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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/05/2025, n. 4201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4201 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA EX A. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 24670 / 2023 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. FERRARI FEDERICO GIUSEPPE
PARTE ATTRICE
contro
:
Controparte_1
(cod. fisc.
[...] P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. CANIATO RICCARDO
CO.RA (cod. fisc. Controparte_2 P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. CATTANEO MARCO
PARTE CONVENUTA
(cod. fisc. ) Controparte_3 CodiceFiscale_2
(cod. fisc. Controparte_4 CodiceFiscale_3 contumaci
(cod. fisc. CP_5 P.IVA_3 col procuratore domiciliatario avv. CREVANI RICCARDO
PARTE TERZA CHIAMATA
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24670 / 2023 - pag. 1 CONCLUSIONI
L'attore conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: 1) condannare, … previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della convenuta ella causazione del sinistro de CP_6 Controparte_2 quo, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento a favore dell'attore della somma di Euro 28.415,00 oltre IVA o di quell'altra maggiore o diversa che dovesse risultare in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro di cui sopra;
2) con gli interessi dalla data del sinistro al saldo;
3) con le spese e competenze di lite ex art. 93 c.p.c.”
La convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_1
“Nel merito in via principale Rigettare le domande avanzate dall'attore, in quanto infondate… Con vittoria di spese ... Nel merito in via subordinata Accertare e quantificare i danni subiti da quali Parte_1 dirette conseguenze del sinistro stradale per cui è causa, escluse le voci di danno non consequenziali al sinistro o non provate, Spese di lite compensate tra le parti”
La convenuta CO.RA conferma le conclusioni della prima memoria (esclusa la richiesta preliminare di differimento dell'udienza), cioè:
“- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree nei confronti della convenuta ai sensi dell'art. 149 e/o ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Controparte_7
Assicurazioni Private (D. Lgs. n. 209/2005) e per l'effetto rigettare le domande attoree;
- accertare e dichiarare che il diritto azionato dall'attore è prescritto ai sensi dell'art. 2947 comma II c.c. e per l'effetto, rigettare le domande attoree;
Nel merito
- In via principale: rigettare le domande avverse a carico dell'impresa Controparte_7 in quanto infondate ...
[...]
- In subordine: … accertare e dichiarare la terza chiamata … obbligata a tenerla CP_5 manlevata ed indenne e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento di quanto dovuto in favore di parte attrice;
In ogni caso - con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”
La terza chiamata conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_5
“In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di essendo stata CP_5 proposta azione ex art. 149 cod. ass. ...; in ogni caso, dichiarare inammissibili tanto la chiamata in causa quanto la domanda proposta nei confronti di e, comunque, rigettare la domanda CP_5 proposta nei confronti di CP_5
Rigettare la domanda attorea perché infondata … Rigettare comunque anche la domanda
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24670 / 2023 - pag. 2 proposta dalla convenuta chiamante nei confronti di Assolvere in ogni caso da CP_5 CP_5 ogni avversaria domanda … Con vittoria di spese e compensi di lite”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione privo di data, notificato alle società convenute con PEC consegnate il 27.6.2023, l'attore esponeva che:
• verso le ore 12.30 del giorno “19-11-2005” (sic), l'attore era sulla S.P. Rosate-Gaggiano “alla guida del proprio veicolo Ferrari tg. AK467JJ” e “mentre aveva già impegnato l'incrocio veniva urtato dall'autocarro Mercedes targato CA328LW, di proprietà della CP_7
, condotto dal Sig. ”;
[...] Persona_1
• “l'autocarro Mercedes targato CA328LW all'incrocio ometteva di dare precedenza alla vettura condotta dall'attore che non riusciva ad evitare l'impatto; il tutto come si evince dalla constatazione amichevole sottoscritta dai conducenti che si produce (doc. 1)”;
• “a seguito dell'urto il veicolo di proprietà dell'attore ha subito danni che ammontano ad una somma complessiva di Euro 28.415,00 oltre IVA, così come si evince dal documento della Carrozzeria Old Car s.n.c. di Gaggiano che si produce (doc. 2)”;
• “la richiesta di risarcimento dei danni materiali al veicolo inviata alla Controparte_8
Compagnia assicuratrice di parte ATTRICE, è rimasta infruttuosa (doc. 3)”;
• “risulta del tutto evidente e pacifica la responsabilità in via esclusiva della proprietaria dell'autocarro Mercedes targato CA328LW, che, nonostante il cartello a triangolo ometteva di dare precedenza alla vettura dell'attore così come risulta in modo inequivocabile dalla constatazione amichevole sottoscritta dalle parti e dalla dichiarazione di assunzione di responsabilità fatta dal conducente dell'autocarro al momento del sinistro”.
L'attore pertanto concludeva chiedendo che, accertata l'esclusiva responsabilità della convenuta proprietaria dell'autocarro, i convenuti in solido fossero condannati a pagare all'attore EUR 28.415,00 oltre IVA.
In calce alla citazione, l'attore dichiarava di aver prodotto i seguenti documenti: (1) “copia constatazione amichevole” (2) “copia documento della ” Controparte_9
(3) “copia racc. a/r Avv. Grati alla del 10.01.2023” (4) “copia richiesta di negoziazione assistita del 09.05.23” (5) “copia lettera di diniego alla negoziazione di del 10.05.2023”
Nel fascicolo telematico, per contro, risultano presenti i seguenti file:
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24670 / 2023 - pag. 3 Non v'è traccia, pertanto, dell'asserita produzione sub 2 (cioè dell'imprecisato documento della Carrozzeria Old Car snc), mentre è presente un file denominato “DICHIARAZIONE TESTE”, del quale non v'è traccia nell'atto di citazione.
Della constatazione amichevole, infine, è presente nel fascicolo telematico come doc. 1 soltanto una scansione, priva delle firme dei due conducenti asseritamente coinvolti, e recante inoltre correzione della data e grafico di dubbia interpretazione.
La convenuta soc. CO.RA si costituiva con comparsa depositata 2.10.2023 osservando che:
• trattandosi di sinistro avvenuto nel 2005, il diritto al risarcimento era prescritto;
• a norma dell'a. 149 CAP il danneggiato avrebbe dovuto rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, e in caso di omessa offerta o diniego di essa il danneggiato avrebbe dovuto proporre azione diretta ex a. 145/2 nei soli confronti dell'assicurazione del medesimo attore, cioè solo nei confronti della
(assicuratrice dell'autovettura attorea Ferrari tg. AK467JJ) senza convenire anche la soc. CO.RA, proprietaria dell'autocarro Mercedes targato CA 328 LW assicurato colla CP_5
sicché la domanda attorea è inammissibile;
[...]
• qualora invece l'attore avesse voluto agire a carico del presunto responsabile dell'incidente, egli avrebbe allora dovuto citare direttamente anche la a norma dell'a. 144 CAP;
CP_5
• nel merito, la domanda era infondata poiché la convenuta “non ha mai riscontrato danni riconducibili all'incidente lamentato dall'attore sul mezzo di sua proprietà, che non era condotto dal proprio legale rappresentante il giorno del sinistro dedotto in causa”. La convenuta CORA quindi concludeva chiedendo, previa estensione del contraddittorio al suo assicuratore, di respingere le domande dell'attore.
La convenuta si costituiva con comparsa depositata 4.10.2023 osservando che:
• a seguito della richiesta risarcitoria presentata dal , la aveva svolto accertamenti Pt_1 da cui erano emerse circostanze “che facevano dubitare della genuinità dell'occorso denunciato”;
• in particolare, le indagini avevano dimostrato che nessuna autorità era intervenuta sul luogo del
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24670 / 2023 - pag. 4 sinistro, nessun testimone vi aveva assistito, non v'erano “fotografie dei due veicoli in posizione di stasi sul luogo dell'incidente”, dalla produzione versata nel fascicolo telematico dall'attore “non emerge che il CAI sia a doppia firma”;
• l'attore e il conducente del veicolo antagonista ( ) avevano negato Pt_1 Controparte_3 all'accertatore di conoscersi, ma “esaminando i profili dei social network riconducibili ai soggetti coinvolti a vario titolo nel sinistro de quo, è emerso come il figlio dell'attore,
, che sarebbe intervenuto per recuperare l'auto del padre, conosca il Sig. Controparte_4
, titolare delle Società odierna convenuta. Sempre dall'esame dei Social emergeva, Per_2 altresì, come il Sig. vantasse diverse amicizie a nome ”; CP_3 Pt_1
• il , invitato a fornire prova del viaggio intrapreso il giorno del sinistro, aveva CP_3 dichiarato “essersi perso e che, di conseguenza, il tragitto non risultava coerente con la destinazione del viaggio”;
• l'attore aveva peraltro riparato “autonomamente, presso la propria autocarrozzeria, la Ferrari, affermando di aver utilizzato dei pezzi di ricambio recuperati in autonomia” senza però documentare il “reperimento di tali pezzi di ricambio né ha conservato i pezzi sostituiti, in quanto danneggiati, avendo dichiarato di aver provveduto allo smaltimento degli stessi (doc. 3)”;
• dalla prima perizia svolta sui veicoli asseritamente coinvolti nel sinistro era emerso che il mezzo pesante non presentava nessun danno nella parte laterale destra, né presentava tracce di vernice rossa riconducibile alla Ferrari, e risultava inoltre che i danni riportati dai due veicoli non erano compatibili colla dinamica descritta;
