Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/02/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice nel procedimento iscritto al n. 2740/2024 R.G., avente ad oggetto “regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)” e proposto da
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Parte_1 C.F._1
Terragno, come da mandato in atti;
- RICORRENTE –
CONTRO
(c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea CP_1 C.F._2
Piscopiello, come da mandato in atti;
- RESISTENTE - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 22/04/2024, ha chiesto la regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo al figlio , nato il [...] dalla Per_1 relazione more uxorio con per i motivi e alle condizioni indicate in atti. CP_1
Con comparsa di costituzione del 13/09/2024, si è costituita non opponendosi CP_1 alla domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, come specificato in atti.
Per l'udienza del 9/12/2024 le parti hanno depositato note per la trattazione scritta nonché
l'accordo tra loro intercorso per definire consensualmente la controversia, nei seguenti termini:
a) L'affido del figlio minore è condiviso, con collocamento presso la madre sig.ra la CP_1 quale si trasferirà nell'abitazione sita nel comune di Montesano Salentino alla via Alcide
De Gasperi n.
9. Ciascuno dei genitori eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi tempi di permanenza col minore, mentre le decisioni di maggiore interesse relative
1
b) La casa familiare di Uggiano la Chiesa alla via Grazia Deledda n.1 di esclusiva proprietà del sig. resta assegnata a quest'ultimo; Pt_1
c) La sig.ra si impegna a lasciare l'abitazione di Uggiano la Chiesa entro giorni 30 dalla CP_1 sottoscrizione del presente accordo, avendo già le parti raggiunto separata intesa in ordine alla divisione dei beni mobili ivi presenti;
d) Il mantenimento ordinario del minore viene concordato in euro 230,00 mensili, che il sig.
corrisponderà a mezzo bonifico entro il giorno 15 di ogni mese sulle coordinate Pt_1 bancarie intestate alla sig.ra CP_1
e) L'Assegno unico familiare che ammonta ad € 140,00 sarà percepito al 50% da ciascun avente diritto;
f) Le spese straordinarie saranno al 50% per ciascun genitore, dichiarando per la restante parte di essere edotti dei termini di cui al protocollo del Tribunale di Lecce del 21.05.2018, che qui si intende espressamente richiamato;
g) Il diritto di visita del genitore non collocatario verrà articolato nel seguente modo. A settimane alterne, il sig. prenderà con sé il minore il martedì dalle ore 17.00 Pt_1 riaccompagnandolo presso l'abitazione materna dopo averlo fatto cenare alle 21.00, mentre il venerdì prenderà il figlio alle ore 17.00, facendolo pernottare con sè presso l'abitazione di Uggiano la Chiesa nei giorni di venerdì, sabato e domenica, accompagnandolo il lunedì mattina direttamente per l'ingresso a scuola. Nella settimana in cui non sono previsti pernottamenti, il genitore terrà con sé il minore per due pomeriggi, nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 21.00. Durante le festività, il figlio trascorrerà con il padre e la madre, ad anni alterni, i singoli giorni 8, 24, 25, 26, 31 dicembre, 1 gennaio, il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo, affinché, per ciascuna festività, alternativamente, sia garantito al minore la frequentazione dell'uno e dell'altro genitore. Per quanto attiene ai compleanni ed alle ricorrenze, il figlio trascorrerà il giorno del compleanno insieme ad entrambi i genitori, salvo diversi accordi tra gli stessi;
con il padre ovvero con la madre il giorno del rispettivo compleanno del genitore. Durante le ferie estive il figlio sarà col padre con pernottamento presso di lui per due settimane, anche non consecutive, con impegno dei genitori di comunicarsi il periodo prescelto entro il 30 maggio di ogni anno. I Ponti ed altre festività religiose seguiranno il calendario di visita ordinario, salvo diverse intese;
2 h) La sig.ra porterà via dalla casa di Uggiano La Chiesa, con il consenso del CP_1 sig. , i seguenti beni in quanto di sua esclusiva proprietà: Tavolo e 6 sedie, Parte_1
Parete attrezzata e contro mobile sala da pranzo, 2 scarpiere e un armadio (ubicati attualmente nella terza camera), Frigorifero, Cucina (esterno), Forno e microonde,
Lavastoviglie, Asciugatrice, Piano cottura e cappa, Cucina con isola, Divano, elettrodomestici Folletto e Bimby, Macchina del caffè, Friggitrice ad aria e termo camino.
Il tutto dovrà essere dismesso dall'abitazione di Uggiano La Chiesa entro 30g dalla sottoscrizione del presente atto;
i) Gli istanti prestano il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto e il proprio assenso per il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio del minore;
j) Spese compensate tra le parti.
Ritiene il Tribunale che le condizioni indicate nell'accordo non risultino contrarie ai criteri di legge e siano conformi agli interessi delle parti e della minore, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'esito concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da così provvede: Parte_1
1) dispone in conformità dell'accordo raggiunto dalle parti;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13/01/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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