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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/10/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. CO OR - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 635 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Katia Ferrarini come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante
E
con sede in Milano, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
MA Di LO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza a verbale n. 612 del Tribunale Ordinario di Pescara, pubblicata il 28/4/2023, in materia di assicurazione contro i danni.
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.612/2023 emessa dal Tribunale di
Pescara, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa M. Di Cinto, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1468/2021, depositata in cancelleria in data 28/4/2023, notificata 12/05/2023 a mezzo pec, dall'avv Di LO, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “nel merito: accertato l'inadempimento contrattuale della
[...]
condannare la assicurazione all'adempimento Controparte_1 contrattuale ed al conseguente pagamento della somma di € 35,000 per la cassaforte (e i beni in essa contenuti) + 15.000,00 beni fuori dalla cassaforte (meglio descritta in premessa , come fisarmonica, chitarra, contanti, computer ...) ovvero nella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese diritti ed onorari e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate e articolate nelle memorie ex art 183 co 6 n 2 e 3 cpc, in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello ed in particolare la domanda in mem. N. 2 ex art 183 co. 6 cpc lett. k) in data
10.3.2020 il si recava presso l'agenzia di Parte_1 assicurazione di in Montesilvano per comunicare Parte_2
l'accaduto, con la copia della denuncia che conteneva l'elenco dei beni rubati, la cui stima era quella già in polizza, oltre quella di mercato e ulteriormente la istanza di ascolto del personale Radiomobile Carabinieri di Pescara OT ME, come da istanza 11/1/2022”
Conclusioni dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, per le ragioni di cui in narrativa:
- in via principale: dichiarare inammissibile e/o comunque infondato l'appello proposto dal Sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 612/2023 del
Tribunale di Pescara, pubblicata in data 28.04.2023;
- in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di taluno dei motivi di appello ex adverso avanzati:
a) in via principale, rigettare, per le causali di cui in narrativa, la domanda avanzata dal Sig. Parte_1
b) in via subordinata, ridurre l'entità del risarcimento, in ipotesi spettante al Sig. nei limiti degli Parte_1 effettivi danni, come saranno accertati in corso di causa, previa decurtazione del 25% della somma liquidata a termini di polizza.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 612 pubblicata in data 28 aprile 2023 il
Tribunale Ordinario di Pescara rigettava la domanda proposta dal sig. di condanna di Parte_1 Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di euro 50.000,00 a
[...] titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito di un furto occorso nella sua abitazione e condannava l'attore a rifondere alla controparte le spese di lite.
1.1. Il Tribunale esponeva che il sig. aveva Parte_1 dedotto di avere stipulato con una Controparte_1 polizza Multirischi Casa e Famiglia, che copriva anche il il rischio di furto in abitazione sino all'importo di euro 35.000,00 per quanto riguardava gli oggetti preziosi e sino ad euro
15.000,00 per gli altri beni contenuti nell'immobile; di avere scoperto la mattina del 6/3/2020, tornando dopo qualche giorno di assenza nell'appartamento da lui condotto in locazione, sito al quarto ed al quinto piano del condominio ubicato in Pescara, via Pierpaolo Pasolini n. 7, di avere subito un furto in occasione del quale erano stati asportati dalla sua cassaforte
3 anelli in oro, 1 solitario in oro, 4/5 collane in oro, 6/7 bracciali in oro, un paio di orecchini in oro, un CP_2 in oro comprensivo di scatola e garanzia e un Controparte_3 comprensivo di scatola e garanzia, per un valore complessivo di
39.522,00 euro, come da stima de , e 2.900,00 Parte_3 euro in contanti, e dalla camera da letto un portachiavi in argento marca Mercedes Benz, una valigia di tipo trolley di colore grigio, una chitarra marca Gibson, una fisarmonica marca
Bugari, e un pc portatile marca Asus Rog.
1.2. Il Tribunale riferiva che aveva Controparte_1 contestato l'operatività della polizza, la verificazione dell'evento dannoso dedotto dall'attore e, in subordine, la dinamica descritta dal sig. nonché la presenza Parte_1 nell'abitazione dell'attore dei beni asseritamente asportati ed il valore da lui dichiarato.
1.3. Il Tribunale rilevava che l'attore non aveva assolto l'onere probatorio su di lui gravante né in ordine alla presenza nella cassaforte e nell'appartamento delle cose che asseriva che gli erano state rubate né in ordine alla verificazione dell'evento; evidenziava le incongruenze emerse fra quanto dichiarato dal sig. in sede di denuncia del furto e Parte_1 quanto riferito dalla sua ex compagna, sig.ra , Testimone_1 sentita come testimone, la quale aveva dichiarato di avere accompagnato l'attore la mattina in cui questi aveva scoperto il furto e di avere visto l'appartamento a soqquadro, mentre il sig. non aveva fatto cenno della presenza della sig.ra Parte_1 né nella prima denuncia ai Carabinieri presentata il Tes_1
7/3/2020 né nell'integrazione del 9/3/2020; osservava che l'attore non aveva prodotto la denuncia di sinistro alla compagnia di assicurazione al fine di accertarne la data e la documentazione allegata;
che le fotografie prodotte dal sig.
erano prive di riferimenti spazio-temporali e non Parte_1 risultavano allegate alla denuncia di furto e che nessuno dei testi aveva confermato che gli oggetti di cui aveva denunciato il furto erano conservati all'interno della sua abitazione;
che l'attore inoltre non aveva prodotto documentazione relativa all'intervento dei Carabinieri da lui chiamati la mattina del furto e che era tardiva la sua richiesta di sentire come testimone uno dei Carabinieri del 112 intervenuti nella sua abitazione, in quanto formulata dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., peraltro in modo generico, senza indicare le generalità del teste;
che erano infine irrilevanti al fine di chiarire le modalità del furto le dichiarazioni rese dai testi escussi, intervenuti sui luoghi a distanza di tempo.
2. Con atto di citazione notificato il 7 giugno 2023 il sig. proponeva appello avverso la sentenza Parte_1 sopra indicata sulla base di tre motivi, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1 Si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone
[...] nel merito il rigetto, o, in subordine, che venisse ridotta la somma richiesta dall'appellante con decurtazione del 25% di quanto liquidato secondo le previsioni della polizza.
2.2 La causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.2.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del 4/3/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.2.3. Con ordinanza in data 7/3/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo di appello il sig. lamenta Parte_1 la mancata ammissione delle istanze istruttorie da lui articolate nella seconda memoria ex art, 183, comma 6, c.p.c., ritenute irrilevanti dal giudice di primo grado, e di quelle articolate nella terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., che il giudice aveva ritenuto dovessero essere formulate in prova diretta;
evidenzia che le prove non ammesse erano volte a provare la tempestività della sua denuncia del sinistro all'assicurazione ed il ritardo con il quale la compagnia aveva inviato suoi funzionari a fare un sopralluogo nella sua abitazione con la conseguenza che a distanza di mesi non era stato più possibile acquisire le registrazioni delle videocamere site nel palazzo;
insiste inoltre nell'autorizzazione a sostituire il teste appuntato OT ME, che aveva raccolto la sua denuncia in caserma, da lui erroneamente indicato quale milite intervenuto nell'abitazione, con uno degli operatori del 112.
4. Con il secondo motivo di appello il sig. Parte_1 contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto che egli non aveva fornito la prova né della dinamica del furto né degli oggetti sottrattigli;
evidenzia che la teste aveva riferito di avere visto la mattina del 6/3/2020 Tes_1
l'appartamento a soqquadro, che il teste Testimone_2 costruttore dell'immobile, aveva riferito di avere constatato che la porta di ferro priva di maniglia sita al quarto piano a fianco dell'ascensore, attraverso la quale si accede ai locali caldaia, presentava segni di scalpello;
che il teste aveva inoltre riferito che era aperta la botola che dai locali caldaia attraverso una scala retrattile conduce al tetto ed era rotta ed aperta anche la finestra velux dell'esponente attraverso la quale presumibilmente i ladri erano entrati dal tetto nella sua abitazione;
che il teste che aveva effettuato Testimone_3 un sopralluogo nell'appartamento per conto dell'assicurazione, dopo aver detto in un primo momento che la cassaforte era chiusa, aveva rettificato le sue dichiarazioni ed aveva riferito che invece i perni erano tagliati.
4.1. L'appellante evidenzia inoltre di avere prodotto le fotografie dei beni che gli erano stati sottratti e la stima dei gioielli, da lui fatta fare da al momento Parte_3 dell'integrazione della polizza, già in possesso della compagnia assicuratrice.
5. Deve essere logicamente esaminato per primo il secondo motivo di appello.
5.1. Esso è infondato.
5.2. Come correttamente rilevato dal Tribunale il sig.
non ha fornito nessuna prova che al momento del furto Parte_1 nella sua abitazione si trovassero gli oggetti di cui ha lamentato la sottrazione, né a tal fine è sufficiente la denuncia presentata ai Carabinieri, trattandosi di un atto di parte, che richiede riscontri probatori in ordine ai fatti in essa esposti.
5.2.1. In primo grado furono ammessi i capitoli di prova testimoniale o), p), q) e r), articolati dall'odierno appellante nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., volti a dimostrare che nella cassaforte e nella camera da letto dell'appartamento del sig. prima del furto erano Parte_1 custoditi i gioielli e gli altri oggetti indicati nella denuncia del 7/3/2020 e che dopo il furto tali oggetti non c'erano più.
L'unica teste che avrebbe potuto confermare tali circostanze era la sig.ra all'epoca dei fatti legata Testimone_1 sentimentalmente all'appellante, mentre nulla potevano riferire sul punto gli altri testi citati dell'attore, sig. Tes_4
, costruttore del palazzo, chiamato per riferire come
[...]
i ladri erano presumibilmente penetrati nell'appartamento, e l'appuntato ME, che aveva verbalizzato la denuncia dell'appellante.
La sig.ra , sentita nell'udienza del 29/6/2022, si limitò Tes_1
a dichiarare di avere accompagnato il fidanzato la mattina del
6/3/2020 presso l'abitazione di quest'ultimo, di essere rimasta all'ingresso e di avere visto la cucina, i vestiti per terra e il divano messo male, di essere quindi andata via prima che arrivassero i Carabinieri e di non sapere altro.
5.2.2. Nessuna prova in ordine alla sottrazione dei gioielli e degli altri oggetti indicati dal sig. può trarsi Parte_1 dalle fotografie da lui prodotte in quanto prive, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, di connotazioni spazio-temporali.
In una di tali fotografie si vedono cinque catene e sette bracciali presumibilmente d'oro, quattro anelli, un paio di orecchini e due orologi, tutti ritratti su velluto rosso;
in un'altra i due orologi sono inquadrati unitamente alle CP_2 loro scatole ed alle carte di garanzia, nelle quali risultano tuttavia cancellati i dati identificativi degli orologi;
un'altra fotografia ritrae una fisarmonica senza che sia visibile il luogo dove la foto è stata scattata.
5.2.3. L'appellante ha poi prodotto una distinta di bonifico attestante il versamento di euro 2.500,00 in acconto per l'acquisto di una chitarra Gibson, nella quale non è visibile il nome dell'ordinante e che quindi nulla prova per quanto riguarda l'acquisto da parte sua della chitarra.
5.2.4. Analogamente priva di valenza probatoria in ordine alla sottrazione dei gioielli è la lettera in data 15/2/2019 a firma di “ , avente ad oggetto la stima che il Parte_3 sig. ha dichiarato di aver fatto fare di tali beni in Parte_1 vista della stipula della polizza, la quale, peraltro, reca la data antecedente del 18 gennaio 2019. Sul punto va in primo luogo osservato che non vi è esatta coincidenza fra i gioielli ritratti in foto e quelli descritti nella lettera di stima, nella quale, fra gli altri, si parla di una catena in oro bianco e di una catena con la croce che non sono ritratte nella foto.
Nessuna prova ha inoltre fornito l'appellante che tale stima fosse stata da lui consegnata alla compagnia assicurativa al momento della stipula della polizza, che come detto, reca una data antecedente alla lettera.
