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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/09/2025, n. 5194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5194 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1332/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 18.9.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 difeso da sé stesso
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Angelosanto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'avv.to conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Frosinone, contestando la legittimità delle seguenti Controparte_1 fatture:
- n. 3019011000283496 di € 1.212,60, emessa il 16.5.2019
- n. 3019011000424678 di € 635,26, emessa il 22.7.2019
- n. 3019011000465830 di € 69,42, emessa il 14.8.2019
- n. 3019011000649758 di € 1.455,96 emessa il 15.11.2019.
In particolare, dopo aver dedotto che la fattura n. 3019011000283496 era stata poi annullata da e sostituita dalla fattura n. 3019011000424678 di € 635,26, (periodo di conguaglio CP_1
8.7.2008 – 22.7.2019), articolava le seguenti difese:
- a) in relazione a tale ultima fattura, contestava le affermate letture (08/07/2008;
08/08/2016; 20/09/2016), gli scatti computati (da 9.733 a 12.288), il regolare funzionamento del contatore e l'effettività dei consumi (anche per via di perdite occulte e/o a causa di aria nelle tubazioni), affermando che l'onere della prova gravava su
; CP_1
- b) eccepiva l'intervenuta prescrizione, decorrente dalla data dei consumi, per il periodo dall'8.7.2008 al 30.3.2014 e per l'importo di € 3.244,76 oltre IVA al 10% (come da relazione sub doc. 6), sicché, avendo già versato ad tale somma, nell'ambito CP_1 degli acconti versati e riconosciuti in fattura pari a complessivi € 10.230,12, aveva diritto alla restituzione dell'importo, oltre interessi e rivalutazione;
- c) eccepiva l'illegittimità del sistema di calcolo pro-die applicato per il periodo dall'8.7.2008 all'8.8.2016, in quanto, in assenza di almeno una lettura del contatore ogni semestre, vista la variazione tariffaria intervenuta nel corso del tempo (nella specie, in anni), non era più possibile, a posteriori, ridistribuire in maniera corretta il consumo totale nelle varie fasce di consumo;
- d) contestava, quanto alla fattura n. 3019011000649758, l'illegittimità dell'importo di €
853,18 a titolo di “Ricalcolo periodi precedenti”, poiché il gestore stesso li aveva defalcati dalla precedente fattura n. 3019011000283496, annullata e sostituita dalla fattura n. 3019011000424678, e, in ogni caso, l'importo era stato determinato con prezzi unitari non riconducibili ai quadri tariffari vigenti nel periodo di riferimento 1.1.18 al 31.12.18. pagina 2 di 14 Chiedeva quindi che - accertata l'insussistenza dei crediti, accertati i versamenti illegittimi, indebiti e ingiustificati effettuati dal ricorrente, nonché il diritto del ricorrente stesso a vedersi restituite le somme, con interessi e rivalutazione – fosse accertata l'entità dei legittimi rapporti di dare/avere tra le parti, anche se del caso annullando le fatture in tutto o in parte illegittime,
e, per l'effetto, condannare la convenuta, disposta la compensazione di quanto eventualmente dovuto in virtù del rapporto medesimo, al pagamento del saldo inevaso risultante di giustizia in favore del ricorrente, con restituzione di ogni somma indebitamente percepita e rifusione di ogni danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
***
Si costituiva eccependo l'incompetenza per valore del Tribunale in favore Controparte_1 del giudice di pace di Frosinone e chiedendo il rigetto della domanda, deducendo che:
- per la prima fattura difettava l'interesse ad agire, poiché era stata stornata, come affermato dallo stesso ricorrente;
- l'onere probatorio era a carico del ricorrente, che agiva per l'accertamento negativo del credito;
- i consumi medi giornalieri esposti nei diagrammi delle fatture attestavano un consumo medio giornaliero da 0,7 a 1 mc, in linea con il fabbisogno di un'utenza domestica;
- l'eventuale assenza delle letture non costituiva elemento tale da minare il sinallagma contrattuale, ben potendo (e dovendo) l'utente procedere all'autolettura (come da regolamento idrico sub all. 4);
- in ogni caso, i consumi riportati nelle fatture corrispondevano a quelli effettivamente rilevati dal gestore nel corso del tempo e confermati dall'utente il 22.7.2019 (all. 5, prospetto rilevazione consumi idrici);
- i conguagli erano favorevoli all'utente (il segno “meno” indica le restituzioni), il quale comunque non aveva mai contestato il malfunzionamento del contatore, né perdite occulte (tra l'altro, aveva ottenuto la rateizzazione della fattura n. 3017011000584320 con scadenza 25.9.2017, così dimostrando di non avere alcunché da eccepire sui consumi fino a tale data contabilizzati).
***
Disposto il mutamento del rito e concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con sentenza n. 1111/2021, R.G. n. 3755/2019, pubblicata in data 30.11.2021, il Tribunale, disattesa l'eccezione di incompetenza, così provvedeva:
pagina 3 di 14 ‹‹… 1) accerta la non debenza della somma di € 635,26 portata dalla fattura n. Controparte_1
3019011000424678 emessa il 22.7.2019;
2) ridetermina in € 517,46 il debito oggetto della fattura n. 3019011000649758 Controparte_1 emessa il 15.11.2019;
3) rigetta nel resto le domande attoree;
4) compensa tra le parti le spese di lite››.
In sintesi, il giudice ha affermato che:
- sebbene in ricorso venissero menzionate quattro fatture, l'impugnativa investiva, nella sostanza, soltanto due di esse, contenenti conguagli e ricalcoli, e, cioè, la fattura n.
3019011000424678 di € 635,26 e la fattura n. 3019011000649758 di € 1.455,96;
- rispetto alla prima, non aveva offerto alcun elemento di riscontro, come foto CP_1 del contatore, prove testimoniali specifiche, schede o verbali di verifica a conferma delle letture, in particolare di quelle antecedenti al cambio del contatore (che si evinceva dagli atti essere avvenuto nel corso del periodo oggetto di successivo conguaglio), né risultava che il contatore sostituito fosse ancora disponibile per il controllo, sicché non era dovuto l'importo di € 635,26;
- tuttavia, non poteva essere accolta la tesi dell'attore secondo cui non era dovuta alcuna somma per il periodo dall'8.7.2010 [in realtà 2008] al 20.9.2016, con conseguente diritto alla ripetizione degli importi già versati (ipotesi “A” del ricorso), in quanto, da un lato, non era in discussione l'avvenuta fruizione del servizio idrico in tutte le sue componenti nel citato lasso temporale e, dall'altro, per vantare un diritto alla restituzione di somme corrisposte in eccedenza rispetto al dovuto l'istante avrebbe dovuto dimostrare la natura esorbitante dei consumi addebitati in acconto rispetto al proprio consumo idrico ed ai dati effettivi del contatore (sempre verificabili, tramite autolettura, al momento della ricezione delle fatture di stima);
- anche la pretesa di vedersi restituire importi perché prescritti (ipotesi subordinata “B” esposta in ricorso) non era suscettibile di accoglimento, in primis in quanto non erano documentate, né indicate, le date dei pagamenti e, poi, perché comunque, ai sensi dell'art. 2940 c.c. “non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”, né poteva sostenersi l'assenza del carattere spontaneo del pagamento, in mancanza di adeguate prove al riguardo;
- infine, la pretesa di ottenere somme in ripetizione nemmeno poteva fondatamente basarsi sul ragionamento relativo alle fasce tariffarie esposto al punto “C” del ricorso,
pagina 4 di 14 perché non vi era prova che dalla mancanza di due letture annue e con l'utilizzo del metodo di calcolo cd. “pro-die” si fosse determinata una sovrastima dei consumi;
l'attore avrebbe dovuto fornire elementi più specifici al riguardo, dimostrando ad esempio la variabilità, nel corso degli anni, dei consumi della propria utenza e l'esistenza dei maggiori consumi negli anni in cui le tariffe legate alle varie fasce erano più basse (in difetto ben potendo il calcolo “pro-die” risolversi, piuttosto, in un vantaggio per l'utente), sicché non potevano recepirsi le opzioni di conteggio del dare/avere tra le parti elaborate a pag. 10 del ricorso (C1 e C2), in quanto del tutto ipotetiche e inattendibili;
- quanto alla fattura n. 3019011000649758 di € 1.455,96, la domanda doveva essere accolta poiché non aveva minimamente illustrato a cosa si riferisse CP_1 esattamente l'addebito contestato, peraltro già una prima volta operato (con la fattura n. 3019011000283496) e poi defalcato (nella successiva fattura n.
3019011000424678), né aveva obiettato alcunché sull'eccezione di parte attrice, suffragata da relazione peritale, circa l'erroneità delle quote fisse acquedotto, fognatura e depurazione conteggiate;
- era dunque fondata la contestazione, che portava a rideterminare l'importo dovuto in €
470,42 oltre IVA al 10% (€ 1.323,60 quale totale imponibile della fattura – € 853,18) ovvero in € 517,46 IVA compresa.
***
Ha proposto appello l'avv.to , formulando le seguenti conclusioni: Pt_1
‹‹voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame ed accogliere le domande articolate in I grado, che si intendono qui integralmente trascritte, se del caso come infra precisate anche atteso quanto già disposto nella sentenza di I grado, oltre successivi interessi e risarcimento del danno ex art. 345 cpc, e per l'effetto: in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma la declaratoria di non debenza della somma di €635,26 portata dalla fattura Acea Ato5 n. 3019011000424678 e della somma di €853,18 portata dalla fattura Acea Ato5
n. 3019011000649758, -accertare e dichiarare l'entità dei legittimi rapporti di dare/avere tra le parti, ivi anche annullando le fatture e stornando le voci in tutto o in parte illegittime, e, per l'effetto, disposta la compensazione con quanto dovuto in virtù del rapporto medesimo nonché accertato e dichiarato il saldo risultante di giustizia in favore dell'appellante, -accertare e dichiarare il diritto della parte appellante a vedersi restituite le somme illegittimamente e/o indebitamente versate, con interessi e rivalutazione monetaria -condannare la parte appellata al pagamento delle somme illegittimamente e/o indebitamente versate, con interessi e rivalutazione monetaria comunque entro la somma massima di €5.200,00, qui limitata per motivi fiscali.
pagina 5 di 14 Con vittoria di spese e competenze di difesa per ambo i gradi.››.
***
Si è costituita, in data 9.6.2022, chiedendo alla Corte di: Controparte_1
‹‹rigettare l'appello principale proposto dall'Avv. , in giudizio personalmente ex art. 86 Parte_1
c.p.c., perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi dianzi esposti;
2) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza n. 1111/2021, pubbl. il 30-11-2021, R.G. n.
3755/2019, Repert. n. 1836/2021 del 01-12-2021, del Tribunale di Frosinone, con il rigetto integrale delle domande formulate in prime cure dall'Avv. ; Parte_1
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.››.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 10/14.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 18.9.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale.
***
Il primo motivo dell'appello principale è rubricato ‹‹A. CONSUMI 2008-2016››.
Lamenta l'appellante che, quanto alla fattura n. 3019011000424678, la stessa non è solo di €
635,26, come parrebbe avere inteso il Tribunale, ma è di € 10.889,07, relativa al periodo
2008-2019; ha fatturato e preteso l'intera somma di € 10.889,07 e non solo la somma di CP_1
€ 635,26, che integra soltanto il saldo finale dei corrispettivi totali di undici anni, detratti gli acconti versati;
pertanto, in relazione al periodo 2008-2016, il giudice avrebbe dovuto accertare la legittimità dell'intera somma, viste le contestazioni dell'utente, verificando se avesse provato in giudizio tale fornitura e il relativo quantum, e, in caso contrario, CP_1 espungerla dal saldo finale dare-avere e disporne la restituzione;
lo stesso Tribunale ha rilevato l'assenza di un minimo supporto probatorio da parte di per la dimostrazione CP_1 dell'effettività dei consumi, registrati dal vecchio contatore ante 2016 e, tuttavia, non avrebbe tratto da ciò le dovute conseguenze, limitandosi ad affermare che non era dovuta soltanto la somma di € 635,26, equivocando la natura di tale voce;
inoltre, inconferente sarebbe l'assunto secondo cui l'istante avrebbe dovuto dimostrare la natura esorbitante dei consumi addebitati, dal momento che in contestazione era la stessa effettività-esistenza delle letture dei consumi fatturati, incombendo sempre sul gestore l'onere di dimostrare almeno la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura;
non sussiste, pagina 6 di 14 altresì, alcun obbligo per l'utente di effettuare un'autolettura, perfino nel caso di ubicazione del contatore all'interno della proprietà; in conclusione la somma di € 6.036,18, oltre iva 10%, non essendovi prova dei consumi 2008-2016, in quanto indebita, doveva essere restituita.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹B. PRESCRIZIONE ANTE 30.3.2014››.
In via subordinata, lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione con riguardo al credito pari a € 3.244,76 oltre IVA, attinente ai consumi 2008-2014, dal momento che il termine quinquennale decorre, per ogni periodo di consumo, dall'ultimo giorno del periodo di consumo medesimo, coincidente con il primo giorno di esigibilità del corrispettivo relativo, fermo restando che nulla ha dedotto CP_1 in ordine all'eccezione; il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto che l'attore non avesse documentato né indicato le date dei pagamenti, ai fini della prescrizione, poiché ciò che rileva è la data del conguaglio e non le date dei pagamenti degli acconti;
ancora, erroneo sarebbe il richiamo all'art. 2940 c.c., poiché i pagamenti degli acconti non integravano certo una rinuncia alla prescrizione, non trattandosi di pagamenti spontanei dell'utente, ma di acconti periodici che pretende periodicamente dal somministrato, pena la CP_1 sospensione dell'erogazione del servizio di acqua potabile;
pertanto, avendo l'utente già pagato somme in acconto, gli importi prescritti, oltre a dover essere espunti, devono anche essere restituiti.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹C. SISTEMA DI CALCOLO PRO-DIE 2008-2016››.
Sempre in subordine, lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'erroneità del calcolo dei consumi di acquedotto pari a € 5.861,24 (periodo 2008-2016), denominato pro-die, che è stato effettuato (muovendo da una lettura iniziale nel 2008 e da quella finale nel 2016) spalmando tutto l'importo nell'intero periodo, diviso ugualmente nei singoli giorni;
l'illegittimità di tale calcolo è dovuta alla mancanza delle letture effettive per ogni semestre da parte del gestore, cosicché, vista la variazione tariffaria intervenuta nel corso del tempo, non è più possibile, a posteriori, redistribuire in maniera corretta il consumo totale nelle varie fasce;
una volta accertato ciò, vi era l'inadempimento di e, quindi, l'utente CP_1 non doveva allegare né provare un'eccessività a suo danno, come suggeriva invece la sentenza impugnata.
***
pagina 7 di 14 Venendo all'appello incidentale, il primo motivo è rubricato ‹‹1. Sui consumi. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.››.
5 l'infondatezza delle contestazioni in merito ai consumi rilevati, dal CP_2 CP_1 momento che, come risultante dai prospetti riepilogativi riportati nelle fatture, i consumi medi giornalieri per l'utenza si attestavano tra 0.7 e 1 mc al giorno, dato che andrebbe confrontato con il numero dei componenti il nucleo familiare e che l'attore aveva omesso di indicare e documentare;
quanto alle letture, la mancanza delle stesse non farebbe comunque venir meno il sinallagma contrattuale, potendo l'utente, anche in ottemperanza al principio di buona fede contrattuale, agevolmente fornire le autoletture;
infine, in merito alla perdita occulta (e, cioè, alla dispersione idrica non rilevabile senza l'ausilio di idonea strumentazione), al malfunzionamento del contatore e all'aria nelle condotte, l'utente non aveva fornito alcuna prova di quanto lamentato.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹2. Sulla erronea valutazione delle prove dei fatti costitutivi del diritto posto a fondamento delle pretese creditorie. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e ss. c.p.c.››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che con la fattura n.
3019011000424678 era stato contabilizzato un conguaglio senza che il gestore avesse dato prova delle letture rilevate e contabilizzate;
in realtà, 5 aveva provveduto ad CP_1 allegare l'estratto delle letture rilevate presso l'utenza dell'avv.to , documento non Pt_1 contestato ex art. 115 c. 1 c.p.c.; con la fattura in questione erano stati fatturati a conguaglio
(vale a dire sulla base dei consumi reali) i consumi nel periodo indicato ed erano state restituite le somme in acconto in precedenza fatturate, sicché la convenuta aveva fornito piena e puntuale prova del fatto costitutivo del diritto di esigere il corrispettivo;
in via analogica, le suddette motivazioni potevano essere estese anche per sostenere la correttezza della fattura n. 3019011000649758, il cui importo era stato inspiegabilmente rideterminato in difetto.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹Sull'erroneo riparto dell'onere probatorio in materia di accertamento negativo del credito. Ulteriore violazione dell'art. 2697 cod. civ.››.
Lamenta l'appellante incidentale che aveva ottemperato all'onere probatorio sulla CP_1 stessa incombente, mentre l'appellante, seppur in presenza di una domanda di accertamento negativo del credito, non aveva dato prova delle proprie doglianze.
*** pagina 8 di 14 Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello incidentale, con le precisazioni di cui appresso in ordine ai singoli motivi.
E infatti, con particolare riguardo al secondo motivo, parte appellata censura con chiarezza la gravata sentenza laddove non ha considerato che 5 aveva allegato (sub doc. 5, CP_1 erroneamente indicato quale doc. 4) l'estratto delle letture rilevate dal gestore, non contestato dal ricorrente.
Com'è noto, non occorre che l'atto d'impugnazione rivesta particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del
17/12/2021), essendo sufficiente che vi sia una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, come avvenuto nella specie.
***
Venendo al merito, il primo motivo dell'appello principale e il secondo motivo dell'appello incidentale, in quanto connessi, devono essere trattati congiuntamente.
Va detto che nella controversia in esame non è contestata né la sussistenza del contratto, né
l'avvenuta somministrazione di acqua, né l'eccessività dei consumi.
Come risulta dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'avv.to si è limitato a dedurre che Pt_1 contestava “formalmente” le affermate letture (08/07/2008; 08/08/2016; 20/09/2016), gli scatti computati (da 9.733 a 12.288), il regolare funzionamento del contatore e l'effettività dei consumi (anche per via di perdite occulte e/o a causa di aria nelle tubazioni).
Lo stesso, tuttavia, non ha specificato alcunché al riguardo e non ha allegato i motivi a corredo della contestazione, espressa nei termini sopra riportati.
Ora, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr., tra le tante, da ultimo,
Cass. n. 17401/2024).
Rimane fermo che questi conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
La contestazione, però, deve essere compiuta e non generica, dovendo l'utente: pagina 9 di 14 a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) dimostrare quali consumi aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione);
c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi (Cass. n.
297/2020, sia pure in materia di somministrazione di energia elettrica).
Nel caso di specie, 5 ha depositato, con la comparsa di costituzione in primo grado CP_1
(all. 5), l'estratto completo delle letture da parte del gestore, sulla cui base sono stati calcolati i consumi di cui alla fattura n. 3019011000424678.
Vi è, infatti, corrispondenza tra il dato fornito dalla lettura operata dal gestore (che registra anche l'autolettura dell'utente) e quello trascritto nella fattura.
Il tabulato non è stato in alcun modo contestato dal ricorrente, né in ordine alla provenienza né in ordine alle modalità di rilevazione, come risulta dalla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., che tace sul punto.
Neppure in questo grado di giudizio, pur a fronte della censura espressa dall'appellante incidentale, l'appellante principale ha preso posizione sulle letture rilevate e riversate del doc.
5.
In sostanza, non è stato allegato in termini circostanziati e puntuali alcuno degli elementi posti a base della contestazione, che rimane dunque alla stregua di mera asserzione, non risultando neppure che sia stata mai richiesta, né in fase stragiudiziale né in fase giudiziale, una verifica del misuratore.
A tanto si aggiunga che, per tutto il corso del giudizio, l'attore non ha dedotto e allegato alcunché in merito alla sostituzione del contatore avvenuta il 20.9.2016, alla quale ha fatto un fugace riferimento (sostenendo che era stato sostituito unilateralmente e che non era possibile alcuna verifica) con le note di trattazione scritta in vista della precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente, fermo restando che all'8.8.2016 era stato registrato un consumo di 12.257 mc e al 20.9.2016 un consumo di 12.288, certo non rilevante e del tutto compatibile con i consumi pregressi. pagina 10 di 14 Ne deriva che, una volta fornita la prova della corrispondenza tra i consumi rilevati mediante lettura e i consumi riportati in fattura, l'utente non ha superato la presunzione di veridicità.
Ha errato, quindi, il primo giudice, discostandosi dai menzionati principi di diritto, ad affermare che non aveva offerto alcun elemento di riscontro, quali foto del contatore, prove CP_1 testimoniali specifiche, schede o verbali di verifica a conferma delle letture antecedenti al cambio del contatore, non più disponibile, elementi che, a fronte di quanto sopra si è detto, non erano necessari.
In conclusione, il primo motivo dell'appello principale deve essere respinto, mentre va accolto il secondo motivo dell'appello incidentale con riferimento all'esistenza del credito portato dalla fattura n. 3019011000424678, fatto salvo quanto si dirà in punto di prescrizione con riferimento ad alcune annualità.
***
Le argomentazioni sin qui esposte non possono valere “in via analogica” (come invocato dall'appellante incidentale) anche per la fattura n. 3019011000649758, poiché la domanda sul punto è stata accolta dal primo giudice sulla scorta di una motivazione diversa, che non è stata validamente censurata.
***
I restanti motivi dell'appello incidentale sono inammissibili per difetto di specificità, risolvendosi gli stessi nella contestazione delle argomentazioni dell'appellante principale o nella mera reiterazione di difese già svolte da in primo grado. CP_1
***
Va ora esaminato il secondo motivo dell'appello principale, formulato in via subordinata.
Il motivo è fondato.
Ritiene la Corte che, ai fini della prescrizione, occorra fare riferimento all'epoca dei consumi poi oggetto di futuro conguaglio, essendo irrilevante il momento, a volte successivo anche di anni, come nel caso di specie, in cui si effettua il conguaglio e si richiede il pagamento delle relative somme all'utente, ciò in linea con la funzione della prescrizione, che è quella di garantire la certezza dei rapporti giuridici facendo presumere che, decorso un certo periodo di tempo da quando poteva essere fatto valere, il credito sia estinto.
E infatti, il regime della prescrizione non può subire modifiche per effetto del comportamento del creditore che ometta di richiedere alle singole scadenze (o comunque nel quinquennio dalla scadenza) l'intero importo dovutogli.
pagina 11 di 14 È vero, che il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., configurandosi il riconoscimento considerato da tale norma non come atto negoziale ma come atto giuridico in senso stretto e dovendo attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l'esistenza del debito e incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo (Cass. n. 3371 del 12/02/2010; cfr. anche Cass. n. 7820 del 27/03/2017).
Tuttavia, il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata, sebbene possa essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, alla stregua di un atto incompatibile con la volontà di avvalersene (Cass. n. 41489 del 24/12/2021).
Nel caso di specie, il pagamento delle fatture emesse sulla base dei consumi stimati, pur essendo “in acconto” e salvo conguaglio, non può interpretarsi, in difetto di ulteriori elementi, quale rinuncia a far valere la prescrizione del diritto di credito avente ad oggetto il futuro conguaglio, calcolato sulla base dei consumi effettivi, in quanto non si ricava dal mero pagamento (dovuto) della fattura in acconto un atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione per il “saldo”.
Non si è, in tal caso, di fronte ad una pretesa creditoria definita ab origine nella sua interezza, rispetto alla quale il debitore paghi delle somme in acconto, come confermato dal fatto che, in astratto, l'ulteriore pretesa potrebbe anche essere insussistente (ben potendo il conteggio essere definito, all'esito della lettura del contatore, a credito dell'utente).
Ciò detto, l'eccezione riguarda i consumi dall'8.7.2008 al 30.3.2014, contemplati nella fattura di conguaglio n. 3019011000424678 emessa il 22.7.2019, di talché il credito è pacificamente prescritto essendo ampiamente decorso, alla data del conguaglio, il termine di cinque anni dalla data dei consumi.
nulla ha dedotto in ordine all'eccezione di prescrizione e non ne ha contestato né i CP_1 presupposti né il quantum.
Trattandosi di fatto comune alle parti (cfr. Cass. n. 26042/2020), opera il principio di cui all'art. 115 c.p.c., secondo cui la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli pagina 12 di 14 accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n. 12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass.,
SS.UU. n. 761/2002).
Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, va dichiarato prescritto il diritto al pagamento del corrispettivo del servizio idrico maturato dall'8.7.2008 al 30.3.2014 di cui alla fattura n. 3019011000424678 emessa da e, per l'effetto, va dichiarato che CP_1 non è dovuta la somma (incontestata) di € 3.244,76 oltre IVA al 10%.
Avendo l'utente corrisposto acconti nella misura di € 10.230,12 (di cui si era tenuto conto per giungere al saldo di € 635,26), 5 va condannata alla restituzione della detta somma, CP_1 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza delle fatture al saldo.
***
Deve ritenersi che il terzo motivo dell'appello principale sia assorbito nell'accoglimento del secondo.
Ciò in quanto nelle note di trattazione scritta del 15.4.2021 (pag. 5), in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il ricorrente espressamente afferma che non era necessario procedere a ulteriore istruttoria in ordine al secondo motivo di impugnazione (avente ad oggetto la prescrizione), “che può essere ipso facto, già ora, accolto (assorbendo il motivo C)”, cioè il motivo concernente il sistema di calcolo.
Nelle note autorizzate depositate in questo grado di giudizio il 18.4.2024 (richiamate nelle note già depositate il 3.9.2025), l'appellante principale illustra il terzo motivo “In subordine ai primi due motivi” (pag.11).
In ogni caso, ove si ritenesse che la parte abbia inteso insistere nella doglianza in relazione al periodo successivo al 31.3.2014, ritiene la Corte di condividere la motivazione del primo giudice sul punto.
Il sistema tariffario prevede la tariffa base per i consumi fino a un certo numero di metri cubi e poi, via via, la tariffa di 1° eccedenza, di 2° eccedenza e di 3° eccedenza sui consumi ulteriori.
Pertanto, l'utente, al di là dell'inadempimento da mancata lettura semestrale del contatore
(che non aveva consentito l'applicazione delle fasce tariffarie), avrebbe dovuto dedurre e provare di aver subìto un aggravio di spesa per il fatto che i consumi erano stati “spalmati” in maniera uniforme sull'intero periodo con il calcolo “pro-die”.
Ne discende che correttamente il primo giudice ha ritenuto ipotetiche e inattendibili le opzioni di conteggio sub lettere C1 e C2 del ricorso.
*** pagina 13 di 14 Ricapitolando, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale: 1) va rigettata la domanda di accertamento negativo del credito di cui alla fattura n. 3019011000424678 emessa da il 22.7.2019; 2) il credito di cui alla CP_1 stessa fattura, pur esistente, va dichiarato prescritto limitatamente al periodo dall'8.7.2008 al
30.3.2014; 3) per, l'effetto, va dichiarato che non è dovuta la somma di € 3.244,76 oltre IVA al
10%; 4) 5 va condannata alla restituzione della detta somma, oltre interessi ex CP_1
d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza delle fatture al saldo.
***
La reciproca soccombenza parziale giustifica la compensazione per intero, tra le parti, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1111/2021, R.G. n. 3755/2019, pubblicata in data 30.11.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e l'appello incidentale per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, rigetta la domanda di accertamento negativo del credito di cui alla fattura n. 3019011000424678 emessa da il 22.7.2019; Controparte_1
2) dichiara prescritto il diritto al pagamento del corrispettivo di cui alla suddetta fattura limitatamente al periodo dall'8.7.2008 al 30.3.2014;
3) per l'effetto, dichiara che non è dovuta la somma di € 3.244,76, oltre IVA al 10%, e condanna alla restituzione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della detta somma, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza delle fatture al saldo;
4) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Michele Cataldi presidente dott. Giuseppe Staglianò consigliere dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1332/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 18.9.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 difeso da sé stesso
APPELLANTE
APPELLATO INCIDENTALE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Angelosanto, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 14 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'avv.to conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Frosinone, contestando la legittimità delle seguenti Controparte_1 fatture:
- n. 3019011000283496 di € 1.212,60, emessa il 16.5.2019
- n. 3019011000424678 di € 635,26, emessa il 22.7.2019
- n. 3019011000465830 di € 69,42, emessa il 14.8.2019
- n. 3019011000649758 di € 1.455,96 emessa il 15.11.2019.
In particolare, dopo aver dedotto che la fattura n. 3019011000283496 era stata poi annullata da e sostituita dalla fattura n. 3019011000424678 di € 635,26, (periodo di conguaglio CP_1
8.7.2008 – 22.7.2019), articolava le seguenti difese:
- a) in relazione a tale ultima fattura, contestava le affermate letture (08/07/2008;
08/08/2016; 20/09/2016), gli scatti computati (da 9.733 a 12.288), il regolare funzionamento del contatore e l'effettività dei consumi (anche per via di perdite occulte e/o a causa di aria nelle tubazioni), affermando che l'onere della prova gravava su
; CP_1
- b) eccepiva l'intervenuta prescrizione, decorrente dalla data dei consumi, per il periodo dall'8.7.2008 al 30.3.2014 e per l'importo di € 3.244,76 oltre IVA al 10% (come da relazione sub doc. 6), sicché, avendo già versato ad tale somma, nell'ambito CP_1 degli acconti versati e riconosciuti in fattura pari a complessivi € 10.230,12, aveva diritto alla restituzione dell'importo, oltre interessi e rivalutazione;
- c) eccepiva l'illegittimità del sistema di calcolo pro-die applicato per il periodo dall'8.7.2008 all'8.8.2016, in quanto, in assenza di almeno una lettura del contatore ogni semestre, vista la variazione tariffaria intervenuta nel corso del tempo (nella specie, in anni), non era più possibile, a posteriori, ridistribuire in maniera corretta il consumo totale nelle varie fasce di consumo;
- d) contestava, quanto alla fattura n. 3019011000649758, l'illegittimità dell'importo di €
853,18 a titolo di “Ricalcolo periodi precedenti”, poiché il gestore stesso li aveva defalcati dalla precedente fattura n. 3019011000283496, annullata e sostituita dalla fattura n. 3019011000424678, e, in ogni caso, l'importo era stato determinato con prezzi unitari non riconducibili ai quadri tariffari vigenti nel periodo di riferimento 1.1.18 al 31.12.18. pagina 2 di 14 Chiedeva quindi che - accertata l'insussistenza dei crediti, accertati i versamenti illegittimi, indebiti e ingiustificati effettuati dal ricorrente, nonché il diritto del ricorrente stesso a vedersi restituite le somme, con interessi e rivalutazione – fosse accertata l'entità dei legittimi rapporti di dare/avere tra le parti, anche se del caso annullando le fatture in tutto o in parte illegittime,
e, per l'effetto, condannare la convenuta, disposta la compensazione di quanto eventualmente dovuto in virtù del rapporto medesimo, al pagamento del saldo inevaso risultante di giustizia in favore del ricorrente, con restituzione di ogni somma indebitamente percepita e rifusione di ogni danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
***
Si costituiva eccependo l'incompetenza per valore del Tribunale in favore Controparte_1 del giudice di pace di Frosinone e chiedendo il rigetto della domanda, deducendo che:
- per la prima fattura difettava l'interesse ad agire, poiché era stata stornata, come affermato dallo stesso ricorrente;
- l'onere probatorio era a carico del ricorrente, che agiva per l'accertamento negativo del credito;
- i consumi medi giornalieri esposti nei diagrammi delle fatture attestavano un consumo medio giornaliero da 0,7 a 1 mc, in linea con il fabbisogno di un'utenza domestica;
- l'eventuale assenza delle letture non costituiva elemento tale da minare il sinallagma contrattuale, ben potendo (e dovendo) l'utente procedere all'autolettura (come da regolamento idrico sub all. 4);
- in ogni caso, i consumi riportati nelle fatture corrispondevano a quelli effettivamente rilevati dal gestore nel corso del tempo e confermati dall'utente il 22.7.2019 (all. 5, prospetto rilevazione consumi idrici);
- i conguagli erano favorevoli all'utente (il segno “meno” indica le restituzioni), il quale comunque non aveva mai contestato il malfunzionamento del contatore, né perdite occulte (tra l'altro, aveva ottenuto la rateizzazione della fattura n. 3017011000584320 con scadenza 25.9.2017, così dimostrando di non avere alcunché da eccepire sui consumi fino a tale data contabilizzati).
***
Disposto il mutamento del rito e concessi alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., con sentenza n. 1111/2021, R.G. n. 3755/2019, pubblicata in data 30.11.2021, il Tribunale, disattesa l'eccezione di incompetenza, così provvedeva:
pagina 3 di 14 ‹‹… 1) accerta la non debenza della somma di € 635,26 portata dalla fattura n. Controparte_1
3019011000424678 emessa il 22.7.2019;
2) ridetermina in € 517,46 il debito oggetto della fattura n. 3019011000649758 Controparte_1 emessa il 15.11.2019;
3) rigetta nel resto le domande attoree;
4) compensa tra le parti le spese di lite››.
In sintesi, il giudice ha affermato che:
- sebbene in ricorso venissero menzionate quattro fatture, l'impugnativa investiva, nella sostanza, soltanto due di esse, contenenti conguagli e ricalcoli, e, cioè, la fattura n.
3019011000424678 di € 635,26 e la fattura n. 3019011000649758 di € 1.455,96;
- rispetto alla prima, non aveva offerto alcun elemento di riscontro, come foto CP_1 del contatore, prove testimoniali specifiche, schede o verbali di verifica a conferma delle letture, in particolare di quelle antecedenti al cambio del contatore (che si evinceva dagli atti essere avvenuto nel corso del periodo oggetto di successivo conguaglio), né risultava che il contatore sostituito fosse ancora disponibile per il controllo, sicché non era dovuto l'importo di € 635,26;
- tuttavia, non poteva essere accolta la tesi dell'attore secondo cui non era dovuta alcuna somma per il periodo dall'8.7.2010 [in realtà 2008] al 20.9.2016, con conseguente diritto alla ripetizione degli importi già versati (ipotesi “A” del ricorso), in quanto, da un lato, non era in discussione l'avvenuta fruizione del servizio idrico in tutte le sue componenti nel citato lasso temporale e, dall'altro, per vantare un diritto alla restituzione di somme corrisposte in eccedenza rispetto al dovuto l'istante avrebbe dovuto dimostrare la natura esorbitante dei consumi addebitati in acconto rispetto al proprio consumo idrico ed ai dati effettivi del contatore (sempre verificabili, tramite autolettura, al momento della ricezione delle fatture di stima);
- anche la pretesa di vedersi restituire importi perché prescritti (ipotesi subordinata “B” esposta in ricorso) non era suscettibile di accoglimento, in primis in quanto non erano documentate, né indicate, le date dei pagamenti e, poi, perché comunque, ai sensi dell'art. 2940 c.c. “non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto”, né poteva sostenersi l'assenza del carattere spontaneo del pagamento, in mancanza di adeguate prove al riguardo;
- infine, la pretesa di ottenere somme in ripetizione nemmeno poteva fondatamente basarsi sul ragionamento relativo alle fasce tariffarie esposto al punto “C” del ricorso,
pagina 4 di 14 perché non vi era prova che dalla mancanza di due letture annue e con l'utilizzo del metodo di calcolo cd. “pro-die” si fosse determinata una sovrastima dei consumi;
l'attore avrebbe dovuto fornire elementi più specifici al riguardo, dimostrando ad esempio la variabilità, nel corso degli anni, dei consumi della propria utenza e l'esistenza dei maggiori consumi negli anni in cui le tariffe legate alle varie fasce erano più basse (in difetto ben potendo il calcolo “pro-die” risolversi, piuttosto, in un vantaggio per l'utente), sicché non potevano recepirsi le opzioni di conteggio del dare/avere tra le parti elaborate a pag. 10 del ricorso (C1 e C2), in quanto del tutto ipotetiche e inattendibili;
- quanto alla fattura n. 3019011000649758 di € 1.455,96, la domanda doveva essere accolta poiché non aveva minimamente illustrato a cosa si riferisse CP_1 esattamente l'addebito contestato, peraltro già una prima volta operato (con la fattura n. 3019011000283496) e poi defalcato (nella successiva fattura n.
3019011000424678), né aveva obiettato alcunché sull'eccezione di parte attrice, suffragata da relazione peritale, circa l'erroneità delle quote fisse acquedotto, fognatura e depurazione conteggiate;
- era dunque fondata la contestazione, che portava a rideterminare l'importo dovuto in €
470,42 oltre IVA al 10% (€ 1.323,60 quale totale imponibile della fattura – € 853,18) ovvero in € 517,46 IVA compresa.
***
Ha proposto appello l'avv.to , formulando le seguenti conclusioni: Pt_1
‹‹voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame ed accogliere le domande articolate in I grado, che si intendono qui integralmente trascritte, se del caso come infra precisate anche atteso quanto già disposto nella sentenza di I grado, oltre successivi interessi e risarcimento del danno ex art. 345 cpc, e per l'effetto: in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma la declaratoria di non debenza della somma di €635,26 portata dalla fattura Acea Ato5 n. 3019011000424678 e della somma di €853,18 portata dalla fattura Acea Ato5
n. 3019011000649758, -accertare e dichiarare l'entità dei legittimi rapporti di dare/avere tra le parti, ivi anche annullando le fatture e stornando le voci in tutto o in parte illegittime, e, per l'effetto, disposta la compensazione con quanto dovuto in virtù del rapporto medesimo nonché accertato e dichiarato il saldo risultante di giustizia in favore dell'appellante, -accertare e dichiarare il diritto della parte appellante a vedersi restituite le somme illegittimamente e/o indebitamente versate, con interessi e rivalutazione monetaria -condannare la parte appellata al pagamento delle somme illegittimamente e/o indebitamente versate, con interessi e rivalutazione monetaria comunque entro la somma massima di €5.200,00, qui limitata per motivi fiscali.
pagina 5 di 14 Con vittoria di spese e competenze di difesa per ambo i gradi.››.
***
Si è costituita, in data 9.6.2022, chiedendo alla Corte di: Controparte_1
‹‹rigettare l'appello principale proposto dall'Avv. , in giudizio personalmente ex art. 86 Parte_1
c.p.c., perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi dianzi esposti;
2) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza n. 1111/2021, pubbl. il 30-11-2021, R.G. n.
3755/2019, Repert. n. 1836/2021 del 01-12-2021, del Tribunale di Frosinone, con il rigetto integrale delle domande formulate in prime cure dall'Avv. ; Parte_1
3) condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.››.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 10/14.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 18.9.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno concluso e discusso oralmente la causa come da verbale.
***
Il primo motivo dell'appello principale è rubricato ‹‹A. CONSUMI 2008-2016››.
Lamenta l'appellante che, quanto alla fattura n. 3019011000424678, la stessa non è solo di €
635,26, come parrebbe avere inteso il Tribunale, ma è di € 10.889,07, relativa al periodo
2008-2019; ha fatturato e preteso l'intera somma di € 10.889,07 e non solo la somma di CP_1
€ 635,26, che integra soltanto il saldo finale dei corrispettivi totali di undici anni, detratti gli acconti versati;
pertanto, in relazione al periodo 2008-2016, il giudice avrebbe dovuto accertare la legittimità dell'intera somma, viste le contestazioni dell'utente, verificando se avesse provato in giudizio tale fornitura e il relativo quantum, e, in caso contrario, CP_1 espungerla dal saldo finale dare-avere e disporne la restituzione;
lo stesso Tribunale ha rilevato l'assenza di un minimo supporto probatorio da parte di per la dimostrazione CP_1 dell'effettività dei consumi, registrati dal vecchio contatore ante 2016 e, tuttavia, non avrebbe tratto da ciò le dovute conseguenze, limitandosi ad affermare che non era dovuta soltanto la somma di € 635,26, equivocando la natura di tale voce;
inoltre, inconferente sarebbe l'assunto secondo cui l'istante avrebbe dovuto dimostrare la natura esorbitante dei consumi addebitati, dal momento che in contestazione era la stessa effettività-esistenza delle letture dei consumi fatturati, incombendo sempre sul gestore l'onere di dimostrare almeno la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura;
non sussiste, pagina 6 di 14 altresì, alcun obbligo per l'utente di effettuare un'autolettura, perfino nel caso di ubicazione del contatore all'interno della proprietà; in conclusione la somma di € 6.036,18, oltre iva 10%, non essendovi prova dei consumi 2008-2016, in quanto indebita, doveva essere restituita.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹B. PRESCRIZIONE ANTE 30.3.2014››.
In via subordinata, lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione con riguardo al credito pari a € 3.244,76 oltre IVA, attinente ai consumi 2008-2014, dal momento che il termine quinquennale decorre, per ogni periodo di consumo, dall'ultimo giorno del periodo di consumo medesimo, coincidente con il primo giorno di esigibilità del corrispettivo relativo, fermo restando che nulla ha dedotto CP_1 in ordine all'eccezione; il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente ritenuto che l'attore non avesse documentato né indicato le date dei pagamenti, ai fini della prescrizione, poiché ciò che rileva è la data del conguaglio e non le date dei pagamenti degli acconti;
ancora, erroneo sarebbe il richiamo all'art. 2940 c.c., poiché i pagamenti degli acconti non integravano certo una rinuncia alla prescrizione, non trattandosi di pagamenti spontanei dell'utente, ma di acconti periodici che pretende periodicamente dal somministrato, pena la CP_1 sospensione dell'erogazione del servizio di acqua potabile;
pertanto, avendo l'utente già pagato somme in acconto, gli importi prescritti, oltre a dover essere espunti, devono anche essere restituiti.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹C. SISTEMA DI CALCOLO PRO-DIE 2008-2016››.
Sempre in subordine, lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'erroneità del calcolo dei consumi di acquedotto pari a € 5.861,24 (periodo 2008-2016), denominato pro-die, che è stato effettuato (muovendo da una lettura iniziale nel 2008 e da quella finale nel 2016) spalmando tutto l'importo nell'intero periodo, diviso ugualmente nei singoli giorni;
l'illegittimità di tale calcolo è dovuta alla mancanza delle letture effettive per ogni semestre da parte del gestore, cosicché, vista la variazione tariffaria intervenuta nel corso del tempo, non è più possibile, a posteriori, redistribuire in maniera corretta il consumo totale nelle varie fasce;
una volta accertato ciò, vi era l'inadempimento di e, quindi, l'utente CP_1 non doveva allegare né provare un'eccessività a suo danno, come suggeriva invece la sentenza impugnata.
