Sentenza 1 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 01/02/2023, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/02/2023
N. 00282/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01082/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1082 del 2017, proposto da RI Di Fatta, rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Caponnetto con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Daniela Salerno in Palermo, via Bonanno n. 73;
contro
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per l’annullamento
1) del Decreto Assessoriale n. 37 del 16/1/2017, emesso ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, comunicato a mezzo raccomandata spedita da posta privata il 3/2/2017, col quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 7.570,20 da imputarsi sul capitolo 1987, capo 14, titolo I, categoria 5, rubrica 2, quale indennità risarcitoria per il danno causato al paesaggio con la realizzazione di un fabbricato eseguito nel Comune di Agrigento, Via Portofino n. 6, foglio 162, part. 426 sub 5, nel 1981, senza il nulla osta della Soprintendenza
2) di ogni altro atto e/o provvedimento connesso a quello impugnato anche se non espressamente indicato, ma comunque ritenuto quale causa ed effetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana della Regione Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2022 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso passato per la notifica il 4 aprile 2017, notificato il 5 aprile 2017, e depositato il 28 aprile successivo, il ricorrente ha impugnato il decreto n. 37 del 16.01.2017, notificato il 3.02.2017, dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, emesso ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. n.42/2004, con cui è stato ingiunto il pagamento della somma di € 7.570,20 quale indennità risarcitoria per il danno causato al paesaggio con la realizzazione, nel 1981, di un fabbricato nel Comune di Agrigento, sito nella Via Portofino n.6, foglio 162, part. 426 sub 5, senza il preventivo nulla osta della soprintendenza.
Espone in punto di fatto quanto segue:
- di avere realizzato il fabbricato, nel 1981, in assenza dei relativi titoli autorizzativi, e di aver conseguentemente presentato domanda di sanatoria per la regolarizzazione del manufatto;
- che in data 20.06.2011 la Soprintendenza adita, con nota prot. 5975, ha accertato la compatibilità paesaggistica delle opere e dunque ha rilasciato il nulla osta in sanatoria, ponendo talune condizioni, e subordinandone il mantenimento al pagamento dell’indennità di cui all’art. 167 d.lgs. 42/2004;
- che successivamente il Sindaco del Comune, con nota prot. 4319 del 20 luglio 2015 ha rilasciato la concessione edilizia in sanatoria;
- che il 03.02.2017 l’intimata amministrazione ha notificato del contestato decreto n.37 del 16.01.2017.
Il ricorrente ha censurato tale provvedimento, deducendo:
1. “Illegittimità per intervenuta prescrizione quinquennale della sanzione pecuniaria ambientale (ex art 167 d.lgs.42/2004)” , ai sensi dell’art. 28 della l. n.689/1981, posto il venir meno dell’illiceità, a detta di parte di ricorrente, con il nulla osta della Soprintendenza datato 20.06.2011.
2. “Inapplicabilità della sanzione pecuniaria sotto altro profilo: inammissibilità della sopravvenienza del vincolo paesaggistico successivo alla realizzazione dell’opera” , atteso che l’apposizione del vincolo paesaggistico risale alla legge 08.08.1985 n. 431, mentre la realizzazione dell’opera edilizia sarebbe provato – tramite documenti e rilievi fotografici – essersi conclusa nel 1981.
Ha chiesto quindi l’annullamento del provvedimento, con ogni statuizione conseguente.
Per l’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione Siciliana, si è costituita con memoria di forma l’Avvocatura dello Stato.
In vista della trattazione del merito la difesa di parte ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2022, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso va accolto stante la fondatezza dell’assorbente profilo di censura dedotto con il secondo motivo, poiché - alla stregua dell’art. 5 comma 3 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (“Provvedimenti per la prevenzione dell’abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti”) applicabile alla fattispecie in esame - non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di che trattasi essendo stato il fabbricato ultimato prima della data di apposizione del vincolo paesaggistico introdotto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, alla luce degli esiti interpretativi cui è giunta la Corta Costituzionale con la sentenza n. 75 del 24 marzo 2022, in G. U. 30 marzo 2022, n. 13.
Ed invero alla stregua dell’art. 5, comma 3, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 1994, n. 17 (“Provvedimenti per la prevenzione dell’abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti”) non può essere irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di che trattasi essendo stato il fabbricato ultimato prima della data di apposizione del vincolo paesaggistico introdotto solo ed esclusivamente con il D.A. n. 1153 del 12/07/1983 (pubblicato sulla G.U. della Regione Siciliana in data 17/09/1983 n. 40).
Dispone, infatti, il predetto art. 5, comma 3, che «[i]l nulla-osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell’autore dell’abuso edilizio».
La Corte Costituzionale ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal C.G.A. riguardante il superamento di un limite proprio della competenza statutaria primaria della Regione Siciliana, ossia di una norma fondamentale di riforma economico-sociale emanata dallo Stato nell’esercizio della sua competenza in materia di tutela del paesaggio (violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.) poiché la legge statale invocata quale norma interposta (in particolare, l’art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004; l’art. 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” che richiama il D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431; l’art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497) non si occupa del caso in cui il vincolo paesaggistico sia apposto dopo l’ultimazione dell’opera abusiva; inoltre, la sentenza n. 20 del 1999 dell’Adunanza plenaria - pur trattando specificamente del caso in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto dopo la realizzazione dell’opera abusiva dal punto di vista edilizio - nulla afferma circa la necessità di applicare l’indennità pecuniaria prevista (all’epoca) dall’art. 15 della citata legge n. 1497 del 1939.
In mancanza di una motivazione adeguatamente argomentata da parte del C.G.A. remittente sullo specifico punto, la Corte Costituzionale ha perciò ritenuto prevalenti gli elementi testuali che conducono a ritenere “invece applicabile l’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004 solo al caso di intervento edilizio eseguito in violazione dell’obbligo di chiedere l’autorizzazione paesaggistica, cioè su un’area già vincolata al momento di realizzazione dell’abuso edilizio”.
La Corte costituzionale ha, inoltre, dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale riguardante il prospettato effetto di minore deterrenza al fine della prevenzione della lesione al bene paesaggistico della medesima norma regionale rispetto a quello prodotto sul restante territorio nazionale, spiegando che, poiché “Richiedendo il nulla-osta, ai fini del condono, anche in caso di vincolo paesaggistico intervenuto dopo l’abuso edilizio, la norma censurata si fa carico di assicurare all’amministrazione preposta alla tutela del paesaggio la possibilità di apprezzare in concreto l’interesse affidato alla sua cura, consentendole di negare la sanatoria nel caso in cui l’opera abusivamente realizzata sia incompatibile con il bene tutelato. Sicché il principio costituzionale di buon andamento dell’amministrazione non può ritenersi violato, né si può ritenere in sé manifestamente irragionevole la scelta del legislatore regionale di non prevedere per tale ipotesi il pagamento dell’indennità, in ragione dell’assenza dell’illecito paesaggistico al momento della realizzazione dell’opera”.
Ne consegue che, secondo tale ricostruzione ermeneutica, non vige nella Regione Siciliana una disciplina sostanzialmente difforme da quella dettata dalla normativa nazionale di riferimento riguardante il pagamento dell’indennità di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004.
Per quanto emerge dalle risultanze documentali in atti (documentazione fotografica e perizia giurata), il Collegio ritiene sufficientemente raggiunta la prova circa il completamento dell’opera in epoca antecedente all’apposizione del vincolo per via normativa.
Pacifica dunque la necessità della preesistenza del vincolo de quo, il secondo motivo del ricorso è meritevole di accoglimento con assorbimento della censura di cui al primo motivo.
Conclusivamente, per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto fondato, deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Tenuto conto dei peculiari profili della controversia e del dibattito giurisprudenziale solo di recente sopito sulla questione della sopravvenienza normativa, sussistono eccezionalmente i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO