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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 1447/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 13.02.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1447/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “lavoro subordinato da privato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. ACCARINO Parte_1 C.F._1
BENEDETTO ( ) – avv. VITALE LUIGI C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( ) - avv. SALIMBENE Controparte_1 C.F._4
STEFANO ( ); C.F._5
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 30.03.2023, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della resistente dall'01.07.2018 e sino al 28.02.2020 come collaboratrice domestica (livello
B) e dall'01.03.2020 al 31.07.2021 come assistente a persona autosufficiente (livello – B super), pur se era stata regolarizzata presso gli istituti previdenziali per il solo periodo intercorso dal 24.03.2020 al
31.07.2020. Precisava che, nel primo periodo, aveva lavorato dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30, percependo € 5,78 per ogni due ore di attività; in seguito, gli orari erano stati articolati dalla datrice dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13,30, con una retribuzione di € 20,00 giornaliere.
Asserendo di non aver percepito una paga adeguata alla prestazione svolta;
di non aver goduto dei riposi settimanali, festività, straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, Tfr, indennità di mancato preavviso e assegni familiari, chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la controparte al pagamento in suo favore di € 16.470,96 (di cui € 2.096,77 per Tfr), come da conteggi che allegava, oltre all'indennità di mancato preavviso e ingiustificato licenziamento, quantificate in € 5.822,60.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva tempestivamente in giudizio con memoria difensiva depositata in data
05.10.2023, deducendo che tra le parti era intercorso un rapporto di natura subordinata solo limitatamente al periodo tra il 24.03.2020 e il 31.07.2020 per 12 ore settimanali, in quanto la resistente, per il resto autonoma e curata dai figli, necessitava di un minimo di assistenza solo per le faccende domestiche. Aggiungeva che era stata la ricorrente stessa a decidere di risolvere il contratto a fine luglio 2020, avendo trovato un altro impiego più remunerativo, ma che anche dopo tale decisione talvolta si era ancora recata, su chiamata della resistente e in modo del tutto saltuario, occasionale e autonomo presso l'abitazione della resistente per svolgere qualche faccenda, ricevendo regolare e concordata retribuzione. Per tale motivo e trattandosi di un rapporto di lavoro domestico, concludeva per il rigetto della domanda contestando finanche l'ammissibilità della richiesta risarcitoria per il presunto licenziamento.
Preliminarmente, occorre effettuare una breve premessa in diritto sul concetto di lavoro subordinato.
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La disposizione dell'art. 2094 c.c. definisce lavoratore subordinato
“chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La norma, cui si deve la definizione normativa di chi sia
“prestatore di lavoro subordinato”, illustra emblematicamente la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore. Pacifico indirizzo della Corte Regolatrice offre contenuto alla norma ed individua l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore;
subordinazione, quindi, da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta nella etero- direzione, con conseguente limitazione della libertà del dipendente.
La caratteristica essenziale del lavoro subordinato è, dunque, l'etero- determinazione dell'attività, nel senso che la prestazione lavorativa deve essere svolta nel modo imposto dal datore di lavoro mediante ordini che il lavoratore è obbligato a rispettare.
Pochi dubbi allorquando la relazione di supremazia si concreta nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere astrattamente oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo (cfr. Cass. n. 326 del 1996; Cass. n. 5710 del 1998; Cass. n.
26896 del 2009; con le precisazioni di Cass. n. 18692 del 2007 e Cass. n.
6570 del 2000), qualora l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto atteggiarsi del rapporto, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria (per tutte: Cass. SS.UU, n. 379 del 1999, con la risalente giurisprudenza ivi richiamata) che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde. In pratica, per ritenersi sussistente un rapporto di lavoro subordinato è rilevante la messa a disposizione da parte del lavoratore
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delle proprie energie a favore del datore di lavoro, sulla base di un rapporto di corrispettività con l'obbligazione retributiva di quest'ultimo, con l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, mentre non costituiscono in se stessi requisiti di tale tipo di rapporto, ma possono assumere a seconda delle circostanze il valore sintomatico della situazione di subordinazione, elementi quali la continuità dello svolgimento delle mansioni, il versamento a cadenze periodiche del relativo compenso, la presenza di direttive tecniche e l'esercizio completo di poteri di controllo e disciplinari, il coordinamento della attività lavorativa rispetto all'assetto organizzativo aziendale e l'alienità del risultato,
l'esecuzione del lavoro all'interno della struttura dell'impresa con materiali ed attrezzature proprie della stessa, l'osservanza di un vincolo di orario,
l'assenza di rischio economico (cfr. Cass. 14414/00; Cass. 21028/06; Cass.
9812/08).
Appare chiaro che la mera applicazione dei singoli indici rivelatori rimane muta o può essere addirittura fuorviante se non si accompagna ad una globale visione di insieme che attribuisca maggiore o minor valore ad alcuni di essi a seconda delle peculiarità della prestazione di cui si discute;
vale, cioè, il paradigma logico secondo cui gli indizi, proprio perché tali, vanno letti congiuntamente affinché il processo inferenziale conduca a risultati univoci. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 379/99 cit.) insegnano come “ciò che deve negarsi è soltanto l'autonoma idoneità di ciascuno di questi elementi, considerato singolarmente, a fondare la riconduzione del rapporto in contestazione all'uno o all'altro tipo contrattuale (id est, a costituire il criterio, generale ed astratto, preordinato a siffatto risultato specifico), non anche la possibilità che, in una valutazione globale dei medesimi, funzionale alla suddetta indagine prioritaria e decisiva sulla sussistenza del requisito della subordinazione, essi vengano assunti, come concordanti, gravi e precisi indici rivelatori dell'effettività di tale sussistenza”.
Inoltre, la volontà delle parti, intesa come programma negoziale originariamente pattuito e non come mera utilizzazione di un nomen iuris
(come tale irrilevante ex se di fronte alle effettive modalità di svolgimento del rapporto – cfr. Cass. 3822/99), rileva fino a quando non sia comprovato
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uno scostamento consensuale da tale programma nella concreta fase di attuazione del rapporto, manifestandosi in tal caso per fatti concludenti una volontà successiva che prevale sulla precedente. Invero, da tempo è consolidato il principio secondo cui la formale qualificazione delle parti in sede di conclusione del contratto individuale non impedisce di accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro, al fine della conseguente qualificazione giuridica dello stesso come lavoro autonomo ovvero lavoro subordinato, sia nel caso in cui le parti, pur volendo attuare un rapporto di subordinazione, abbiano simulatamente dichiarato di volere un rapporto di lavoro autonomo ai fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nell'ipotesi in cui tale volontà sia autentica, ma durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse con comportamenti concludenti abbiano manifestato l'intenzione di mutare la natura del rapporto ponendo in essere un rapporto di lavoro subordinato
(tra le molte: Cass. n. 11015 del 2016; Cass. n. 7024 del 2015; Cass, n.
22289 del 2014; Cass. n. 19568 del 2013; Cass. n. 19114 del 2013; Cass.
n. 13858 del 2009; Cass. n. 20361 del 2005; Cass. n. 18660 del 2005;
Cass. n. 16144 del 2004; Cass. n. 13872 del 2004; Cass. n, 6645 del 1999;
Cass. n. 7885 del 1997; Cass. SS.UU. n. 61 del 1999). Orientamento, questo, che appare corrispondente alle indicazioni offerte in argomento dalla Corte Costituzionale che, stante l'indisponibilità dei diritti stabiliti dalla
Costituzione a tutela del lavoro subordinato, non ha consentito al legislatore, e, a fortiori, alle parti, di negare la qualificazione giuridica di rapporti di lavoro subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura (Corte Cost. sent. n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994; sent. n. 76 del
2015 che, a fronte del moltiplicarsi degli interventi legislativi di qualificazione espressa dei rapporti di lavoro, ha ribadito che l'indisponibilità del tipo negoziale ricopre un ruolo sistematico di rilievo, sia nell'opera adeguatrice dell'interprete, sia nel vaglio di costituzionalità).
Detto orientamento impedisce di attribuire valore preclusivo di ogni ulteriore indagine alla dichiarazione contrattuale di qualificazione del rapporto, ma non ostacola un iter interpretativo che, partendo dal dato volontaristico, si curi di accertare se il contenuto concreto del rapporto e le sue effettive modalità di svolgimento siano conformi alle pattuizioni stipulate ovvero
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siano piuttosto propri del rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass. n. 12926 del 1999; Cass. n, 5665 del 2001), in particolare laddove non si ravvisi una situazione di chiara debolezza contrattuale del lavoratore (cfr. Cass, n.
12085 del 2003; Cass. n. 15001 del 2000; Cass. n. 7796 del 1993; Cass. n.
3170 del 1990) o quando le concrete modalità di svolgimento dello stesso lascino margini di ambiguità e/o di incertezze (v. Cass. n. 11207 del 2009;
Cass. n. 13884 del 2004; Cass. n. 17549 del 2003; Cass. n. 12364 del
2003; Cass. n. 6673 del 2003; Cass. n. 7931 del 2000). In tal senso, evidentemente, la Corte costituzionale ha di recente espresso l'avviso che
“il nomen iuris adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione” (sent, n. 76/2015 cit.).
Tornando al caso che qui occupa, ritiene il decidente che il compendio probatorio acquisito al processo non abbia adeguatamente supportato le deduzioni attoree in tema di rapporto di lavoro subordinato.
Invero, la teste , mera amica della ricorrente, Testimone_1 ha sostanzialmente riferito delle circostanze apprese direttamente (e, quindi, inammissibilmente) dalla stessa parte attrice, non essendo mai stata a casa della convenuta e avendo avuto una cognizione non mediata del rapporto tra le parti solo di tenore occasionale e trascurabile (“Non sono parente con la ricorrente, solo amica. Non sono parente né ho avuto rapporti con la resistente. Non lavoro, sono casalinga. Conosco la ricorrente da circa 15 anni in quanto uno dei figli è stato compagno di liceo del mio primo figlio, così come l'altra sua figlia è stata compagna di classa di mia figlia. Alcune volte ci siamo anche frequentate quando i nostri figli andavano a scuola assieme. Ci continuiamo comunque a sentire anche telefonicamente. Che io sappia la ricorrente non sta lavorando. In precedenza lavorava come addetta ai servizi e pulizia in casa presso alcuni signori. Mi ha parlato della resistente, presso cui andò a lavorare e che non si trovava benissimo. Mi disse che andava inizialmente tutti i giorni dalla resistente a fare le pulizie e poi ha iniziato anche ad assistere alla sua persona dopo che ebbe problemi di salute. Ha iniziato a lavorare intorno al
2018, almeno a settembre, quando le nostre figlie andavano ancora al
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liceo. Mi disse che ci lavorò per almeno tre anni. So dove andava al lavoro in quanto alcune volte sono andato a prendere o a portare la ricorrente al lavoro in auto. La resistente stava in una traversa di v. Marconi di Cava, in centro, alle spalle degli Uffici Comunali. In casa non ci sono mai entrata comunque. La portai al lavoro verso le 8,15/8,30 a seconda del traffico, non era un giorno della settimana in particolare;
quando andai a prenderla erano le 13,30 circa. Mi disse che lavorava tutti i giorni dal lunedì al sabato, anche se il sabato non so che orario faceva. Non mi ha detto di preciso quanto guadagnava, ma so che percepiva un compenso. Ricordo che lavorava anche d'estate. Non ho mai conosciuto la resistente, che ho visto solo in lontananza. Posso dire di ricordare di aver visto la ricorrente lavare il balcone quando passavo di lì e la vedevo. La ricorrente mi disse che all'inizio non aveva avuto il contratto, ma di specifico non so dire;
dopo il
Covid invece mi disse di essere stata contrattualizzata. La ricorrente mi disse che la resistente iniziò ad avere problemi di salute alle gambe e le fece delle medicazioni e la aiutava a vestirsi”).
Le medesime considerazioni valgono anche per la deposizione del teste , la quale ha narrato elementi fattuali quasi del tutto Testimone_2 appresi dalle confidenze fatte a lei dalla stessa ricorrente (“Non sono parente della ricorrente, non sono parente né ho mai avuto rapporti con la resistente. Sono amica della ricorrente, da molto tempo. L'ho conosciuta per lavoro in quanto io sono collaboratrice domestica, come la ricorrente e una volta ci incontrammo al bar e iniziammo a parlare. Quando l'ho conosciuta lei non lavorava;
poi dopo mi disse che aveva trovato lavoro, ricordo che era a luglio di 2/3 anni prima del Covid. Mi disse che aveva trovato lavoro preso la signora che viveva nei pressi di casa CP_1 mia, un po' più sopra. Ci siamo incontrate per strada e mi fece questa confidenza. Lei mi disse che andava a lavoro tutte le mattine, tranne la domenica, dalle 8.30 fino alle 13.00 che è un po' l'orario che facevo anche io. Quella è la strada che faccio io tutte le mattine per andare a lavoro, perciò spesso la incontravo;
talvolta la incontravo anche per un caffè o quando andavo a fare la spesa. Ricordo che quando c'è stata la pandemia lei ancora lavorava lì, ma non so fino a quando. Ci sentivamo per telefono, ma non abbiamo parlato di queste cose. Non mi disse quanto prendeva di
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retribuzione. Io non sono mai salita in casa della resistente, né l'ho mai conosciuta personalmente;
l'ho vista solo quando lei stava balcone che chiamava la ricorrente per farla salite per fare le faccende domestiche e per lavarla e vestirla. Lei stava al terzo piano. La ricorrente mi disse per telefono che dopo il Covid non riusciva a lavorare e che non veniva trattata bene perché la resistente aveva molte pretese. La ricorrente ha iniziato come collaboratrice domestica, ma dopo il Covid doveva fare anche la badante in quanto la sig.ra non stava bene e camminava con il CP_1 girello. Mi disse che la vestiva e la lavava. La ricorrente mi disse che prima di lavorare per la resistente aveva lavorato altrove presso altre case, ma non ne conosco i nomi. So che quando ha lavorato per la resistente lavorava solo lì e non anche altrove”).
Allo stesso modo, il teste si è rivelato del tutto Tes_3 inconducente ai fini della decisione, atteso che la stessa ha solamente riferito di conoscere la circostanza che tra le parti era intervenuto un rapporto di lavoro regolarizzato, durato solo pochi mesi, senza però aver avuto contezza diretta né delle ore realmente prestate dalla lavoratrice e neppure di quelle formalmente contrattualizzate (“Non sono parente con la resistente, che però conosco. Io lavoro come operatrice di patronato a
Cava de'Tirreni. Conosco la resistente da una ventina di anni in quanto lei
è la mamma del compagno di mia sorella che si chiama . Persona_1
Non la frequento assiduamente, solo quando la vado a trovare a casa, in quanto ha problemi di deambulazione. Sono anni che lei non esce di casa.
Lei abita a Cava in v. Balzico in centro dietro la ex Prefettura Giudice di
Pace. Lei vive da sola, ci sanno poi i figli che l'aiutano e vanno e vengono da casa sua. Lei ha due figli maschi. Quando sono andata a trovarla, non ho mai visto estranei accudire lei o la casa. Ricordo che per un momento
c'era una signora che era già cameriera di sua cognata che piaceva alla resistente e iniziò a lavorare per lei. La signora si chiama , non Parte_1 ricordo il nome, aveva circa 50 anni. Mi disse questa circostanza la resistente, che voleva regolarizzarla. Era il periodo antecedente o a cavallo della pandemia Covid. Poi il rapporto fu regolarizzato con il mio ausilio, ma non ricordo in che termini e con quali ore settimanali. Forse erano 4/5 ore al giorno, ma non ne sono sicura. La resistente mi disse che prima della
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regolarizzazione la andò quale volta come prova, poi fu subito Parte_1 regolarizzata. Non mi disse però nulla della retribuzione. Feci io il contratto di lavoro, ma non ne ricordo i dettagli. Dopo fu la ricorrente che si presentò da me in ufficio, dopo circa qualche mese, dicendo che aveva trovato un lavoro migliore e voleva chiudere il rapporto con la resistente. Se ben ricordo lei pretese il licenziamento per avere la disoccupazione. Mi occupai io della pratica di licenziamento e feci firmare la lettera alla resistente. Non ricordo di preciso il contenuto della missiva, né se fu previsto il preavviso o
l'ammontare del tfr. Non mi occupavo io della sua retribuzione né dei contributi”).
Da ultimo, il teste si presenta del tutto inattendibile in Testimone_4 quanto figlio della resistente;
ad ogni modo, il teste ha solamente riferito che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato per 2/3 mesi in part-time.
Ne deriva che le asserzioni attoree circa la durata e l'intensità della prestazione etero-diretta vanno necessariamente respinte, dovendosi ritenere, in questa sede, come accertate solamente quelle incontestate ovvero che il rapporto è intercorso unicamente per 12 ore settimanali dal
23.03.2020 al 31.07.2020. Inoltre, anche alla luce della normativa pattizia allegata in atti, non risultano elementi per ritenere non congrua la retribuzione ordinaria già corrisposta alla parte ricorrente nel corso del rapporto.
Diversamente, non avendo la datrice resistente fornito in giudizio la prova dell'avvenuto pagamento, la lavoratrice rimane creditrice sia della quota della 13ma mensilità che del tfr, agevolmente calcolabili sulla scorta della retribuzione netta dedotta come già percepita dalla lavoratrice (€ 5,78 orarie, pari a € 69,36 settimanali ed € 277,44 mensili). Pertanto, sulla base di semplici operazioni aritmetiche, è facile individuare, a titolo di 13ma, la somma di € 1.109,76 (244,44*4) e, a titolo di tfr ex art. 2120 c.c., l'importo di € 87,34.
In definitiva, la parte resistente va condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di € 1.197,10, a cui vanno aggiunti gli accessori di legge ovvero gli interessi legali via via rivalutati dalla cessazione del rapporto sino al saldo effettivo.
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Da ultimo, non può essere riconosciuta alla parte ricorrente alcuna indennità per licenziamento illegittimo atteso che il rapporto si è instaurato in regime di libera recedibilità in quanto domestico;
allo stesso modo, per quanto riguarda la richiesta di preavviso, la parte ricorrente, alla luce di quanto dedotto in precedenza in punto di riscontri probatori, non ha dimostrato che il recesso sia stato azionato dalla datrice, quanto piuttosto che abbia avuto un suo diretto impulso.
Ogni altra considerazione può ritenersi assorbita, così come non sussistono ragioni per ulteriori approfondimenti istruttori a fronte dell'attività già espletata nel presente giudizio, ove sono stati escussi ben due testi di parte attrice, ritenuti evidentemente significativi dalla stessa parte rispetto a quelli indicati in lista.
Le spese processuali sono interamente compensate per reciproca soccombenza.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di €
1.197,10, oltre accessori come in parte motiva;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, 13.02.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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