Sentenza 20 dicembre 1972
Massime • 4
Sussistono le condizioni per l'ammissibilita, ai sensi dell'art 334 cod proc civ, dell'impugnazione incidentale tardiva quando, rigettata dal giudice di primo grado la domanda principale e percio non presa in considerazione la domanda di garanzia, l'attore nella causa principale abbia proposto appello contro il convenuto nella stessa causa, e quest'ultimo abbia, a sua volta, proposto appello incidentale contro il garante. ( V 747'69, mass n 339044).*
Nell'ipotesi che uno degli appellati proponga, nella comparsa di risposta, appello incidentale contro altro coappellato contumace, l'omissione della notificazione della comparsa non importa come conseguenza la inammissibilita dell'appello, ma unicamente l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione del contraddittorio. ( Conf 2359'66, mass n 324580).*
Nei casi in cui il datore di lavoro non e esonerato dalla responsabilita civile per effetto dell'Assicurazione obbligatoria, la legge (sesto e settimo comma dell'art 4 RD 17 agosto 1935 n 1175, trasfuso nei corrispondenti commi dell'art 11 DPR 30 giugno 1965 n 1124 ora vigente) dispone che al risarcimento si fa luogo solo quando il suo ammontare superi l'importo dell'indennita e limitatamente alla parte eccedente. ( V 271'69, mass n 338253).*
La capitalizzazione del reddito, ai fini della liquidazione del danno derivante da morte di congiunti, va operata sul guadagno dell'infortunato al momento del sinistro.*
Commentari • 2
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Rilevato che: Alfredo M. - avendo agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso dei suoi familiari, avvenuto in conseguenza degli eventi franosi che colpirono il Comune di Sarno il 5 maggio 1998, causando la morte di 137 persone - era risultato vittorioso in primo grado, avendo ottenuto la condanna di Gerardo B., sindaco del tempo, nonché del Comune di Sarno e delle Amministrazioni statali (Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'interno), in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di euro 1.017.168,17 a titolo di risarcimento dei danni (al netto del versamento già effettuato, ma al lordo della rivalutazione e degli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/12/1972, n. 3652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3652 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 1972 |
Testo completo
Nell'ipotesi che uno degli appellati proponga, nella comparsa di risposta, appello incidentale contro altro coappellato contumace, l'omissione della notificazione della comparsa non importa come conseguenza la inammissibilita dell'appello, ma unicamente l'assegnazione di un termine per la regolarizzazione del contraddittorio. ( Conf 2359'66, mass n 324580).*