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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1688 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4094 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
,nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Bagheria Parte_1 Via G. Keplero n. 16, presso lo studio dell'avv. Martorana Fortunata Rosa che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
,nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Palermo, CP_1
Via F. Paolo Di Blasi n. 1, presso lo studio dell'avv. Cardillo Manuela che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 08 settembre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 02 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
"1. I coniugi continueranno a vivere legalmente separati con l'obbligo di mutuo rispetto, restando dispensati dagli obblighi di coabitazione ed assistenza, come già di fatto accade dal 2023;
2. I figli Per 1 e Per_2 restano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre essendo ben consapevoli che ciò comporterà l'obbligo, in capo ai ricorrenti, di far mantenere un rapporto costante e continuativo con ciascuno di essi, di dare cura, educazione ed istruzione e di far conservare e mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno ramo genitoriale.
3. I genitori si impegnano a concordare i tempi e le modalità atte a garantire una equilibrata presenza dei figli presso ciascuno di loro e, salvo diverso accordo tra le parti, convengono che il sig. Parte_1
[...] possa vedere e tenere con sé i figli Per_1 e Per_2 due volte alla settimana e segnatamente il mercoledì e il giovedì (a settimane alterne), sempre compatibilmente con le esigenze dei minori e lavorative del padre, o come da accordi che, di volta in volta, intercorreranno tra i coniugi;
4. Inoltre il Sig. Pt_1 potrà tenere con sè i figli: a) due fine settimana al mese, dalle ore 16.30 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
e) durante le festività natalizie: ad anni alterni, dalle ore 10:00 del giorno 24 dicembre fino alle ore
20.00 del 26 dicembre;
dalle ore 10:00 del giorno 31 dicembre fino alle ore 20.00 del giorno 02 gennaio;
f) durante le festività pasquali, alternativamente, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno del Lunedi dell'Angelo;
g) durante il periodo estivo da giugno a settembre: per un periodo di dieci (10) giorni consecutivi durante l'estate, periodo che sarà comunicato alla sig.ra CP_1 non appena verranno calendarizzate le ferie del padre.
La superiore regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di visita varrà solo in caso di mancato diverso accordo tra i genitori.
Resta inteso che tutta la superiore regolamentazione potrà subire modifiche ed adattamenti in base agli impegni sopravvenuti dei figli, quali feste di amici e compagni di scuola, gare sportive ed eventi analoghi.
Allo stesso modo, nel caso di malessere e malattia dei figli, entrambi i genitori potranno fare sempre visita ai figli presso l'abitazione del genitore ove quest'ultimi si trovino. Resta riservato il diritto ad entrambi i genitori di trascorrere con i figli il proprio compleanno cenando e dormendo con loro e ciò anche se ricade in un giorno di spettanza dell'altro genitore. Inoltre, i coniugi concordano sin d'ora che a prescindere dal diritto di spettanza in virtù degli accordi, sia data la possibilità ai minori di partecipare alle ricorrenze che riguardano i nonni paterni e materni e i rispettivi zii e cugini. In via ulteriore, le parti concordano che sia sempre necessario condividere le decisioni che implicano uno spostamento dei figli minori al di fuori della città.
5. Il sig. Pt 1 si obbliga a corrispondere, titolo di assegno di mantenimento, per i figli Per_1 e Per 2 la somma di euro 650,00 (seicentocinquanta, 00euro) con cadenza mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione della paghetta settimanale direttamente ai ragazzi.
Il versamento dell'importo sarà effettuato entro il giorno 27 di ogni mese mediante bonifico mensile sul c/c bancario intestato alla sig.ra CP_1
6. Entrambi i genitori contribuiranno in parti uguali, nella misura del 50%, alle spese straordinarie eventualmente necessarie per i figli secondo le linee guida fissate dal "Protocollo su spese extra- assegno per il mantenimento dei figli" del 2 luglio 2019 dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di Palermo che distingue tra Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori. Spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) ticketssanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
Spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico
(tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola.
Spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazioni r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura) laddove acquistato con il consenso dei genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra -assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo dei genitori:
Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitarie eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
Spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
Spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby setter, pre-scuola, dopo scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genito-re; e) conseguimento patente di guida per i ciclomotori, motocicli e autoveicoli presso scuole -guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio -assenso su spese extra assegno sanitarie: per le spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Modalità di rimborso al genitore anticipatario: In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
8. Entrambi i coniugi, fin d'ora, esprimono il reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e per i successivi rinnovi;
9. Con la formalizzazione e ratifica dei superiori patti, frutto di specifici accordi, i coniugi dichiarano di non più aver nulla a pretendere e che le spese legali di procedura sono interamente compensate tra le parti."
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 08/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 24/05/2007 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 11 - Parte 2 - Serie A - Anno 2007).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4094 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
,nato a [...] in data [...], elettivamente domiciliato in Bagheria Parte_1 Via G. Keplero n. 16, presso lo studio dell'avv. Martorana Fortunata Rosa che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
,nata a [...] in data [...], elettivamente domiciliata in Palermo, CP_1
Via F. Paolo Di Blasi n. 1, presso lo studio dell'avv. Cardillo Manuela che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 08 settembre 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 02 dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
"1. I coniugi continueranno a vivere legalmente separati con l'obbligo di mutuo rispetto, restando dispensati dagli obblighi di coabitazione ed assistenza, come già di fatto accade dal 2023;
2. I figli Per 1 e Per_2 restano affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre essendo ben consapevoli che ciò comporterà l'obbligo, in capo ai ricorrenti, di far mantenere un rapporto costante e continuativo con ciascuno di essi, di dare cura, educazione ed istruzione e di far conservare e mantenere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascuno ramo genitoriale.
3. I genitori si impegnano a concordare i tempi e le modalità atte a garantire una equilibrata presenza dei figli presso ciascuno di loro e, salvo diverso accordo tra le parti, convengono che il sig. Parte_1
[...] possa vedere e tenere con sé i figli Per_1 e Per_2 due volte alla settimana e segnatamente il mercoledì e il giovedì (a settimane alterne), sempre compatibilmente con le esigenze dei minori e lavorative del padre, o come da accordi che, di volta in volta, intercorreranno tra i coniugi;
4. Inoltre il Sig. Pt_1 potrà tenere con sè i figli: a) due fine settimana al mese, dalle ore 16.30 del venerdì sino alle ore 21.00 della domenica;
e) durante le festività natalizie: ad anni alterni, dalle ore 10:00 del giorno 24 dicembre fino alle ore
20.00 del 26 dicembre;
dalle ore 10:00 del giorno 31 dicembre fino alle ore 20.00 del giorno 02 gennaio;
f) durante le festività pasquali, alternativamente, un anno il giorno di Pasqua e l'anno successivo il giorno del Lunedi dell'Angelo;
g) durante il periodo estivo da giugno a settembre: per un periodo di dieci (10) giorni consecutivi durante l'estate, periodo che sarà comunicato alla sig.ra CP_1 non appena verranno calendarizzate le ferie del padre.
La superiore regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di visita varrà solo in caso di mancato diverso accordo tra i genitori.
Resta inteso che tutta la superiore regolamentazione potrà subire modifiche ed adattamenti in base agli impegni sopravvenuti dei figli, quali feste di amici e compagni di scuola, gare sportive ed eventi analoghi.
Allo stesso modo, nel caso di malessere e malattia dei figli, entrambi i genitori potranno fare sempre visita ai figli presso l'abitazione del genitore ove quest'ultimi si trovino. Resta riservato il diritto ad entrambi i genitori di trascorrere con i figli il proprio compleanno cenando e dormendo con loro e ciò anche se ricade in un giorno di spettanza dell'altro genitore. Inoltre, i coniugi concordano sin d'ora che a prescindere dal diritto di spettanza in virtù degli accordi, sia data la possibilità ai minori di partecipare alle ricorrenze che riguardano i nonni paterni e materni e i rispettivi zii e cugini. In via ulteriore, le parti concordano che sia sempre necessario condividere le decisioni che implicano uno spostamento dei figli minori al di fuori della città.
5. Il sig. Pt 1 si obbliga a corrispondere, titolo di assegno di mantenimento, per i figli Per_1 e Per 2 la somma di euro 650,00 (seicentocinquanta, 00euro) con cadenza mensile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre alla corresponsione della paghetta settimanale direttamente ai ragazzi.
Il versamento dell'importo sarà effettuato entro il giorno 27 di ogni mese mediante bonifico mensile sul c/c bancario intestato alla sig.ra CP_1
6. Entrambi i genitori contribuiranno in parti uguali, nella misura del 50%, alle spese straordinarie eventualmente necessarie per i figli secondo le linee guida fissate dal "Protocollo su spese extra- assegno per il mantenimento dei figli" del 2 luglio 2019 dell'Osservatorio per la Giustizia Civile del Distretto di Palermo che distingue tra Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori. Spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) ticketssanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
Spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico
(tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola.
Spese extrascolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazioni r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura) laddove acquistato con il consenso dei genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
Spese extra -assegno il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo dei genitori:
Spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitarie eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
Spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare;
Spese extrascolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby setter, pre-scuola, dopo scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genito-re; e) conseguimento patente di guida per i ciclomotori, motocicli e autoveicoli presso scuole -guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Silenzio -assenso su spese extra assegno sanitarie: per le spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza).
Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Modalità di rimborso al genitore anticipatario: In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
8. Entrambi i coniugi, fin d'ora, esprimono il reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e per i successivi rinnovi;
9. Con la formalizzazione e ratifica dei superiori patti, frutto di specifici accordi, i coniugi dichiarano di non più aver nulla a pretendere e che le spese legali di procedura sono interamente compensate tra le parti."
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 08/09/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 24/05/2007 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 11 - Parte 2 - Serie A - Anno 2007).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.