CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 22/12/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 175/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di
Larino n. 540/2022, pubblicata il 10.11.2022, vertente
TRA
( ), rappresento e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Michele Liguori, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in
Larino, alla Via Marra n. 10.
APPELLANTE
E
(c.f. P.I. del n. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., titolare del rapporto giuridico controverso a P.IVA_2 partire dal 1° Luglio 2023, quale successore della già rappresentata Controparte_3
e difesa dall'avv. Gianfranco D'Autilia, come da procura generale in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore.
APPELLATA
E
( , residente in [...]. Controparte_4 C.F._2
APPELLATO - CONTUMACE
1 CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione, da ultimo, dell'udienza del
17.12.25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 18.12.25.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa. ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Larino Marco Parte_1 CP_4 conducente e proprietario della Fiat Punto Tg. EG997EY, e la Controparte_3 impresa assicuratrice per la responsabilità civile della predetta autovettura, al fine di ottenerne la loro condanna al risarcimento dei danni sofferti a seguito del sinistro verificatosi in data 26.6.13 all'altezza del km 68 sulla Strada Statale 647 fondo valle Biferno, quantificati - detratto l'acconto di
Euro 2.000,00 corrisposto dalla compagnia assicuratrice a ristoro dei soli danni riportati dal trattore
- in Euro 112.958,31.
A sostegno della domanda il ha dedotto che: Pt_1
- il sinistro era stato causato dal tamponamento del trattore da lui condotto da parte dell' autovettura condotta dal CP_4
- i danni conseguenti erano: a) quelli subiti dal trattore e dal carrobotte;
b) le lesioni personali riportate da esso attore;
c) quelli derivanti dal mancato guadagno determinato dalla impossibilità per il di poter svolgere la sua attività lavorativa. Pt_1
Si è costituita in giudizio la ed ha escluso la responsabilità del Controparte_3 nella causazione del sinistro;
ha comunque contestato l'avversa pretesa anche nel quantum, CP_4 chiedendone il rigetto.
Il non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_4
2. La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Larino, all'esito dell'istruttoria ammessa, nel corso della quale è stata disposta ed espletata CTU medica e CTU meccanica sul carrobotte, con sentenza n. 540/2022, pubblicata il
10.11.22, ha così statuito: accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di , quale conducente e proprietario Controparte_4 della Fiat Punto tg EG997EY, nella produzione del sinistro per cui è causa, e conseguentemente lo condanna, in solido con la , quale impresa che garantisce la responsabilità civile Controparte_5 della citata autovettura, a risarcire dei danni subiti a seguito del sinistro, Parte_1
2 quantificati in Euro 38.271,46, oltre ad interessi nella misura legale a far data dal deposito della presente sentenza;
condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in euro 7330, di cui 580 per spese e 6750 per compenso, di cui 2550 per fase di studio
(aumento ex art. 4 co 1 d m n 55 / 14), 1200 per fase introduttiva, 1800 per fase istruttoria e 2900 per fase decisionale, con distrazione delle stesse in favore dell' avv. Michele Liguori, dichiaratosi antistatario ex att. 93 cpc;
spese di ctu definitivamente a carico della convenuta , salvo l'obbligo di Controparte_5 solidarietà nei confronti degli ausiliari.
