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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione unica Civile
Verbale con sentenza in udienza ex artt. 447 bis e 429 c.p.c.
Udienza del 17 gennaio 2025
Alle ore 10:25 davanti al Giudice, dott.ssa Silvia Morelli, compare l'Avv. MARCO BIGAZZI per la ricorrente Parte_1
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita la parte ricorrente a discuterla.
Il procuratore di parte ricorrente discute oralmente la causa riportandosi alle deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni svolte nel proprio atto introduttivo.
Il procuratore di parte ricorrente dichiara che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza.
Il procuratore di parte ricorrente dichiara altresì che l'udienza, alla quale ha partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice all'esito della discussione orale della causa indica le ore 15:30 per la lettura della sentenza. Il procuratore di parte ricorrente rinuncia a comparire e si disconnette. Il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Il Giudice procede alla lettura della sentenza in assenza, concordata, del procuratore della parte costituita.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Silvia Morelli pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2083/2024 R.G. tra le seguenti parti:
C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona degli amministratori e elettivamente domiciliata in Parte_1 Parte_2
Pisa presso lo studio degli Avv.ti Marco Bigazzi e Lorenzo Trombella, che la rappresentano e difendono come da procura rilasciata su separato supporto cartaceo allegato al ricorso mediante copia informatica in formato PDF autenticata con firma digitale ricorrente
1 contro con sede in Lucca, frazione Sant'Anna, Via Pisana n. 51, C.F. e P.IVA CP_1
, pec: P.IVA_2 PartitaIVA_3
resistente-contumace
* * * * * *
Posizione delle parti
(inde cit. o ricorrente), con ricorso Parte_1 Pt_1
promosso nei confronti di ha chiesto che questo Tribunale voglia: CP_1
“
1. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa, preso atto dell'intercorsa risoluzione del contratto di Leasing 15 dicembre 2009 ai rogiti del Notaio Piva di Lucca,
Repertorio n. 58982 Raccolta n. 12444, in ragione dell'ordinanza 6.5.2022 Tribunale di
Torino di cui al doc. 5 in atti, l'insussistenza del credito da canoni locatizi rivendicato dalla per mezzo delle fatture prodotte in atti (doc. 9) nei confronti della ricorrente, CP_1
relativo al contratto di locazione del 21 aprile 2006, prodotto sotto il doc. 3, afferente all'immobile sito in Lucca, loc. San Concordio, Via Nottolini n. 99;
2. condannare di a ripetere alla la complessiva somma di CP_1 Parte_1
Euro 1.200,00, a suo tempo versata a titolo di deposito cauzionale, oltre interessi di legge dal di del dovuto al saldo;
3. condannare di a ripetere alla la complessiva somma di CP_1 Parte_1
Euro 2.727,92, a suo tempo versati agli avvocati Trombella e Bigazzi quali compensi per
l'attività prestata, oltre interessi di legge dal di del dovuto al saldo.
4. In ogni caso con vittoria di spese, compensi e onorari professionali”.
A fondamento del ricorso ha allegato in fatto: Pt_1
- di avere stipulato in data 21.4.2006 con un contratto di locazione di Controparte_2
immobile ad uso artigianale della durata di 6 anni, rinnovabili per un ugual periodo, avente ad oggetto un laboratorio artigianale posto in Lucca, frazione San Concordio in Contrada, Via
Nottolini n. 99/C, prevedendosi un canone di € 600,00 mensili;
- che in data 15.12.2009 Unicredit Leasing S.p.A. ha acquistato da il fondo Controparte_2
oggetto di locazione, concedendolo in locazione finanziaria a che CP_1
conseguentemente è divenuta cessionaria del suddetto contratto di locazione;
- che con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Torino il 6.5.2022 è stata pronunciata la risoluzione, per inadempimento di del contratto di locazione CP_1 finanziaria stipulato da quest'ultima con Unicredit Leasing S.p.A., la quale, all'esito della
2 notifica dell'atto di precetto in data 2.12.2022, ha promosso l'esecuzione per rilascio dell'immobile, con primo accesso dell'Ufficiale Giudiziario in data 4.7.2023;
- che la società ricorrente ha proposto opposizione all'esecuzione presso il Tribunale di
Lucca, raggiungendo in corso di causa un accordo transattivo con Unicredit Leasing S.p.A., successivamente al quale si è verificato il subingresso nei diritti del locatore da parte di
Ampre Leaseco 2 s.r.l., con mantenimento della locazione del fondo de quo da parte della ricorrente;
- che ha riscosso, a titolo di canoni, somme di denaro per il periodo decorrente CP_1 dalla notifica dell'atto di precetto, continuando a pretendere il pagamento anche dei canoni successivi tramite emissione di fatture di pagamento;
- che sta illegittimamente trattenendo il deposito cauzionale a suo tempo versato CP_1
dalla conduttrice;
- che la ricorrente ha dovuto sostenere spese legali per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione e conciliazione della controversia con Unicredit Leasing S.p.A.
La resistente seppur ritualmente convenuta in giudizio, non si è costituita, di CP_1
talché ne è stata dichiarata la contumacia.
Motivi della decisione
§ 1. - La domanda di accertamento negativo del credito
La domanda di accertamento negativo del credito relativo ai canoni di locazione inerenti al periodo giugno 2023 – maggio 2024, di cui alle fatture emesse da nei confronti CP_1
della società ricorrente, deve ritenersi fondata.
Occorre premettere che, per costante giurisprudenza, la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto (cfr., ex multis, Cass. civ. 10/04/2024, n.
9706).
Nel caso di specie, risulta per tabulas che ha stipulato in data 21.4.2006 con Pt_1
un contratto di locazione di immobile ad uso artigianale della durata di 6 Controparte_2
anni, rinnovabili per un ugual periodo, avente ad oggetto un laboratorio artigianale posto in
Lucca, frazione San Concordio in Contrada, Via Nottolini n. 99/C, contratto di cui CP_1
è divenuta cessionaria in virtù del contratto di locazione finanziaria a rogito del Notaio
[...]
Piva di Lucca del 15.12.2009, repertorio n. 58982 e raccolta n. 12444, stipulato dalla stessa
3 con Unicredit Leasing S.p.A., quest'ultima quale acquirente dell'immobile de CP_1
quo da (v. docc. 3 e 4 fascicolo attoreo). Controparte_2
Risulta parimenti per tabulas che ha inviato alla ricorrente le fatture relative ai CP_1
canoni di locazione inerenti al periodo giugno 2023 – maggio 2024, recanti un importo complessivo di € 9.517,04 (v. doc. 9 fascicolo attoreo), la cui richiesta di pagamento deve ritenersi del tutto illegittima per carenza di titolarità attiva del credito in questione, stante la pronuncia, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Torino in data 6.5.2022, di risoluzione del contratto di locazione finanziaria a rogito del Notaio Piva di Lucca del
15.12.2009, provvedimento avverso il quale non risulta essere stata proposta impugnazione, ma al contrario risulta essere stata promossa in forza dello stesso l'esecuzione per rilascio dell'immobile oggetto di locazione finanziaria, procedura esitata con una transazione tra la proprietà e la conduttrice (v. docc. 5 – 8 fascicolo attoreo). Pt_1
Le suesposte evidenze di causa escludono, pertanto, la sussistenza del diritto di CP_1
alla percezione dei canoni di locazione maturati successivamente alla declaratoria di risoluzione del contratto di locazione finanziaria a rogito del Notaio Piva di Lucca del
15.12.2009.
Ad abundantiam, si osserva che dalla documentazione versata in atti emerge altresì che a decorrere dal 5 luglio 2023 Ampre Leaseco 2 s.r.l. è subentrata in qualità di locatore nel contratto di locazione sottoscritto dalla ricorrente in data 21.4.2006, divenendo quindi da tale momento titolare, dal lato attivo, del credito relativo ai canoni di locazione (v. doc. 8 cit.).
La domanda attorea di accertamento negativo del credito merita, dunque, integrale accoglimento.
§ 2. - La domanda di restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale
L'ulteriore domanda attorea, volta ad ottenere nei confronti di la restituzione CP_1
della somma a suo tempo versata a titolo di deposito cauzionale, è manifestamente infondata.
Dalla documentazione in atti emerge incontrovertibilmente che la ricorrente al momento della stipula del contratto di locazione de quo ha versato in favore di all'epoca Controparte_2 proprietaria dell'immobile e parte locatrice, la somma di € 1.200,00 a titolo di deposito cauzionale (v. art. 11 contratto di locazione del 21.4.2006, doc. 3 fascicolo attoreo), mentre non vi è prova alcuna che abbia nuovamente versato somme a titolo di deposito Pt_1
cauzionale in favore di al momento del subentro di quest'ultima nel contratto di CP_1
locazione, avvenuto in virtù del contratto di locazione finanziaria a rogito del Notaio Piva di
Lucca del 15.12.2009. Tantomeno vi è prova che la somma versata dalla ricorrente a
[..
[...] [...]
a titolo di deposito cauzionale sia stata trasferita a al momento Controparte_3 CP_1 del subentro di quest'ultima nel contratto di locazione.
La domanda di restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale va, pertanto, rigettata.
§ 3. - La domanda di rimborso delle spese legali del giudizio di opposizione all'esecuzione
Parimenti destituita di fondamento è l'ulteriore domanda attorea tesa ad ottenere il rimborso, nei confronti della resistente, delle spese legali sostenute da per il giudizio di Pt_1
opposizione all'esecuzione.
Ricorre anche in tal caso un'evidente carenza di titolarità passiva di trattandosi CP_1 di spese legali sostenute per un procedimento promosso da nei confronti di Unicredit Pt_1
Leasing S.p.A., soggetto terzo rispetto al presente giudizio;
in disparte restando ogni questione – peraltro rilevante ai fini della sussistenza del diritto al rimborso delle spese processuali – circa la fondatezza della proposta opposizione all'esecuzione.
La domanda in questione va dunque respinta.
§ 4. - Le spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza, per cui, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande attore, vanno poste a carico della resistente per 2/3 e compensate per il resto.
Dette spese vengono liquidate in dispositivo con applicazione dei criteri stabiliti dal vigente
D.M. n. 147/2022, e la determinazione del compenso viene effettuata in misura parametrale minima, tenuto conto del valore effettivo della controversia (scaglione da € 5.200,01 ad €
26.000,00), dell'opera prestata (è stato depositato il solo atto introduttivo, non vi è stata istruttoria, la cui fase non può essere liquidata e la fase decisoria è avvenuta con discussione orale) e della modesta complessità delle questioni giuridiche dedotte.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) dichiara l'insussistenza del credito di relativamente ai canoni inerenti al CP_1 contratto di locazione di immobile ad uso artigianale sottoscritto da Parte_1 in data 21.4.2006 maturati successivamente all'ordinanza ex art. 702
[...] ter c.p.c. del Tribunale di Torino emessa il 6.5.2022, con la quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto di locazione finanziaria a rogito del Notaio Piva di Lucca del
15.12.2009, repertorio n. 58982 e raccolta n. 12444, stipulato dalla stessa e da CP_1
Unicredit Leasing S.p.A. e, per l'effetto, dichiara non dovuto il credito di cui alle fatture
5 emesse da nei confronti di CP_1 Parte_1
relativamente ai canoni di locazione inerenti al periodo giugno 2023 – maggio 2024, recanti un importo complessivo di € 9.517,04;
2) rigetta ogni altra domanda proposta dalla ricorrente;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alla CP_1 ricorrente 2/3 delle spese di lite, liquidando Parte_1 tale quota in complessivi € 1.405,83, di cui € 1.150,00 per compenso di avvocato, € 172,50 per rimborso spese generali ed € 83,33 per anticipazioni, oltre CAP e IVA come per legge.
Lucca, 17 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Morelli
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