo 2 l. n. 241/1990 ed applicabile in assenza di diverso termine specifico stabilito per legge o da regolamento R.G. n. 1043 del 2023 – Pag. 6 di 18
ma “resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall'art. 28 l. 24 novembre 1981, n. 689” (Cass. Sez. Unite sent. n. 9591 del 2006). Pertanto, l'eccezione è infondata in quanto la notifica del verbale unico di accertamento e notificazione è avvenuta nei confronti dei ricorrenti in data 9.04.2019
e 8.04.2019, costituendo questo atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943 c.c. e che l'ordinanza di ingiunzione opposta è stata notificata in data 04.04.2023 nei confronti del trasgressore principale e in data 31.03.2023 nei confronti del coobbligato in solido e, quindi, perfettamente entro il termine prescrizionale.
- Nel merito le contestazioni di cui all'ordinanza di ingiunzione opposta e al presupposto verbale unico di accertamento e notificazione sono fondate.
- Per quanto concernente la violazione di cui al punto 1, dell'ordinanza di ingiunzione, si contesta la difesa di controparte secondo cui le stesse si sarebbero trovate presso i locali aziendali per essere istruite e provare le attività da svolgere in vista della futura assunzione, poi avvenuta il 30.10.2018. In realtà, in sede ispettiva è risultata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato già dal 26-27.10.2018.
- Alla data dell'accesso ispettivo in data 30.10.2018, le sig.re e sono state Pt_4 Pt_5 trovate all'interno dei locali aziendali con indosso una maglietta con il logo “CRAI” e intente a svolgere le mansioni di cassiere. Tali elementi godono di fede privilegiata in quanto i fatti sono avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale e fanno fede fino a querela di falso (che nel caso di specie non è stata proposta).
- La sussistenza di un rapporto di lavoro ha trovato conferma, poi, nelle dichiarazioni rese dalle stesse lavoratrici in sede di primo accesso ispettivo.
- In particolare, ha dichiarato: “lavoro presso il supermercato Parte_4
CRAI di EB da sabato 27.10.2018. Sono stata contattata dal sig. , Parte_3 responsabile CRAI e ho lavorato sabato, lunedì per 5 ore e stamattina sono venuta alle
7.45. Non ho firmato alcun contratto di lavoro e sono venuta in prova come cassiera. Il sig. , fratello dell'amministratore , mi ha detto che mi pagherà a Parte_3 Pt_1 fine periodo di prova. Insieme a me oggi lavora come cassiera la sig.ra Parte_5
(…) Aggiungo che la maglietta nera con logo CRAI che indosso mi è stata data dal sig.
” (all. 5). Quanto dichiarato dalla sig.ra è stato confermato Parte_3 Pt_4 anche dalla sig.ra che, pure sentita dagli ispettori in sede di primo Parte_5 accesso, ha così dichiarato: “lavoro per il supermercato CRAI di EB gestito dalla soc. da venerdì 26 ottobre 2018. Ancora non ho firmato alcun Parte_2 contratto di lavoro. Sono stata contattata dal titolare sig. per venire a lavorare Pt_2 come cassiera. Ho lavorato venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 e lunedì 29 ottobre 2018. Stamattina sono arrivata all'apertura. La mia collega, l'altra cassiera sig.ra
, è arrivata sabato mattina (…). La maglietta che indosso con il logo Parte_4 CRAI mi è stata data dall'azienda”.
- Emerge chiaramente quindi che le stesse avevano iniziato a lavorare presso il supermercato “CRAI” già dal 26-27.10.2018, con mansioni di cassiere, regolarmente inserite nell'organizzazione aziendale, sia in termini di orario di lavoro che di mansioni che di abbigliamento imposto dal datore di lavoro. Nessun rilievo ha il fatto che le stesse abbiano dichiarato di essere state impiegate asseritamente “in prova”, posto che il patto di prova è elemento accidentale del contratto di lavoro che, comunque, deve accedere ad un rapporto di lavoro subordinato regolarmente costituito e non può sussistere al di fuori di esso.
- Le dichiarazioni sono attendibili in quanto sono precise, univoche e tra oloro incrociate e coincidenti, sì da ritenersi fondato e provato l'accertamento delle violazioni contestate e costituiscono prova sufficiente della sussistenza degli illeciti contestati, né i ricorrenti R.G. n. 1043 del 2023 – Pag. 7 di 18
hanno provato o chiesto di provare circostanze che possano superare o anche solo mettere in dubbio le emergenze ispettive sopracitate.
- la fondatezza degli accertamenti ispettivi sopra riassunti è anche confermata dal fatto che, immediatamente dopo l'ispezione, la ha provveduto all'assunzione Parte_2 delle due lavoratrici, sig.re e , con comunicazioni di Parte_4 Parte_5 assunzione effettuate in data 30.10.2019 alle ore 18:40, quindi successivamente all'accesso ispettivo e con decorrenza retroattiva, rispettivamente dal 27.10.2019 e 26.10.2019. tale comportamento vale a confermare gli esiti dell'ispezione e a smentire la ricostruzione dei ricorrenti, dato che l'assunzione con effetto retroattivo conferma che le due signore erano già lavoratrici dipendenti nelle date precedenti all'ispezione, senza regolare assunzione.
- Quanto alla seconda violazione di cui al punto 2) dell'ordinanza, il fatto materiale dello svolgimento di attività lavorativa prestata dai signori sopra indicati e per le giornate di lavoro per ciascuno specificate in favore della società ricorrente è circostanza non contestata. È in discussione la sussistenza o meno di un genuino contratto d'appalto con Contro la in base al quale i lavoratori avrebbero fornito le proprie prestazioni.