Il primo Giudice:
- ha ritenuto provato che il non aveva mantenuto in occasione dell'incidente la distanza di CP_4 sicurezza dal trattore condotto dal che aveva tamponato, violando in tal modo l'art. 149 del Pt_1
Codice della Strada, per cui la responsabilità per la causazione del sinistro deve essere ascritta in via esclusiva al predetto convenuto;
- ha osservato che il danno al trattore è stato risarcito dalla prima Controparte_3 dell'introduzione del giudizio;
- ha quantificato il danno al carrobotte in Euro 23.873,29, importo ottenuto sottraendo da Euro
30.420,33 (valore del mezzo indicato dal CTU ing. ), quello di Euro 6.547,04 (pari al valore Per_1 del relitto, come da ulteriore valutazione dell' ausiliare), cui aggiungere la spesa sopportata dal per il recupero del trattore e del carrobotte, pari ad Euro 1.677,50; Pt_1
- ha quantificato a titolo di ristoro del danno subito dal d' a causa dell' impossibilità di lavorare Pt_1 il terreno, il corrispettivo dovuto ad un solo lavoratore agricolo per il periodo corrispondente a quello in cui esso attore non ha potuto provvedere alla coltivazione del fondo, sulla base della tabella retributiva degli operai agricoli a tempo determinato dell' anno 2013 - livello 1, che prevede un compenso giornaliero di euro 68,25, moltiplicato per il numero di giornate lavorative del periodo luglio / settembre 2013 ( 64 ), e dunque l' importo di Euro 4.368,00;
- non ha ritenuto provato il mancato guadagno derivante dall' impossibilità dell'attore di dare esecuzione al contratto asseritamente concluso con l' ; Controparte_6
- ha liquidato a titolo di danno alla persona l'importo di Euro di 6.024,44, di cui Euro 3.645,88 per danno biologico, Euro 355,53 per 7 giorni di ITT, Euro 1.142,78 per 30 giorni di ITP al 75 %, Euro
507,90 per 20 giorni di ITP al 50 %, Euro 126,98 per 10 giorni di ITP al 25 % , ed Euro 245,37 per spese mediche;
- ha riconosciuto, a titolo di personalizzazione del danno, una maggiorazione pari a 1/5.
3 3. L'appello.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello il con atto notificato a mezzo pec Pt_1 il 10.5.23 alla compagnia di assicurazione, ed in data 10.5.23, ex art. 140 CPC, al con CP_4 raccomandata informativa recapitata al destinatario il 19.5.23.
L'appellante ha censurato la sentenza gravata in punto di mancato riconoscimento del danno subito dall'attore per l'attività agricola, ed in particolare della somma di Euro 19.800,00 per esborsi e di
Euro 34.101,30 per mancato reddito, lamentando l'omessa ed errata valutazione delle prove orali e di quelle documentali.
Ha quindi concluso chiedendo: preliminarmente, se ritenuto necessario, come già richiesto con la seconda memoria ex art. 183, co.
6, cpc e reiterato in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice di primo grado, si chiede che venga disposta CTU agronomica al fine di determinare con esattezza il danno subito dal sig. per la mancata coltivazione dello spinacio/bieta, nonché i costi aggiuntivi per portare a Pt_1 termine la coltivazione del pomodoro;
- nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 540 pubblicata il 10 novembre 2022, resa dal
Tribunale di Larino, condannare la compagnia di assicurazioni in persona del Controparte_5 legale rappresentante p.t ( già poi e il signor Controparte_7 Controparte_1 [...]
conducente e proprietario dell'autovettura FIAT PUNTO, tg. EG997EY al risarcimento CP_4 dei danni, meglio indicati nel corpo del presente atto, in favore dell'attore e al pagamento, in solido, della somma di € 49.533,30 per i motivi sopra indicati, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo. In ogni caso oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c..
Con comparsa depositata il 14.11.23 si è costituita la società titolare del Controparte_1 rapporto giuridico controverso a decorrere dal 1.7.23 quale successore della
[...]
a seguito di riorganizzazione societaria del gruppo ed ha concluso Controparte_3 CP_1 invocando il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Non si è costituito in giudizio il CP_4
Con ordinanza del 18.12.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. In rito.
Va dichiarata la contumacia di l'atto di appello è stato notificato a quest'ultimo nelle Controparte_8 forme dell'art. 140 CPC in data 10.5.23, e la raccomandata informativa è stata recapitata al destinatario in data 19.5.23.
4
5. Nel merito.
5.1. L'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui non ha riconosciuto all'attore i danni subiti in conseguenza del sinistro dall'attività agricola svolta dal sia per spese Pt_1 sostenute sia per mancato reddito conseguito.
5.2. Per meglio comprendere la censura è utile ricordare quanto osservato al riguardo dal Tribunale.
“Tale danno, a dire dell'attore, consta di € 19.800,00, somma asseritamente corrisposta a coloro che effettuarono la lavorazione del pomodoro in sua vece, e di € 34.101,30, costituente il mancato reddito subito a causa dell'impossibilità di dare esecuzione al contratto concluso con l'
[...]
inerente alla produzione di spinacio. Controparte_6
Il supporto probatorio della richiesta che precede è rappresentato dalle dichiarazioni rese dai testi Tes_
, e (la cui perizia, trattandosi di allegazione di parte non assurge a livello di Tes_1 Tes_2 prova e viene quindi liberamente valutata), i quali hanno confermato che il affidò alla ditta Pt_1 la coltivazione del pomodoro per il periodo luglio / settembre 2013. Tes_2
Tale circostanza, in uno con il fatto che le lesioni riportate dall' attore comportarono un esteso periodo di inabilità, rende credibile l'affidamento da parte del a terzi la coltivazione del Pt_1 terreno, ma il danno causato dall' impossibilità di attendere personalmente all' attività sopra descritta non può essere quantificato nella misura richiesta, non essendovi prova documentale del relativo esborso in favore della ditta Tes_2
Ai fini della quantificazione della specifica voce di danno che ci interessa occorre partire dal presupposto (affermato nell'atto di citazione e nella memoria ex art 183 co 6 n 2 cpc e poi confermato dai testi) che il era solito lavorare da solo il terreno di sua proprietà. Pt_1
E dunque al spetterà, a titolo di ristoro del danno subito dalla impossibilità di lavorare il Pt_1 terreno, il corrispettivo dovuto ad un solo lavoratore agricolo per il periodo corrispondente a quello in cui esso attore non ha potuto provvedere alla coltivazione del fondo, a nulla rilevando che la lavorazione nel periodo in questione sia stata affidata a più persone, atteso che queste ultime avrebbero dovuto essere pagate anche nell' ipotesi in cui egli fosse stato in grado di lavorare”.
L'appellante sostiene che il primo giudice non avrebbe adeguatamente vagliato le risultanze istruttorie, ed in particolare: la deposizione del teste che ha riferito di aver ricevuto, per Tes_2 intero, la somma di € 19.800,00 indicata nella fattura n. 6 del 30.09.2013, mostratagli, nonché detta fattura, prodotta in atti.
Il D'ER ha poi prodotto in questa sede l'assegno del 18.11.13 dell'importo di Euro 19.800,00 a pagamento della fattura.
5 Prescindendo da ogni considerazione in ordine all'ammissibilità della produzione documentale, è assorbente il rilievo che le censure dell'appellante non scalfiscono la ratio decidendi posta a base della liquidazione di tale voce di danno, fondata sul rilievo, non oggetto di specifiche censure in questa sede, che il era solito lavorare da solo il terreno di sua proprietà, a nulla rilevando Pt_1 dunque che egli si sia avvalso nell'occasione di più persone, ciò che sarebbe accaduto in ogni caso.
5.3. Quanto al mancato guadagno derivante dall' impossibilità di dare esecuzione al contratto asseritamente concluso con l' , il Tribunale ha ritenuto che non Controparte_6 sono idonee provarne l'esistenza, in difetto della produzione in giudizio della documentazione che ne attesti il contenuto, le generiche dichiarazioni dei testi.
Sul punto l'appellante segnala che alla consulenza è allegata una “impegnativa di coltivazione” Tes_3 da cui si evincerebbe che il si era impegnato a produrre e, poi, a consegnare Pt_1 all'organizzazione di produttori l'ortaggio bieta: in detto documento sono specificati, oltre CP_9 all'estensione del terreno impegnato (15 ettari), anche i dati catastali;
deduce altresì che la produzione di bieta non aveva potuto neppure iniziare, atteso che il sinistro si era verificato solo qualche giorno dopo la sottoscrizione del contratto.
In effetti, allegata alla perizia di parte prodotta in prime cure c'è un documento (all. 2) intestato all' , e denominato Impegnativa di coltivazione campagna Controparte_6 agraria 2013/014, nella quale il socio si impegna a coltivare il prodotto bieta nel Parte_1 terreno ubicato in agro di Larino della superficie di ha 15,00.
Il documento è datato 19.6.23, ma come eccepito dalla compagnia appellata, non si è in presenza di una data certa, che consenta di collocare l'impegno di cui si discute in epoca anteriore al sinistro per cui è causa.
Inoltre, nel documento è fatto riferimento al prodotto bieta, mentre nella perizia di parte il pregiudizio da mancato guadagno ipotizzato è riferito alla coltura di spinacio.
In conclusione, le carenze probatorie evidenziate dal Tribunale permangono, né possono essere superate dalla CTU invocata dall'appellante, avente funzione meramente esplorativa.
6. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/22 appello, in ragione del valore della controversia e dell'attività prestata.
6 Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 175/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Larino n.
540/2022, pubblicata il 10.11.22, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali del grado sostenute dalla Parte_1 liquidate in complessivi Euro 3.473,00 (Euro 1.029,00 per la Controparte_1 fase di studio, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 19.12.25.
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Dr. Ennio RICCI Consigliere rel.
Dr.ssa Rita CAROSELLA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 175/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di
Larino n. 540/2022, pubblicata il 10.11.2022, vertente
TRA
( ), rappresento e difeso, in virtù di procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Michele Liguori, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in
Larino, alla Via Marra n. 10.
APPELLANTE
E
(c.f. P.I. del n. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., titolare del rapporto giuridico controverso a P.IVA_2 partire dal 1° Luglio 2023, quale successore della già rappresentata Controparte_3
e difesa dall'avv. Gianfranco D'Autilia, come da procura generale in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore.
APPELLATA
E
( , residente in [...]. Controparte_4 C.F._2
APPELLATO - CONTUMACE
1 CONCLUSIONI: come da note scritte, contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente, depositate in via telematica in sostituzione, da ultimo, dell'udienza del
17.12.25.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata trattenuta per la decisione con ordinanza del 18.12.25.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto di causa. ha evocato in giudizio innanzi al Tribunale di Larino Marco Parte_1 CP_4 conducente e proprietario della Fiat Punto Tg. EG997EY, e la Controparte_3 impresa assicuratrice per la responsabilità civile della predetta autovettura, al fine di ottenerne la loro condanna al risarcimento dei danni sofferti a seguito del sinistro verificatosi in data 26.6.13 all'altezza del km 68 sulla Strada Statale 647 fondo valle Biferno, quantificati - detratto l'acconto di
Euro 2.000,00 corrisposto dalla compagnia assicuratrice a ristoro dei soli danni riportati dal trattore
- in Euro 112.958,31.
A sostegno della domanda il ha dedotto che: Pt_1
- il sinistro era stato causato dal tamponamento del trattore da lui condotto da parte dell' autovettura condotta dal CP_4
- i danni conseguenti erano: a) quelli subiti dal trattore e dal carrobotte;
b) le lesioni personali riportate da esso attore;
c) quelli derivanti dal mancato guadagno determinato dalla impossibilità per il di poter svolgere la sua attività lavorativa. Pt_1
Si è costituita in giudizio la ed ha escluso la responsabilità del Controparte_3 nella causazione del sinistro;
ha comunque contestato l'avversa pretesa anche nel quantum, CP_4 chiedendone il rigetto.
Il non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace. CP_4
2. La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Larino, all'esito dell'istruttoria ammessa, nel corso della quale è stata disposta ed espletata CTU medica e CTU meccanica sul carrobotte, con sentenza n. 540/2022, pubblicata il
10.11.22, ha così statuito: accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di , quale conducente e proprietario Controparte_4 della Fiat Punto tg EG997EY, nella produzione del sinistro per cui è causa, e conseguentemente lo condanna, in solido con la , quale impresa che garantisce la responsabilità civile Controparte_5 della citata autovettura, a risarcire dei danni subiti a seguito del sinistro, Parte_1
2 quantificati in Euro 38.271,46, oltre ad interessi nella misura legale a far data dal deposito della presente sentenza;
condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, liquidate in euro 7330, di cui 580 per spese e 6750 per compenso, di cui 2550 per fase di studio
(aumento ex art. 4 co 1 d m n 55 / 14), 1200 per fase introduttiva, 1800 per fase istruttoria e 2900 per fase decisionale, con distrazione delle stesse in favore dell' avv. Michele Liguori, dichiaratosi antistatario ex att. 93 cpc;
spese di ctu definitivamente a carico della convenuta , salvo l'obbligo di Controparte_5 solidarietà nei confronti degli ausiliari.
Il primo Giudice:
- ha ritenuto provato che il non aveva mantenuto in occasione dell'incidente la distanza di CP_4 sicurezza dal trattore condotto dal che aveva tamponato, violando in tal modo l'art. 149 del Pt_1
Codice della Strada, per cui la responsabilità per la causazione del sinistro deve essere ascritta in via esclusiva al predetto convenuto;
- ha osservato che il danno al trattore è stato risarcito dalla prima Controparte_3 dell'introduzione del giudizio;
- ha quantificato il danno al carrobotte in Euro 23.873,29, importo ottenuto sottraendo da Euro
30.420,33 (valore del mezzo indicato dal CTU ing. ), quello di Euro 6.547,04 (pari al valore Per_1 del relitto, come da ulteriore valutazione dell' ausiliare), cui aggiungere la spesa sopportata dal per il recupero del trattore e del carrobotte, pari ad Euro 1.677,50; Pt_1
- ha quantificato a titolo di ristoro del danno subito dal d' a causa dell' impossibilità di lavorare Pt_1 il terreno, il corrispettivo dovuto ad un solo lavoratore agricolo per il periodo corrispondente a quello in cui esso attore non ha potuto provvedere alla coltivazione del fondo, sulla base della tabella retributiva degli operai agricoli a tempo determinato dell' anno 2013 - livello 1, che prevede un compenso giornaliero di euro 68,25, moltiplicato per il numero di giornate lavorative del periodo luglio / settembre 2013 ( 64 ), e dunque l' importo di Euro 4.368,00;
- non ha ritenuto provato il mancato guadagno derivante dall' impossibilità dell'attore di dare esecuzione al contratto asseritamente concluso con l' ; Controparte_6
- ha liquidato a titolo di danno alla persona l'importo di Euro di 6.024,44, di cui Euro 3.645,88 per danno biologico, Euro 355,53 per 7 giorni di ITT, Euro 1.142,78 per 30 giorni di ITP al 75 %, Euro
507,90 per 20 giorni di ITP al 50 %, Euro 126,98 per 10 giorni di ITP al 25 % , ed Euro 245,37 per spese mediche;
- ha riconosciuto, a titolo di personalizzazione del danno, una maggiorazione pari a 1/5.
3 3. L'appello.
Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello il con atto notificato a mezzo pec Pt_1 il 10.5.23 alla compagnia di assicurazione, ed in data 10.5.23, ex art. 140 CPC, al con CP_4 raccomandata informativa recapitata al destinatario il 19.5.23.
L'appellante ha censurato la sentenza gravata in punto di mancato riconoscimento del danno subito dall'attore per l'attività agricola, ed in particolare della somma di Euro 19.800,00 per esborsi e di
Euro 34.101,30 per mancato reddito, lamentando l'omessa ed errata valutazione delle prove orali e di quelle documentali.
Ha quindi concluso chiedendo: preliminarmente, se ritenuto necessario, come già richiesto con la seconda memoria ex art. 183, co.
6, cpc e reiterato in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice di primo grado, si chiede che venga disposta CTU agronomica al fine di determinare con esattezza il danno subito dal sig. per la mancata coltivazione dello spinacio/bieta, nonché i costi aggiuntivi per portare a Pt_1 termine la coltivazione del pomodoro;
- nel merito, in parziale riforma della sentenza n. 540 pubblicata il 10 novembre 2022, resa dal
Tribunale di Larino, condannare la compagnia di assicurazioni in persona del Controparte_5 legale rappresentante p.t ( già poi e il signor Controparte_7 Controparte_1 [...]
conducente e proprietario dell'autovettura FIAT PUNTO, tg. EG997EY al risarcimento CP_4 dei danni, meglio indicati nel corpo del presente atto, in favore dell'attore e al pagamento, in solido, della somma di € 49.533,30 per i motivi sopra indicati, o nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al soddisfo. In ogni caso oltre interessi moratori ex art. 1284 c.c..
Con comparsa depositata il 14.11.23 si è costituita la società titolare del Controparte_1 rapporto giuridico controverso a decorrere dal 1.7.23 quale successore della
[...]
a seguito di riorganizzazione societaria del gruppo ed ha concluso Controparte_3 CP_1 invocando il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Non si è costituito in giudizio il CP_4
Con ordinanza del 18.12.25 la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
4. In rito.
Va dichiarata la contumacia di l'atto di appello è stato notificato a quest'ultimo nelle Controparte_8 forme dell'art. 140 CPC in data 10.5.23, e la raccomandata informativa è stata recapitata al destinatario in data 19.5.23.
4
5. Nel merito.
5.1. L'appellante ha censurato la sentenza gravata nella parte in cui non ha riconosciuto all'attore i danni subiti in conseguenza del sinistro dall'attività agricola svolta dal sia per spese Pt_1 sostenute sia per mancato reddito conseguito.
5.2. Per meglio comprendere la censura è utile ricordare quanto osservato al riguardo dal Tribunale.
“Tale danno, a dire dell'attore, consta di € 19.800,00, somma asseritamente corrisposta a coloro che effettuarono la lavorazione del pomodoro in sua vece, e di € 34.101,30, costituente il mancato reddito subito a causa dell'impossibilità di dare esecuzione al contratto concluso con l'
[...]
inerente alla produzione di spinacio. Controparte_6
Il supporto probatorio della richiesta che precede è rappresentato dalle dichiarazioni rese dai testi Tes_
, e (la cui perizia, trattandosi di allegazione di parte non assurge a livello di Tes_1 Tes_2 prova e viene quindi liberamente valutata), i quali hanno confermato che il affidò alla ditta Pt_1 la coltivazione del pomodoro per il periodo luglio / settembre 2013. Tes_2
Tale circostanza, in uno con il fatto che le lesioni riportate dall' attore comportarono un esteso periodo di inabilità, rende credibile l'affidamento da parte del a terzi la coltivazione del Pt_1 terreno, ma il danno causato dall' impossibilità di attendere personalmente all' attività sopra descritta non può essere quantificato nella misura richiesta, non essendovi prova documentale del relativo esborso in favore della ditta Tes_2
Ai fini della quantificazione della specifica voce di danno che ci interessa occorre partire dal presupposto (affermato nell'atto di citazione e nella memoria ex art 183 co 6 n 2 cpc e poi confermato dai testi) che il era solito lavorare da solo il terreno di sua proprietà. Pt_1
E dunque al spetterà, a titolo di ristoro del danno subito dalla impossibilità di lavorare il Pt_1 terreno, il corrispettivo dovuto ad un solo lavoratore agricolo per il periodo corrispondente a quello in cui esso attore non ha potuto provvedere alla coltivazione del fondo, a nulla rilevando che la lavorazione nel periodo in questione sia stata affidata a più persone, atteso che queste ultime avrebbero dovuto essere pagate anche nell' ipotesi in cui egli fosse stato in grado di lavorare”.
L'appellante sostiene che il primo giudice non avrebbe adeguatamente vagliato le risultanze istruttorie, ed in particolare: la deposizione del teste che ha riferito di aver ricevuto, per Tes_2 intero, la somma di € 19.800,00 indicata nella fattura n. 6 del 30.09.2013, mostratagli, nonché detta fattura, prodotta in atti.
Il D'ER ha poi prodotto in questa sede l'assegno del 18.11.13 dell'importo di Euro 19.800,00 a pagamento della fattura.
5 Prescindendo da ogni considerazione in ordine all'ammissibilità della produzione documentale, è assorbente il rilievo che le censure dell'appellante non scalfiscono la ratio decidendi posta a base della liquidazione di tale voce di danno, fondata sul rilievo, non oggetto di specifiche censure in questa sede, che il era solito lavorare da solo il terreno di sua proprietà, a nulla rilevando Pt_1 dunque che egli si sia avvalso nell'occasione di più persone, ciò che sarebbe accaduto in ogni caso.
5.3. Quanto al mancato guadagno derivante dall' impossibilità di dare esecuzione al contratto asseritamente concluso con l' , il Tribunale ha ritenuto che non Controparte_6 sono idonee provarne l'esistenza, in difetto della produzione in giudizio della documentazione che ne attesti il contenuto, le generiche dichiarazioni dei testi.
Sul punto l'appellante segnala che alla consulenza è allegata una “impegnativa di coltivazione” Tes_3 da cui si evincerebbe che il si era impegnato a produrre e, poi, a consegnare Pt_1 all'organizzazione di produttori l'ortaggio bieta: in detto documento sono specificati, oltre CP_9 all'estensione del terreno impegnato (15 ettari), anche i dati catastali;
deduce altresì che la produzione di bieta non aveva potuto neppure iniziare, atteso che il sinistro si era verificato solo qualche giorno dopo la sottoscrizione del contratto.
In effetti, allegata alla perizia di parte prodotta in prime cure c'è un documento (all. 2) intestato all' , e denominato Impegnativa di coltivazione campagna Controparte_6 agraria 2013/014, nella quale il socio si impegna a coltivare il prodotto bieta nel Parte_1 terreno ubicato in agro di Larino della superficie di ha 15,00.
Il documento è datato 19.6.23, ma come eccepito dalla compagnia appellata, non si è in presenza di una data certa, che consenta di collocare l'impegno di cui si discute in epoca anteriore al sinistro per cui è causa.
Inoltre, nel documento è fatto riferimento al prodotto bieta, mentre nella perizia di parte il pregiudizio da mancato guadagno ipotizzato è riferito alla coltura di spinacio.
In conclusione, le carenze probatorie evidenziate dal Tribunale permangono, né possono essere superate dalla CTU invocata dall'appellante, avente funzione meramente esplorativa.
6. Il governo delle spese di lite.
Le spese del grado seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. 147/22 appello, in ragione del valore della controversia e dell'attività prestata.
6 Va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R.
30.5.2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 175/23 R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Larino n.
540/2022, pubblicata il 10.11.22, ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese processuali del grado sostenute dalla Parte_1 liquidate in complessivi Euro 3.473,00 (Euro 1.029,00 per la Controparte_1 fase di studio, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Campobasso del 19.12.25.
L'Estensore Il Presidente
(Dr. Ennio Ricci) (Dr.ssa Maria Grazia d'Errico)
7