Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 991/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Componente
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 991/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con gli avv.ti MARIA LUISA FRANCHINA (C.F. CodiceFiscale_2
e (C.F. Email_1 Controparte_1
CodiceFiscale_3 Email_2
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_1
e l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ o , Controparte_3 CP_4 con l'avv. MARGHERITA CROCÈ (C.F. CodiceFiscale_4
Email_3
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 680/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 3.05.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 110004/2013 R.G..
* * *
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Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
28.11.2024 (con riserva in decisione poi comunicata in data 2.12.2024).
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato al convenuto in data 4.01.2013 la CP_2
parte ha adito il Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il Parte_1
procedimento di prime cure (n. 110004/2013 R.G.) e ivi rappresentando in particolare che:
(1) nel luglio del 1987 (giusta delibera della Giunta – qui di seguito anche solo “G.C.” - n.
733/1987 del 7.07.1987) aveva ricevuto un incarico dal (avendo ad Controparte_3
oggetto progetti per opere pubbliche, e in particolare per la costruzione di opere di presa dell'acquedotto comunale e della condotta di adduzione interna ed esterna);
(2) nel novembre del 1988 (giusta delibera del Consiglio Comunale – qui di seguito anche solo “C.C.” - n. 417/88 dell'8.11.1988) il medesimo Comune, preso atto dell'intervenuta presentazione dello studio di massima e della scheda di progetto e della deliberazione del finanziamento, approvava altresì il progetto esecutivo;
(3) in difetto di pagamento, egli aveva agito in via monitoria innanzi al Tribunale di Reggio
Calabria, chiedendo e ottenendo n. 3 decreti ingiuntivi (i.e. il d.i. n. 1257/93 per £.
91.150.767, il d.i. n. 885/93 per £. 31.533.941 e il d.i. n. 884/94 per £. 45.807.700), a fronte dei quali il aveva proposto opposizione (instaurando, sempre innanzi al predetto CP_2
Tribunale, i giudizi ex art. 645 c.p.c., poi riuniti, n. 1245/1993 R.G., n. 1246/1993 R.G. e n.
1782/1993 R.G., nell'ambito dei quali il si costituiva e proponeva domanda Parte_1
riconvenzionale ex art. 2041 c.c.);
(4) i predetti d.i., già confermati in prime cure (sent. n. 675/2001), venivano invece revocati in
Appello (sent. n. 74/2010, altresì dichiarante l'inammissibilità della predetta domanda ex art. 2041 c.c.), con revoca confermata in Cassazione (giusto rigetto, nella sent. n. 2903/2012, del ricorso principale del ) e giudizio allo stato pendente, in sede di rinvio innanzi Parte_1
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alla Corte d'Appello di Messina, per la restituzione delle somme incassate dal Parte_1
in virtù dei d.i. nelle more azionati;
(5) a prescindere dalla revoca dei titoli monitori, tuttavia, le predette somme risultavano a lui spettanti: (i) o a titolo transattivo [considerando la transazione intercorsa fra le parti nelle more dei giudizi ex art. 645 c.p.c. – transazione costituita, in particolare, dalla delibera G.C. n.
104/2002 (come poi integrata dalla delibera G.C. n. 123/2002 e altresì richiamata dalle determine di liquidazione n. 21 e n. 22 del 2.02.2004)]; (ii) o comunque a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. (actio ancora coltivabile, considerando la definizione solo in rito nell'ambito del giudizio ex art. 645 c.p.c. – ove era stata dichiarata inammissibile in quanto proposta in sede di opposizione al d.i.).
A fronte di quanto globalmente precede tale attore ha chiesto al Tribunale adito di voler: ritenere e dichiarare il diritto all'indennizzo dovuto per le prestazioni professionali effettuate dall'odierno attore a favore del nella misura stabilita dai Controparte_2
decreti ingiuntivi (confermati in primo grado dalla sentenza n. 675/2001 del Tribunale di
Reggio Calabria) e riconosciuta dagli organi comunali, maggiorato degli accessori di legge;
ritenere e dichiarare dovuta la somma già incassata in seguito all'intervenuta transazione tra le parti per effetto delle delibere della G.C. n. 104 del 2002 e n. 123 del 2002, oltre rivalutazione e interessi;
comunque indennizzarlo ex art. 2041 c.c. con la condanna del al CP_2
pagamento (anche mediante compensazione rispetto alla eventuale condanna alla restituzione delle somme in forza della emananda sentenza della Corte di Appello di Messina) dell'importo a titolo di indennizzo, oltre rivalutazione e interessi.
I.1.2.- Con comparsa del 26.03.2013 si è poi ivi costituito il convenuto, contestando CP_2
le avverse prospettazioni e proponendo altresì domanda riconvenzionale, ed eccependo in particolare:
(1) l'opportunità di sospendere il giudizio in attesa della pronuncia del giudice di rinvio
(Corte d'Appello di Messina);
(2) l'improponibilità ex art. 2042 c.c., poi, della domanda, attesa la sussistenza di altra azione
(ex art. 283 del R.D. n. 383/1934, nonché ex art. 23 del D.L. n. 66/1989), in ogni caso prescritta;
(3) l'infondatezza, in ogni caso, della domanda proposta, considerando la non debenza di ulteriori somme in favore dell'attore e la necessità per quest'ultimo, al contrario, di restituire
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le somme già incassate, oltre spese legali e interessi (proponendosi appunto per tali importi la predetta domanda riconvenzionale).
I.1.3.- All'esito del giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti, è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 680/2019 del 3.05.2019), nella quale il Tribunale ha:
(A) rigettato la domanda attorea;
(B) rigettato la domanda riconvenzionale;
(C) compensato integralmente le spese di lite fra le parti.