• era stata quindi disposta ulteriore perizia, da cui era emerso che “L'ipotetico contatto instauratosi a lato delle ruote posteriori dell'autocarro, avrebbe potuto generare alla Ferrari solo una duplice impronta a sviluppo semicircolare, conforme infine al profilo del copricerchio ed il pneumatico, esiti questi non rilevabili dalla disamina dei danni. Considerata ancora l'assenza di tracce residuali di vernice rilasciata dalla Ferrari ai particolari antagonisti durante la sollecitazione e viceversa un apporto di materiale gommoso scaturito nell'attrito degli pneumatici in pressione contro il frontale dell'auto, si arguisce un'insanabile incompatibilità morfologica”;
• tale seconda perizia aveva inoltre precisato come “la compressione delle sovrastrutture anteriori della Ferrari origini da un vettore dritto durante una comune fase di beccheggio (…). L'assenza di incidenza collisiva all'urto esclude quindi il dichiarato moto trasverso dell'autocarro (…) che si vorrebbe esser in fase di svolta. Gli esiti accertati appaiono pertanto rapportabili ad un classico tamponamento della Ferrari di natura proponente a discapito di un antistante veicolo ad essa allineato nel medesimo senso di marcia”;
• conseguentemente, doveva ravvisarsi “l'assoluta incompatibilità morfologica dei danni riportati dalla Ferrari, che non trovano alcuna rapportabilità geometrica con quanto accertato in relazione al supposto veicolo danneggiante”;
• contestava comunque anche il quantum della pretesa.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24670 / 2023 - pag. 5 La convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
A seguito del decreto ex a. 269 cpc, veniva chiamato in causa il terzo che si costituiva con CP_5 comparsa del 29.3.2024, osservando che:
• a norma dell'a. 149 CAP essa era priva di legittimazione passiva;
• la citazione diretta del responsabile civile da parte dell'attore, invero, non era frutto di errore poiché la Corte di cassazione, coll'ordinanza 4994 del 2023, aveva confermato che nella procedura di risarcimento diretto il responsabile civile è litisconsorte necessario in analogia a quanto previsto dall'a. 144 CAP;
• nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, contestando “il fatto e la dinamica dell'asserito sinistro come riferiti dall'attore in citazione e, dunque, anche l'asserita responsabilità della società assicurata. Si contesta in particolare quanto parte attrice ha affermato ai punti 1), 2) e 3) di pagina 1 della citazione” e si associava alle difese di merito della soc. CO.RA, sua assicurata, e a quelle della , sottolineando che da ciò emergeva che
“i danni descritti non appaiono riferibili all'incidente riferito”, sicché mancava la prova del sinistro e del fatto illecito del come pure mancava la prova del nesso di causalità tra il CP_3 riferito sinistro e la relativa dinamica per come vagamente allegata e il danno lamentato, dovendosi piuttosto ritenere “che il sinistro descritto non si sia verificato, e comunque comunque non possa essersi verificato con le modalità descritte, per incompatibilità dei danni”;
• tale convenuta “contesta inoltre la dichiarazione stragiudiziale prodotta dall'attore (rinvenuta tra i documenti attorei, ma senza alcuna numerazione né senza alcuna indicazione nell'atto di citazione e nell'elenco dei documenti ad esso allegati), in apparenza a firma , Controparte_4 figlio dell'attore [e] risulta essere socio amministratore e rappresentante di Controparte_4
, come da visura storica”; Controparte_10
• eccepiva l'incapacità dei due testimoni indicati dall'attore, in quanto Controparte_3 conducente del veicolo assicurato e in quanto socio CP_5 Controparte_4 amministratore della e Controparte_10 comunque inattendibile;
• contestava il quantum della pretesa attorea. Il terzo concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda. CP_5
L'attore non depositava nessuna memoria integrativa.
All'esito dell'udienza di prima comparizione tenuta il 9.5.2024, veniva disposta la trasmissione di atti al Pubblico ministero per il configurabile delitto di tentativo di frode in danno dell'assicuratore, veniva dichiarata l'incapacità dei testimoni indicati dall'attore dei quali veniva inoltre disposto l'intervento in causa ex a. 107 cpc, con successiva rimessione in termini dell'attore per la notifica al . CP_3
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24670 / 2023 - pag. 6 All'udienza del 22.5.2025 veniva dichiarata la contumacia dei terzi e CP_3 CP_4
(stante la ritualità delle notifiche nei loro confronti) e dichiarata chiusa l'istruttoria le parti
[...] precisavano le conclusioni e discutevano la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc, sicché il giudice pronuncia ora questa sentenza.
I motivi della decisione
L'attore non ha raggiunto sufficiente prova dell'effettivo accadimento dello scontro fra i veicoli, in ciò assorbita l'irrefutabile genericità della dinamica da lui narrata, essendo a tal fine insufficienti le produzioni da lui offerte e non avendo egli dedotto istanze ammissibili di prova orale. È appena il caso di notare che nella citazione egli indicava due testimoni, ossia il -che fu dichiarato CP_3 incapace a testimoniare (e dopo la sua chiamata in causa l'attore non ne ha neppure richiesto l'interrogatorio formale, a nulla rilevando che l'eventuale mancata risposta potesse in concreto considerarsi come confessione ex a. 232 cpc, mancando altri elementi univoci utilizzabili a tal fine)- e
-figlio dell'attore, del quale pure fu dichiarata l'incapacità ex a. 246 cpc, e del Controparte_4 quale peraltro neppure è allegato che abbia assistito al sinistro-.
Si deve poi sottolineare che la scansione della constatazione amichevole prodotta dall'attore è priva delle firme dei due conducenti, come tempestivamente eccepito dalla convenuta senza che l'attore (di ciò onerato) abbia tempestivamente prodotto il documento recante le due firme. A ciò si deve aggiungere che, per effetto della tempestiva, specifica e documentata contestazione delle due convenute circa l'incompatibilità tra i danni asseritamente riportati dai due veicoli e la dinamica descritta nella citazione, incombeva evidentemente sull'attore l'onere di dare idonea prova delle sue allegazioni, ma tale prova neppure è stata dedotta. Mette conto, altresì, notare che l'attore nemmeno spiega quali fossero le direzioni di marcia dei due veicoli, né descrive i rispettivi danni né la loro collocazione, né spiega per quale motivo l'autocarro (la cui presenza su quella strada è rimasta priva di spiegazione e motivo) avrebbe dovuto concedere la precedenza all'autovettura, rimanendo assai generico il riferimento a quell'imprecisato “cartello a triangolo” del quale non si comprende la natura né l'esatta collocazione.
L'attore non ha dunque raggiunto nessuna delle prove delle quali era onerato, sicché la sua domanda dev'essere integralmente respinta, con conseguente assoluzione anche del terzo dalle pretese CP_5 svolte nei suoi confronti.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite delle due società convenute seguono la soccombenza, al pari di quelle del terzo (la cui chiamata in causa è dipesa dalle domande svolte dall'attore). Tali CP_5 spese si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della domanda, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24670 / 2023 - pag. 7 La totale soccombenza dell'attore giustifica inoltre l'applicazione del terzo comma dell'a. 96 cpc, poiché appare evidente che già al momento della citazione le prove di cui egli disponeva non erano sufficienti per sostenere la sua versione, tanto più in quanto la gli aveva comunicato i motivi del diniego nella missiva 8.3.2023 (doc. 1 ), motivi richiamati dalla successiva lettera 10.5.2023 (prodotta sub doc. 5 dall'attore, che tuttavia -significativamente- omette di produrre la lettera dell'8.3.2023). È perciò evidente che si configura (almeno) la colpa grave dell'attore nell'esercizio dell'azione e dunque il , interamente soccombente, dev'essere condannato a pagare alle CP_4 due convenute e alla terza chiamata anche l'ulteriore somma che si stima equo di determinare in misura pari alla cifra liquidata pei compensi professionali, oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
Dev'essere infine disposta la trasmissione anche di questa sentenza al Pubblico ministero, come seguito del rapporto del 9.5.2024, per ogni determinazione di sua competenza in riferimento ai reati a carico dell'attore ravvisabili nella fattispecie.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) respinge le domande dell'attore ; Parte_1
(2) condanna l'attore a rifondere le spese di lite della convenuta
[...]
liquidate Controparte_1 in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(3) condanna l'attore a rifondere le spese di lite della convenuta Controparte_7
liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
[...]
(4) condanna l'attore a rifondere le spese di lite della terza chiamata , liquidate in € CP_5
4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(5) letto l'a. 96/3 cpc, condanna inoltre l'attore a pagare: Parte_1
(a) alla convenuta Controparte_1
l'ulteriore somma di € 4.000,00, oltre
[...] interessi legali da oggi al saldo;
(b) alla convenuta l'ulteriore somma di € 4.000,00, Controparte_7 oltre interessi legali da oggi al saldo;
(c) al terzo l'ulteriore somma di € 4.000,00, oltre interessi legali da oggi al CP_5 saldo;
(6) letto l'a. 331 cpp, dispone la trasmissione di questa sentenza al Pubblico Ministero in sede.
Così deciso il giorno 23 maggio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24670 / 2023 - pag. 8
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA EX A. 281 SEXIES CPC
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 24670 / 2023 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. FERRARI FEDERICO GIUSEPPE
PARTE ATTRICE
contro
:
Controparte_1
(cod. fisc.
[...] P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. CANIATO RICCARDO
CO.RA (cod. fisc. Controparte_2 P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. CATTANEO MARCO
PARTE CONVENUTA
(cod. fisc. ) Controparte_3 CodiceFiscale_2
(cod. fisc. Controparte_4 CodiceFiscale_3 contumaci
(cod. fisc. CP_5 P.IVA_3 col procuratore domiciliatario avv. CREVANI RICCARDO
PARTE TERZA CHIAMATA
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24670 / 2023 - pag. 1 CONCLUSIONI
L'attore conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE DI MERITO: 1) condannare, … previo accertamento dell'esclusiva responsabilità della convenuta ella causazione del sinistro de CP_6 Controparte_2 quo, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento a favore dell'attore della somma di Euro 28.415,00 oltre IVA o di quell'altra maggiore o diversa che dovesse risultare in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni conseguenti al sinistro di cui sopra;
2) con gli interessi dalla data del sinistro al saldo;
3) con le spese e competenze di lite ex art. 93 c.p.c.”
La convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_1
“Nel merito in via principale Rigettare le domande avanzate dall'attore, in quanto infondate… Con vittoria di spese ... Nel merito in via subordinata Accertare e quantificare i danni subiti da quali Parte_1 dirette conseguenze del sinistro stradale per cui è causa, escluse le voci di danno non consequenziali al sinistro o non provate, Spese di lite compensate tra le parti”
La convenuta CO.RA conferma le conclusioni della prima memoria (esclusa la richiesta preliminare di differimento dell'udienza), cioè:
“- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree nei confronti della convenuta ai sensi dell'art. 149 e/o ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Controparte_7
Assicurazioni Private (D. Lgs. n. 209/2005) e per l'effetto rigettare le domande attoree;
- accertare e dichiarare che il diritto azionato dall'attore è prescritto ai sensi dell'art. 2947 comma II c.c. e per l'effetto, rigettare le domande attoree;
Nel merito
- In via principale: rigettare le domande avverse a carico dell'impresa Controparte_7 in quanto infondate ...
[...]
- In subordine: … accertare e dichiarare la terza chiamata … obbligata a tenerla CP_5 manlevata ed indenne e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento di quanto dovuto in favore di parte attrice;
In ogni caso - con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio”
La terza chiamata conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_5
“In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva di essendo stata CP_5 proposta azione ex art. 149 cod. ass. ...; in ogni caso, dichiarare inammissibili tanto la chiamata in causa quanto la domanda proposta nei confronti di e, comunque, rigettare la domanda CP_5 proposta nei confronti di CP_5
Rigettare la domanda attorea perché infondata … Rigettare comunque anche la domanda
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24670 / 2023 - pag. 2 proposta dalla convenuta chiamante nei confronti di Assolvere in ogni caso da CP_5 CP_5 ogni avversaria domanda … Con vittoria di spese e compensi di lite”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione privo di data, notificato alle società convenute con PEC consegnate il 27.6.2023, l'attore esponeva che:
• verso le ore 12.30 del giorno “19-11-2005” (sic), l'attore era sulla S.P. Rosate-Gaggiano “alla guida del proprio veicolo Ferrari tg. AK467JJ” e “mentre aveva già impegnato l'incrocio veniva urtato dall'autocarro Mercedes targato CA328LW, di proprietà della CP_7
, condotto dal Sig. ”;
[...] Persona_1
• “l'autocarro Mercedes targato CA328LW all'incrocio ometteva di dare precedenza alla vettura condotta dall'attore che non riusciva ad evitare l'impatto; il tutto come si evince dalla constatazione amichevole sottoscritta dai conducenti che si produce (doc. 1)”;
• “a seguito dell'urto il veicolo di proprietà dell'attore ha subito danni che ammontano ad una somma complessiva di Euro 28.415,00 oltre IVA, così come si evince dal documento della Carrozzeria Old Car s.n.c. di Gaggiano che si produce (doc. 2)”;
• “la richiesta di risarcimento dei danni materiali al veicolo inviata alla Controparte_8
Compagnia assicuratrice di parte ATTRICE, è rimasta infruttuosa (doc. 3)”;
• “risulta del tutto evidente e pacifica la responsabilità in via esclusiva della proprietaria dell'autocarro Mercedes targato CA328LW, che, nonostante il cartello a triangolo ometteva di dare precedenza alla vettura dell'attore così come risulta in modo inequivocabile dalla constatazione amichevole sottoscritta dalle parti e dalla dichiarazione di assunzione di responsabilità fatta dal conducente dell'autocarro al momento del sinistro”.
L'attore pertanto concludeva chiedendo che, accertata l'esclusiva responsabilità della convenuta proprietaria dell'autocarro, i convenuti in solido fossero condannati a pagare all'attore EUR 28.415,00 oltre IVA.
In calce alla citazione, l'attore dichiarava di aver prodotto i seguenti documenti: (1) “copia constatazione amichevole” (2) “copia documento della ” Controparte_9
(3) “copia racc. a/r Avv. Grati alla del 10.01.2023” (4) “copia richiesta di negoziazione assistita del 09.05.23” (5) “copia lettera di diniego alla negoziazione di del 10.05.2023”
Nel fascicolo telematico, per contro, risultano presenti i seguenti file:
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24670 / 2023 - pag. 3 Non v'è traccia, pertanto, dell'asserita produzione sub 2 (cioè dell'imprecisato documento della Carrozzeria Old Car snc), mentre è presente un file denominato “DICHIARAZIONE TESTE”, del quale non v'è traccia nell'atto di citazione.
Della constatazione amichevole, infine, è presente nel fascicolo telematico come doc. 1 soltanto una scansione, priva delle firme dei due conducenti asseritamente coinvolti, e recante inoltre correzione della data e grafico di dubbia interpretazione.
La convenuta soc. CO.RA si costituiva con comparsa depositata 2.10.2023 osservando che:
• trattandosi di sinistro avvenuto nel 2005, il diritto al risarcimento era prescritto;
• a norma dell'a. 149 CAP il danneggiato avrebbe dovuto rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, e in caso di omessa offerta o diniego di essa il danneggiato avrebbe dovuto proporre azione diretta ex a. 145/2 nei soli confronti dell'assicurazione del medesimo attore, cioè solo nei confronti della
(assicuratrice dell'autovettura attorea Ferrari tg. AK467JJ) senza convenire anche la soc. CO.RA, proprietaria dell'autocarro Mercedes targato CA 328 LW assicurato colla CP_5
sicché la domanda attorea è inammissibile;
[...]
• qualora invece l'attore avesse voluto agire a carico del presunto responsabile dell'incidente, egli avrebbe allora dovuto citare direttamente anche la a norma dell'a. 144 CAP;
CP_5
• nel merito, la domanda era infondata poiché la convenuta “non ha mai riscontrato danni riconducibili all'incidente lamentato dall'attore sul mezzo di sua proprietà, che non era condotto dal proprio legale rappresentante il giorno del sinistro dedotto in causa”. La convenuta CORA quindi concludeva chiedendo, previa estensione del contraddittorio al suo assicuratore, di respingere le domande dell'attore.
La convenuta si costituiva con comparsa depositata 4.10.2023 osservando che:
• a seguito della richiesta risarcitoria presentata dal , la aveva svolto accertamenti Pt_1 da cui erano emerse circostanze “che facevano dubitare della genuinità dell'occorso denunciato”;
• in particolare, le indagini avevano dimostrato che nessuna autorità era intervenuta sul luogo del
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24670 / 2023 - pag. 4 sinistro, nessun testimone vi aveva assistito, non v'erano “fotografie dei due veicoli in posizione di stasi sul luogo dell'incidente”, dalla produzione versata nel fascicolo telematico dall'attore “non emerge che il CAI sia a doppia firma”;
• l'attore e il conducente del veicolo antagonista ( ) avevano negato Pt_1 Controparte_3 all'accertatore di conoscersi, ma “esaminando i profili dei social network riconducibili ai soggetti coinvolti a vario titolo nel sinistro de quo, è emerso come il figlio dell'attore,
, che sarebbe intervenuto per recuperare l'auto del padre, conosca il Sig. Controparte_4
, titolare delle Società odierna convenuta. Sempre dall'esame dei Social emergeva, Per_2 altresì, come il Sig. vantasse diverse amicizie a nome ”; CP_3 Pt_1
• il , invitato a fornire prova del viaggio intrapreso il giorno del sinistro, aveva CP_3 dichiarato “essersi perso e che, di conseguenza, il tragitto non risultava coerente con la destinazione del viaggio”;
• l'attore aveva peraltro riparato “autonomamente, presso la propria autocarrozzeria, la Ferrari, affermando di aver utilizzato dei pezzi di ricambio recuperati in autonomia” senza però documentare il “reperimento di tali pezzi di ricambio né ha conservato i pezzi sostituiti, in quanto danneggiati, avendo dichiarato di aver provveduto allo smaltimento degli stessi (doc. 3)”;
• dalla prima perizia svolta sui veicoli asseritamente coinvolti nel sinistro era emerso che il mezzo pesante non presentava nessun danno nella parte laterale destra, né presentava tracce di vernice rossa riconducibile alla Ferrari, e risultava inoltre che i danni riportati dai due veicoli non erano compatibili colla dinamica descritta;
• era stata quindi disposta ulteriore perizia, da cui era emerso che “L'ipotetico contatto instauratosi a lato delle ruote posteriori dell'autocarro, avrebbe potuto generare alla Ferrari solo una duplice impronta a sviluppo semicircolare, conforme infine al profilo del copricerchio ed il pneumatico, esiti questi non rilevabili dalla disamina dei danni. Considerata ancora l'assenza di tracce residuali di vernice rilasciata dalla Ferrari ai particolari antagonisti durante la sollecitazione e viceversa un apporto di materiale gommoso scaturito nell'attrito degli pneumatici in pressione contro il frontale dell'auto, si arguisce un'insanabile incompatibilità morfologica”;
• tale seconda perizia aveva inoltre precisato come “la compressione delle sovrastrutture anteriori della Ferrari origini da un vettore dritto durante una comune fase di beccheggio (…). L'assenza di incidenza collisiva all'urto esclude quindi il dichiarato moto trasverso dell'autocarro (…) che si vorrebbe esser in fase di svolta. Gli esiti accertati appaiono pertanto rapportabili ad un classico tamponamento della Ferrari di natura proponente a discapito di un antistante veicolo ad essa allineato nel medesimo senso di marcia”;
• conseguentemente, doveva ravvisarsi “l'assoluta incompatibilità morfologica dei danni riportati dalla Ferrari, che non trovano alcuna rapportabilità geometrica con quanto accertato in relazione al supposto veicolo danneggiante”;
• contestava comunque anche il quantum della pretesa.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24670 / 2023 - pag. 5 La convenuta quindi concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
A seguito del decreto ex a. 269 cpc, veniva chiamato in causa il terzo che si costituiva con CP_5 comparsa del 29.3.2024, osservando che:
• a norma dell'a. 149 CAP essa era priva di legittimazione passiva;
• la citazione diretta del responsabile civile da parte dell'attore, invero, non era frutto di errore poiché la Corte di cassazione, coll'ordinanza 4994 del 2023, aveva confermato che nella procedura di risarcimento diretto il responsabile civile è litisconsorte necessario in analogia a quanto previsto dall'a. 144 CAP;
• nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda, contestando “il fatto e la dinamica dell'asserito sinistro come riferiti dall'attore in citazione e, dunque, anche l'asserita responsabilità della società assicurata. Si contesta in particolare quanto parte attrice ha affermato ai punti 1), 2) e 3) di pagina 1 della citazione” e si associava alle difese di merito della soc. CO.RA, sua assicurata, e a quelle della , sottolineando che da ciò emergeva che
“i danni descritti non appaiono riferibili all'incidente riferito”, sicché mancava la prova del sinistro e del fatto illecito del come pure mancava la prova del nesso di causalità tra il CP_3 riferito sinistro e la relativa dinamica per come vagamente allegata e il danno lamentato, dovendosi piuttosto ritenere “che il sinistro descritto non si sia verificato, e comunque comunque non possa essersi verificato con le modalità descritte, per incompatibilità dei danni”;
• tale convenuta “contesta inoltre la dichiarazione stragiudiziale prodotta dall'attore (rinvenuta tra i documenti attorei, ma senza alcuna numerazione né senza alcuna indicazione nell'atto di citazione e nell'elenco dei documenti ad esso allegati), in apparenza a firma , Controparte_4 figlio dell'attore [e] risulta essere socio amministratore e rappresentante di Controparte_4
, come da visura storica”; Controparte_10
• eccepiva l'incapacità dei due testimoni indicati dall'attore, in quanto Controparte_3 conducente del veicolo assicurato e in quanto socio CP_5 Controparte_4 amministratore della e Controparte_10 comunque inattendibile;
• contestava il quantum della pretesa attorea. Il terzo concludeva quindi chiedendo il rigetto della domanda. CP_5
L'attore non depositava nessuna memoria integrativa.
All'esito dell'udienza di prima comparizione tenuta il 9.5.2024, veniva disposta la trasmissione di atti al Pubblico ministero per il configurabile delitto di tentativo di frode in danno dell'assicuratore, veniva dichiarata l'incapacità dei testimoni indicati dall'attore dei quali veniva inoltre disposto l'intervento in causa ex a. 107 cpc, con successiva rimessione in termini dell'attore per la notifica al . CP_3
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24670 / 2023 - pag. 6 All'udienza del 22.5.2025 veniva dichiarata la contumacia dei terzi e CP_3 CP_4
(stante la ritualità delle notifiche nei loro confronti) e dichiarata chiusa l'istruttoria le parti
[...] precisavano le conclusioni e discutevano la causa oralmente ex a. 281 sexies cpc, sicché il giudice pronuncia ora questa sentenza.
