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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/06/2025, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
n. 4937/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore dott.ssa Monica Cacace Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4937/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dell'avv. Francesco De Cicco.
APPELLANTE contro
(P.I. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Antonio Terrazzano. P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 15.05.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 12 I.1. Con decreto ingiuntivo n. 1700/2017, il Tribunale di Avellino ingiungeva a ed a , quest'ultima nella qualità di fideiussore, il Parte_2 Parte_1
pagamento in solido, in favore della Controparte_1
, della somma di € 40.468,18, oltre interessi come richiesti e spese
[...]
della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 006/304133/38.
I.2. Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione , Parte_1
con atto di citazione ritualmente notificato a controparti, la quale eccepiva l'inidoneità della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo a fondare la pretesa attorea ed a dimostrare il credito vantato dalla banca.
Evidenziava come la certificazione del credito prodotta non fosse conforme al modello previsto dall'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993, risultando priva degli elementi essenziali, tra cui l'indicazione dell'identità del dirigente responsabile sottoscrittore. Inoltre, eccepiva la mancanza di prova della comunicazione e ricezione degli estratti conto e che gli stessi non erano stati nemmeno allegati al ricorso monitorio. Deduceva, ancora, l'assenza di documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta concessione di un fido in favore dell'opponente.
Nel merito eccepiva la illegittima applicazione di interessi debitori ultralegali non pattuiti e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'addebito di spese e commissioni non concordate, la illegittimità della applicazione da parte della banca di una data di valuta delle operazioni diversa da quella effettiva, l'abusivo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto bancario.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda di pagamento della banca.
Si costituiva la chiedendo, Controparte_1
per i motivi indicati in comparsa di risposta cui si rinvia, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, la condanna dell'opponente al pagamento di spese e competenze del giudizio.
pagina 2 di 12 I.3. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1783/2021, pubblicata il 26 ottobre
2021, rigettava, per le ragioni ivi espresse cui si rinvia, l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c. e condannando alla refusione delle spese di giudizio Parte_1
in favore della Controparte_2
1. Avverso la sentenza del Tribunale di Avellino proponeva gravame la garante con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
alla controparte.
L'appellante censurava la sentenza di prime cure sulla base essenzialmente di due motivi di doglianza.
Con il primo motivo l'appellante, denunciando una erronea valutazione delle prove e la violazione del principio dispositivo delle stesse, lamentava la omessa pronuncia del giudice sull'eccezione di mancata comunicazione degli estratti conto, essendosi questi limitato semplicemente, con un breve cenno a pagina quattro della sentenza, a riportare a riguardo semplicemente la prospettazione difensiva della banca, secondo la quale non era stata mai sollevata dalla opponente alcuna doglianza riguardo al contenuto della scritturazione contabile di cui agli estratti conto.
Con il secondo motivo censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice avrebbe introdotto nel giudizio una inammissibile “prova negativa”, laddove avrebbe imputato all'appellante di non aver dimostrato né l'impossibilità di reperire sul mercato condizioni di fideiussione più convenienti per il garante, né di essere stato limitato nella scelta della garanzia.
Pertanto, deduceva la nullità integrale della fideiussione azionata in quanto pedissequamente riproduttiva, relativamente alle clausole di cui agli articoli 2, 6
e 8 (riportate per estratto nel prodotto allegato 2, mai contestato in giudizio) del modello contrattuale predisposto dall'ABI, oggetto di sanzione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per violazione dell'art. 2
pagina 3 di 12 della legge n. 287/1990 poiché considerato espressione di una intesa anticoncorrenziale tra le banche. Sosteneva quindi che la fideiussione doveva ritenersi nulla nella sua interezza, poiché l'intesa anticoncorrenziale (ed i contratti a valle che la riproducevano) violavano l'ordine pubblico economico, ai sensi dell'art. 1419 c.c., e le clausole sanzionate dovevano pertanto ritenersi essenziali al punto da ritenere che le parti, in loro assenza, non avrebbero concluso il contratto. Per dimostrare la persistenza dell'accordo anticoncorrenziale tra banche alla data di stipula della fideiussione (28.12.2007), produceva in primo grado copie di polizze fideiussorie di altri istituti di credito
(banche BPER e BCC), che a suo dire evidenziavano il recepimento di detto accordo ABI ed una identità di condizioni rispetto alla polizza oggetto di causa.
L'appellante/fideiussore, inoltre, specificamente eccepiva la nullità in concreto della clausola contrattuale di cui all'accordo ABI di esenzione per la banca dell'obbligo di preventiva escussione del debitore principale imposto dall'art. 1957 cc, clausola di cui si sarebbe giovato l'istituto di credito nell'agire verso il garante.
L'appellante concludeva quindi chiedendo, in accoglimento delle proprie eccezioni ed in riforma della sentenza di primo grado, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese processuali.
II.2. Si costituiva la Controparte_1
contestando nel merito quanto dedotto da controparte per i motivi tutti spiegati in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
Precisava in particolare che l'appellante si era limitata a contestazioni generiche sulla mancata ricezione degli estratti conto, introducendo una questione relativa alla validità della fideiussione omnibus da considerarsi nuova, poiché non sollevata nell'atto introduttivo di primo grado, ma soltanto con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c.
pagina 4 di 12 Sottolineava anche che, non essendo state riproposte le eccezioni di anatocismo (capitalizzazione trimestrale degli interessi) ed usurarietà degli interessi applicati, rigettate espressamente in primo grado dal Tribunale, su tali questioni doveva ritenersi formato il giudicato.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
II.3. All'udienza del 15 maggio 2025, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini abbreviati di 20 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data del provvedimento.
L'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Ritiene il Collegio che quanto sostenuto con logica, sintetica, ma esaustiva e chiara motivazione, nella sentenza impugnata debba essere condiviso alla stregua degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado, adeguatamente valutati dal Tribunale.
Infondato e da rigettare è il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del giudice di primo grado in ordine all'eccezione di mancata comunicazione degli estratti conto da parte della banca.
In vero l'obbligo della banca di comunicazione periodica degli estratti conto bancari grava esclusivamente nei confronti del soggetto con cui la banca ha intrattenuto il rapporto di conto corrente bancario e che ne risulta il titolare. Il fideiussore, in quanto terzo garante, e non parte del rapporto contrattuale bancario principale, non ha titolo per invocare in via generale detta asserita omissione della comunicazione degli estratti conto, né può dolersi di una pretesa violazione di obblighi informativi che non gli sono direttamente riferibili.
Inoltre, ai sensi dell'art. 119 co. 3 TUB, le risultanze degli estratti conto emessi dalla banca si intendono approvati ed assumono valore di piena prova della pagina 5 di 12 verità storica dei dati delle operazioni e movimentazioni ivi riportate, se non sono impugnati dal correntista tramite opposizione entro il termine di 60 giorni dalla loro comunicazione. Tuttavia, nel caso di specie, l'appellante (e men che mai il correntista che non è parte del giudizio) non ha mosso alcuna contestazione alla verità storica dei dati di cui alle operazioni annotate sugli estratti conto, limitandosi in primo grado esclusivamente a dedurre la illegittimità ed inefficacia di determinate operazioni di addebito per le ragioni innanzi esposte (anatocismo, usura, commissioni non pattuite, etc.), per cui è evidente che la eccezione del fideiussore di omessa comunicazione degli estratti conto bancari è del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Anche il secondo motivo di appello, relativo alla dedotta nullità della fideiussione azionata per asserita pedissequa conformità alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, risulta infondato.
Con esso viene dedotta in primis la nullità integrale della fideiussione omnibus dalla stessa sottoscritta in quanto le clausole ivi presenti cosiddette di
“reviviscenza”, “sopravvivenza” e di “rinuncia al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.”, sarebbero pedissequamente riproduttive delle clausole 2, 6 e 8 dello schema standard predisposto nel 2003 dall'ABI, frutto di intese illecite anticoncorrenziali concluse a monte tra le banche e perciò già valutate come illegittime e nulle sia dalla Banca d'TA quale autorità garante sia dalla Corte di legittimità.
Al riguardo va, tuttavia, osservato che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, dirimendo i precedenti contrasti sorti in giurisprudenza, ha stabilito che «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
pagina 6 di 12 riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
Nel menzionato arresto del massimo consesso nomofilattico è stato inoltre chiarito che la disposizione in tema di nullità parziale di cui all'art. 1419 c.c., comma 1, costituisce espressione di un principio di generale favore dell'ordinamento per la “conservazione”, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, laddove le singole clausole tacciate di nullità non incidano né sulla struttura complessiva, né sulla causa del contratto, che resta pertanto valido ed efficace nelle altre parti.
Pertanto, resta a carico di chi (nel caso di specie dell'appellante) ha interesse a far cadere in toto l'atto negoziale, ovvero l'assetto di interessi con esso programmato, fornire la prova dell'interdipendenza funzionale del resto del contratto dalla clausola o dalla parte di essa nulla. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Nella fattispecie in esame, non è stato affatto dimostrato dalla garante che non avrebbe stipulato il contratto in assenza di dette clausole - fatto questo che risulterebbe in ogni caso oltremodo difficile da configurare sul piano logico, ove si consideri che l'espunzione di tali clausole dal testo contrattuale migliora indubbiamente la posizione contrattuale del fideiussore riducendo i suoi oneri ed obbligazioni nei confronti della banca, ed atteso dunque il suo interesse alla detta disciplina di maggior favore derivante dalla caducazione di dette clausole.
Allo stesso tempo è evidente anche l'interesse della Banca a tenere in vita l'atto di fideiussione, anche se privato di dette clausole nulle, in quanto comunque pagina 7 di 12 tale atto le assicurerebbe una garanzia da parte del fideiussore anche se più attenuata in conseguenza della invalidità delle clausole in oggetto (vedi Cass. sez. un., 30/12/2021, n.41994). Per tali motivi, in ogni caso la eventuale pretesa nullità delle tre clausole innanzi indicate (per violazione della normativa antitrust) comunque non determinerebbe la nullità dell'intero atto di fideiussione omnibus, ma comporterebbe soltanto la nullità parziale della fideiussione oggetto di causa, limitata alle sole tre predette clausole riproduttive delle illecite intese anticoncorrenziali sanzionate dall'Autorità Garante.
Per quanto riguarda poi la dedotta nullità parziale, in concreto invocata dall'istante con specifico riferimento alla clausola di “rinuncia al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.” (riproduttiva della clausola 8 dell'accordo anticoncorrenziale), di cui si assume che la banca si sia avvalsa, detta eccezione è ugualmente infondata.
Difatti colui che , come nel caso di specie, agisce per l'accertamento della nullità delle predette clausole, riproduttive di quelle di cui alla richiamata intesa anticoncorrenziale ABI, che si assume siano state inserite in una fideiussione omnibus (del 28.12.2007) stipulata successivamente all'accertamento di detta intesa anticoncorrenziale da parte dell'Antitrust (risalente all'anno 2005) ha l'onere di provare tutti i fatti posti a fondamento della propria domanda, compreso quindi l'elemento della persistenza, all'atto della stipula della fideiussione, dell'intesa anticoncorrenziale e del conseguente recepimento della stessa da parte dell'istituto bancario contraente, in considerazione del rilevante tempo trascorso dal momento dell'accertamento (risalente all'anno 2005) della vigenza di tale patto anticoncorrenziale. Difatti la presunzione che da esso può trarsi circa l'attuale esistenza e recepimento dell'intesa vietata, può riferisi esclusivamente al periodo oggetto dell'istruttoria conclusa dalla Banca d'TA nel maggio del 2005 (cfr. Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810). Nel caso di specie, risalendo invece la fideiussione al dicembre 2007, l'appellante avrebbe pagina 8 di 12 quindi dovuto dimostrare che al momento della sottoscrizione della garanzia un numero significativo di istituti di credito continuava a porre in essere una condotta diffusa e coordinata, consistente nell'imposizione ai propri clienti, impossibilitati a trovare soluzioni alternative più convenienti presso altre banche e dunque privi sostanzialmente di una effettiva libertà negoziale, di modelli uniformi di fideiussione corrispondenti a quello anni addietro esaminato dall'Autorità Garante, continuando in tal modo a praticare una persistente pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento in violazione della richiamata normativa Antitrust, e che dunque tale patto concorrenziale ancora operava nell'ambito degli istituti di credito. Tale onere di allegazione e di prova non è stato assolto dall'appellante. Difatti la documentazione da questi prodotta a riguardo risulta del tutto inidonea, poiché riferita a tre fideiussioni stipulate in periodi cronologicamente differenti rispetto a quella oggetto di causa
(sottoscritta il 28.12.2007) e dunque non significative a fini comparativi. In particolare, la fideiussione rilasciata a favore della Controparte_1
, priva di data, non consente alcuna verifica temporale utile;
quella
[...]
relativa alla Banca Popolare di Novara è datata 22.06.2011 e si riferisce dunque ad un periodo di gran lunga successivo;
infine, quella della Banca della
Campania reca una data di molto antecedente (oltre un anno) ovvero quella del
06.11.2006.
D'altronde estendere indefinitamente la detta presunzione fondata sul provvedimento della Banca d'TA n. 55/2005 comporterebbe la nullità di tutti i contratti a valle successivi, anche conclusi a distanza di molti anni, basandosi non già su una norma imperativa di legge, ma su una passata decisione amministrativa adottata con riguardo ad uno specifico e temporaneo accordo anticoncorrenziale accertato in relazione ad un determinato periodo di tempo, introducendo così in astratto una causa di invalidità non prevista dalla legge.
pagina 9 di 12 Inoltre, va rilevato che, in ogni caso, non può ritenersi in concreto che la banca abbia dovuto avvalersi della clausola di “rinuncia al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.” (riproduttiva della clausola 8 dell'accordo anticoncorrenziale), per poter legittimamente agire nei confronti del fideiussore. Difatti, nel caso di specie, non risulta che, in assenza di tale clausola di rinuncia del fideiussore, si sarebbe verificata, ai sensi dell'art. 1957 cc la decadenza del diritto della banca di agire nei suoi confronti.
Dagli atti di causa si evince infatti che la banca ha preventivamente e tempestivamente (entro il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 cc) compulsato il creditore richiedendo ed ottenendo il decreto ingiuntivo opposto. L'insorgenza dell'obbligazione del debitore principale (correntista) risale infatti alla data di revoca del rapporto bancario con contestuale comunicazione di messa in mora del 02.10.2017, regolarmente ricevuta dal debitore a mezzo racc.ta a.r. in data
03.10.2017, mentre il decreto ingiuntivo è stato ottenuto dalla banca in data
22.12.2017 (ovvero entro tre mesi) e notificato il 11.01.2018, laddove poi l'opposizione risulta proposta dal solo fideiussore con atto Parte_1
notificato il 21.02.2018 ed in tale giudizio si è regolarmente costituito l'istituto bancario facendo valere il proprio diritto di credito.
Infine, appare opportuno rilevare che tutte le altre eccezioni (interessi debitori ultra legali non pattuiti;
spese e commissioni non concordate, versamenti e prelevamenti con valuta difforme da quella effettiva;
esercizio dello ius variandi della banca, capitalizzazione trimestrale degli interessi, usurarietà dei tassi praticati, etc) sollevate dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado e non accolte nella sentenza del Tribunale non sono state riproposte nell'atto di appello, per cui esse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 cpc, e, laddove su di esse vi è stata espressa pronuncia di diniego del primo giudice, tale pronuncia è divenuta definitiva e passata in giudicato.
pagina 10 di 12 L'appello va quindi rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata compresa la statuizione sulle spese processuali.
Le spese processuali del grado di appello sostenute dall'appellata
[...]
devono seguire la soccombenza Controparte_1
dell'appellante , e si liquidano a carico di quest'ultima, ed in Parte_1
favore della prima, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa in base all'ammontare della condanna (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00) ed applicato per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (con esclusione dunque di quella istruttoria non svolta in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha l'obbligo di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1783/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 26 ottobre 2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre
Iva e Cpa come per legge;
pagina 11 di 12 3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 26/06/2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott. Michele Magliulo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Magliulo Presidente dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore dott.ssa Monica Cacace Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4937/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dell'avv. Francesco De Cicco.
APPELLANTE contro
(P.I. Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Antonio Terrazzano. P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 15.05.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
pagina 1 di 12 I.1. Con decreto ingiuntivo n. 1700/2017, il Tribunale di Avellino ingiungeva a ed a , quest'ultima nella qualità di fideiussore, il Parte_2 Parte_1
pagamento in solido, in favore della Controparte_1
, della somma di € 40.468,18, oltre interessi come richiesti e spese
[...]
della procedura monitoria, a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 006/304133/38.
I.2. Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione , Parte_1
con atto di citazione ritualmente notificato a controparti, la quale eccepiva l'inidoneità della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo a fondare la pretesa attorea ed a dimostrare il credito vantato dalla banca.
Evidenziava come la certificazione del credito prodotta non fosse conforme al modello previsto dall'art. 50 del d.lgs. n. 385/1993, risultando priva degli elementi essenziali, tra cui l'indicazione dell'identità del dirigente responsabile sottoscrittore. Inoltre, eccepiva la mancanza di prova della comunicazione e ricezione degli estratti conto e che gli stessi non erano stati nemmeno allegati al ricorso monitorio. Deduceva, ancora, l'assenza di documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta concessione di un fido in favore dell'opponente.
Nel merito eccepiva la illegittima applicazione di interessi debitori ultralegali non pattuiti e della capitalizzazione trimestrale degli interessi, l'addebito di spese e commissioni non concordate, la illegittimità della applicazione da parte della banca di una data di valuta delle operazioni diversa da quella effettiva, l'abusivo esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto bancario.
Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto della domanda di pagamento della banca.
Si costituiva la chiedendo, Controparte_1
per i motivi indicati in comparsa di risposta cui si rinvia, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, la condanna dell'opponente al pagamento di spese e competenze del giudizio.
pagina 2 di 12 I.3. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 1783/2021, pubblicata il 26 ottobre
2021, rigettava, per le ragioni ivi espresse cui si rinvia, l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 653 c.p.c. e condannando alla refusione delle spese di giudizio Parte_1
in favore della Controparte_2
1. Avverso la sentenza del Tribunale di Avellino proponeva gravame la garante con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
alla controparte.
L'appellante censurava la sentenza di prime cure sulla base essenzialmente di due motivi di doglianza.
Con il primo motivo l'appellante, denunciando una erronea valutazione delle prove e la violazione del principio dispositivo delle stesse, lamentava la omessa pronuncia del giudice sull'eccezione di mancata comunicazione degli estratti conto, essendosi questi limitato semplicemente, con un breve cenno a pagina quattro della sentenza, a riportare a riguardo semplicemente la prospettazione difensiva della banca, secondo la quale non era stata mai sollevata dalla opponente alcuna doglianza riguardo al contenuto della scritturazione contabile di cui agli estratti conto.
Con il secondo motivo censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice avrebbe introdotto nel giudizio una inammissibile “prova negativa”, laddove avrebbe imputato all'appellante di non aver dimostrato né l'impossibilità di reperire sul mercato condizioni di fideiussione più convenienti per il garante, né di essere stato limitato nella scelta della garanzia.
Pertanto, deduceva la nullità integrale della fideiussione azionata in quanto pedissequamente riproduttiva, relativamente alle clausole di cui agli articoli 2, 6
e 8 (riportate per estratto nel prodotto allegato 2, mai contestato in giudizio) del modello contrattuale predisposto dall'ABI, oggetto di sanzione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per violazione dell'art. 2
pagina 3 di 12 della legge n. 287/1990 poiché considerato espressione di una intesa anticoncorrenziale tra le banche. Sosteneva quindi che la fideiussione doveva ritenersi nulla nella sua interezza, poiché l'intesa anticoncorrenziale (ed i contratti a valle che la riproducevano) violavano l'ordine pubblico economico, ai sensi dell'art. 1419 c.c., e le clausole sanzionate dovevano pertanto ritenersi essenziali al punto da ritenere che le parti, in loro assenza, non avrebbero concluso il contratto. Per dimostrare la persistenza dell'accordo anticoncorrenziale tra banche alla data di stipula della fideiussione (28.12.2007), produceva in primo grado copie di polizze fideiussorie di altri istituti di credito
(banche BPER e BCC), che a suo dire evidenziavano il recepimento di detto accordo ABI ed una identità di condizioni rispetto alla polizza oggetto di causa.
L'appellante/fideiussore, inoltre, specificamente eccepiva la nullità in concreto della clausola contrattuale di cui all'accordo ABI di esenzione per la banca dell'obbligo di preventiva escussione del debitore principale imposto dall'art. 1957 cc, clausola di cui si sarebbe giovato l'istituto di credito nell'agire verso il garante.
L'appellante concludeva quindi chiedendo, in accoglimento delle proprie eccezioni ed in riforma della sentenza di primo grado, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese processuali.
II.2. Si costituiva la Controparte_1
contestando nel merito quanto dedotto da controparte per i motivi tutti spiegati in comparsa di risposta cui si rinvia in questa sede.
Precisava in particolare che l'appellante si era limitata a contestazioni generiche sulla mancata ricezione degli estratti conto, introducendo una questione relativa alla validità della fideiussione omnibus da considerarsi nuova, poiché non sollevata nell'atto introduttivo di primo grado, ma soltanto con la memoria n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c.
pagina 4 di 12 Sottolineava anche che, non essendo state riproposte le eccezioni di anatocismo (capitalizzazione trimestrale degli interessi) ed usurarietà degli interessi applicati, rigettate espressamente in primo grado dal Tribunale, su tali questioni doveva ritenersi formato il giudicato.
Chiedeva pertanto il rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante alle spese del presente grado.
II.3. All'udienza del 15 maggio 2025, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini abbreviati di 20 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data del provvedimento.
L'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Ritiene il Collegio che quanto sostenuto con logica, sintetica, ma esaustiva e chiara motivazione, nella sentenza impugnata debba essere condiviso alla stregua degli elementi probatori acquisiti nel giudizio di primo grado, adeguatamente valutati dal Tribunale.
Infondato e da rigettare è il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta l'omessa pronuncia del giudice di primo grado in ordine all'eccezione di mancata comunicazione degli estratti conto da parte della banca.
In vero l'obbligo della banca di comunicazione periodica degli estratti conto bancari grava esclusivamente nei confronti del soggetto con cui la banca ha intrattenuto il rapporto di conto corrente bancario e che ne risulta il titolare. Il fideiussore, in quanto terzo garante, e non parte del rapporto contrattuale bancario principale, non ha titolo per invocare in via generale detta asserita omissione della comunicazione degli estratti conto, né può dolersi di una pretesa violazione di obblighi informativi che non gli sono direttamente riferibili.
Inoltre, ai sensi dell'art. 119 co. 3 TUB, le risultanze degli estratti conto emessi dalla banca si intendono approvati ed assumono valore di piena prova della pagina 5 di 12 verità storica dei dati delle operazioni e movimentazioni ivi riportate, se non sono impugnati dal correntista tramite opposizione entro il termine di 60 giorni dalla loro comunicazione. Tuttavia, nel caso di specie, l'appellante (e men che mai il correntista che non è parte del giudizio) non ha mosso alcuna contestazione alla verità storica dei dati di cui alle operazioni annotate sugli estratti conto, limitandosi in primo grado esclusivamente a dedurre la illegittimità ed inefficacia di determinate operazioni di addebito per le ragioni innanzi esposte (anatocismo, usura, commissioni non pattuite, etc.), per cui è evidente che la eccezione del fideiussore di omessa comunicazione degli estratti conto bancari è del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Anche il secondo motivo di appello, relativo alla dedotta nullità della fideiussione azionata per asserita pedissequa conformità alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI, risulta infondato.
Con esso viene dedotta in primis la nullità integrale della fideiussione omnibus dalla stessa sottoscritta in quanto le clausole ivi presenti cosiddette di
“reviviscenza”, “sopravvivenza” e di “rinuncia al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.”, sarebbero pedissequamente riproduttive delle clausole 2, 6 e 8 dello schema standard predisposto nel 2003 dall'ABI, frutto di intese illecite anticoncorrenziali concluse a monte tra le banche e perciò già valutate come illegittime e nulle sia dalla Banca d'TA quale autorità garante sia dalla Corte di legittimità.
Al riguardo va, tuttavia, osservato che le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, dirimendo i precedenti contrasti sorti in giurisprudenza, ha stabilito che «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che
pagina 6 di 12 riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».
