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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1614/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1614/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. D'ADDARIO ALESSIA Parte_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. POLI ANDREA (CF Controparte_1 C.F._1
) C.F._2
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. POLI ANDREA (CF CP_2 C.F._3
) C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 384/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 30/03/2021
CONCLUSIONI
In data 5-20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte D'Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 384/2021 (rep. 457/2021) del Tribunale di Pisa, dott. Alessia De Durante, emessa nel proc. n. 4694/2014 R.G. il 5/3/2021, pubblicata il 30/3/2021, non notificata: - rigettare ogni domanda e pretesa delle attrici appellate, come formulate in primo grado, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare le attrici appellate al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 1 di 10 Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze contraiis reicetis, A) In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio;
B) Nel merito confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 384/2021 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, e proponendo gravame avverso la Controparte_1 CP_2 sentenza n. 384/2021, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 30/03/2021, che, in accoglimento della domanda proposta dalle aveva, in esecuzione della scrittura privata del CP_1
19.7.2012 sottoscritta tra le parti, trasferito, per la quota del 50%, a ciascuna delle attrici l'azienda costituita dallo stabilimento balneare denominato “Bagno Lido” di , sito in Parte_1
Castagneto Carducci, Fr. Marina di Castagneto Carducci, Via Del Forte n. 1, di proprietà di
[...]
, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite. Parte_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – e avevano convenuto in giudizio , esponendo: Controparte_1 CP_2 Parte_1 che era titolare di uno stabilimento balneare, con annesso bar, ubicato in Parte_1
Castagneto Carducci, Fraz. Marina di Castagneto Carducci, via del Forte n. 1, denominato “Bagno
Lido” di;
Parte_1 che con scrittura privata del 19.7.2012, autenticata a firma del Notaio di Castagneto Persona_1
Carducci in data 9.5.2014, la i era impegnata a cedere lo stabilimento balneare alle attrici;
Pt_1 che, in particolare, nella citata scrittura, la dava atto che il corrispettivo della cessione era Pt_1 stato già corrisposto dalle “a mezzo prestazione gratuita di manodopera e pertanto la CP_1 cessione avverrà tra consanguinei a titolo gratuito”; che le parti stabilivano che l'immissione in possesso delle cessionarie sarebbe avvenuta al momento della stipula dell'atto pubblico da effettuarsi, a semplice richiesta delle entro il CP_1
31.10.2012; che le attrici avevano più volte invitato la alla stipula dell'atto di trasferimento dello Pt_1 stabilimento balneare senza, però, ottenere alcun riscontro;
che anche i solleciti rivolti, per il tramite del legale delle alla erano rimasti senza CP_1 Pt_1 esito;
che, pertanto, era interesse delle attrici ottenere sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. per la conclusione dell'atto di trasferimento della proprietà dello stabilimento balneare, nonché di conseguire il risarcimento dei danni subiti.
pagina 2 di 10 1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando Parte_1 integralmente la domanda avversaria;
nello specifico, la convenuta eccepiva la nullità della scrittura privata del 19.7.2012:
(i) in quanto integrante una donazione priva del requisito formale previsto dall'art. 782 c.c.; in ogni caso, anche a voler considerare tale scrittura come un preliminare di donazione, la stessa sarebbe stata ugualmente nulla, essendo lo spirito di liberalità incompatibile con l'assunzione di un vincolo obbligatorio;
(ii) per la mancata indicazione del prezzo, qualora si fosse ritenuta la suddetta scrittura come integrante una vendita;
concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
1.3. – Con provvedimento del 19.10.2016, veniva rigettata l'istanza di interruzione del giudizio avanzata da e , a seguito del decesso di , in assenza di Controparte_1 CP_2 Parte_1 dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore della parte deceduta.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) in forza della scrittura privata del 19.7.2012, si era realizzato tra le parti uno scambio di beni – prestazione di manodopera, in assenza di corrispettivo, e cessione di azienda – caratterizzati ciascuna da un valore, sebbene verosimilmente non corrispondente;
(-) pertanto, l'atto di trasferimento dell'azienda doveva considerarsi valido in quanto integrante un contratto commutativo finalizzato a realizzare una donazione indiretta ovvero un negotium mixtum cum donatione, per il quale la legge non richiedeva la forma dell'atto pubblico ex art. 782
c.c.;
(-) la domanda, dunque, doveva essere accolta e le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, lamentava l'erroneità della decisione per non avere rilevato la nullità della scrittura privata del 19.7.2012 per difetto del requisito di forma, non essendo il tribunale resosi conto che essa integrava una donazione.
Difatti, la causa dell'atto di trasferimento non era costituita dallo scambio bensì dalla liberalità della madre a favore delle figlie e . Parte_1 Controparte_1 CP_2
In proposito, era significativo il riferimento, contenuto nel predetto atto, alla “prestazione gratuita di manodopera” al cui corrispettivo, quindi, le attrici avevano rinunciato, così dando vita ad uno scambio di liberalità, entrambe nulle per difetto del requisito di forma previsto dall'art. 782 c.c.
pagina 3 di 10 Anche nell'ipotesi in cui la scrittura del 19.7.2012 fosse stata ritenuta come un preliminare di donazione, la stessa si sarebbe dovuta considerare ugualmente nulla, stante l'incompatibilità tra atto di liberalità e preliminare.
2) Con il secondo, rilevava la nullità della scrittura privata anche qualora fosse stata ritenuta integrante una vendita, stante la mancata indicazione del prezzo, il quale non poteva essere costituito dalla “prestazione gratuita di manodopera” cui faceva riferimento la clausola contrattuale di cui all'art. 5 dell'atto de quo.
In ogni caso, tale prestazione, proprio perché “gratuita”, non costituiva un valore da scambiare con l'azienda.
Quindi, la scrittura privata in parola era da considerarsi nulla per mancanza dell'oggetto oppure della causa.
3) Con il terzo, denunciava la nullità della scrittura privata del 19.7.2012 anche qualora ritenuta un negozio atipico attraverso il quale si retribuivano le prestazioni lavorative con il trasferimento di un bene, stante la non meritevolezza dell'interesse perseguito ex art. 1322 c.c., a causa della violazione della normativa inderogabile dettata in materia di lavoro subordinato.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e nel costituirsi in Controparte_1 CP_2 giudizio, eccepivano, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, non essendo il difensore munito del potere di proporre l'impugnazione a seguito dell'intervenuto decesso, nel corso del giudizio di primo grado, di;
per il resto, contestavano, perché infondate, le censure Parte_1 mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 11.1.2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.4. – Con ordinanza del 24.5.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.5. – La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 5-20.6.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare pagina 4 di 10 3 – Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame perché proposto dal difensore di , munito della procura alle liti rilasciata a margine della Parte_1 comparsa di costituzione e risposta (depositata in prime cure), successivamente al decesso (non dichiarato) della parte intervenuto nel corso del giudizio di primo grado ed in assenza della costituzione dell'erede.
Invero, è pertinente il riferimento fatto dall'appellante, in comparsa conclusionale, a quanto affermato dalle Sezioni Unite: “la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante” (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del
4.7.2014, n. 15295; in senso conforme anche Cass. civ. n. 11072/2018; n. 20964/2018; n.
11193/2022).
Nella specie, la procura alle liti, rilasciata dalla a margine della comparsa di costituzione e Pt_1 risposta depositata nel giudizio di primo grado, attribuiva all'Avv. D'Addario Alessia il diritto a rappresentarla “in ogni fase e grado del processo” e, dunque, legittimava il difensore anche alla proposizione dell'appello (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 8821/2017).
Inoltre, il decesso della el corso del giudizio di primo grado non è stato dichiarato dal suo Pt_1 difensore (bensì da quello di controparte), di talché correttamente non vi è stata la declaratoria di interruzione del processo.
Pertanto, in forza del principio di ultrattività del mandato alle liti, il legale della era Pt_1 certamente abilitato alla proposizione dell'appello.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il gravame.
L'esame del gravame
4. – I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono infondati per le ragioni che seguono, da valere anche quale integrazione ed emendazione della sentenza impugnata.
pagina 5 di 10 4.1. – Con la scrittura privata del 19.7.2012 denominata “cessione di azienda”, Parte_1 cedeva alle figlie e lo stabilimento balneare, con annesso bar, Controparte_1 CP_2 ubicato in Castagneto Carducci, fraz. Marina di Castagneto alla via del Forte n. 1.
In particolare, all'art. 5 della precitata scrittura le parti davano atto che “il corrispettivo della vendita è stato già corrisposto dalle acquirenti a mezzo prestazione gratuita di mano d'opera e pertanto la cessione avverrà tra consanguinei a titolo gratuito come previsto dalla Legge”.
Veniva, altresì, precisato, all'art. 6, che “l'immissione in possesso avverrà alla stipula dell'atto pubblico da effettuarsi entro il 31.10.2012 a semplice richiesta delle acquirenti”.
Orbene, occorre in primo luogo rilevare come l'impugnazione investa l'applicazione non dell'art. 2932 c.c., fatta dal primo giudice sul presupposto che la menzionata scrittura privata costituisca un contratto preliminare, bensì dell'art. 1362 c.c., con specifico riferimento alla clausola contrattuale di cui all'art. 5, applicazione che l'appellante ritiene errata perché non avrebbe consentito al tribunale di apprezzare le denunciate nullità.
4.1.1. – Come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di ermeneutica contrattuale, la norma di cui all'art.1362 cod. civ., nel sancire, al primo comma, la necessità di indagare sulla comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole usate, non svaluta punto
l'elemento letterale del negozio, ma ribadisce, per converso, che, ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti (senza che esso contrasti con lo spirito della convenzione negoziale), una diversa interpretazione non è ammessa, poiché soltanto la mancanza di chiarezza, precisione ed univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittimano l'interprete alla adozione di altri - e sussidiari - canoni ermeneutici, del pari indicati dal ricordato art.1362. Consegue che, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento dell'attività interpretativa del giudice è costituito dalle parole e dalle espressioni adottate dalle parti, la cui chiarezza ed univocità (dimostrativa di una intima ed incontroversa "ratio contrahendi") obbliga l'interprete ad attenervisi strettamente, senza sovrapporre la propria, soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 4.5.2005, n. 9284; in senso conforme cfr. anche Cass. n. 26690/2006; Cass.
n. 26567/2021, Cass. n. 5595/2014, Cass. n. 12082/12082, Cass. n. 10896/2016).
Nella specie, il contenuto letterale del contratto si presenta particolarmente significativo, avendo le parti, nel menzionato art. 5, utilizzato l'espressione “corrispettivo della vendita” con ciò intendendo, evidentemente, fare riferimento al carattere oneroso del trasferimento dell'azienda, precisando che tale corrispettivo era stato “già corrisposto” dalle acquirenti “a mezzo prestazione gratuita di manodopera”.
pagina 6 di 10 Ritiene, quindi, il Collegio, così discostandosi dal tribunale, che, nel caso in esame, non sia ravvisabile una donazione indiretta ovvero un negotium mixtum cum donatione, dal momento che l'intera operazione, proprio sulla base del suo contenuto letterale, aveva valenza solutoria, mancando qualsiasi elemento sintomatico di un ipotetico animus donandi.
4.1.2. – Del resto, essendo innegabile il rapporto tra la prestazione lavorativa eseguita dalle acquirenti ed il trasferimento dell'azienda in loro favore, per apprezzare l'esistenza dell' animus donandi bisognerebbe cercare di inquadrare la fattispecie all'interno dello schema della donazione rimuneratoria per la quale è richiesta pur sempre la forma dell'atto pubblico, a pena di nullità (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 24.10.2002, n. 14981).
Sennonché, a norma dell'art. 770, comma 1, c.c., si ha donazione remuneratoria quando l'attribuzione del bene, cui ci si determina spontaneamente e non in adempimento di un obbligo giuridico, è suggerita dall'intento di ricompensare taluno per determinati lavori o servizi prestati, così da non avere carattere di corrispettivo giuridico della prestazione ricevuta.
Se, invece, l'attribuzione del bene si attua a causa della prestazione ricevuta e non a motivo di essa, in quanto ci si era obbligati a quella determinata prestazione (e, quindi, in adempimento di un obbligo giuridico) e non già per spontanea determinazione, la connessione giuridica tra le due reciproche prestazioni (attività lavorativa-remunerazione), esclude che l'atto di attribuzione di una determinata somma possa configurarsi come donazione remuneratoria, dal momento che essa ha un evidente carattere di onerosità (cfr. Cass. civ., n. 2391/1971; n. 1933/1970; n. 1989/1995; n.
14981/2011; n. 1077/1992).
In altri termini, perché si possa parlare di donazione remuneratoria e di conseguente necessità dell'atto pubblico, occorre che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di
“speciale” apprezzamento dei servizi in precedenza ricevuti, che alla detta attribuzione non venga data funzione o carattere corrispettivo e che il donante si induca ad essa spontaneamente, pur sapendo di non esservi tenuto né per legge né per adempimento di un'obbligazione naturale o di un uso del costume.
Quindi, tale figura deve escludersi, e conseguentemente deve ritenersi non necessaria la forma solenne dell'atto pubblico, ove l'attribuzione patrimoniale venga effettuata in funzione di corrispettivo.
Il che è successo nel caso in esame, in cui il trasferimento dell'azienda non è avvenuto animus donandi o a titolo di “speciale remunerazione” per l'opera svolta dalle bensì a titolo CP_1 remunerativo per l'attività lavorativa resa da costoro e, dunque, nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, in quanto caratterizzato dalla corrispettività delle prestazioni.
pagina 7 di 10 4.1.3. – Al riguardo, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui si sarebbe in presenza dello “scambio” di due liberalità (prestazione lavorativa gratuita e trasferimento dell'azienda a titolo gratuito), entrambe nulle per difetto del requisito di forma.
Difatti, proprio il riferimento al concetto di “scambio” implica il riconoscimento di un rapporto di corrispettività tra le due prestazioni il che, di per sé, è incompatibile con lo schema della donazione.
Del resto, con l'espressione “prestazione gratuita di mano d'opera” le parti hanno inteso far riferimento non ad un atto di liberalità, quanto, piuttosto, al fatto che tale attività lavorativa non era stata retribuita in denaro, in quanto la stessa era destinata a costituire proprio il “corrispettivo della vendita”.
Parimenti, l'espressione “la cessione avverrà tra consanguinei a titolo gratuito” deve essere interpretata nel senso che il trasferimento dell'azienda non avrebbe implicato passaggio di denaro, fermo restando il carattere oneroso dell'operazione, come dimostra la previsione di un corrispettivo della “vendita” (costituito dall'intervenuto espletamento della prestazione lavorativa da parte delle . CP_1
4.2. – Non può, poi, essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui, anche a voler escludere la configurabilità di una donazione, nella specie si sarebbe in presenza di una vendita nulla per mancata indicazione del prezzo e, quindi, per difetto di causa ovvero per indeterminatezza dell'oggetto.
Ora, come affermato dalla Suprema Corte in una risalente pronuncia, rimasta incontrastata, dalla definizione del contratto di vendita, precisata dall'art. 1470 cod. civ., si deduce che nella vendita uno è l'oggetto, e cioè il bene rispettivamente venduto ed acquistato. Il prezzo non è oggetto della vendita, ma rappresenta il controvalore del bene o del diritto venduto, espresso in danaro (unità di misura dei valori). Per tale sua natura il prezzo non può non consistere in danaro. E, se il corrispettivo del trasferimento non è costituito da danaro, si è al di fuori dello schema della vendita e si avrà una permuta o altro contratto (cfr. Cassazione civile, sentenza del 26.1.1963, n.
106).
Pertanto, costituendo la cessione dell'azienda il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta dalle
è evidente come la causa del contratto sia da ravvisare non nello scambio di cosa contro CP_1 prezzo (tipica della compravendita), bensì nello scambio tra retribuzione ed espletamento della predetta attività (che vale ad integrare la causa del contratto di lavoro).
In proposito, non può convenirsi con l'appellante quando afferma “in ogni caso la prestazione di manodopera, in quanto professatamente ed espressamente gratuita, non avrebbe comunque mai potuto né potrebbe essere scambiata con l'azienda come fosse, come non è, un corrispettivo. In
pagina 8 di 10 quanto gratuita, infatti, in nessun caso la prestazione della manodopera avrebbe potuto costituire un qualche arricchimento della cedente, o un qualche valore economico da scambiare con
l'azienda, dato che mai essa cedente avrebbe dovuto pagare tale prestazione, in quanto svolta appunto a titolo gratuito ed essendosi già per essa rinunciato a un corrispettivo” (cfr. atto di appello, pag. 11).
Difatti, proprio l'espressa previsione che la “prestazione gratuita di manodopera” costituiva il corrispettivo della cessione dell'azienda consente di escludere che le avessero rinunciato a CP_1 percepire la retribuzione per l'attività svolta, dovendosi interpretare tale frase solo nel senso che l'attività lavorativa non era stata retribuita in denaro, perché destinata ad essere compensata con il trasferimento dello stabilimento balneare di proprietà della Pt_1
4.3. – Non può, poi, essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui la scrittura privata del
19.7.2012 sarebbe nulla perché, dando vita ad uno scambio tra prestazioni lavorative e trasferimento di un bene, si porrebbe in contrasto con la normativa inderogabile dettata in materia di retribuzione del lavoro subordinato.
Invero, ai sensi dell'art. 2099, comma 4, c.c. “il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”, sicché è da escludere che la previsione della retribuzione nella forma della cessione di un determinato bene materiale (come l'azienda) sia da considerarsi nulla perché in contrasto con norme inderogabili.
Né risulta che, in tal modo, le lavoratrici abbiano rinunciato ad una parte della loro retribuzione, non avendo l'appellante offerto alcun elemento atto ad apprezzare l'inadeguatezza dell'emolumento, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2113 c.c., l'impugnativa dell'atto, entro un determinato termine, può essere proposta solo dal lavoratore.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il seguente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore indeterminabile- complessità bassa):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.418,00
Fase decisionale (valore medio): € 3.470,00
Compenso tabellare: € 6.946,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si esclude la fase di istruttoria/trattazione in quanto non svolta.
pagina 9 di 10 5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
384/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 30/03/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 15.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1614/2021 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. D'ADDARIO ALESSIA Parte_1
APPELLANTE/I nei confronti di
(CF con il patrocinio dell'Avv. POLI ANDREA (CF Controparte_1 C.F._1
) C.F._2
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. POLI ANDREA (CF CP_2 C.F._3
) C.F._2
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 384/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 30/03/2021
CONCLUSIONI
In data 5-20.6.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia la Corte D'Appello di Firenze, in riforma della sentenza n. 384/2021 (rep. 457/2021) del Tribunale di Pisa, dott. Alessia De Durante, emessa nel proc. n. 4694/2014 R.G. il 5/3/2021, pubblicata il 30/3/2021, non notificata: - rigettare ogni domanda e pretesa delle attrici appellate, come formulate in primo grado, in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare le attrici appellate al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
pagina 1 di 10 Per parte appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze contraiis reicetis, A) In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto, con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio;
B) Nel merito confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 384/2021 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Pisa il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi Parte_1 questa Corte di Appello, e proponendo gravame avverso la Controparte_1 CP_2 sentenza n. 384/2021, emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 30/03/2021, che, in accoglimento della domanda proposta dalle aveva, in esecuzione della scrittura privata del CP_1
19.7.2012 sottoscritta tra le parti, trasferito, per la quota del 50%, a ciascuna delle attrici l'azienda costituita dallo stabilimento balneare denominato “Bagno Lido” di , sito in Parte_1
Castagneto Carducci, Fr. Marina di Castagneto Carducci, Via Del Forte n. 1, di proprietà di
[...]
, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite. Parte_1
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – e avevano convenuto in giudizio , esponendo: Controparte_1 CP_2 Parte_1 che era titolare di uno stabilimento balneare, con annesso bar, ubicato in Parte_1
Castagneto Carducci, Fraz. Marina di Castagneto Carducci, via del Forte n. 1, denominato “Bagno
Lido” di;
Parte_1 che con scrittura privata del 19.7.2012, autenticata a firma del Notaio di Castagneto Persona_1
Carducci in data 9.5.2014, la i era impegnata a cedere lo stabilimento balneare alle attrici;
Pt_1 che, in particolare, nella citata scrittura, la dava atto che il corrispettivo della cessione era Pt_1 stato già corrisposto dalle “a mezzo prestazione gratuita di manodopera e pertanto la CP_1 cessione avverrà tra consanguinei a titolo gratuito”; che le parti stabilivano che l'immissione in possesso delle cessionarie sarebbe avvenuta al momento della stipula dell'atto pubblico da effettuarsi, a semplice richiesta delle entro il CP_1
31.10.2012; che le attrici avevano più volte invitato la alla stipula dell'atto di trasferimento dello Pt_1 stabilimento balneare senza, però, ottenere alcun riscontro;
che anche i solleciti rivolti, per il tramite del legale delle alla erano rimasti senza CP_1 Pt_1 esito;
che, pertanto, era interesse delle attrici ottenere sentenza di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. per la conclusione dell'atto di trasferimento della proprietà dello stabilimento balneare, nonché di conseguire il risarcimento dei danni subiti.
pagina 2 di 10 1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando Parte_1 integralmente la domanda avversaria;
nello specifico, la convenuta eccepiva la nullità della scrittura privata del 19.7.2012:
(i) in quanto integrante una donazione priva del requisito formale previsto dall'art. 782 c.c.; in ogni caso, anche a voler considerare tale scrittura come un preliminare di donazione, la stessa sarebbe stata ugualmente nulla, essendo lo spirito di liberalità incompatibile con l'assunzione di un vincolo obbligatorio;
(ii) per la mancata indicazione del prezzo, qualora si fosse ritenuta la suddetta scrittura come integrante una vendita;
concludeva, quindi, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
1.3. – Con provvedimento del 19.10.2016, veniva rigettata l'istanza di interruzione del giudizio avanzata da e , a seguito del decesso di , in assenza di Controparte_1 CP_2 Parte_1 dichiarazione dell'evento interruttivo da parte del difensore della parte deceduta.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti, sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) in forza della scrittura privata del 19.7.2012, si era realizzato tra le parti uno scambio di beni – prestazione di manodopera, in assenza di corrispettivo, e cessione di azienda – caratterizzati ciascuna da un valore, sebbene verosimilmente non corrispondente;
(-) pertanto, l'atto di trasferimento dell'azienda doveva considerarsi valido in quanto integrante un contratto commutativo finalizzato a realizzare una donazione indiretta ovvero un negotium mixtum cum donatione, per il quale la legge non richiedeva la forma dell'atto pubblico ex art. 782
c.c.;
(-) la domanda, dunque, doveva essere accolta e le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) con il primo, lamentava l'erroneità della decisione per non avere rilevato la nullità della scrittura privata del 19.7.2012 per difetto del requisito di forma, non essendo il tribunale resosi conto che essa integrava una donazione.
Difatti, la causa dell'atto di trasferimento non era costituita dallo scambio bensì dalla liberalità della madre a favore delle figlie e . Parte_1 Controparte_1 CP_2
In proposito, era significativo il riferimento, contenuto nel predetto atto, alla “prestazione gratuita di manodopera” al cui corrispettivo, quindi, le attrici avevano rinunciato, così dando vita ad uno scambio di liberalità, entrambe nulle per difetto del requisito di forma previsto dall'art. 782 c.c.
pagina 3 di 10 Anche nell'ipotesi in cui la scrittura del 19.7.2012 fosse stata ritenuta come un preliminare di donazione, la stessa si sarebbe dovuta considerare ugualmente nulla, stante l'incompatibilità tra atto di liberalità e preliminare.
2) Con il secondo, rilevava la nullità della scrittura privata anche qualora fosse stata ritenuta integrante una vendita, stante la mancata indicazione del prezzo, il quale non poteva essere costituito dalla “prestazione gratuita di manodopera” cui faceva riferimento la clausola contrattuale di cui all'art. 5 dell'atto de quo.
In ogni caso, tale prestazione, proprio perché “gratuita”, non costituiva un valore da scambiare con l'azienda.
Quindi, la scrittura privata in parola era da considerarsi nulla per mancanza dell'oggetto oppure della causa.
3) Con il terzo, denunciava la nullità della scrittura privata del 19.7.2012 anche qualora ritenuta un negozio atipico attraverso il quale si retribuivano le prestazioni lavorative con il trasferimento di un bene, stante la non meritevolezza dell'interesse perseguito ex art. 1322 c.c., a causa della violazione della normativa inderogabile dettata in materia di lavoro subordinato.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, e nel costituirsi in Controparte_1 CP_2 giudizio, eccepivano, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, non essendo il difensore munito del potere di proporre l'impugnazione a seguito dell'intervenuto decesso, nel corso del giudizio di primo grado, di;
per il resto, contestavano, perché infondate, le censure Parte_1 mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 11.1.2023, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2.4. – Con ordinanza del 24.5.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo, a causa della sopravvenuta indisponibilità di uno dei componenti del collegio.
2.5. – La causa veniva nuovamente trattenuta in decisione in data 5-20.6.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
In via preliminare pagina 4 di 10 3 – Deve, preliminarmente, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame perché proposto dal difensore di , munito della procura alle liti rilasciata a margine della Parte_1 comparsa di costituzione e risposta (depositata in prime cure), successivamente al decesso (non dichiarato) della parte intervenuto nel corso del giudizio di primo grado ed in assenza della costituzione dell'erede.
Invero, è pertinente il riferimento fatto dall'appellante, in comparsa conclusionale, a quanto affermato dalle Sezioni Unite: “la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante” (cfr. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza del
4.7.2014, n. 15295; in senso conforme anche Cass. civ. n. 11072/2018; n. 20964/2018; n.
11193/2022).
Nella specie, la procura alle liti, rilasciata dalla a margine della comparsa di costituzione e Pt_1 risposta depositata nel giudizio di primo grado, attribuiva all'Avv. D'Addario Alessia il diritto a rappresentarla “in ogni fase e grado del processo” e, dunque, legittimava il difensore anche alla proposizione dell'appello (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 8821/2017).
Inoltre, il decesso della el corso del giudizio di primo grado non è stato dichiarato dal suo Pt_1 difensore (bensì da quello di controparte), di talché correttamente non vi è stata la declaratoria di interruzione del processo.
Pertanto, in forza del principio di ultrattività del mandato alle liti, il legale della era Pt_1 certamente abilitato alla proposizione dell'appello.
Ciò posto, è possibile passare ad esaminare il gravame.
L'esame del gravame
4. – I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi tra di loro, sono infondati per le ragioni che seguono, da valere anche quale integrazione ed emendazione della sentenza impugnata.
pagina 5 di 10 4.1. – Con la scrittura privata del 19.7.2012 denominata “cessione di azienda”, Parte_1 cedeva alle figlie e lo stabilimento balneare, con annesso bar, Controparte_1 CP_2 ubicato in Castagneto Carducci, fraz. Marina di Castagneto alla via del Forte n. 1.
In particolare, all'art. 5 della precitata scrittura le parti davano atto che “il corrispettivo della vendita è stato già corrisposto dalle acquirenti a mezzo prestazione gratuita di mano d'opera e pertanto la cessione avverrà tra consanguinei a titolo gratuito come previsto dalla Legge”.
Veniva, altresì, precisato, all'art. 6, che “l'immissione in possesso avverrà alla stipula dell'atto pubblico da effettuarsi entro il 31.10.2012 a semplice richiesta delle acquirenti”.
Orbene, occorre in primo luogo rilevare come l'impugnazione investa l'applicazione non dell'art. 2932 c.c., fatta dal primo giudice sul presupposto che la menzionata scrittura privata costituisca un contratto preliminare, bensì dell'art. 1362 c.c., con specifico riferimento alla clausola contrattuale di cui all'art. 5, applicazione che l'appellante ritiene errata perché non avrebbe consentito al tribunale di apprezzare le denunciate nullità.
