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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/04/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6317/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Parte_1
Trotta.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t, con sede in Roma alla via Grezar 14 ed in Salerno alla via S. Leonardo 42, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luigi De Cunto.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento – Prescrizione parziale degli atti presupposti.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere parzialmente accolta.
La stessa riguarda l'intimazione di pagamento n. 10020249013363013/000 notificata il 15.11.2024, limitatamente agli avvisi di addebito in essa richiamati, esulando le rimanenti cartelle esattoriali dalla giurisdizione del Giudice del lavoro adito.
L' , costituitasi in giudizio ha dato prova della notifica di tutti gli avvisi di CP_1
addebito (notificati a mezzo pec o a mezzo posta) fatta eccezione per quello indicato con il numero 400 2021 00027491 35 000 la cui cartolina di notifica non reca la firma del ricevente ma una anonima dicitura “Emerg. Covid 19”.
Quanto alla prescrizione deve ritenersi decorso successivamente alla notifica dell'avviso di addebito n. 400 2018 00037383 27 000 il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995 (cfr Cass. S.U. 2339/2016), pur tenendosi conto della sospensione dei termini di prescrizione disposta durante il periodo pandemico da Covid-19. Difatti ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto (costituente di per sé atto interruttivo della prescrizione) deve tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi 129 giorni. A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, con la conseguenza che il suddetto avviso di addebito notificato il 12.7.2018 era comunque prescritto alla data della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 15.11.2024 per il decorso del termine di 5 anni e 311 gg.
Né può ritenersi diversamente applicabile all'avviso di addebito su richiamato l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) che ha previsto uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione, dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, trattandosi in tutta evidenza di carico affidato all' già prima dei suddetti periodi. CP_3
Devono rigettarsi le rimanenti eccezioni dell'opponente avuto riguardo alla mancata indicazione nell'atto dei termini a difesa, termini che sono dettati dalla legge e la cui omessa indicazione non costituisce elemento di nullità dell'atto stesso, ma una mera irregolarità.
Nei termini anzidetti l'opposizione deve essere pertanto accolta come da dispositivo, ove sono liquidate le spese a carico della parte soccombente nella misura della metà, in considerazione della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: accoglie in parte qua l'opposizione e, per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione di pagamento 100 2024 90133630 13 000 limitatamente agli avvisi di addebito 400 2021 00027491 35 000 e 400 2018 00037383 27 000; condanna l al pagamento della metà delle spese di lite determinate CP_1
per intero, con attribuzione al procuratore antistatario, in euro 1.200,00 oltre accessori come per legge, compensandole tra le altre parti. Nocera Inferiore, 9.4.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE - LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Giovanni Parte_1
Trotta.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura CP_1
distrettuale interna.
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t, con sede in Roma alla via Grezar 14 ed in Salerno alla via S. Leonardo 42, rapp.ta e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luigi De Cunto.
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione all'intimazione di pagamento – Prescrizione parziale degli atti presupposti.
Acquisita documentazione, previe note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata definita con sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione deve essere parzialmente accolta.
La stessa riguarda l'intimazione di pagamento n. 10020249013363013/000 notificata il 15.11.2024, limitatamente agli avvisi di addebito in essa richiamati, esulando le rimanenti cartelle esattoriali dalla giurisdizione del Giudice del lavoro adito.
L' , costituitasi in giudizio ha dato prova della notifica di tutti gli avvisi di CP_1
addebito (notificati a mezzo pec o a mezzo posta) fatta eccezione per quello indicato con il numero 400 2021 00027491 35 000 la cui cartolina di notifica non reca la firma del ricevente ma una anonima dicitura “Emerg. Covid 19”.
Quanto alla prescrizione deve ritenersi decorso successivamente alla notifica dell'avviso di addebito n. 400 2018 00037383 27 000 il termine di prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 3, co. 9, l. 335/1995 (cfr Cass. S.U. 2339/2016), pur tenendosi conto della sospensione dei termini di prescrizione disposta durante il periodo pandemico da Covid-19. Difatti ai fini della prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'atto presupposto (costituente di per sé atto interruttivo della prescrizione) deve tenersi presente che ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, nel periodo emergenziale da Covid 19 è stato disposto che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Non devono perciò computarsi 129 giorni. A tale sospensione ne ha fatto poi seguito un'altra analoga di 182 giorni, disposta per il periodo corrente dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21. Dunque devono aggiungersi ai termini di prescrizione 311 giorni complessivi, con la conseguenza che il suddetto avviso di addebito notificato il 12.7.2018 era comunque prescritto alla data della notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 15.11.2024 per il decorso del termine di 5 anni e 311 gg.
Né può ritenersi diversamente applicabile all'avviso di addebito su richiamato l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni) che ha previsto uno slittamento di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione per i carichi affidati all'Agente della Riscossione, dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, trattandosi in tutta evidenza di carico affidato all' già prima dei suddetti periodi. CP_3
Devono rigettarsi le rimanenti eccezioni dell'opponente avuto riguardo alla mancata indicazione nell'atto dei termini a difesa, termini che sono dettati dalla legge e la cui omessa indicazione non costituisce elemento di nullità dell'atto stesso, ma una mera irregolarità.
Nei termini anzidetti l'opposizione deve essere pertanto accolta come da dispositivo, ove sono liquidate le spese a carico della parte soccombente nella misura della metà, in considerazione della soccombenza parziale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede: accoglie in parte qua l'opposizione e, per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione di pagamento 100 2024 90133630 13 000 limitatamente agli avvisi di addebito 400 2021 00027491 35 000 e 400 2018 00037383 27 000; condanna l al pagamento della metà delle spese di lite determinate CP_1
per intero, con attribuzione al procuratore antistatario, in euro 1.200,00 oltre accessori come per legge, compensandole tra le altre parti. Nocera Inferiore, 9.4.2025 IL GIUDICE d. L.
(Dott. Carlo Mancuso)