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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4699 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 51668/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51668/2020 R.G. posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18/11/2024, vertente tra
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parte_1 C.F._1
Giuseppe Mazzini n. 140, presso lo studio dell'avv. Emanuele Calcagno che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrice
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, Largo Colli CP C.F._2
Albani 14, presso lo studio dell'avv. Natale Perri che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta nonché
(C.F. ) nato a [...] l'[...], residente in Controparte_2 C.F._3
New York (USA)
- Convenuto contumace
Conclusioni delle parti: per la parte attrice: “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale adito per tutto quanto descritto, eccepito
e prodotto nel presente atto e contrariis rejectis:
Pag. 1 a 9 in via principale e nel merito: accertato e dichiarato l'inadempimento posto in essere dalla SInora
e del SInor rispetto alle garanzie assunte con la sottoscrizione CP Controparte_2 della scrittura privata integrativa dell'atto di cessione quote del 27 luglio 2012, condannare i convenuti predetti, e in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_2 CP della SInora della somma di € 100.000,00 (euro centomila/00) e/o a quella Parte_1 maggiore e/o minore somma ritenuta di Giustizia, pattuita a titolo di penale nella citata scrittura privata, oltre interessi ex D.lgs.vo 231/2002.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di questo procedimento, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per Legge”.
Per la convenuta: “- in via preliminare: ACCERTARE e DICHIARARE l'assoluta carenza di legittimazione attiva ad agire, interesse ad agire nonché titolarità del diritto nei confronti della attrice sig.ra ; - in via principale: RIGETTARE integralmente la domanda Parte_1 dell'attrice perché assolutamente infondata in fatto e in diritto;
- Nel merito: ACCERTARE e
DICHIARARE l'insussistenza ed inammissibilità dell'inadempimento ex art. 1218 c.c. in capo alla
SI.ra e conseguentemente respingere la domanda attorea di condanna alla somma CP di €. 100.000,00 a titolo di penale;
- In subordine: ACCERTARE e DICHIARARE la sola responsabilità ex art. 2476 c.c. del socio e Amministratore Unico SI. , e di Controparte_3 conseguenza tenere indenne la SI.ra da qualsiasi danno patito o patiendo dalla CP sig.ra ; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con clausola di Parte_1 attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.
Con ogni ulteriore riserva in via istruttoria nei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.”.
Oggetto: Cessione di quote.
All'udienza del 18/11/2024, tenutasi con modalità cartolare, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1 CP_2
e esponendo che:
[...] CP
- in data 27/07/2012 i soci e con atto di cessione, rep. Controparte_2 CP
n. 16974, racc. 8497 avrebbero ceduto alla AR s.p.a – società fiduciaria e di revisione le loro quote di partecipazione nella Oceano 94 s.r.l.;
- contestualmente all'atto di cessione sarebbe stata sottoscritta una scrittura privata integrativa con la quale, i predetti soci avrebbero dato atto che la cessione di quote sarebbe avvenuta in favore di essa attrice per il tramite della fiduciaria AR sp.a.;
Pag. 2 a 9 - come espresso nella detta scrittura, la determinazione del corrispettivo sarebbe avvenuto sulla base della situazione economica e finanziaria della società alla data del
15/07/2012, garantita come veritiera ed esaustiva dall'amministratore uscente
; Controparte_2
- i soci cedenti, inoltre, avrebbero prestato la garanzia autonoma per i debiti verso l'erario secondo quanto testualmente previsto dalla clausola trasfusa all'art. 3 della predetta scrittura;
- la situazione contabile sarebbe stata inoltre approvata durante l'assemblea dei soci tenutasi lo stesso 27/07/2012;
- da un controllo più approfondito sarebbero emerse delle discrasie in ordine all'esposizione debitoria allegata alla scrittura di garanzia ed infatti l'ammontare complessivo dei debiti sarebbe stato pari ad € 831.435,02 in luogo di quello dichiarato dai soci cedenti pari ad €645.000,00;
- l'attrice avrebbe dunque provveduto ad intimare ad entrambi i soci il pagamento della somma di € 150.000,00, a mezzo raccomandata – in data 9/07/2013 – seppur senza ricevere alcun confronto;
- la stessa attrice avrebbe poi esperito il tentativo di mediazione al quale nessuno dei due soci avrebbe inteso partecipare;
- in ragione dell'inadempimento posto in essere dai convenuti, l'attrice avrebbe diritto ad ottenere il pagamento della somma pari ad €100.000,00 a titolo di penale, di cui alla scrittura privata intercorsa tra le parti..
