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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/04/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6754/2022
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
decide la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunciando la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6754/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Arena Bruno, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. d'Isernia n. 38
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Nappo
Giovanna presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Marzano di Nola (AV) alla Via Nazionale n. 40
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.11.2022,
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1900/2022, Parte_2
emesso in data 05.10.2022 dal Tribunale di Nola, con cui veniva ingiunto alla medesima società di pagare in favore di la somma di € 7.200,00, oltre Controparte_1
interessi e spese legali. in sede monitoria aveva, infatti, dedotto di vantare un credito nei Controparte_1
confronti di per la somma predetta, relativa alla Parte_2
fattura n. 1/2022 del 08.04.2022, con descrizione della prestazione “viaggi per trasporto di persone”.
pagina 2 di 6 Emesso il decreto ingiuntivo, l'ingiunta proponeva opposizione contestando la sussistenza del credito dedotto per la genericità della fattura n. 1/2022, e deducendo che per la stessa vi era una nota di debito.
Si costituiva in giudizio la quale proponeva le eccezioni di cui Controparte_1
alla propria comparsa di costituzione e chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice, con ordinanza del 01.03.2023, rigettava la richiesta, non ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art 648 c.p.c. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Avverso la predetta ordinanza CP_1
proponeva istanza di revoca, chiedendo la concessione dei termini di cui
[...]
all'art. 183 VI comma cpc.
Con ordinanza del 24.05.2023 il Giudice rigettava l'istanza, rilevando che parte opposta non aveva effettuato alcuna richiesta in tal senso e che la parte opponente aveva formulato tale richiesta solo in via subordinata rispetto alla richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni. Con decreto di fissazione d'udienza del 27.02.2024, il
Giudice, per esigenze di ruolo, rinviava la causa per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
La conferma o il rigetto del decreto ingiuntivo opposto sono ancorate ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., prevede che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti pagina 3 di 6 impeditivi, modificativi o estintivi del credito (Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; conf. Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815).
Pertanto, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria (cfr. Tribunale di Piacenza, Sentenza n. 122/2025 del 20-03-2025).
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, occorre evidenziare che l'opposta ha chiesto ed ottenuto, dal Tribunale di Nola, l'emissione di ingiunzione di pagamento, nei confronti dell'opponente, ponendo a fondamento della sua pretesa la fattura n.1/2022 del
08.04.2022.
Pertanto, alcun dubbio può sussistere circa la legittima concessione del decreto opposto, avendo la Suprema Corte ripetutamente affermato che le fatture commerciali costituiscono prova idonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo (Cass. civ. nn.
3261/79, 3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. civ. nn. 9685/2000
e 5573/97).
Va rilevato però che, in sede di opposizione, l'opposta a fronte della Controparte_1
contestazione di che ha espressamente Parte_2
disconosciuto la fattura n.1/2022 del 08.04.2022, non ha fornito idonei elementi di prova a sostegno del suo credito.
Era necessario infatti che l'opposta, ottenuto il decreto ingiuntivo fondato sulla documentazione in parola, in sede di opposizione, in seguito alle contestazioni sul credito, si avvalesse degli ordinari mezzi istruttori per provare il fondamento e l'ammontare del credito vantato.
La fattura infatti è documentazione pur idonea a fondare la richiesta di decreto ingiuntivo di pagamento, ma non integra, nel giudizio di opposizione, la piena prova del credito azionato nella fase monitoria.
Come statuito dalla Suprema Corte, «la fattura costituisce piena prova tra le parti del rapporto giuridico intercorso, ma la sua efficacia probatoria è limitata, ai sensi dell'art.
pagina 4 di 6 2702 c.c., al punto relativo alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, e non si estende alla veridicità delle dichiarazioni stesse» ( cfr. Cass. civ. n. 8843/94)
In particolare, in ragione della sua formazione unilaterale, la fattura viene ritenuta inquadrabile tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, strutturandosi quale dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto (cfr. Cassazione, sezione 2 civile, con l'ordinanza del 4 gennaio 2022 n°128).
La giurisprudenza in parola ha altresì chiarito che nessun valore, nemmeno indiziario, può essere riconosciuto poi alla fattura tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.
L'opposto, pertanto, in sede di opposizione, soprattutto in seguito alle contestazioni dell'opponente, può avvalersi degli ordinari mezzi istruttori per provare il fondamento e l'ammontare del credito vantato.
Ciò posto, nel caso in esame, contestando la fattura Parte_2
per la sua genericità nell'indicazione della prestazione, ha tolto alla fattura la valenza probatoria.
Di conseguenza, in assenza di ulteriore documentazione atta a supportare la pretesa di non può dirsi adempiuto l'onere probatorio da parte della società Controparte_1
opposta.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese del presente giudizio vanno liquidate in favore dell'opponente e poste a carico della società opposta in quanto parte soccombente, dovendo applicarsi i parametri pagina 5 di 6 minimi di cui D.M. 147/2022 in considerazione della scarsa complessità della controversia e considerata l'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1900/2022, emesso in data 05.10.2022 dal Tribunale di Nola.
2.Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1
pagamento, in favore della in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t. delle spese di lite liquidate in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'Avv. Arena Bruno, dichiaratasi anticipatario.
