Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 14 aprile 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2752/2023 RG Lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Saragat n°30, Codice Fiscale , titolare della ditta individuale C.F._1
LG di , avente sede in Benevento alla Via L. ZO snc, numero di Parte_1 iscrizi delle imprese di Benevento n.BN-114560, Partita IVA
, elettivamente domiciliato in Benevento al Viale A. Mellusi n°3, P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Alberto Mignone, Codice Fiscale , C.F._2 fax 0824 319077, indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)
che lo rappresenta e difende in Email_1 questa procedura giusta procura in atti
- Appellante
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale Rappresentante pro-tempore, con P.IVA_2
Sede in Roma, che agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti – con sede in Roma, ai sensi Controparte_2 dell'art.13 della legge n.448/1998 nonché della procura a rogito del notaio in Tivoli dott.
3.07.2014 rep n37521 racc.n5762cc rappr.to e difeso dall'avv. Persona_1
Atanasio Maurizio GRECO ( CF: ) , del Foro di Torino, e CodiceFiscale_3 in virtù di procura generale alle liti del 22.3.2024 a rogito dott. Notaio Per_2 in Roma, elettivamente domiciliati in Benevento - Via Foschini n. 28 , presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Benevento
1
-APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
(ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. Controparte_3
22.10.2016 n. 193 convertito in legge dalla L. 01.12.2016 n. 225 subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di società del , con sede legale Controparte_4 Controparte_5 in Roma, via G. Grezar 14, c.f. , in persona del Dott. P.IVA_3 [...]
, giusta procura speciale conferitagli per atto del Notaio CP_6 Persona_3 in data 22.06.2023 rep. 180134 racc. 12348 (v. doc. 1), rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusto mandato in atti, dall'Avv. Pasquale Varì del Foro di Roma (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Roma, Via Piemonte n. 39.
Comunicazioni ed avvisi al numero di fax 06.42820834 o all'indirizzo PEC
Email_4
- Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.11.2023 l'epigrafata parte appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di BENEVENTO n. 967/2023 pubbl. il 17/10/2023 con la quale – all'esito di istruttoria - era stato parzialmente accolto il suo ricorso proposto in seguito alla notifica, in data 04/11/2021 del Verbale unico di accertamento e notificazione n.2017004846/DDL relativo al periodo compreso tra il 01/06/2016 ed il 30/06/2021 con il quale gli era stato contestato: a) il non corretto inquadramento del personale dipendente rispetto il CCNL Terziario e servizi, con la ripresa di maggior imponibile contributivo per le differenze di livello;
b) il recupero di ore non denunciate sotto forma di permessi non retribuiti e mensilità aggiuntive non erogate;
c) l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti e , figli dell'imprenditore, oggetto di Parte_2 Parte_3 presunzione di gratuità della prestazione. Di conseguenza il nella qualità _1 di titolare dell'omonima ditta, era stato diffidato a pagare euro 26.477,23 a titolo di contributi ed euro 5.253,08 a titolo di somme aggiuntive, per un importo complessivo pari ad euro 31.730,31. In seguito al rigetto del ricorso amministrativo con provvedimento del 24/03/2022 e comunicato il 28/05/2022, era stato notificato in pari data al avviso di addebito n.31720220000282133000 per _1
l'importo pari ad euro 32.165,31. Il ricorrente aveva pertanto chiesto di “1) dichiarare nullo, ovvero annullabile e/o illegittimo, il verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento n. 2017004846/DDL notificato il 04/11/2021 a quale titolare della ditta individuale LG di per i Parte_1 Parte_1 vizi di legittimità di cui in narrativa, dichiarando, altresì, nullo l'avviso di addebito n. 317 2022 00002821 33 000 notificato il 28/05/2022 per l'importo di Euro 32.165,31 e tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, adottando i provvedimenti del caso;
2) in via del tutto subordinata, procedere al ricalcolo della 2 contribuzione eventualmente dovuta per i permessi non retribuiti e la XIII mensilità non erogata;
3) condannare, in ogni caso l' in persona ex lege, al pagamento CP_1 delle spese di lite, da distrarsi in favore d critto avvocato antistatario”. Il Tribunale, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
, nel riconoscere solo parzialmente la fondatezza del ricorso, aveva
[...] dichiarato non dovuti i maggiori contributi determinati con il verbale unico di accertamento e notificazione 2017004846/DDL del 4.11.2021 per effetto del reinquadramento nel IV livello dei dipendenti inquadrati nel V e nel VI livello, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 317 2022 00002821 33 000 limitatamente alle somme richieste a tale titolo;
aveva compensato le spese per tre quarti e condannato l' al pagamento del residuo quarto, liquidato in CP_1 complessivi € 1.159,50 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Mignone anticipatario;
spese compensate tra il ricorrente e l' . Controparte_3
L'appellante ha contestato in primo luogo la valutazione sommaria della legittimità dell'atto ispettivo condotta dal primo Giudice;
quindi ha censurato la ricostruzione ed interpretazione dei fatti e la valutazione del materiale istruttorio, documentale ed orale, con riguardo al recupero di ore non denunciate sotto forma di permessi non retribuiti ed alle mensilità aggiuntive non erogate. A proposito della XIII mensilità, il ha riconosciuto che la stessa non era stata erogata, soltanto _1
“per mancanza di risorse”, nota ai dipendenti che avevano accettato tale situazione, rinunziando al rateo. La XIV mensilità, poi, di origine contrattuale, non essendo dedotta nei contratti individuali e non essendo né il datore né i dipendenti iscritti ai sindacati sottoscrittori del CCNL di riferimento, di comune accordo, non era stata corrisposta. Ha rilevato, quanto al conteggio delle somme aggiuntive, che l' con una CP_1 formula uniformata di rimando sia ai minimali giornalieri che ai minimali CP_1 contrattuali, non aveva esplicitato il criterio di calcolo adottato. Ha ribadito che il rapporto di lavoro dei due fratelli gemelli e Parte_3 Pt_2
figli del titolare, era da qualificarsi come genuino rapporto di lavoro
[...] subordinato, essendo caratterizzato in particolare dall'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo del genitore titolare nonché dall'onerosità, contestando la valutazione giudiziale delle dichiarazioni dei lavoratori. Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza, in accoglimento integrale del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, fermo restando che sono non dovuti i maggiori contributi determinati con il verbale unico di accertamento e notificazione 2017004846/DDL del 4.11.2021 per effetto del reinquadramento dei dipendenti inquadrati nel V e nel VI livello, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 317 2022 00002821 33 000 limitatamente alle somme richieste a tale titolo come sancito dal giudice di primo grado: 1) dichiarare nullo, ovvero annullabile e/o illegittimo, il verbale unico di accertamento e notificazione dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento n°2017004846/DDL notificato in data 04/11/2021 a nella qualità di titolare della ditta individuale Parte_1
LG di LI CI, per i vizi di legittimità innanzi sollevati, dichiarando, per conseguenza, nullo l'avviso di addebito n.317 2022 00002821 33 000 notificato in data 28/05/2022 per l'importo pari ad Euro 32.165,31 e tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, adottando i provvedimenti del caso;
2) in via subordinata, procedere al ricalcolo della contribuzione eventualmente dovuta per i permessi non retribuiti e la XIII mensilità non erogata;
3) condannare, in ogni caso, l' , in CP_1
3 persona ex lege, all'integrale pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione delle stesse in favore dell'avvocato antistatario.
Notificato l'atto, l' si è costituito, resistendo e chiedendo il rigetto del gravame;
CP_1 ha proposto impugnazione incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto non raggiunta la prova in ragione della quale tutti i lavoratori di cui al verbale ispettivo dovessero essere inquadrati nel IV° livello in quanto tutti svolgevano la medesima attività. Si è lamentato pertanto del parziale accoglimento dell'opposizione del per erronea valutazione delle emergenze _1 istruttorie.
Ha concluso chiedendo rigettare il ricorso avversario, con conferma della legittimità dell'opposto n. 2017004846/DDL del 4.11.2021 nonché dello stesso AVA di Pt_4 cui ha chiesto anche la declaratoria di esecutorietà.
L' he chiesto la conferma della sentenza che ne Controparte_3 aveva escluso la legittimazione passiva.
La Corte ha disposto la trattazione scritta e, quindi, acquisite le note delle parti costituite, all'esito dell'udienza odierna come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
Il gravame è infondato.
1. Il difetto di legittimazione passiva dell' – dichiarato dal Tribunale in quanto CP_7 non risultava che il ricorrente avesse avanzato alcuna domanda nei suoi confronti, costituendo quindi la notifica il ricorso una mera denuntiatio litis – non è attinto da censura, di modo che sul punto si è formato il giudicato.
Sussistono, pertanto, giusti motivi per compensare integralmente le spese anche di questo grado.
2. La presente controversia trae origine dalla notifica, in data 04/11/2021 del Verbale unico di accertamento e notificazione n.2017004846/DDL relativo al periodo dal 01/06/2016 al 30/06/2021 con il quale era stato contestato al _1
a) il non corretto inquadramento del personale dipendente rispetto il CCNL Terziario e servizi, con la ripresa di maggior imponibile contributivo per le differenze di livello;
b) il recupero di ore non denunciate sotto forma di permessi non retribuiti e mensilità aggiuntive non erogate;
c) l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti e figli dell'imprenditore, oggetto di Parte_2 Parte_3 presunzione di gratuità della prestazione. Di conseguenza il nella qualità _1 di titolare dell'omonima ditta, era stato diffidato a pagare euro 26.477,23 a titolo di contributi ed euro 5.253,08 a titolo di somme aggiuntive, per un importo complessivo pari ad euro 31.730,31. In seguito al rigetto del ricorso amministrativo con provvedimento assunto in data 24/03/2022 e comunicato il 28/05/2022, era stato notificato in pari data al avviso di addebito n.31720220000282133000 _1 per l'importo pari ad euro 32.165,31.
Le contestazioni devono essere tutte riesaminate, in quanto la valutazione condotta dal primo Giudice è oggetto di doglianza nei motivi di appello principale del _1 ed incidentale dell' . CP_1
4 3.Deve anzitutto rammentarsi che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell' , i cui funzionari avevano personalmente CP_1 esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)” (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014 - Rv. 633239 - 01).
Le risultanze degli accertamenti effettuati in sede ispettiva rimandano infatti a
“circostanze fattuali direttamente constatate attraverso tali accertamenti, onde il verbale di che trattasi, essendo in grado di esprimere gli elementi da cui trae origine, riveste una particolare attendibilità, suscettibile di essere infirmata soltanto da una prova contraria (cfr. Cass., nn. 15702/2004; 405/2004 cit.)” (v. in motivazione C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4558 del 2009).
4.Tanto premesso, iniziando ad esaminare l'appello del se ne deve rilevare _1
l'infondatezza.
Con riguardo alla legittimità formale e sostanziale dell'atto ispettivo, rileva il collegio che le doglianze non meritano condivisione.
Il verbale infatti rispetta le prescrizioni dell'art. 13 del d.lgs. 124/2004, dovendo contenere “a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2; c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell' articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione”.
Soprattutto, a fronte di quanto eccepito nel motivo di appello con riguardo agli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati, osserva il collegio che gli ispettori hanno svolto una dettagliata descrizione delle attività, relazionando in maniera esaustiva. Il verbale contiene infatti l'Analisi aziendale, la descrizione delle Verifiche in azienda mediante acquisizione delle dichiarazioni dei ( e ) e poi dei _1 Tes_1 _1 dipendenti in forza della ditta e, quindi, della documentazione richiesta e delle relative integrazioni fornite dal consulente aziendale, confrontate con le comunicazioni e quanto registrato sul LUL. Sono stati indicati i Pt_5
5 comportamenti ritenuti non conformi a legge e le ragioni poste a fondamento delle contestazioni.
La descrizione è dettagliata ed esaustiva, anche per le finalità difensive.
5.La contestazione relativa al recupero di ore non denunciate sotto forma di permessi non retribuiti e mensilità aggiuntive non erogate è stata correttamente esaminata dal primo Giudice con motivazione che resiste alle censure del titolare della ditta.
Era stato riscontrato, in sede ispettiva, dall'esame delle registrazioni effettuate sul LUL, che per i dipendenti , e la Parte_6 Testimone_2 Persona_4 ditta aveva denunciato un orario di lavoro inferiore a quello contrattuale utilizzando in maniera sistematica “permessi non retribuiti” non riconducibili a ferie, malattia, cassa integrazione o altre ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa previste dalla legge o dal contratto collettivo. Dalle dichiarazioni rese dai medesimi lavoratori ai verbalizzanti era emerso che gli stessi avevano normalmente reso la prestazione lavorativa assentandosi solo per malattia, ferie, CIG Covid (cfr. dichiarazioni), e mai in maniera arbitraria o ingiustificata.
Sono stati evidenziati in sentenza gli esiti della prova orale, confermativi delle risultanze ispettive: le dichiarazioni di fratello del titolare, e di Parte_6
(soggetto non interessato dall'accertamento) hanno consentito di Testimone_3 accertare che i permessi erano chiesti e concessi in maniera informale, tenuto conto delle dimensioni della ditta e del suo carattere prevalentemente “familiare”. Tuttavia non si può concludere nel senso che addirittura i dipendenti avessero l'abitudine di assentarsi ingiustificatamente ovvero per “permessi non retribuiti” (quindi per cause generiche, non riconosciute dalla legge o dal CCNL) in maniera reiterata e sistematica, come invece attestano le registrazioni eseguite sul LUL e verificate dagli ispettori. Una prassi in tal senso di così ampia tolleranza, oltre che inverosimile in quanto pregiudizievole per il corretto svolgimento dell'attività produttiva, avrebbe piuttosto dovuto indurre il datore di lavoro ad adottare provvedimenti, anche di natura disciplinare, nei confronti dei citati dipendenti. Di addebiti di tal genere non vi è traccia, né nelle allegazioni né nel materiale istruttorio.
La sistematicità della decurtazione delle ore retribuite – per asserite assenze per
“permessi non retribuiti” - è riscontrata anche nelle buste paga di e Parte_3
allegate alla produzione di parte ricorrente. Parte_2
In ogni caso, anche qualora la riduzione della prestazione fosse stata effettiva e concordata con i lavoratori, per le ore in cui la prestazione era mancata, in assenza di una legittima causa di sospensione della prestazione prevista dalla legge o dal CCNL, il datore di lavoro non avrebbe potuto comunque sottrarsi al versamento della contribuzione, da quantificarsi non in relazione alla minore retribuzione corrisposta, bensì a quella dovuta sulla base della contrattazione collettiva.
Infatti, secondo il disposto di cui all'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389, la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto "minimale contributivo").
6 Il comma 25 dell'art. 2 della legge n. 549/95, con norma di interpretazione autentica, ha stabilito che “L'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi nella categoria”.
Stante l'inequivocabile dettato normativo, come la giurisprudenza ha evidenziato con orientamento consolidato (v. C. Cass. Sez. U, Sentenza n. 11199 del 29/07/2002 Rv. 556364 – 01 e, tra le più recenti, C. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 19284 del 02/08/2017 Rv. 645147 - 01)
“L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (cosiddetto minimale contributivo), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. n. 338 del 1989, convertito dalla l. n. 389 del 1989, senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (cosiddetto minimo retributivo costituzionale), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con conseguente influenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione;
né è configurabile la violazione dell'art. 39 Cost., alla stregua dei principi espressi con la sentenza della Corte costituzionale n. 342 del 1992, per via dell'assunzione di efficacia "erga omnes" dei contratti collettivi nazionali, essendo l'estensione limitata - secondo la previsione della legge - alla parte economica dei contratti soltanto in funzione di parametro contributivo minimale comune, idoneo a realizzare le finalità del sistema previdenziale ed a garantire una sostanziale parità dei datori di lavoro nel finanziamento del sistema stesso”.
Da ultimo (v. C. Cass. Ord. 22 settembre 2021, n. 25730) è stato ribadito che è stato determinato dal legislatore un imponibile “minimo” da sottoporre a contribuzione, anche qualora la retribuzione erogata al lavoratore sia inferiore;
il parametro di riferimento è il contratto collettivo dotato dei suddetti requisiti e quindi una retribuzione “virtuale”, che è quella stabilita dalle parti sociali, non sempre e necessariamente corrispondente a quella erogata ai dipendenti della ditta.
6.Per le mensilità aggiuntive, la parte datoriale ha ammesso di non aver provveduto al relativo pagamento: la 13^ è dovuta per legge, mentre la 14^ è prevista dal CCNL terziario: distribuzione e servizi, di modo che non rileva né il raggiungimento di un accordo con i dipendenti per ometterne la corresponsione, né – quanto alla quattordicesima – la non adesione dal datore ad alcuna delle associazioni stipulanti il CCNL di categoria.
7.Ancora, era stata messa in discussione dagli ispettori la natura subordinata con conseguente annullamento del rapporto dei lavoratori e Parte_2 Pt_3
– figli del titolare – da qualificarsi in termini di collaborazione familiare.
[...]
7 Al riguardo, la domanda del è di accertamento del rapporto di lavoro _1 subordinato, disconosciuto – ingiustamente, secondo la tesi - dall' , piuttosto CP_1 che di opposizione al verbale di accertamento: incombe sul ricorrente la prova degli elementi costituitivi e quindi della natura effettiva del rapporto stesso al fine del riaccredito dei contributi relativi al periodo in contestazione. L'onere probatorio attiene agli elementi costitutivi della subordinazione e dell'onerosità, trattandosi di prestazioni lavorative rese in ambito familiare e come tali normalmente compiute affectionis vel benevolentiae causae) (v. C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 9043 del 20/04/2011).
Nell'atto di appello il ha contestato la valutazione del materiale istruttorio _1 sul punto.
È pacifico (e del resto dichiarato agli ispettori dallo stesso lo stato Parte_1 di convivenza, nel periodo lavorativo in contestazione, dei figli con il genitore. I predetti era stati impiegati presso l'impianto di via Luigi ZO a Benevento: dapprima come tirocinante (in convenzione Regione Campania), poi Parte_3 come apprendista pompista, e infine come pompista IV livello;
Parte_2 dapprima come apprendista pompista, poi come pompista IV livello (v. contratti di assunzione e buste paga in atti: doc. 9-14).
Il materiale probatorio è stato correttamente esaminato dal Tribunale, già con riferimento alle dichiarazioni rese agli ispettori.
cognato del ricorrente, ha lavorato dal 2012 al 2016 a tempo Testimone_2 pieno e dal 9.07.2018 al 31.08.2019 part time, presso il distributore di via Luigi ZO (dove avrebbero lavorato, a tempo pieno, dal 19.04.2014 Parte_3 all'inizio del 2020 e dal 4.10.2013 fino a luglio 2018); ha riferito agli Parte_2 ispettori che “raramente venivano ad aiutarci anche i figli del titolare e Pt_3
. Parte_2
, assunto da giugno 2019, ha riferito di lavorare, alternandosi con Testimone_3 il collega , con il titolare e con il fratello;
all'epoca , figlio del Persona_4 Pt_3 titolare, lavorava sia presso il distributore di Pietrelcina che presso quello di Benevento. Ha confermato in giudizio le dichiarazioni rese agli ispettori.
I diretti interessati e hanno dichiarato di aver lavorato per Pt_3 Parte_2 otto ore, per cinque giorni a settimana, mentre il sabato solo per quattro ore;
l'impegno, seppure continuativo, era connotato da flessibilità nella gestione delle turnazioni e degli orari che infatti non sono stati precisati.
– impiegato presso il punto vendita di via ZO - ha riferito che Parte_6
i due nipoti avevano lavorato sempre solo lì, circostanza confermata dal titolare della ditta, oltre che dai diretti interessati. sia nell'immediatezza Parte_6 che nel corso del giudizio, è stato l'unico a fornire qualche spunto a sostegno della natura subordinata del rapporto riferendo che i due nipoti svolgevano mansioni di pompisti, occupandosi del rifornimento ai veicoli e incassando i corrispettivi, secondo le direttive impartite dal titolare o, in sua assenza, dagli altri dipendenti su sua disposizione. La dichiarazione tuttavia non è confortata da altri riscontri.
è un trasportatore che frequenta assiduamente il distributore da Controparte_8 anni;
la sua testimonianza è generica, conferma la presenza di e Pt_3 Pt_2 ma non offre spunti per la qualificazione del rapporto.
[...]
8 Il quadro che emerge dall'istruttoria denota una collaborazione che sfugge al paradigma della subordinazione: non è emerso un inserimento stabile nell'organizzazione aziendale, l'obbligo di essere quotidianamente presenti con un orario predefinito presso gli impianti e – correlativamente – di essere autorizzati per ferie e permessi;
risulta piuttosto una disponibilità dei figli del titolare finalizzata alla funzionalità del distributore di Benevento, con orari e turnazioni non definiti, una flessibilità nella gestione del lavoro senza la sottoposizione gerarchica al potere direttivo e disciplinare del titolare. Nessun sistema di rilevazione delle presenze è stato descritto o documentato.
Nella specie, non vi è ragione di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese agli ispettori dalle persone escusse nel corso e nell'immediatezza delle indagini.
In riscontro alle domande degli ispettori, sia il titolare che i dipendenti non possono che aver riferito quanto di loro diretta conoscenza, senza condizionamenti e senza una valutazione di “convenienza” delle conseguenze di tali affermazioni. Ne consegue che non hanno alcun effetto eventuali ritrattazioni in giudizio di dichiarazioni raccolte a verbale dagli ispettori, in quanto si deve ritenere che le affermazioni sottoscritte davanti a funzionari accertatori, rese senza preavviso, siano sicuramente più genuine e sincere, perché non “inquinate” da valutazioni di opportunità o utilitaristiche, dalla volontà di favorire il proprio datore di lavoro (cfr. anche C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/07/2010 -Rv. 614797) ovvero conseguire vantaggi fiscali o contributivi.
Peraltro il dipendente ha confermato in giudizio le dichiarazioni verbalizzate. Tes_3
Del resto, a conforto della genuinità delle dichiarazioni, deve evidenziarsi che le stesse (anche quelle del titolare) nel complesso sono risultate contrarie agli interessi del ricorrente, quale sostenuto nel presente giudizio.
8.La documentazione prodotta dal ricorrente non può considerarsi decisiva, in quanto di provenienza datoriale (contratti di assunzione, buste paga). Infatti si tratta di documentazione formata dal titolare dell'impresa oggetto di indagine ispettiva, non suscettibile di assurgere a prova esclusiva;
come le annotazioni dei libretti di lavoro, esse, in concorso con altri idonei elementi, potrebbero costituire un indice presuntivo ed essere apprezzate dal giudice di merito in rapporto alle altre risultanze istruttorie (cfr. C.Cass. Sez. L, Sentenza n. 4019 del 01/03/2016 - Rv. 639167 - 01), mentre nella specie manca ogni obiettivo riscontro.
Inoltre i documenti 15-16-17 relativi a (biasimo ed ordini di servizio) Parte_3 si riferiscono ad attività presso il distributore di via Ciofani presso il quale tutti i soggetti escussi – compreso il titolare – hanno escluso che il predetto avesse mai lavorato.
Gli estratti conto provano l'effettiva corresponsione della retribuzione che tuttavia potrebbe essere correlata a qualunque forma partecipazione all'attività produttiva, diversa dalla collaborazione familiare presuntivamente gratuita, ma non necessariamente resa nelle forme della subordinazione.
9. Il computo delle somme aggiuntive è stato pure contestato dal che ha _1 obiettato che l' , con una formula uniformata di rimando sia ai minimali CP_1 giornalieri che ai minimali contrattuali, non aveva esplicitato il criterio di CP_1 calcolo adottato.
9 Osserva in proposito il Collegio che l'appellante ha dedotto che il conteggio “tiene conto probabilmente anche delle differenze di inquadramento non giustificate dagli ispettori e, comunque, disconosciute dal Tribunale sannita che sul punto, infatti, ha accolto la domanda di primo grado”. La contestazione è espressa in forma ipotetica;
inoltre, per quanto consta, i conteggi sono quelli effettuati dagli Ispettori e non possono tenere conto degli esiti del giudizio di primo grado: in esecuzione della sentenza del Tribunale – come in questa sede confermata – dovranno poi essere rielaborati, per determinare la somma residua dovuta. Per il resto, non si evince dagli atti ispettivi l'utilizzo da parte dell' di coefficienti CP_1 errati né l'omessa considerazione del regime dei singoli rapporti (part time o full time). Non si comprendono le ricadute del conteggio alternativo (v. pag. 9 dell'atto di gravame), se non con riguardo alla parametrazione della contribuzione al livello effettivo di inquadramento, che invero è quello già ritenuto corretto dal Tribunale.
10.Infine la Corte reputa infondato l'appello incidentale dell' . CP_1
Secondo quanto rilevato dagli ispettori, tutti i dipendenti della ditta LG di _1
, ad eccezione dei figli del titolare- ed - erano stati
[...] Parte_2 Pt_3 inquadrati al V e VI livello del CCNL di riferimento con la qualifica di operai. Era stato contestato che invece, di fatto, avessero sempre svolto le mansioni di pompisti specializzati riconducibili al IV livello.
Il Giudice ha correttamente osservato che gravava sull' l'onere di provare i fatti CP_1 costitutivi dell'obbligo contributivo, e quindi dello svolgimento di mansioni superiori da parte dei lavoratori per i quali si pretende la correlata maggiore contribuzione.
Specificamente, come si evince dal verbale – facente sul punto piena prova, trattandosi di circostanze direttamente verificate su base documentale dagli ispettori – i dipendenti , e Parte_7 Testimone_3 Persona_4 erano stati inquadrati nel VI livello, con qualifica di “addetto al Testimone_2 distributore di benzina, gas e nafta”; nel V livello, con la Parte_6 medesima qualifica;
e nel IV livello, con la medesima Parte_3 Parte_2 qualifica. Si tratta peraltro di circostanze pacifiche.
Il CCNL di settore – come riportato in sentenza ed incontestato - colloca nel quarto livello “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”, e fra questi il “pompista specializzato: attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza”; nel quinto livello “i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”; al sesto livello si collocano “i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”, e fra questi il “pompista comune senza responsabilità di cassa;
lavatore; asciugatore”.
10 Dalle dichiarazioni acquisite dagli ispettori non emergono differenze nelle mansioni dei lavoratori, i quali si alternavano fra loro. L' in sede di gravame ha CP_1 sottolineato che tutti svolgevano la “medesima ed identica attività (erogazione di benzine e gas)”, senza intaccare la motivazione con la quale il Giudice ha osservato che per l'inquadramento nel IV livello è necessario che le mansioni disimpegnate richiedano “specifiche conoscenze tecniche e particolari conoscenze tecnico- pratiche”. La prova di tale elemento qualificante manca, non essendo stato dimostrato lo svolgimento di tutte le mansioni proprie del profilo del “pompista specializzato”, e cioè oltre all'erogazione del carburante, la ricezione dei pagamenti, con responsabilità di cassa, nonchè l'esecuzione di interventi di piccola manutenzione, assistenza tecnica, fatturazione.
In conclusione, deve ritenersi corretta la valutazione del Tribunale;
da quanto sopra esposto discende il rigetto degli appelli.
Le spese del grado - per la reciproca soccombenza - sono compensate per intero anche con l' . CP_1
Nella fattispecie -con riguardo alle contrapposte impugnazioni - è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1-quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi di procedimenti –come quello di specie - pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta gli appelli;
compensa le spese del grado;
dà atto, con riguardo alle contrapposte impugnazioni, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 14 aprile 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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