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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 16/04/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1803/2021
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1803/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 aprile 2025 ad ore 10.06 innanzi al dott. Silvia Fanesi, sono comparsi:
Per l'avv. DI FURIA DANIELE, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Barbara Mariano
Per l'avv. DANESI SILVIA CP_1
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note conclusive depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che qui di seguito redatta costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 16.4.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, all'udienza del 16.4.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1803 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa: da in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Di Furia ed elettivamente domiciliato in Notaresco
(TE), via Giardino n. 21, presso il difensore, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione attore opponente contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Silvia Danesi ed elettivamente domiciliato in Teramo, via Stazio n. 22, presso il difensore, in virtù di procura in calce al ricorso per ingiunzione convenuto opposto pagina 2 di 9 OGGETTO: pagamento di somma di denaro etc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 16.4.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.05.2021, la società Parte_1
evocava in giudizio la società proponendo opposizione contro il decreto CP_1
ingiuntivo n. 357/2021 del 2.04.2021 di cui al procedimento n. r.g. 823/2021, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 6.727,83, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento e chiedeva al
Tribunale, in via preliminare, di rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di accertare e dichiarare la compensazione del credito vantato da con il controcredito vantato da CP_1
e per l'effetto di ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
A fondamento dell'opposizione parte attrice deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, di essere a sua volta creditrice nei confronti della società della CP_1 somma di € 3.000,00 per aver realizzato, su incarico dell'opposta, circa tremila pezzi di sacchetti per il trasporto di vestiti con cerniera;
a sostegno dell'eccezione di compensazione sollevata, produceva in giudizio i documenti di trasporto e gli appunti del legale rappresentante aventi ad oggetto la merce asseritamente ordinata.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva, in via preliminare, la CP_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, in subordine, la concessione della provvisoria esecuzione parziale del provvedimento monitorio limitatamente alle somme non contestate;
nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, oltre che per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'opposta evidenziava la mancata contestazione da parte dell'opponente del credito azionato in via monitoria e deduceva l'infondatezza dell'avversa eccezione di compensazione, atteso che la documentazione versata in atti dall'opponente (costituita da tre d.d.t. e da un foglio contenente appunti, vergato a mano) doveva ritenersi inidonea a dimostrare l'esistenza del controcredito. In particolare, parte convenuta allegava di avere pagina 3 di 9 effettivamente consegnato la merce oggetto dei d.d.t. alla affinché Parte_1
quest'ultima la utilizzasse per produrre dei beni da consegnare, a sua volta, alla CP_1
tuttavia, la parte incaricata non provvedeva a realizzare la produzione né a restituire i
[...]
prodotti ricevuti.
Esaurita la trattazione, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il procedimento, istruito a mezzo di prova orale e documentale, giungeva all'udienza del 16.04.2025, ove le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa all'iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, deve fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, deve azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto deve, quindi, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Ebbene, in applicazione dei suddetti principi, ritiene il Tribunale che la società opposta – attrice in senso sostanziale – ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante, avendo adeguatamente dimostrato la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti ed il credito vantato.
In primo luogo, i rapporti commerciali tra le parti sono provati dalla documentazione prodotta dall'opposta, consistente nelle fatture commerciali e nell'estratto del registro IVA munito di autentica notarile. Al riguardo, si osserva che la fattura pagina 4 di 9 commerciale, in considerazione della sua formazione unilaterale e della funzione diretta a far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, di talché essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite solo allorquando tale rapporto non sia contestato tra le parti (cfr. Cass., 13.6.2006, n. 13651). In altri termini, quando il rapporto non è contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare (cfr. ex plurimis, Cass.,
17.12.2004, n. 23499; Cass., 17.11.2003, n. 17371).
Nel caso di specie, la società opponente non ha avanzato nessuna contestazione sull'esistenza di rapporti commerciali intercorsi con la parte opposta e sul credito insoluto per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, essendosi l'attrice esclusivamente limitata a dedurre la propria titolarità di un credito nei confronti dell'opposta, da porre in compensazione parziale con la somma ingiunta.
