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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6433/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6433/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
20092 IN SA (MI), via Fiume n.14 (doc.1), rappresentato e difeso, giusta procura conferita su supporto cartaceo e allegata al ricorso in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83 cpc, dall'avv. Paolo Ardito (C.F.: , fax: 039.324785, PEC: C.F._2
presso il cui studio in Monza Largo Esterle 4, è elettivamente Email_1 domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] /Diber (Albania) il 11.12.1982 e CP_1 C.F._3 residente a [...] rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla memoria di costituzione (all.1), dall'Avv.to M. Elena Marchetto, C.F. , PEC C.F._4
e-mail: presso il cui Email_2 Email_3 studio sito in Monza, alla Via A. Appiani, 5 elegge domicilio agli effetti di legge RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti chiedono il divorzio alle seguenti condizioni: 1) si impegna a versare a la somma di euro 10.000 a Parte_1 CP_1 titolo di assegno divorzile una tantum ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 L.
1.12.1970 n. 898 e succ. mod. a definizione di ogni rapporto derivante dal matrimonio anche in relazione ai beni pagina 1 di 2 mobili e alle somme che la moglie ha versato durante il matrimonio a titolo di contributo alle spese familiari e ai vari finanziamenti.
La somma verrà versata con le seguenti modalità: euro 5.000 entro il 30.4.2025 ed euro 500 mensili, entro il 15 di ogni mese a partire dal 15.5.2025;
2) spese del presente giudizio compensate.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza nr. 974/2024, passata in giudicato.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione (3.5.2022), non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi. III. La somma concordata ai sensi dell'art. 5 comma 8 L.
1.12.1970 n. 898 e succ. mod. appare equa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in CINISELLO BALSAMO il 22.10.2015 (trascritto al nr. 83 parte I del registro CP_1 atti di matrimonio di quel Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata, dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6433/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
20092 IN SA (MI), via Fiume n.14 (doc.1), rappresentato e difeso, giusta procura conferita su supporto cartaceo e allegata al ricorso in copia informatica autenticata con firma digitale ex art. 83 cpc, dall'avv. Paolo Ardito (C.F.: , fax: 039.324785, PEC: C.F._2
presso il cui studio in Monza Largo Esterle 4, è elettivamente Email_1 domiciliato
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] /Diber (Albania) il 11.12.1982 e CP_1 C.F._3 residente a [...] rappresentata e difesa, giusta delega in calce alla memoria di costituzione (all.1), dall'Avv.to M. Elena Marchetto, C.F. , PEC C.F._4
e-mail: presso il cui Email_2 Email_3 studio sito in Monza, alla Via A. Appiani, 5 elegge domicilio agli effetti di legge RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti chiedono il divorzio alle seguenti condizioni: 1) si impegna a versare a la somma di euro 10.000 a Parte_1 CP_1 titolo di assegno divorzile una tantum ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 L.
1.12.1970 n. 898 e succ. mod. a definizione di ogni rapporto derivante dal matrimonio anche in relazione ai beni pagina 1 di 2 mobili e alle somme che la moglie ha versato durante il matrimonio a titolo di contributo alle spese familiari e ai vari finanziamenti.
La somma verrà versata con le seguenti modalità: euro 5.000 entro il 30.4.2025 ed euro 500 mensili, entro il 15 di ogni mese a partire dal 15.5.2025;
2) spese del presente giudizio compensate.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza nr. 974/2024, passata in giudicato.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione (3.5.2022), non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi. III. La somma concordata ai sensi dell'art. 5 comma 8 L.
1.12.1970 n. 898 e succ. mod. appare equa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in CINISELLO BALSAMO il 22.10.2015 (trascritto al nr. 83 parte I del registro CP_1 atti di matrimonio di quel Comune) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata, dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 27.3.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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