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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 628/2024 RG promossa con ricorso da
Parte_1 col proc. dom. in Venezia avv.to Pasquale Lipardi
- ricorrente -
contro
CP_1 col proc. dom. in Venezia avv. Sergio Aprile, come procura generale alle liti notarile
- convenuto -
FATTO CP_ La ricorrente ha agito nei confronti dell' con ricorso ex art 442 cpc depositato il 22.3.2024 per ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dello stato di invalido civile in misura pari al 67% o in subordine del 51% affermando di aver inoltrato domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile in data 21.07.2023 e di avere ottenuto con verbale notificato il
26.09.2023 il riconoscimento dell'invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa al 46%.
CP_ L' si è costituito eccependo in via preliminare l' inammissibilità o improcedibilità del ricorso attesa l' assenza di previa istanza di accertamento tecnico preventivo, e in subordine contestando comunque la pretesa nel merito .
La causa è stata istruita documentalmente e all' odierna udienza all' esito di discussione in udienza da remoto è stata trattenuta in decisione
MOTIVI CP_ L' eccezione di improcedibilità sollevata dall' è fondata in quanto ex art 445 bis cpc, trattandosi di ricorso diretto all' accertamento del requisito sanitario di invalidità in misura differente rispetto a quanto riconosciuto dalla competente Commissione Medica, la ricorrente avrebbe dovuto agire attivando quale prima fase del giudizio la procedura ex art. 445 bis c.p.c., ovvero presentare istanza di accertamento tecnico obbligatorio per verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere.
Avendo la ricorrente stessa omesso tale fase e agito direttamente ex art 442 cpc, per espressa previsione ex art. 445 bis c.p.c. il ricorso va dichiarato improcedibile.
L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, nello specifico pacificamente non espletato, costituisce, infatti, condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma e la relativa CP_ improcedibilità è stata dall' tempestivamente eccepita.
Il presente ricorso va dunque dichiarato improcedibile e alle parti – in base a quanto previsto dal medesimo art 445 bis cpc - va assegnato termine di 15 giorni per la presentazione dell'istanza di PT .
La declaratoria va effettuata con sentenza atta a definire il giudizio in quanto nella disciplina della particolare procedura difetta la previsione della sospensione in termini analoghi a quanto disposto dall' art 443 cpc, e nel contempo, vista l' espressa previsione di improcedibilità, difettano i presupposti per il mutamento del rito
Spese compensate per la natura della pronuncia
P.Q.M.
contrariis reiectis, definitivamente decidendo, così provvede:
1. dichiara il ricorso improcedibile
2. concede alla ricorrente termine di 15 giorni per la presentazione dell' istanza di atp;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 7.1.2025
Il Giudice