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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 07/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2364/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNA Parte_1 C.F._1
CUCCUINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Garbasso, n.42/A;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. LUCA Controparte_1 C.F._2
TIEZZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Crispi, n. 30;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di DI
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 25.02.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 13.11.2024, il ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di DI, di cui alla sentenza n. 223/2017 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 23.02.2017, nei confronti della resistente . Controparte_1
Nello specifico, il ricorrente ha chiesto che venisse disposta, in via principale, la revoca dell'assegno divorzile e, in via subordinata, la riduzione per l'importo di euro 250,00 mensili.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato diverse e sopravvenute modifiche al proprio assetto familiare nonché patrimoniale.
Al riguardo, ha precisato di aver contratto nuovi obblighi familiari in ragione della nascita di tre figli nati da due successive relazioni.
Per_ Ha altresì rappresentato che attualmente i figli e nati dal matrimonio con la resistente, ER
risiederebbero presso la sua abitazione e che unicamente lui provvederebbe a adempiere ai propri obblighi genitoriali, sostenendoli sotto il profilo economico e morale.
Ha dedotto invece che il figlio nato dal matrimonio con la resistente, avrebbe intrapreso R_ un'attività lavorativa nell'ambito musicale.
In ragione di quanto sopra, il ricorrente ha dunque rappresentato un aggravio di incombenze relative all'educazione e alla cura dei figli conseguenti anche dalle loro maggiori esigenze derivanti dalla loro crescita.
Il ricorrente ha inoltre rilevato che le condizioni economiche della resistente originariamente giustificative degli accordi presi in sede di DI sarebbero mutate in virtù dell'eredità accettata e che attualmente la stessa risulterebbe titolare di diritti di proprietà su beni immobili oltre che titolare di quote societarie da cui percepirebbe utili.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.01.2025, la resistente CP_1
ha chiesto il rigetto integrale del ricorso ed in particolare ha chiesto che venisse respinta la
[...]
richiesta di revoca dell'assegno divorzile oltre che la richiesta, formulata in subordine, di una congrua riduzione pari ad euro 250,00 mensili.
A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che le sue condizioni economiche non sarebbero mutate in quanto nel 2017 sarebbe stata già comproprietaria dei beni elencati nel ricorso oltre che già socia delle società indicate dal ricorrente (di cui la prima sarebbe attualmente inattiva e la seconda presenterebbe in gravi difficoltà economiche).
Sul punto ha precisato il mancato mutamento della sua posizione lavorativa.
In ordine alla parte dell'assegno divorzile pari ad euro 1.050,00 destinata al pagamento del canone di locazione dalla resistente per la casa familiare, ha rappresentato che la suddetta somma sarebbe ancora dovuta dal ricorrente in quanto attualmente il figlio non sarebbe ancora indipendente e R_
risiederebbe presso la madre.
Al riguardo ha precisato che il figlio avrebbe creato, presso la casa familiare, il proprio R_
laboratorio musicale e che un eventuale trasferimento rischierebbe di compromettere le sue aspirazioni musicali.
Con decreto del 19.02.2025, preso atto dell'istanza depositata congiuntamente dalle parti in data
17.02.2025 con la quale le stesse hanno rappresentato di voler rassegnare conclusioni congiunte, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 25.02.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti.
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 25.02.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “Voglia il Tribunale di Arezzo - stante la sussistenza dei sopravvenuti fatti modificativi rispetto a quanto stabilito nella sentenza di DI relativamente alla collocazione dei figli ormai maggiorenni ai quali il padre sta corrispondendo, pur senza alcun obbligo giuridico, la somma mensile di euro
400,00 ciascuno - disporre, in relazione alla quantificazione dell'assegno divorzile in favore della
SI.ra , che permanga l'importo di euro 2.000,00 fino a tutto il mese luglio 2025, Controparte_1
e successivamente, a partire dal mese di agosto 2025, venga ridotto al limitato importo di euro 950,00 mensile, importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, senza alcun altro obbligo, dichiarando le parti di non aver più nulla da pretendere in relazione ai rapporti nascenti dalla predetta sentenza di DI . Con compensazione delle spese legali.”.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 25.02.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: - dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
25.02.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 31 marzo2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2364/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNA Parte_1 C.F._1
CUCCUINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Arezzo, Via Garbasso, n.42/A;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
), rappresentata e difesa dall'avv. LUCA Controparte_1 C.F._2
TIEZZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Arezzo, Via Crispi, n. 30;
PARTE RESISTENTE
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Arezzo
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso in materia di modifica delle condizioni di DI
CONCLUSIONI
Come da conclusioni congiunte concordemente rassegnate all'udienza del 25.02.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Concisa esposizione delle ragioni di fatto
e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473bis.29 c.p.c., depositato in data 13.11.2024, il ricorrente ha Parte_1
chiesto che il Tribunale modificasse le condizioni di DI, di cui alla sentenza n. 223/2017 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 23.02.2017, nei confronti della resistente . Controparte_1
Nello specifico, il ricorrente ha chiesto che venisse disposta, in via principale, la revoca dell'assegno divorzile e, in via subordinata, la riduzione per l'importo di euro 250,00 mensili.
A sostegno delle sue istanze, il ricorrente ha rappresentato diverse e sopravvenute modifiche al proprio assetto familiare nonché patrimoniale.
Al riguardo, ha precisato di aver contratto nuovi obblighi familiari in ragione della nascita di tre figli nati da due successive relazioni.
Per_ Ha altresì rappresentato che attualmente i figli e nati dal matrimonio con la resistente, ER
risiederebbero presso la sua abitazione e che unicamente lui provvederebbe a adempiere ai propri obblighi genitoriali, sostenendoli sotto il profilo economico e morale.
Ha dedotto invece che il figlio nato dal matrimonio con la resistente, avrebbe intrapreso R_ un'attività lavorativa nell'ambito musicale.
In ragione di quanto sopra, il ricorrente ha dunque rappresentato un aggravio di incombenze relative all'educazione e alla cura dei figli conseguenti anche dalle loro maggiori esigenze derivanti dalla loro crescita.
Il ricorrente ha inoltre rilevato che le condizioni economiche della resistente originariamente giustificative degli accordi presi in sede di DI sarebbero mutate in virtù dell'eredità accettata e che attualmente la stessa risulterebbe titolare di diritti di proprietà su beni immobili oltre che titolare di quote societarie da cui percepirebbe utili.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.01.2025, la resistente CP_1
ha chiesto il rigetto integrale del ricorso ed in particolare ha chiesto che venisse respinta la
[...]
richiesta di revoca dell'assegno divorzile oltre che la richiesta, formulata in subordine, di una congrua riduzione pari ad euro 250,00 mensili.
A sostegno delle sue istanze, la resistente ha rappresentato che le sue condizioni economiche non sarebbero mutate in quanto nel 2017 sarebbe stata già comproprietaria dei beni elencati nel ricorso oltre che già socia delle società indicate dal ricorrente (di cui la prima sarebbe attualmente inattiva e la seconda presenterebbe in gravi difficoltà economiche).
Sul punto ha precisato il mancato mutamento della sua posizione lavorativa.
In ordine alla parte dell'assegno divorzile pari ad euro 1.050,00 destinata al pagamento del canone di locazione dalla resistente per la casa familiare, ha rappresentato che la suddetta somma sarebbe ancora dovuta dal ricorrente in quanto attualmente il figlio non sarebbe ancora indipendente e R_
risiederebbe presso la madre.
Al riguardo ha precisato che il figlio avrebbe creato, presso la casa familiare, il proprio R_
laboratorio musicale e che un eventuale trasferimento rischierebbe di compromettere le sue aspirazioni musicali.
Con decreto del 19.02.2025, preso atto dell'istanza depositata congiuntamente dalle parti in data
17.02.2025 con la quale le stesse hanno rappresentato di voler rassegnare conclusioni congiunte, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'udienza del 25.02.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno rassegnato le conclusioni congiuntamente ed hanno chiesto che il Tribunale disponesse in conformità alla volontà congiunta manifestata dalle stesse parti.
Pertanto, acquisito il parere favorevole del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Nello specifico, le parti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le seguenti conclusioni congiuntamente rassegnate all'udienza del 25.02.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: “Voglia il Tribunale di Arezzo - stante la sussistenza dei sopravvenuti fatti modificativi rispetto a quanto stabilito nella sentenza di DI relativamente alla collocazione dei figli ormai maggiorenni ai quali il padre sta corrispondendo, pur senza alcun obbligo giuridico, la somma mensile di euro
400,00 ciascuno - disporre, in relazione alla quantificazione dell'assegno divorzile in favore della
SI.ra , che permanga l'importo di euro 2.000,00 fino a tutto il mese luglio 2025, Controparte_1
e successivamente, a partire dal mese di agosto 2025, venga ridotto al limitato importo di euro 950,00 mensile, importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, senza alcun altro obbligo, dichiarando le parti di non aver più nulla da pretendere in relazione ai rapporti nascenti dalla predetta sentenza di DI . Con compensazione delle spese legali.”.
Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 25.02.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità.
Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: - dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate all'udienza del
25.02.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 31 marzo2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni