TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/11/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1639/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa IA TE CC, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1639 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
, nato in [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Daniele Dellapasqua, sito a Rimini in Via
XXII Giugno 1859 n. 12, in virtù di procura alle liti del 09.05.2023 posta in calce all'atto di citazione in opposizione;
Opponente nei confronti di
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Bologna, Via Bellaria n. 34/E, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Eduardo
IAni, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del
07 novembre 2022;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo: Pagamento provvigione contratto di mediazione.
La causa è stata iscritta a ruolo il giorno 23.5.2023 e trattenuta a sentenza all'udienza del
30.04.2023; considerata la natura della causa è stata consentita la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e la pronuncia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Sentita l'esposizione delle parti a difesa delle dedotte allegazioni il Giudice così provvede,
Art. 281 sexies C.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.05.2023, i coniugi e Parte_3 Pt_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 1458/2022 emesso dal
[...]
Tribunale di Rimini il 30.12.2022 con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di €
5.490,00, oltre interessi e spese, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione immobiliare svolta in loro favore
Gli opponenti a fondamento della propria opposizione eccepivano:
1-L'inefficacia del Decreto Ingiuntivo per tardiva notifica ex art. 644 c.p.c. in quanto:
-Il decreto ingiuntivo n. 1458/2022 era stato emesso il 30.12.2022 e notificato il 12.04.2023, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
-Gli Opponenti evidenziavano che la modifica della loro residenza era avvenuta il 13.12.2022 (doc.
20 e 21), mentre l'Agenzia di mediazione si era basata su una certificazione anagrafica del
10.11.2022, pertanto sostenevano che la condotta di era stata negligente, impedendo Controparte_1
l'applicazione del principio della "ripresa del procedimento notificatorio" per cause non imputabili al notificante, come stabilito dalla Cass. n. 7280/2024;
- contestavano l'argomento dell'opposta secondo cui la notifica ad un indirizzo non più attuale sia solo nulla e non inesistente, e quindi sanabile con la rinnovazione, ribadendo che l'inefficacia era già maturata;
2- L'inadempimento di ex art. 1759, comma 1, c.c. e una diversa qualificazione del Controparte_1 contratto.
Sostenevano in particolare gli opponenti che l'incarico conferito a fosse da qualificarsi CP_1 come contratto di mandato piuttosto che mediazione tipica, implicando un dovere di diligenza e tutela degli interessi del mandante più stringente.
Lamentavano, inoltre, che , mediatore preposto di aveva celato loro Persona_1 CP_1 informazioni essenziali sulla a loro dire inesistente capacità di spesa del Sig. , pur essendone Pt_4
a conoscenza. Tale omissione avrebbe indotto i coniugi ad accettare una proposta d'acquisto Pt_1 con una caparra confirmatoria di soli € 5.000,00, inferiore a quanto pattuito.
Adducevano che il DO avrebbe ritardato la consegna dell'assegno di caparra e persino tentato di far firmare ad una rinuncia alla caparra (doc. 08), poi eliminata grazie all'intervento Parte_2 di un altro mediatore (dott. ). CP_2
La prova di tali circostanze era stata affidata ai capitoli di prova testimoniale e per interpello, nonché alla produzione di registrazioni telefoniche e chat WhatsApp (doc. 22, 23, 24).
Gli opponenti chiedevano dunque la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto delle domande di e, in via riconvenzionale, la condanna dell del (con chiamata in causa CP_1 CP_3 Per_1
pagina2 di 11 del terzo) al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in € 36.150,00, per l'aggravio dei costi di un mutuo successivo.
Successivamente gli opponenti rinunciavano alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale e alla chiamata in causa del terzo, come specificato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.08.2023 si costituiva in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis così giudicare: preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1458/2022 del
30.12.2022 qui opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito rigettare le avverse eccezioni e/o domande riconvenzionali, anche in ordine alla chiamata in causa del terzo, in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte dedotte in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, - accertare e dichiarare che i coniugi nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata in [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
), sono debitori nei confronti di (P.IVA e C.F. C.F._2 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Bologna (BO), alla P.IVA_1
Via Bellaria n. 34/E, per le ragioni indicate in atto, della somma complessiva di € 5.490,00 (ovvero della minore somma che sarà accertata in corso di causa), oltre interessi ex art. 1284, comma IV,
c.c. a decorrere dalla data del dovuto pagamento al saldo e, per l'effetto, - condannare i coniugi
, (c.f. ) e (c.f. ), al Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 pagamento nei confronti di (P.IVA e C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, corrente in Bologna (BO), alla Via Bellaria n. 34/E, della somma di €
5.490,00 (ovvero della minore somma che sarà accertata in corso di causa), oltre interessi ex art.
1284, comma IV, c.c., a decorrere dalla data del dovuto pagamento al saldo;
- rigettare le avverse eccezioni e/o domande riconvenzionali, anche in ordine alla chiamata in causa del terzo, in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte dedotte in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa a carico dell'attore in opposizione”.
In particolare, l'opposta:
1- Affermava la piena efficacia del Decreto Ingiuntivo:
L sosteneva che l'iniziativa di notifica del decreto ingiuntivo fosse tempestiva, avendo CP_3 depositato la richiesta all in data 06.02.2023, entro i 60 giorni, basandosi su un certificato di Pt_5 residenza del 10.11.2022.
pagina3 di 11 Argomentava che la notifica ad un indirizzo anagrafico non più attuale, ma comunque riferibile al destinatario, configurerebbe una nullità e non un'inesistenza della notifica stessa, pertanto sanabile con la rinnovazione che provvedeva ad effettuare in aprile 2023. CP_1
Richiamava, inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4529/2019, Cass. n. 3552/2014) che distingue tra notifica nulla e inesistente e che riconosce la sanatoria della notifica nulla tramite rinnovazione, indice della volontà del creditore di avvalersi del titolo.
2- Eccepiva l'insussistenza degli inadempimenti addebitategli e invocava il pieno diritto alla provvigione (artt. 1754, 1755, 1759 c.c.). In particolare l'opposta:
-Ribadiva che il diritto alla provvigione sorge con la conclusione dell'affare, intesa come la costituzione di un vincolo giuridico tra le parti, anche costituito da un contratto preliminare e citando a tal fine numerose pronunce giurisprudenziali a sostegno di questa tesi (Cass. Civ. n.
9078/2001, 8676/2009, 12527/2010, 869/2018, Tribunale Benevento n. 47/2022, Corte d'Appello
Palermo 18/11/2021, Tribunale Livorno n. 681/2020, Tribunale Brescia n. 751/2025).
-Evidenziava altresì che la proposta d'acquisto di non era stata subordinata all'ottenimento di Pt_4 un mutuo e che aveva rassicurato il mediatore sulla sua capacità finanziaria. La consegna Pt_4 dell'assegno di € 5.000,00 a titolo di caparra, poi regolarmente incassato dai coniugi , ne Pt_1 sarebbe stata prova.
-Conseguentemente l'opposta negava di aver celato informazioni sulla capacità finanziaria di , Pt_4 affermando che il mediatore non è tenuto a verificare gli estratti conto o la solvibilità del proponente oltre quanto dichiarato e che il differimento dell'incasso della caparra e la presunta rinuncia erano stati presentati come accordi raggiunti tra le parti (venditori e acquirente), non come imposizioni del mediatore, e comunque non inficianti il diritto alla provvigione già maturato.
- Sottolineava che le contestazioni degli opponenti erano state sollevate solo dopo la richiesta di pagamento della provvigione ad otto mesi dalla conclusione del preliminare, suggerendo una natura strumentale dell'opposizione.
- Rilevava che gli opponenti avevano comunque tratto un risultato utile dalla attività di mediazione, avendo incassato e trattenuto la caparra di € 5.000,00 a titolo risarcitorio in seguito all'inadempimento del Sig. . Pt_4
Infine, l'opposta, preso atto della rinuncia degli opponenti alla domanda riconvenzionale e alla chiamata del terzo, ed interpretando tale rinuncia come un'implicita ammissione dell'infondatezza delle loro pretese risarcitorie, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
pagina4 di 11 All'udienza del 23.11.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposto l'esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, e non veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo.
All'udienza del 08.04.2024, preso atto dell'esito negativo della mediazione, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., i coniugi rinunciavano alla domanda Pt_1 riconvenzionale per il risarcimento del danno patrimoniale, insistendo unicamente per la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande di CP_1
Venivano depositate le memorie istruttorie e con ordinanza del 09.08.2024, il Giudice rigettava le istanze istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione e formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. di "abbandono della causa a spese di lite compensate".
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 14.10.2024, i coniugi e accettavano la Pt_1 Pt_2 proposta conciliativa, mentre esprimeva dissenso. Nel frattempo, i coniugi Controparte_1 Pt_1 provvedevano al pagamento dell'intero credito portato dal decreto ingiuntivo.
La causa veniva rinviata all'udienza del 30.04.2025 per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., con termini per il deposito di note conclusive. Le parti depositavano le proprie note conclusive, ribadendo le rispettive posizioni.
**
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
1.Infondatezza dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.
L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica sollevata dagli Opponenti deve essere respinta.
È pacifico che il decreto ingiuntivo n. 1458/2022 sia stato emesso in data 30.12.2022 e che la prima notifica sia stata tentata dall'UNEP in data 06.02.2023, quindi entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. Si osserva, infatti, che sebbene tale notifica non sia andata a buon fine a causa del mutamento di residenza dei coniugi , avvenuto in data 13.12.2022 (come da Pt_1 doc. 20 e 21), e la notifica si sia perfezionata solo in data 12.04.2023, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la distinzione tra notificazione inesistente e notificazione nulla.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con ordinanza n. 4529 del 19 febbraio
2019, "la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata nel luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima risulta essere nulla, ma non inesistente, posto che tale luogo non è privo di riferimenti col destinatario della notifica stessa". La notificazione è inesistente quando è stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcun rapporto con il destinatario, perché a lui totalmente estranei. È, invece, semplicemente nulla o irregolare pagina5 di 11 quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge, abbiano comunque con il destinatario un collegamento.
Ebbene, nel caso di specie, ha basato il primo tentativo di notifica su un certificato Controparte_1 anagrafico dei coniugi risalente al 10.11.2022 (doc. 1 del fascicolo monitorio), che indicava Pt_1 la residenza in Via Mario Pinzi n.
1. Il successivo cambio di residenza al 13.12.2022, sebbene precedente all'emissione del decreto ingiuntivo, era stato molto recente e non immediatamente conoscibile all'opposta al momento della richiesta di notifica. Pertanto, la notifica tentata all'indirizzo precedente non può considerarsi inesistente, ma al più nulla.
A tal proposito si aggiunge che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3552 del 14 febbraio 2014, ha ribadito che la notifica del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è comunque indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e consente la sua rinnovazione. L'opposta ha effettivamente provveduto alla rinnovazione della notifica in data 12.04.2023. Tale rinnovazione, conseguente alla nullità della notifica, è idonea a sanare il vizio e a salvare l'efficacia del decreto ingiuntivo, purché il procedimento notificatorio sia riattivato entro un termine ragionevole dalla conoscenza dell'esito negativo della prima notifica (cfr. Cass. SS.UU. n. 17352 del 2009).
Non può, infatti, presumersi che il creditore abbia voluto abbandonare il titolo solo per una notifica non andata a buon fine per ragioni non direttamente imputabili a sua negligenza grave o inerzia. Nel caso in esame, il tentativo di notifica da parte di è avvenuto infatti con la dovuta CP_1 tempestività rispetto all'emissione del decreto e sulla base di dati oggettivamente disponibili al momento della richiesta, ancorché in seguito rivelatisi non più attuali per una recente variazione anagrafica dei debitori.
Per le ragioni esposte, l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
2. Infondatezza dell'eccepito inadempimento del mediatore ex art. 1759 c.c. e diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 1755 c.c..
La principale censura degli opponenti riguarda il preteso inadempimento di per non Controparte_1 aver comunicato loro l'inesistente capacità economica del proponente acquirente A Parte_6 fondamento di tale doglianza, gli opponenti hanno anche proposto una riqualificazione del contratto da mediazione a mandato.
2.1 Qualificazione del contratto
Come è noto il potere concesso al Giudicante in merito alla qualificazione giuridica dell'azione, attribuendo al rapporto un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, viene circoscritto all'ipotesi di non alterazione dei fatti costitutivi della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, il contratto intercorso tra le parti, pur denominato incarico di mediazione atipica in esclusiva (doc. 03), rientra nella figura della mediazione immobiliare tipica disciplinata pagina6 di 11 dagli artt. 1754 e seguenti c.c.. Caratteristica fondamentale del contratto di mediazione è la “messa in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare" da parte del mediatore, che agisce
"senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza" (art. 1754 c.c.). L'esclusiva e la predeterminazione della provvigione non snaturano il rapporto di mediazione, infatti, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che anche l'incarico di mediazione con clausola di esclusiva, pur implicando un obbligo per il mediatore di attivarsi per la ricerca di un contraente, non lo trasforma automaticamente in un mandatario, a meno che non assuma un ruolo di rappresentanza o gestione degli interessi di una parte con perdita della sua terzietà. L'incarico documentato in atti (doc. 03) non conferisce ad un potere di CP_1 rappresentanza o poteri eccedenti la messa in relazione delle parti, ma si limita a regolare le modalità e il compenso per l'attività di reperimento di un acquirente. Pertanto, il contratto deve essere qualificato come mediazione immobiliare.
2.2 Valutazione del comportamento del mediatore e Diritto alla provvigione.
Ai sensi dell'art. 1755, comma 1, c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. Il concetto di conclusione dell'affare è interpretato dalla giurisprudenza in senso ampio, includendo ogni operazione economica generatrice di un vincolo giuridico tra le parti, idoneo a sfociare in un successivo atto traslativo, anche se si tratta di un contratto preliminare.
Numerose pronunce della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito hanno, infatti, ribadito questo principio. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che "Il diritto del mediatore alla provvigione sorge nel momento in cui le parti, per effetto del suo intervento, hanno concluso un affare, da intendersi come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un vincolo giuridico, che consenta alle parti di agire per l'adempimento o il risarcimento del danno, e non necessariamente l'atto definitivo di trasferimento della proprietà" (Cassazione Civile, n. 8676 del
16 aprile 2009). Più recentemente, il Tribunale di Benevento, Sez. II, con Sentenza n. 47 del 13 gennaio 2022, ha statuito che "il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, essendo all'uopo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione tra loro le parti contrattuali, in modo che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta". In modo analogo, altra corte di merito ha precisato che "la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la conclusione dell'affare possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera" (Corte d'Appello di Palermo, Sentenza del 18 novembre 2021).
pagina7 di 11 Nel caso in esame, è pacifico e non contestato che l'intervento di attraverso CP_1 Persona_1
, abbia portato alla stipula del contratto preliminare di compravendita tra i coniugi e
[...] Pt_1 ed in data 10.12.2021 (doc. 05). Tale preliminare prevedeva un prezzo di € Pt_2 Parte_6
150.000,00 e la corresponsione di una caparra confirmatoria. Indipendentemente dalle vicende successive che hanno impedito la stipula del rogito definitivo ovvero l'inadempimento di , il Pt_4 diritto alla provvigione è sorto con il perfezionamento del preliminare.
Quanto all'asserito inadempimento di per violazione dell'art. 1759, comma 1, c.c. – che CP_1 impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso – le argomentazioni degli opponenti non trovano sufficiente riscontro negli atti e nei documenti. ha, infatti, evidenziato che la proposta d'acquisto di non era subordinata CP_1 Pt_4 all'ottenimento di un mutuo, e lo stesso aveva rassicurato il mediatore sulla propria capacità Pt_4 economica. Il fatto che "anticipava al mediatore che probabilmente avrebbe richiesto una Pt_4 delibera di prefattibilità del mutuo", come ammesso in comparsa di costituzione dell'opposta, non equivale a dichiarare una totale incapacità di spesa tale da rendere l'affare insicuro. Il mediatore non ha l'onere di svolgere indagini approfondite sulla solvibilità delle parti, ma solo di comunicare le circostanze a lui note o facilmente conoscibili secondo la media diligenza professionale (cfr. Cass.
n. 20512 del 29 settembre 2020). Peraltro, la consegna di un assegno di € 5.000,00 a titolo di caparra (doc. 04), regolarmente incassato dagli Opponenti, deponeva per una presunta solvibilità del proponente al momento della proposta. Inoltre, le circostanze relative al ritardo nella consegna dell'assegno e alla rinuncia alla caparra (doc. 08 e 09) non modificano la situazione prospettata.
Tali documenti, pur testimoniando una gestione complessa della fase di formalizzazione della caparra, sono stati presentati dall'opposta come frutto di accordi seppur controversi tra le parti o come tentativi di mediazione da parte di in una situazione divenuta problematica, e non Per_1 come un'azione fraudolenta volta a celare una preesistente e totale insolvenza di . Pt_4
Peraltro, la successiva rinuncia alla rinuncia e la pattuizione di un incasso differito, poi avvenuto, mostrano una dinamica in cui gli odierni opponenti hanno avuto un ruolo attivo.
Ad indebolire ulteriormente la tesi di un inadempimento iniziale soccorre anche la circostanza che gli opponenti hanno sollevato contestazioni sulla condotta del mediatore solo in data 09.08.2022
(doc. 13), ovvero a distanza di circa otto mesi dall'accettazione della proposta e dopo aver ricevuto la diffida di pagamento della provvigione da parte di (doc. 05 del fascicolo monitorio). Se CP_1 il mediatore avesse fraudolentemente celato informazioni essenziali, sarebbe stato infatti logico attendersi una reazione più tempestiva e la rinuncia da parte degli opponenti alla domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno patrimoniale e alla chiamata in causa di Per_1
pagina8 di 11 rafforzano la posizione dell'opposta. Tale rinuncia implica il venir meno della prova Per_1 dell'esistenza del danno asseritamente subito a causa dell'inadempimento del mediatore, e quindi dell'elemento costitutivo della pretesa risarcitoria.
