Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1558
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica dell'atto presupposto

    La Corte ha ritenuto che la questione dell'omessa notifica dell'atto presupposto non potesse essere esaminata in quanto il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Inammissibile
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la questione della prescrizione non potesse essere esaminata in quanto il ricorso era stato dichiarato inammissibile per tardività.

  • Accolto
    Tardività del ricorso

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, come previsto dall'art. 21, n.1, del D.Legs. 546/92. Il ricorrente non ha fornito prova della tempestività del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1558
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1558
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo