Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 28/07/2025, n. 14846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 14846 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 14846/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11858/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11858 del 2019, proposto da ER S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , integrato da motivi aggiunti, proposti anche da EI Towers S.p.A., entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Angelo Clarizia e Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cesare San Mauro e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. 0190045485 del 19.06.2019, con il quale il GSE, in esito all’attività di controllo per il progetto di riduzione dei consumi di energia primaria identificato dal codice 0409221015415R004, ha comunicato a ER che « l’algoritmo di calcolo dei risparmi nell’anno di consuntivazione deve essere rettificato », che tale rettifica « comporta un ricalcolo dei risparmi associati all’intervento » e che « il GSE è tenuto al recupero di 1.963 Titoli di Efficienza Energetica erogati in eccesso »;
- del provvedimento del GSE del 1.08.2019, con il quale il GSE ha quantificato « la valorizzazione dei 1.963 TEE indebitamente percepiti da ER nel periodo 2016-2017 » in € 491.086,25;
- della comunicazione a mezzo PEC del 14.08.2019, con la quale il GSE ha escluso la possibilità di compensare la predetta somma con il valore dei titoli di efficienza energetica che sarebbero stati successivamente autorizzati a favore di ER;
- di ogni altro atto, anche non noto, connesso, presupposto e conseguente,
e per l’accertamento
dell’applicazione dell’algoritmo di calcolo dei risparmi, come rettificato, solo alle rendicontazioni non ancora approvate e non anche a quelle già approvate
e dell’inesistenza dell’obbligo di ER di restituire al GSE il valore dei TEE riconosciuti dallo stesso con le rendicontazioni approvate, ma risultanti in eccesso secondo l’algoritmo rettificato, pari a € 491.086,25,
e per la condanna
del GSE a restituire a ER il predetto importo nel caso in cui, in pendenza della decisione del presente ricorso, la società fosse stata costretta a pagarlo direttamente o compensarlo con i TEE che sarebbero stati successivamente autorizzati, il tutto aumentato di interessi e rivalutazione;
e per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ER il 11.02.2022:
- del provvedimento prot. P20210034487 del 16.12.2021, con il quale il GSE ha rigettato le istanze di ER del 10.07.2019 e del 1.10.2020 di riesame dei provvedimenti del GSE impugnati dalla società;
- di ogni altro atto, anche non noto, connesso, presupposto e conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, co. 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 11 luglio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data 27.12.2013, ER presentava al Gestore servizi energetici (GSE), ai sensi del d.m. 28.12.2012, una proposta di progetto e di programma di misura (PPPM) avente ad oggetto l’efficientamento degli impianti digitali di diffusione televisiva terrestre attraverso la realizzazione di una sala controllo centralizzata capace di ridurre la ridondanza degli apparati trasmettitori, successivamente modificata a seguito delle richieste di integrazioni provenienti dall’ENEA.
2. – Con provvedimento del 18.12.2014, il GSE accoglieva la PPPM presentata da ER.
3. – Sulla base della PPPM approvata, ER presentava al GSE le richieste di verifica e certificazione a consuntivo (RVC-C) relative al periodo di rendicontazione 1.01.2015 – 31.12.2016.
4. – Il GSE certificava le RVC trasmesse da ER. In particolare:
- con atto del 19.04.2016, certificava la RVC del 23.12.2015, autorizzando il Gestore dei mercati energetici (GME) ad emettere 1.514 titoli di efficienza energetica (TEE – c.d. “certificati bianchi”);
- con atto del 27.09.2016, certificava la RVC del 3.08.2016, autorizzando il GME ad emettere 1.432 TEE;
- con atto del 18.05.2017, certificava la RVC del 22.03.2017, autorizzando il GME ad emettere 1.476 TEE;
- con atto del 6.12.2017, certificava la RVC del 11.10.2017, autorizzando il GME ad emettere 1.493 TEE.
5. – Successivamente, con nota del 14.06.2018, il GSE comunicava a ER l’avvio di un procedimento di controllo ai sensi dell’art. 12 del d.m. 11.01.2017 ed assegnava alla società interessata il termine di 30 giorni per la trasmissione della documentazione necessaria per verificare la corretta esecuzione dell’intervento e di eventuali note esplicative.