Gli stessi opponenti hanno poi trattenuto la caparra di € 5.000,00 come forma di ristoro per l'inadempimento di , ottenendo un così un “risultato utile" dalla mediazione. In tal senso si Pt_4 osserva come la Suprema Corte, sebbene in caso differente, ha affermato che la provvigione è dovuta anche per contratti preliminari su immobili con vizi, in quanto il contratto resta vincolante e idoneo a giustificare una domanda risarcitoria che può includere il rimborso della provvigione. A maggior ragione, nel caso di inadempimento del promissario acquirente, il diritto alla provvigione del mediatore non viene meno. (Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 4415 del 21 febbraio 2017).
Le istanze istruttorie articolate dagli opponenti, rigettate in fase di trattazione in quanto ritenute superflue o inammissibili, non avrebbero potuto mutare l'esito della controversia. Le prove orali, pur ammissibili in linea di principio per fatti negativi, non avrebbero potuto sopperire alla carenza di prova documentale sulla presunta condotta fraudolenta e preesistente del mediatore. La trascrizione della telefonata (doc. 23) e della chat WhatsApp (doc. 24) del 11 e 14 luglio 2022, per quanto possano testimoniare la frustrazione dei coniugi e il tentativo di di trovare una Pt_1 Per_1 nuova soluzione (o di esigere il suo compenso), si collocano in un momento successivo al sorgere del diritto alla provvigione e non dimostrano una condotta dolosa o gravemente negligente al momento della stipula del preliminare. La conversazione, anzi, vede affermare che gli Per_1 Pt_4 aveva dato sicurezze e che il problema era sorto con la banca successivamente: "mi aveva detto che era perfetto sotto tutti i punti di vista. Alla fine la banca che aveva trovato e che gli doveva concedere il mutuo purtroppo ha avuto un problema con la perizia di casa tua e quindi non gliel'ha concesso".
In conclusione, il diritto di alla provvigione si è validamente costituito con la stipula Controparte_1 del preliminare di compravendita e non risulta provato alcun inadempimento imputabile al mediatore che possa escludere o ridurre tale diritto.
2.3 Sugli interessi
Relativamente al decorso degli interessi, l'art. 1284, comma 4, c.c., prevede che "nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, gli interessi decorrono dalla data della messa in mora". La domanda di originariamente prevedeva gli interessi ai sensi Controparte_1 dell'art. 1284, comma IV, c.c. a decorrere dalla data del dovuto pagamento. Tuttavia, in sede di conclusioni definitive, ha specificato la richiesta di interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. a CP_1 decorrere dalla data del dovuto pagamento al saldo. Gli opponenti hanno chiesto di limitare il decorso degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. alla data di presentazione della domanda pagina9 di 11 giudiziale. Considerata la natura del credito, gli interessi legali devono decorrere dalla data della messa in mora, ovvero dalla diffida di pagamento del 28.07.2022 (doc. 5 del fascicolo monitorio), a partire dalla scadenza ivi indicata (7 giorni dalla ricezione).
3. Conclusioni
Si ritiene quindi che parte opposta, anche alla luce dei principi che regolano l'onere della prova in materia, abbia fornito prova della propria domanda, del prezzo invocato e della conformità dello stesso, mentre l'opponente non ha fornito prova delle circostanze su cui si fondavano le proprie eccezioni e/o del fatto estintivo della pretesa.
Pertanto, la domanda formulata da è pienamente fondata e dimostrata e pertanto Controparte_1
l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo numero
1458/2022 emesso dal Tribunale di Rimini il 30.12.2022.
4.Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le fasi del giudizio, in relazione al valore della controversia (€ 5.490,00).
In relazione al rifiuto dell'opposta rispetto alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice ("abbandono della causa a spese di lite compensate") il mancato accoglimento della proposta conciliativa da parte di non comporta una deviazione dalla regola generale della CP_1 soccombenza, in quanto l'opposta ha debitamente motivato le ragioni del rifiuto facendo presente come ogni tentativo precedente di conciliare la lite sia stato respinto dagli stessi opponenti, pertanto, essendo l'opposta risultata vittoriosa nel merito, non sussistono motivi eccezionali per la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c.. Non ricorrono, elementi di complessità della lite, giuridica o fattuale, che possano giustificare una diversa regolamentazione.
Pertanto, parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della opposta, che si liquidano, secondo i parametri indicati disciplinati dal DM 55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, con applicazione dello scaglione medio (minimo solo per attività introduttiva e decisionale) fino ad euro 26.000,00 e dunque quantificate nell'importo complessivo di
Euro 3.839,00, oltre spese non imponibili, spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così decide:
_ Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo numero 1458/2022 emesso dal Tribunale di Rimini il 30.12.2022 con condanna di e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 5.490,00, oggetto di decreto Controparte_1
pagina10 di 11 ingiuntivo oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dal settimo giorno successivo alla ricezione della diffida di pagamento (28.07.2022) fino al saldo effettivo;
_Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposta che si liquidano in € 3.839,00, oltre spese non imponibili, spese generali ed accessori di legge.
La presente sentenza si intende pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Così deciso in Rimini, lì 19.11.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
IA TE CC
pagina11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Dott.ssa IA TE CC, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1639 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da
, nato in [...] il [...] (c.f. ) e Parte_1 C.F._1
, nata in [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Daniele Dellapasqua, sito a Rimini in Via
XXII Giugno 1859 n. 12, in virtù di procura alle liti del 09.05.2023 posta in calce all'atto di citazione in opposizione;
Opponente nei confronti di
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Bologna, Via Bellaria n. 34/E, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Eduardo
IAni, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del
07 novembre 2022;
Opposta
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo: Pagamento provvigione contratto di mediazione.
La causa è stata iscritta a ruolo il giorno 23.5.2023 e trattenuta a sentenza all'udienza del
30.04.2023; considerata la natura della causa è stata consentita la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e la pronuncia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Sentita l'esposizione delle parti a difesa delle dedotte allegazioni il Giudice così provvede,
Art. 281 sexies C.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina1 di 11 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19.05.2023, i coniugi e Parte_3 Pt_2 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo numero 1458/2022 emesso dal
[...]
Tribunale di Rimini il 30.12.2022 con il quale veniva loro ingiunto il pagamento della somma di €
5.490,00, oltre interessi e spese, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione immobiliare svolta in loro favore
Gli opponenti a fondamento della propria opposizione eccepivano:
1-L'inefficacia del Decreto Ingiuntivo per tardiva notifica ex art. 644 c.p.c. in quanto:
-Il decreto ingiuntivo n. 1458/2022 era stato emesso il 30.12.2022 e notificato il 12.04.2023, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.;
-Gli Opponenti evidenziavano che la modifica della loro residenza era avvenuta il 13.12.2022 (doc.
20 e 21), mentre l'Agenzia di mediazione si era basata su una certificazione anagrafica del
10.11.2022, pertanto sostenevano che la condotta di era stata negligente, impedendo Controparte_1
l'applicazione del principio della "ripresa del procedimento notificatorio" per cause non imputabili al notificante, come stabilito dalla Cass. n. 7280/2024;
- contestavano l'argomento dell'opposta secondo cui la notifica ad un indirizzo non più attuale sia solo nulla e non inesistente, e quindi sanabile con la rinnovazione, ribadendo che l'inefficacia era già maturata;
2- L'inadempimento di ex art. 1759, comma 1, c.c. e una diversa qualificazione del Controparte_1 contratto.
Sostenevano in particolare gli opponenti che l'incarico conferito a fosse da qualificarsi CP_1 come contratto di mandato piuttosto che mediazione tipica, implicando un dovere di diligenza e tutela degli interessi del mandante più stringente.
Lamentavano, inoltre, che , mediatore preposto di aveva celato loro Persona_1 CP_1 informazioni essenziali sulla a loro dire inesistente capacità di spesa del Sig. , pur essendone Pt_4
a conoscenza. Tale omissione avrebbe indotto i coniugi ad accettare una proposta d'acquisto Pt_1 con una caparra confirmatoria di soli € 5.000,00, inferiore a quanto pattuito.
Adducevano che il DO avrebbe ritardato la consegna dell'assegno di caparra e persino tentato di far firmare ad una rinuncia alla caparra (doc. 08), poi eliminata grazie all'intervento Parte_2 di un altro mediatore (dott. ). CP_2
La prova di tali circostanze era stata affidata ai capitoli di prova testimoniale e per interpello, nonché alla produzione di registrazioni telefoniche e chat WhatsApp (doc. 22, 23, 24).
Gli opponenti chiedevano dunque la revoca del decreto ingiuntivo, il rigetto delle domande di e, in via riconvenzionale, la condanna dell del (con chiamata in causa CP_1 CP_3 Per_1
pagina2 di 11 del terzo) al risarcimento dei danni patrimoniali subiti, quantificati in € 36.150,00, per l'aggravio dei costi di un mutuo successivo.
Successivamente gli opponenti rinunciavano alla domanda riconvenzionale di risarcimento del danno patrimoniale e alla chiamata in causa del terzo, come specificato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.08.2023 si costituiva in giudizio la società contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis così giudicare: preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1458/2022 del
30.12.2022 qui opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito rigettare le avverse eccezioni e/o domande riconvenzionali, anche in ordine alla chiamata in causa del terzo, in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte dedotte in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, - accertare e dichiarare che i coniugi nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e nata in [...] il [...] (c.f. C.F._1 Parte_2
), sono debitori nei confronti di (P.IVA e C.F. C.F._2 Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Bologna (BO), alla P.IVA_1
Via Bellaria n. 34/E, per le ragioni indicate in atto, della somma complessiva di € 5.490,00 (ovvero della minore somma che sarà accertata in corso di causa), oltre interessi ex art. 1284, comma IV,
c.c. a decorrere dalla data del dovuto pagamento al saldo e, per l'effetto, - condannare i coniugi
, (c.f. ) e (c.f. ), al Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 pagamento nei confronti di (P.IVA e C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, corrente in Bologna (BO), alla Via Bellaria n. 34/E, della somma di €
5.490,00 (ovvero della minore somma che sarà accertata in corso di causa), oltre interessi ex art.
1284, comma IV, c.c., a decorrere dalla data del dovuto pagamento al saldo;
- rigettare le avverse eccezioni e/o domande riconvenzionali, anche in ordine alla chiamata in causa del terzo, in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte dedotte in narrativa.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa a carico dell'attore in opposizione”.
In particolare, l'opposta:
1- Affermava la piena efficacia del Decreto Ingiuntivo:
L sosteneva che l'iniziativa di notifica del decreto ingiuntivo fosse tempestiva, avendo CP_3 depositato la richiesta all in data 06.02.2023, entro i 60 giorni, basandosi su un certificato di Pt_5 residenza del 10.11.2022.
pagina3 di 11 Argomentava che la notifica ad un indirizzo anagrafico non più attuale, ma comunque riferibile al destinatario, configurerebbe una nullità e non un'inesistenza della notifica stessa, pertanto sanabile con la rinnovazione che provvedeva ad effettuare in aprile 2023. CP_1
Richiamava, inoltre, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4529/2019, Cass. n. 3552/2014) che distingue tra notifica nulla e inesistente e che riconosce la sanatoria della notifica nulla tramite rinnovazione, indice della volontà del creditore di avvalersi del titolo.
2- Eccepiva l'insussistenza degli inadempimenti addebitategli e invocava il pieno diritto alla provvigione (artt. 1754, 1755, 1759 c.c.). In particolare l'opposta:
-Ribadiva che il diritto alla provvigione sorge con la conclusione dell'affare, intesa come la costituzione di un vincolo giuridico tra le parti, anche costituito da un contratto preliminare e citando a tal fine numerose pronunce giurisprudenziali a sostegno di questa tesi (Cass. Civ. n.
9078/2001, 8676/2009, 12527/2010, 869/2018, Tribunale Benevento n. 47/2022, Corte d'Appello
Palermo 18/11/2021, Tribunale Livorno n. 681/2020, Tribunale Brescia n. 751/2025).
-Evidenziava altresì che la proposta d'acquisto di non era stata subordinata all'ottenimento di Pt_4 un mutuo e che aveva rassicurato il mediatore sulla sua capacità finanziaria. La consegna Pt_4 dell'assegno di € 5.000,00 a titolo di caparra, poi regolarmente incassato dai coniugi , ne Pt_1 sarebbe stata prova.
-Conseguentemente l'opposta negava di aver celato informazioni sulla capacità finanziaria di , Pt_4 affermando che il mediatore non è tenuto a verificare gli estratti conto o la solvibilità del proponente oltre quanto dichiarato e che il differimento dell'incasso della caparra e la presunta rinuncia erano stati presentati come accordi raggiunti tra le parti (venditori e acquirente), non come imposizioni del mediatore, e comunque non inficianti il diritto alla provvigione già maturato.
- Sottolineava che le contestazioni degli opponenti erano state sollevate solo dopo la richiesta di pagamento della provvigione ad otto mesi dalla conclusione del preliminare, suggerendo una natura strumentale dell'opposizione.
- Rilevava che gli opponenti avevano comunque tratto un risultato utile dalla attività di mediazione, avendo incassato e trattenuto la caparra di € 5.000,00 a titolo risarcitorio in seguito all'inadempimento del Sig. . Pt_4
Infine, l'opposta, preso atto della rinuncia degli opponenti alla domanda riconvenzionale e alla chiamata del terzo, ed interpretando tale rinuncia come un'implicita ammissione dell'infondatezza delle loro pretese risarcitorie, insisteva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
pagina4 di 11 All'udienza del 23.11.2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disposto l'esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 28/2010, e non veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo.
All'udienza del 08.04.2024, preso atto dell'esito negativo della mediazione, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Con memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., i coniugi rinunciavano alla domanda Pt_1 riconvenzionale per il risarcimento del danno patrimoniale, insistendo unicamente per la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande di CP_1
Venivano depositate le memorie istruttorie e con ordinanza del 09.08.2024, il Giudice rigettava le istanze istruttorie, ritenendo la causa matura per la decisione e formulava alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. di "abbandono della causa a spese di lite compensate".
Con note di trattazione scritta per l'udienza del 14.10.2024, i coniugi e accettavano la Pt_1 Pt_2 proposta conciliativa, mentre esprimeva dissenso. Nel frattempo, i coniugi Controparte_1 Pt_1 provvedevano al pagamento dell'intero credito portato dal decreto ingiuntivo.
La causa veniva rinviata all'udienza del 30.04.2025 per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c., con termini per il deposito di note conclusive. Le parti depositavano le proprie note conclusive, ribadendo le rispettive posizioni.
**
L'opposizione è infondata e deve essere respinta.
1.Infondatezza dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.
L'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notifica sollevata dagli Opponenti deve essere respinta.
È pacifico che il decreto ingiuntivo n. 1458/2022 sia stato emesso in data 30.12.2022 e che la prima notifica sia stata tentata dall'UNEP in data 06.02.2023, quindi entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c. Si osserva, infatti, che sebbene tale notifica non sia andata a buon fine a causa del mutamento di residenza dei coniugi , avvenuto in data 13.12.2022 (come da Pt_1 doc. 20 e 21), e la notifica si sia perfezionata solo in data 12.04.2023, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito la distinzione tra notificazione inesistente e notificazione nulla.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con ordinanza n. 4529 del 19 febbraio
2019, "la notificazione del decreto ingiuntivo effettuata nel luogo in cui l'ingiunto aveva la residenza anagrafica fino a poco tempo prima risulta essere nulla, ma non inesistente, posto che tale luogo non è privo di riferimenti col destinatario della notifica stessa". La notificazione è inesistente quando è stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcun rapporto con il destinatario, perché a lui totalmente estranei. È, invece, semplicemente nulla o irregolare pagina5 di 11 quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge, abbiano comunque con il destinatario un collegamento.
Ebbene, nel caso di specie, ha basato il primo tentativo di notifica su un certificato Controparte_1 anagrafico dei coniugi risalente al 10.11.2022 (doc. 1 del fascicolo monitorio), che indicava Pt_1 la residenza in Via Mario Pinzi n.
1. Il successivo cambio di residenza al 13.12.2022, sebbene precedente all'emissione del decreto ingiuntivo, era stato molto recente e non immediatamente conoscibile all'opposta al momento della richiesta di notifica. Pertanto, la notifica tentata all'indirizzo precedente non può considerarsi inesistente, ma al più nulla.
A tal proposito si aggiunge che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3552 del 14 febbraio 2014, ha ribadito che la notifica del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è comunque indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e consente la sua rinnovazione. L'opposta ha effettivamente provveduto alla rinnovazione della notifica in data 12.04.2023. Tale rinnovazione, conseguente alla nullità della notifica, è idonea a sanare il vizio e a salvare l'efficacia del decreto ingiuntivo, purché il procedimento notificatorio sia riattivato entro un termine ragionevole dalla conoscenza dell'esito negativo della prima notifica (cfr. Cass. SS.UU. n. 17352 del 2009).
Non può, infatti, presumersi che il creditore abbia voluto abbandonare il titolo solo per una notifica non andata a buon fine per ragioni non direttamente imputabili a sua negligenza grave o inerzia. Nel caso in esame, il tentativo di notifica da parte di è avvenuto infatti con la dovuta CP_1 tempestività rispetto all'emissione del decreto e sulla base di dati oggettivamente disponibili al momento della richiesta, ancorché in seguito rivelatisi non più attuali per una recente variazione anagrafica dei debitori.
Per le ragioni esposte, l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo deve essere rigettata.
2. Infondatezza dell'eccepito inadempimento del mediatore ex art. 1759 c.c. e diritto alla provvigione ai sensi dell'art. 1755 c.c..
La principale censura degli opponenti riguarda il preteso inadempimento di per non Controparte_1 aver comunicato loro l'inesistente capacità economica del proponente acquirente A Parte_6 fondamento di tale doglianza, gli opponenti hanno anche proposto una riqualificazione del contratto da mediazione a mandato.
2.1 Qualificazione del contratto
Come è noto il potere concesso al Giudicante in merito alla qualificazione giuridica dell'azione, attribuendo al rapporto un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti, viene circoscritto all'ipotesi di non alterazione dei fatti costitutivi della domanda.
Ebbene, nel caso di specie, il contratto intercorso tra le parti, pur denominato incarico di mediazione atipica in esclusiva (doc. 03), rientra nella figura della mediazione immobiliare tipica disciplinata pagina6 di 11 dagli artt. 1754 e seguenti c.c.. Caratteristica fondamentale del contratto di mediazione è la “messa in relazione di due o più parti per la conclusione di un affare" da parte del mediatore, che agisce
"senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza" (art. 1754 c.c.). L'esclusiva e la predeterminazione della provvigione non snaturano il rapporto di mediazione, infatti, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che anche l'incarico di mediazione con clausola di esclusiva, pur implicando un obbligo per il mediatore di attivarsi per la ricerca di un contraente, non lo trasforma automaticamente in un mandatario, a meno che non assuma un ruolo di rappresentanza o gestione degli interessi di una parte con perdita della sua terzietà. L'incarico documentato in atti (doc. 03) non conferisce ad un potere di CP_1 rappresentanza o poteri eccedenti la messa in relazione delle parti, ma si limita a regolare le modalità e il compenso per l'attività di reperimento di un acquirente. Pertanto, il contratto deve essere qualificato come mediazione immobiliare.
2.2 Valutazione del comportamento del mediatore e Diritto alla provvigione.
Ai sensi dell'art. 1755, comma 1, c.c., il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti se l'affare è concluso per effetto del suo intervento. Il concetto di conclusione dell'affare è interpretato dalla giurisprudenza in senso ampio, includendo ogni operazione economica generatrice di un vincolo giuridico tra le parti, idoneo a sfociare in un successivo atto traslativo, anche se si tratta di un contratto preliminare.
Numerose pronunce della Suprema Corte e della giurisprudenza di merito hanno, infatti, ribadito questo principio. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che "Il diritto del mediatore alla provvigione sorge nel momento in cui le parti, per effetto del suo intervento, hanno concluso un affare, da intendersi come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un vincolo giuridico, che consenta alle parti di agire per l'adempimento o il risarcimento del danno, e non necessariamente l'atto definitivo di trasferimento della proprietà" (Cassazione Civile, n. 8676 del
16 aprile 2009). Più recentemente, il Tribunale di Benevento, Sez. II, con Sentenza n. 47 del 13 gennaio 2022, ha statuito che "il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, essendo all'uopo sufficiente che il mediatore abbia messo in relazione tra loro le parti contrattuali, in modo che la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera da lui svolta". In modo analogo, altra corte di merito ha precisato che "la prestazione del mediatore ben può esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipula del negozio, sempre che la conclusione dell'affare possa legittimamente ritenersi conseguenza prossima o remota della sua opera" (Corte d'Appello di Palermo, Sentenza del 18 novembre 2021).
pagina7 di 11 Nel caso in esame, è pacifico e non contestato che l'intervento di attraverso CP_1 Persona_1
, abbia portato alla stipula del contratto preliminare di compravendita tra i coniugi e
[...] Pt_1 ed in data 10.12.2021 (doc. 05). Tale preliminare prevedeva un prezzo di € Pt_2 Parte_6
150.000,00 e la corresponsione di una caparra confirmatoria. Indipendentemente dalle vicende successive che hanno impedito la stipula del rogito definitivo ovvero l'inadempimento di , il Pt_4 diritto alla provvigione è sorto con il perfezionamento del preliminare.
Quanto all'asserito inadempimento di per violazione dell'art. 1759, comma 1, c.c. – che CP_1 impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possono influire sulla conclusione di esso – le argomentazioni degli opponenti non trovano sufficiente riscontro negli atti e nei documenti. ha, infatti, evidenziato che la proposta d'acquisto di non era subordinata CP_1 Pt_4 all'ottenimento di un mutuo, e lo stesso aveva rassicurato il mediatore sulla propria capacità Pt_4 economica. Il fatto che "anticipava al mediatore che probabilmente avrebbe richiesto una Pt_4 delibera di prefattibilità del mutuo", come ammesso in comparsa di costituzione dell'opposta, non equivale a dichiarare una totale incapacità di spesa tale da rendere l'affare insicuro. Il mediatore non ha l'onere di svolgere indagini approfondite sulla solvibilità delle parti, ma solo di comunicare le circostanze a lui note o facilmente conoscibili secondo la media diligenza professionale (cfr. Cass.
n. 20512 del 29 settembre 2020). Peraltro, la consegna di un assegno di € 5.000,00 a titolo di caparra (doc. 04), regolarmente incassato dagli Opponenti, deponeva per una presunta solvibilità del proponente al momento della proposta. Inoltre, le circostanze relative al ritardo nella consegna dell'assegno e alla rinuncia alla caparra (doc. 08 e 09) non modificano la situazione prospettata.
Tali documenti, pur testimoniando una gestione complessa della fase di formalizzazione della caparra, sono stati presentati dall'opposta come frutto di accordi seppur controversi tra le parti o come tentativi di mediazione da parte di in una situazione divenuta problematica, e non Per_1 come un'azione fraudolenta volta a celare una preesistente e totale insolvenza di . Pt_4
Peraltro, la successiva rinuncia alla rinuncia e la pattuizione di un incasso differito, poi avvenuto, mostrano una dinamica in cui gli odierni opponenti hanno avuto un ruolo attivo.
