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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 02/05/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.: 110/2015 + 2166/2017
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell' udienza del 25.2.2025 celebrata nelle forme della TRATTAZIONE SCRITTA, lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 110/2015 + 2166/2017 R.G.L. TRA
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 procura a margine dei ricorsi introduttivi, dag ZZ e BI NI con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dagli CP_1 P.IVA_1 EMILIA SCIARAFFA e VALERIA SALVATI, g generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. ( come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. Con un primo ricorso, iscritto al n. 110/2015 R.G., depositato in data 20.01.2015, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Lagonegro deducendo di aver svolto l'attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'Azienda Agricola “ES LO”, con sede in Cassano allo Ionio (CS), alla c.da Prainetta, nel periodo: 16.08.2013 – 31.12.2013. Ha riferito, altresì, di aver presentato, in data 06.03.2014, domanda volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013. Non avendo l' erogato la prestazione richiesta né adottato alcun provvedimento di CP_1 rigetto, in data 07 4, la ricorrente presentava ricorso amministrativo. Quindi, con comunicazione del 10.11.2014, l' resistente evidenziava quanto segue: “Trattasi di ditta bloccata CP_2 dalla sede di Rossano in data 05/0 per Verb. inoltre si precisa che il ricorso non può essere CP_3 istruito in quanto non esiste una reiezione. noto che la ricevuta con numero 649.07/11/2014.0018973 deve essere considerata nulla a tutti gli effetti”. CP_1 Pertanto, l'istante ha proposto ricorso chiedendo: “A) Accertato che la ricorrente ha diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013 per aver lavorato con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, Voglia l'On. Giudice adito condannare l in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere in favore della CP_1 ricorrente, a titolo di indennità d upazione agricola per l'anno 2013, la somma, non percepita, pari a € 1.630,000 (Euro MilleSeicentoTrenta/00) o quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge;
B) Condannare infine la resistente alla rifusione delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”. CP_ L' costituitosi in giudizio, ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria e la prescri del diritto, nonché la carenza di prova in ordine all'esperimento dell'iter amministrativo. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e diritto. 1.1. Alla udienza del 27.9.2016, la parte ricorrente depositava l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli relativo al 2013. Con provvedimento del 18.07.2017, preso atto del deposito da parte della ricorrente del quarto elenco nominativo trimestrale 2016 di variazione dei lavoratori agricoli, il Tribunale, valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova per testi richiesta dalle parti. Quindi, alla udienza del 22.05.2018, veniva escusso il teste di parte ricorrente, Tes_1
La causa veniva rinviata per prosieguo prova nonché al fine di verificare la pe
[...] ocesso avente ad oggetto la reiscrizione per il medesimo anno (2013).
Stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva tra il presente giudizio e quello iscritto al n. 2166/2017 R.G., alla udienza del 02.03.2022, il G.d.L. disponeva la riunione al presente giudizio di quello successivamente iscritto e rinviava la causa per la escussione di due testi di parte ricorrente. 2. Con successivo ricorso, iscritto al n. 2166/2017 R.G., depositato in data 31.10.2017, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Lagonegro deducendo di aver svolto l'attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'Azienda Agricola “ES LO”, con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS), alla c.da Prainetta, nel periodo: 16.08.2013 – 31.12.2013, per 102 giornate. L'attività lavorativa veniva svolta dalle ore 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00, per circa 4-5 giorni a settimana, e consisteva nell'espletamento di attività inerenti alla coltivazione dei terreni e lavori vari in agricoltura. Le anzidette giornate venivano disconosciute dall per effetto della pubblicazione del “quarto CP_1 elenco nominativo trimestrale 2016 di variazione” oratori agricoli. Quindi, in data 07.04.2017, la ricorrente presentava ricorso amministrativo, senza, tuttavia, esito. Pertanto, l'istante ha proposto ricorso chiedendo di vedersi riconosciuto il rapporto di lavoro intercorso nell'anno 2013 con l'Azienda Agricola “ES LO” nonché il diritto alla reiscrizione, per il medesimo anno, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di TO (PZ). Il tutto con vittoria di spese. CP_ L' costituitosi in giudizio, ha preliminarmente formulato istanza di riunione di procedim onnessi ed ha eccepito l'intervenuta decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata anche sulla base degli esiti dell'accertamento effettuato con verbale ispettivo n. 2016008328/ddl del 21/11/2016. Alla udienza del 19.6.2018 il Tribunale, valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente (limitando a due, tra quelli indicati nel ricorso, i testi da escutere), ammettendo, altresì, la prova contraria chiesta da parte resistente con i testi di parte ricorrente e diretta sui capitoli di cui alla memoria di costituzione con due tra i testi ivi indicati. Venivano escussi i testimoni di parte ricorrente. Alla udienza del 25.02.2025 la causa era decisa con la presente sentenza, depositata una volta esauriti gli incombenti della TRATTAZIONE SCRITTA. 3. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività dei ricorsi. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “COro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Pag. 2 di 9 L'art. 22 del d.l. citato così recita: «COro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene:
- per quanto concerne il ricorso n. R.G. 2166/2017: la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale sede di Potenza, in data 7.04.2017. Il CP_1 provvedimento è divenuto definitivo in da .2017, perciò l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, cioè entro il 3.11.2017. Il ricorso è stato depositato il 31.10.2017; pertanto è tempestivo;
- quanto al ricorso n. R.G. 110/2015: la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013, è stata presentata in data 6.03.2014; l' non ha fornito risposta e, CP_2 pertanto, il ricorso andava proposto ai sensi dell'art. 4, D.L. 384/92, nel termine di 300 giorni più un anno decorrente dalla data di presentazione della domanda. Il ricorso è stato presentato in data 20.01.2015, sicché è tempestivo. 4. Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fascicoli ed allegati al verbale del 2016) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e CP_1 particola a – è dato ricavare che l'azienda agricola ES LO:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo notevolmente superiore ai ricavi;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'anno 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011.
Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso.
Pag. 3 di 9 L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016.
Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione.
Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per importi elevatissimi, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva.
Ciò detto, è opportuno chiarire:
a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il CP_ disconoscimento non deriva da mera sproporzione tra giornate denunciate all ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione.
E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso:
CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da ES LO all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o l prietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti CP_ agricoli denunciate all dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il ES non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola ES LO abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016.
c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP_ agricoli denunciati all per la ragguardevole somma di euro 3.687.640;
d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP_ l'azienda ha denunciato all come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante i al lavoro;
Pag. 4 di 9 e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal ES quali CP_ titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registra sso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del ES, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati CP_ dal ES all come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti moglie e dal figlio di ES LO che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura.
Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo CP_ sulla carta ed avente la sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura.
Tale conclusione non può di certo essere scalfita dalle dichiarazioni rese dai testimoni.
3.1. Tutti i testi escussi in favore di parte ricorrente, per loro stessa ammissione, sono portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base anche il loro rapporto di lavoro era stato disconosciuto tanto da avere anche proposto causa contro CP_ l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testi:
(udienza del 22.5.2018) ha dichiarato: “Confermo la circostanza di cui al capo 1) del Testimone_1 l 19/01/2015, precisando che tanto so perché viaggiavamo insieme con l'autobus in quanto anche io in quel periodo lavoravo come bracciante agricola in una azienda di Cassano allo Ionio (CS). Confermo che la sig.ra lavorava come bracciante agricola presso un'azienda di Cassano allo Ionio, così come Parte_1 lavoravo Preciso in merito alle retribuzioni di non ricordare con esattezza di aver visto pagamenti effettuati in favore della ma di sicuro la stessa non si è mai lamentata con la sottoscritta circa mancati Pt_1 pagamenti. Preciso che n grado di riferire sul tipo di attività specifica svolta dalla ricorrente, né chi dava alla ricorrente le direttive sul posto di lavoro, né come già anticipato sulle modalità di erogazione delle eventuali retribuzioni. Ribadisco che sono a conoscenza del fatto che certamente la ricorrente ha svolto attività di bracciante agricola in quanto viaggiavamo insieme con un unico autobus dedicato esclusivamente al trasporto di braccianti che varie aziende agricole ubicate in Cassano allo Ionio mettevano a disposizione di noi braccianti residenti in Basilicata nei vari Comuni per raggiungere il luogo di lavoro. Ho appreso direttamente dalla ricorrente che lei lavorava alle dipendenze della ditta “ES LO”. Preciso che viaggiavamo insieme da Primavera fino ad autunno inoltrato e ciò anche nel 2013. Arrivavamo sui luoghi di lavoro verso le ore 7,30 circa e rientravamo verso le 16,30 circa, per circa 4/5 giorni a settimana. So che la ricorrente abita in TO e non a Cassano allo Ionio. Ho appreso sempre dalla ricorrente che la stessa svolgeva attività di raccolta, zappettatura e sistemazione con pulizia delle piante coltivate, quali ortaggi (pomodori, melenzane, peperoni, lattuga) ed altre piante nonché alla raccolta degli ortaggi.
(udienza del 14.12.2022) ha dichiarato: “attualmente sono collaboratrice scolastica, COroparte_4 dal 2018. Prima facevo la bracciante agricola;
ho lavorato per l'azienda ES LO nel 2013, da Agosto a Dicembre. Non ricordo se ho lavorato per ES anche per altri anni, posso riferire solo riguardo al 2013. Ho cause nei confronti dell perché mi sono state cancellate le giornate agricole. Non sono mai stata sentita dagli CP_1 ispettori dell S ta sentita come teste nel procedimento di , ma non ricordo per CP_1 Testimone_2 quale aziend osco , l'ho conosciuta in occasione ancese nel 2013, l'ho Parte_1 conosciuta perché viaggi on siamo parenti. La ricorrente ha lavorato per ES da agosto a
Pag. 5 di 9 dicembre, non so se lei ha lavorato lì negli anni precedenti. Ogni tanto ci sentiamo, ma non di recente. La ricorrente è di TO. L'azienda era a Cassano allo Ionio, contrada Prainette. In azienda mi recavo con il pullman, che prendevo a Pedali di Viggianello, vicino casa. Anche la ricorrente viaggiava con il mio stesso pullman, lei lo prendeva a TO. Il pullman proseguiva per Campotenese e arrivavamo a Cassano. Con il pullman viaggiavano anche una certa CO
, che erano entrambi della mia zona. Il pullman era della;
l'autista Persona_1 Persona_2 agavamo noi, non ci veniva rimborsato dall'azienda. Persona_3 Ho saputo rcava manodopera perché, quando lavoravo in un'altra azienda, lui si presentò e disse che cercava operai. appena terminammo l'attività per l'altra azienda, ci recammo da ES. Non ricordo quale era l'altra azienda ove il ES si presentò. Ci occupavamo della raccolta di pomodori, di melanzane, a dicembre c'era la raccolta di mandarini. Con la ricorrente lavoravamo la maggior parte delle volte nello stesso gruppo di lavoro. La mattina, quando arrivavamo in azienda, trovavamo che ci divideva in gruppi e ci diceva cosa fare. Il gruppo di lavoro era composto da COroparte_6 sette/otto per ES lavoravano più o meno ottanta/cento persone;
non ricordo lavoratori stranieri. Quando capitavamo nello stesso gruppo con la ricorrente, ad agosto raccoglievamo i pomodori, pulivamo e concimavamo. A dicembre raccoglievamo cavolfiori e mandarini. Lavoravamo dalle sette fino a mezzogiorno, poi c'era la pausa pranzo e dopo lavoravamo dall'una alle quindici. L'orario era lo stesso sia nel periodo estivo che in quello invernale. Lavoravamo quattro/cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, quasi mai di sabato. Io non ho mai lavorato la domenica né nei giorni festivi. Non so se la ricorrente lavorasse anche di sabato o nei giorni festivi. Le direttive ce le dava sempre quando non c'era lui c'era un'altra persona, un caposquadra, di cui non ricordo CP_6 il nome. Prendevamo quaranta euro al giorno. So che anche la ricorrente prendeva la mia stessa retribuzione, perché a volte, quando venivamo pagato, con la capitavamo nello stesso gruppo. Venivamo pagati a fine mese sempre da Pt_1
in contanti, ci conseg sta paga che firmavamo. Venivamo pagati in un ufficio all'esterno del CP_6 capannone. Quando pioveva, ci recavamo comunque in azienda ma non lavoravamo;
se non smetteva, rientravamo a casa con il pullman che veniva a prenderci. Sui terreni ci recavamo a piedi, perché erano vicini a dove ci lasciava il pullman. Io ho lavorato sempre in contrada Prainette. Ho visto dei trattori in giro, che usavano anche per prendere i pomodori;
li guidavano altri operai. La mattina ci ritrovavamo tutti insieme all'ingresso dell'azienda, prima di iniziare a lavorare;
poi a ognuno venivano assegnate le mansioni, ma non vedevo gli altri che non erano nel mio gruppo dove andavano né come si recassero sul luogo di lavoro. Rispetto a dove ci lasciava il pullman. C'era un capannone a sette/ottocento metri, in un piazzale. All'interno del capannone c'erano gli attrezzi da lavoro, ma non mi è capitato di entrarci. Non so se i prodotti raccolti venissero portati nel capannone. All'interno del capannone c'erano i bagni, ma io non ci andavo. Rispetto al capannone, l'ufficio era all'esterno, era un'altra struttura. Lì vicino non c'erano case né stalle;
a volte vedevo delle pecore in giro, ma non so se fossero di Non c'erano serre. Sui terreni si vedevano alberi da frutta, mandarini e arance;
CP_6 c'erano anche ortaggi. a di statura media, circa un metro e settanta, capelli brizzolati, robusto;
all'epoca CP_6 aveva circa cinquanta due anni”.
(udienza del 14.12.2022) ha dichiarato: “attualmente sono pensionato da un COroparte_7 po' di anni, mi sfugge l'anno preciso. In passato ho fatto il muratore e il bracciante agricolo. Come bracciante ho lavorato con un certo con ES LO. Per ES ho lavorato nel 2011 e nel 2013. In genere si Per_4 lavorava da agosto f anno. Ho cause nei confronti dell' perché non mi sono state riconosciute le CP_1 giornate agricole per l'azienda ES. Che io ricordi, non sono sta sentito dagli ispettori dell CP_1 Conosco perché abbiamo lavorato insieme per ES LO. Non siamo par icordo che Parte_1 la ricorre ES nel 2013, da agosto a dicembre. L'azienda di ES era a Cassano allo Ionio, alla contrada Prainette. Io in azienda arrivavo con un pullman da Pedali di Viggianello;
anche la ricorrente prendeva lo stesso pullman, che prendeva da TO e ZA. Il pullman CO era della;
l'autista era e a volte c'era qualche altro autista, di cui non ricordo il nome. Il Persona_3 biglietto l vamo noi giorn ricordo il costo. Per_ Quando arrivavamo in azienda, trovavamo ES e a volte c'era anche un certo che faceva il caposquadra. Per_ Le direttive che le dava ES e, se mancava lui, ce le dava a volte c'er ambi. Venivamo divisi in gruppi di lavoro in base al tipo di lavoro, generalmente erav ti o meno di venti. Nel 2013 per ES
Pag. 6 di 9 lavoravano più di cinquanta dipendenti, non c'erano stranieri;
ricordo che c'erano persone che abitavano nei paesi limitrofi a Cassano, noi eravamo divisi in gruppi con le persone che erano della stessa zona. Ogni tanto mi capitava di lavorare nello stesso gruppo con la ricorrente. In azienda svolgevamo tutti le stesse mansioni: ad agosto e settembre ci occupavamo della raccolta di pomodori e delle melenzane;
ad inizio autunno raccoglievamo i cavolfiori e qualche giorno si raccoglievano anche degli agrumi. A fine anno, nel periodo invernale, raccoglievamo gli agrumi, mandarini e qualche arancia. C'era qualche pianta di limone, ma non raccoglievamo i frutti. Gli uomini e le donne svolgevano più
o meno le stesse mansioni. Lavoravamo quattro cinque giorni a settimana: a volte fino al giovedì, ma in prevalenza fino al venerdì. Non lavoravamo mai di sabato o di domenica né nei giorni festivi. Penso fosse uguale anche per la ricorrente. Iniziavamo a lavorare dalle sette, fino a mezzogiorno;
dopo c'era un'ora di pausa per il pranzo e dopo lavoravamo dall'una alle quindici. L'orario era uguale sia d'inverno che d'estate. Venivamo pagati quaranta euro al giorno;
ci pagava sempre ES più o meno a fine mese, in contanti, ci consegnava una busta paga che firmavamo e di cui ci consegnava una copia. Il pagamento avveniva in un ufficio, in gruppi di persone;
non c'erano segretarie. La ricorrente prendeva più o meno la mia stessa retribuzione, tanto so perché a volta siamo stati pagati insieme. Io ho avuto problemi di salute e non è capitato più di vederci con la ricorrente;
ci siamo sentiti prima di oggi, circa due
o tre giorni fa, e lei mi ha chiesto se sarei venuto a testimoniare per la sua causa e di riferire quello che è stato, ossia che abbiamo lavorato insieme. Quando arrivavamo in azienda, il pullman ci lasciava non molto lontano, percorrevamo una strada e arrivavamo sui terreni, che erano nei pressi del piazzale dove si trovava il capannone. Non so dove andassero gli altri lavoratori che non erano nel mio gruppo, né come si recassero sul luogo di lavoro. Il capannone mi pare di ricordare che era coperto di lamiere, io non ci sono mai entrato. Nel piazzale, attaccato al capannone c'era un ufficio dove venivamo pagati. Un po' più distante c'era un'abitazione, ma non so dire a chi appartenesse. In azienda non ricordo serre né stalle o animali. Sui terreni ricordo che c'erano alcuni alberi di arance e mandarini non lontani dal piazzale;
non ricordo cos'altro ci fosse sui terreni. Nei giorni di pioggia, ci recavamo ugualmente a lavoro e aspettavamo che spiovesse, non svolgevamo alcuna attività all'interno. Se continuava a piovere, a volte capitava di andare via prima. Non ricordo di macchine agricole che venivano portate sui campi;
c'erano dei muletti che percorrevano degli stradoni dove veniva caricato il raccolto nelle cassette. Non provvedevamo noi a caricare i muletti. Nella squadra lavorava con me , che non è mio parente, ma è di Viggianello. Non ricordo i nomi di altre persone che COroparte_4 lavo anche una che è vicina di casa”. Persona_6 3.2. Orbene, l' nel costit depositato due distinti verbali ispettivi;
il primo CP_1 del 14.11.2011 ed il secondo N. 2016008328/DDL DEL 21/11/2016. Orbene, quanto al 2013 gli ispettori hanno accertato quanto segue. Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai dipendenti, pari ad € 843.101,00; − COribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai dipendenti, pari ad € 184.821,00; − COribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare RA LO, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 3.148,00; − Reddito agrario dichiarato pari a € 2.423,00 (in base ai terreni dichiarati); − Reddito dominicale dichiarato pari a € 1.122,00; − Fatture di acquisto, che, sono state consegnate pari a n° sei (6); di cui: • Tre (1) per acquisto di piantine di pomodori dalla ditta TI DD (coniuge del RA LO); • Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 10.678,00 (I.V.A. esclusa). Il totale delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 1.045.293,00. Le entrate/incassi registrate sono per fatture di vendita, riportate in contabilità, che, sono state consegnate pari a n. quarantacinque (45), di cui emesse nei confronti della ditta: 1) “S.I.A.G. CP_8 per n. 30 . La società nell'anno 2013: • Non ha prodotto alcuna dichiarazione reddituale;
• Non ha presentato il bilancio di esercizio;
• Ha avuto una (1) sola dipendente assunta e con la qualifica di impiegata. Le fatture hanno riguardato la vendita di: • Pomodori per n° 10; • Agrumi per n° 20 (la ditta RA non ha avuto il possesso, dimostrato, di terreni coltivati ad agrumeti con
Pag. 7 di 9 estensione accettabile); 2) “ per n° 4. La cooperativa nell'anno 2013. COroparte_9 Non ha avuto nessun dipendente assunto. Le fatture hanno riguardato solo la vendita di pomodori. 3) “S.C.P.M.” per n° 6, (per dati della società vedi anno 2012). La cooperativa COroparte_9 nell'anno 2013: Non ha avuto nessun dipendente assunto;
• Non ha prodotto alcuna dichiarazione reddituale;
• Non ha presentato il bilancio di esercizio. Le fatture hanno riguardato solo la vendita di ortaggi, ovvero di fave;
4) “ ” di per n. 3, CP_10 COroparte_11 ditta individuale, con sede in Via Colonna S ssa nsulenza aziendale “ ” ha comunicato che nella contabilità dell'anno 2013 non risulta Parte_2 nessuna fa SE LO. Le fatture hanno riguardato la vendita di pomodoro fresco per il mercato per € 2.500,00; 5) “ per n° CP_12 COroparte_13 1, con sede in Via De Gasperi n. 9 a San Marco Ar iendale
“ ha comunicato che nella contabilità dell'anno 2013 non risulta nessuna fattura Persona_7 CESE LO. La fattura ha riguardato la vendita di pomodoro fresco per il mercato per € 2.500,00: 6) “ di ditta individuale, per n° 1, con CP_14 COroparte_15 sede in Via Verdi n. 26 a Sa are nato il COroparte_15 20.07.1983 a Busto Arsizio (VA) e residente a [...]. L'ufficio di consulenza aziendale
“L UL ha confermato che nella contabilità aziendale nell'anno 2013 è presente una sola fattura di acquisto per € 2.596,00, di pomodoro fresco per il mercato, da parte della ditta RA LO. Il totale delle entrate/ricavi (pur volendo ritenere, tutte, valide le fatture di cui sopra), nell'arco dell'intero anno, è pari ad € 722.405,00 (I.V.A. esclusa). Il bilancio di esercizio, riferito a tutto l'anno, è nel: Primo caso di € 1.045.293,00 – 722.405,00 = - 322.888,00 Secondo caso di € 1.045.293,00 – 2.596,00 = - 1.042.697,00. Orbene, dai dati sopra indicati emerge come sia effettivamente impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature;
inoltre, se l'azienda fosse stata reale, in ambedue i casi, avrebbe lavorato in netta perdita sia per l'anno 2013 che per gli altri anni oggetto di accertamento. L'azienda non risulta, inoltre, nella realtà, avere alcuna attrezzatura o macchinario, certificata realmente;
anche la detta circostanza è inverosimile per un'azienda con centinaia di dipendenti assunti e decine di ettari di terreno presi in affitto/comodato e coltivati. CP_ Il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a qu i falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola ES LO, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale e innanzi sintetizzati per l'anno 2013. L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a mettere in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive di cui al verbale. Gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda CP_ ha denunciato all come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante i o al lavoro. Se è ben vero che trattasi di anno diverso da quello oggetto di causa, è pur vero che è un elemento di riscontro importante rispetto a quanto accertato dagli ispettori. Inoltre, in più punti, i testi della parte ricorrente rendono dichiarazioni tra loro assolutamente contrastanti in ordine, ad esempio, al periodo di lavoro (per la ricorrente avrebbe Testimone_1 lavorato nel 2013 dalla primavera fino all'autunno inoltrato, e testi affermano che la avrebbe lavorato da agosto a dicembre). inoltre, non ha lavorato nella Pt_1 Testimone_1 m zienda della ricorrente, mentre ha affer iato insieme alla stessa con il Con pullman della . I testi e hanno dichiarato di aver lavorato insieme a Persona_2 COroparte_4 [...] to r raggiungere la azienda con il pullman che port Pt_1 ti a lavoro. Per nel 2013 erano presenti in azienda più di 50 Persona_2
Pag. 8 di 9 dipendenti, per 80/100 operai. Per il teste in azienda oltre COroparte_4 COroparte_4 il capannone ed il luogo ove veniva effettuato il pagamento – struttura separata dal capannone-, non c'erano altre strutture e neppure la abitazione del ES, che è presente nel racconto di e incontestatamente insisteva sul terreno di contrada Prainetta, alla luce di quanto Persona_2 le ispettivo. Nel capannone, secondo quanto dichiarato dal ES era in corso nel 2013 la trasformazione dei pomodori con lavorazione a ciclo continuo e di tanto nulla viene riferito dai testi, sebbene nel capannone fossero presenti i bagni. Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono sia dai dati del verbale ispettivo che da quelle rilasciate spontaneamente dallo stesso ES. Il ES afferma che l'orario di lavoro d'estate era dalle 5,30- 6 fino alle 13:30-14:00 con una pausa di 10 minuti, dal lunedì al sabato. I testimoni viceversa riferiscono di un orario di lavoro sempre uguale anche durante il periodo estivo dalle 7 alle 16:00, dal lunedì al giovedì/venerdì. Il ES afferma, inoltre, che nell'ipotesi di pioggia eccessiva i dipendenti lavoravano ugualmente nel capannone aziendale per il confezionamento dei prodotti raccolti. I testi escussi hanno, viceversa, dichiarato che nell'ipotesi di pioggia non prestavano attività lavorativa ma attendevano eventualmente che spiovesse ed in caso contrario facevano rientro a casa. Appare evidente, poi, la assoluta discordanza fra i testimoni, anche in punto di descrizione dei luoghi, tanto da far apparire che i due testimoni abbiano lavorato per due aziende diverse. I testimoni inoltre riferiscono della raccolta di mandarini, senza che gli ispettori abbiano accertato il possesso di terreni con tali coltivazioni in capo al RA. Ad ogni buon conto, tutti i testimoni devono ritenersi inattendibili avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – vere fino a querela di falso -, emergenti dal verbale ispettivo. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD. 3.3. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. I ricorsi aventi ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, devono essere rigettati.
3.4. Non possono essere ritenuti meritevoli di accoglimento neppure le domande aventi ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, mancando il presupposto della iscrizione negli elenchi per la medesima annualità.
4. Tenuto conto della dichiarazione formulata dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi;
2) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 22.04.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell' udienza del 25.2.2025 celebrata nelle forme della TRATTAZIONE SCRITTA, lette le note, ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 110/2015 + 2166/2017 R.G.L. TRA
, nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 procura a margine dei ricorsi introduttivi, dag ZZ e BI NI con cui elett.te domicilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dagli CP_1 P.IVA_1 EMILIA SCIARAFFA e VALERIA SALVATI, g generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente decisione viene adottata, all'esito della trattazione scritta e viste le conclusioni delle parti, ai sensi degli artt. 429 cod. proc. civ. e 132 c.p.c. ( come modificato dall'art. 45 comma 17 legge 18-6-2009 n. 69) - dunque, omettendo la concisa esposizione dello svolgimento del processo. Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
1. Con un primo ricorso, iscritto al n. 110/2015 R.G., depositato in data 20.01.2015, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Lagonegro deducendo di aver svolto l'attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'Azienda Agricola “ES LO”, con sede in Cassano allo Ionio (CS), alla c.da Prainetta, nel periodo: 16.08.2013 – 31.12.2013. Ha riferito, altresì, di aver presentato, in data 06.03.2014, domanda volta ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013. Non avendo l' erogato la prestazione richiesta né adottato alcun provvedimento di CP_1 rigetto, in data 07 4, la ricorrente presentava ricorso amministrativo. Quindi, con comunicazione del 10.11.2014, l' resistente evidenziava quanto segue: “Trattasi di ditta bloccata CP_2 dalla sede di Rossano in data 05/0 per Verb. inoltre si precisa che il ricorso non può essere CP_3 istruito in quanto non esiste una reiezione. noto che la ricevuta con numero 649.07/11/2014.0018973 deve essere considerata nulla a tutti gli effetti”. CP_1 Pertanto, l'istante ha proposto ricorso chiedendo: “A) Accertato che la ricorrente ha diritto all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013 per aver lavorato con le modalità e nei termini di cui alla narrativa, Voglia l'On. Giudice adito condannare l in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere in favore della CP_1 ricorrente, a titolo di indennità d upazione agricola per l'anno 2013, la somma, non percepita, pari a € 1.630,000 (Euro MilleSeicentoTrenta/00) o quella maggiore o minore che riterrà di giustizia, con interessi e rivalutazione come per legge;
B) Condannare infine la resistente alla rifusione delle spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarato anticipo”. CP_ L' costituitosi in giudizio, ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria e la prescri del diritto, nonché la carenza di prova in ordine all'esperimento dell'iter amministrativo. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e diritto. 1.1. Alla udienza del 27.9.2016, la parte ricorrente depositava l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli relativo al 2013. Con provvedimento del 18.07.2017, preso atto del deposito da parte della ricorrente del quarto elenco nominativo trimestrale 2016 di variazione dei lavoratori agricoli, il Tribunale, valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova per testi richiesta dalle parti. Quindi, alla udienza del 22.05.2018, veniva escusso il teste di parte ricorrente, Tes_1
La causa veniva rinviata per prosieguo prova nonché al fine di verificare la pe
[...] ocesso avente ad oggetto la reiscrizione per il medesimo anno (2013).
Stante la sussistenza di ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva tra il presente giudizio e quello iscritto al n. 2166/2017 R.G., alla udienza del 02.03.2022, il G.d.L. disponeva la riunione al presente giudizio di quello successivamente iscritto e rinviava la causa per la escussione di due testi di parte ricorrente. 2. Con successivo ricorso, iscritto al n. 2166/2017 R.G., depositato in data 31.10.2017, la parte ricorrente ha adito il Tribunale di Lagonegro deducendo di aver svolto l'attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'Azienda Agricola “ES LO”, con terreni siti in agro di Cassano allo Ionio (CS), alla c.da Prainetta, nel periodo: 16.08.2013 – 31.12.2013, per 102 giornate. L'attività lavorativa veniva svolta dalle ore 7:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 15:00, per circa 4-5 giorni a settimana, e consisteva nell'espletamento di attività inerenti alla coltivazione dei terreni e lavori vari in agricoltura. Le anzidette giornate venivano disconosciute dall per effetto della pubblicazione del “quarto CP_1 elenco nominativo trimestrale 2016 di variazione” oratori agricoli. Quindi, in data 07.04.2017, la ricorrente presentava ricorso amministrativo, senza, tuttavia, esito. Pertanto, l'istante ha proposto ricorso chiedendo di vedersi riconosciuto il rapporto di lavoro intercorso nell'anno 2013 con l'Azienda Agricola “ES LO” nonché il diritto alla reiscrizione, per il medesimo anno, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di TO (PZ). Il tutto con vittoria di spese. CP_ L' costituitosi in giudizio, ha preliminarmente formulato istanza di riunione di procedim onnessi ed ha eccepito l'intervenuta decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 22 d.l. 7/70 conv. in l. 83/70. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata anche sulla base degli esiti dell'accertamento effettuato con verbale ispettivo n. 2016008328/ddl del 21/11/2016. Alla udienza del 19.6.2018 il Tribunale, valutatane l'ammissibilità e la rilevanza, ammetteva la prova per testi richiesta dalla parte ricorrente (limitando a due, tra quelli indicati nel ricorso, i testi da escutere), ammettendo, altresì, la prova contraria chiesta da parte resistente con i testi di parte ricorrente e diretta sui capitoli di cui alla memoria di costituzione con due tra i testi ivi indicati. Venivano escussi i testimoni di parte ricorrente. Alla udienza del 25.02.2025 la causa era decisa con la presente sentenza, depositata una volta esauriti gli incombenti della TRATTAZIONE SCRITTA. 3. In via preliminare deve darsi atto della procedibilità e tempestività dei ricorsi. In proposito l'art. 11 del D.L. 11 agosto 1993, n. 375 espressamente prevede che “COro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione e' data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
Pag. 2 di 9 L'art. 22 del d.l. citato così recita: «COro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». Sul punto la giurisprudenza ha precisato che contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis, Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass. 23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Ebbene:
- per quanto concerne il ricorso n. R.G. 2166/2017: la pubblicazione del IV elenco nominativo trimestrale di variazione degli Operai Agricoli a tempo determinato del 2016 è avvenuta sino al 25.03.2017. Parte ricorrente ha proposto ricorso amministrativo alla Direzione Provinciale sede di Potenza, in data 7.04.2017. Il CP_1 provvedimento è divenuto definitivo in da .2017, perciò l'azione andava proposta entro il successivo termine di 120 giorni, cioè entro il 3.11.2017. Il ricorso è stato depositato il 31.10.2017; pertanto è tempestivo;
- quanto al ricorso n. R.G. 110/2015: la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2013, è stata presentata in data 6.03.2014; l' non ha fornito risposta e, CP_2 pertanto, il ricorso andava proposto ai sensi dell'art. 4, D.L. 384/92, nel termine di 300 giorni più un anno decorrente dalla data di presentazione della domanda. Il ricorso è stato presentato in data 20.01.2015, sicché è tempestivo. 4. Nel merito, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato. Quanto al merito, osserva al riguardo il giudice che dalla disamina del verbale ispettivo in atti (vedi fascicoli ed allegati al verbale del 2016) – corredato di motivazione puntuale, esaustiva e CP_1 particola a – è dato ricavare che l'azienda agricola ES LO:
1) ha erogato ai dipendenti retribuzioni per un importo complessivo notevolmente superiore ai ricavi;
2) ha registrato una sola fattura di acquisto, per una spesa complessiva di euro 1798,00;
3) i ricavi documentati sono stati pari ad euro 2.012,00;
4) non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 2013);
5) non ha redatto un bilancio di esercizio (l'ultimo risale, anch'esso, all'anno 2013);
6) le fatture di vendita hanno riguardato esclusivamente agrumi, laddove l'azienda non ha documentato il possesso di terreni coltivati ad agrumeti;
7) non ha mai pagato, fino al 31.03.2016, alcuna contribuzione dal 2011.
Le circostanze di fatto - per come sopra riassunte - sono state accertate dai verbalizzanti sulla scorta dell'esame della documentazione visionata nel corso della verifica ispettiva e, pertanto, rispetto a tali dati documentali il verbale di accertamento ha un'efficacia probatoria piena fino a querela di falso.
Pag. 3 di 9 L'organo ispettivo, sulla base di tali elementi fattuali, ha concluso ravvisando la sostanziale inesistenza/fittizietà del soggetto ispezionato quale ditta assuntrice di manodopera e, conseguentemente, ritenuto non genuini i rapporti di lavoro formalmente denunciati negli anni dal 2011 al 2016.
Trattasi di conclusione che questo giudice ritiene convincente, osservandosi al riguardo, che le risultanze ispettive si fondano su elementi in parte indiziari in parte di prova piena, dai quali emerge una realtà fattuale tale da far ritenere nel concreto insussistente la qualità di datore di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione.
Ed invero, non pare seriamente plausibile che un soggetto imprenditoriale, a fronte dell'assunzione di un numero così elevato di dipendenti e dell'erogazione di retribuzioni per importi elevatissimi, non versi alcuna somma a titolo di contribuzione, non abbia necessità di acquistare alcun bene strumentale rispetto all'attività agricola o di servizi in agricoltura che apparentemente esercita e non dimostri di aver proceduto alla vendita dei beni prodotti, se non in misura del tutto irrilevante.
Le considerazioni che precedono conducono a ritenere condivisibili le conclusioni tratte dall'organo di vigilanza all'esito dell'espletata verifica ispettiva.
Ciò detto, è opportuno chiarire:
a) che il giudizio di inesistenza/fittizietà del formale datore di lavoro non assume rilievo solo nei confronti dell'azienda oggetto di ispezione, ma spiega efficacia anche nei confronti del singolo lavoratore che reclama l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;
b) che il CP_ disconoscimento non deriva da mera sproporzione tra giornate denunciate all ed effettivo fabbisogno ma, in radice, il verbale ha accertato come insussistente la qualità di di lavoro in capo alla ditta oggetto di ispezione.
E tale giudizio risulta ampiamente condivisibile dal momento che dal verbale ispettivo del 21.11.16 in atti è emerso:
CP_ a) che nelle tre denunce aziendali trasmesse da ES LO all una sola delle quali accolta dall'ente previdenziale, non è mai stato indicato il possesso o l prietà di strumenti o macchinari agricoli con il quale l'attività sarebbe stata svolta con ben 1263 assunzioni di braccianti CP_ agricoli denunciate all dal 2011 al 2016 per lavorazioni da svolgere su terreni estesi centinaia di ettari. Del resto, nel corso dell'intera ispezione il ES non è stato in grado di esibire ai funzionari il registro dei beni ammortizzabili;
b) che non si comprende come l'azienda agricola ES LO abbia potuto pagare, negli anni dal 2011 al 2016, più di 5 milioni di euro di retribuzioni, così come riportato nelle buste paga visionate dagli ispettori, tenuto conto che negli anni citati l'azienda non risulta aver presentato dichiarazioni dei redditi e bilanci di esercizio. Dal verbale ispettivo, inoltre, emerge come, anche a voler ritenere veritiere le fatture emesse dalla azienda per vendita di prodotti, la stessa avrebbe avuto le seguenti perdite di esercizio: euro 1.814.074 nel 2011; euro 108.308 nel 2012; euro 322.888 nel 2013; euro 508.253 nel 2014; euro 29.036 nel 2016.
c) che l'azienda si è resa totalmente inadempiente agli obblighi contributivi riferiti ai braccianti CP_ agricoli denunciati all per la ragguardevole somma di euro 3.687.640;
d) che gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che CP_ l'azienda ha denunciato all come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante i al lavoro;
Pag. 4 di 9 e) che gli ispettori hanno accertato che i contratti di affitto e comodato esibiti dal ES quali CP_ titoli sottostanti alla disponibilità dei terreni denunciati all erano privi della sottoscrizione di entrambi i contraenti, privi di data certa perché non registra sso l'Agenzia delle Entrate e aventi decorrenza dal 2007 e dal 2014 quando i presunti concedenti, peraltro madre e padre del ES, risultavano essere deceduti, rispettivamente, nel 1991 e nel 1999. Per i terreni formalmente indicati CP_ dal ES all come in suo possesso, dai registri Sian-Agea è emerso che i medesimi terreni erano posseduti moglie e dal figlio di ES LO che in relazione ai terreni avevano anche chiesto e percepito i contributi comunitari in agricoltura.
Su tali basi, unitamente agli ulteriori elementi indicati nel verbale e su cui il ricorrente non ha preso posizione, emerge evidente la totale fittizietà di un'azienda agricola che avrebbe operato per anni in regime di manifesta antieconomicità, sì da rendere chiara la presenza di un datore di lavoro tale solo CP_ sulla carta ed avente la sola finalità di denunciare all prestazioni bracciantili mai rese onde consentire ai soggetti formalmente denunciati come braccianti la percezione di indebite prestazioni previdenziali in agricoltura.
Tale conclusione non può di certo essere scalfita dalle dichiarazioni rese dai testimoni.
3.1. Tutti i testi escussi in favore di parte ricorrente, per loro stessa ammissione, sono portatori di un evidente interesse di fatto a confermare la sussistenza di un rapporto di lavoro e l'operatività del formale datore di lavoro in quanto anch'essi coinvolti nel medesimo verbale ispettivo, sulla cui base anche il loro rapporto di lavoro era stato disconosciuto tanto da avere anche proposto causa contro CP_ l' In altre parole, i testi sono risultati portatori di un interesse di fatto convergente con quello parte ricorrente considerato che anche il loro rapporto di lavoro è stato oggetto di disconoscimento.
Nel corso del giudizio venivano escussi i testi:
(udienza del 22.5.2018) ha dichiarato: “Confermo la circostanza di cui al capo 1) del Testimone_1 l 19/01/2015, precisando che tanto so perché viaggiavamo insieme con l'autobus in quanto anche io in quel periodo lavoravo come bracciante agricola in una azienda di Cassano allo Ionio (CS). Confermo che la sig.ra lavorava come bracciante agricola presso un'azienda di Cassano allo Ionio, così come Parte_1 lavoravo Preciso in merito alle retribuzioni di non ricordare con esattezza di aver visto pagamenti effettuati in favore della ma di sicuro la stessa non si è mai lamentata con la sottoscritta circa mancati Pt_1 pagamenti. Preciso che n grado di riferire sul tipo di attività specifica svolta dalla ricorrente, né chi dava alla ricorrente le direttive sul posto di lavoro, né come già anticipato sulle modalità di erogazione delle eventuali retribuzioni. Ribadisco che sono a conoscenza del fatto che certamente la ricorrente ha svolto attività di bracciante agricola in quanto viaggiavamo insieme con un unico autobus dedicato esclusivamente al trasporto di braccianti che varie aziende agricole ubicate in Cassano allo Ionio mettevano a disposizione di noi braccianti residenti in Basilicata nei vari Comuni per raggiungere il luogo di lavoro. Ho appreso direttamente dalla ricorrente che lei lavorava alle dipendenze della ditta “ES LO”. Preciso che viaggiavamo insieme da Primavera fino ad autunno inoltrato e ciò anche nel 2013. Arrivavamo sui luoghi di lavoro verso le ore 7,30 circa e rientravamo verso le 16,30 circa, per circa 4/5 giorni a settimana. So che la ricorrente abita in TO e non a Cassano allo Ionio. Ho appreso sempre dalla ricorrente che la stessa svolgeva attività di raccolta, zappettatura e sistemazione con pulizia delle piante coltivate, quali ortaggi (pomodori, melenzane, peperoni, lattuga) ed altre piante nonché alla raccolta degli ortaggi.
(udienza del 14.12.2022) ha dichiarato: “attualmente sono collaboratrice scolastica, COroparte_4 dal 2018. Prima facevo la bracciante agricola;
ho lavorato per l'azienda ES LO nel 2013, da Agosto a Dicembre. Non ricordo se ho lavorato per ES anche per altri anni, posso riferire solo riguardo al 2013. Ho cause nei confronti dell perché mi sono state cancellate le giornate agricole. Non sono mai stata sentita dagli CP_1 ispettori dell S ta sentita come teste nel procedimento di , ma non ricordo per CP_1 Testimone_2 quale aziend osco , l'ho conosciuta in occasione ancese nel 2013, l'ho Parte_1 conosciuta perché viaggi on siamo parenti. La ricorrente ha lavorato per ES da agosto a
Pag. 5 di 9 dicembre, non so se lei ha lavorato lì negli anni precedenti. Ogni tanto ci sentiamo, ma non di recente. La ricorrente è di TO. L'azienda era a Cassano allo Ionio, contrada Prainette. In azienda mi recavo con il pullman, che prendevo a Pedali di Viggianello, vicino casa. Anche la ricorrente viaggiava con il mio stesso pullman, lei lo prendeva a TO. Il pullman proseguiva per Campotenese e arrivavamo a Cassano. Con il pullman viaggiavano anche una certa CO
, che erano entrambi della mia zona. Il pullman era della;
l'autista Persona_1 Persona_2 agavamo noi, non ci veniva rimborsato dall'azienda. Persona_3 Ho saputo rcava manodopera perché, quando lavoravo in un'altra azienda, lui si presentò e disse che cercava operai. appena terminammo l'attività per l'altra azienda, ci recammo da ES. Non ricordo quale era l'altra azienda ove il ES si presentò. Ci occupavamo della raccolta di pomodori, di melanzane, a dicembre c'era la raccolta di mandarini. Con la ricorrente lavoravamo la maggior parte delle volte nello stesso gruppo di lavoro. La mattina, quando arrivavamo in azienda, trovavamo che ci divideva in gruppi e ci diceva cosa fare. Il gruppo di lavoro era composto da COroparte_6 sette/otto per ES lavoravano più o meno ottanta/cento persone;
non ricordo lavoratori stranieri. Quando capitavamo nello stesso gruppo con la ricorrente, ad agosto raccoglievamo i pomodori, pulivamo e concimavamo. A dicembre raccoglievamo cavolfiori e mandarini. Lavoravamo dalle sette fino a mezzogiorno, poi c'era la pausa pranzo e dopo lavoravamo dall'una alle quindici. L'orario era lo stesso sia nel periodo estivo che in quello invernale. Lavoravamo quattro/cinque giorni a settimana, dal lunedì al venerdì, quasi mai di sabato. Io non ho mai lavorato la domenica né nei giorni festivi. Non so se la ricorrente lavorasse anche di sabato o nei giorni festivi. Le direttive ce le dava sempre quando non c'era lui c'era un'altra persona, un caposquadra, di cui non ricordo CP_6 il nome. Prendevamo quaranta euro al giorno. So che anche la ricorrente prendeva la mia stessa retribuzione, perché a volte, quando venivamo pagato, con la capitavamo nello stesso gruppo. Venivamo pagati a fine mese sempre da Pt_1
in contanti, ci conseg sta paga che firmavamo. Venivamo pagati in un ufficio all'esterno del CP_6 capannone. Quando pioveva, ci recavamo comunque in azienda ma non lavoravamo;
se non smetteva, rientravamo a casa con il pullman che veniva a prenderci. Sui terreni ci recavamo a piedi, perché erano vicini a dove ci lasciava il pullman. Io ho lavorato sempre in contrada Prainette. Ho visto dei trattori in giro, che usavano anche per prendere i pomodori;
li guidavano altri operai. La mattina ci ritrovavamo tutti insieme all'ingresso dell'azienda, prima di iniziare a lavorare;
poi a ognuno venivano assegnate le mansioni, ma non vedevo gli altri che non erano nel mio gruppo dove andavano né come si recassero sul luogo di lavoro. Rispetto a dove ci lasciava il pullman. C'era un capannone a sette/ottocento metri, in un piazzale. All'interno del capannone c'erano gli attrezzi da lavoro, ma non mi è capitato di entrarci. Non so se i prodotti raccolti venissero portati nel capannone. All'interno del capannone c'erano i bagni, ma io non ci andavo. Rispetto al capannone, l'ufficio era all'esterno, era un'altra struttura. Lì vicino non c'erano case né stalle;
a volte vedevo delle pecore in giro, ma non so se fossero di Non c'erano serre. Sui terreni si vedevano alberi da frutta, mandarini e arance;
CP_6 c'erano anche ortaggi. a di statura media, circa un metro e settanta, capelli brizzolati, robusto;
all'epoca CP_6 aveva circa cinquanta due anni”.
(udienza del 14.12.2022) ha dichiarato: “attualmente sono pensionato da un COroparte_7 po' di anni, mi sfugge l'anno preciso. In passato ho fatto il muratore e il bracciante agricolo. Come bracciante ho lavorato con un certo con ES LO. Per ES ho lavorato nel 2011 e nel 2013. In genere si Per_4 lavorava da agosto f anno. Ho cause nei confronti dell' perché non mi sono state riconosciute le CP_1 giornate agricole per l'azienda ES. Che io ricordi, non sono sta sentito dagli ispettori dell CP_1 Conosco perché abbiamo lavorato insieme per ES LO. Non siamo par icordo che Parte_1 la ricorre ES nel 2013, da agosto a dicembre. L'azienda di ES era a Cassano allo Ionio, alla contrada Prainette. Io in azienda arrivavo con un pullman da Pedali di Viggianello;
anche la ricorrente prendeva lo stesso pullman, che prendeva da TO e ZA. Il pullman CO era della;
l'autista era e a volte c'era qualche altro autista, di cui non ricordo il nome. Il Persona_3 biglietto l vamo noi giorn ricordo il costo. Per_ Quando arrivavamo in azienda, trovavamo ES e a volte c'era anche un certo che faceva il caposquadra. Per_ Le direttive che le dava ES e, se mancava lui, ce le dava a volte c'er ambi. Venivamo divisi in gruppi di lavoro in base al tipo di lavoro, generalmente erav ti o meno di venti. Nel 2013 per ES
Pag. 6 di 9 lavoravano più di cinquanta dipendenti, non c'erano stranieri;
ricordo che c'erano persone che abitavano nei paesi limitrofi a Cassano, noi eravamo divisi in gruppi con le persone che erano della stessa zona. Ogni tanto mi capitava di lavorare nello stesso gruppo con la ricorrente. In azienda svolgevamo tutti le stesse mansioni: ad agosto e settembre ci occupavamo della raccolta di pomodori e delle melenzane;
ad inizio autunno raccoglievamo i cavolfiori e qualche giorno si raccoglievano anche degli agrumi. A fine anno, nel periodo invernale, raccoglievamo gli agrumi, mandarini e qualche arancia. C'era qualche pianta di limone, ma non raccoglievamo i frutti. Gli uomini e le donne svolgevano più
o meno le stesse mansioni. Lavoravamo quattro cinque giorni a settimana: a volte fino al giovedì, ma in prevalenza fino al venerdì. Non lavoravamo mai di sabato o di domenica né nei giorni festivi. Penso fosse uguale anche per la ricorrente. Iniziavamo a lavorare dalle sette, fino a mezzogiorno;
dopo c'era un'ora di pausa per il pranzo e dopo lavoravamo dall'una alle quindici. L'orario era uguale sia d'inverno che d'estate. Venivamo pagati quaranta euro al giorno;
ci pagava sempre ES più o meno a fine mese, in contanti, ci consegnava una busta paga che firmavamo e di cui ci consegnava una copia. Il pagamento avveniva in un ufficio, in gruppi di persone;
non c'erano segretarie. La ricorrente prendeva più o meno la mia stessa retribuzione, tanto so perché a volta siamo stati pagati insieme. Io ho avuto problemi di salute e non è capitato più di vederci con la ricorrente;
ci siamo sentiti prima di oggi, circa due
o tre giorni fa, e lei mi ha chiesto se sarei venuto a testimoniare per la sua causa e di riferire quello che è stato, ossia che abbiamo lavorato insieme. Quando arrivavamo in azienda, il pullman ci lasciava non molto lontano, percorrevamo una strada e arrivavamo sui terreni, che erano nei pressi del piazzale dove si trovava il capannone. Non so dove andassero gli altri lavoratori che non erano nel mio gruppo, né come si recassero sul luogo di lavoro. Il capannone mi pare di ricordare che era coperto di lamiere, io non ci sono mai entrato. Nel piazzale, attaccato al capannone c'era un ufficio dove venivamo pagati. Un po' più distante c'era un'abitazione, ma non so dire a chi appartenesse. In azienda non ricordo serre né stalle o animali. Sui terreni ricordo che c'erano alcuni alberi di arance e mandarini non lontani dal piazzale;
non ricordo cos'altro ci fosse sui terreni. Nei giorni di pioggia, ci recavamo ugualmente a lavoro e aspettavamo che spiovesse, non svolgevamo alcuna attività all'interno. Se continuava a piovere, a volte capitava di andare via prima. Non ricordo di macchine agricole che venivano portate sui campi;
c'erano dei muletti che percorrevano degli stradoni dove veniva caricato il raccolto nelle cassette. Non provvedevamo noi a caricare i muletti. Nella squadra lavorava con me , che non è mio parente, ma è di Viggianello. Non ricordo i nomi di altre persone che COroparte_4 lavo anche una che è vicina di casa”. Persona_6 3.2. Orbene, l' nel costit depositato due distinti verbali ispettivi;
il primo CP_1 del 14.11.2011 ed il secondo N. 2016008328/DDL DEL 21/11/2016. Orbene, quanto al 2013 gli ispettori hanno accertato quanto segue. Le uscite/spese registrate e/o rilevate sono per: − Retribuzioni erogate, teoricamente, ai dipendenti, pari ad € 843.101,00; − COribuzioni previdenziali ed assistenziali, da pagare, sulle retribuzioni erogate, teoricamente, ai dipendenti, pari ad € 184.821,00; − COribuzioni previdenziali ed assistenziali, personali, da pagare, da parte del titolare RA LO, in quanto iscritto come lavoratore autonomo in agricoltura con la qualifica di imprenditore agricolo (I.A.P.), pari ad € 3.148,00; − Reddito agrario dichiarato pari a € 2.423,00 (in base ai terreni dichiarati); − Reddito dominicale dichiarato pari a € 1.122,00; − Fatture di acquisto, che, sono state consegnate pari a n° sei (6); di cui: • Tre (1) per acquisto di piantine di pomodori dalla ditta TI DD (coniuge del RA LO); • Tutte le altre hanno riguardato l'acquisto di prodotti vari;
per una spesa complessiva pari ad € 10.678,00 (I.V.A. esclusa). Il totale delle uscite/spese, nell'arco di tutto l'anno, è pari ad € 1.045.293,00. Le entrate/incassi registrate sono per fatture di vendita, riportate in contabilità, che, sono state consegnate pari a n. quarantacinque (45), di cui emesse nei confronti della ditta: 1) “S.I.A.G. CP_8 per n. 30 . La società nell'anno 2013: • Non ha prodotto alcuna dichiarazione reddituale;
• Non ha presentato il bilancio di esercizio;
• Ha avuto una (1) sola dipendente assunta e con la qualifica di impiegata. Le fatture hanno riguardato la vendita di: • Pomodori per n° 10; • Agrumi per n° 20 (la ditta RA non ha avuto il possesso, dimostrato, di terreni coltivati ad agrumeti con
Pag. 7 di 9 estensione accettabile); 2) “ per n° 4. La cooperativa nell'anno 2013. COroparte_9 Non ha avuto nessun dipendente assunto. Le fatture hanno riguardato solo la vendita di pomodori. 3) “S.C.P.M.” per n° 6, (per dati della società vedi anno 2012). La cooperativa COroparte_9 nell'anno 2013: Non ha avuto nessun dipendente assunto;
• Non ha prodotto alcuna dichiarazione reddituale;
• Non ha presentato il bilancio di esercizio. Le fatture hanno riguardato solo la vendita di ortaggi, ovvero di fave;
4) “ ” di per n. 3, CP_10 COroparte_11 ditta individuale, con sede in Via Colonna S ssa nsulenza aziendale “ ” ha comunicato che nella contabilità dell'anno 2013 non risulta Parte_2 nessuna fa SE LO. Le fatture hanno riguardato la vendita di pomodoro fresco per il mercato per € 2.500,00; 5) “ per n° CP_12 COroparte_13 1, con sede in Via De Gasperi n. 9 a San Marco Ar iendale
“ ha comunicato che nella contabilità dell'anno 2013 non risulta nessuna fattura Persona_7 CESE LO. La fattura ha riguardato la vendita di pomodoro fresco per il mercato per € 2.500,00: 6) “ di ditta individuale, per n° 1, con CP_14 COroparte_15 sede in Via Verdi n. 26 a Sa are nato il COroparte_15 20.07.1983 a Busto Arsizio (VA) e residente a [...]. L'ufficio di consulenza aziendale
“L UL ha confermato che nella contabilità aziendale nell'anno 2013 è presente una sola fattura di acquisto per € 2.596,00, di pomodoro fresco per il mercato, da parte della ditta RA LO. Il totale delle entrate/ricavi (pur volendo ritenere, tutte, valide le fatture di cui sopra), nell'arco dell'intero anno, è pari ad € 722.405,00 (I.V.A. esclusa). Il bilancio di esercizio, riferito a tutto l'anno, è nel: Primo caso di € 1.045.293,00 – 722.405,00 = - 322.888,00 Secondo caso di € 1.045.293,00 – 2.596,00 = - 1.042.697,00. Orbene, dai dati sopra indicati emerge come sia effettivamente impensabile che un'azienda agricola, con centinaia di ettari di terreni, dichiarati coltivati, e centinaia di dipendenti assunti, abbia così poche fatture di acquisto di prodotti e attrezzature;
inoltre, se l'azienda fosse stata reale, in ambedue i casi, avrebbe lavorato in netta perdita sia per l'anno 2013 che per gli altri anni oggetto di accertamento. L'azienda non risulta, inoltre, nella realtà, avere alcuna attrezzatura o macchinario, certificata realmente;
anche la detta circostanza è inverosimile per un'azienda con centinaia di dipendenti assunti e decine di ettari di terreno presi in affitto/comodato e coltivati. CP_ Il verbale ispettivo sulla cui base l' ha disconosciuto il rapporto di lavoro in agricoltura, come anzidetto, fa piena prova fino a qu i falso nella parte in cui gli ispettori hanno dato atto di aver visionato la documentazione dell'azienda agricola ES LO, nonché nella parte in cui hanno attestato l'esito delle ispezioni condotte sui luoghi di causa. Trattasi di attività che i pubblici ufficiali hanno attestato di avere personalmente svolto. Le risultanze ispettive danno conto, altresì, di un'azienda agricola del tutto fittizia ed inesistente sulla base di plurimi elementi di fatto riportati nel verbale e innanzi sintetizzati per l'anno 2013. L'istruttoria espletata non è risultata, pertanto, idonea a mettere in dubbio le conclusioni cui si è pervenuti, considerando le indubbie discordanze tra le dichiarazioni dei testi e le discordanze delle stesse con le risultanze ispettive di cui al verbale. Gli ispettori hanno effettuato ben 6 accessi ispettivi dal 6.9.16 al 31.10.16 sui terreni che l'azienda CP_ ha denunciato all come posseduti per lo svolgimento dell'attività agricola senza mai rinvenire alcun bracciante i o al lavoro. Se è ben vero che trattasi di anno diverso da quello oggetto di causa, è pur vero che è un elemento di riscontro importante rispetto a quanto accertato dagli ispettori. Inoltre, in più punti, i testi della parte ricorrente rendono dichiarazioni tra loro assolutamente contrastanti in ordine, ad esempio, al periodo di lavoro (per la ricorrente avrebbe Testimone_1 lavorato nel 2013 dalla primavera fino all'autunno inoltrato, e testi affermano che la avrebbe lavorato da agosto a dicembre). inoltre, non ha lavorato nella Pt_1 Testimone_1 m zienda della ricorrente, mentre ha affer iato insieme alla stessa con il Con pullman della . I testi e hanno dichiarato di aver lavorato insieme a Persona_2 COroparte_4 [...] to r raggiungere la azienda con il pullman che port Pt_1 ti a lavoro. Per nel 2013 erano presenti in azienda più di 50 Persona_2
Pag. 8 di 9 dipendenti, per 80/100 operai. Per il teste in azienda oltre COroparte_4 COroparte_4 il capannone ed il luogo ove veniva effettuato il pagamento – struttura separata dal capannone-, non c'erano altre strutture e neppure la abitazione del ES, che è presente nel racconto di e incontestatamente insisteva sul terreno di contrada Prainetta, alla luce di quanto Persona_2 le ispettivo. Nel capannone, secondo quanto dichiarato dal ES era in corso nel 2013 la trasformazione dei pomodori con lavorazione a ciclo continuo e di tanto nulla viene riferito dai testi, sebbene nel capannone fossero presenti i bagni. Le dichiarazioni dei testi escussi differiscono sia dai dati del verbale ispettivo che da quelle rilasciate spontaneamente dallo stesso ES. Il ES afferma che l'orario di lavoro d'estate era dalle 5,30- 6 fino alle 13:30-14:00 con una pausa di 10 minuti, dal lunedì al sabato. I testimoni viceversa riferiscono di un orario di lavoro sempre uguale anche durante il periodo estivo dalle 7 alle 16:00, dal lunedì al giovedì/venerdì. Il ES afferma, inoltre, che nell'ipotesi di pioggia eccessiva i dipendenti lavoravano ugualmente nel capannone aziendale per il confezionamento dei prodotti raccolti. I testi escussi hanno, viceversa, dichiarato che nell'ipotesi di pioggia non prestavano attività lavorativa ma attendevano eventualmente che spiovesse ed in caso contrario facevano rientro a casa. Appare evidente, poi, la assoluta discordanza fra i testimoni, anche in punto di descrizione dei luoghi, tanto da far apparire che i due testimoni abbiano lavorato per due aziende diverse. I testimoni inoltre riferiscono della raccolta di mandarini, senza che gli ispettori abbiano accertato il possesso di terreni con tali coltivazioni in capo al RA. Ad ogni buon conto, tutti i testimoni devono ritenersi inattendibili avendo reso dichiarazioni in chiaro contrasto con circostanze – vere fino a querela di falso -, emergenti dal verbale ispettivo. Alla ritenuta insussistenza del rapporto di lavoro non può che conseguire il rigetto della domanda azionata relativa alla reiscrizione negli elenchi OTD. 3.3. La ricorrente ha prodotto in giudizio documenti, quali comunicazioni di assunzione, buste paga, contratto di lavoro che, almeno formalmente, possono attestare l'instaurazione del rapporto di lavoro. La detta documentazione in tal senso ha una valenza pressoché nulla poiché proveniente da quella stessa parte datoriale fortemente indiziata della comunicazione di rapporti di lavoro in realtà mai esistiti. I ricorsi aventi ad oggetto la reiscrizione, alla luce delle considerazioni di cui sopra, devono essere rigettati.
3.4. Non possono essere ritenuti meritevoli di accoglimento neppure le domande aventi ad oggetto il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2013, mancando il presupposto della iscrizione negli elenchi per la medesima annualità.
4. Tenuto conto della dichiarazione formulata dalla parte ricorrente circa la consistenza reddituale da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta i ricorsi;
2) compensa integralmente le spese di lite. LAGONEGRO, 22.04.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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