6. – ER, dopo aver ottenuto una proroga del termine assegnato, trasmetteva le proprie osservazioni e la documentazione richiesta con note del 27.07.2018 e del 30.07.2018.
Seguiva lo scambio di ulteriori note e memorie.
In particolare, secondo quanto riferito dalle parti, con nota del 25.02.2019 il GSE comunicava a ER la necessità di rettificare l’algoritmo di calcolo dei risparmi (cfr. memoria del GSE del 9.06.2025, pag. 6).
Con note di riscontro del 16.03.2019 e del 14.05.2019, ER confermava la necessità di rettificare l’algoritmo dei risparmi scorporando i consumi energetici della sala controllo di un valore pari a 297.840 kWh/anno e la necessita di rettificare il coefficiente di durabilità associato ai risparmi derivanti dall’efficientamento degli impianti dismessi, osservando che una quota dei risparmi rendicontati attraverso la lettura dei consumi energetici al punto di consegna era attribuibile ad un minor consumo dei sistemi ausiliari e che l’algoritmo di calcolo era in tal senso appropriato (cfr. ricorso di ER, pag. 4).
7. – Con atto del 19.06.2019, a conclusione dell’attività di controllo, il GSE rappresentava che il proponente non aveva « fornito documentazione atta a comprovare che i consumi della sala di monitoraggio, caratterizzante la condizione ante intervento, fossero analoghi a quelli della sala di controllo attualmente utilizzata » e che, dunque, risultava « necessario rettificare l’algoritmo dei risparmi scorporando i consumi energetici della sala controllo di un valore pari a 297.840 kWh/anno, ottenuto come prodotto tra la potenza elettrica assorbita dal Service Desk (34 kW) e il numero di ore annue di funzionamento (8.760 ore/anno) » e che « dall’analisi della documentazione trasmessa [era] emerso che le stazioni di Paganella, ZZ e Impalata [erano] state dismesse il giorno 1° luglio 2015; a tal proposito si rappresenta [va] che la vita tecnica degli interventi non può estendersi oltre tale data di dismissione e pertanto risulta [va] necessario rettificare il coefficiente di durabilità associato ai risparmi derivanti dagli interventi effettuati presso le stazioni suddette, ponendolo pari a 1 ».
Quindi, sulla base del contraddittorio intercorso e dei documenti resi disponibili dalla società proponente, il GSE comunicava la rettifica dell’algoritmo di calcolo dei risparmi nell’anno di consuntivazione e rappresentava di essere tenuto al recupero di 1.963 TEE erogati in eccesso in relazione alle RVC sopra richiamate.
8. – Con successiva nota del 1.08.2019, il GSE quantificava in € 491.086,25 il valore dei TEE erogati in eccesso ed invitava ER a provvedere entro i successivi 30 giorni al pagamento dell’importo così determinato.
9. – Con ricorso notificato il 18.09.2019 e depositato il 27.09.2019, ER ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale gli atti sopra citati.
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Cost., degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990 e dell’art. 42, co. 3- bis e 3- ter , del d.lgs. n. 28/2011, nonché l’eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza: in sintesi, ER, qualificato il provvedimento impugnato alla stregua di un annullamento parziale dell’atto di approvazione del progetto di efficientamento energetico mediante rettifica dell’algoritmo di calcolo dei risparmi, si duole della mancata applicazione della regola di cui all’art. 42, co. 3- ter , del d.lgs. n. 28/2011, che fa « salve le rendicontazioni già approvate relative al progetto medesimo ».
Con il secondo motivo, ER deduce, in via subordinata, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/1990 e dell’art. 1243 cod. civ., oltre all’eccesso di potere per illogicità e per irragionevolezza, dolendosi della mancata compensazione dell’importo di € 491.086,25 con i TEE successivamente riconosciuti.
10. – Il GSE si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
11. – Nelle more del giudizio così instaurato, con atto del 1.10.2020 ER chiedeva al GSE di revocare o annullare i provvedimenti del 19.06.2019 e del 1.08.2019 alla luce di quanto disposto dall’art. 56, co. 8, del decreto legge n. 76/2020.
12. – L’istanza di riesame veniva rigettata con provvedimento del 16.12.2021.
13. – Con atto di motivi aggiunti notificato il 4.02.2022 e depositato il 11.02.2022, ER e EI Towers S.p.A., società in favore della quale sono stati nelle more volturati i progetti di cui si discute, hanno impugnato la nota da ultimo citata, ritenendola illegittima per via derivata per gli stessi motivi già articolati con il ricorso introduttivo.
14. – In vista della discussione della causa, le parti hanno scambiato memorie e repliche.
15. – All’udienza straordinaria di smaltimento del 11 luglio 2025, le parti hanno discusso la causa, che è stata quindi trattenuta in decisione.
16. – Prima di entrare in medias res , occorre evidenziare che non vi è contrasto tra le parti in ordine alla necessità, rilevata dal GSE all’esito dell’attività di controllo svolta, di procedere alla rettifica dell’algoritmo di calcolo dei risparmi associati all’intervento scorporando i consumi energetici della sala controllo di un valore pari a 297.840 kWh/anno e alla rettifica al valore di 1 del coefficiente durabilità associato ai risparmi derivanti dagli interventi effettuati presso le stazioni di Paganella, ZZ e Impalata, dismesse il 1.07.2015.
Dalla motivazione del provvedimento del 19.06.2019, non contestata sul punto da parte ricorrente, si evince che la necessità di tali rettifiche derivava dalle circostanze che il proponente non aveva fornito documentazione atta a comprovare che i consumi della sala di monitoraggio, caratterizzante la condizione ante intervento, fossero analoghi a quelli della sala controllo attualmente utilizzata e che le stazioni di Paganella, ZZ e Impalata erano state dismesse già il 1.07.2015, risultando pertanto necessario rettificare il coefficiente di durabilità associato ai risparmi derivanti dagli interventi effettuati presso le suddette stazioni limitatamente ai periodi di rendicontazione successivi alla data di dismissione delle stesse.
La necessità delle rettifiche, secondo quanto si legge nel ricorso introduttivo (pag. 4), era stata ammessa dalla stessa ER già con le note 16.03.2019 e del 14.05.2019.
17. – ER si duole del fatto che, con il provvedimento conclusivo del procedimento di controllo, il GSE ha disposto il recupero dei 1.963 TEE erogati in eccesso, per un valore di € 491.086,25, senza fare salve le rendicontazioni già approvate.
La ricorrente sostiene, infatti, che il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, disponendo la rettifica dell’algoritmo di calcolo dei risparmi in funzione dell’erogazione dei TTE, di fatto costituirebbe un annullamento (parziale) del provvedimento di approvazione della PPPM, con la conseguenza che sarebbe pienamente applicabile la clausola di salvezza dei rendiconti già approvati di cui all’art. 42, co. 3- ter , del d.lgs. n. 28/2011.
18. – Per contro, secondo il GSE, il provvedimento non potrebbe considerarsi alla stregua di un annullamento parziale del progetto di efficientamento energetico, né di un annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, e nemmeno di una dichiarazione di decadenza, avendo esso il limitato effetto di una rideterminazione in peius degli incentivi, previa rettifica del relativo algoritmo, sulla base di elementi non noti al Gestore al momento dell’ammissione agli incentivi, ma venuti in evidenza solo a seguito degli approfondimenti richiesti in sede di verifica.
Da tali considerazioni la parte resistente fa discendere l’inapplicabilità delle previsioni dell’art. 56 del decreto legge n. 76/2020 e la necessità, ai sensi dell’art. 12, co. 13 e 15, del d.m. 11.01.2017, del recupero dei certificati bianchi riconosciuti in eccesso o del loro equivalente valore monetario.
19. – Così delineato l’oggetto del contendere, deve premettersi che l’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, nel testo vigente all’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo, stabilisce, per quanto qui di rilievo, che:
« 3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigetto dell’istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate, e trasmette all’Autorità l’esito degli accertamenti effettuati per l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. In deroga al periodo precedente, al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell’accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell’incentivo in misura ricompresa fra il 20 e l’80 per cento in ragione dell’entità della violazione. Nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte di un terzo.
3-bis. Nei casi in cui, nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 29 o nell’ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell’intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter.
3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, gli effetti del rigetto dell’istanza di rendicontazione, disposto a seguito dell’istruttoria, decorrono dall’inizio del periodo di rendicontazione oggetto della richiesta di verifica e certificazione dei risparmi. Gli effetti dell’annullamento del provvedimento, disposto a seguito di verifica, decorrono dall’adozione del provvedimento di esito dell’attività di verifica. Per entrambe le fattispecie indicate sono fatte salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi. Le modalità di cui al primo periodo si applicano anche alle verifiche e alle istruttorie relative alle richieste di verifica e certificazione dei risparmi già concluse ».
L’art. 56, co. 7, del decreto legge n. 76/2020 ha successivamente introdotto alcune modifiche all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, introducendo (non in funzione di interpretazione autentica, e dunque con efficacia non retroattiva: Cons. Stato, sez. II, 16 aprile 2025, n. 3264) l’espresso riferimento alla necessità della presenza dei presupposti di cui all’art. 21- nonies della legge n. 241/1990 per giustificare l’esercizio del potere di annullamento (lett. a) ) e sostituendo l’art. 3- bis con il nuovo testo secondo cui «[ n ]ei casi in cui, nell’ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all’articolo 29 ovvero nell’ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell’istanza di rendicontazione o l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli in ottemperanza alle condizioni di cui al comma precedente, secondo le modalità di cui al comma 3-ter » (lett. b) ).
Il successivo comma 8 dell’art. 56 del decreto legge n. 76/2020, invocato da ER con l’istanza di riesame del 1.10.2020, stabilisce che «[ l ] e disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell’istanza a cura del soggetto interessato (…)».
20. – Le disposizioni sopra richiamate individuano due sanzioni associate alle violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli o alla non rispondenza del progetto alla normativa vigente riscontrata nella medesima sede: la decadenza (dagli incentivi) e l’annullamento (del provvedimento di riconoscimento dei titoli).
La prima delle due sanzioni si caratterizza – oltre che per l’espressa e specifica previsione da parte della legge e per il carattere vincolato del relativo potere – per la tipologia del vizio, solitamente individuato nella falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dall’istante o nella violazione di prescrizioni amministrative ritenute essenziali per il perdurante godimento dei benefici, ovvero, ancora, nel venir meno dei requisiti di idoneità per la costituzione e la continuazione del rapporto (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 11 settembre 2020, n. 10).
L’annullamento, invece, non si fonda su circostanze quali quelle appena menzionate, ma consegue alla ritenuta non conformità della PPPM e delle RCV accolte rispetto alle previsioni normative rilevata solo in occasione degli approfondimenti effettuati in sede di scrutinio delle RVC sulla base dello stesso materiale istruttorio già nella disponibilità del Gestore (Cons. Stato, sez. II, 16 aprile 2025, n. 3264).
L’effettuazione di controlli sulla base di nuovi elementi istruttori traccia, dunque, la linea di confine tra autotutela e decadenza (Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2024, n. 2254). Ciò trova conferma, nella materia che qui interessa, nella formulazione dell’art. 42, co. 3- bis , del d.lgs. n. 28/2011, che circoscrive l’annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli all’ipotesi che la non rispondenza del progetto proposto ed approvato alla normativa vigente non derivi da documenti non veritieri o da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente (come previsto dalla legge nel testo sostituito dall’art. 56, co. 7, del decreto legge n. 76/2020) o – con formula ancor più ampia – da « discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell’intervento » (così l’art. 43, co. 3- bis , nel testo vigente all’epoca dell’adozione dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo).
Si spiega così la diversa rilevanza attribuita dal legislatore all’affidamento del privato: la decadenza, essendo giustificata dalla falsità o non veridicità degli stati e delle condizioni dichiarate dal proponente o dalla discordanza tra quanto da quest’ultimo trasmesso e la situazione reale dell’intervento, non può che determinare il recupero degli incentivi già erogati (art. 42, co. 3, del d.lgs. n. 28/2011); l’annullamento, essendo il frutto di una rinnovata valutazione del materiale istruttorio già nella disponibilità del gestore, ha effetti decorrenti « dall’adozione del provvedimento di esito dell’attività di verifica » e fa « salve le rendicontazioni già approvate relative ai progetti medesimi ».
21. – A giudizio del collegio, la questione di cui in questa sede si dibatte deve essere risolta richiamando la giurisprudenza che ha ritenuto che, anche a voler discorrere, rispetto ai provvedimenti di “rettifica” degli incentivi quali quello per cui è causa, di una sorta di “decadenza parziale”, questa non potrebbe essere equiparata ad una dichiarazione di decadenza tout court .
Infatti, un conto è la decadenza dagli incentivi contemplata dall’art. 56, co. 8, del decreto legge n. 76/2020 (che richiama l’espressione utilizzata dall’art. 42, co. 3, del d.lgs. n. 28/2011), in relazione alla quale il legislatore ha previsto un eccezionale meccanismo di sanatoria a fronte del rischio, valutato inopportuno, che l’impresa interessata rimanga senza alcun beneficio nonostante l’originaria ammissione al sistema incentivante; altro è il caso, come quello che qui occupa, in cui non venga in rilievo un problema di all or nothing , ma di mera riduzione degli incentivi spettanti (cfr. TAR Lazio, sez. V- ter , 8 aprile 2025, n. 6974; Id., 31 maggio 2024, n. 11172).
Per le stesse ragioni, anche la clausola di estensione dell’ambito di applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell’art. 56 del decreto legge n. 76/2020 – per effetto della quale le modifiche apportate all’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 trovano applicazione anche ai procedimenti di annullamento d’ufficio in corso e ai procedimenti definiti con provvedimenti di decadenza oggetto di impugnazione ancora pendente, ove vi sia apposita richiesta di riesame da parte dell’interessato – non è suscettibile, per il suo carattere eccezionale, di interpretazione analogica o estensiva, ai provvedimenti di rigetto delle RVC (TAR Lazio, sez. V- ter , 3 giugno 2025, n. 10743; Id., 6 maggio 2025, n. 8703; Id., 10 febbraio 2025, n. 2962) e, per quanto qui interessa, ai provvedimenti impugnati, che non hanno determinato né decadenza (dagli incentivi), né annullamento (del provvedimento di riconoscimento dei titoli), bensì un minus , ossia la rideterminazione, previa rettifica dell’algoritmo di calcolo dei risparmi, degli incentivi dovuti nel periodo considerato a causa delle difformità riscontrate all’esito dell’attività di controllo (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. V- ter , 22 marzo 2024, n. 5722).
Dovendo, dunque, escludersi che si sia in presenza di una dichiarazione di decadenza ( tout court ) ovvero di un annullamento d’ufficio, la fattispecie non può che essere ricondotta all’ambito di applicazione dell’art. 12, co. 15, del d.m. 11.01.2017 (espressamente richiamato nel provvedimento impugnato), ai sensi del quale, qualora il Gestore « riscontri violazioni, irregolarità o inadempimenti che rilevano ai fini dell’esatta quantificazione degli incentivi, provvede, in conformità alla normativa applicabile: a) alla rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell’intervento riscontrate; b) al recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o dell’equivalente valore monetario ».
Il primo motivo di ricorso (e dei motivi aggiunti), dunque, non merita accoglimento.
22. – Nemmeno il secondo motivo, formulato in via subordinata, può essere accolto, non essendovi alcuna evidenza in giudizio di incentivi già maturati ma ancora da erogarsi che potessero costituire oggetto di compensazione alla data dell’adozione dei provvedimenti impugnati.
23. – Tutto quanto sopra considerato induce a ritenere infondati sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti.
24. – In considerazione della particolarità delle questioni trattate le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudia Lattanzi, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Claudia Lattanzi |
IL SEGRETARIO