I.2.1.- Avverso tale sentenza ha poi proposto appello la parte , Parte_1 instaurando l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 991/2019 R.G.) e ivi in particolare prospettando la necessità di modificare la sentenza di prime cure [cfr. pagg. 18 e ss. dell'atto di gravame] per l'erroneità del rigetto della propria domanda ex art. 2041 c.c., considerando:
(1) la riferibilità delle somme già liquidategli dal (con le determine n. 21 e n. 22 del CP_2
2.02.2004) ai soli incarichi del 2001-2002, e non anche all'incarico originario (1987);
(2) l'ingiustizia, in ogni caso, dell'obbligo di restituzione disposto a suo carico, nell'ambito del giudizio ex art. 645 c.p.c., delle somme già incassate.
I.2.2.- Con comparsa del 12.02.2020 si è poi costituito il appellato, contestando CP_2
l'integrale infondatezza dell'avverso appello e chiedendo, previo rigetto dell'appello ex adverso proposto, la conferma della sentenza gravata.
I.2.3.- Con provvedimento depositato il 17.06.2024 è stato poi depositato il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito poi di alcuni rinvii e di mutamento del Consigliere relatore, con provvedimento del 29.11.2024 (poi comunicato in data 2.12.2024) il giudizio di gravame è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare quanto segue in ordine alle questioni qui scrutinabili.
III.1.- Senz'altro ancora suscettibile di delibazione pur in questa sede, in particolare, risulta la domanda attorea ex art. 2041 c.c., già fatta valere in prime cure [v. supra, sub I.1.1.] e la cui reiezione è stata espresso oggetto di appello [v. supra, sub I.2.1.], essendo poi pacifico che il suo scrutinio non risulti precluso dalla declaratoria di inammissibilità emessa nell'ambito del giudizio, già definito, ex art. 645 c.p.c. [v. supra, sub I.1.1.], trattandosi di statuizione solo in rito [essendo stata la domanda ivi ritenuta “inammissibile”, in coerenza al diritto vivente
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all'epoca vigente, poiché “nuova” “rispetto a quella … di inadempimento contrattuale” (cfr. pag. 9, punto 7.1., della pronuncia della Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 74/2010 – non cassata e dunque divenuta irrevocabile a tal riguardo)] e dovendo dunque operare il principio per cui “la preclusione per effetto di giudicato sostanziale può scaturire solo da una statuizione che abbia attribuito o negato “il bene della vita” preteso e non anche da una pronuncia che non contenga statuizioni al riguardo”, in quanto “la statuizione su una questione di rito dà luogo soltanto al giudicato formale ed ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata”, con la conseguenza, qui rilevante, che la “sanzione di inammissibilità”, “non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale”, “non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio” [v., da ultimo ed ex multis, Cass. civ., 17/01/2022, n. 1252; Cass. civ., 22/10/2020, n. 23130; Cass. civ.,
16/04/2019, n. 10641; Cass. civ., 16/12/2014, n. 26377; Cass. civ., 4/06/2010, n. 13614].
III.2.- Venendo poi alle residue questioni scrutinabili, è noto e va qui ribadito che “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado”
(v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n. 7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
A ciò consegue, in particolare, che non risultano qui più scrutinabili – trattandosi di statuizioni non gravate e dunque non più rivisitabili in questa sede, poiché ormai irrevocabili-, le valutazioni compiute in prime cure con riferimento, e.g.:
(a) alla non qualificabilità come “transazione” delle delibere G.C. n. 104/2022 e n. 123/2002 e alla conseguente impossibilità di riconoscere a tale titolo le somme incassate dall'attore di prime cure e odierno appellante [cfr. pagg.
1-2 della sentenza di 1° grado - con statuizione qui pacificamente estranea al c.d. fuoco del gravame e alle “parti” delle sentenza coinvolte dall'impugnazione ex art. 329, comma II, c.p.c.];
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(b) all'inapplicabilità ratione temporis dell'art. 23 del D.L. n. 66/1989 e al rigetto della domanda riconvenzionale del convenuto [cfr., rispettivamente, pagg.
2-4 e pag. 6, 2° CP_2
cpv., della medesima pronuncia] – statuizioni espresse la cui eventuale contestazione avrebbe imposto la proposizione di appello ex art. 343 c.p.c. [“la critica ad una decisione dinanzi ad un giudice di impugnazione si deve articolare in appello con l'impugnazione incidentale”,
“non” essendo “sufficiente” “la mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. un., 19/04/2016, n. 7700)], qui tuttavia pacificamente non formulato dalla parte appellata [né espressamente, né implicitamente (avendo quest'ultima invero espressamente ribadito, anche in sede di conclusioni, la condivisibilità integrale e la richiesta di totale
“conferma della sentenza appellata”, non domandandone pertanto la rivisitazione neanche in parte qua ovvero in via gradata ed eventuale – non integrando ovviamente valida impugnativa neanche la mera richiesta di “vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio”, poiché non corroborata da alcuna ragione di censura avverso la statuizione compensativa emessa in prime cure e dunque difettando alcun quia appellatum, e dunque alcun valido gravame ex art. 342
c.p.c. anche a tal riguardo)], ciò evidentemente precludendo qualsivoglia scrutinabilità anche di tali – irrevocabili – profili.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello è poi da disattendere, a ciò conseguendo l'integrale conferma della sentenza di prime cure.
V.- Muovendo, a tal riguardo, dal 1° profilo di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], esso precipuamente attiene alla valutazione, compiuta in prime cure e qui contestata, di “globalità” dell'attività professionale svolta dall'attore, ing. , e alla conseguente riferibilità Parte_1 degli “atti di liquidazione” comunali del “2004” a “tutta l'opera professionale posta in essere dall'ing. ” [cfr. pagg.
