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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XV, sentenza 23/02/2026, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1558/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1059/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230009378745000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 3.11.2023, depositato il 13.2.2024, il sig. Nominativo_1
Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, impugnava avanti questa Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.
29320230009378745 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di €. 291,49 per omesso pagamento della tassa auto, comprensivo di sanzioni e interessi, relativamente all'anno 2020, eccependo l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto è stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla notifica della cartella esattoriale impugnata avvenuta in data 12.5.2023.
Ha poi contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente.
All'udienza del 26 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 276, comma 2, cpc., applicabile anche al processo tributario, “Il Collegio sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.” Certamente pregiudiziale è la questione, rilevabile d'ufficio, relativa alla tempestività del ricorso. L'art. 21, n.1, del
D.Legs. 546/92 recita “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, grava sul ricorrente, a fronte dell'eccezione di ADER, l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso. Nel caso de quo, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato indicata in ricorso (6.10.2023) per cui il ricorso è inammissibile.
Le spese di giudizio vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
100,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 26 gennaio 2026.
Giudice
UN IA
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 15, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 14:30 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1059/2024 depositato il 13/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230009378745000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 3.11.2023, depositato il 13.2.2024, il sig. Nominativo_1
Ricorrente_1, come rappresentato e difeso in atti, impugnava avanti questa Corte di Giustizia
Tributaria di 1° Grado di Catania, chiedendone l'annullamento, la cartella di pagamento n.
29320230009378745 con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di €. 291,49 per omesso pagamento della tassa auto, comprensivo di sanzioni e interessi, relativamente all'anno 2020, eccependo l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione.
L'Agenzia delle Entrate - Riscossione, costituita in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto è stato proposto oltre il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dalla notifica della cartella esattoriale impugnata avvenuta in data 12.5.2023.
Ha poi contestato tutte le eccezioni di parte ricorrente.
All'udienza del 26 gennaio 2026, la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 276, comma 2, cpc., applicabile anche al processo tributario, “Il Collegio sotto la direzione del presidente, decide gradatamente le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa.” Certamente pregiudiziale è la questione, rilevabile d'ufficio, relativa alla tempestività del ricorso. L'art. 21, n.1, del
D.Legs. 546/92 recita “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, grava sul ricorrente, a fronte dell'eccezione di ADER, l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso. Nel caso de quo, il ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato indicata in ricorso (6.10.2023) per cui il ricorso è inammissibile.
Le spese di giudizio vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Catania, sezione quindicesima, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi €.
100,00 oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Catania il 26 gennaio 2026.
Giudice
UN IA