Sentenza 15 luglio 1972
Massime • 1
Il processo di cognizione instaurato al fine di accertare l'Obbligo del terzo pignorato in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo e rivolto esclusivamente all'accertamento dell'esistenza e dell' ammontare del credito pignorato: ne consegue che deve ritenersi assolutamente e in modo rigoroso estraneo a tale processo incidentale di cognizione e quindi al di fuori dei poteri e delle competenze del giudice relativo,statuire su tutto cio che non rientra nell'ambito dell'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito pignorato, come ad esempio, su eccezioni relative alla impignorabilita del credito e alla validita del pignoramento, in quanto le questioni relative debbono essere fatte valere nelle forme previste dall'art 615 e seguenti cod proc civ che disciplinano l'opposizione all'esecuzione.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/07/1972, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1972 |
Testo completo
Il processo di cognizione instaurato al fine di accertare l'Obbligo del terzo pignorato in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo e rivolto esclusivamente all'accertamento dell'esistenza e dell' ammontare del credito pignorato: ne consegue che deve ritenersi assolutamente e in modo rigoroso estraneo a tale processo incidentale di cognizione e quindi al di fuori dei poteri e delle competenze del giudice relativo,statuire su tutto cio che non rientra nell'ambito dell'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito pignorato, come ad esempio, su eccezioni relative alla impignorabilita del credito e alla validita del pignoramento, in quanto le questioni relative debbono essere fatte valere nelle forme previste dall'art 615 e seguenti cod proc civ che disciplinano l'opposizione all'esecuzione.*