Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 628/2023 R.L., vertente TRA (P.I. , con sede legale in San Ferdinando – Parte_1 P.IVA_1 Zona Industriale I^ ASI S.G. 98, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
(nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...], int. 2, Parte_2 cod. fisc. ) rappresentata e difesa dalle Avv.te Barbara Polimeni C.F._1 ( ) e Pasqualina Sabina Ienco ( ) del Foro di C.F._2 C.F._3 Palmi, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Cittanova (RC), Via Cav. Rocco Gentile, 12, pec Email_1 Email_2 appellante CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in Cittanova (RC), Controparte_1 via Girolamo Scionti, n. 24 - C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._4 Rosalba Sciarrone (CF ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._5 studio legale, in Cittanova, via Amendola, n. 44, fax 0966-655418, pec. Email_3 appellato
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 20.12.2023, la nterponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1397/2023, emessa dal Tribunale di Palmi – Giudice del Lavoro in data 05.12.2023 a definizione del procedimento n. 1294/2020 RG, notificata in data 7.12.2023, chiedendone la riforma. Si costituiva , resistendo all'appello avversario e chiedendone la Controparte_1 declaratoria di inammissibilità o il rigetto. Nelle note scritte depositate il 04.03.2025, la sponeva che, Parte_1 essendo stato effettuato il pagamento dell'intero importo di cui all'impugnata sentenza, comprensivo degli interessi legali e rivalutazione monetaria per come calcolati da controparte, essa appellante non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio di appello. Dichiarava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 306 c.p.c. di rinunciare agli atti del giudizio di appello promosso contro , R.G. 628/2023, e chiedeva che Controparte_1 venisse dichiarata l'estinzione del processo. Nelle note scritte e sottoscritte depositate il 09.04.2025, la parte personalmente, sig.
, ed il difensore Avv. Rosalba Sciarrone dichiaravano di accettare la Controparte_1 rinuncia con ogni conseguente provvedimento di legge.
Osserva la Corte che, a norma dell'art. 306 c.p.c., il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio, quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'ambito d'applicazione della disciplina delineata dall'art. 306 c.p.c. si estende a tutti i gradi di giudizio, atteso che, pur se la rinuncia agli atti del giudizio di appello non sia espressamente disciplinata dalla legge, essa deve ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., e, quindi, anche della norma ex art. 306 c.p.c., dovendosi escludere alcuna incompatibilità con tale mezzo di gravame. Deve, pertanto, dichiararsi l'estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c.. A mente dell'art. 306 ultimo comma c.p.c., le spese processuali vanno poste a carico della rinunciante e vanno liquidate ex D.M. n. 147/2022– valore Parte_1 dichiarato € 20.150,62, tenendo conto dei parametri minimi, attesa l'assenza di complessità della controversia – in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Esse vanno distratte in favore del difensore antistatario dell'appellato, che ne ha fatto richiesta. La pronuncia di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (ove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t.,nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1. Visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio di appello.
2. Condanna al pagamento, in favore del difensore Parte_1 distrattario dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti