Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo ConIGliere
3) Agata Lombardo Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 699/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...], c.f. ; Controparte_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Politi;
appellanti
CONTRO
, nata a [...] il [...],c.f. P_ C.F._3 rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parinisi;
appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Sciacca, provvedendo sulla domanda proposta da nei confronti di P_ PT
e per la ripetizione della somma di € 12.200,00 esborsata per l'acquisto di
[...] Controparte_1 un'autovettura intestata alla convenuta, previa qualificazione della spesa come donazione indiretta modale del veicolo, con sentenza del giorno 1.3.2022 condannava i convenuti in solido alla restituzione del residuo valore del bene donato, pari ad € 10.000,00, oltre interessi e spese di lite.
I soccombenti hanno interposto appello con atto notificato il 6.4.2022.
Si è costituita l'appellata e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
Sulle conclusioni precisate dalle parti col deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione con ordinanza del 27.12.2023 e assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
n. 699/2022 R.G.
Sostengono gli appellanti che l'erronea qualificazione dell'accordo intercorso tra lei e Parte_1 come donazione indiretta modale ha portato all'ingiusto esito della risoluzione del contratto e a sfavorevoli conseguenze anche per che, in quanto estraneo all'accordo, era carente di _1 legittimazione passiva.
Le doglianze sono fondate.
Ritiene la Corte che il pagamento effettuato dall'appellata del prezzo dell'autovettura Fiat Panda intestata a debba ricondursi alla figura della donazione indiretta o liberalità non Parte_1 donativa, attuata anziché con il tipico contratto previsto dall'art. 769 c.c., mediante un negozio produttivo, con l'effetto diretto suo proprio, dell'effetto indiretto dell'arricchimento del destinatario della liberalità.
In generale, diversamente da quanto asserito dagli appellanti, non osta alla configurabilità della donazione indiretta l'eventuale imposizione di un modus, posto che, in generale, “lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purchè tale peso, non assumendo carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio senza snaturare
l'essenza di atto liberalità della donazione (da ultimo, Cass.civ. 17.1.2025, n.1197).
Ritiene la Corte che gli appellanti abbiano assolto l'onere probatorio di cui erano gravati, fornendo la prova della sussistenza , in capo all'odierna appellata, dell'animus donandi, che solo nella donazione diretta deve risultare dall'atto pubblico a pena di nullità ai sensi dell'art. 782 c.c. con eccezione delle sole donazioni di modico valore (Cass.civ.ord. 4682/18).
Vale in tal senso, anzitutto, la testimonianza di dipendente della concessionaria di Testimone_1
auto il quale ha riferito che , recatasi in negozio con la , gli riferì Parte_2 P_ PT
di volere acquistare il veicolo per fare un regalo alla stessa senza aggiungere altro “se non PT che quella era una persona a cui teneva tanto”. Il teste , impiegato presso l'ufficio Testimone_2
postale di Sciacca, oltre a confermare che chiese l'emissione di due vaglia postali a favore della P_
, ha dichiarato che la predetta chiarì “che il vaglia serviva per fare un regalo alla Parte_2 IG.ra ”. Parte_1
La testimone addotta dall'attrice, ha invece dichiarato di “essere a conoscenza del fatto Tes_3
che la IG.ra ha preso l'autovettura Fiat Panda affinchè la IG.ra P_ Parte_1 accompagnasse la IG.ra , sorella di , per i propri bisogni”, ma la Parte_3 P_
circostanza appare compatibile con la qualificazione del negozio data dal giudice sulla base delle più pregnanti dichiarazioni testimoniali più sopra richiamate.
Deve dunque ritenersi che si sia in presenza di una donazione indiretta realizzata attraverso il pagamento, da parte di , del prezzo della macchina e l'intestazione di essa a P_ PT
. Trattasi, in linea di principio, di un negozio insuscettibile di risoluzione per inadempimento
[...]
n. 699/2022 R.G. 3
del donatario, neppure nel caso di apposizione di un onere, salvo espressa previsione in tal senso (art. 793, u.c., c.c.), nel caso in esame né allegata né dimostrata.
L'appellante si duole della sentenza appellata nella parte in cui, nonostante la sua estraneità _1 al controverso accordo con , ha ritenuto di dover estendere nei suoi riguardi la condanna P_ richiesta dalla parte attrice.
Il motivo, assorbito dalle considerazioni sopra svolte, è in effetti fondato. Avuto riguardo all'oggetto della domanda attorea e alle emergenze istruttorie sopra richiamate, il convenuto, estraneo al rapporto giuridico dedotto in giudizio, intercorso esclusivamente tra e , non P_ Parte_1 avrebbe potuto essere destinatario degli effetti connessi alla sorte di quel rapporto.
L'appello, pertanto, dev'essere accolto integralmente.
Per il principio della soccombenza, dev'essere condannata al pagamento delle spese dei P_
due gradi di giudizio, che si liquidano rispettivamente in complessivi € 2.540,00 e in € 2.366.50 di cui 382.50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza del
Tribunale di Sciacca n. 98 del giorno 1.3.2022 appellata da e , rigetta Parte_1 Controparte_3
la domanda proposta da con l'atto di citazione notificato il 6.9.2018; P_
condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellante, che liquida P_
in complessivi € 2.540,00 per il primo grado del giudizio, e in € 2.366.50, di cui 382,50 per esborsi per il grado di appello, oltre rimborso spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Così deciso in Palermo il 12.3.2025 nella Camera di ConIGlio della Seconda Sezione della Corte
d'Appello
Il Giudice est.
Agata Lombardo
Il Presidente
Giuseppe Lupo
n. 699/2022 R.G.