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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4509 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14817 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Porcù del Foro di Controparte_1 P.IVA_1
Milano, presso lo studio del quale a Milano, via Galileo Bagutta n. 13, ha eletto domicilio come da procura agli atti;
-attore opponente-
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. Donato Attanasio del Foro Controparte_2 P.IVA_2
di Macerata, indirizzo PEC: Email_1
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “rigettare l'avversa eccezione di nullità/inesistenza dell'atto di citazione in opposizione asseritamente notificato in formato word, ma regolarmente firmato digitalmente;
- per tutti i motivi di opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto
n.3150/24 del 04.03.2024, emesso dal tribunale di milano, n.r.g. 3765/2024, adottando ogni consequenziale provvedimento e dichiarando non dovuto l'importo di cui al predetto decreto ingiuntivo;
- il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. parte opposta: “in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare l'inesistenza e/o la nullità insanabile dell'atto introduttivo del presente procedimento, per le motivazioni tutte argomentate nel presente atto e pertanto dichiarare l'estinzione del presente giudizio con contestuale ed immediata conferma del decreto ingiuntivo n. 3150/2024 emesso dal tribunale di milano in persona del giudice dott. angelini nel procedimento n. 3765/2024 rg. nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo tribunale non dovesse accogliere la sollevata eccezione di inesistenza dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in via principale: rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3150/24 del 04.03.2024 emesso dal tribunale di milano, nel procedimento n. 3765/2024 rg in quanto del tutto illegittima ed infondata, per le ragioni tutte esposte nei precedenti scritti difensivi e documenti allegati, con ogni conseguente statuizione in ordine alle somme dovute e debende e con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3150 del 2024 del 4.03.2024, dell'importo di euro 53.070,00, emesso dal Tribunale di
Milano a favore di a titolo di corrispettivo per la collaborazione coordinata e Controparte_2
1 continuativa, inerente sia alle prestazioni tecniche rese del mese di marzo 2023 – oggetto della fattura n. 5/2023 – sia al compenso per periodo da aprile ad ottobre 2023 e alle spese sostenute - oggetto della fattura n. 23/2023
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) il contratto di Controparte_1 collaborazione è nullo per inesistenza dell'oggetto a norma degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., trattandosi di clausole confuse che sembrano richiamare sia la disciplina normativa sul subappalto sia quella sul lavoro personale autonomo;
b) in ogni caso, nessuna prestazione di quelle indicate nel ricorso ex art. 633 c.p.c. venne erogata da considerato, peraltro, che i richiamati Controparte_2
lavori di ristrutturazione degli Uffici del Comando di Polizia Municipale vennero sospesi, come da verbale ispettivo, in data 17.2.2023 e, quindi, prima della conclusione del contratto di collaborazione e che i lavori di costruzione di n. 300 alloggi non furono mai realizzati
Si è regolarmente costituito in giudizio, in data 8.07.2024, deducendo, oltre Controparte_2 all'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione peraltro mancante della relativa procura, che: a) l'oggetto del contratto di collaborazione è determinato, lecito e possibile in quanto la società opposta si impegnò “a mettere a disposizione le proprie competenze, le proprie conoscenze e il proprio know-how per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione” consistente nella ristrutturazione di un immobile adibito a Comando della Polizia Municipale nonché nella costruzione di un complesso di edilizia residenziale sociale, dietro pagamento di un corrispettivo di euro 5.000,00 + iva mensile oltre al rimborso spese;
b) La realizzò tutte le attività CP_2
affidate, come emerge dalla corrispondenza tra le parti.
Scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari, è stata fissata, a norma dell'art. 171- bis c.p.c., l'udienza ex art. 183
c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa – nel corso della quale è stato possibile procedere all'interrogatorio libero e al tentativo di conciliazione – ritenuta la causa di natura documentale è stata fissata udienza di rimessione in decisione a norma dell'art. 189 c.p.c.
1.Le eccezioni preliminari sollevate dalla parte opposta sono del tutto infondate.
In primo luogo, è supportato dai documenti agli atti sia la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, sia il deposito, al momento della costituzione in giudizio, della procura quale allegato all'atto introduttivo.
In secondo luogo, la difesa spiegata dalla parte opposta non può che essere manifestazione del principio di raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 156 comma 3 c.p.c., con conseguente preclusione per il giudice di rilevare eventuali nullità formali.
2 2. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritto in data 27.02.2023, è nullo.
Nello specifico, qualora volesse interpretarsi la locuzione “coordinata e continuativa” come illecita somministrazione di manodopera dei soli lavoratori della società da impiegare presso il CP_2 cantiere affidato alla il contratto è da considerarsi nullo per illiceità dell'oggetto. Controparte_1
Difetta, in radice, la prova che in capo al convenuto opposto sussistessero gli elementi, normativamente indicati dall'art. 29, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”), sulla base dei quali l'interprete è chiamato a distinguere il contratto di appalto di cui all'art. 1655
c.c. dal contratto di somministrazione di lavoro di cui agli art. 20 e ss. d.lgs. citato (oggi abrogati, ma applicabili ratione temporis): vale a dire l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio d'impresa.
Si ricade quindi nell'ambito della somministrazione di lavoratori, nel caso di specie illecita, in quanto, non solo, posta in essere da soggetto (l'odierno opposto) che non risulta provvisto della necessaria autorizzazione di cui all'art. 4, I comma, lett. a d.lgs. citato, ma anzi, di fatto realizzata tramite conclusione di un contratto di appalto (di fatto, uno pseudo-appalto) privo dei requisiti di cui all'art. 29, I comma, d.lgs. citato.
Qualora volesse ritenersi che le parti sottoscrissero un contratto di subappalto, lo stesso è comunque nullo per indeterminatezza dell'oggetto.
Da un lato, le clausole non descrivono le obbligazioni di facere che doveva svolgere l'opposta subappaltatrice in relazione al compenso mensile, gravante sull'opponente, di euro 5.000,00 per la
“collaborazione coordinata e continuativa”.
Dall'altro, l'attività commissionata non si riferisce alla esecuzione di un opus, ma, con una clausola del tutto generica che assimila l'attività materiale a quella di prestazione d'opera intellettuale, senza specificarle - con preclusione per il giudice di procedere ad una determinazione delle stesse in relazione al compenso mensile - La si obbligò “a mettere a disposizione le proprie CP_2
competenze, le proprie conoscenze e il proprio Know How per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e di ricostruzione degli immobili”.
3. Anche a voler ritenere valido il contratto di collaborazione sottoscritto in data 27.02.2023, la società opposta, a fronte della specifiche contestazioni della parte opponente sulla immediata sospensione dei lavori di ristrutturazione degli uffici adibiti a Comando di Polizia (ancor prima della sottoscrizione del contratto di collaborazione) e sulla mancata esecuzione dei 300 alloggi dei lotti E1, E2, E3, si è limitata a produrre le fatture emesse per “prestazioni tecniche e per spese sostenute”, una lettera di incarico per prestazione occasionale afferente ad un soggetto terzo, e della
3 corrispondenza non sorretta da una allegazione specificata dei fatti che tali e-mail dovrebbero provare.
Da un lato, le fatture emesse sono inidonee a fornire la prova dell'esecuzione delle lavorazioni a fronte di contestazioni specifiche e la lettera di incarico conferita ad un soggetto terzo, a titolo di prestazione occasionale, è del tutto avulsa dalla fattispecie del contratto di subappalto che dovrebbe essere stato concluso tra le parti.
Dall'altro, quanto al documento rubricato “Corrispondenza”, il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita – come nel caso di specie - la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione.
Peraltro, la società dopo il deposito della comparsa di costituzione e risposta, è Controparte_2
decaduta dalle facoltà assertive e istruttorie, non avendo proceduto al deposito, nei termini perentori, delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Conseguentemente, parte opposta non ha allegato fatti a sostegno della esecuzione dei lavori di esecuzione dell'Ufficio e degli alloggi, né ha fornito prove precostituite a fondamento del credito azionato comprensivo di asserite spese non meglio specificate, né ha formulato prove costituende.
Non appare superfluo rammentare che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.
Conseguentemente, i fatti specificati negli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c. sulle ditte esecutrici e sull'impiego di un lavoratore – che comunque rimangono del tutto generici – sono tardivi, in quanto introdotti nel giudizio successivamente al termine perentorio delle preclusioni assertive.
4. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (euro 53.070,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di Controparte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3150/2024 del 4.03.2024;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si Controparte_2
4 liquidano in euro 406,50 per spese esenti ed euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Fausto Porcù a norma dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Milano il 3 giugno 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Fausto Porcù del Foro di Controparte_1 P.IVA_1
Milano, presso lo studio del quale a Milano, via Galileo Bagutta n. 13, ha eletto domicilio come da procura agli atti;
-attore opponente-
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. Donato Attanasio del Foro Controparte_2 P.IVA_2
di Macerata, indirizzo PEC: Email_1
-convenuta opposta-
Conclusioni: parte opponente: “rigettare l'avversa eccezione di nullità/inesistenza dell'atto di citazione in opposizione asseritamente notificato in formato word, ma regolarmente firmato digitalmente;
- per tutti i motivi di opposizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto
n.3150/24 del 04.03.2024, emesso dal tribunale di milano, n.r.g. 3765/2024, adottando ogni consequenziale provvedimento e dichiarando non dovuto l'importo di cui al predetto decreto ingiuntivo;
- il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. parte opposta: “in via preliminare e pregiudiziale: dichiarare l'inesistenza e/o la nullità insanabile dell'atto introduttivo del presente procedimento, per le motivazioni tutte argomentate nel presente atto e pertanto dichiarare l'estinzione del presente giudizio con contestuale ed immediata conferma del decreto ingiuntivo n. 3150/2024 emesso dal tribunale di milano in persona del giudice dott. angelini nel procedimento n. 3765/2024 rg. nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'ill.mo tribunale non dovesse accogliere la sollevata eccezione di inesistenza dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in via principale: rigettare l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3150/24 del 04.03.2024 emesso dal tribunale di milano, nel procedimento n. 3765/2024 rg in quanto del tutto illegittima ed infondata, per le ragioni tutte esposte nei precedenti scritti difensivi e documenti allegati, con ogni conseguente statuizione in ordine alle somme dovute e debende e con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 3150 del 2024 del 4.03.2024, dell'importo di euro 53.070,00, emesso dal Tribunale di
Milano a favore di a titolo di corrispettivo per la collaborazione coordinata e Controparte_2
1 continuativa, inerente sia alle prestazioni tecniche rese del mese di marzo 2023 – oggetto della fattura n. 5/2023 – sia al compenso per periodo da aprile ad ottobre 2023 e alle spese sostenute - oggetto della fattura n. 23/2023
Quali motivi di opposizione, ha dedotto, in sintesi, che: a) il contratto di Controparte_1 collaborazione è nullo per inesistenza dell'oggetto a norma degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c., trattandosi di clausole confuse che sembrano richiamare sia la disciplina normativa sul subappalto sia quella sul lavoro personale autonomo;
b) in ogni caso, nessuna prestazione di quelle indicate nel ricorso ex art. 633 c.p.c. venne erogata da considerato, peraltro, che i richiamati Controparte_2
lavori di ristrutturazione degli Uffici del Comando di Polizia Municipale vennero sospesi, come da verbale ispettivo, in data 17.2.2023 e, quindi, prima della conclusione del contratto di collaborazione e che i lavori di costruzione di n. 300 alloggi non furono mai realizzati
Si è regolarmente costituito in giudizio, in data 8.07.2024, deducendo, oltre Controparte_2 all'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione peraltro mancante della relativa procura, che: a) l'oggetto del contratto di collaborazione è determinato, lecito e possibile in quanto la società opposta si impegnò “a mettere a disposizione le proprie competenze, le proprie conoscenze e il proprio know-how per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione” consistente nella ristrutturazione di un immobile adibito a Comando della Polizia Municipale nonché nella costruzione di un complesso di edilizia residenziale sociale, dietro pagamento di un corrispettivo di euro 5.000,00 + iva mensile oltre al rimborso spese;
b) La realizzò tutte le attività CP_2
affidate, come emerge dalla corrispondenza tra le parti.
Scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c., verificata la regolarità del contraddittorio e svolte le ulteriori verifiche preliminari, è stata fissata, a norma dell'art. 171- bis c.p.c., l'udienza ex art. 183
c.p.c., rispetto alla quale sono decorsi i termini perentori per il deposito delle memorie integrative.
Maturate le preclusioni assertive e istruttorie, all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa – nel corso della quale è stato possibile procedere all'interrogatorio libero e al tentativo di conciliazione – ritenuta la causa di natura documentale è stata fissata udienza di rimessione in decisione a norma dell'art. 189 c.p.c.
1.Le eccezioni preliminari sollevate dalla parte opposta sono del tutto infondate.
In primo luogo, è supportato dai documenti agli atti sia la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, sia il deposito, al momento della costituzione in giudizio, della procura quale allegato all'atto introduttivo.
In secondo luogo, la difesa spiegata dalla parte opposta non può che essere manifestazione del principio di raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 156 comma 3 c.p.c., con conseguente preclusione per il giudice di rilevare eventuali nullità formali.