***
pagina 7 di 14 Venendo all'appello incidentale, il primo motivo è rubricato ‹‹1. Sui consumi. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.››.
5 l'infondatezza delle contestazioni in merito ai consumi rilevati, dal CP_2 CP_1 momento che, come risultante dai prospetti riepilogativi riportati nelle fatture, i consumi medi giornalieri per l'utenza si attestavano tra 0.7 e 1 mc al giorno, dato che andrebbe confrontato con il numero dei componenti il nucleo familiare e che l'attore aveva omesso di indicare e documentare;
quanto alle letture, la mancanza delle stesse non farebbe comunque venir meno il sinallagma contrattuale, potendo l'utente, anche in ottemperanza al principio di buona fede contrattuale, agevolmente fornire le autoletture;
infine, in merito alla perdita occulta (e, cioè, alla dispersione idrica non rilevabile senza l'ausilio di idonea strumentazione), al malfunzionamento del contatore e all'aria nelle condotte, l'utente non aveva fornito alcuna prova di quanto lamentato.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹2. Sulla erronea valutazione delle prove dei fatti costitutivi del diritto posto a fondamento delle pretese creditorie. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e ss. c.p.c.››.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto che con la fattura n.
3019011000424678 era stato contabilizzato un conguaglio senza che il gestore avesse dato prova delle letture rilevate e contabilizzate;
in realtà, 5 aveva provveduto ad CP_1 allegare l'estratto delle letture rilevate presso l'utenza dell'avv.to , documento non Pt_1 contestato ex art. 115 c. 1 c.p.c.; con la fattura in questione erano stati fatturati a conguaglio
(vale a dire sulla base dei consumi reali) i consumi nel periodo indicato ed erano state restituite le somme in acconto in precedenza fatturate, sicché la convenuta aveva fornito piena e puntuale prova del fatto costitutivo del diritto di esigere il corrispettivo;
in via analogica, le suddette motivazioni potevano essere estese anche per sostenere la correttezza della fattura n. 3019011000649758, il cui importo era stato inspiegabilmente rideterminato in difetto.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹Sull'erroneo riparto dell'onere probatorio in materia di accertamento negativo del credito. Ulteriore violazione dell'art. 2697 cod. civ.››.
Lamenta l'appellante incidentale che aveva ottemperato all'onere probatorio sulla CP_1 stessa incombente, mentre l'appellante, seppur in presenza di una domanda di accertamento negativo del credito, non aveva dato prova delle proprie doglianze.
*** pagina 8 di 14 Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello incidentale, con le precisazioni di cui appresso in ordine ai singoli motivi.
E infatti, con particolare riguardo al secondo motivo, parte appellata censura con chiarezza la gravata sentenza laddove non ha considerato che 5 aveva allegato (sub doc. 5, CP_1 erroneamente indicato quale doc. 4) l'estratto delle letture rilevate dal gestore, non contestato dal ricorrente.
Com'è noto, non occorre che l'atto d'impugnazione rivesta particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del
17/12/2021), essendo sufficiente che vi sia una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, come avvenuto nella specie.
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Venendo al merito, il primo motivo dell'appello principale e il secondo motivo dell'appello incidentale, in quanto connessi, devono essere trattati congiuntamente.
Va detto che nella controversia in esame non è contestata né la sussistenza del contratto, né
l'avvenuta somministrazione di acqua, né l'eccessività dei consumi.
Come risulta dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c., l'avv.to si è limitato a dedurre che Pt_1 contestava “formalmente” le affermate letture (08/07/2008; 08/08/2016; 20/09/2016), gli scatti computati (da 9.733 a 12.288), il regolare funzionamento del contatore e l'effettività dei consumi (anche per via di perdite occulte e/o a causa di aria nelle tubazioni).
Lo stesso, tuttavia, non ha specificato alcunché al riguardo e non ha allegato i motivi a corredo della contestazione, espressa nei termini sopra riportati.
Ora, il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione, sicché, di fronte alla pretesa creditoria avanzata dal somministrante è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr., tra le tante, da ultimo,
Cass. n. 17401/2024).
Rimane fermo che questi conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore è tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, con la conseguenza, dunque, che la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
La contestazione, però, deve essere compiuta e non generica, dovendo l'utente: pagina 9 di 14 a) anzitutto allegare, richiedendone la verifica, il malfunzionamento dello strumento;
b) dimostrare quali consumi aveva effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività imprenditoriali svolte, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione);
c) in alternativa, dimostrare non soltanto che il sovraconsumo è imputabile a terzi (provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si è verificato invito domino, ma altresì che l'impiego abusivo da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi (Cass. n.
297/2020, sia pure in materia di somministrazione di energia elettrica).
Nel caso di specie, 5 ha depositato, con la comparsa di costituzione in primo grado CP_1
(all. 5), l'estratto completo delle letture da parte del gestore, sulla cui base sono stati calcolati i consumi di cui alla fattura n. 3019011000424678.
Vi è, infatti, corrispondenza tra il dato fornito dalla lettura operata dal gestore (che registra anche l'autolettura dell'utente) e quello trascritto nella fattura.
Il tabulato non è stato in alcun modo contestato dal ricorrente, né in ordine alla provenienza né in ordine alle modalità di rilevazione, come risulta dalla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1
c.p.c., che tace sul punto.
Neppure in questo grado di giudizio, pur a fronte della censura espressa dall'appellante incidentale, l'appellante principale ha preso posizione sulle letture rilevate e riversate del doc.
5.
In sostanza, non è stato allegato in termini circostanziati e puntuali alcuno degli elementi posti a base della contestazione, che rimane dunque alla stregua di mera asserzione, non risultando neppure che sia stata mai richiesta, né in fase stragiudiziale né in fase giudiziale, una verifica del misuratore.
A tanto si aggiunga che, per tutto il corso del giudizio, l'attore non ha dedotto e allegato alcunché in merito alla sostituzione del contatore avvenuta il 20.9.2016, alla quale ha fatto un fugace riferimento (sostenendo che era stato sostituito unilateralmente e che non era possibile alcuna verifica) con le note di trattazione scritta in vista della precisazione delle conclusioni, quindi tardivamente, fermo restando che all'8.8.2016 era stato registrato un consumo di 12.257 mc e al 20.9.2016 un consumo di 12.288, certo non rilevante e del tutto compatibile con i consumi pregressi. pagina 10 di 14 Ne deriva che, una volta fornita la prova della corrispondenza tra i consumi rilevati mediante lettura e i consumi riportati in fattura, l'utente non ha superato la presunzione di veridicità.
Ha errato, quindi, il primo giudice, discostandosi dai menzionati principi di diritto, ad affermare che non aveva offerto alcun elemento di riscontro, quali foto del contatore, prove CP_1 testimoniali specifiche, schede o verbali di verifica a conferma delle letture antecedenti al cambio del contatore, non più disponibile, elementi che, a fronte di quanto sopra si è detto, non erano necessari.
In conclusione, il primo motivo dell'appello principale deve essere respinto, mentre va accolto il secondo motivo dell'appello incidentale con riferimento all'esistenza del credito portato dalla fattura n. 3019011000424678, fatto salvo quanto si dirà in punto di prescrizione con riferimento ad alcune annualità.
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Le argomentazioni sin qui esposte non possono valere “in via analogica” (come invocato dall'appellante incidentale) anche per la fattura n. 3019011000649758, poiché la domanda sul punto è stata accolta dal primo giudice sulla scorta di una motivazione diversa, che non è stata validamente censurata.
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I restanti motivi dell'appello incidentale sono inammissibili per difetto di specificità, risolvendosi gli stessi nella contestazione delle argomentazioni dell'appellante principale o nella mera reiterazione di difese già svolte da in primo grado. CP_1
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Va ora esaminato il secondo motivo dell'appello principale, formulato in via subordinata.
Il motivo è fondato.
Ritiene la Corte che, ai fini della prescrizione, occorra fare riferimento all'epoca dei consumi poi oggetto di futuro conguaglio, essendo irrilevante il momento, a volte successivo anche di anni, come nel caso di specie, in cui si effettua il conguaglio e si richiede il pagamento delle relative somme all'utente, ciò in linea con la funzione della prescrizione, che è quella di garantire la certezza dei rapporti giuridici facendo presumere che, decorso un certo periodo di tempo da quando poteva essere fatto valere, il credito sia estinto.
E infatti, il regime della prescrizione non può subire modifiche per effetto del comportamento del creditore che ometta di richiedere alle singole scadenze (o comunque nel quinquennio dalla scadenza) l'intero importo dovutogli.
pagina 11 di 14 È vero, che il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., configurandosi il riconoscimento considerato da tale norma non come atto negoziale ma come atto giuridico in senso stretto e dovendo attribuirsi effetto interruttivo della prescrizione a qualsiasi atto implicante l'esistenza del debito e incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del soggetto attivo (Cass. n. 3371 del 12/02/2010; cfr. anche Cass. n. 7820 del 27/03/2017).
Tuttavia, il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata, sebbene possa essere interpretato dal giudice di merito, insieme agli altri elementi istruttori, alla stregua di un atto incompatibile con la volontà di avvalersene (Cass. n. 41489 del 24/12/2021).
Nel caso di specie, il pagamento delle fatture emesse sulla base dei consumi stimati, pur essendo “in acconto” e salvo conguaglio, non può interpretarsi, in difetto di ulteriori elementi, quale rinuncia a far valere la prescrizione del diritto di credito avente ad oggetto il futuro conguaglio, calcolato sulla base dei consumi effettivi, in quanto non si ricava dal mero pagamento (dovuto) della fattura in acconto un atto incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione per il “saldo”.
Non si è, in tal caso, di fronte ad una pretesa creditoria definita ab origine nella sua interezza, rispetto alla quale il debitore paghi delle somme in acconto, come confermato dal fatto che, in astratto, l'ulteriore pretesa potrebbe anche essere insussistente (ben potendo il conteggio essere definito, all'esito della lettura del contatore, a credito dell'utente).
Ciò detto, l'eccezione riguarda i consumi dall'8.7.2008 al 30.3.2014, contemplati nella fattura di conguaglio n. 3019011000424678 emessa il 22.7.2019, di talché il credito è pacificamente prescritto essendo ampiamente decorso, alla data del conguaglio, il termine di cinque anni dalla data dei consumi.
nulla ha dedotto in ordine all'eccezione di prescrizione e non ne ha contestato né i CP_1 presupposti né il quantum.
Trattandosi di fatto comune alle parti (cfr. Cass. n. 26042/2020), opera il principio di cui all'art. 115 c.p.c., secondo cui la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli pagina 12 di 14 accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n. 12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass.,
SS.UU. n. 761/2002).
Ne consegue che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, va dichiarato prescritto il diritto al pagamento del corrispettivo del servizio idrico maturato dall'8.7.2008 al 30.3.2014 di cui alla fattura n. 3019011000424678 emessa da e, per l'effetto, va dichiarato che CP_1 non è dovuta la somma (incontestata) di € 3.244,76 oltre IVA al 10%.
Avendo l'utente corrisposto acconti nella misura di € 10.230,12 (di cui si era tenuto conto per giungere al saldo di € 635,26), 5 va condannata alla restituzione della detta somma, CP_1 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza delle fatture al saldo.
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Deve ritenersi che il terzo motivo dell'appello principale sia assorbito nell'accoglimento del secondo.
Ciò in quanto nelle note di trattazione scritta del 15.4.2021 (pag. 5), in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, il ricorrente espressamente afferma che non era necessario procedere a ulteriore istruttoria in ordine al secondo motivo di impugnazione (avente ad oggetto la prescrizione), “che può essere ipso facto, già ora, accolto (assorbendo il motivo C)”, cioè il motivo concernente il sistema di calcolo.
Nelle note autorizzate depositate in questo grado di giudizio il 18.4.2024 (richiamate nelle note già depositate il 3.9.2025), l'appellante principale illustra il terzo motivo “In subordine ai primi due motivi” (pag.11).
In ogni caso, ove si ritenesse che la parte abbia inteso insistere nella doglianza in relazione al periodo successivo al 31.3.2014, ritiene la Corte di condividere la motivazione del primo giudice sul punto.
Il sistema tariffario prevede la tariffa base per i consumi fino a un certo numero di metri cubi e poi, via via, la tariffa di 1° eccedenza, di 2° eccedenza e di 3° eccedenza sui consumi ulteriori.
Pertanto, l'utente, al di là dell'inadempimento da mancata lettura semestrale del contatore
(che non aveva consentito l'applicazione delle fasce tariffarie), avrebbe dovuto dedurre e provare di aver subìto un aggravio di spesa per il fatto che i consumi erano stati “spalmati” in maniera uniforme sull'intero periodo con il calcolo “pro-die”.
Ne discende che correttamente il primo giudice ha ritenuto ipotetiche e inattendibili le opzioni di conteggio sub lettere C1 e C2 del ricorso.
*** pagina 13 di 14 Ricapitolando, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale accoglimento dell'appello incidentale: 1) va rigettata la domanda di accertamento negativo del credito di cui alla fattura n. 3019011000424678 emessa da il 22.7.2019; 2) il credito di cui alla CP_1 stessa fattura, pur esistente, va dichiarato prescritto limitatamente al periodo dall'8.7.2008 al
30.3.2014; 3) per, l'effetto, va dichiarato che non è dovuta la somma di € 3.244,76 oltre IVA al
10%; 4) 5 va condannata alla restituzione della detta somma, oltre interessi ex CP_1
d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza delle fatture al saldo.
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La reciproca soccombenza parziale giustifica la compensazione per intero, tra le parti, delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1111/2021, R.G. n. 3755/2019, pubblicata in data 30.11.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e l'appello incidentale per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, rigetta la domanda di accertamento negativo del credito di cui alla fattura n. 3019011000424678 emessa da il 22.7.2019; Controparte_1
2) dichiara prescritto il diritto al pagamento del corrispettivo di cui alla suddetta fattura limitatamente al periodo dall'8.7.2008 al 30.3.2014;
3) per l'effetto, dichiara che non è dovuta la somma di € 3.244,76, oltre IVA al 10%, e condanna alla restituzione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della detta somma, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 a decorrere dalla scadenza delle fatture al saldo;
4) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 18.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Michele Cataldi
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