- L'accertamento ha provato l'illecita utilizzazione dei lavoratori in virtù di contratto d'appalto non genuino.
- Il contratto d'appalto non è genuino perché non è assistito da valida certificazione ai sensi del d. lgs. 276/2003. Sul punto non è stata mossa alcuna contestazione da parte del ricorrente nemmeno in sede di opposizione.
- In secondo luogo, il contratto d'appalto non è lecito in quanto:
o Si concreta in una mera somministrazione di manodopera.
o Manca un'autonoma organizzazione di mezzi e di risorse, di potere direttivo e manca l'assunzione di rischio da parte dell'impresa In particolare, CP_3 l'appalto non è risultato genuino in quanto, sulla base dei criteri distintivi tra interposizione illecita e appalto lecito di elaborazione giurisprudenziale, mancano totalmente gli elementi necessari.
o È risultata del tutto inesistente una autonoma organizzazione di mezzi e risorse da utilizzare nella esecuzione del contratto d'appalto. Infatti, è risultato che tutte le attrezzature e i beni utilizzati per lo svolgimento del servizio dedotto in contratto sono stati forniti dalla In data 23.06.2017 tra la Parte_2 Pt_2
e GSR s.r.l. con contratto di affitto di ramo d'azienda in virtù del quale la
[...] ha acquisito dalla GSR s.r.l. il ramo d'azienda esercente l'attività di Parte_2 supermercato con l'insegna “CRAI EXTRA”, inclusi i mobili, i beni strumentali, gli arredi, le attrezzature che arredano e corredano l'attività commerciale affittata, come da elenco che, sottoscritto dalle parti, viene allegato. È evidente la illiceità dell'appalto sub specie, innanzitutto, di mancanza di mezzi forniti Contro dall'appaltatore nella chiara evidenza che la ha preso in Parte_2 affitto il ramo d'azienda sopra indicato che, poi, ha messo a disposizione della
Contro
Contro
a riprova del fatto che la non aveva alcuna organizzazione dei mezzi necessari per svolgere i servizi di cui al contratto d'appalto ed abbia acquisito ed utilizzato quelli nella disponibilità del committente Parte_2 Inoltre, l'uso da parte dell'appaltatore di materie prime, capitali, macchine, attrezzature e locali forniti dal committente dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata.
o Mancante è poi potere organizzativo e direttivo. Le risorse umane sono sempre Contro state gestite non dalla ma dalla sia il reclutamento del Parte_2 personale che l'esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori oggetto del contratto di appalto. Ciò si evince dalle dichiarazioni di e Parte_8 rilasciate in sede di primo accesso ispettivo. Dunque, la M&G CP_5 R.G. n. 1043 del 2023 – Pag. 8 di 18
non ha svolto alcuna attività di selezione del proprio personale da utilizzare nell'appalto, essendosi limitata ad assumere i lavoratori che già avevano svolto quelle stesse mansioni presso la e che sono stati da questa segnalati. Parte_2
I dipendenti, peraltro, avevano già svolto le medesime mansioni rispetto a quelle svolte in fase di pseudo-fornitura. Erano dunque già a conoscenza delle modalità Contro di svolgimento dell'attività. Né la società ha mai esercitato alcun potere conformativo e direttivo nei confronti dei lavoratori applicati sull'asserito appalto;
detto potere era esercitato dalla che addirittura forniva Parte_2 anche le divise ai lavoratori. I lavoratori erano dunque stabilmente inseriti nell'organizzazione aziendale del committente e questo è un ulteriore indice di non genuinità dell'appalto. Il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto esercitato direttamente dall'appaltante, configura quindi un'ipotesi di appalto illecito (somministrazione irregolare). Contro
o Mancante è poi la realizzazione di un risultato in sé autonomo. la si è limitata alla messa a disposizione della delle prestazioni lavorative, Parte_2 senza aver prodotto quella realizzazione di un risultato in sé autonomo che, appunto, contraddistingue il contratto di appalto. Contro
o Manca inoltre un rischio di impresa in capo a per l'esecuzione del servizio Contro dedotto in contratto, la non ha assunto su di sé ha assunto alcun rischio di impresa, limitandosi, esclusivamente ad emettere le buste paga ed effettuare i pagamenti delle retribuzioni, tanto che il corrispettivo pattuito per l'appalto era stabilito in una somma sostanzialmente fissa mensile, coincidente di massima con il costo delle retribuzioni del personale.
- Per tali ragioni, l'appalto non è genuino e maschera una somministrazione fraudolenta, in quanto mancanti contemporaneamente tutti i requisiti di legge per ritenere lecito e genuino il contratto di appalto che ci occupa, con conseguente corretta comminazione delle sanzioni amministrative irrogate. Per l'effetto, la parte resistente ha concluso chiedendo al Tribunale adito: a) In via preliminare dichiarare inammissibile l'opposizione per intervenuta decadenza;
b) nel merito rigettare il ricorso ex adverso formulato perché del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare l'ordinanza-ingiunzione n. 79/2023/00/01, emessa dal Capo dell' in data Controparte_1
20.03.2023 (prot. 8087 del 24.03.2023).
c) Con vittoria di spese e competenze da liquidarsi ex art. 9, co 2 D.lgs. 149/2015.
Istruita la causa con le sole produzioni documentali, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 22.01.2025, sostituita col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Entrambe le parti, nel rispetto dei termini loro assegnati, hanno depositato telematicamente le proprie note, discutendo e precisando come da note acquisite agli atti di causa.
4. In rito.
Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c. Non può essere ravvisata alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. In effetti, questo giudice condivide e fa proprio il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte ed in base al quale è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma R.G. n. 1043 del 2023 – Pag. 9 di 18
orale (o addirittura in presenza) e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. civ. n. 37137 del 2022).
Pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, lo scrivente ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto ad altri.
5. Principi in materia.
5.1 L'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria in ordine agli illeciti ascritti al trasgressore. L'opposizione, allora, una volta proposta devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa.
Il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione si struttura come un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa della autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto spettano rispettivamente alla P.A. e all'opponente (cfr. Cass. S.U.
n. 20930 del 2009). 5.2. L'oggetto del giudizio è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ. n. 15333 del 2005).
Per la Pubblica amministrazione opposta, sussiste, invece, il divieto di dedurre circostanze o motivi diversi da quelli enunciati con l'ingiunzione a sostegno della propria pretesa. I motivi di opposizione si pongono, quindi, come causa petendi del suddetto giudizio e, a norma dell'art. 6 d.lgs. 150 del 2011, devono essere proposti al giudice di merito con ricorso entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione. Ne consegue che devono ritenersi tardivamente proposte tutte le domande e le eccezioni non formulate con l'atto di opposizione ma avanzate per la prima volta in corso di udienza o in sede di precisazione delle conclusioni o addirittura con l'atto di gravame (Cass. n. 5184 del 1999 e Cass. n. 17625 del 2007).
5.3. Va, inoltre, chiarito quanto segue in ordine all'onere probatorio posto in capo alle parti del procedimento di opposizione ad ordinanza di ingiunzione.
Poiché il giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione è giudizio avente ad oggetto la legittimità e la fondatezza della pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 c. 11 d.lgs. 150 del 2011, è posto in capo all'amministrazione l'onere probatorio concernente i fatti costitutivi del diritto ad applicare la sanzione, ossia gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito e sulla parte opponente l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, determinando l'accoglimento dell'opposizione nel caso in cui non vi siano prove sufficienti sulla responsabilità dell'opponente.
6. Tempus regit factum.
Quanto, poi, alla successione di norme nel tempo, si ricorda che deve essere applicata la normativa vigente all'epoca della sua commissione, dovendosi l'Amministrazione attenere al principio tempus regit factum, comunemente accolto dalla giurisprudenza della Corte in materia di R.G. n. 1043 del 2023 – Pag. 10 di 18
illeciti amministrativi, laddove l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultante dalla L. n. 689 del 1981, art. 1, comporta l'assoggettamento della condotta alla legge del tempo del suo verificarsi (ex plurimis, Cass. Civ. 16630 del 2003; Cass. Civ. n. 3676 del
2004). I suddetti principi trovano applicazione anche rispetto a disposizioni abrogative di sanzioni, restando irrilevante il carattere più favorevole della disposizione sopravvenuta (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 5210 del 2009, proprio in materia di lavoro).
7. Tempestività della proposta opposizione.
Nel caso di specie, il provvedimento opposto è stato notificato agli opponenti in data
31.03.2023 e 4.04.2023 (cfr. cartoline allegate) e l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato telematicamente in data 27.04.2023, presso la Sezione Lavoro e Previdenza dell'intestato Tribunale, come da attestazione della Cancelleria. L'opposizione, quindi, è senza dubbio tempestiva atteso che il ricorso è stato depositato entro il termine previsto di trenta giorni, in quanto ai fini della tempestività è del tutto irrilevante che l'iscrizione a ruolo della causa sia avvenuta dapprima in registro erroneo del medesimo Ufficio Giudiziario, né che la causa sia stata iscritta a ruolo nel registro corretto solo successivamente allo spirare del termine per l'impugnazione, trattandosi queste di mere irregolarità (Cfr. Cass. n. 31371 del 2022).
Tanto premesso, si devono esaminare i motivi di opposizione sopraindicati.
8. Sulla richiesta di “inammissibilità e/o, comunque, nullità e/o annullamento” dell'ordinanza ingiunzione e sulla prescrizione del credito.
Tali motivi di opposizione sono infondati e, pertanto, devono essere disattesi. 8.1. Invero, pur sorvolando in ordine alla genericità della eccezione formulata, l'art.14 l. 689 del 1981 dispone “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Secondo la giurisprudenza consolidata, in tema di sanzioni amministrative, posto il limite temporale entro il quale, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione, in mancanza di contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento, in relazione al quale collocare il “dies a quo” del termine previsto dall' art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 per la notifica degli estremi di tale violazione va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione (v. Cass. civ. n. 20437 del 2017). Pertanto, il momento dell'accertamento - in relazione al quale va collocato il “dies a quo” del termine previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2, per la notifica degli estremi della violazione - non coincide con quello di acquisizione del fatto nella sua materialità da parte dell'autorità che ha ricevuto il rapporto, ma va individuato nella data in cui detta autorità ha completato l'attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione.
Compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il “dies a quo” di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il R.G. n. 1043 del 2023 – Pag. 11 di 18
profilo del vizio di motivazione (cfr. Cass. n. 25916 del 2006; in termini analoghi cfr., tra le tante,
Cass. Civ. n.26734 del 2011, Cass. Civ. Ord. n. 27405 del 2019; Cass. Civ. Ord. n. 27702 del 2019). Dunque, il termine di 90 giorni inizia a decorrere dal momento in cui l'amministrazione completa l'attività di accertamento dell'illecito; tale attività deve comunque avvenire in un termine congruo, la cui individuazione è rimessa al giudice;
per stabilire se gli accertamenti siano avvenuti in un termine congruo, occorre tener conto della complessità del caso concreto e delle indagini svolte dall'amministrazione. Nel caso di specie non v'è dubbio che il termine intercorso sia congruo. Invero, dall'esame degli atti di causa, emerge pacificamente che l'accesso ispettivo è iniziato in data 30.10.2018. La ha inviato la documentazione integrativa richiesta dall' nelle date del Controparte_9 CP_1 12.12.2018 e in data 15.03.2019 (quest'ultima in seguito al verbale interlocutorio del 5.03.2019 in cui peraltro si dava atto dell'accertamento ancora in essere). Tenuto conto che la spedizione per la notifica del verbale unico di accertamento si è perfezionata nelle date dell'8.04.2019 e del 9.04.2019, non vi è dubbio che il termine di cui all'art. 14 l. 689 del 1981 sia stato ampiamente rispettato.
Peraltro – a meri fini di completezza della decisione – è utile rammentare, in primo luogo, che, a tal fine, assumono rilievo tutte le attività finalizzate all'accertamento, tra cui rientrano non solo gli atti di indagine effettuati, ma anche il tempo necessario all'amministrazione per ponderare adeguatamente gli elementi già acquisiti, onde ritenerne l'incidenza e la sufficienza ai fini della completa disamina di tutti gli aspetti del caso (v., da ultimo, Cass. Civ. n. 24401 del 2024).
In secondo luogo, nel nostro ordinamento vige il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. In base ad esso, al fine di verificare se è stato rispettato un termine pendente, la notificazione si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o, in caso di notifica a mezzo posta attuata direttamente dal notificante, al momento della spedizione del plico. Si tratta di principio sorto in ambito processuale e pacificamente applicabile anche nel procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative ex l. n. 689 de 1981 (v. Cass. Civ. S.U. n. 12332 del 2017, secondo cui “Il principio della scissione degli effetti della notificazione tra il notificante ed il destinatario dell'atto trova applicazione anche per gli atti del procedimento amministrativo sanzionatorio - non ostandovi la loro natura recettizia
– tutte le volte in cui dalla conoscenza dell'atto stesso decorrano i termini per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e, ad un tempo, si verifichi la decadenza dalla facoltà di proseguire nel procedimento sanzionatorio in caso di omessa comunicazione delle condotte censurate entro un certo termine, dovendo bilanciarsi l'interesse del notificante a non vedersi imputare conseguenze negative per il mancato perfezionamento della fattispecie "comunicativa" a causa di fatto di terzi che intervengano nella fase di trasmissione del contenuto dell'atto e quello del destinatario a non essere impedito nell'esercizio di propri diritti, compiutamente esercitabili solo a seguito dell'acquisita conoscenza del contenuto dell'atto medesimo”). 8.2. Anche l'eccezione di prescrizione è infondata. Non vi è dubbio, in subiecta materia, che la prescrizione quinquennale ex art. 28 legge 689/81 decorra, in generale, dal giorno in cui la violazione è stata commessa (“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile”). Ma – giusta il richiamo anche alla interruzione della prescrizione contenuto nella disposizione - non può non evidenziarsi che, nel caso di specie, il primo accesso ispettivo è intervenuto in data 30.10.2018 e che il verbale unico di accertamento e di notificazione, validamente notificato agli ingiunti nei termini prescritti dalla legge, vale ad interrompere il termine prescrizionale. Peraltro, la notifica dell'ordinanza ingiunzione si è perfezionata per il debitore principale e per l'obbligata in solido in data 4.04.2023 e in data 31.03.2023 e, quindi, anche per effetto dell'operatività della interruzione della prescrizione, nel rispetto dei cinque anni indicati dall'art. 28
L.689/1981. R.G. n. 1043 del 2023 – Pag. 12 di 18
9. Nel merito.
Nel merito l'opposizione è infondata e deve pertanto essere integralmente respinta. 9.1. Le doglianze proposte dalla parte in relazione alla contestazione della violazione dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22.02.2002 n. 12 convertito con modificazioni dalla L. 23.04.2002 n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1 d. lgs. 14.09.2015 n. 151 – Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare, sono infondate e non possono essere accolte. Emerge univocamente dagli atti del giudizio che, al momento dell'accesso ispettivo,
e stessero svolgendo attività lavorativa di tipo subordinato Parte_4 Parte_5 alle dipendenze della società ricorrente, con le mansioni di cassiere, in assenza di regolare contratto di assunzione a far data dal 27.10.2018 e dal 26.10.2018, per come riscontrato dagli ispettori del lavoro in data 30.10.2018 (v. verbale di primo accesso ispettivo del 30.10.2018). Sotto tale profilo, per comprendere pienamente l'insieme degli elementi probatori forniti a supporto della sanzione amministrativa irrogata, è necessario precisare la valenza del verbale ispettivo depositato in atti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, a cui si ritiene di dare continuità, il valore probatorio dei verbali ispettivi deve essere ricostruito secondo il seguente paradigma: a) piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni, quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese al verbalizzante dalle parti o da terzi;
c) argomento di prova, ai sensi dell'art. 116, comma 2,
c.p.c., in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale (Cass. Civ. n. 166 del 2014).