Ad indebolire ulteriormente la tesi di un inadempimento iniziale soccorre anche la circostanza che gli opponenti hanno sollevato contestazioni sulla condotta del mediatore solo in data 09.08.2022
(doc. 13), ovvero a distanza di circa otto mesi dall'accettazione della proposta e dopo aver ricevuto la diffida di pagamento della provvigione da parte di (doc. 05 del fascicolo monitorio). Se CP_1 il mediatore avesse fraudolentemente celato informazioni essenziali, sarebbe stato infatti logico attendersi una reazione più tempestiva e la rinuncia da parte degli opponenti alla domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno patrimoniale e alla chiamata in causa di Per_1
pagina8 di 11 rafforzano la posizione dell'opposta. Tale rinuncia implica il venir meno della prova Per_1 dell'esistenza del danno asseritamente subito a causa dell'inadempimento del mediatore, e quindi dell'elemento costitutivo della pretesa risarcitoria.
Gli stessi opponenti hanno poi trattenuto la caparra di € 5.000,00 come forma di ristoro per l'inadempimento di , ottenendo un così un “risultato utile" dalla mediazione. In tal senso si Pt_4 osserva come la Suprema Corte, sebbene in caso differente, ha affermato che la provvigione è dovuta anche per contratti preliminari su immobili con vizi, in quanto il contratto resta vincolante e idoneo a giustificare una domanda risarcitoria che può includere il rimborso della provvigione. A maggior ragione, nel caso di inadempimento del promissario acquirente, il diritto alla provvigione del mediatore non viene meno. (Cass. Civ., Sez. II, Sent. n. 4415 del 21 febbraio 2017).
Le istanze istruttorie articolate dagli opponenti, rigettate in fase di trattazione in quanto ritenute superflue o inammissibili, non avrebbero potuto mutare l'esito della controversia. Le prove orali, pur ammissibili in linea di principio per fatti negativi, non avrebbero potuto sopperire alla carenza di prova documentale sulla presunta condotta fraudolenta e preesistente del mediatore. La trascrizione della telefonata (doc. 23) e della chat WhatsApp (doc. 24) del 11 e 14 luglio 2022, per quanto possano testimoniare la frustrazione dei coniugi e il tentativo di di trovare una Pt_1 Per_1 nuova soluzione (o di esigere il suo compenso), si collocano in un momento successivo al sorgere del diritto alla provvigione e non dimostrano una condotta dolosa o gravemente negligente al momento della stipula del preliminare. La conversazione, anzi, vede affermare che gli Per_1 Pt_4 aveva dato sicurezze e che il problema era sorto con la banca successivamente: "mi aveva detto che era perfetto sotto tutti i punti di vista. Alla fine la banca che aveva trovato e che gli doveva concedere il mutuo purtroppo ha avuto un problema con la perizia di casa tua e quindi non gliel'ha concesso".
In conclusione, il diritto di alla provvigione si è validamente costituito con la stipula Controparte_1 del preliminare di compravendita e non risulta provato alcun inadempimento imputabile al mediatore che possa escludere o ridurre tale diritto.
2.3 Sugli interessi
Relativamente al decorso degli interessi, l'art. 1284, comma 4, c.c., prevede che "nelle transazioni commerciali di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, gli interessi decorrono dalla data della messa in mora". La domanda di originariamente prevedeva gli interessi ai sensi Controparte_1 dell'art. 1284, comma IV, c.c. a decorrere dalla data del dovuto pagamento. Tuttavia, in sede di conclusioni definitive, ha specificato la richiesta di interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. a CP_1 decorrere dalla data del dovuto pagamento al saldo. Gli opponenti hanno chiesto di limitare il decorso degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. alla data di presentazione della domanda pagina9 di 11 giudiziale. Considerata la natura del credito, gli interessi legali devono decorrere dalla data della messa in mora, ovvero dalla diffida di pagamento del 28.07.2022 (doc. 5 del fascicolo monitorio), a partire dalla scadenza ivi indicata (7 giorni dalla ricezione).
3. Conclusioni
Si ritiene quindi che parte opposta, anche alla luce dei principi che regolano l'onere della prova in materia, abbia fornito prova della propria domanda, del prezzo invocato e della conformità dello stesso, mentre l'opponente non ha fornito prova delle circostanze su cui si fondavano le proprie eccezioni e/o del fatto estintivo della pretesa.
Pertanto, la domanda formulata da è pienamente fondata e dimostrata e pertanto Controparte_1
l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo numero
1458/2022 emesso dal Tribunale di Rimini il 30.12.2022.
4.Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenendo conto dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014 per le fasi del giudizio, in relazione al valore della controversia (€ 5.490,00).
In relazione al rifiuto dell'opposta rispetto alla proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata dal Giudice ("abbandono della causa a spese di lite compensate") il mancato accoglimento della proposta conciliativa da parte di non comporta una deviazione dalla regola generale della CP_1 soccombenza, in quanto l'opposta ha debitamente motivato le ragioni del rifiuto facendo presente come ogni tentativo precedente di conciliare la lite sia stato respinto dagli stessi opponenti, pertanto, essendo l'opposta risultata vittoriosa nel merito, non sussistono motivi eccezionali per la compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma 2, c.p.c.. Non ricorrono, elementi di complessità della lite, giuridica o fattuale, che possano giustificare una diversa regolamentazione.
Pertanto, parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore della opposta, che si liquidano, secondo i parametri indicati disciplinati dal DM 55/2014, come aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, con applicazione dello scaglione medio (minimo solo per attività introduttiva e decisionale) fino ad euro 26.000,00 e dunque quantificate nell'importo complessivo di
Euro 3.839,00, oltre spese non imponibili, spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così decide:
_ Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo numero 1458/2022 emesso dal Tribunale di Rimini il 30.12.2022 con condanna di e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 5.490,00, oggetto di decreto Controparte_1
pagina10 di 11 ingiuntivo oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. a decorrere dal settimo giorno successivo alla ricezione della diffida di pagamento (28.07.2022) fino al saldo effettivo;
_Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposta che si liquidano in € 3.839,00, oltre spese non imponibili, spese generali ed accessori di legge.
La presente sentenza si intende pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 281 quinquies c.p.c..
Così deciso in Rimini, lì 19.11.2025.
IL GIUDICE ONORARIO
IA TE CC
pagina11 di 11