2 2. Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sottoscritto in data 27.02.2023, è nullo.
Nello specifico, qualora volesse interpretarsi la locuzione “coordinata e continuativa” come illecita somministrazione di manodopera dei soli lavoratori della società da impiegare presso il CP_2 cantiere affidato alla il contratto è da considerarsi nullo per illiceità dell'oggetto. Controparte_1
Difetta, in radice, la prova che in capo al convenuto opposto sussistessero gli elementi, normativamente indicati dall'art. 29, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”), sulla base dei quali l'interprete è chiamato a distinguere il contratto di appalto di cui all'art. 1655
c.c. dal contratto di somministrazione di lavoro di cui agli art. 20 e ss. d.lgs. citato (oggi abrogati, ma applicabili ratione temporis): vale a dire l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto e l'assunzione del rischio d'impresa.
Si ricade quindi nell'ambito della somministrazione di lavoratori, nel caso di specie illecita, in quanto, non solo, posta in essere da soggetto (l'odierno opposto) che non risulta provvisto della necessaria autorizzazione di cui all'art. 4, I comma, lett. a d.lgs. citato, ma anzi, di fatto realizzata tramite conclusione di un contratto di appalto (di fatto, uno pseudo-appalto) privo dei requisiti di cui all'art. 29, I comma, d.lgs. citato.
Qualora volesse ritenersi che le parti sottoscrissero un contratto di subappalto, lo stesso è comunque nullo per indeterminatezza dell'oggetto.
Da un lato, le clausole non descrivono le obbligazioni di facere che doveva svolgere l'opposta subappaltatrice in relazione al compenso mensile, gravante sull'opponente, di euro 5.000,00 per la
“collaborazione coordinata e continuativa”.
Dall'altro, l'attività commissionata non si riferisce alla esecuzione di un opus, ma, con una clausola del tutto generica che assimila l'attività materiale a quella di prestazione d'opera intellettuale, senza specificarle - con preclusione per il giudice di procedere ad una determinazione delle stesse in relazione al compenso mensile - La si obbligò “a mettere a disposizione le proprie CP_2
competenze, le proprie conoscenze e il proprio Know How per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e di ricostruzione degli immobili”.
3. Anche a voler ritenere valido il contratto di collaborazione sottoscritto in data 27.02.2023, la società opposta, a fronte della specifiche contestazioni della parte opponente sulla immediata sospensione dei lavori di ristrutturazione degli uffici adibiti a Comando di Polizia (ancor prima della sottoscrizione del contratto di collaborazione) e sulla mancata esecuzione dei 300 alloggi dei lotti E1, E2, E3, si è limitata a produrre le fatture emesse per “prestazioni tecniche e per spese sostenute”, una lettera di incarico per prestazione occasionale afferente ad un soggetto terzo, e della
3 corrispondenza non sorretta da una allegazione specificata dei fatti che tali e-mail dovrebbero provare.
Da un lato, le fatture emesse sono inidonee a fornire la prova dell'esecuzione delle lavorazioni a fronte di contestazioni specifiche e la lettera di incarico conferita ad un soggetto terzo, a titolo di prestazione occasionale, è del tutto avulsa dalla fattispecie del contratto di subappalto che dovrebbe essere stato concluso tra le parti.
Dall'altro, quanto al documento rubricato “Corrispondenza”, il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita – come nel caso di specie - la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione.
Peraltro, la società dopo il deposito della comparsa di costituzione e risposta, è Controparte_2
decaduta dalle facoltà assertive e istruttorie, non avendo proceduto al deposito, nei termini perentori, delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
Conseguentemente, parte opposta non ha allegato fatti a sostegno della esecuzione dei lavori di esecuzione dell'Ufficio e degli alloggi, né ha fornito prove precostituite a fondamento del credito azionato comprensivo di asserite spese non meglio specificate, né ha formulato prove costituende.
Non appare superfluo rammentare che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.
Conseguentemente, i fatti specificati negli scritti conclusivi ex art. 189 c.p.c. sulle ditte esecutrici e sull'impiego di un lavoratore – che comunque rimangono del tutto generici – sono tardivi, in quanto introdotti nel giudizio successivamente al termine perentorio delle preclusioni assertive.
4. In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (euro 53.070,00), con applicazione dei valori prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie l'opposizione di Controparte_1
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3150/2024 del 4.03.2024;
3) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opponente, che si Controparte_2
4 liquidano in euro 406,50 per spese esenti ed euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Fausto Porcù a norma dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Milano il 3 giugno 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
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