Pertanto, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro, accanto alla piena prova relativamente ai fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (cfr. in termini ex multis Cass. Civ. Sez. Lav. n. 15073 del 2008; Cass. Civ. n. 11934 del 2019). Sotto tale ultimo profilo, in ordine agli accertamenti effettuati, gli stessi per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria, qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine.
Ma, nel caso di specie, le comunicazioni ed i contratti di lavoro stipulati proprio con la società ricorrente del successivo 30.10.2018 (cfr. documentazione in atti), retrodatano gli effetti del contratto di lavoro alle date antecedenti del 27.10.2018 e del 26.10.2018.
Peraltro, dette circostanze, oltre a risultare univoche dalla documentazione in atti, risultano perfettamente compatibili e coerenti con quanto dichiarato dalle lavoratrici in sede di primo accesso ispettivo;
in particolare ha dichiarato che “lavoro c/o il supermercato Crai Parte_4 di EB da sabato 27.10.2018. sono stata contattata dal sig. responsabile Crai Parte_3
e ho lavorato sabato, lunedì per 5 ore e stamattina sono venuta alle 7.45. Non ho firmato alcun contratto di lavoro e sono venuta in prova come cassiera…Aggiungo che la maglietta nera con logo CRAI che indosso mi è stata data dal sig. ”; ha dichiarato che “lavoro Parte_3 Parte_5
c/o il supermercato Crai di EB gestito dalla soc. da venerdì 26 ottobre Parte_2
2018. Ancora non ho firmato alcun contratto di lavoro. Sono stata contattata dal titolare sig. Pt_2 per venire a lavorare come cassiera. Ho lavorato venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 e lunedì 29 ottobre 2018. Stamattina sono arrivata all'apertura. La mia collega, l'altra cassiera sig.ra
è arrivata solo sabato mattina. Ancora non so la retribuzione che mi sarà Parte_4 R.G. n. 1043 del 2023 – Pag. 13 di 18
corrisposta penso che mi sarà data a fine mese...La maglietta che indosso con logo Crai mi è stata data dalla azienda” (cfr. dichiarazioni dei lavoratori riportate nel verbale di primo accesso ispettivo n. 131/158 del 30.10.2018).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato, per quanto riguarda in particolare le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati in sede ispettiva, che il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto in concorso di altri elementi consentano al giudice di ritenere provati i fatti in questione (Cass. civ., sez. lav. n.
24416 del 2008). Ciò persino in presenza di dichiarazioni testimoniali di segno opposto e all'esito della valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio offerto (Cass. Civ. sez. lav. n. 24208 del
2020). La valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, infatti, consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da questi riferite in sede di deposizione in giudizio (cfr. Cass. n. 24208 del 2020; Cass. n. 17555 del 2002).
Si tratta, a parere del Tribunale, di elementi particolarmente rilevanti, dal momento che le dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale in sede ispettiva, pur liberamente valutabili, sono in assoluto dotate di un significativo grado di attendibilità, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nell'ipotizzabile assenza di condizionamenti verso i lavoratori interrogati da parte del datore di lavoro.
Né può addivenirsi a differenti conclusioni sulla base delle difese espresse dalla ricorrente nel proprio atto introduttivo concernenti il presunto svolgimento, al momento della contestazione dell'illecito, di una mera “prova” delle attività lavorative da svolgersi, in quanto destituite di fondamento.
Depone in senso contrario il disposto dell'art. 2096 c.c., in base al quale l'assunzione del lavoratore con previsione di periodo di prova deve necessariamente avvenire con contratto avente forma scritta ad substantiam, che includa la relativa clausola, con la conseguenza che, in assenza di atto scritto, la relativa previsione è nulla.
Il patto di prova costituisce infatti parte integrante del rapporto di lavoro subordinato con conseguente obbligo di assunzione e di ottemperanza a tutti i conseguenti adempimenti amministrativi, ivi compresa la comunicazione di assunzione al centro competente.
Inoltre, in senso inverso a quanto dedotto dagli opponenti, depone anche la circostanza – già sopra evidenziata – che alla data del 30.10.18 sia la sia la già lavorassero da giorni Pt_4 Pt_5 presso il supermercato, secondo quanto risulta non solo dalle dichiarazioni rese dalle lavoratrici, ma anche dalla stessa retrodatazione della assunzione completata dai ricorrenti. Di qui l'irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalla parte ricorrente – anche reiterate dalla parte in seguito all'ordinanza del 2.06.2024 -, in quanto inidonee a scalfire quanto emerso, in ordine alla sussistenza di un rapporto lavorativo in data anteriore rispetto al primo accesso ispettivo
(v. capitoli di prova formulati nel ricorso introduttivo).
Ne consegue, la legittimità della prima sanzione comminata, dato che la prestazione lavorativa svolta dalle lavoratrici è avvenuta in assenza di regolare contratto di lavoro.
9.2. Anche il secondo motivo di opposizione è infondato. In particolare, gli opponenti hanno contestato le conclusioni cui sono pervenuti gli ispettori del lavoro, affermando che, contrariamente a quanto dagli stessi ritenuto, tra la e Parte_2 la sarebbe intercorso un valido contratto di appalto e non già una vietata CP_3 somministrazione di manodopera, considerato, tra l'altro, che l'Ispettorato del Lavoro non ha specificato in che cosa sarebbe consistita la condotta posta alla base dell'illecito, provocando in tal caso, la nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione.
