Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 9733/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 9733 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato GIOVANNI PARASCOSSO in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'avvocato MARZIO CAMPOSTRINI in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. verbale di udienza del 18/3/2025):
1
Pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni tutte qui di seguito elencate, per le quali nelle more del giudizio è stato raggiunto un preventivo e pacifico accordo:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2. Il figlio resta affidato ad entrambi i genitori, con formale residenza Persona_1
presso il padre.
3. La frequentazione dei genitori con il figlio sarà così ripartita:
• Nella prima settimana il figlio starà presso il padre con pernottamento nei giorni di lunedì e martedì, con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
starà con la madre il mercoledì e giovedì con pernottamento e accompagnamento a scuola il venerdì mattina;
starà con il padre il venerdì dall'uscita da scuola, il sabato e la domenica con pernottamento e accompagnamento a scuola il lunedì mattina.
• Nella settimana successiva il figlio starà presso la madre con pernottamento nei giorni di lunedì e martedì, con accompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
starà con il padre il mercoledì e giovedì con pernottamento e accompagnamento a scuola il venerdì mattina;
starà con la madre il venerdì dall'uscita da scuola, il sabato e la domenica con pernottamento e accompagnamento a scuola il lunedì mattina.
• Le vacanze di Natale saranno così ripartite: dal 24 al 31 dicembre con un genitore e dal
31 dicembre al 6 gennaio con l'altro. Il Natale 2025 vedrà trascorrere la Per_1
settimana dal 24 al 31 con il padre.
• Le vacanze di Pasqua saranno trascorse da ad anni alterni con ciascun Per_1
genitore. La Pasqua 2025 la trascorrerà con il padre. Per_1
• I genitori concordano che durante il periodo estivo trascorrerà fino ad un Per_1
massimo di tre settimane di vacanza, anche non consecutive, con ciascun genitore da concordare entro il 31 di marzo di ogni anno, compatibilmente con le ferie e l'attività lavorativa di ciascuno, tenendo conto altresì delle prevalenti esigenze della minore.
4. L'abitazione coniugale sita in Firenze Via Alberto Arnoldi, n. 29, insieme a tutti i suoi arredi, viene assegnata al IG. che continuerà a viverci insieme al Controparte_1
figlio.
5. La madre si trasferirà a vivere in un appartamento sito nelle vicinanze della casa coniugale che sta prendendo in locazione ma potrà rimanere a risiedere nella casa
2 coniugale, continuando a contribuire al 50% alle spese per utenze e condominio, fino a che detto immobile non sarà disponibile. In ogni caso la IG.ra si impegna a Pt_1 lasciare l'abitazione coniugale entro e non oltre il 30.4.2025.
6. il padre, per contribuire al mantenimento ordinario del figlio verserà alla Per_1
madre, entro il giorno cinque di ogni mese a far data da quello successivo alla sua uscita dalla casa coniugale, la somma di Euro 300,00 (trecento/00) mediante bonifico bancario;
detta somma sarà rivalutata annualmente come per legge secondo gli indici
ISTAT.
7. I coniugi contribuiranno ciascuno per il 50% alle spese straordinarie, come da Linee
Guida del CNF del 29.11.2017. Le spese straordinarie non necessarie dovranno essere sempre preventivamente concordate tra i coniugi, nell'interesse e secondo le esigenze e le aspirazioni del figlio salvo naturalmente quelle spese derivanti da Per_1
decisioni immediate ed eccezionali da prendere in ambito medico che non consentano il previo accordo tra le parti, nonché le spese scolastiche necessarie (acquisto libri scolastici richiesti dagli insegnanti) che potranno essere anticipate da uno dei genitori indipendentemente dal consenso dell'altro, che sarà poi comunque tenuto a rimborsare il
50% della spesa sostenuta;
qualora le spese sopra indicate siano già prevedibili anticipatamente (es. corsi sportivi, gite scolastiche, etc.), uno dei genitori metterà a disposizione dell'altro che concretamente effettuerà il pagamento, la metà della somma complessivamente dovuta almeno 10 giorni prima e quest'ultimo dovrà far pervenire all'altro genitore la relativa documentazione di spesa entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento. In riferimento alle spese straordinarie non preventivamente individuabili e calcolabili, integralmente sostenute da ciascuno dei due genitori, i coniugi effettueranno mensilmente i relativi conguagli ed i relativi rimborsi/restituzioni dovranno avvenire entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, che dovrà essere corredata del giustificativo di spesa effettuata.
8. le parti concordano che sia esclusivamente il IG. a fruire Controparte_1 integralmente dell'assegno unico per il figlio mentre delle detrazioni fiscali Per_1
per figli a carico e delle deduzioni fiscali relative alle spese condivise per questi sostenute fruiranno entrambi i coniugi nella misura del 50%. A tal fine, almeno 30 giorni prima della scadenza per gli adempimenti fiscali, i coniugi si impegnano a consegnarsi reciprocamente i giustificativi di spesa utili ai calcoli sopra indicati.
3 9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano per l'effetto ad ogni reciproca richiesta di mantenimento.