4.1.1. – Come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di ermeneutica contrattuale, la norma di cui all'art.1362 cod. civ., nel sancire, al primo comma, la necessità di indagare sulla comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole usate, non svaluta punto
l'elemento letterale del negozio, ma ribadisce, per converso, che, ove il dato letterale riveli con chiarezza e univocità la volontà dei contraenti (senza che esso contrasti con lo spirito della convenzione negoziale), una diversa interpretazione non è ammessa, poiché soltanto la mancanza di chiarezza, precisione ed univocità delle espressioni letterali adottate dalle parti nella redazione del testo negoziale legittimano l'interprete alla adozione di altri - e sussidiari - canoni ermeneutici, del pari indicati dal ricordato art.1362. Consegue che, nella ricerca della comune intenzione dei contraenti, il primo e principale strumento dell'attività interpretativa del giudice è costituito dalle parole e dalle espressioni adottate dalle parti, la cui chiarezza ed univocità (dimostrativa di una intima ed incontroversa "ratio contrahendi") obbliga l'interprete ad attenervisi strettamente, senza sovrapporre la propria, soggettiva opinione all'effettiva volontà dei contraenti” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 4.5.2005, n. 9284; in senso conforme cfr. anche Cass. n. 26690/2006; Cass.
n. 26567/2021, Cass. n. 5595/2014, Cass. n. 12082/12082, Cass. n. 10896/2016).
Nella specie, il contenuto letterale del contratto si presenta particolarmente significativo, avendo le parti, nel menzionato art. 5, utilizzato l'espressione “corrispettivo della vendita” con ciò intendendo, evidentemente, fare riferimento al carattere oneroso del trasferimento dell'azienda, precisando che tale corrispettivo era stato “già corrisposto” dalle acquirenti “a mezzo prestazione gratuita di manodopera”.
pagina 6 di 10 Ritiene, quindi, il Collegio, così discostandosi dal tribunale, che, nel caso in esame, non sia ravvisabile una donazione indiretta ovvero un negotium mixtum cum donatione, dal momento che l'intera operazione, proprio sulla base del suo contenuto letterale, aveva valenza solutoria, mancando qualsiasi elemento sintomatico di un ipotetico animus donandi.
4.1.2. – Del resto, essendo innegabile il rapporto tra la prestazione lavorativa eseguita dalle acquirenti ed il trasferimento dell'azienda in loro favore, per apprezzare l'esistenza dell' animus donandi bisognerebbe cercare di inquadrare la fattispecie all'interno dello schema della donazione rimuneratoria per la quale è richiesta pur sempre la forma dell'atto pubblico, a pena di nullità (cfr.
Cassazione civile, sentenza del 24.10.2002, n. 14981).
Sennonché, a norma dell'art. 770, comma 1, c.c., si ha donazione remuneratoria quando l'attribuzione del bene, cui ci si determina spontaneamente e non in adempimento di un obbligo giuridico, è suggerita dall'intento di ricompensare taluno per determinati lavori o servizi prestati, così da non avere carattere di corrispettivo giuridico della prestazione ricevuta.
Se, invece, l'attribuzione del bene si attua a causa della prestazione ricevuta e non a motivo di essa, in quanto ci si era obbligati a quella determinata prestazione (e, quindi, in adempimento di un obbligo giuridico) e non già per spontanea determinazione, la connessione giuridica tra le due reciproche prestazioni (attività lavorativa-remunerazione), esclude che l'atto di attribuzione di una determinata somma possa configurarsi come donazione remuneratoria, dal momento che essa ha un evidente carattere di onerosità (cfr. Cass. civ., n. 2391/1971; n. 1933/1970; n. 1989/1995; n.
14981/2011; n. 1077/1992).
In altri termini, perché si possa parlare di donazione remuneratoria e di conseguente necessità dell'atto pubblico, occorre che l'attribuzione patrimoniale venga effettuata come segno tangibile di
“speciale” apprezzamento dei servizi in precedenza ricevuti, che alla detta attribuzione non venga data funzione o carattere corrispettivo e che il donante si induca ad essa spontaneamente, pur sapendo di non esservi tenuto né per legge né per adempimento di un'obbligazione naturale o di un uso del costume.
Quindi, tale figura deve escludersi, e conseguentemente deve ritenersi non necessaria la forma solenne dell'atto pubblico, ove l'attribuzione patrimoniale venga effettuata in funzione di corrispettivo.
Il che è successo nel caso in esame, in cui il trasferimento dell'azienda non è avvenuto animus donandi o a titolo di “speciale remunerazione” per l'opera svolta dalle bensì a titolo CP_1 remunerativo per l'attività lavorativa resa da costoro e, dunque, nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, in quanto caratterizzato dalla corrispettività delle prestazioni.
pagina 7 di 10 4.1.3. – Al riguardo, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui si sarebbe in presenza dello “scambio” di due liberalità (prestazione lavorativa gratuita e trasferimento dell'azienda a titolo gratuito), entrambe nulle per difetto del requisito di forma.