9.3. L'art. 29 comma 1 D.Lgs. 276/2003 recita “ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei R.G. n. 1043 del 2023 – Pag. 14 di 18
mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”. La norma si preoccupa di distinguere il contratto d'appalto dalla somministrazione di lavoro sulla base di elementi discretivi quali l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, l'esercizio, da parte di quest'ultimo, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché l'assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
Il chiaro intento della norma è quello di operare una distinzione tra somministrazione ed appalto, al fine di evitare che soggetti non autorizzati alla somministrazione di lavoro la esercitino ugualmente sotto le mentite spoglie di un appalto.
Ciò implica che, in caso di appalto non genuino, non sussiste alcun valido contratto d'appalto e il rapporto di somministrazione di lavoro, apparentemente instaurato con l'appaltatore, è nullo. L'appalto irregolare, posto in essere cioè al di fuori delle condizioni di cui all'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, è sanzionato dall'art. 18, comma 5-bis del citato decreto legislativo ed è disciplinato in modo analogo alla somministrazione irregolare (di cui all'art. 38 D.Lgs. 81/2015). 9.4. La distinzione tra contratto d'appalto e irregolare somministrazione di lavoro va ricercata, dunque, in alcuni indici sintomatici, rivelatori della reale configurazione e strutturazione del rapporto.
All'uopo, sintetizzando un percorso argomentativo consolidatosi nel tempo, si deve aver riguardo alle seguenti circostanze: se l'impresa appaltatrice operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale rispetto all'impresa committente;
se sia provvista di una propria organizzazione imprenditoriale;
se in concreto assuma su di sé l'alea economica insita nell'attività produttiva oggetto dell'appalto; da ultimo, se i lavoratori impiegati siano effettivamente diretti dall'appaltatore, agiscano alle sue dipendenze e nel di lui interesse.
Ciò è conforme a quanto ribadito anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa (cfr. Cass. civ. n. 12551 del 2020).
Dello stesso tenore risultano i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui, nel richiamare gli approdi sopra evocati, viene precisato che negli appalti di servizi o aventi ad oggetto un facere, la non genuinità dell'appalto è determinata da alcuni specifici criteri, ossia dalla richiesta da parte del committente dello svolgimento di un certo numero di ore lavorative – e non di un servizio -, l'uso di mezzi del committente nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'identità dell'attività svolta dal personale dell'appaltatore e quella svolta dai dipendenti del committente (v. Cons. Stato, Sez. III, n. 1571 del 2018). 9.5. La genuinità dell'appalto sottoscritto tra le imprese, come anzidetto, deve essere accertata alla stregua di specifici indicatori, individuati, peraltro, anche dalla circolare ministeriale n. 5 dell'11.02.2011, quali, ad esempio:
- il possesso, da parte dell'impresa appaltatrice, di una propria autonomia e di una propria organizzazione d'impresa, ciò anche quando si è in presenza di contratti d'appalto c.d. labour intensive, ossia quando l'attività lavorativa manuale è preponderante;
- l'oggetto del contratto d'appalto, ai fini della determinazione in ordine alla sua genuinità, non può essere la mera fornitura di lavoratori, né il compenso spettante ai lavoratori può ricondursi esclusivamente alle ore di lavoro svolte, senza alcun rilievo per il risultato in concreto stabilito. R.G. n. 1043 del 2023 – Pag. 15 di 18
- l'assunzione, da parte dell'appaltatore, del rischio di impresa, ossia del rischio economico del lavoro commissionato in caso di mancato raggiungimento dell'oggetto del contratto o in caso di danni che comportano una sua diretta responsabilità patrimoniale;
- la sussistenza di una propria organizzazione d'impresa nello svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto; il requisito dell'organizzazione d'impresa, infatti, implica la valutazione in ordine all'organizzazione dei mezzi, intesi quali mezzi materiali e immateriali, nonché il know how aziendale, che deve essere effettuata in totale autonomia da parte dell'impresa appaltatrice;
- infine, l'appaltatore ai fini della genuinità dell'appalto deve essere titolare del potere organizzativo e disciplinare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto. Ciò premesso e alla luce dei suesposti principi, deve ritenersi che, nel caso di specie, non ricorra un valido contratto di appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.Lgs. n. 276 del 2003, ma un rapporto assimilato all'appalto illecito (o pseudo-appalto) posto in essere con l'interposizione fittizia di manodopera, per come accertato dall'ispettorato resistente. 9.6. Premesse le coordinate ermeneutiche di riferimento, deve, anzitutto, evidenziarsi che il materiale svolgimento di attività lavorativa da parte di , , Parte_6 CP_4 Pt_7
in favore della società
[...] CP_5 Controparte_6 Parte_8 Parte_2
e per le giornate di lavoro per ciascuno specificate è circostanza non contestata in maniera
[...] specifica – e, quindi, idonea allo scopo – dagli odierni ricorrenti.
Il thema decidendum, pertanto, si concentra – anche alla luce dei motivi di opposizione formulati –sulla sussistenza o meno di un genuino contratto di appalto tra la Parte_2 Contro (committente) e la (appaltatrice).
Dall'ordinanza ingiunzione impugnata e dal verbale di accertamento e contestazione notificato si evince agevolmente sia la condotta contestata sia la violazione delle norme indicate.
Dalla documentazione allegata in atti dalla parte resistente (con particolare riferimento al contratto ed anche al registro vendita IVA), nonché dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva in data 30.10.2018 in occasione del primo accesso ispettivo, è agevolmente evincibile che il contratto di “servizio” tra la e la non rientra nella logica tipica Parte_2 CP_7 dell'appalto di servizi, con cui il committente affida all'appaltatore lo svolgimento di prestazioni connesse ad un preciso risultato e finalizzate alla realizzazione di un opus dotato di consistenza autonoma, ma presenta piuttosto delle affinità con lo schema tipico della somministrazione di lavoro a tempo determinato, volta ad integrare il personale già presente nell'organico della committente. Depone in tal senso, in particolare, la circostanza per cui l'impiego di manodopera è stato gestito esclusivamente dalla la quale ha provveduto ad organizzare la Parte_2 prestazione lavorativa, ad esercitare concreti poteri di direzione e a gestire l'intero rapporto Contro contrattuale, sebbene intestato alla quest'ultima del tutto sconosciuta ai lavoratori impiegati. Univoche le dichiarazioni dei lavoratori, i quali hanno riferito agli ispettori su circostanze concernenti l'instaurazione del rapporto di lavoro, lo svolgimento e la retribuzione dell'attività lavorativa, subordinata, nella sostanza, alla organizzazione e alle direttive dell'odierna parte opponente (cfr. dichiarazioni di “Lavoro presso il supermercato CRAI della Persona_3
dal 2 ottobre 2018. Ho sottoscritto un contratto a tempo determinato e part-time di Parte_2
5 ore di lavoro. Ho fatto un colloquio di lavoro con un certo che penso che sia un Persona_4 supervisore e ho firmato il contratto con il sig. , fratello dell'amministratore. Per Parte_3 tutto il personale che lavora presso il supermercato i turni di lavoro vengono stabiliti dal sig.
mediante un calendario settimanale e anche lui impartisce le direttive a tutti noi. Ho già Pt_2 percepito la retribuzione di ottobre 2018 con bonifico. Non ho altro da aggiungere”; dichiarazioni di : “Ho iniziato a lavorare presso il supermercato CRAI della di Parte_9 Parte_2
EB dal 13 settembre 2018. Ho firmato un contratto a tempo determinato e full time di 8 ore al giorno. Ho fatto un colloquio di lavoro con il titolare della CRAI sig. . […] I turni Parte_3 di lavoro vengono stabiliti dal titolare sig. fratello dell'amministratore per tutto il Parte_3 personale oggi presente e che lavora presso la CRAI di EB. Anche le direttive ci vengono R.G. n. 1043 del 2023 – Pag. 16 di 18
impartite dal sig. ”; dichiarazioni di “Lavoro come macellaio presso il Pt_2 Parte_8 supermercato CRAI della da ottobre 2017. Ho preso contatti per lavorare qui con il Parte_2 sig. perché ho lavorato con la per 10 anni come macellaio presso un Parte_3 Parte_2 altro supermercato. Sto lavorando ininterrottamente dall'anno scorso presso la CRAI e i turni di lavoro e le direttive mi vengono impartite dal sig. . Preciso che fino ad oggi ho Parte_3 firmato n. 4 contratti di lavoro che mi ha dato il sig. e di questo n. 3 risultano Parte_3 firmati con una certa di io non conosco assolutamente nessuno. Sono Controparte_10 sempre stato pagato in contanti dalla fino a giugno 2018 e mi facevano firmare le Controparte_9 Contro buste paga della mentre da luglio 2018, da quando sono stato assunto direttamente dalla
vengo pagato con bonifico”, nonché nella medesima direzione anche le Controparte_9 dichiarazioni rese dagli ulteriori lavoratori che ha riferito “ Io ho avuto sempre e CP_5 solo contatti con la e non conosco nessuno della anche se all'atto Controparte_9 CP_3 dell'assunzione il sig. mi ha fatto sottoscrivere un contratto di lavoro con la Parte_12 suddetta cooperativa” e , che ha peraltro precisato “I turni di lavoro vengono Parte_6 stabiliti ogni settimana dal sig. il quale impartisce le direttive e il quale mi ha Parte_3 fornito dall'anno scorso la maglietta con logo CRAI”). Il quadro probatorio emerso è, pertanto, univoco. Né sussistono elementi di segno contrario allegati da parte della ricorrente idonei a scalfire la predetta ricostruzione, ovvero a supportare la ricostruzione dei fatti prospettata dai ricorrenti, i quali, peraltro, non hanno offerto e neppure richiesto alcuna prova in tal senso. Di contro, è evidente che l'oggetto dell'accordo si sia tradotto nella mera somministrazione di manodopera, utilizzata per specifiche mansioni, già esercitate dai lavoratori in precedenza per conto della committente (“ho lavorato con la per 10 anni Parte_2 come macellaio”; cfr. dichiarazioni . La reale organizzazione della prestazione Parte_8 lavorativa veniva eseguita direttamente dagli odierni ricorrenti, unici a conoscere, peraltro, tutti i fattori produttivi dell'attività di impresa e, quindi, a direzionare l'attività dei prestatori di lavoro. 9.7. Inoltre, dalla lettura del contratto depositato e dalle modalità esecutive accertate, emerge Contro altresì che la appaltatrice fosse priva di una propria organizzazione di mezzi per lo svolgimento della prestazione oggetto dell'appalto, dal momento che la prestazione si sarebbe svolta nei locali adibiti e con le attrezzature proprie della .. Parte_2 Contro 9.8. Peraltro, che l'attività svolta nei confronti di si sia sostanziata in una mera fornitura di lavoratori, senza che sussistesse alcun concreto risultato che avrebbe dovuto essere perseguito dalla appaltatrice e che concretizzasse l'oggetto dell'appalto, emerge altresì dalla circostanza relativa alla identità dell'attività svolta dai lavoratori, sia quando essi erano alle Contro dipendenze dirette della sia nel periodo in cui, sebbene formalmente assunti da Parte_2 hanno lavorato nel medesimo supermercato della società ricorrente.
Infine, la previsione di un corrispettivo unitariamente inteso, peraltro con costi estremamente vantaggiosi, da versarsi mensilmente, evidenzia come la controprestazione è stata quantificata in ragione esclusivamente della manodopera giornaliera prestata, e non, invece, in relazione ad una opera o servizio unitariamente inteso, che sarebbe stato indice dello svolgimento di una attività economica organizzata, con autonomo rischio di impresa, non limitata alla fornitura della forza lavoro. Anzi, è palese, proprio in virtù del corrispettivo pattuito, l'assenza di una alea economica insita nella attività produttiva oggetto dell'appalto nonché di un risultato autonomo da parte della società appaltatrice, la quale, quindi, non ha sostanzialmente assunto alcun rischio di impresa.
9.9. Orbene, alla luce dei principi esposti e di tutti gli elementi istruttori emersi, gli accertamenti effettuati sono sicuri indici rilevatori della legittimità della pretesa creditoria vantata dalla parte resistente, atteso che alcun elemento istruttorio di senso contrario è stato fornito dai ricorrenti, che non hanno fornito alcuna prova idonea a scalfire la ricostruzione operata dalla pare resistente, la quale ha valutato l'intero rapporto concretamente svoltosi tra le parti, durante l'intervallo temporale 1.01.2018-1.06.2018. R.G. n. 1043 del 2023 – Pag. 17 di 18
Pertanto, alla luce di tali considerazioni e avendo riguardo ai c.d. indici sintomatici dell'interposizione illecita sopra evocati, è evidente che il rapporto intercorso tra la Parte_2 Contro e la configura un'ipotesi di appalto irregolare in considerazione delle seguenti
[...] circostanze, poste alla base dell'ordinanza-ingiunzione opposta:
- l'attività oggetto dell'appalto si svolgeva presso i medesimi locali e con le medesime attrezzature che erano nella disponibilità della committente (CRAI di EB), senza che la Contro conferisse alcun corrispettivo per l'utilizzo degli stessi o per i normali costi locatizi e gestori;
- il potere organizzativo e direttivo dei mezzi e del personale veniva esercitato dalla medesima committente;
- il corrispettivo dell'appalto (€ 9.700,00 mensili) era predeterminato e versato con acconti a cadenza fissa, indipendentemente dalla realizzazione della res appaltata e dall'andamento della attività economica;
- la gestione di fatto dell'attività d'impresa era diretta dalla committente;
- con l'esternalizzazione del servizio è stata impiegata, senza soluzione di continuità, forza lavoro già precedentemente occupata dalla committente con le stesse mansioni.
Di conseguenza, tenuto conto di tutte le condizioni richieste ai fini della legittimità dell'appalto dall'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e dall'art. 1655 c.c., ossia realizzazione di un servizio autonomo, mediante organizzazione autonoma ed esercizio del potere direttivo, nonché assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore – e non del committente -, anche gli altri motivi di opposizione risultano infondati. Ne consegue che l'opposizione proposta è infondata e l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere confermata integralmente.
10. Rideterminazione sanzione solo su domanda opponente.
Nell'applicazione della sanzione amministrativa la P.A. resistente si è mantenuta entro i limiti edittali previsti dalla legge ed ha applicato una sanzione congrua in relazione alla gravità del fatto contestato.
Peraltro, nessuna domanda di riduzione della sanzione irrogata è stata espressamente proposta in ricorso, con la conseguenza che questo giudice non può provvedervi d'ufficio (v. Cass. civ., Sez. I, 11 novembre 2004, n. 21486 nonché più di recente in motivazione Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 2008, n. 715).
11. Il regime delle spese.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a. che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; b. che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n. 140 (Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405);
c. del valore della controversia;
d. del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e. dell'estrema semplicità della fase introduttiva caratterizzata dalle forme del procedimento delineato dall'art. 6 del D. Lgs. 150/2011 nonché della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f. della sostanziale assenza della fase istruttoria, caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale, nonché della semplicità di quella decisoria, con R.G. n. 1043 del 2023 – Pag. 18 di 18
decisione resa a seguito di discussione orale, sostituita con il deposito di note scritte di trattazione;
g. degli aumenti e diminuzioni ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata). h. del disposto dell'art. 9 del D. Lgs. N.° 149/2015 il quale prevede: “In caso di esito favorevole della lite all sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli CP_1 onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. RIGETTA l'opposizione proposta da e e, per l'effetto, Parte_1 Pt_2 Parte_2 conferma l'ordinanza-ingiunzione sopra indicata n. 79/2023/00 e n. 79/2023/01 emessa dall' in data 20.03.2023 Controparte_1
(prot. 8087 del 24.03.2023) e notificata il 31.03.2023 e 4.04.2023; B. CONDANNA i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore di parte resistente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 2.300,00 per compensi professionali forensi, oltre al oltre I.V.A. e C.P.A. solo se dovute, nelle misure di legge oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in data 28 aprile 2025 all'esito della scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Il Giudice dott. Alessandro Caronia