10. I coniugi in conseguenza della loro separazione, allo scopo di finalizzare, integrare e definire il loro assetto patrimoniale all'esito della stessa, intendono far cessare l'attuale comproprietà della casa già coniugale a suo tempo acquistata con atto ai rogiti del
Notaio del 22.4.2022 (repertorio n. 22556 - raccolta n. 14743), Persona_2
registrato a Firenze il 27.4.2022 al numero 17160, composta da appartamento per civile abitazione sito in Comune di Firenze, Via Alberto Arnoldi n. 29 posto al piano terreno, composto da 3 vani oltre zona cottura, servizi e accessori, fra cui resede antistante, resede tergale, e terrazza di copertura -lastrico solare accessibile dal resede tergale mediante scala a chiocciola;
e n. 3 posti auto ubicati frontalmente all'appartamento aventi accesso dal resede condominiale, Al Catasto Fabbricati del Comune di Firenze quanto sopra descritto è distinto nel foglio di mappa 91, particella 386, subalterni:
• 500, zona censuaria 3, cat. A/2, classe 3, piano T, consistenza vani 4,5, superficie catastale mq. 103, rendita euro 662,36;
• 520, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 2, consistenza catastale mq. 14, rendita euro
42,76;
• 521, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 2, consistenza catastale mq. 12, rendita euro
42,76;
• 522, zona censuaria 3, categoria C/6, classe 2, consistenza catastale mq. 13, rendita euro
42,76; ed a tal proposito la sig.ra si impegna a cedere per il prezzo complessivo di Parte_1
€. 78.000,00 (eurosettantottomila/00) la propria quota di proprietà pari al 40% dell'intero al sig. che si impegna ad accettare detta cessione, Controparte_1 cosicché quest'ultimo diventerà pieno proprietario dell'intero bene. Resta inteso tra le parti che saranno a carico esclusivo del sig. tutte le rate del mutuo attualmente CP_1
gravante il bene con scadenza successiva al 30.4.2025 ciò a prescindere dal buon esito dell'atto di accollo liberatorio per la signora che il signor si impegna a Pt_1 CP_1
stipulare contestualmente alla compravendita. La su convenuta cessione è condizionata dalla omologa della presente separazione e dovrà avvenire a mezzo di atto notarile da stipulare entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia della omologa stessa. Le parti concordano che le spese tecniche, notarili e di qualunque altro tipo
4 conseguenti la concordata cessione rimarranno a carico esclusivo del sig. che se CP_1
le assume. Tale atto di trasferimento, per la cui stipula il sig. sceglierà il notaio, CP_1
per la sua funzione avviene con applicazione dell'art. 19 della Legge 74/1987 così come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n.154/99, e della Circolare n. 27/E del 21.06.2012 della Agenzia delle Entrate All'atto della sottoscrizione del presente verbale il signor consegna alla signora assegno circolare non trasferibile CP_1 Pt_1 dell'importo di € 26.000 a titolo di caparra confirmatoria del suddetto trasferimento.
11. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a dividere i beni mobili in comunione tra di loro ed eventuali conti correnti cointestati.
12. L'autoveicolo Opel Mokka, di esclusiva proprietà della IG.ra ma utilizzato sino Pt_1
ad oggi da entrambi i coniugi per le esigenze della famiglia, potrà continuare ad essere utilizzato anche dal sig. solo ed esclusivamente per provvedere alle necessità del CP_1
figlio sino a quando la madre rimarrà a vivere nella casa coniugale. Quando Per_1 la IG.ra si trasferirà a vivere nell'appartamento che sta prendendo in affitto Pt_1
l'autovettura rimarrà nella sua totale ed esclusiva disponibilità.
13. Le parti si impegnano a darsi reciproca comunicazione dei propri eventuali cambiamenti di residenza, fino al raggiungimento della maggiore età del figlio minore.
14. Le parti si danno l'autorizzazione reciproca al rinnovo e/o rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio, per loro stessi e per il figlio Persona_1
15. Le parti rinunciano a tutte le ulteriori domande o richieste formulate nei precedenti atti depositati e confermano che a seguito del giusto e puntuale adempimento a tutte le obbligazioni descritte nel presente atto, niente avranno reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra.
16. Le spese ed i compensi professionali del presente procedimento, ivi incluse quelle per il raggiungimento del presente accordo, sono compensate per intero tra le parti cosicché ognuna provvederà a pagare direttamente il proprio avvocato”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la separazione Parte_1
personale da , il quale si è costituito in giudizio nulla Controparte_1
opponendo alla domanda di separazione.
5 Sussistono i presupposti per dichiarare, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi.
I coniugi comparsi, infatti, hanno dato atto che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e di essere in crisi già da quasi un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati;
inoltre, le parti hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così una raggiunta consapevolezza della crisi matrimoniale in atto.
La separazione può essere dichiarata alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio minore nato il Per_1
13/04/2018, il quale continuerà a vivere con il padre nella casa familiare, mantenendo un rapporto continuativo anche con la madre.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire al figlio un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la separazione personale dei coniugi , n. a Parte_1
ALESSANDRIA (AL), il 02/04/1979, e , n. a FIRENZE Controparte_1
(FI), il 07/12/1977 (matrimonio contratto a Gavi (AL) il 30/07/2016, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Gavi (AL) al n. 17, parte II, serie A, anno 2016);
- dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta annotazione.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
6 Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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