Dalla predetta stima non può inoltre desumersi che il sig.
l'anno successivo conservasse nella cassaforte del suo Parte_1 appartamento i gioielli oggetto della valutazione.
5.3. L'assenza di prova in ordine agli oggetti rubati priva di ogni rilevanza le istanze istruttorie sulla cui ammissione il sig. ha insistito in questo grado di appello, vertenti Parte_1 sulla tempestività della denuncia del sinistro all'assicurazione e sulla dinamica del furto, e va conseguentemente rigettato anche il primo motivo di gravame, ferma la contraddittorietà delle allegazioni dell'appellante, che da un lato, nel capitolo f) della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., deduce che i Carabinieri al momento del sopralluogo non erano potuti andare sul tetto per verificare da dove fossero entrati i ladri perché lui non aveva la chiave della porta di ferro sita vicino all'ascensore, salvo dedurre, al capitolo i), che nei giorni successivi aveva rilevato insieme al costruttore che tale porta era stata forzata.
6. Con il terzo motivo di appello il sig. lamenta Parte_1 la violazione dell'art. 1913 c.c., deducendo che il giudice aveva statuito: “In particolare, come evidenziato da parte convenuta, va rilevata l'inoperatività della polizza per non aver
l'assicurato adempiuto agli oneri posti a suo carico. Stante
l'omessa produzione in giudizio della denunzia di sinistro alla
Compagnia di assicurazione non è dato neanche sapere quando il furto è stato denunciato alla e quali Controparte_1 documenti sono stati allegati, la doglianza fatta propria della convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta”; insiste quindi nella richiesta di ammissione dei capitoli di prova volti a dimostrare la tempestività della denuncia del sinistro all'assicurazione e contesta la validità della clausola della polizza che stabiliva la decadenza dal diritto di ottenere l'indennizzo in caso di denuncia del sinistro oltre il termine di giorni 5.
6.1 Il motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata.
6.1.1. L'appellante ha fuso in un unico paragrafo due passaggi della sentenza. All'inizio di pag. 3 il giudice scrive
“In particolare, come evidenziato da parte conventa, va rilevata
l'inoperatività della polizza per non aver l'assicurato adempiuto agli onere posti a suo carico” e spiega che la domanda doveva essere rigettata, come già detto, perché il sig. Parte_1 non aveva fornito prova che nella sua abitazione al momento del furto si trovassero le cose di cui aveva lamentato la sottrazione.
Nel quinto paragrafo di pag. 4 della sentenza si legge: “Stante
l'omessa produzione in giudizio della denunzia di sinistro alla
Compagnia di assicurazione non è dato neanche sapere quando il furto è stato denunciato alla e quali Controparte_1 documenti sono stati allegati” e viene riportata tra parentesi la doglianza sollevata dalla convenuta nella comparsa di risposta, che lamentava la tardiva denuncia del sinistro alla quale avrebbe dovuto essere allegato, in base alla polizza, un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate.
6.1.2. Il riferimento alla mancata prova della denuncia del sinistro all'assicurazione costituisce un argomento ad abundantiam, essendo le ragioni del rigetto fondate sul fatto che il sig. non era stato “in grado di fornire alcun Parte_1 riscontro oggettivo né dell'evento furtivo né delle modalità di esecuzione dello stesso, né della effettiva proprietà e esistenza all'interno della cassaforte e/o appartamento dei beni sottratti” (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).
7. Sulla base di quanto esposto l'appello deve essere integralmente rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso tra €. 26.000,01 ed €. 52.000,00, esclusi i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
9. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella dovuta per la proposizione della presente impugnazione, dovendo provvedersi con separato decreto alla revoca dell'ammissione del sig.
al patrocinio a spese dello Stato, stante la manifesta Parte_1 infondatezza e la parziale inammissibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di euro 6.946,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 7/10/2025
La Presidente est.
dr. CO OR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello dell'Aquila
in persona dei magistrati:
dr. CO OR - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 635 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'Avv. Katia Ferrarini come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante
E
con sede in Milano, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.
MA Di LO, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza a verbale n. 612 del Tribunale Ordinario di Pescara, pubblicata il 28/4/2023, in materia di assicurazione contro i danni.
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.612/2023 emessa dal Tribunale di
Pescara, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa M. Di Cinto, nell'ambito del giudizio N.R.G. 1468/2021, depositata in cancelleria in data 28/4/2023, notificata 12/05/2023 a mezzo pec, dall'avv Di LO, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “nel merito: accertato l'inadempimento contrattuale della
[...]
condannare la assicurazione all'adempimento Controparte_1 contrattuale ed al conseguente pagamento della somma di € 35,000 per la cassaforte (e i beni in essa contenuti) + 15.000,00 beni fuori dalla cassaforte (meglio descritta in premessa , come fisarmonica, chitarra, contanti, computer ...) ovvero nella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese diritti ed onorari e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate e articolate nelle memorie ex art 183 co 6 n 2 e 3 cpc, in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello ed in particolare la domanda in mem. N. 2 ex art 183 co. 6 cpc lett. k) in data
10.3.2020 il si recava presso l'agenzia di Parte_1 assicurazione di in Montesilvano per comunicare Parte_2
l'accaduto, con la copia della denuncia che conteneva l'elenco dei beni rubati, la cui stima era quella già in polizza, oltre quella di mercato e ulteriormente la istanza di ascolto del personale Radiomobile Carabinieri di Pescara OT ME, come da istanza 11/1/2022”
Conclusioni dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, per le ragioni di cui in narrativa:
- in via principale: dichiarare inammissibile e/o comunque infondato l'appello proposto dal Sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 612/2023 del
Tribunale di Pescara, pubblicata in data 28.04.2023;
- in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento di taluno dei motivi di appello ex adverso avanzati:
a) in via principale, rigettare, per le causali di cui in narrativa, la domanda avanzata dal Sig. Parte_1
b) in via subordinata, ridurre l'entità del risarcimento, in ipotesi spettante al Sig. nei limiti degli Parte_1 effettivi danni, come saranno accertati in corso di causa, previa decurtazione del 25% della somma liquidata a termini di polizza.
Con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 612 pubblicata in data 28 aprile 2023 il
Tribunale Ordinario di Pescara rigettava la domanda proposta dal sig. di condanna di Parte_1 Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di euro 50.000,00 a
[...] titolo di indennizzo per i danni subiti a seguito di un furto occorso nella sua abitazione e condannava l'attore a rifondere alla controparte le spese di lite.
1.1. Il Tribunale esponeva che il sig. aveva Parte_1 dedotto di avere stipulato con una Controparte_1 polizza Multirischi Casa e Famiglia, che copriva anche il il rischio di furto in abitazione sino all'importo di euro 35.000,00 per quanto riguardava gli oggetti preziosi e sino ad euro
15.000,00 per gli altri beni contenuti nell'immobile; di avere scoperto la mattina del 6/3/2020, tornando dopo qualche giorno di assenza nell'appartamento da lui condotto in locazione, sito al quarto ed al quinto piano del condominio ubicato in Pescara, via Pierpaolo Pasolini n. 7, di avere subito un furto in occasione del quale erano stati asportati dalla sua cassaforte
3 anelli in oro, 1 solitario in oro, 4/5 collane in oro, 6/7 bracciali in oro, un paio di orecchini in oro, un CP_2 in oro comprensivo di scatola e garanzia e un Controparte_3 comprensivo di scatola e garanzia, per un valore complessivo di
39.522,00 euro, come da stima de , e 2.900,00 Parte_3 euro in contanti, e dalla camera da letto un portachiavi in argento marca Mercedes Benz, una valigia di tipo trolley di colore grigio, una chitarra marca Gibson, una fisarmonica marca
Bugari, e un pc portatile marca Asus Rog.
1.2. Il Tribunale riferiva che aveva Controparte_1 contestato l'operatività della polizza, la verificazione dell'evento dannoso dedotto dall'attore e, in subordine, la dinamica descritta dal sig. nonché la presenza Parte_1 nell'abitazione dell'attore dei beni asseritamente asportati ed il valore da lui dichiarato.
1.3. Il Tribunale rilevava che l'attore non aveva assolto l'onere probatorio su di lui gravante né in ordine alla presenza nella cassaforte e nell'appartamento delle cose che asseriva che gli erano state rubate né in ordine alla verificazione dell'evento; evidenziava le incongruenze emerse fra quanto dichiarato dal sig. in sede di denuncia del furto e Parte_1 quanto riferito dalla sua ex compagna, sig.ra , Testimone_1 sentita come testimone, la quale aveva dichiarato di avere accompagnato l'attore la mattina in cui questi aveva scoperto il furto e di avere visto l'appartamento a soqquadro, mentre il sig. non aveva fatto cenno della presenza della sig.ra Parte_1 né nella prima denuncia ai Carabinieri presentata il Tes_1
7/3/2020 né nell'integrazione del 9/3/2020; osservava che l'attore non aveva prodotto la denuncia di sinistro alla compagnia di assicurazione al fine di accertarne la data e la documentazione allegata;
che le fotografie prodotte dal sig.
erano prive di riferimenti spazio-temporali e non Parte_1 risultavano allegate alla denuncia di furto e che nessuno dei testi aveva confermato che gli oggetti di cui aveva denunciato il furto erano conservati all'interno della sua abitazione;
che l'attore inoltre non aveva prodotto documentazione relativa all'intervento dei Carabinieri da lui chiamati la mattina del furto e che era tardiva la sua richiesta di sentire come testimone uno dei Carabinieri del 112 intervenuti nella sua abitazione, in quanto formulata dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., peraltro in modo generico, senza indicare le generalità del teste;
che erano infine irrilevanti al fine di chiarire le modalità del furto le dichiarazioni rese dai testi escussi, intervenuti sui luoghi a distanza di tempo.
2. Con atto di citazione notificato il 7 giugno 2023 il sig. proponeva appello avverso la sentenza Parte_1 sopra indicata sulla base di tre motivi, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1 Si costituiva in giudizio Controparte_1
eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendone
[...] nel merito il rigetto, o, in subordine, che venisse ridotta la somma richiesta dall'appellante con decurtazione del 25% di quanto liquidato secondo le previsioni della polizza.
2.2 La causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.2.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del 4/3/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.2.3. Con ordinanza in data 7/3/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo di appello il sig. lamenta Parte_1 la mancata ammissione delle istanze istruttorie da lui articolate nella seconda memoria ex art, 183, comma 6, c.p.c., ritenute irrilevanti dal giudice di primo grado, e di quelle articolate nella terza memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., che il giudice aveva ritenuto dovessero essere formulate in prova diretta;
evidenzia che le prove non ammesse erano volte a provare la tempestività della sua denuncia del sinistro all'assicurazione ed il ritardo con il quale la compagnia aveva inviato suoi funzionari a fare un sopralluogo nella sua abitazione con la conseguenza che a distanza di mesi non era stato più possibile acquisire le registrazioni delle videocamere site nel palazzo;
insiste inoltre nell'autorizzazione a sostituire il teste appuntato OT ME, che aveva raccolto la sua denuncia in caserma, da lui erroneamente indicato quale milite intervenuto nell'abitazione, con uno degli operatori del 112.
4. Con il secondo motivo di appello il sig. Parte_1 contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice ha ritenuto che egli non aveva fornito la prova né della dinamica del furto né degli oggetti sottrattigli;
evidenzia che la teste aveva riferito di avere visto la mattina del 6/3/2020 Tes_1
l'appartamento a soqquadro, che il teste Testimone_2 costruttore dell'immobile, aveva riferito di avere constatato che la porta di ferro priva di maniglia sita al quarto piano a fianco dell'ascensore, attraverso la quale si accede ai locali caldaia, presentava segni di scalpello;
che il teste aveva inoltre riferito che era aperta la botola che dai locali caldaia attraverso una scala retrattile conduce al tetto ed era rotta ed aperta anche la finestra velux dell'esponente attraverso la quale presumibilmente i ladri erano entrati dal tetto nella sua abitazione;
che il teste che aveva effettuato Testimone_3 un sopralluogo nell'appartamento per conto dell'assicurazione, dopo aver detto in un primo momento che la cassaforte era chiusa, aveva rettificato le sue dichiarazioni ed aveva riferito che invece i perni erano tagliati.
4.1. L'appellante evidenzia inoltre di avere prodotto le fotografie dei beni che gli erano stati sottratti e la stima dei gioielli, da lui fatta fare da al momento Parte_3 dell'integrazione della polizza, già in possesso della compagnia assicuratrice.
5. Deve essere logicamente esaminato per primo il secondo motivo di appello.
5.1. Esso è infondato.
5.2. Come correttamente rilevato dal Tribunale il sig.
non ha fornito nessuna prova che al momento del furto Parte_1 nella sua abitazione si trovassero gli oggetti di cui ha lamentato la sottrazione, né a tal fine è sufficiente la denuncia presentata ai Carabinieri, trattandosi di un atto di parte, che richiede riscontri probatori in ordine ai fatti in essa esposti.
5.2.1. In primo grado furono ammessi i capitoli di prova testimoniale o), p), q) e r), articolati dall'odierno appellante nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., volti a dimostrare che nella cassaforte e nella camera da letto dell'appartamento del sig. prima del furto erano Parte_1 custoditi i gioielli e gli altri oggetti indicati nella denuncia del 7/3/2020 e che dopo il furto tali oggetti non c'erano più.
L'unica teste che avrebbe potuto confermare tali circostanze era la sig.ra all'epoca dei fatti legata Testimone_1 sentimentalmente all'appellante, mentre nulla potevano riferire sul punto gli altri testi citati dell'attore, sig. Tes_4
, costruttore del palazzo, chiamato per riferire come
[...]
i ladri erano presumibilmente penetrati nell'appartamento, e l'appuntato ME, che aveva verbalizzato la denuncia dell'appellante.
La sig.ra , sentita nell'udienza del 29/6/2022, si limitò Tes_1
a dichiarare di avere accompagnato il fidanzato la mattina del
6/3/2020 presso l'abitazione di quest'ultimo, di essere rimasta all'ingresso e di avere visto la cucina, i vestiti per terra e il divano messo male, di essere quindi andata via prima che arrivassero i Carabinieri e di non sapere altro.
5.2.2. Nessuna prova in ordine alla sottrazione dei gioielli e degli altri oggetti indicati dal sig. può trarsi Parte_1 dalle fotografie da lui prodotte in quanto prive, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, di connotazioni spazio-temporali.
In una di tali fotografie si vedono cinque catene e sette bracciali presumibilmente d'oro, quattro anelli, un paio di orecchini e due orologi, tutti ritratti su velluto rosso;
in un'altra i due orologi sono inquadrati unitamente alle CP_2 loro scatole ed alle carte di garanzia, nelle quali risultano tuttavia cancellati i dati identificativi degli orologi;
un'altra fotografia ritrae una fisarmonica senza che sia visibile il luogo dove la foto è stata scattata.
5.2.3. L'appellante ha poi prodotto una distinta di bonifico attestante il versamento di euro 2.500,00 in acconto per l'acquisto di una chitarra Gibson, nella quale non è visibile il nome dell'ordinante e che quindi nulla prova per quanto riguarda l'acquisto da parte sua della chitarra.
5.2.4. Analogamente priva di valenza probatoria in ordine alla sottrazione dei gioielli è la lettera in data 15/2/2019 a firma di “ , avente ad oggetto la stima che il Parte_3 sig. ha dichiarato di aver fatto fare di tali beni in Parte_1 vista della stipula della polizza, la quale, peraltro, reca la data antecedente del 18 gennaio 2019. Sul punto va in primo luogo osservato che non vi è esatta coincidenza fra i gioielli ritratti in foto e quelli descritti nella lettera di stima, nella quale, fra gli altri, si parla di una catena in oro bianco e di una catena con la croce che non sono ritratte nella foto.
Nessuna prova ha inoltre fornito l'appellante che tale stima fosse stata da lui consegnata alla compagnia assicurativa al momento della stipula della polizza, che come detto, reca una data antecedente alla lettera.