In secondo luogo, le circostanze di fatto poste a fondamento del diritto vantato dall'opposta sono state confermate dalle risultanze rivenienti dall'esperita prova orale, dalla quale è emerso che le società coinvolte nel presente giudizio, dal mese di ottobre 2018 al mese di novembre 2019, hanno intrattenuto rapporti commerciali aventi ad oggetto la vendita da parte della della merce indicata nelle fatture in atti. I testi escussi CP_1
hanno, altresì, concordemente dichiarato che la merce oggetto dei documenti fiscali era stata consegnata all'odierna opponente, senza che venisse sollevata alcuna contestazione, e che, ciò nonostante, la non aveva provveduto al pagamento del Parte_1
corrispettivo dovuto (cfr. dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
entrambi escussi all'udienza del 17.01.2023 e del teste escusso
[...] Testimone_3
all'udienza del 9.05.2023).
Deve, invece, essere rigettata l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente.
In punto di diritto, si osserva che “l'art. 1243 cod. civ. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia l'esigibilità e la liquidità che, inclusiva del requisito della certezza, va a ricadere sull'oggetto della prestazione, sostanziandosi nella determinazione del credito in base al titolo. In presenza
pagina 5 di 9 di tutti e tre i suddetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta, dichiarando estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o sospendendo cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione, diversamente da quanto accade se il credito è controverso, non potendo in tal caso pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” (Cass., Sez. U, 15/11/2016, n. 23225; Cassazione civile sez. II,
05/09/2024, n.23924;).
Nella specie, il credito opposto in compensazione difetta dei requisiti di cui all'art. 1243 c.c., risultando oltre che incerto ed illiquido, anche controverso, non avendo l'odierna opponente fornito alcuna prova idonea in relazione alla stessa sussistenza di tale controcredito a carico della società CP_1
Invero, i d.d.t. depositati dall'opponente (doc. 2 fascicolo parte attrice) dimostrano esclusivamente l'avvenuta consegna di merce da parte di a CP_1 Parte_1
finalizzata alla realizzazione da parte di quest'ultima di sacchetti di varie
[...]
dimensioni; tali documenti, infatti, recano espressamente la dicitura “conto lavorazione” e non sono idonei a dimostrare l'adempimento della prestazione da parte dell'opponente, consistente nella produzione e consegna dei beni ordinati.
Nessun rilievo assumono, poi, gli appunti vergati a mano, relativi al numero e alle dimensioni di non meglio indicati “cuscini”, in quanto privi di sottoscrizione e di data certa e comunque di elementi idonei a ricostruire i rapporti tra le odierne parti, nonché ad attestare l'esecuzione dell'ordine da parte dell'attrice.
Del resto, la consegna della merce da parte di è stata confermata dai CP_1
testi e oltre che dal legale rappresentante dell'opposta in sede di Tes_2 Tes_3
interrogatorio formale;
il teste ed il legale rappresentante hanno escluso la Tes_2
realizzazione dei prodotti da parte di evidenziando l'assenza di Parte_1
fatture e di d.d.t. relativi ai prodotti finiti, mentre il teste ha dichiarato di non Tes_3
pagina 6 di 9 essere a conoscenza dell'effettiva realizzazione dei sacchetti, occupandosi delle sole vendite per conto della società opposta.
Quanto alle dichiarazioni della teste (la quale ha Testimone_1
confermato la sussistenza di un credito dell'opponente nei confronti dell'opposta pari a €
3.000,00, per aver realizzato circa tremila pezzi di sacchetti per il trasporto di vestiti con cerniera, indicati nel foglio contenente gli appunti sopra indicati), questo Giudice ne ritiene la non completa attendibilità sia dal punto di vista soggettivo (atteso il rapporto di coniugio con il legale rappresentante della società opponente) sia dal punto di vista oggettivo.
Osserva, infatti, il Tribunale che, pur essendo principio consolidato quello secondo cui le testimonianze rese dai familiari non possono considerarsi di per sé inattendibili in ragione del grado di parentela, le stesse richiedono un vaglio accurato volto ad accertare che la narrazione sia lineare, priva di contraddizioni e sostenuta da ulteriori elementi di prova, come documenti o da altre testimonianze. Secondo la giurisprudenza di legittimità
“il giudizio relativo all'attendibilità di un teste, in effetti, afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi non solo di carattere soggettivo, come la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite, ma anche di natura oggettiva, come la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.” (cfr. Cass., 1/03/2021, n. 5559).
Si rileva che le dichiarazioni rese dalla teste appaiono generiche e non circostanziate, essendosi la dichiarante limitata a confermare di aver lavorato alla realizzazione dei prodotti richiesti della società senza alcun riferimento CP_1
temporale e senza chiarire se il materiale prodotto sia stato poi effettivamente consegnato.
Non è inutile sottolineare che in senso contrario si sono espressi gli altri soggetti escussi nel corso dell'istruttoria, due dei quali hanno negato l'evasione dell'ordine commissionato da parte opposta (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza Testimone_2
del 17.01.2023 e dichiarazioni rese da legale rappresentante della Testimone_4 CP_1
all'udienza del 9.05.2023), mentre l'altro non è stato in grado di riferire sulla
[...]
produzione da parte dell'attrice.
Ne consegue che le dichiarazioni della teste indicata da parte opponente risultano generiche ed incomplete, poiché non adeguatamente corroborate da ulteriori mezzi di prova pagina 7 di 9 di natura documentale o dichiarativa, nonché contrastanti con quanto dichiarato dagli altri testimoni escussi nel corso del giudizio.
Giova precisare che il principio di buona fede, richiamato dall'opponente a supporto della propria pretesa, non può essere invocato al fine di sopperire alla carenza probatoria ovvero al fine di sovvertire il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. secondo il quale grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento.
Alla luce di tali circostanze, devono essere disattese le deduzioni attoree dirette a sostenere l'esistenza di un credito da porsi in compensazione con la somma azionata mediante il decreto ingiuntivo opposto, in quanto non sufficientemente provate, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di parte opposta di condanna nei confronti dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'istante - nel comportamento processuale dell'attore gli estremi della colpa grave o della mala fede. In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Sez. L, Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sez. 1,
Sentenza n. 21393 del 04/11/2005).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai valori medi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo alla complessità della controversia, all'entità delle questioni trattate e all'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 1803/2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 357/2021 del
2.04.2021 di cui al procedimento n. r.g. 823/2021 emesso dal Tribunale di Teramo;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
pagina 8 di 9 - condanna parte opponente a corrispondere alla società opposta, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Teramo, 16.04.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1803/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 16 aprile 2025 ad ore 10.06 innanzi al dott. Silvia Fanesi, sono comparsi:
Per l'avv. DI FURIA DANIELE, oggi sostituito dall'avv. Parte_1
Barbara Mariano
Per l'avv. DANESI SILVIA CP_1
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note conclusive depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Successivamente il Giudice decide la causa dando lettura della sentenza che qui di seguito redatta costituisce parte integrante del presente verbale.
Teramo, 16.4.2025
Il Giudice
dott. Silvia Fanesi
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Silvia
Fanesi, all'udienza del 16.4.2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le conclusioni rassegnate dalle parti ed esaurita la discussione orale;
ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art.281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1803 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 e promossa: da in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Daniele Di Furia ed elettivamente domiciliato in Notaresco
(TE), via Giardino n. 21, presso il difensore, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione attore opponente contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Silvia Danesi ed elettivamente domiciliato in Teramo, via Stazio n. 22, presso il difensore, in virtù di procura in calce al ricorso per ingiunzione convenuto opposto pagina 2 di 9 OGGETTO: pagamento di somma di denaro etc.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 16.4.2025 da intendersi qui integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27.05.2021, la società Parte_1
evocava in giudizio la società proponendo opposizione contro il decreto CP_1
ingiuntivo n. 357/2021 del 2.04.2021 di cui al procedimento n. r.g. 823/2021, con cui l'intestato Tribunale aveva ingiunto all'odierna opponente il pagamento della somma di euro 6.727,83, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento e chiedeva al
Tribunale, in via preliminare, di rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di accertare e dichiarare la compensazione del credito vantato da con il controcredito vantato da CP_1
e per l'effetto di ridurre l'importo del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
A fondamento dell'opposizione parte attrice deduceva, in sintesi e per quanto di interesse, di essere a sua volta creditrice nei confronti della società della CP_1 somma di € 3.000,00 per aver realizzato, su incarico dell'opposta, circa tremila pezzi di sacchetti per il trasporto di vestiti con cerniera;
a sostegno dell'eccezione di compensazione sollevata, produceva in giudizio i documenti di trasporto e gli appunti del legale rappresentante aventi ad oggetto la merce asseritamente ordinata.
Si costituiva in giudizio la la quale chiedeva, in via preliminare, la CP_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e, in subordine, la concessione della provvisoria esecuzione parziale del provvedimento monitorio limitatamente alle somme non contestate;
nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, oltre che per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'opposta evidenziava la mancata contestazione da parte dell'opponente del credito azionato in via monitoria e deduceva l'infondatezza dell'avversa eccezione di compensazione, atteso che la documentazione versata in atti dall'opponente (costituita da tre d.d.t. e da un foglio contenente appunti, vergato a mano) doveva ritenersi inidonea a dimostrare l'esistenza del controcredito. In particolare, parte convenuta allegava di avere pagina 3 di 9 effettivamente consegnato la merce oggetto dei d.d.t. alla affinché Parte_1
quest'ultima la utilizzasse per produrre dei beni da consegnare, a sua volta, alla CP_1
tuttavia, la parte incaricata non provvedeva a realizzare la produzione né a restituire i
[...]
prodotti ricevuti.
Esaurita la trattazione, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il procedimento, istruito a mezzo di prova orale e documentale, giungeva all'udienza del 16.04.2025, ove le parti precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In punto di diritto, si osserva che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del potere – dovere di pronunciare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione da parte opposta (che ha posizione sostanziale di attore) e sulle eccezioni e difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Il giudizio di opposizione rappresenta, in sostanza, la prosecuzione e la trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria. Lo stesso rappresenta una fase meramente eventuale rimessa all'iniziativa del debitore ingiunto, il quale voglia evitare di trovarsi di fronte alla formazione di un giudicato circa il credito azionato con decreto ingiuntivo. È di tale credito che l'ingiungente, sebbene convenuto nel giudizio di opposizione, deve fornire prova in virtù della veste sostanziale che occupa ed è rispetto a tale credito che il debitore ingiunto, nella sua veste sostanziale di convenuto, deve azionare la sua difesa. Il debitore ingiunto deve, quindi, contestare i fatti posti a fondamento della pretesa monitoria ed alla base del decreto ingiuntivo emesso.
Ebbene, in applicazione dei suddetti principi, ritiene il Tribunale che la società opposta – attrice in senso sostanziale – ha soddisfatto l'onere probatorio su di essa gravante, avendo adeguatamente dimostrato la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti ed il credito vantato.
In primo luogo, i rapporti commerciali tra le parti sono provati dalla documentazione prodotta dall'opposta, consistente nelle fatture commerciali e nell'estratto del registro IVA munito di autentica notarile. Al riguardo, si osserva che la fattura pagina 4 di 9 commerciale, in considerazione della sua formazione unilaterale e della funzione diretta a far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, di talché essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite solo allorquando tale rapporto non sia contestato tra le parti (cfr. Cass., 13.6.2006, n. 13651). In altri termini, quando il rapporto non è contestato tra le parti, la fattura ben può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite ed al relativo ammontare (cfr. ex plurimis, Cass.,
17.12.2004, n. 23499; Cass., 17.11.2003, n. 17371).
Nel caso di specie, la società opponente non ha avanzato nessuna contestazione sull'esistenza di rapporti commerciali intercorsi con la parte opposta e sul credito insoluto per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, essendosi l'attrice esclusivamente limitata a dedurre la propria titolarità di un credito nei confronti dell'opposta, da porre in compensazione parziale con la somma ingiunta.
In secondo luogo, le circostanze di fatto poste a fondamento del diritto vantato dall'opposta sono state confermate dalle risultanze rivenienti dall'esperita prova orale, dalla quale è emerso che le società coinvolte nel presente giudizio, dal mese di ottobre 2018 al mese di novembre 2019, hanno intrattenuto rapporti commerciali aventi ad oggetto la vendita da parte della della merce indicata nelle fatture in atti. I testi escussi CP_1
hanno, altresì, concordemente dichiarato che la merce oggetto dei documenti fiscali era stata consegnata all'odierna opponente, senza che venisse sollevata alcuna contestazione, e che, ciò nonostante, la non aveva provveduto al pagamento del Parte_1
corrispettivo dovuto (cfr. dichiarazioni rese dai testi e Testimone_1 Tes_2
entrambi escussi all'udienza del 17.01.2023 e del teste escusso
[...] Testimone_3
all'udienza del 9.05.2023).
Deve, invece, essere rigettata l'eccezione di compensazione sollevata dall'opponente.
In punto di diritto, si osserva che “l'art. 1243 cod. civ. stabilisce i presupposti sostanziali ed oggettivi del credito opposto in compensazione, ossia l'esigibilità e la liquidità che, inclusiva del requisito della certezza, va a ricadere sull'oggetto della prestazione, sostanziandosi nella determinazione del credito in base al titolo. In presenza
pagina 5 di 9 di tutti e tre i suddetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda, mentre se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta, dichiarando estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o sospendendo cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione, diversamente da quanto accade se il credito è controverso, non potendo in tal caso pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale” (Cass., Sez. U, 15/11/2016, n. 23225; Cassazione civile sez. II,
05/09/2024, n.23924;).
Nella specie, il credito opposto in compensazione difetta dei requisiti di cui all'art. 1243 c.c., risultando oltre che incerto ed illiquido, anche controverso, non avendo l'odierna opponente fornito alcuna prova idonea in relazione alla stessa sussistenza di tale controcredito a carico della società CP_1
Invero, i d.d.t. depositati dall'opponente (doc. 2 fascicolo parte attrice) dimostrano esclusivamente l'avvenuta consegna di merce da parte di a CP_1 Parte_1
finalizzata alla realizzazione da parte di quest'ultima di sacchetti di varie
[...]
dimensioni; tali documenti, infatti, recano espressamente la dicitura “conto lavorazione” e non sono idonei a dimostrare l'adempimento della prestazione da parte dell'opponente, consistente nella produzione e consegna dei beni ordinati.
Nessun rilievo assumono, poi, gli appunti vergati a mano, relativi al numero e alle dimensioni di non meglio indicati “cuscini”, in quanto privi di sottoscrizione e di data certa e comunque di elementi idonei a ricostruire i rapporti tra le odierne parti, nonché ad attestare l'esecuzione dell'ordine da parte dell'attrice.
Del resto, la consegna della merce da parte di è stata confermata dai CP_1
testi e oltre che dal legale rappresentante dell'opposta in sede di Tes_2 Tes_3
interrogatorio formale;
il teste ed il legale rappresentante hanno escluso la Tes_2
realizzazione dei prodotti da parte di evidenziando l'assenza di Parte_1
fatture e di d.d.t. relativi ai prodotti finiti, mentre il teste ha dichiarato di non Tes_3
pagina 6 di 9 essere a conoscenza dell'effettiva realizzazione dei sacchetti, occupandosi delle sole vendite per conto della società opposta.
Quanto alle dichiarazioni della teste (la quale ha Testimone_1
confermato la sussistenza di un credito dell'opponente nei confronti dell'opposta pari a €
3.000,00, per aver realizzato circa tremila pezzi di sacchetti per il trasporto di vestiti con cerniera, indicati nel foglio contenente gli appunti sopra indicati), questo Giudice ne ritiene la non completa attendibilità sia dal punto di vista soggettivo (atteso il rapporto di coniugio con il legale rappresentante della società opponente) sia dal punto di vista oggettivo.
Osserva, infatti, il Tribunale che, pur essendo principio consolidato quello secondo cui le testimonianze rese dai familiari non possono considerarsi di per sé inattendibili in ragione del grado di parentela, le stesse richiedono un vaglio accurato volto ad accertare che la narrazione sia lineare, priva di contraddizioni e sostenuta da ulteriori elementi di prova, come documenti o da altre testimonianze. Secondo la giurisprudenza di legittimità
“il giudizio relativo all'attendibilità di un teste, in effetti, afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi non solo di carattere soggettivo, come la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite, ma anche di natura oggettiva, come la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.” (cfr. Cass., 1/03/2021, n. 5559).
Si rileva che le dichiarazioni rese dalla teste appaiono generiche e non circostanziate, essendosi la dichiarante limitata a confermare di aver lavorato alla realizzazione dei prodotti richiesti della società senza alcun riferimento CP_1
temporale e senza chiarire se il materiale prodotto sia stato poi effettivamente consegnato.
Non è inutile sottolineare che in senso contrario si sono espressi gli altri soggetti escussi nel corso dell'istruttoria, due dei quali hanno negato l'evasione dell'ordine commissionato da parte opposta (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza Testimone_2
del 17.01.2023 e dichiarazioni rese da legale rappresentante della Testimone_4 CP_1
all'udienza del 9.05.2023), mentre l'altro non è stato in grado di riferire sulla
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produzione da parte dell'attrice.
Ne consegue che le dichiarazioni della teste indicata da parte opponente risultano generiche ed incomplete, poiché non adeguatamente corroborate da ulteriori mezzi di prova pagina 7 di 9 di natura documentale o dichiarativa, nonché contrastanti con quanto dichiarato dagli altri testimoni escussi nel corso del giudizio.
Giova precisare che il principio di buona fede, richiamato dall'opponente a supporto della propria pretesa, non può essere invocato al fine di sopperire alla carenza probatoria ovvero al fine di sovvertire il riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. secondo il quale grava in capo a chi fa valere un diritto in giudizio la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento.
Alla luce di tali circostanze, devono essere disattese le deduzioni attoree dirette a sostenere l'esistenza di un credito da porsi in compensazione con la somma azionata mediante il decreto ingiuntivo opposto, in quanto non sufficientemente provate, con conseguente rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo.
Deve, invece, essere rigettata la domanda di parte opposta di condanna nei confronti dell'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non potendosi ravvisare - anche in assenza di una specifica prova in tal senso fornita dall'istante - nel comportamento processuale dell'attore gli estremi della colpa grave o della mala fede. In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Sez. L, Sent. n. 9080 del 15/04/2013; Sez. 1,
Sentenza n. 21393 del 04/11/2005).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in base ai valori medi di cui al D.M. 55/2014, avuto riguardo alla complessità della controversia, all'entità delle questioni trattate e all'attività defensionale in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile n.r.g. 1803/2021, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 357/2021 del
2.04.2021 di cui al procedimento n. r.g. 823/2021 emesso dal Tribunale di Teramo;
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
pagina 8 di 9 - condanna parte opponente a corrispondere alla società opposta, a titolo di rimborso delle spese di lite, la somma di euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre contributo forfettario del 15 %, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Teramo, 16.04.2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Fanesi
(atto sottoscritto digitalmente)
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