Si costituiva in giudizio la quale, contestate le doglianze attoree, deduceva che: CP
- nel 2006 sarebbe subentrata come socia di minoranza mediante acquisizione del 30% delle quote sociali nella società Oceano 94 s.r.l. con amministratore unico CP_2
;
[...]
- a garanzia del mutuo, contratto dalla società per finanziare l'acquisto degli immobili necessari per l'espletamento dell'attività di ristorazione, avrebbe rilasciato fideiussione in favore della banca Etruria;
- in data 27/07/2012 si sarebbe riunita l'assemblea ordinaria della società Oceano 94 durante la quale peraltro sarebbero stati discussi ed approvati, quali punti all'ordine del giorno, le dimissioni dell'amministratore unico e la situazione economico patrimoniale al 15/07/2012;
Pag. 3 a 9 - in data 27/07/2012 entrambi i convenuti avrebbero ceduto interamente le rispettive quote di partecipazione detenute nella società Oceano 94 in favore della società AR
– società fiduciaria e di Revisione spa, la quale sarebbe quindi divenuta unica socia;
- la scrittura privata – sulla scorta della quale la parte attrice avrebbe incardinato il presente giudizio – sarebbe non autenticata e priva di data certa di sottoscrizione;
- si tratterebbe pertanto di un atto simulato ex art. 1414 c.c. ed in particolare si tratterebbe di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, allorchè l'atto di cessione in favore della società AR rappresenterebbe un negozio simulato e la successiva scrittura privata – espressione della reale volontà delle parti – rappresenterebbe l'accordo dissimulato;
- in presenza, dunque, di una doppia alienazione di cui una priva di data certa, troverebbe applicazione l'art. 2470, comma 3, c.c. con la conseguenza che le quote in esame apparterrebbero alla titolarità della AR (prima acquirente) con conseguente carenza di legittimazione in capo alla parte attrice, non essendo per tali ragioni divenuta proprietaria delle medesime quote;
- non sarebbe ad essa imputabile alcun inadempimento contrattuale rispetto al quale, peraltro, le allegazioni attoree sarebbero del tutto carenti;
- del pari, non sarebbe ad essa imputabile alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c. non ricorrendone i presupposti, potendosi al più ipotizzare una responsabilità gestoria in capo all'amministratore unico, anch'esso convenuto.
, ancorchè ritualmente citato in giudizio, non si costituiva, pertanto, Controparte_2 all'udienza del 19/04/2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 24/10/2022 veniva respinta la richiesta di riunione della presente causa con la causa rubricata al n. 51733/2020 r.g., pendente innanzi alla medesima Sezione, in ragione dell'insussistenza dei presupposti ex art. 274 c.p.c.
Con ordinanza del 18/11/2024, la causa, istruita documentalmente ed a mezzo espletamento di ctu di natura contabile, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito la domanda attorea è fondata e pertanto merita accoglimento.
Va premesso in linea generale che l'odierno giudizio trae origine dal contratto di cessione di quote, Rep. 16974 del 27/07/2012, mediante il quale e Controparte_2 CP
Pag. 4 a 9 avevano ceduto le quote della società Oceano 94 s.r.l. in favore della AR – società fiduciaria e di revisione s.p.a.
Contestualmente all'atto notarile – mediante scrittura privata integrativa – i predetti soci avevano dichiarato che la cessione in parola sarebbe in realtà avvenuta in favore di Parte_1 per il tramite della predetta società fiduciaria. Il prezzo di cessione, come
[...] espressamente precisato dalle parti, era stato determinato sulla base della situazione economico e finanziaria della società risultante dalla situazione patrimoniale alla data del
15/07/2012.
In particolare, per quel che qui interessa, a riferir della odierna attrice, la situazione patrimoniale della società enucleata nell'allegato “A” della scrittura privata, garantita come veritiera ed esaustiva dai cedenti, si sarebbe rivelata significativamente diversa da quella effettiva, posta l'esistenza di ulteriori debiti non riportati nel detto allegato.
Sulla scorta di tali premesse, la rivendicava il diritto alla corresponsione della penale, Pt_1 pattuita nella misura di € 100.000,00.
Come detto, la a fronte di tale domanda, eccepiva: CP
- per un verso, la simulazione relativa del contratto di cessione di quote intercorso con la società fiduciaria;
- per altro verso l'inefficacia del contratto dissimulato, stipulato tra le odierne parti in causa, in quanto privo di data certa, circostanza quest'ultima che impedirebbe di appurare se detta scrittura privata fosse effettivamente contestuale all'atto pubblico intercorso con la società fiduciaria.
Pertanto, in presenza di una doppia alienazione delle medesime quote societarie, dovrebbe riconoscersi l'efficacia del solo atto ad oggi iscritto al registro delle imprese, ovvero quello stipulato con la società fiduciaria.
Inoltre, non risulterebbe in alcun modo provato l'inadempimento della parte venditrice.
Né quest'ultima potrebbe in questa sede essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2476 co.7 c.c. del danno che l'attrice avrebbe fatto valere in questa sede.
La domanda di parte attrice va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Va in primo luogo premesso che il richiamo all'art. 2470, comma 3, c.c., a termini del quale “se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quelle tra essa che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo
Pag. 5 a 9 titolo è di data posteriore”, non è conferente nel caso in commento, difettando nel caso di specie una situazione di conflitto tra più acquirenti delle stesse quote.
Ed invero, come pure riconosciuto dalla stessa convenuta, è pacifico (in quanto affermato dalla stessa che il contratto redatto in forma di atto pubblico, intercorso con la società CP fiduciaria, fosse connotato da simulazione relativa, avendo gli stessi venditori redatto una separata scrittura privata con l'odierna attrice, non contestata nelle sottoscrizioni, nella quale si precisava che la reale volontà degli alienanti fosse quella di cedere le quote all'odierna attrice.
Al contempo, proprio sulla scorta di tale presupposto, va riconosciuta la legittimazione attiva all'odierna attrice, quale parte firmataria della scrittura privata contenente la penale fatta valere in questa sede.
A tale ultimo riguardo, è utile richiamare l'art. 1414 c.c. che, nel disciplinare gli effetti della simulazione, dispone che “il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”. È noto che la simulazione ha la funzione di creare l'apparenza giuridica in base alla quale le parti pongono in essere un atto giuridico (atto simulato) del quale non vogliono alcun effetto. Con l'accordo simulatorio i contraenti stabiliscono che l'atto posto in essere non produrrà alcun effetto tra di essi o ne produrrà di diversi (in caso di simulazione relativa). Quindi, il contratto simulato è destinato a creare l'apparenza giuridica di conformità tra il voluto e il dichiarato solo nei confronti dei terzi estranei al rapporto ai quali, se in buona fede, la simulazione non potrà essere opposta.
Pertanto, non può dubitarsi del fatto che nel caso in commento l'unico negozio destinato a produrre effetti tra le odierne parti in causa fosse proprio quello concluso con la parte attrice, del quale, tuttavia, la convenuta predica l'invalidità dacchè, in spregio ai dettami di cui all'art. 1414, comma 2, c.c., sarebbe privo di data certa e non rispetterebbe i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge.
A tal riguardo va premesso che il contratto di cessione di quote è a forma libera, non essendo richiesta la forma scritta ai fini della validità ed efficacia dello stesso, né ai fini della prova della relativa esistenza.
Ed invero, la formalizzazione dell'accordo con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
è richiesta ai soli fini di rendere opponibile alla società l'acquisto procedendo alla relativa iscrizione.
In questi termini, si è espressa più volte la Suprema Corte di Cassazione precisando che “nel trasferimento delle quote della società a responsabilità limitata l'art. 2470 c.c. regola la forma del
Pag. 6 a 9 trasferimento perché sia opponibile alla società mentre nei rapporti interni tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse. Invero il contratto di trasferimento delle quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la opponibilità alla società stessa (…)” (cfr. Cass. sent. 23203/2013).
Quanto poi all'assenza di data (certa o meno che sia), impregiudicata ogni considerazione circa l'astratta condivisibilità delle argomentazioni di parte convenuta in ordine all'ipotizzata inefficacia di qualsivoglia contratto scritto se privo di data, si osserva che nel caso di specie, nelle premesse della scrittura privata, è previsto testualmente che “con atto a rogito Notaio
di Roma in data odierna, sottoscritto contestualmente alla presente scrittura privata, i Per_1
SInori e hanno ceduto alla sig.ra che, per il tramite Controparte_2 CP Pt_1 della fiduciaria AR ha acquistato il 100% delle quote sociali della Oceano 94 s.r.l. (..)”.
L'odierna convenuta, nella sua qualità di cedente, non ha mai disconosciuto in modo specifico la sottoscrizione apposta in calce all'atto né ha inteso disconoscerne il contenuto, ciò comprovando che la data della scrittura – come espressamente dichiarato tra le parti – coincideva con la data di stipula dell'atto notarile.
Dunque, accertata la validità e l'efficacia inter partes della scrittura privata e, per effetto di essa, la titolarità della proprietà delle quote in capo alla , perciò legittimata ad agire in Pt_1 giudizio, può scrutinarsi la fondatezza o meno della domanda attorea.
Sul punto è stata disposta CTU demandando al consulente tecnico d'ufficio il compito di verificare se “sulla base della documentazione in atti, la situazione debitoria della Oceano 94 s.r.l. alla data del 27/07/2012 fosse fedelmente rappresentata dal documento denominato “Allegato
A” alla scrittura privata prodotta dall'attrice come doc.02 in allegato all'atto di citazione;
dica in particolare il CTU se ed in che misura dall'esame della documentazione versata in atti emergano debiti societari a carico della Oceano 94 s.r.l. in misura maggiore a quanto riportato nel sopracitato Allegato A”.
A tal fine il consulente ha proceduto alla verifica della ricognizione dei debiti iscritti nei ruoli esattoriali, conoscibili alla data del 27 luglio 2012 (data della cessione), nonché alla verifica della ricognizione dei debiti iscritti nei ruoli esattoriali a partire dalla data del 28/07/2012 (che quindi presumibilmente erano da contemplare nella scrittura privata alla voce “imposte tasse e contributi “non presenti in Equitalia”, pag. 11 CTU). Analogamente, il predetto ausiliario ha
Pag. 7 a 9 proceduto alla verifica della consistenza dei debiti verso banche, verso fornitori e professionisti.
All'esito della verifica ha accertato che la società presentava dei debiti di consistenza maggiore rispetto a quella indicata nell'allegato “A” alla scrittura privata, con una differenza tra la situazione reale e quella rappresentata nel citato allegato pari ad € 199.000,00.
Le risultanze cui è pervenuto l'ausiliario del giudice, della cui bontà ed esaustività non vi è ragione di dubitare, anche in considerazione dell'assenza di osservazioni da parte della convenuta, depongono per la fondatezza della domanda svolta dalla parte attrice.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3 del contratto intercorso tra le parti in causa era previsto quanto segue: “I sig.ri e garantiscono in proprio quanto segue: che le Controparte_2 CP sole ed uniche esposizioni debitorie della società alla data odierna sono quelle dettagliatamente descritte nell'elenco allegato sub. A;
che non esistono debiti di alcun altro genere, anche se minori
(bollette per utenze, oneri condominiali, arretrati per imposte e tasse di ogni genere, ecc… […] le parti espressamente convengono che le suddette garanzie costituiscono condizione essenziale dell'intercorso affare e, conseguentemente, pattuiscono che nel caso in cui le garanzie stesse dovessero risultare non veritiere e, conseguentemente, la parte acquirente dovesse essere tenuta
o richiesta di esborso di qualsiasi somma, la parte venditrice sarà obbligata a fornire entro 30 giorni dalla semplice richiesta fattale le somme necessarie per eseguire ogni pagamento richiesto
o dovuto, sia esso in pattuito in unica soluzione o con scadenze rateizzate con il creditore. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni, le parti venditrice saranno considerate inadempienti e saranno tenute, in solido tra loro, al versamento della somma di €100.000,00 a titolo di penale, anche per il semplice ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, devono ritenersi senz'altro sussistenti i presupposti per l'operatività della penale prevista dal contratto, essendo provati per tabulas sia l'inadempimento della convenuta sia il mancato pagamento dei maggiori debiti riscontrati dall'attrice, anche all'esito della specifica messa in mora stragiudiziale.
Va infine sottolineata l'estraneità al thema decidendum delle eccezioni di parte convenuta in ordine alla non operatività dei presupposti per ravvisare una responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2476 co.7 c.c., non avendo l'attrice mai inteso far valere nell'ambito del presente giudizio siffatto profilo di responsabilità.
Pag. 8 a 9 Conclusivamente, in accoglimento della domanda attorea, e Controparte_2 CP vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore di della somma Parte_1 di €100.000,00 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese di lite, da liquidarsi facendo applicazione del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1 CP
e , in solido tra loro, al pagamento in favore della
[...] Controparte_2 predetta della somma peri ad € 100.000,00 a titolo di penale, oltre interessi da calcolarsi dalla domanda al saldo;
II. condanna e , in solido tra loro, a rifondere in CP Controparte_2 favore della parte attrice le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 9.000,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 25/03/2025.
il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale ordinario di Roma, in persona dei sig.ri magistrati, dott. Giuseppe Di Salvo Presidente;
dott. Maurizio Manzi Giudice;
dott. Stefano Iannaccone Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 51668/2020 R.G. posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 18/11/2024, vertente tra
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parte_1 C.F._1
Giuseppe Mazzini n. 140, presso lo studio dell'avv. Emanuele Calcagno che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrice
e
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Roma, Largo Colli CP C.F._2
Albani 14, presso lo studio dell'avv. Natale Perri che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta nonché
(C.F. ) nato a [...] l'[...], residente in Controparte_2 C.F._3
New York (USA)
- Convenuto contumace
Conclusioni delle parti: per la parte attrice: “Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale adito per tutto quanto descritto, eccepito
e prodotto nel presente atto e contrariis rejectis:
Pag. 1 a 9 in via principale e nel merito: accertato e dichiarato l'inadempimento posto in essere dalla SInora
e del SInor rispetto alle garanzie assunte con la sottoscrizione CP Controparte_2 della scrittura privata integrativa dell'atto di cessione quote del 27 luglio 2012, condannare i convenuti predetti, e in solido tra loro, al pagamento in favore Controparte_2 CP della SInora della somma di € 100.000,00 (euro centomila/00) e/o a quella Parte_1 maggiore e/o minore somma ritenuta di Giustizia, pattuita a titolo di penale nella citata scrittura privata, oltre interessi ex D.lgs.vo 231/2002.
Il tutto con vittoria di spese e compensi di questo procedimento, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e
C.P.A. come per Legge”.
Per la convenuta: “- in via preliminare: ACCERTARE e DICHIARARE l'assoluta carenza di legittimazione attiva ad agire, interesse ad agire nonché titolarità del diritto nei confronti della attrice sig.ra ; - in via principale: RIGETTARE integralmente la domanda Parte_1 dell'attrice perché assolutamente infondata in fatto e in diritto;
- Nel merito: ACCERTARE e
DICHIARARE l'insussistenza ed inammissibilità dell'inadempimento ex art. 1218 c.c. in capo alla
SI.ra e conseguentemente respingere la domanda attorea di condanna alla somma CP di €. 100.000,00 a titolo di penale;
- In subordine: ACCERTARE e DICHIARARE la sola responsabilità ex art. 2476 c.c. del socio e Amministratore Unico SI. , e di Controparte_3 conseguenza tenere indenne la SI.ra da qualsiasi danno patito o patiendo dalla CP sig.ra ; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio con clausola di Parte_1 attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.
Con ogni ulteriore riserva in via istruttoria nei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.”.
Oggetto: Cessione di quote.
All'udienza del 18/11/2024, tenutasi con modalità cartolare, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava in giudizio Parte_1 CP_2
e esponendo che:
[...] CP
- in data 27/07/2012 i soci e con atto di cessione, rep. Controparte_2 CP
n. 16974, racc. 8497 avrebbero ceduto alla AR s.p.a – società fiduciaria e di revisione le loro quote di partecipazione nella Oceano 94 s.r.l.;
- contestualmente all'atto di cessione sarebbe stata sottoscritta una scrittura privata integrativa con la quale, i predetti soci avrebbero dato atto che la cessione di quote sarebbe avvenuta in favore di essa attrice per il tramite della fiduciaria AR sp.a.;
Pag. 2 a 9 - come espresso nella detta scrittura, la determinazione del corrispettivo sarebbe avvenuto sulla base della situazione economica e finanziaria della società alla data del
15/07/2012, garantita come veritiera ed esaustiva dall'amministratore uscente
; Controparte_2
- i soci cedenti, inoltre, avrebbero prestato la garanzia autonoma per i debiti verso l'erario secondo quanto testualmente previsto dalla clausola trasfusa all'art. 3 della predetta scrittura;
- la situazione contabile sarebbe stata inoltre approvata durante l'assemblea dei soci tenutasi lo stesso 27/07/2012;
- da un controllo più approfondito sarebbero emerse delle discrasie in ordine all'esposizione debitoria allegata alla scrittura di garanzia ed infatti l'ammontare complessivo dei debiti sarebbe stato pari ad € 831.435,02 in luogo di quello dichiarato dai soci cedenti pari ad €645.000,00;
- l'attrice avrebbe dunque provveduto ad intimare ad entrambi i soci il pagamento della somma di € 150.000,00, a mezzo raccomandata – in data 9/07/2013 – seppur senza ricevere alcun confronto;
- la stessa attrice avrebbe poi esperito il tentativo di mediazione al quale nessuno dei due soci avrebbe inteso partecipare;
- in ragione dell'inadempimento posto in essere dai convenuti, l'attrice avrebbe diritto ad ottenere il pagamento della somma pari ad €100.000,00 a titolo di penale, di cui alla scrittura privata intercorsa tra le parti..
Si costituiva in giudizio la quale, contestate le doglianze attoree, deduceva che: CP
- nel 2006 sarebbe subentrata come socia di minoranza mediante acquisizione del 30% delle quote sociali nella società Oceano 94 s.r.l. con amministratore unico CP_2
;
[...]
- a garanzia del mutuo, contratto dalla società per finanziare l'acquisto degli immobili necessari per l'espletamento dell'attività di ristorazione, avrebbe rilasciato fideiussione in favore della banca Etruria;
- in data 27/07/2012 si sarebbe riunita l'assemblea ordinaria della società Oceano 94 durante la quale peraltro sarebbero stati discussi ed approvati, quali punti all'ordine del giorno, le dimissioni dell'amministratore unico e la situazione economico patrimoniale al 15/07/2012;
Pag. 3 a 9 - in data 27/07/2012 entrambi i convenuti avrebbero ceduto interamente le rispettive quote di partecipazione detenute nella società Oceano 94 in favore della società AR
– società fiduciaria e di Revisione spa, la quale sarebbe quindi divenuta unica socia;
- la scrittura privata – sulla scorta della quale la parte attrice avrebbe incardinato il presente giudizio – sarebbe non autenticata e priva di data certa di sottoscrizione;
- si tratterebbe pertanto di un atto simulato ex art. 1414 c.c. ed in particolare si tratterebbe di simulazione relativa per interposizione fittizia di persona, allorchè l'atto di cessione in favore della società AR rappresenterebbe un negozio simulato e la successiva scrittura privata – espressione della reale volontà delle parti – rappresenterebbe l'accordo dissimulato;
- in presenza, dunque, di una doppia alienazione di cui una priva di data certa, troverebbe applicazione l'art. 2470, comma 3, c.c. con la conseguenza che le quote in esame apparterrebbero alla titolarità della AR (prima acquirente) con conseguente carenza di legittimazione in capo alla parte attrice, non essendo per tali ragioni divenuta proprietaria delle medesime quote;
- non sarebbe ad essa imputabile alcun inadempimento contrattuale rispetto al quale, peraltro, le allegazioni attoree sarebbero del tutto carenti;
- del pari, non sarebbe ad essa imputabile alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 2476, comma 7, c.c. non ricorrendone i presupposti, potendosi al più ipotizzare una responsabilità gestoria in capo all'amministratore unico, anch'esso convenuto.
, ancorchè ritualmente citato in giudizio, non si costituiva, pertanto, Controparte_2 all'udienza del 19/04/2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 24/10/2022 veniva respinta la richiesta di riunione della presente causa con la causa rubricata al n. 51733/2020 r.g., pendente innanzi alla medesima Sezione, in ragione dell'insussistenza dei presupposti ex art. 274 c.p.c.
Con ordinanza del 18/11/2024, la causa, istruita documentalmente ed a mezzo espletamento di ctu di natura contabile, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Nel merito la domanda attorea è fondata e pertanto merita accoglimento.
Va premesso in linea generale che l'odierno giudizio trae origine dal contratto di cessione di quote, Rep. 16974 del 27/07/2012, mediante il quale e Controparte_2 CP
Pag. 4 a 9 avevano ceduto le quote della società Oceano 94 s.r.l. in favore della AR – società fiduciaria e di revisione s.p.a.
Contestualmente all'atto notarile – mediante scrittura privata integrativa – i predetti soci avevano dichiarato che la cessione in parola sarebbe in realtà avvenuta in favore di Parte_1 per il tramite della predetta società fiduciaria. Il prezzo di cessione, come
[...] espressamente precisato dalle parti, era stato determinato sulla base della situazione economico e finanziaria della società risultante dalla situazione patrimoniale alla data del
15/07/2012.
In particolare, per quel che qui interessa, a riferir della odierna attrice, la situazione patrimoniale della società enucleata nell'allegato “A” della scrittura privata, garantita come veritiera ed esaustiva dai cedenti, si sarebbe rivelata significativamente diversa da quella effettiva, posta l'esistenza di ulteriori debiti non riportati nel detto allegato.
Sulla scorta di tali premesse, la rivendicava il diritto alla corresponsione della penale, Pt_1 pattuita nella misura di € 100.000,00.
Come detto, la a fronte di tale domanda, eccepiva: CP
- per un verso, la simulazione relativa del contratto di cessione di quote intercorso con la società fiduciaria;
- per altro verso l'inefficacia del contratto dissimulato, stipulato tra le odierne parti in causa, in quanto privo di data certa, circostanza quest'ultima che impedirebbe di appurare se detta scrittura privata fosse effettivamente contestuale all'atto pubblico intercorso con la società fiduciaria.
Pertanto, in presenza di una doppia alienazione delle medesime quote societarie, dovrebbe riconoscersi l'efficacia del solo atto ad oggi iscritto al registro delle imprese, ovvero quello stipulato con la società fiduciaria.
Inoltre, non risulterebbe in alcun modo provato l'inadempimento della parte venditrice.
Né quest'ultima potrebbe in questa sede essere chiamata a rispondere ai sensi dell'art. 2476 co.7 c.c. del danno che l'attrice avrebbe fatto valere in questa sede.
La domanda di parte attrice va accolta per le ragioni di seguito esposte.
Va in primo luogo premesso che il richiamo all'art. 2470, comma 3, c.c., a termini del quale “se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quelle tra essa che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo
Pag. 5 a 9 titolo è di data posteriore”, non è conferente nel caso in commento, difettando nel caso di specie una situazione di conflitto tra più acquirenti delle stesse quote.
Ed invero, come pure riconosciuto dalla stessa convenuta, è pacifico (in quanto affermato dalla stessa che il contratto redatto in forma di atto pubblico, intercorso con la società CP fiduciaria, fosse connotato da simulazione relativa, avendo gli stessi venditori redatto una separata scrittura privata con l'odierna attrice, non contestata nelle sottoscrizioni, nella quale si precisava che la reale volontà degli alienanti fosse quella di cedere le quote all'odierna attrice.
Al contempo, proprio sulla scorta di tale presupposto, va riconosciuta la legittimazione attiva all'odierna attrice, quale parte firmataria della scrittura privata contenente la penale fatta valere in questa sede.
A tale ultimo riguardo, è utile richiamare l'art. 1414 c.c. che, nel disciplinare gli effetti della simulazione, dispone che “il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato, purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma”. È noto che la simulazione ha la funzione di creare l'apparenza giuridica in base alla quale le parti pongono in essere un atto giuridico (atto simulato) del quale non vogliono alcun effetto. Con l'accordo simulatorio i contraenti stabiliscono che l'atto posto in essere non produrrà alcun effetto tra di essi o ne produrrà di diversi (in caso di simulazione relativa). Quindi, il contratto simulato è destinato a creare l'apparenza giuridica di conformità tra il voluto e il dichiarato solo nei confronti dei terzi estranei al rapporto ai quali, se in buona fede, la simulazione non potrà essere opposta.
Pertanto, non può dubitarsi del fatto che nel caso in commento l'unico negozio destinato a produrre effetti tra le odierne parti in causa fosse proprio quello concluso con la parte attrice, del quale, tuttavia, la convenuta predica l'invalidità dacchè, in spregio ai dettami di cui all'art. 1414, comma 2, c.c., sarebbe privo di data certa e non rispetterebbe i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge.
A tal riguardo va premesso che il contratto di cessione di quote è a forma libera, non essendo richiesta la forma scritta ai fini della validità ed efficacia dello stesso, né ai fini della prova della relativa esistenza.
Ed invero, la formalizzazione dell'accordo con atto pubblico o con scrittura privata autenticata
è richiesta ai soli fini di rendere opponibile alla società l'acquisto procedendo alla relativa iscrizione.
In questi termini, si è espressa più volte la Suprema Corte di Cassazione precisando che “nel trasferimento delle quote della società a responsabilità limitata l'art. 2470 c.c. regola la forma del
Pag. 6 a 9 trasferimento perché sia opponibile alla società mentre nei rapporti interni tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse. Invero il contratto di trasferimento delle quote di partecipazione in una società a responsabilità limitata, non richiede né ad substantiam né ad probationem la forma scritta, la quale non è necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti, bensì soltanto per la opponibilità alla società stessa (…)” (cfr. Cass. sent. 23203/2013).
Quanto poi all'assenza di data (certa o meno che sia), impregiudicata ogni considerazione circa l'astratta condivisibilità delle argomentazioni di parte convenuta in ordine all'ipotizzata inefficacia di qualsivoglia contratto scritto se privo di data, si osserva che nel caso di specie, nelle premesse della scrittura privata, è previsto testualmente che “con atto a rogito Notaio
di Roma in data odierna, sottoscritto contestualmente alla presente scrittura privata, i Per_1
SInori e hanno ceduto alla sig.ra che, per il tramite Controparte_2 CP Pt_1 della fiduciaria AR ha acquistato il 100% delle quote sociali della Oceano 94 s.r.l. (..)”.
L'odierna convenuta, nella sua qualità di cedente, non ha mai disconosciuto in modo specifico la sottoscrizione apposta in calce all'atto né ha inteso disconoscerne il contenuto, ciò comprovando che la data della scrittura – come espressamente dichiarato tra le parti – coincideva con la data di stipula dell'atto notarile.
Dunque, accertata la validità e l'efficacia inter partes della scrittura privata e, per effetto di essa, la titolarità della proprietà delle quote in capo alla , perciò legittimata ad agire in Pt_1 giudizio, può scrutinarsi la fondatezza o meno della domanda attorea.
Sul punto è stata disposta CTU demandando al consulente tecnico d'ufficio il compito di verificare se “sulla base della documentazione in atti, la situazione debitoria della Oceano 94 s.r.l. alla data del 27/07/2012 fosse fedelmente rappresentata dal documento denominato “Allegato
A” alla scrittura privata prodotta dall'attrice come doc.02 in allegato all'atto di citazione;
dica in particolare il CTU se ed in che misura dall'esame della documentazione versata in atti emergano debiti societari a carico della Oceano 94 s.r.l. in misura maggiore a quanto riportato nel sopracitato Allegato A”.
A tal fine il consulente ha proceduto alla verifica della ricognizione dei debiti iscritti nei ruoli esattoriali, conoscibili alla data del 27 luglio 2012 (data della cessione), nonché alla verifica della ricognizione dei debiti iscritti nei ruoli esattoriali a partire dalla data del 28/07/2012 (che quindi presumibilmente erano da contemplare nella scrittura privata alla voce “imposte tasse e contributi “non presenti in Equitalia”, pag. 11 CTU). Analogamente, il predetto ausiliario ha
Pag. 7 a 9 proceduto alla verifica della consistenza dei debiti verso banche, verso fornitori e professionisti.
All'esito della verifica ha accertato che la società presentava dei debiti di consistenza maggiore rispetto a quella indicata nell'allegato “A” alla scrittura privata, con una differenza tra la situazione reale e quella rappresentata nel citato allegato pari ad € 199.000,00.
Le risultanze cui è pervenuto l'ausiliario del giudice, della cui bontà ed esaustività non vi è ragione di dubitare, anche in considerazione dell'assenza di osservazioni da parte della convenuta, depongono per la fondatezza della domanda svolta dalla parte attrice.
Ed invero, ai sensi dell'art. 3 del contratto intercorso tra le parti in causa era previsto quanto segue: “I sig.ri e garantiscono in proprio quanto segue: che le Controparte_2 CP sole ed uniche esposizioni debitorie della società alla data odierna sono quelle dettagliatamente descritte nell'elenco allegato sub. A;
che non esistono debiti di alcun altro genere, anche se minori
(bollette per utenze, oneri condominiali, arretrati per imposte e tasse di ogni genere, ecc… […] le parti espressamente convengono che le suddette garanzie costituiscono condizione essenziale dell'intercorso affare e, conseguentemente, pattuiscono che nel caso in cui le garanzie stesse dovessero risultare non veritiere e, conseguentemente, la parte acquirente dovesse essere tenuta
o richiesta di esborso di qualsiasi somma, la parte venditrice sarà obbligata a fornire entro 30 giorni dalla semplice richiesta fattale le somme necessarie per eseguire ogni pagamento richiesto
o dovuto, sia esso in pattuito in unica soluzione o con scadenze rateizzate con il creditore. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni, le parti venditrice saranno considerate inadempienti e saranno tenute, in solido tra loro, al versamento della somma di €100.000,00 a titolo di penale, anche per il semplice ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, devono ritenersi senz'altro sussistenti i presupposti per l'operatività della penale prevista dal contratto, essendo provati per tabulas sia l'inadempimento della convenuta sia il mancato pagamento dei maggiori debiti riscontrati dall'attrice, anche all'esito della specifica messa in mora stragiudiziale.
Va infine sottolineata l'estraneità al thema decidendum delle eccezioni di parte convenuta in ordine alla non operatività dei presupposti per ravvisare una responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2476 co.7 c.c., non avendo l'attrice mai inteso far valere nell'ambito del presente giudizio siffatto profilo di responsabilità.
Pag. 8 a 9 Conclusivamente, in accoglimento della domanda attorea, e Controparte_2 CP vanno condannati al pagamento, in solido tra loro, in favore di della somma Parte_1 di €100.000,00 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
Le spese di lite, da liquidarsi facendo applicazione del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I. accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1 CP
e , in solido tra loro, al pagamento in favore della
[...] Controparte_2 predetta della somma peri ad € 100.000,00 a titolo di penale, oltre interessi da calcolarsi dalla domanda al saldo;
II. condanna e , in solido tra loro, a rifondere in CP Controparte_2 favore della parte attrice le spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 9.000,00 oltre spese di iscrizione a ruolo, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma del 25/03/2025.
il Giudice rel.
Dott. Stefano Iannaccone
il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
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