Dalla predetta stima non può inoltre desumersi che il sig.
l'anno successivo conservasse nella cassaforte del suo Parte_1 appartamento i gioielli oggetto della valutazione.
5.3. L'assenza di prova in ordine agli oggetti rubati priva di ogni rilevanza le istanze istruttorie sulla cui ammissione il sig. ha insistito in questo grado di appello, vertenti Parte_1 sulla tempestività della denuncia del sinistro all'assicurazione e sulla dinamica del furto, e va conseguentemente rigettato anche il primo motivo di gravame, ferma la contraddittorietà delle allegazioni dell'appellante, che da un lato, nel capitolo f) della seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., deduce che i Carabinieri al momento del sopralluogo non erano potuti andare sul tetto per verificare da dove fossero entrati i ladri perché lui non aveva la chiave della porta di ferro sita vicino all'ascensore, salvo dedurre, al capitolo i), che nei giorni successivi aveva rilevato insieme al costruttore che tale porta era stata forzata.
6. Con il terzo motivo di appello il sig. lamenta Parte_1 la violazione dell'art. 1913 c.c., deducendo che il giudice aveva statuito: “In particolare, come evidenziato da parte convenuta, va rilevata l'inoperatività della polizza per non aver
l'assicurato adempiuto agli oneri posti a suo carico. Stante
l'omessa produzione in giudizio della denunzia di sinistro alla
Compagnia di assicurazione non è dato neanche sapere quando il furto è stato denunciato alla e quali Controparte_1 documenti sono stati allegati, la doglianza fatta propria della convenuta sin dalla comparsa di costituzione e risposta”; insiste quindi nella richiesta di ammissione dei capitoli di prova volti a dimostrare la tempestività della denuncia del sinistro all'assicurazione e contesta la validità della clausola della polizza che stabiliva la decadenza dal diritto di ottenere l'indennizzo in caso di denuncia del sinistro oltre il termine di giorni 5.
6.1 Il motivo è inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata.
6.1.1. L'appellante ha fuso in un unico paragrafo due passaggi della sentenza. All'inizio di pag. 3 il giudice scrive
“In particolare, come evidenziato da parte conventa, va rilevata
l'inoperatività della polizza per non aver l'assicurato adempiuto agli onere posti a suo carico” e spiega che la domanda doveva essere rigettata, come già detto, perché il sig. Parte_1 non aveva fornito prova che nella sua abitazione al momento del furto si trovassero le cose di cui aveva lamentato la sottrazione.
Nel quinto paragrafo di pag. 4 della sentenza si legge: “Stante
l'omessa produzione in giudizio della denunzia di sinistro alla
Compagnia di assicurazione non è dato neanche sapere quando il furto è stato denunciato alla e quali Controparte_1 documenti sono stati allegati” e viene riportata tra parentesi la doglianza sollevata dalla convenuta nella comparsa di risposta, che lamentava la tardiva denuncia del sinistro alla quale avrebbe dovuto essere allegato, in base alla polizza, un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate.
6.1.2. Il riferimento alla mancata prova della denuncia del sinistro all'assicurazione costituisce un argomento ad abundantiam, essendo le ragioni del rigetto fondate sul fatto che il sig. non era stato “in grado di fornire alcun Parte_1 riscontro oggettivo né dell'evento furtivo né delle modalità di esecuzione dello stesso, né della effettiva proprietà e esistenza all'interno della cassaforte e/o appartamento dei beni sottratti” (vedi pag. 6 della sentenza impugnata).
7. Sulla base di quanto esposto l'appello deve essere integralmente rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso tra €. 26.000,01 ed €. 52.000,00, esclusi i compensi previsti per la fase di trattazione, che non si è svolta.
9. Va infine dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato pari a quella dovuta per la proposizione della presente impugnazione, dovendo provvedersi con separato decreto alla revoca dell'ammissione del sig.
al patrocinio a spese dello Stato, stante la manifesta Parte_1 infondatezza e la parziale inammissibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nell'importo di euro 6.946,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 7/10/2025
La Presidente est.
dr. CO OR