Nel menzionato arresto del massimo consesso nomofilattico è stato inoltre chiarito che la disposizione in tema di nullità parziale di cui all'art. 1419 c.c., comma 1, costituisce espressione di un principio di generale favore dell'ordinamento per la “conservazione”, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, laddove le singole clausole tacciate di nullità non incidano né sulla struttura complessiva, né sulla causa del contratto, che resta pertanto valido ed efficace nelle altre parti.
Pertanto, resta a carico di chi (nel caso di specie dell'appellante) ha interesse a far cadere in toto l'atto negoziale, ovvero l'assetto di interessi con esso programmato, fornire la prova dell'interdipendenza funzionale del resto del contratto dalla clausola o dalla parte di essa nulla. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Nella fattispecie in esame, non è stato affatto dimostrato dalla garante che non avrebbe stipulato il contratto in assenza di dette clausole - fatto questo che risulterebbe in ogni caso oltremodo difficile da configurare sul piano logico, ove si consideri che l'espunzione di tali clausole dal testo contrattuale migliora indubbiamente la posizione contrattuale del fideiussore riducendo i suoi oneri ed obbligazioni nei confronti della banca, ed atteso dunque il suo interesse alla detta disciplina di maggior favore derivante dalla caducazione di dette clausole.
Allo stesso tempo è evidente anche l'interesse della Banca a tenere in vita l'atto di fideiussione, anche se privato di dette clausole nulle, in quanto comunque pagina 7 di 12 tale atto le assicurerebbe una garanzia da parte del fideiussore anche se più attenuata in conseguenza della invalidità delle clausole in oggetto (vedi Cass. sez. un., 30/12/2021, n.41994). Per tali motivi, in ogni caso la eventuale pretesa nullità delle tre clausole innanzi indicate (per violazione della normativa antitrust) comunque non determinerebbe la nullità dell'intero atto di fideiussione omnibus, ma comporterebbe soltanto la nullità parziale della fideiussione oggetto di causa, limitata alle sole tre predette clausole riproduttive delle illecite intese anticoncorrenziali sanzionate dall'Autorità Garante.
Per quanto riguarda poi la dedotta nullità parziale, in concreto invocata dall'istante con specifico riferimento alla clausola di “rinuncia al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.” (riproduttiva della clausola 8 dell'accordo anticoncorrenziale), di cui si assume che la banca si sia avvalsa, detta eccezione è ugualmente infondata.
Difatti colui che , come nel caso di specie, agisce per l'accertamento della nullità delle predette clausole, riproduttive di quelle di cui alla richiamata intesa anticoncorrenziale ABI, che si assume siano state inserite in una fideiussione omnibus (del 28.12.2007) stipulata successivamente all'accertamento di detta intesa anticoncorrenziale da parte dell'Antitrust (risalente all'anno 2005) ha l'onere di provare tutti i fatti posti a fondamento della propria domanda, compreso quindi l'elemento della persistenza, all'atto della stipula della fideiussione, dell'intesa anticoncorrenziale e del conseguente recepimento della stessa da parte dell'istituto bancario contraente, in considerazione del rilevante tempo trascorso dal momento dell'accertamento (risalente all'anno 2005) della vigenza di tale patto anticoncorrenziale. Difatti la presunzione che da esso può trarsi circa l'attuale esistenza e recepimento dell'intesa vietata, può riferisi esclusivamente al periodo oggetto dell'istruttoria conclusa dalla Banca d'TA nel maggio del 2005 (cfr. Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810). Nel caso di specie, risalendo invece la fideiussione al dicembre 2007, l'appellante avrebbe pagina 8 di 12 quindi dovuto dimostrare che al momento della sottoscrizione della garanzia un numero significativo di istituti di credito continuava a porre in essere una condotta diffusa e coordinata, consistente nell'imposizione ai propri clienti, impossibilitati a trovare soluzioni alternative più convenienti presso altre banche e dunque privi sostanzialmente di una effettiva libertà negoziale, di modelli uniformi di fideiussione corrispondenti a quello anni addietro esaminato dall'Autorità Garante, continuando in tal modo a praticare una persistente pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento in violazione della richiamata normativa Antitrust, e che dunque tale patto concorrenziale ancora operava nell'ambito degli istituti di credito. Tale onere di allegazione e di prova non è stato assolto dall'appellante. Difatti la documentazione da questi prodotta a riguardo risulta del tutto inidonea, poiché riferita a tre fideiussioni stipulate in periodi cronologicamente differenti rispetto a quella oggetto di causa
(sottoscritta il 28.12.2007) e dunque non significative a fini comparativi. In particolare, la fideiussione rilasciata a favore della Controparte_1
, priva di data, non consente alcuna verifica temporale utile;
quella
[...]
relativa alla Banca Popolare di Novara è datata 22.06.2011 e si riferisce dunque ad un periodo di gran lunga successivo;
infine, quella della Banca della
Campania reca una data di molto antecedente (oltre un anno) ovvero quella del
06.11.2006.
D'altronde estendere indefinitamente la detta presunzione fondata sul provvedimento della Banca d'TA n. 55/2005 comporterebbe la nullità di tutti i contratti a valle successivi, anche conclusi a distanza di molti anni, basandosi non già su una norma imperativa di legge, ma su una passata decisione amministrativa adottata con riguardo ad uno specifico e temporaneo accordo anticoncorrenziale accertato in relazione ad un determinato periodo di tempo, introducendo così in astratto una causa di invalidità non prevista dalla legge.
pagina 9 di 12 Inoltre, va rilevato che, in ogni caso, non può ritenersi in concreto che la banca abbia dovuto avvalersi della clausola di “rinuncia al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.” (riproduttiva della clausola 8 dell'accordo anticoncorrenziale), per poter legittimamente agire nei confronti del fideiussore. Difatti, nel caso di specie, non risulta che, in assenza di tale clausola di rinuncia del fideiussore, si sarebbe verificata, ai sensi dell'art. 1957 cc la decadenza del diritto della banca di agire nei suoi confronti.
Dagli atti di causa si evince infatti che la banca ha preventivamente e tempestivamente (entro il termine di sei mesi di cui all'art. 1957 cc) compulsato il creditore richiedendo ed ottenendo il decreto ingiuntivo opposto. L'insorgenza dell'obbligazione del debitore principale (correntista) risale infatti alla data di revoca del rapporto bancario con contestuale comunicazione di messa in mora del 02.10.2017, regolarmente ricevuta dal debitore a mezzo racc.ta a.r. in data
03.10.2017, mentre il decreto ingiuntivo è stato ottenuto dalla banca in data
22.12.2017 (ovvero entro tre mesi) e notificato il 11.01.2018, laddove poi l'opposizione risulta proposta dal solo fideiussore con atto Parte_1
notificato il 21.02.2018 ed in tale giudizio si è regolarmente costituito l'istituto bancario facendo valere il proprio diritto di credito.
Infine, appare opportuno rilevare che tutte le altre eccezioni (interessi debitori ultra legali non pattuiti;
spese e commissioni non concordate, versamenti e prelevamenti con valuta difforme da quella effettiva;
esercizio dello ius variandi della banca, capitalizzazione trimestrale degli interessi, usurarietà dei tassi praticati, etc) sollevate dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado e non accolte nella sentenza del Tribunale non sono state riproposte nell'atto di appello, per cui esse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 cpc, e, laddove su di esse vi è stata espressa pronuncia di diniego del primo giudice, tale pronuncia è divenuta definitiva e passata in giudicato.
pagina 10 di 12 L'appello va quindi rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata compresa la statuizione sulle spese processuali.
Le spese processuali del grado di appello sostenute dall'appellata
[...]
devono seguire la soccombenza Controparte_1
dell'appellante , e si liquidano a carico di quest'ultima, ed in Parte_1
favore della prima, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa in base all'ammontare della condanna (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00) ed applicato per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta (con esclusione dunque di quella istruttoria non svolta in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha l'obbligo di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1783/2021 emessa dal Tribunale di Avellino, pubblicata il 26 ottobre 2021, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che si liquidano in € 6.946,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre
Iva e Cpa come per legge;
pagina 11 di 12 3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 26/06/2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott. Michele Magliulo
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