Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/03/2023, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2023
N. 00929/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00024/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 24 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Vitale e dall’Avv. Giorgio Bisagna, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Questore di Palermo in data 05.10.2022 prot.-OMISSIS-del 28.10.2022 Cat -OMISSIS-, notificato al solo difensore Avv. Stefano Vitale in data 28.10.2022, di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2023 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 24 dell’anno 2023, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe.
Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio.
All’udienza camerale del 26.01.2023, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, l’istanza cautelare veniva accolta con riesame.
All’udienza pubblica del 20 marzo 2023, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti, come si evince dalla documentazione depositata dall’Amministrazione in data 9.2.2023, e come confermato dalla parte ricorrente all’odierna udienza, la parte ricorrente stessa ha ottenuto il permesso di soggiorno.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio, ancorché la parte ricorrente abbia chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, in forza del principio della soccombenza virtuale.
Infatti, sono incontestate le infedeltà fiscali del ricorrente, che ha ottenuto il permesso di soggiorno solo dopo aver chiesto la rateizzazione dei propri debiti verso l’erario, mostrando così di voler regolarizzare la propria posizione nei confronti del fisco.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Terza Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore
Roberto Valenti, Consigliere
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.