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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/10/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 413/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL LE Presidente
Dr. NZ PU Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 7 agosto 2024, da
(c.f. , p.i. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura generale per atto di notaio dott. Per_1 del Collegio di Roma, del 13.11.2024, Rep. n. 57001, Racc. n. 16791
[...] in atti dall'avv. Paola Torre del Servizio Legale della società stessa (p.e.
, Email_1 appellante contro
Controparte_1 appellata contumace nonché contro
Avv. CISTERNINO Cosimo Damiano, appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 98/2024 d.d.
15.02.2024, non notificata.-
In punto: responsabilità solidale ex art. 29 del Dlgs. n. 276/2003.-
CONCLUSIONI:
1
Parte_1
“Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, in accoglimento dell'appello proposto dalle ed in riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. 98/2024 del 15.02.2024
(pubblicata il 15.02.2024 e non notificata), ritenere infondate in fatto e in diritto le pretese di pagamento della sig.ra dell'importo complessivo di € Parte_2
1.200,56 nei confronti della società per azioni e, conseguentemente, Parte_1 dichiarare inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 830/2022 emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Padova. Con vittoria di spese (ivi incluse quelle anticipate a titolo di contributo unificato), competenze, onorari di entrambi i gradi del giudizio e con condanna dell'appellata e del suo difensore Controparte_2 dichiaratosi antistatario nel giudizio definito in primo grado con la sentenza n. 98/2024 del Tribunale di Padova, alla restituzione degli importi agli stessi a qualsiasi titolo pagati
a seguito dei provvedimenti del 2022 e del 2024 del Tribunale di Padova, sezione lavoro,
(e, quindi, rispettivamente, dell'importo complessivo lordo di € 2.027,61 e netto di €
1.724,02 e dell'importo complessivo, comprensivo di ritenuta di acconto e di spese, diritti ed onorari di € 3.647,80)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Padova respingeva il ricorso, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Condannava
a rifondere le spese di lite di causa che liquidava in € Parte_1
2.500,00 (più accessori di legge) con distrazione a favore del difensore antistatario della lavoratrice istante avv. CISTERNINO Cosimo Damiano.
Il giudice di prime cure riferiva, in particolare, che aveva Parte_1 proposto opposizione a decreto ingiuntivo con cui la ricorrente aveva chiesto il pagamento della somma di € 1.200,56 a titolo di ex festività e permessi non goduti quale obbligato solidale ex art. 29 del Dlgs. n. 276/2003 per competenze dovute dal datore di lavoro ed appaltatore Controparte_3
In via preliminare, evidenziava che dalla documentazione in atti, si evince che i crediti per i quali la ricorrente ha agito in sede monitoria attengono al pagamento delle ex festività e di permessi non goduti.
In parte motiva – per la parte in questa sede devoluta - così argomentava:
a) innanzi tutto, quanto alla retribuzione dovuta per le ore di permesso contrattualmente riconosciute, deve rilevarsi che la riduzione mensile 2 dell'orario di lavoro (ROL), ha natura retributiva (in tal senso Cass. 19.5.16 n.
10354) per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa e rientra tra i compensi per i quali sussiste la responsabilità solidale del committente;
b) a conclusioni non dissimili deve giungersi a parere del giudicante anche per le ex festività, che hanno in comune con i permessi retribuiti, di maturare in ragione di un dodicesimo al mese del complessivo monte ore”.
2. Impugna la sentenza formulando un unico articolato Parte_1 motivo di appello con cui rileva l'erroneità della sentenza per illegittimo inserimento dei compensi per permessi ed ex festività non goduti fra quelli per i quali sussiste la responsabilità solidale del committente ex art. 29 D.lgs.
276/2003, discostandosi dai consolidati orientamenti espressi dalla Suprema
Corte, con travisamento dei fatti provati documentalmente rilevando, altresì, che le poste rivendicate concernono i permessi non goduti e non un caso di
“riduzione mensile dell'orario di lavoro (ROL)”.
Evidenzia, in particolare, che il vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore va limitato ai trattamenti retributivi spettanti per i periodi effettivamente lavorati e non può estendersi alle rivendicazioni, come quelle di specie, di natura risarcitoria o, comunque, non strettamente retributiva. Invero la locuzione trattamenti retributivi ex art. 29 del Dlgs. n. 276/2003 deve essere interpretata in senso rigoroso, con piena certezza della natura retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, con la conseguente esclusione di tutte le indennità non fruite che non hanno una tale piena natura.
Rileva, altresì, la nullità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure fa riferimento alla riduzione mensile dell'orario di lavoro (ROL) e alla giurisprudenza di legittimità che ne ha affermato la natura retributiva per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa.
Sottolinea, in particolare, che il prospetto paga di fine 2021 evidenzia un saldo positivo a titolo di permessi-ex festività e permessi, il cui mancato godimento determina un'indennità sostituiva e al quale va attribuita una natura quantomeno mista.
3 In merito alle ex festività evidenzia che hanno la stessa ratio che presiede al riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie, la cui natura, quantomeno mista (risarcitoria e retributiva) è pacifica.
3. Nonostante la regolarità formale e sostanziale della notifica agli appellati, questo grado di giudizio si è svolto nella loro dichiarata contumacia.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 23 ottobre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento per le dirimenti questioni che assorbono ogni altra questione.
6. L'art. 29 comma 2° del D.lgs. n. 276/2003 dispone che “ In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
7. La locuzione “trattamenti retributivi” - trattandosi di norma eccezionale - viene interpretata dalla giurisprudenza in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti
Tra questi non vi rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti (nonché l'indennità per festività soppresse) cui è in prevalenza attribuita una natura di carattere misto risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato.
Partendo da tali premesse la Suprema Corte ha affermato che non possono comprendersi tra tali emolumenti le indennità da erogare in sostituzione del mancato godimento di ferie e di permessi (Cass. n. 5247/2022).
Tale orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte che, con sentenza n.
1450/2025, ha disposto che “…..la giurisprudenza di questa S.C., invero, ha riconosciuto la natura mista dell'indennità per ferie non godute: è stato ritenuto
(Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473 del 2018; Cass. 4 n. 20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. È stato, dunque, affermato che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma
2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass.
n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016).
8. Anche la giurisprudenza di questa Corte territoriale si è espressa in tal senso
(cfr. da ultimo C.d.A. VE n. 690/2024).
9. Alla luce delle considerazioni che precedono questo Collegio rileva che quanto reclamato a titolo di permessi ed ex festività e permessi, come si evince dal prospetto paga relativo a dicembre 2021, non rientra nell'alveo della responsabilità solidale ex art. 29 del Dlgs. n. 276/2003.
10. L'impugnato decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere disposta la restituzione di quanto corrisposto alla lavoratrice in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo (cfr. all. f e v, 2 e 4 ricorso opposizione) pari ad un importo netto di € 1.724,02 nonché al difensore
5 antistatario per le spese legali (cfr. all. f appello) per un importo di € 3.647,90, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
11. Le spese del doppio grado di giudizio vanno liquidate secondo il parametro di cui alle tabelle del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni, nella misura indicata nel dispositivo nei valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento
(valore della causa € 1.200,56, senza fase istruttoria), tenuto conto della semplicità della decisione e della ripetitività del contenuto degli atti difensivi.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1) revoca l'impugnato decreto ingiuntivo n. 830/2022 del Tribunale di Padova
e, per l'effetto:
a) condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma netta pari ad € 1.724,02, gravata di interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
b) condanna l'avv. CISTERNINO Cosimo Damiano, dichiaratosi antistatario, a restituire a la somma di € 3.647,80 ricevuta a titolo Parte_1 di spese legali, gravata di interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
2) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese legali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 852,00 e per il presente grado in € 962,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.
Venezia, 23.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PU NZ LE NL
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. NL LE Presidente
Dr. NZ PU Consigliere relatore
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 7 agosto 2024, da
(c.f. , p.i. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura generale per atto di notaio dott. Per_1 del Collegio di Roma, del 13.11.2024, Rep. n. 57001, Racc. n. 16791
[...] in atti dall'avv. Paola Torre del Servizio Legale della società stessa (p.e.
, Email_1 appellante contro
Controparte_1 appellata contumace nonché contro
Avv. CISTERNINO Cosimo Damiano, appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 98/2024 d.d.
15.02.2024, non notificata.-
In punto: responsabilità solidale ex art. 29 del Dlgs. n. 276/2003.-
CONCLUSIONI:
1
Parte_1
“Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Venezia, in accoglimento dell'appello proposto dalle ed in riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Padova, sezione lavoro, n. 98/2024 del 15.02.2024
(pubblicata il 15.02.2024 e non notificata), ritenere infondate in fatto e in diritto le pretese di pagamento della sig.ra dell'importo complessivo di € Parte_2
1.200,56 nei confronti della società per azioni e, conseguentemente, Parte_1 dichiarare inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 830/2022 emesso dal giudice del lavoro del Tribunale di Padova. Con vittoria di spese (ivi incluse quelle anticipate a titolo di contributo unificato), competenze, onorari di entrambi i gradi del giudizio e con condanna dell'appellata e del suo difensore Controparte_2 dichiaratosi antistatario nel giudizio definito in primo grado con la sentenza n. 98/2024 del Tribunale di Padova, alla restituzione degli importi agli stessi a qualsiasi titolo pagati
a seguito dei provvedimenti del 2022 e del 2024 del Tribunale di Padova, sezione lavoro,
(e, quindi, rispettivamente, dell'importo complessivo lordo di € 2.027,61 e netto di €
1.724,02 e dell'importo complessivo, comprensivo di ritenuta di acconto e di spese, diritti ed onorari di € 3.647,80)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Padova respingeva il ricorso, confermando il decreto ingiuntivo opposto. Condannava
a rifondere le spese di lite di causa che liquidava in € Parte_1
2.500,00 (più accessori di legge) con distrazione a favore del difensore antistatario della lavoratrice istante avv. CISTERNINO Cosimo Damiano.
Il giudice di prime cure riferiva, in particolare, che aveva Parte_1 proposto opposizione a decreto ingiuntivo con cui la ricorrente aveva chiesto il pagamento della somma di € 1.200,56 a titolo di ex festività e permessi non goduti quale obbligato solidale ex art. 29 del Dlgs. n. 276/2003 per competenze dovute dal datore di lavoro ed appaltatore Controparte_3
In via preliminare, evidenziava che dalla documentazione in atti, si evince che i crediti per i quali la ricorrente ha agito in sede monitoria attengono al pagamento delle ex festività e di permessi non goduti.
In parte motiva – per la parte in questa sede devoluta - così argomentava:
a) innanzi tutto, quanto alla retribuzione dovuta per le ore di permesso contrattualmente riconosciute, deve rilevarsi che la riduzione mensile 2 dell'orario di lavoro (ROL), ha natura retributiva (in tal senso Cass. 19.5.16 n.
10354) per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa e rientra tra i compensi per i quali sussiste la responsabilità solidale del committente;
b) a conclusioni non dissimili deve giungersi a parere del giudicante anche per le ex festività, che hanno in comune con i permessi retribuiti, di maturare in ragione di un dodicesimo al mese del complessivo monte ore”.
2. Impugna la sentenza formulando un unico articolato Parte_1 motivo di appello con cui rileva l'erroneità della sentenza per illegittimo inserimento dei compensi per permessi ed ex festività non goduti fra quelli per i quali sussiste la responsabilità solidale del committente ex art. 29 D.lgs.
276/2003, discostandosi dai consolidati orientamenti espressi dalla Suprema
Corte, con travisamento dei fatti provati documentalmente rilevando, altresì, che le poste rivendicate concernono i permessi non goduti e non un caso di
“riduzione mensile dell'orario di lavoro (ROL)”.
Evidenzia, in particolare, che il vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore va limitato ai trattamenti retributivi spettanti per i periodi effettivamente lavorati e non può estendersi alle rivendicazioni, come quelle di specie, di natura risarcitoria o, comunque, non strettamente retributiva. Invero la locuzione trattamenti retributivi ex art. 29 del Dlgs. n. 276/2003 deve essere interpretata in senso rigoroso, con piena certezza della natura retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, con la conseguente esclusione di tutte le indennità non fruite che non hanno una tale piena natura.
Rileva, altresì, la nullità della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure fa riferimento alla riduzione mensile dell'orario di lavoro (ROL) e alla giurisprudenza di legittimità che ne ha affermato la natura retributiva per la sua coessenzialità alla prestazione dell'attività lavorativa.
Sottolinea, in particolare, che il prospetto paga di fine 2021 evidenzia un saldo positivo a titolo di permessi-ex festività e permessi, il cui mancato godimento determina un'indennità sostituiva e al quale va attribuita una natura quantomeno mista.
3 In merito alle ex festività evidenzia che hanno la stessa ratio che presiede al riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie, la cui natura, quantomeno mista (risarcitoria e retributiva) è pacifica.
3. Nonostante la regolarità formale e sostanziale della notifica agli appellati, questo grado di giudizio si è svolto nella loro dichiarata contumacia.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 23 ottobre 2025 come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento per le dirimenti questioni che assorbono ogni altra questione.
6. L'art. 29 comma 2° del D.lgs. n. 276/2003 dispone che “ In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
7. La locuzione “trattamenti retributivi” - trattandosi di norma eccezionale - viene interpretata dalla giurisprudenza in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti
Tra questi non vi rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti (nonché l'indennità per festività soppresse) cui è in prevalenza attribuita una natura di carattere misto risarcitorio in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato.
Partendo da tali premesse la Suprema Corte ha affermato che non possono comprendersi tra tali emolumenti le indennità da erogare in sostituzione del mancato godimento di ferie e di permessi (Cass. n. 5247/2022).
Tale orientamento è stato confermato dalla Suprema Corte che, con sentenza n.
1450/2025, ha disposto che “…..la giurisprudenza di questa S.C., invero, ha riconosciuto la natura mista dell'indennità per ferie non godute: è stato ritenuto
(Cass. n. 9009 del 2024; Cass. n. 26160 del 2020; Cass. n. 13473 del 2018; Cass. 4 n. 20836 del 2013; Cass. n. 11462 del 2012), propendendosi per la natura mista dell'indennità in questione, che, in relazione al carattere irrinunciabile del diritto alle ferie, garantito dall'art. 36 Cost. - ed ulteriormente sancito dall'art. 7 della direttiva
2003/88/CE - ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e simili) al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connesso al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse. È stato, dunque, affermato che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma
2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (da ultimo, Cass.
n. 5247 del 2022; Cass. n. 23303 del 2019; Cass. n. 10354 del 2016).
8. Anche la giurisprudenza di questa Corte territoriale si è espressa in tal senso
(cfr. da ultimo C.d.A. VE n. 690/2024).
9. Alla luce delle considerazioni che precedono questo Collegio rileva che quanto reclamato a titolo di permessi ed ex festività e permessi, come si evince dal prospetto paga relativo a dicembre 2021, non rientra nell'alveo della responsabilità solidale ex art. 29 del Dlgs. n. 276/2003.
10. L'impugnato decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve essere disposta la restituzione di quanto corrisposto alla lavoratrice in esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato immediatamente esecutivo (cfr. all. f e v, 2 e 4 ricorso opposizione) pari ad un importo netto di € 1.724,02 nonché al difensore
5 antistatario per le spese legali (cfr. all. f appello) per un importo di € 3.647,90, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
11. Le spese del doppio grado di giudizio vanno liquidate secondo il parametro di cui alle tabelle del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni, nella misura indicata nel dispositivo nei valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento
(valore della causa € 1.200,56, senza fase istruttoria), tenuto conto della semplicità della decisione e della ripetitività del contenuto degli atti difensivi.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, così decide:
1) revoca l'impugnato decreto ingiuntivo n. 830/2022 del Tribunale di Padova
e, per l'effetto:
a) condanna a restituire a Controparte_1 Parte_1 la somma netta pari ad € 1.724,02, gravata di interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
b) condanna l'avv. CISTERNINO Cosimo Damiano, dichiaratosi antistatario, a restituire a la somma di € 3.647,80 ricevuta a titolo Parte_1 di spese legali, gravata di interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
2) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese legali di entrambi i gradi di giudizio che liquida per il primo grado in € 852,00 e per il presente grado in € 962,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.
Venezia, 23.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PU NZ LE NL
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