Nola, 01.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE
Il Giudice, lette le note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
P.Q.M.
decide la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronunciando la seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente pagina 1 di 6 SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6754/2022 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. Arena Bruno, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via A. d'Isernia n. 38
ATTORE
E in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e Controparte_1
difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Nappo
Giovanna presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Marzano di Nola (AV) alla Via Nazionale n. 40
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 08.11.2022,
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1900/2022, Parte_2
emesso in data 05.10.2022 dal Tribunale di Nola, con cui veniva ingiunto alla medesima società di pagare in favore di la somma di € 7.200,00, oltre Controparte_1
interessi e spese legali. in sede monitoria aveva, infatti, dedotto di vantare un credito nei Controparte_1
confronti di per la somma predetta, relativa alla Parte_2
fattura n. 1/2022 del 08.04.2022, con descrizione della prestazione “viaggi per trasporto di persone”.
pagina 2 di 6 Emesso il decreto ingiuntivo, l'ingiunta proponeva opposizione contestando la sussistenza del credito dedotto per la genericità della fattura n. 1/2022, e deducendo che per la stessa vi era una nota di debito.
Si costituiva in giudizio la quale proponeva le eccezioni di cui Controparte_1
alla propria comparsa di costituzione e chiedeva concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice, con ordinanza del 01.03.2023, rigettava la richiesta, non ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art 648 c.p.c. e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Avverso la predetta ordinanza CP_1
proponeva istanza di revoca, chiedendo la concessione dei termini di cui
[...]
all'art. 183 VI comma cpc.
Con ordinanza del 24.05.2023 il Giudice rigettava l'istanza, rilevando che parte opposta non aveva effettuato alcuna richiesta in tal senso e che la parte opponente aveva formulato tale richiesta solo in via subordinata rispetto alla richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni. Con decreto di fissazione d'udienza del 27.02.2024, il
Giudice, per esigenze di ruolo, rinviava la causa per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le motivazioni di seguito esposte.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la veste di attore da un punto di vista sostanziale.
La conferma o il rigetto del decreto ingiuntivo opposto sono ancorate ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto alla base della domanda di ingiunzione.
Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., prevede che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, il quale fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti pagina 3 di 6 impeditivi, modificativi o estintivi del credito (Cassazione civile, sez. I, 31 maggio
2007, n. 12765; conf. Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815).
Pertanto, la contestazione specifica dei fatti costitutivi del credito o del suo ammontare comporta per l'opposto l'onere di provare l'esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria (cfr. Tribunale di Piacenza, Sentenza n. 122/2025 del 20-03-2025).
Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, occorre evidenziare che l'opposta ha chiesto ed ottenuto, dal Tribunale di Nola, l'emissione di ingiunzione di pagamento, nei confronti dell'opponente, ponendo a fondamento della sua pretesa la fattura n.1/2022 del
08.04.2022.
Pertanto, alcun dubbio può sussistere circa la legittima concessione del decreto opposto, avendo la Suprema Corte ripetutamente affermato che le fatture commerciali costituiscono prova idonea ai fini della emissione del decreto ingiuntivo (Cass. civ. nn.
3261/79, 3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. civ. nn. 9685/2000
e 5573/97).
Va rilevato però che, in sede di opposizione, l'opposta a fronte della Controparte_1
contestazione di che ha espressamente Parte_2
disconosciuto la fattura n.1/2022 del 08.04.2022, non ha fornito idonei elementi di prova a sostegno del suo credito.
Era necessario infatti che l'opposta, ottenuto il decreto ingiuntivo fondato sulla documentazione in parola, in sede di opposizione, in seguito alle contestazioni sul credito, si avvalesse degli ordinari mezzi istruttori per provare il fondamento e l'ammontare del credito vantato.
La fattura infatti è documentazione pur idonea a fondare la richiesta di decreto ingiuntivo di pagamento, ma non integra, nel giudizio di opposizione, la piena prova del credito azionato nella fase monitoria.
Come statuito dalla Suprema Corte, «la fattura costituisce piena prova tra le parti del rapporto giuridico intercorso, ma la sua efficacia probatoria è limitata, ai sensi dell'art.
pagina 4 di 6 2702 c.c., al punto relativo alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, e non si estende alla veridicità delle dichiarazioni stesse» ( cfr. Cass. civ. n. 8843/94)
In particolare, in ragione della sua formazione unilaterale, la fattura viene ritenuta inquadrabile tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, strutturandosi quale dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto (cfr. Cassazione, sezione 2 civile, con l'ordinanza del 4 gennaio 2022 n°128).
La giurisprudenza in parola ha altresì chiarito che nessun valore, nemmeno indiziario, può essere riconosciuto poi alla fattura tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti.
L'opposto, pertanto, in sede di opposizione, soprattutto in seguito alle contestazioni dell'opponente, può avvalersi degli ordinari mezzi istruttori per provare il fondamento e l'ammontare del credito vantato.
Ciò posto, nel caso in esame, contestando la fattura Parte_2
per la sua genericità nell'indicazione della prestazione, ha tolto alla fattura la valenza probatoria.
Di conseguenza, in assenza di ulteriore documentazione atta a supportare la pretesa di non può dirsi adempiuto l'onere probatorio da parte della società Controparte_1
opposta.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese del presente giudizio vanno liquidate in favore dell'opponente e poste a carico della società opposta in quanto parte soccombente, dovendo applicarsi i parametri pagina 5 di 6 minimi di cui D.M. 147/2022 in considerazione della scarsa complessità della controversia e considerata l'assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1900/2022, emesso in data 05.10.2022 dal Tribunale di Nola.
2.Condanna in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_1
pagamento, in favore della in persona del legale Parte_2
rappresentante p.t. delle spese di lite liquidate in euro 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione all'Avv. Arena Bruno, dichiaratasi anticipatario.
Nola, 01.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
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