Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/05/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 26976/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nato il [...], in [...], residente in [...]
Guaianases, numero 1989, città di São Paulo, São Paulo, CAP 08420-000, in proprio e quale rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia, minorenne, ricorrente
[...]
Parte_2
nata il [...], in [...], residente in [...]
numero 1989, città di São Paulo, São Paulo, CAP 08420-000, minorenne, rappresentata dal padre Parte_1
nato il [...], in [...], ivi residente in [...]
Ferreira Guimaraes, numero 395, città di José Bonifácio, São Paulo, CAP 15200-000;
nato il [...], in [...], ivi residente in [...]
de Toledo Piza, numero 222, città di São Carlos, São Paulo, CAP 13560-520;
rappresentati e difesi dall'Avvocata Sara Brazzini, come in atti
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_3
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, e per esso, all'Ufficiale di Stato Civile CP_3
competente, di procedere alle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato
Civile, della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle
Autorità consolari competenti ai fini dell'iscrizione anagrafica. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o o o Persona_1 Persona_2 Persona_3
, nato l'[...] a [...], successivamente emigrato Persona_4
in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
. Persona_1
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_3
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto. Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che essi hanno radicato la presente causa il 19/12/2024, dopo avere vanamente effettuato un tentativo di prenotare un appuntamento presso il Consolato Generale di prima classe a San Paolo tramite sito internet della predetta autorità, senza riuscirci per l'elevato numero di richieste già presenti
(cfr. docc. da 17 a 19 fascicolo ricorrenti).
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza ( ) si osserva, infatti, che è provata la nascita a Ponte di Piave Persona_1
(TV) in data 11/07/1970 (cfr. l'estratto dell'atto di nascita doc. 05). L'avo è pertanto nato in [...]
Comune facente parte del Regno d'Italia in cui era in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “
“
1. In data 11.7.1890, nasceva nel Comune di Ponte di Piave (TV) il Sig. di Persona_1
Per nazionalità italiana (doc.5);
2. Successivamente, il Sig. BA emigrava in Brasile Per_1
ove, in data 28.8.1912, dalla relazione con la Sig.ra nasceva il Sig. Parte_3 [...]
(doc.6);
3. In data 1.3.1940, in Brasile, dalla relazione del Sig. e della Per_5 Persona_5
Sig.ra nasceva il Sig. (doc.7);
4. In data 4.11.1974, Persona_6 Parte_4
in Brasile, dalla relazione del Sig. e della Sig.ra nasceva il Parte_4 Persona_7
Sig. (doc.8);
5. In data 3.11.1921, in Brasile, dalla relazione del Controparte_1
Sig. e della Sig.ra nasceva altresì il Sig. Persona_1 Parte_3 Per_8
(doc.9);
6. In data 3.3.1955, in Brasile, dalla relazione del Sig. e
[...] Persona_8
della Sig.ra nasceva il Sig. (doc.10);
7. In data Persona_9 Persona_10
30.7.1967, in Brasile, da detta relazione nasceva altresì il Sig. Parte_1
(doc.11);
8. In data 13.6.1975, in Brasile, dalla relazione del Sig. Persona_10
e della Sig.ra nasceva il Sig. (doc.12);
9. Persona_11 Persona_12
In data 23.12.1998, in Brasile, dalla relazione del Sig. e della Sig.ra Persona_12
nasceva il Sig. (doc.13); 10.In Parte_5 Controparte_2
data 10.7.2011, in Brasile, dalla relazione del Sig. e della Sig.ra Parte_1
nasceva la Sig.ra (doc.14)”. Parte_6 Parte_2
Si tratta di linea di discendenza esclusivamente per linea maschile la cui continuità, nei termini in cui è stata allegata in ricorso, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 fascicolo ricorrenti).
Si tratta di linea di discendenza che non ha subito interruzioni per linea femminile.
Neppure con riferimento alla linea di discendenza sono stati dedotti dall'Amministrazione convenuta, rimasta contumace, fatti modificativi, impeditivi o estintivi.
Alla stregua delle considerazioni svolte, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita (Ponte di Piave in Provincia di Treviso), del capostipite di procedere alle iscrizioni, Persona_1
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite, stante la natura strettamente personale del diritto fatto valere, dell'assenza di difese da parte del e dal carattere eccezionale delle cause che hanno reso necessaria CP_3
la richiesta di riconoscimento per via giudiziaria anziché per la – naturale – via amministrativa, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g.
26976/2024 promossa da nato il [...], in [...], residente Parte_1
in Viale Itaquera Guaianases, numero 1989, città di São Paulo, São Paulo, CAP 08420-000, in proprio e quale rappresentante esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia, minorenne, ricorrente nata il [...], in [...], Parte_2 Parte_2
residente in [...], città di São Paulo, São Paulo, CAP
08420-000, minorenne, rappresentata dal padre Parte_1 Controparte_1
nato il [...], in [...], ivi residente in [...],
[...]
numero 395, città di José Bonifácio, São Paulo, CAP 15200-000; Controparte_2
nato il [...], in [...], ivi residente in [...], città di São Carlos, São Paulo, CAP 13560-520 contro il , con Controparte_3
l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese.
Sentenza redatta con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Silvia Faccio.
Venezia, 06/05/2025 Il Giudice: Dott. Mauro Brambullo