5-6 della sentenza di 1° grado]. Parte_1
Valutazione, quest'ultima, pacificamente dirimente ai fini del decidere [non potendosi evidentemente configurare alcun “arricchimento in capo al ove quest'ultimo abbia CP_2
“già corrisposto all'attore le somme dovute per l'opera professionale resa” e dunque il professionista risulti “già pagato” “per l'opera prestata”, ciò rendendo chiaramente
“impossibile” “ritenere sussistenti” “i presupposti di cui all'art. 2041 c.c.” e imponendone il rigetto (cfr. ancora pagg.
5-6 della pronuncia di prime cure)] e a fondamento della quale il primo giudicante ha in particolare sottolineato:
(A) il chiaro tenore letterale del disciplinare di incarico allegato alla delibera G.C. n. 104/2002
(cfr. all. 11 fasc. attoreo di 1° grado), da cui si desumeva che l'incarico del 2001-2002 non era
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nuovo e diverso, ma costituiva solo la “naturale evoluzione” “di quello originario” del
“1988” (cfr. pag. 4 della sentenza di 1° grado), trattandosi appunto di un “aggiornamento” rispetto al “progetto di massima” e agli “stralci esecutivi” “redatti nell'anno 1988 e 1989”
(cfr. pag. 2 del predetto disciplinare di incarico), anche considerando l'ivi prescritta “necessità di scorporare” (cfr. pag. 5 della sentenza di prime cure) e in particolare di “sottra[rre]” “le somme assegnate o da assegnare a ciascun professionista” “per” le “prestazioni professionali inerenti la progettazione originaria” (cfr. art. 5 del medesimo disciplinare);
(B) l'espresso “incipit dei due atti di liquidazione” (atti n. 21 e n. 22 del 2.02.2004 – all. 13 e
14 fasc. attoreo di 1° grado), pacificamente intervenuti “successivamente” “alla redazione dei progetti” complessivi, e dunque in un “momento” in cui risultava chiaramente valutabile,
“complessivamente”, “tutta l'opera professionale posta in essere” dal (cfr. Parte_1
pagg.
4-6 della pronuncia di 1° grado) e richiamanti proprio la “deliberazione della Giunta
Comunale 733 del 07.07.1987” con la quale era “stato conferito l'incarico” originario “per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di rifacimento ed ampliamento rete idrica interna”
(cfr. la 1° pagina dei predetti atti di liquidazione);
(C) il difetto, infine, di chiari elementi di segno contrario ritraibili delle “conclusioni del consulente di parte” attrice (cfr. all. 5 alla 2° memoria attorea ex art. 183, VI comma, c.p.c.), ove la prospettata circostanza che i progetti del 2001-2002 costituissero “soluzioni di ingegneria originali di problemi tecnici, autonomi ed indipendenti” dai precedenti non risultava fondata su specifiche evidenze e confliggeva con le pacifiche circostanze, invero ammesse dallo stesso tecnico di parte, che essi vertessero sullo “stesso ambito territoriale” e che “le reti idriche sono soggette a riprogettazione anche a seguito di modeste variazioni dello schema idrico” (cfr. pag. 8, punto a), della predetta C.T.P. attorea).
V.1.- In senso contrario, tuttavia, l'odierno appellante ha qui sostenuto il carattere autonomo e distinto delle prestazioni svolte, come in particolare emergente, a suo avviso:
(1) dalla delibera G.C. n. 123/2002 (cfr. all. 12 fasc. attoreo di 1° grado), “integrante” la previa delibera G.C. n. 104/2002;
(2) dagli stessi atti di liquidazione del 2.02.2004;
(3) dalla diversità delle normative intervenute (L. n. 109/1994 e L. n. 626/1994, sopravvenute solo dopo la progettazione originaria);
(4) dalla consolidata giurisprudenza non esigente, per la domanda ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A., un espresso riconoscimento dell'utilitas da parte di quest'ultima.
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Tali complessivi argomenti, come qui di seguito distintamente scrutinati [v. infra, sub V.4.-
V.7.], sono però insuscettibili di accoglimento e inidonei a sovvertire le corrette e condivisibili statuizioni di prime cure.
V.2.- Giova premettere, a tal riguardo, che l'onere probatorio qui pacificamente gravava, in via esclusiva, proprio sull'odierno appellante e già attore in prime cure, considerando che:
(1) già in linea generale, ex artt. 2697 e 2041 c.c., “l'onere della prova ricade sull'attore che lamenta il depauperamento”, in quanto “incombe” proprio e solo “a colui che promuove
l'azione di indebito arricchimento” “provarne i fatti costitutivi” e in particolare grava su di lui
“l'onere di provare” “il fatto oggettivo dell'arricchimento” altrui e il proprio contestuale impoverimento [cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 17/07/2024, n. 19717, nonché Cons.
Stato, 11/10/2024, n. 8151];
(2) tale “fatto oggettivo” risulta poi da provarsi con particolare rigore nei casi, analoghi a quello di specie, in cui la controparte dia prova del pagamento [cfr. ancora i predetti atti di liquidazione del 2.02.2004 (pacificamente successivi, come evidenziato, al complesso della prestazione professionale realizzata – non trattandosi pertanto di pagamento medio tempore, ma di pagamento disposto successivamente e a fronte di prestazione già globalmente espletata)], essendo pacifico che in tal caso grava proprio e solo “a carico del creditore” che prospetti l'altrui arricchimento e il proprio depauperamento l'“onere di provare che il pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa” “ovvero che esso si riferisce a diverso titolo”, gravando appunto sull'istante, “di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva”, l'onere di “provare l'esistenza di tale altro suo credito” e dunque dimostrare il carattere non satisfattivo del predetto pagamento e, per l'effetto, l'altrui arricchimento e il proprio contestuale impoverimento ex art. 2041 c.c. [cfr., ex aliis, Cass. civ., 20/08/2019, n. 21512, nonché Cass. civ., 16/07/2024, n. 19528; Cass. civ.,
27/10/2022, n. 31837; Cass. civ., 14/01/2020, n. 450; Cass. civ., 23/06/2009, n. 14620; Cass. civ., 27/07/2006, n. 17102].