I motivi della decisione
L'attore non ha raggiunto sufficiente prova dell'effettivo accadimento dello scontro fra i veicoli, in ciò assorbita l'irrefutabile genericità della dinamica da lui narrata, essendo a tal fine insufficienti le produzioni da lui offerte e non avendo egli dedotto istanze ammissibili di prova orale. È appena il caso di notare che nella citazione egli indicava due testimoni, ossia il -che fu dichiarato CP_3 incapace a testimoniare (e dopo la sua chiamata in causa l'attore non ne ha neppure richiesto l'interrogatorio formale, a nulla rilevando che l'eventuale mancata risposta potesse in concreto considerarsi come confessione ex a. 232 cpc, mancando altri elementi univoci utilizzabili a tal fine)- e
-figlio dell'attore, del quale pure fu dichiarata l'incapacità ex a. 246 cpc, e del Controparte_4 quale peraltro neppure è allegato che abbia assistito al sinistro-.
Si deve poi sottolineare che la scansione della constatazione amichevole prodotta dall'attore è priva delle firme dei due conducenti, come tempestivamente eccepito dalla convenuta senza che l'attore (di ciò onerato) abbia tempestivamente prodotto il documento recante le due firme. A ciò si deve aggiungere che, per effetto della tempestiva, specifica e documentata contestazione delle due convenute circa l'incompatibilità tra i danni asseritamente riportati dai due veicoli e la dinamica descritta nella citazione, incombeva evidentemente sull'attore l'onere di dare idonea prova delle sue allegazioni, ma tale prova neppure è stata dedotta. Mette conto, altresì, notare che l'attore nemmeno spiega quali fossero le direzioni di marcia dei due veicoli, né descrive i rispettivi danni né la loro collocazione, né spiega per quale motivo l'autocarro (la cui presenza su quella strada è rimasta priva di spiegazione e motivo) avrebbe dovuto concedere la precedenza all'autovettura, rimanendo assai generico il riferimento a quell'imprecisato “cartello a triangolo” del quale non si comprende la natura né l'esatta collocazione.
L'attore non ha dunque raggiunto nessuna delle prove delle quali era onerato, sicché la sua domanda dev'essere integralmente respinta, con conseguente assoluzione anche del terzo dalle pretese CP_5 svolte nei suoi confronti.
A norma dell'a. 91 cpc, le spese di lite delle due società convenute seguono la soccombenza, al pari di quelle del terzo (la cui chiamata in causa è dipesa dalle domande svolte dall'attore). Tali CP_5 spese si liquidano in dispositivo applicando i parametri del DM 55/2014 aggiornati dal DM 147/2022, in un importo fra i minimi e i medi, tenendo conto del valore effettivo della domanda, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24670 / 2023 - pag. 7 La totale soccombenza dell'attore giustifica inoltre l'applicazione del terzo comma dell'a. 96 cpc, poiché appare evidente che già al momento della citazione le prove di cui egli disponeva non erano sufficienti per sostenere la sua versione, tanto più in quanto la gli aveva comunicato i motivi del diniego nella missiva 8.3.2023 (doc. 1 ), motivi richiamati dalla successiva lettera 10.5.2023 (prodotta sub doc. 5 dall'attore, che tuttavia -significativamente- omette di produrre la lettera dell'8.3.2023). È perciò evidente che si configura (almeno) la colpa grave dell'attore nell'esercizio dell'azione e dunque il , interamente soccombente, dev'essere condannato a pagare alle CP_4 due convenute e alla terza chiamata anche l'ulteriore somma che si stima equo di determinare in misura pari alla cifra liquidata pei compensi professionali, oltre agli interessi legali da oggi al saldo.
Dev'essere infine disposta la trasmissione anche di questa sentenza al Pubblico ministero, come seguito del rapporto del 9.5.2024, per ogni determinazione di sua competenza in riferimento ai reati a carico dell'attore ravvisabili nella fattispecie.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) respinge le domande dell'attore ; Parte_1
(2) condanna l'attore a rifondere le spese di lite della convenuta
[...]
liquidate Controparte_1 in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(3) condanna l'attore a rifondere le spese di lite della convenuta Controparte_7
liquidate in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
[...]
(4) condanna l'attore a rifondere le spese di lite della terza chiamata , liquidate in € CP_5
4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
(5) letto l'a. 96/3 cpc, condanna inoltre l'attore a pagare: Parte_1
(a) alla convenuta Controparte_1
l'ulteriore somma di € 4.000,00, oltre
[...] interessi legali da oggi al saldo;
(b) alla convenuta l'ulteriore somma di € 4.000,00, Controparte_7 oltre interessi legali da oggi al saldo;
(c) al terzo l'ulteriore somma di € 4.000,00, oltre interessi legali da oggi al CP_5 saldo;
(6) letto l'a. 331 cpp, dispone la trasmissione di questa sentenza al Pubblico Ministero in sede.
Così deciso il giorno 23 maggio 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
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