Articolo 1847 del Codice civile
Articolo 1846Articolo 1848
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19 aprile 1942
Art. 1847.

(Assicurazione delle merci).

La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno, se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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