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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/07/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2786/2025 r.g.v.g., promosso da nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Benelli del Foro C.F._1
di Arezzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente per l'adozione di
nato a [...] il [...] Testimone_1
con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: adozione di persona maggiore di età.
Conclusioni del ricorrente:
“conclude come da ricorso, chiedendo, unitamente agli interessati, che sia applicato, quanto al cognome, l'art. 299, comma 1, c.c.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 26 febbraio 2025, ha chiesto di Parte_1
adottare Il ricorrente, premesso di non avere avuto figli legittimi o Testimone_1
1 naturali e che i genitori sono entrambi deceduti, ha affermato di aver contratto matrimonio concordatario il 24 agosto 2002 con , madre Persona_1
dell'adottando, precisando che la stessa, prima di conoscere il ricorrente, aveva intrattenuto una breve relazione sentimentale con deceduto in data 2 Persona_2
febbraio 2020, dalla quale era nato il figlio naturale in data 14 Testimone_1
dicembre 1995. ha aggiunto che, iniziata la relazione sentimentale Parte_1
con la madre dell'adottando nell'anno 1998, era entrato a far parte della sua Tes_1
famiglia e si era sviluppato un attaccamento reciproco;
che l'adottando si è sposato con in data 3 settembre 2022 e risiede con la sua famiglia accanto all'abitazione Persona_3
dell'adottante in San Benedetto Val di Sambro (Bologna), via San Martino n. 40; che
è intenzione del ricorrente procedere con l'adozione di ricorrendo tutte Testimone_2
le condizioni previste dalla legge e ritenendo che l'adozione corrisponda all'interesse e alla convenienza dell'adottando.
Del procedimento è stato regolarmente reso edotto il Pubblico Ministero che, con atto del 12 marzo 2025, è intervenuto.
All'udienza del 12 giugno 2025, è stato sentito il ricorrente Parte_1
che ha affermato di aver conosciuto la moglie, madre di nel 1997, di Testimone_1
averla sposata nel 2002 e di aver vissuto con l'adottando dall'epoca della conoscenza della moglie, quando aveva circa due anni. Il ricorrente, in particolare, ha Tes_1
dichiarato: “ ha sempre vissuto con me e mia moglie e l'ho sempre considerato Tes_1
come un figlio. Anche oggi, frequenta la mia famiglia praticamente tutti i Tes_1
giorni, anche perché lui e sua moglie abitano vicino”. ha quindi Parte_1
ribadito la volontà di adottare e si è riportato per il resto al ricorso. Testimone_1
L'adottando ha dichiarato: “Io considero Testimone_1 Parte_1
come il mio babbo e sono molto felice del fatto che abbia deciso di adottarmi”, esprimendo il suo consenso all'adozione.
, moglie del ricorrente e madre dell'adottando, ha affermato che Persona_1
il figlio non ha praticamente mai conosciuto il padre naturale, non avendolo mai frequentato. Ha dichiarato che “di fatto il ricorrente è come se fosse stato da sempre il
2 padre di e come tale ha provveduto a tutte le necessità morali, materiali ed Tes_1
affettive di , esprimendo il suo assenso all'adozione. Tes_1
Da ultimo, è stata sentita la moglie dell'adottando, , la quale ha Persona_3
confermato “l'esistenza di un profondo rapporto affettivo” fra il marito e Parte_1
ed ha prestato “assenso all'adozione di da parte del ricorrente”.
[...] Tes_1
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta da Parte_1
Dagli atti e dai documenti prodotti dal ricorrente risultano infatti provati i presupposti previsti dalla legge per far luogo all'adozione di Testimone_1
Va rilevato, in primo luogo, che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e ha oltre diciotto anni in più dell'adottando, il quale, a sua volta, è maggiorenne, come stabilito dall'art. 291, co. 1, c.c.
L'adottante e l'adottando hanno espresso inoltre il loro consenso, così come richiesto dall'art. 296 c.c.
L'adottante non ha discendenti (art. 291, co. 1, c.c.). La moglie dell'adottante e madre dell'adottando, il cui padre è deceduto in data 2 febbraio 2020 (v. il documento
5), ha prestato il proprio assenso all'adozione del figlio (art. 297, co. 1, c.c.). La moglie dell'adottando ha prestato il proprio assenso all'adozione del marito (art. 297, co.1,
c.c.).
Rileva, altresì, il Collegio che l'adozione conviene a (art. 312, Testimone_1
n. 2, c.c.), in quanto quest'ultimo, in tal modo, può ulteriormente consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo e spirituale che lo lega a che si è sempre più consolidato nel corso del Parte_1
tempo.
Non è emerso, infine, che il ricorrente intenda utilizzare l'istituto dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituti.
Alla luce di quanto premesso, il Tribunale dispone dunque farsi luogo all'adozione di da parte di Testimone_1 Parte_1
3 Ai sensi dell'art. 299, co. 1, c.c., secondo quanto richiesto dalle parti, va disposto che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio.
La natura del procedimento e l'assenza di richieste in merito alle spese processuali esimono il Collegio dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...] Testimone_1
(Firenze) il 14 dicembre 1995, da parte di nato a [...] il 27 marzo Parte_1
1969;
b) dispone che assuma il cognome anteponendolo al proprio Testimone_1 Pt_1
e che pertanto il suo cognome divenga “ ; Parte_2
c) ordina che la sentenza sia trascritta a cura del cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 15 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
4
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice dott.ssa Alessia Zucconi Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2786/2025 r.g.v.g., promosso da nato a [...] il [...] (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Benelli del Foro C.F._1
di Arezzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrente per l'adozione di
nato a [...] il [...] Testimone_1
con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: adozione di persona maggiore di età.
Conclusioni del ricorrente:
“conclude come da ricorso, chiedendo, unitamente agli interessati, che sia applicato, quanto al cognome, l'art. 299, comma 1, c.c.”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 26 febbraio 2025, ha chiesto di Parte_1
adottare Il ricorrente, premesso di non avere avuto figli legittimi o Testimone_1
1 naturali e che i genitori sono entrambi deceduti, ha affermato di aver contratto matrimonio concordatario il 24 agosto 2002 con , madre Persona_1
dell'adottando, precisando che la stessa, prima di conoscere il ricorrente, aveva intrattenuto una breve relazione sentimentale con deceduto in data 2 Persona_2
febbraio 2020, dalla quale era nato il figlio naturale in data 14 Testimone_1
dicembre 1995. ha aggiunto che, iniziata la relazione sentimentale Parte_1
con la madre dell'adottando nell'anno 1998, era entrato a far parte della sua Tes_1
famiglia e si era sviluppato un attaccamento reciproco;
che l'adottando si è sposato con in data 3 settembre 2022 e risiede con la sua famiglia accanto all'abitazione Persona_3
dell'adottante in San Benedetto Val di Sambro (Bologna), via San Martino n. 40; che
è intenzione del ricorrente procedere con l'adozione di ricorrendo tutte Testimone_2
le condizioni previste dalla legge e ritenendo che l'adozione corrisponda all'interesse e alla convenienza dell'adottando.
Del procedimento è stato regolarmente reso edotto il Pubblico Ministero che, con atto del 12 marzo 2025, è intervenuto.
All'udienza del 12 giugno 2025, è stato sentito il ricorrente Parte_1
che ha affermato di aver conosciuto la moglie, madre di nel 1997, di Testimone_1
averla sposata nel 2002 e di aver vissuto con l'adottando dall'epoca della conoscenza della moglie, quando aveva circa due anni. Il ricorrente, in particolare, ha Tes_1
dichiarato: “ ha sempre vissuto con me e mia moglie e l'ho sempre considerato Tes_1
come un figlio. Anche oggi, frequenta la mia famiglia praticamente tutti i Tes_1
giorni, anche perché lui e sua moglie abitano vicino”. ha quindi Parte_1
ribadito la volontà di adottare e si è riportato per il resto al ricorso. Testimone_1
L'adottando ha dichiarato: “Io considero Testimone_1 Parte_1
come il mio babbo e sono molto felice del fatto che abbia deciso di adottarmi”, esprimendo il suo consenso all'adozione.
, moglie del ricorrente e madre dell'adottando, ha affermato che Persona_1
il figlio non ha praticamente mai conosciuto il padre naturale, non avendolo mai frequentato. Ha dichiarato che “di fatto il ricorrente è come se fosse stato da sempre il
2 padre di e come tale ha provveduto a tutte le necessità morali, materiali ed Tes_1
affettive di , esprimendo il suo assenso all'adozione. Tes_1
Da ultimo, è stata sentita la moglie dell'adottando, , la quale ha Persona_3
confermato “l'esistenza di un profondo rapporto affettivo” fra il marito e Parte_1
ed ha prestato “assenso all'adozione di da parte del ricorrente”.
[...] Tes_1
Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta da Parte_1
Dagli atti e dai documenti prodotti dal ricorrente risultano infatti provati i presupposti previsti dalla legge per far luogo all'adozione di Testimone_1
Va rilevato, in primo luogo, che l'adottante ha compiuto i trentacinque anni di età e ha oltre diciotto anni in più dell'adottando, il quale, a sua volta, è maggiorenne, come stabilito dall'art. 291, co. 1, c.c.
L'adottante e l'adottando hanno espresso inoltre il loro consenso, così come richiesto dall'art. 296 c.c.
L'adottante non ha discendenti (art. 291, co. 1, c.c.). La moglie dell'adottante e madre dell'adottando, il cui padre è deceduto in data 2 febbraio 2020 (v. il documento
5), ha prestato il proprio assenso all'adozione del figlio (art. 297, co. 1, c.c.). La moglie dell'adottando ha prestato il proprio assenso all'adozione del marito (art. 297, co.1,
c.c.).
Rileva, altresì, il Collegio che l'adozione conviene a (art. 312, Testimone_1
n. 2, c.c.), in quanto quest'ultimo, in tal modo, può ulteriormente consolidare e rafforzare, anche tramite un riconoscimento giuridico, il profondo rapporto affettivo e spirituale che lo lega a che si è sempre più consolidato nel corso del Parte_1
tempo.
Non è emerso, infine, che il ricorrente intenda utilizzare l'istituto dell'adozione in modo improprio, per conseguire finalità vietate dall'ordinamento o che l'ordinamento persegue con diversi istituti.
Alla luce di quanto premesso, il Tribunale dispone dunque farsi luogo all'adozione di da parte di Testimone_1 Parte_1
3 Ai sensi dell'art. 299, co. 1, c.c., secondo quanto richiesto dalle parti, va disposto che l'adottato assuma il cognome dell'adottante e lo anteponga al proprio.
La natura del procedimento e l'assenza di richieste in merito alle spese processuali esimono il Collegio dal pronunciarsi al riguardo.
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) dispone farsi luogo all'adozione di nato a [...] Testimone_1
(Firenze) il 14 dicembre 1995, da parte di nato a [...] il 27 marzo Parte_1
1969;
b) dispone che assuma il cognome anteponendolo al proprio Testimone_1 Pt_1
e che pertanto il suo cognome divenga “ ; Parte_2
c) ordina che la sentenza sia trascritta a cura del cancelliere del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 15 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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