Cass. civ., sez. II, sentenza 17/08/1968, n. 2854
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Sentenza 17 agosto 1968

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In tema di regolamento di confini,ossia di Azione diretta a determinare l'estensione e la configurazione di fondi contigui, rese confuse da incertezza di confini,la prova della suddetta estensione e configurazione puo essere data con ogni mezzo, ed il giudice,dato il carattere di vindicatio duplex incertae partis dell'Azione medesima, e del tutto svincolato dal principio actore non probante reus absolvitur,dovendo invece, in ogni caso, determinare il confine in relazione a quegli elementi che gli sembrano attendibili. ( V. 3009-67, massima n. 330725).*

Le considerazioni incidentali, estranee alla controversia e prive di relazione causale col tema della lite e del dibattito, non essendo idonee a formare cosa giudicata od a determinare un interesse alla impugnazione, sono del tutto irrilevanti e non possono dar luogo alla Cassazione della sentenza. ( V. 20-64, 546-63, 1121-63). Conforme alla sentenza n. 2043-66, massima n. 323986.*

L'apprezzamento sulla maggiore o minore credibilita delle singole deposizioni testimoniali o sulla Rilevanza di esse e rimesso al giudice del merito. V.1441-68, massima n. 333088).*

La disposizione dell'art. 1143 cod. civ. - secondo la quale, quando l'attuale possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso, si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo - non e dettata per l'usucapione. In relazione a questo istituto, la sussistenza di un titolo a fondamento del possesso - all'infuori della particolare ipotesi dell'art. 1159 cod. civ., riguardante un titolo idoneo in astratto, ma non in concreto, a costituire diritti reali - non avrebbe significato,per la ragione sostanziale che il possessore avente un titolo concretamente idoneo e valido non ha alcuna necessita di invocare l'usucapione ai fini della prova della proprieta o del diritto reale. La norma dell'art. 1143 cod. civ., che rientra tra le Disposizioni generali in materia di possesso, e invece ispirata alla considerazione che normalmente l'acquisto della proprieta o di un diritto reale sulla cosa in base ad un titolo produce anche l'acquisto del possesso. Da cio deriva che il necessario presupposto per l'applicabilita della norma de qua si deve rinvenire nella circostanza che il bene oggetto del possesso sia identificabile nel bene menzionato dal titolo o sia, comunque, in esso ricompreso.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 17/08/1968, n. 2854
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2854
    Data del deposito : 17 agosto 1968

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