V.3.- Onere probatorio, quest'ultimo, qui pacificamente non adempiuto, né suscettibile di ritenersi ottemperato sulla scorta degli argomenti qui invocati [v. supra, sub V.1., nonché infra, sub V.4.-V.7.].
V.4.- E infatti, prendendo le mosse dalla richiamata delibera G.C. n. 123/2002 [v. supra, sub
V.1., punto (1)], occorre osservare che:
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(a) si tratta di un atto di mera “rettifica” della precedente delibera G.C. n. 104/2002, volto esclusivamente ad emendare un mero errore materiale ivi commesso [“con lo stesso atto è stato approvato il disciplinare di incarico, allegando, per mero errore materiale, la copia errata” (cfr. pag. 1 della delibera G.C. n. 123/2002)] e dunque inidoneo a costituire
“integrazione”, rinnovazione o modifica della volontà amministrativa già precedentemente espressa e ivi meramente “corretta” [essendo pacifico che mediante il “potere di rettifica” la
P.A. non possa “integrare” o rielaborare il proprio precedente provvedimento, né rinnovare l'“interpretazione della disciplina applicabile alla fattispecie”, “l'accertamento dei presupposti dell'agire dell'amministrazione” “ovvero” “l'esercizio dell'eventuale discrezionalità”, bensì esclusivamente procedere alla “eliminazione” “di errori materiali” - calami o mere fortuite divergenze di trasposizione della volontà – “in cui Ema_4
l'amministrazione sia incappata”, mediante un atto “meramente confermativo”, “privo di spessore provvedimentale” e del tutto inidoneo ad alterare “l'assetto di interessi già definitivamente regolato dal provvedimento” precedente e ivi esclusivamente “corretto” (cfr.
Cons. Stato, 13/10/2023, R.G. 3837/2019; Cons. Stato, 4/06/2020, n. 3537; Cons. Stato,
5/03/2014, n. 1036 nonché arg. ex Cass. civ., Sez. un., 14/11/2024, n. 29432)];
(b) l'“assetto di interessi”, nel caso di specie, era stato pertanto già definitivamente regolato nella delibera G.C. n. 104/2002, espressasi nei termini testualmente richiamati in prime cure e chiaramente deponenti per la valutazione globale dell'incarico [v. supra, sub V., punto (A)], evidentemente insuscettibile di ritenersi inficiata da tale atto di mera “rettifica”; e ciò considerando sia la radicale inidoneità di un tale atto a esprimere una volontà provvedimentale nuova e di segno diverso e antitetico rispetto all'atto da – meramente - emendarsi (v. supra, sub (a)), sia la non ravvisabilità un chiaro ed espresso intendimento in tal senso nella delibera G.C. n. 123/2002, invero non esplicitante alcuna volontà di smentire l'atto precedente e addirittura di frazionare i compensi, “atomizzando” e scindendo le attività professionali globalmente realizzate – attività, anche recenti (2001-2002), invero pacificamente considerate anche in tale delibera non come un quid novi o quid alii, ma come una mera “rimodulazione” o “prosecuzione” di quanto previamente svolto (“trattandosi di prosecuzione di attività progettuale”, “accertata la necessità di rimodulare il progetto in questione”, “il progetto da rimodulare”, “l'incarico di rimodulazione”: cfr. pag. 2 del disciplinare di incarico allegato alla delibera G.C. n. 123/2002) e pertanto ivi ribadendosi, proprio per tale ragione, il meccanismo di scorporo (cfr. pag. 3, spec. art. 4, comma V, del
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medesimo disciplinare di incarico), di per sé chiaramente e univocamente comprovante, a prescindere dalla diversità di accenti, l'unitarietà dell'incarico [risultando qualsiasi meccanismo di scorporo evidentemente non prospettabile, neanche in thesi, a fronte di incarichi distinti e autonomi] ed evidentemente non neutralizzato dal mero utilizzo dell'espressione “solo se ricomprese nella progettazione rimodulata” [invero non solo non confliggente, ma del tutto coerente e consonante con il predetto meccanismo, ex se implicante una valutazione globale delle attività professionali complessivamente realizzate e dunque l'emissione di un pagamento unico (avente un quantum parametrato, proprio in virtù del predetto meccanismo di scorporo e dunque previamente defalcando ogni duplicazione e sovrapposizione, in base all'intera utilità effettivamente apportata) per tutta la prestazione espletata, e dunque anche per la progettazione originaria, meramente “rimodulata” e
“proseguita” con le attività del 2001-2002].
V.5.- Parimenti insuscettibile di accoglimento chiaramente poi risulta anche il 2° argomento difensivo [v. supra, sub V.1., punto (2)], fondato sugli atti di liquidazione del 2.02.2004 (atti n. 21 e n. 22), considerando che:
(A) proprio il tenore letterale di tali atti liquidatori, come detto, è pacificamente idoneo, più che a corroborare, a inequivocabilmente smentire la tesi dell'appellante [v. supra, sub V., punto (B)], non potendo ovviamente svalutarsi il chiaro riferimento testuale alla delibera G.C.
n. 733/1987 e ritenerlo funzionale a una mera “ricostruzione storica” della vicenda (cfr. pag.
21, ult. cpv., dell'atto di appello e pag. 17, pen. cpv., della comparsa conclusionale dell'appellante), ciò non solo rendendo tale previsione provvedimentale del tutto inutiliter data, in contrasto con l'art. 1367 c.c. (applicabile anche agli atti e provvedimenti amministrativi – cfr. Cons. Stato, 4/09/2020, n. 5358), ma risultando altresì chiaramente confliggente con la funzione propria delle premesse degli atti liquidatori (a cui è ovviamente estranea ogni funzione storico-ricostruttiva, trattandosi di provvedimenti solutori nelle cui premesse occorre esclusivamente esporre, proprio e solo, le attività a cui la liquidazione stessa si riferisca), evincendosi pertanto anche da tale indicazione (provvedimentale, e non già meramente enunciativa), ancora una volta, la globalità dell'inscindibile e unitario incarico che si provvedeva a liquidare e dunque la riferibilità del pagamento contestualmente disposto all'incarico complessivo, ivi compreso quello originario (conferito appunto con la predetta
“deliberazione della Giunta Comunale 733 del 07.07.1987” ivi espressamente richiamata);
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(B) è del tutto evidente, poi, che in tali atti non si espliciti alcuna volontà di procedere a una liquidazione parziale sul presupposto della spettanza al professionista di eventuali somme ulteriori e diverse – non ravvisandosi invero nei provvedimenti qui in esame (cfr. ancora atti di liquidazione n. 21 e n. 22 del 2004) né una “mancata sottrazione” o una “mancata decurtazione”, né la liquidazione di una sola “somma residua”, né comunque alcuna indicazione tale da lasciar desumere la volontà della P.A. di ivi liquidare solo l'attività progettuale da ultimo espletata (2001-2002) e non anche quella originaria (1987), deponendo invero il tenore letterale di tali atti liquidatori proprio in senso contrario [alla luce del predetto espresso richiamo alla “deliberazione della Giunta Comunale 733 del 07.07.1987” e dunque proprio al progetto genetico, poi (meramente) “aggiornato” e “proseguito” in seguito], ciò evidentemente escludendo qualsiasi possibilità di impropriamente assegnare a tali atti liquidatori - in patente contrasto sia con la loro funzione (propriamente e strettamente liquidatoria), sia con il loro chiaro e inequivoco tenore letterale (in difetto di alcuna indicazione da cui evincersi il loro carattere di meri acconti ovvero di adempimenti non già integrali, ma solo in parte qua) - addirittura il carattere di “sopravvenuti titoli legittimi ed autonomi di riconoscimento del diritto del professionista” (cfr. pag. 22, 4° cpv., dell'atto di appello e pag. 18, 2° cpv., della comparsa conclusionale dell'appellante) ad aver diritto a somme diverse e ulteriori da quelle ivi liquidate.
V.6.- Da disattendere, poi, è pacificamente anche il 3° argumentum della parte impugnante [v. supra, sub V.1., punto (3)].
E infatti, a prescindere da quanto prospettato, del tutto genericamente, nella C.T.P. attorea [di per sé integrante, come noto, “una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio” (cfr., ex plurimis, Cass. civ., 5/11/2024, n. 28431; Cass. civ., 19/01/2022, n.
1614; Cass. civ., 9/04/2021, n. 9483) e di cui nel caso di specie già in prime cure si è correttamente evidenziata, del tutto condivisibilmente (anche alla luce degli elementi di segno contrario ritraibili dallo stesso elaborato del tecnico di parte), la pacifica non persuasività (v. supra, sub V., punto (C)], è pacifico che la mera necessità di tener conto di sopravvenienze normative (L. n. 109/1994 e L. n. 626/1994) non valga in alcun modo a dar luogo ad un incarico nuovo e autonomo, trattandosi, al contrario e come evidente, di attività senz'altro compresa nella “rimodulazione”, “prosecuzione” e “aggiornamento” del medesimo progetto,
e dunque rientrante nella fisiologica “evoluzione”, diacronico-normativa, di quest'ultimo [cfr. ancora le delibere G.C. n. 104/2022 e G.C. n. 123/2002 (cfr. ancora all. 11-12 fasc. attoreo di
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1° grado)], il cui esito finale risultava già complessivamente valutato, come detto e qui da ribadirsi, al momento delle liquidazioni del febbraio 2004.
V.7.- Privo di specifica rilevanza in questa sede, infine, è evidentemente il principio giurisprudenziale richiamato dall'appellante nell'ambito dell'ultimo argomento difensivo qui prospettato [v. supra, sub V.1., punto (4).
E ciò considerando, come evidente, che l'azione di ingiustificato arricchimento non è stata qui disattesa per l'assenza di un provvedimento della P.A. di “riconoscimento dell'utilità”
[provvedimento pacificamente non necessario (in quanto, come noto, “il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento”: cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 26/05/2015, n. 10798, nonché succ.giur.conf., fra cui, ex aliis, Cass. civ.,
24/04/2019, n. 11209 e Cass. civ., 21/07/2022 n. 22902)], bensì, più radicalmente, per il difetto dei requisiti obiettivi della domanda ex art. 2041 c.c., non risultando in particolare dimostrati i preliminari “presupposti normativi di cui all'art. 2041 c.c.” e in particolare l'imprescindibile requisito dell'“arricchimento in capo al [cfr. pagg. 4 e 6 della CP_2
sentenza di 1° grado].
Requisito la cui prova chiaramente gravava sull'attore istante [come già rammentato (v. supra, sub V.2.) e invero pacificamente ribadito tanto nelle più recenti sentenze, quanto nelle stesse pronunce citate dall'appellante (ove si sottolinea la “connotazione oggettivistica” dell'istituto e dunque si evidenzia che “ciò che il privato attore ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. deve provare è” proprio “il fatto dell'arricchimento”, in quanto “il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha” appunto “l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento”: cfr. Cass., Sez. un., n. 10798/2015, cit.; Cass. civ., 27/06/2017,
n. 15937; Cass. civ., 26/06/2018, n. 16793)] e in difetto di dimostrazione del quale, come evidente, il problema del “riconoscimento” dell'utilitas non si è qui affatto posto, né è venuto in rilievo [mancando lo stesso presupposto dell'actio de in rem verso e in particolare, a fronte dell'intervenuta liquidazione delle somme per l'intera opera professionale prestata – v. supra-
, l'imprescindibile prova dell'ingiustificato “arricchimento” cui in thesi rimediarsi ex art. 2041 c.c.].
V.8.- Alla luce di quanto complessivamente precede, attesa la non accoglibilità delle contestazioni avanzate [poiché infondate o priva di specifica rilevanza (v. supra, sub V.4.-
V.7.)] e la piena condivisibilità, per converso, delle statuizioni di prime cure [in quanto basate su dati emergenti per tabulas e su pacifiche evidenze testuali non inficiate da alcun dirimente
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elemento di segno contrario (v. supra, sub V.)], è dunque evidente che sia da disattendere il motivo di censura compendiato supra, sub I.2.1., punto (1), occorrendo anche in questa sede ribadire l'inaccoglibilità della domanda attorea ex art. 2041 c.c., difettandone gli imprescindibili “presupposti” – attesa la riferibilità degli atti di liquidazione del 2.02.2004 a
“tutta l'opera professionale posta in essere”, ivi compresa quella originaria, non risultando pertanto ravvisabile “in capo al convenuto e qui appellato, avendo “già CP_2 corrisposto” “le somme dovute”, alcun “arricchimento” ingiustificato e da riequilibrarsi (cfr. pag. 6 della sentenza di prime cure) –, con carenza evidentemente poi del tutto assorbente anche con riguardo alla richiesta di approfondimento peritale qui ribadita dall'appellante
[vertendo la stessa sul quantum (“accertare la misura e l'entità dell'indennizzo ex art. 2041
c.c.”- cfr. pag. 37 dell'atto di appello) e tuttavia difettando nel caso di specie gli stessi
“presupposti” dell'an debeatur].
VI.- Né quanto precede può ritenersi in alcun modo inficiato dalla ragione di doglianza compendiata supra, sub I.2.1., punto (2), risultando anch'essa meritevole di essere integralmente disattesa.
VI.1.- A suo fondamento, in particolare, l'appellante ha sottolineato che, nell'ambito di altra procedura giudiziale intercorsa fra le parti [i.e. il già menzionato giudizio ex art. 645 c.p.c. culminato con la pronuncia cassatoria n. 2903/12 della S. Corte (cfr. all. 17 fasc. attoreo di 1° grado) e con la conseguente sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 119/2014 in sede di rinvio ex artt. 392 e ss. c.p.c. (cfr., da ultimo, pag. 4 della comparsa conclusionale dell'appellante)], preso atto del difetto di forma e della conseguente nullità del contratto fra
P.A. e privato, è stata disposta, nei confronti dell'odierno appellante, la restituzione delle somme da lui incassate in virtù dei d.i. nelle more conseguiti e azionati – somme, tuttavia, che a suo avviso non risulterebbero suscettibili di restituzione e avrebbe diritto di trattenere a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., in quanto:
(A) un tale ordine restitutorio si fonderebbe su “un indebito oggettivo (art. 2033 c.c.)”, “che” nel caso di specie però “non sussiste” [cfr. pag. 28 dell'atto di appello];
(B) un tale “obbligo di restituzione” “della somma già assegnata”, inoltre, risulterebbe
“assolutamente ingiusto”, trattandosi di somme già “riconosciute come dovute dal CP_2
[cfr. pagg. 27-28 del medesimo atto di appello];
(C) la “revoca dei D.I.”, a fronte di ciò, “non” “impedi[rebbe]” “all'odierno appellante” “di trattenere dette somme”, trattandosi di un “pagamento” “comunque dovuto” “a titolo di
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indebito arricchimento” in ragione della “mancata decurtazione” degli “importi” negli “atti amministrativi di liquidazione delle somme” e del suo conseguente “diritto a trattenere le somme incassate” e a lui spettanti “per la progettazione originaria” [cfr. pagg. 27-28 del medesimo atto di appello].
Tali prospettazioni, pur ammissibili e astrattamente scrutinabili [v. infra, sub VI.2.], risultano tuttavia infondate nel merito e pertanto da disattendere nel merito [v. infra, sub VI.4.-VI.6.].
VI.2.- Quanto all'ammissibilità e astratta scrutinabilità della questione prospettata, occorre osservare che:
(A) non è di per sé idonea a precluderne la valutazione, come evidente, la circostanza che l'esecuzione del predetto ordine restitutorio sia ancora in corso [come riportato anche nell'ultimo atto difensivo dell'appellante – “Il , al momento, sta ottenendo Controparte_3 dall'Ing. attraverso la procedura esecutiva iscritta al n. 80/2015 R.G. Es. Parte_1
Tribunale di Reggio Calabria, le somme a suo tempo assegnategli, oltre interessi e spese.
Fino a questo momento l'ing. ha forzosamente restituito la somma di euro Parte_1
68.527,35 sino alla data del 30 settembre 2019” (cfr. pag. 4 della conclusionale depositata il
24.01.2025)], trattandosi di somme senz'altro giuridicamente “dovute” e da corrispondere alla controparte [e dunque, “sebbene” “non ne” sia stato “ancora” materialmente “compiuto il pagamento” integrale, già “transitate”, in senso tecnico-giuridico, dall'una all'altra sfera patrimoniale (cfr., nonché arg. ex Cass. civ., 20/11/2019, n. 30289)];
(B) il predetto spostamento patrimoniale era stato poi già dedotto dalla parte, nonché esaminato dal Tribunale, in prime cure [cfr. atto di citazione, spec. pag. 5, nonché pag. 6, 2° cpv., della sentenza di 1° grado], non determinando quindi il suo scrutinio alcuna indebita estensione del thema decidendum qui delibabile [v. supra, sub III.1.-III.2.].
VI.3.- Ciò detto sulla scrutinabilità della questione, nel merito essa è tuttavia da disattendere, risultando pacificamente inaccoglibili gli argomenti qui invocati [v. supra, sub VI.1.].
VI.4.- E infatti, prendendo le mosse dal rilievo indicato supra, sub VI.1., punto (A), occorre osservare che:
(1) nei casi, analoghi a quello di specie, di “pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, poi caducato”, “il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza della riforma” del predetto provvedimento di condanna, trattandosi di “effetto consequenziale”, automatico ed ex lege, di tale riforma, la quale - a prescindere dalle “ragioni”, “di rito o di merito”, da cui deriva - “facendo” in ogni
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caso “venir meno ex tunc e definitivamente il titolo delle attribuzioni”, “impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza” [cfr., ex multis, Cass. civ., 21/08/2023, n. 24896; Cass. civ., 6/03/2023, n. 6614; Cass. civ., 21/01/2022, n. 1886;
Cass. civ., 12/11/2021, n. 34011; Cass. civ., 21/04/2010, n. 9480; Cass. civ., 13/04/2007, n.
8829; Cass. civ., 5/08/2005, n. 16559, nonché Cass. civ., 3/10/2005, n. 19296, ove si evidenzia che l'insorgere del “diritto alla restituzione” per il “solo fatto della riforma” ovviamente si applica “anche nella ipotesi di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo” poi “revocato” nel corso del giudizio di opposizione, potendo pur “in tal caso il diritto alla restituzione esser fatto valere dinanzi allo stesso giudice della opposizione”];
(2) la “restituzione” de qua, pertanto, evidentemente “non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti ex art. 2033 cod. civ.”, da cui “differisce” integralmente sia “per natura e funzione” [in quanto “si ricollega a un'esigenza di mera restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza”], sia per disciplina applicabile [non solo per il suo regime di proponibilità (svincolato dal divieto dei nova), ma anche considerando che nel caso qui in esame “non rileva in alcun modo lo status soggettivo dell'accipiens” - atteso che “il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede”, “non potendo” evidentemente “venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti” – e “che gli interessi legali” pertanto “devono essere” qui sempre “riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda” (cfr., ex plurimis, Cass. civ.,
6/03/2023, n. 6621; Cass. n. 34011/2021, cit.; Cass. civ., 12/04/2018, n. 9171; Cass. civ.,
16/06/2016, n. 12387; Cass. civ., 12/02/2016, n. 2819; Cass. civ., 4/04/2013, n. 8215; Cass. civ., 19/10/2007, n. 21992; Cass. n. 16559/2005, cit.; Cass. civ., 18/09/1995, n. 9863)], essendo pertanto evidente che la mancata riconducibilità allo schema della ripetizione di indebito, sostenuta dalla parte appellante e invero pacifica, non valga tuttavia in alcun modo a rendere priva di giusta causa (art. 2041 c.c.) la pronuncia di restituzione ex art. 336 c.p.c., invero integrante non solo una conseguenza secundum ius, ma un “effetto” ex lege,
“dipendente direttamente dalla riforma della decisione”, connotato da “automaticità” e
“necessità” e “sottratt[o]” “a qualunque forma di valutazione giudiziale” [cfr., ex multis,
Cass. n. 1886/2022, cit.; Cass. n. 9171/2018, cit.; Cass. n. 2819/2016, cit.; Cass. n. 8829/2007, cit.] e qui peraltro prescritta dalla stessa pronuncia cassatoria alla quale doverosamente e
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necessariamente uniformarsi ex art. 384 c.p.c. [cfr. pagg. 4-5, punto 3), dell'ordinanza n.
2903/12 della S. Corte prodotta, come detto, all. 17 fasc. attoreo di 1° grado].
VI.5.- Quanto poi all'argomentazione difensiva compendiata supra, sub VI.1., punto (B), e dunque alla prospettata possibilità di desumere dagli atti comunali qui in esame (delibere e determine) un “riconoscimento” di debito [cfr. pag. 28 dell'atto di appello], occorre osservare che:
(A) il riconoscimento del debito da parte di un Comune, come noto, imprescindibilmente
“richiede un'apposita deliberazione” ex art. 194 T.U.E.L. da parte “dell'organo competente a formare la volontà dell'ente”, “da allegarsi al bilancio di esercizio”, implicante una valutazione estremamente articolata [in quanto l'ente ivi “non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione”, ma, al contrario, “deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio” e “adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito”, “in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gl'impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi”], assolvente una “duplice funzione” [sia “giuscontabilistica”
(“per la salvaguardia degli equilibri di bilancio”), sia “garantista” (“di accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo”)] e, soprattutto e ai fini che qui più rilevano, necessariamente espressa [atteso che “il riconoscimento del debito fuori bilancio può avvenire solo espressamente”, trattandosi di “valutazione” che “non può evidentemente essere desunta” o ricavata da altri provvedimenti o “dal mero comportamento degli organi rappresentativi”, anche considerando che essa è fattispecie peculiare e derogatoria, “non” valendo come generale “sanatoria per i contratti … nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta prescritta ad substantiam”, in quanto “rappresenta un'eccezione ai principi riguardanti la necessità del preventivo impegno formale e della copertura finanziaria” e che pertanto, “al fine di riportare le ipotesi previste nell'ambito del principio di copertura finanziaria”, “è” imprescindibilmente “richiesta la delibera consiliare con la quale viene ripristinata la fisiologia della fase della spesa e i debiti de quibus vengono ricondotti a sistema, mediante l'adozione dei necessari provvedimenti di riequilibrio”] (cfr., ex multis, Cass. civ., 9/12/2015, n. 24860 e arg. ex Cass. civ., 13/05/2022, n. 15303, nonché
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Corte Conti Emilia-Romagna, 27/05/2024, n. 43 e Corte Conti Campania, 18/11/2015, n.
236);
(B) tale delibera espressa e inequivoca, giova poi osservare [anche a fronte di quanto dedotto a tal riguardo dall'appellante (cfr. pag. 28 dell'atto di appello)], è senz'altro necessaria non solo quando manchi la copertura finanziaria, ma altresì nei casi, analoghi a quello di specie, di contratto nullo per difetto di forma, “visto che l'impegno di spesa deve pur sempre conseguire a un atto contrattuale giuridicamente vincolante per il comune” e quindi un contratto nullo “non può” in alcun modo “impegnare il comune sul piano delle obbligazioni contrattuali”, atteso che “il funzionario pubblico non può attivare un impegno di spesa per
l'ente locale senza un previo contratto” valido ed efficace [cfr. Cass. civ., 21/11/2018, n.
30109];
(C) a fronte di ciò ed essendo pacifico che nel caso di specie non sia intervenuto alcun riconoscimento ex art. 194 T.U.E.L. (come emergente per tabulas e invero chiaramente evidenziato dallo stesso appellante - “è ovvio” “che il riconoscimento come dovute dalle somme assegnate non sia stato formalmente effettuato ai sensi dell'art. 194 tuel”), è evidente che ciò “esclude” “la stessa imputabilità dell'obbligazione all'Amministrazione” (a prescindere da qualsivoglia comportamento o atto, diverso dalla delibera ex art. 194 T.U.E.L.
e di per sé senz'altro inidoneo ad integrare il presupposto di tale norma, dell'ente stesso) e che ciò risulti altresì del tutto assorbente rispetto all'“accertamento dell'utilità della prestazione” e dunque all'azione ex art. 2041 c.c. (“questione” che invero non “è” neanche
“destinata a porsi” nei casi, analoghi a quello qui in esame, in cui “l'Amministrazione [non] abbia espressamente provveduto al riconoscimento del debito fuori bilancio” e dunque non abbia affatto “assu[nto] a suo carico l'obbligazione”) [cfr., ex multis e in questi termini, Cass.
n. 24860/2015, cit.], da tutto ciò evidentemente discendendo l'inaccoglibilità anche di tale seconda argomentazione difensiva.
VI.6.- Parimenti da disattendere, infine, risulta anche l'ultimo argumentum [v. supra, sub
VI.1., punto (C)], essendosi già innanzi sottolineata, sulla base di considerazioni cui qui rinviarsi e da intendersi integralmente richiamate per relationem, la pacifica infondatezza sia della dedotta “mancata decurtazione” [v. supra, sub V.5., punto (B)], sia della prospettata
“autonomia” degli incarichi svolti e in thesi distintamente apprezzati ai fini liquidatori [v. supra, sub V.-V.8.], non ricorrendo dunque i requisiti dell'actio ex art. 2041 c.c. e dunque non sussistendo i presupposti per “trattenere”, neanche a tale titolo, le somme riscosse in virtù
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dei d.i. già azionati e tuttavia poi venuti meno [trattandosi di titoli giudiziali riformati nel corso del giudizio ex art. 645 c.p.c. in virtù della nullità del contratto su cui si fondavano (con conseguente “caducazione della causa giustificativa delle attribuzioni patrimoniali eseguite”
– cfr., da ultimo, Cass. civ., 26/09/2023, n. 27390 - e necessità, sul piano processuale e a titolo di “effetto” ex lege, automatico e “dipendente direttamente dalla riforma della decisione”, nonché “sottratt[o]” “a qualunque forma di valutazione giudiziale”, di provvedere alla
“restaurazione della situazione patrimoniale precedente” - v. supra, sub VI.4.)].
VI.7.- Risultando, pertanto, anche gli argomenti difensivi sviluppati nell'ambito di tale 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (1)] ammissibili ma integralmente infondati
[v. supra, sub VI.1.-VI.6.], è evidente che anche quest'ultima sia da globalmente respingersi.
VIII.- Apprezzando quindi in via sistematica quanto complessivamente precede, non risultando le ragioni di gravame avanzate meritevoli di accoglimento [v. supra, sub V.-VI.7.]
e non sussistendo ulteriori profili qui delibabili [v. supra, sub III.2.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata.
IX.- Quanto, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [in ossequio al principio di Cass. civ., 13/07/2020, n.
14916 e Cass., 14/10/2013, n. 23226, nonché considerando l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di specifici motivi di impugnativa, in via principale o incidentale, a tal riguardo (v. supra, sub III.2.)], esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo:
(a) sulla base delle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M.
147/2022, da ultimo intervenuto);
(b) avendo riguardo alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 (in base al valore della domanda, non mutato in sede di gravame), alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione (occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023,
n. 29857) e decisionale (ex se ovviamente spettante a prescindere dal deposito della memoria di replica, dovendo essere riconosciuta persino nel caso di mancato deposito di scritti conclusivi tout court - cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/09/2023, n. 26483)] e alla necessità di procedere a tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni a norma dell'art. 4, comma I, D.M.
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55/2014, considerando il carattere documentale della vertenza, il limitato numero di attività svolte e il non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento.
IX.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 991/2019
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 680/2019 del Tribunale di Reggio
Calabria, pubblicata in data 3.05.2019 ed emessa a definizione del proc. n. 110004/2013 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza gravata;
2) CONDANNA la parte appellante alla refusione delle spese del presente grado in favore del appellato, spese liquidate in € 7.160,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre CP_2
C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 12 marzo 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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