Difatti, proprio il riferimento al concetto di “scambio” implica il riconoscimento di un rapporto di corrispettività tra le due prestazioni il che, di per sé, è incompatibile con lo schema della donazione.
Del resto, con l'espressione “prestazione gratuita di mano d'opera” le parti hanno inteso far riferimento non ad un atto di liberalità, quanto, piuttosto, al fatto che tale attività lavorativa non era stata retribuita in denaro, in quanto la stessa era destinata a costituire proprio il “corrispettivo della vendita”.
Parimenti, l'espressione “la cessione avverrà tra consanguinei a titolo gratuito” deve essere interpretata nel senso che il trasferimento dell'azienda non avrebbe implicato passaggio di denaro, fermo restando il carattere oneroso dell'operazione, come dimostra la previsione di un corrispettivo della “vendita” (costituito dall'intervenuto espletamento della prestazione lavorativa da parte delle . CP_1
4.2. – Non può, poi, essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui, anche a voler escludere la configurabilità di una donazione, nella specie si sarebbe in presenza di una vendita nulla per mancata indicazione del prezzo e, quindi, per difetto di causa ovvero per indeterminatezza dell'oggetto.
Ora, come affermato dalla Suprema Corte in una risalente pronuncia, rimasta incontrastata, dalla definizione del contratto di vendita, precisata dall'art. 1470 cod. civ., si deduce che nella vendita uno è l'oggetto, e cioè il bene rispettivamente venduto ed acquistato. Il prezzo non è oggetto della vendita, ma rappresenta il controvalore del bene o del diritto venduto, espresso in danaro (unità di misura dei valori). Per tale sua natura il prezzo non può non consistere in danaro. E, se il corrispettivo del trasferimento non è costituito da danaro, si è al di fuori dello schema della vendita e si avrà una permuta o altro contratto (cfr. Cassazione civile, sentenza del 26.1.1963, n.
106).
Pertanto, costituendo la cessione dell'azienda il corrispettivo dell'attività lavorativa svolta dalle
è evidente come la causa del contratto sia da ravvisare non nello scambio di cosa contro CP_1 prezzo (tipica della compravendita), bensì nello scambio tra retribuzione ed espletamento della predetta attività (che vale ad integrare la causa del contratto di lavoro).
In proposito, non può convenirsi con l'appellante quando afferma “in ogni caso la prestazione di manodopera, in quanto professatamente ed espressamente gratuita, non avrebbe comunque mai potuto né potrebbe essere scambiata con l'azienda come fosse, come non è, un corrispettivo. In
pagina 8 di 10 quanto gratuita, infatti, in nessun caso la prestazione della manodopera avrebbe potuto costituire un qualche arricchimento della cedente, o un qualche valore economico da scambiare con
l'azienda, dato che mai essa cedente avrebbe dovuto pagare tale prestazione, in quanto svolta appunto a titolo gratuito ed essendosi già per essa rinunciato a un corrispettivo” (cfr. atto di appello, pag. 11).
Difatti, proprio l'espressa previsione che la “prestazione gratuita di manodopera” costituiva il corrispettivo della cessione dell'azienda consente di escludere che le avessero rinunciato a CP_1 percepire la retribuzione per l'attività svolta, dovendosi interpretare tale frase solo nel senso che l'attività lavorativa non era stata retribuita in denaro, perché destinata ad essere compensata con il trasferimento dello stabilimento balneare di proprietà della Pt_1
4.3. – Non può, poi, essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui la scrittura privata del
19.7.2012 sarebbe nulla perché, dando vita ad uno scambio tra prestazioni lavorative e trasferimento di un bene, si porrebbe in contrasto con la normativa inderogabile dettata in materia di retribuzione del lavoro subordinato.
Invero, ai sensi dell'art. 2099, comma 4, c.c. “il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti, con provvigione o con prestazioni in natura”, sicché è da escludere che la previsione della retribuzione nella forma della cessione di un determinato bene materiale (come l'azienda) sia da considerarsi nulla perché in contrasto con norme inderogabili.
Né risulta che, in tal modo, le lavoratrici abbiano rinunciato ad una parte della loro retribuzione, non avendo l'appellante offerto alcun elemento atto ad apprezzare l'inadeguatezza dell'emolumento, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2113 c.c., l'impugnativa dell'atto, entro un determinato termine, può essere proposta solo dal lavoratore.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il seguente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore indeterminabile- complessità bassa):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.058,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.418,00
Fase decisionale (valore medio): € 3.470,00
Compenso tabellare: € 6.946,00, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si esclude la fase di istruttoria/trattazione in quanto non svolta.
pagina 9 di 10 5.2. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
384/2021 emessa dal Tribunale di Pisa e pubblicata il 30/03/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 6.946,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma I- quater, del D.P.R. n. 115/2002 a carico dell'appellante.
Firenze, 15.1.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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